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La realizzazione di un impianto fotovoltaico,aggiornamenti, novità e prospettive
Data: 10 maggio 2011 Docente: ing. Stefano Ranuzzini
Il Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 recepisce la Direttiva 2001/77/CE e introduce una serie di misure volte a superare i problemi connessi al mercato delle diverse fonti di Energia Rinnovabile.
Costituiscono fonti rinnovabili:
– Energia eolica– Energia solare– Energia geotermica– Moto ondoso– Maree– Risorse idriche– Biomasse (parte biodegradabile dei rifiuti agricoli, industriali e urbani) 2
Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387
"Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità"
PERCORSO DI APPROFONDIMENTO TECNICO SULLE PROCEDURE DI REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI
1. Devono essere definiti i criteri per l'incentivazione della produzione di energia elettrica prodotta mediante conversione fotovoltaica della fonte solare;
1. L'incentivazione deve avvenire attraverso una specifica tariffa di importo e di durata tali da garantire una equa remunerazione dei costi di investimento e di esercizio.
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Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387
PERCORSO DI APPROFONDIMENTO TECNICO SULLE PROCEDURE DI REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI
Articolo 7
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• Fino al 2005 Comunità Europea, Stati e Regioni hanno erogato contributi in conto capitale a fondo perduto (ad es. Programma 10.000 Tetti Fotovoltaici).
• Con il D.M. 28 Luglio 2005 (e successivo D.M. 6 Febbraio 2006) è stato introdotto anche in Italia il “Conto Energia” basato sull'incentivazione tariffaria dell'energia elettrica effettivamente prodotta (Feed‐in Tariff ‐€/kWh) sistema già presente in Germania dal 2000.
• Il predetto decreto è stato riformato con il successivo D.M. 19/02/2007.
Finanziamenti Pubblici per il Fotovoltaico
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Impianti “Grid Connected”
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Alimentano utenze elettriche già servite dalla rete nazionale e riversano in rete la loro produzione, convertita in corrente alternata e sincronizzata.
Principali componenti:
Campo fotovoltaicoAttraverso un opportuno numero di moduli fotovoltaici viene prodotta corrente elettrica continua
InverterHa la funzione di trasformare la corrente da continua ad alternata
ContatoriMisurano l'energia prodotta dall'impianto e quella scambiata con la rete elettrica (a seconda della modalità di connessione scelta)
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Conosciuto come “Secondo Conto Energia”
Possono accedere alle tariffe incentivanti:
• Persone Fisiche• Persone Giuridiche• Enti Pubblici• Condomini di Unità Abitative
D.M. 19/02/2007: Conto Energia 2007 ‐ 2010
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Sono previste tre tipologie architettoniche di impianto:1. Impianto non integrato2. Impianto parzialmente integrato3. Impianto Integrato
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D.M. 19/02/2007: Conto Energia 2007 ‐ 2010
PERCORSO DI APPROFONDIMENTO TECNICO SULLE PROCEDURE DI REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI
Impianti integrati architettonicamente
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D.M. 19/02/2007: Conto Energia 2007 ‐ 2010
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Impianti parzialmente integrati architettonicamente
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D.M. 19/02/2007: Conto Energia 2007 ‐ 2010
PERCORSO DI APPROFONDIMENTO TECNICO SULLE PROCEDURE DI REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI
Impianti non integrati architettonicamente
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Taglia di potenza dell'impianto
Tipologia di impianto
Non integrato (€/kWh)
Parzialmente integrato (€/kWh)
Integrato (€/kWh)
Da 1 fino a 3 kW 0,384 0,422 0,470
Da 3 fino a 20 kW 0,365 0,403 0,442
oltree 20 kW 0,346 0,384 0,422
Tariffe Valide Dal 1/1/2010 al 31/12/2010
Tutta l'energia elettrica prodotta dall'impianto viene remunerata per 20 anni al produttore dal G.S.E. (Gestore Servizi Elettrici) ad un prezzo molto interessante
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D.M. 19/02/2007: Conto Energia 2007 ‐ 2010
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Possono accedere alle tariffe incentivanti previste per il 2010:
• I S.R. (Soggetti Responsabili) i cui impianti entreranno in esercizio entro il 31/12/2010
• I S.R. che entro il 31/12/2010 abbiano (L. n°129 del 13/08/2010 c.d. “Salva Alcoa”):
1. Concluso l'installazione dell'impianto2. Comunicato la Fine Lavori all'amministrazione competente al
rilascio dell'autorizzazione, al Gestore di Rete ed al G.S.E. Alla Comunicazione di Fine Lavori occorrerà allegare un'asseverazione redatta da tecnico abilitato di effettiva conclusione dei lavori
E che entrino in esercizio entro il 30/06/2011
D.M. 19/02/2007: Conto Energia 2007 ‐ 2010
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Il Decreto interministeriale del 6/08/2010 “Incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare”
•Emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
•Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24/08/2010;
•Creato per dare continuità al meccanismo di incentivazione in Conto Energia per gli impianti fotovoltaici, già avviato con i precedenti decreti:
• del 28/07/2005 e 06/02/2006 (Primo Conto Energia);• 19/02/2007 (Secondo Conto Energia).
• Si applica agli impianti fotovoltaici che entrano in esercizio dopo il 31/12/2010
Decreto Interministeriale 6/08/2010
PERCORSO DI APPROFONDIMENTO TECNICO SULLE PROCEDURE DI REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI
13PERCORSO DI APPROFONDIMENTO TECNICO SULLE PROCEDURE DI REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI
FOTOVOLTAICI
Risultati dell'incentivazione al 30/4/2010 Pacchetto dell'U.E. per il clima e l'energia
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La politica dell'UE per il clima e l'energia si propone per il 2020 i seguenti ambiziosi obiettivi:
•consumi di fonti primarie ridotti del 20% rispetto alle previsioni tendenziali, mediante aumento dell'efficienza secondo le indicazioni di una futura direttiva;•emissioni di gas climalteranti, ridotte del 20%, secondo impegni già presi in precedenza, protocollo di Kyoto, ETS (Emissione Trading Scheme);•aumento al 20% della quota di fonti rinnovabili nella copertura dei consumi finali (usi elettrici, termici e per il trasporto).
L'ultimo obiettivo ha richiesto una specifica direttiva, con impegni vincolanti per ogni paese e sanzioni, la 2009/28/CE.
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La Direttiva 2009/28/CE
PERCORSO DI APPROFONDIMENTO TECNICO SULLE PROCEDURE DI REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI
• La direttiva 2009/28/CE stabilisce un quadro comune per la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e fissa obiettivi nazionali obbligatori per la quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia e per la quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti.
• Partendo da una stima del livello degli usi finali previsto nel 2020 e da una valutazione del contributo fornito dalle fonti rinnovabili nel 2005, la quantificazione dell'obiettivo è stata divisa in due parti, una uguale per ogni paese, la seconda legata alla popolazione e al PIL; per l'Italia è risultato un obiettivo del 17%, da ripartire a sua volta fra le Regioni.
• Secondo quanto previsto all'art. 4 della direttiva, ogni Stato membro adotta un piano di azione nazionale per le energie rinnovabili. I piani di azione nazionali per le energie rinnovabili fissano gli obiettivi nazionali degli Stati membri per la quota di energia da fonti rinnovabili consumata nel settore dei trasporti, dell'elettricità e del riscaldamento e raffreddamento nel 2020.
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Piano di Azione Nazionale per le Energie Rinnovabili
PERCORSO DI APPROFONDIMENTO TECNICO SULLE PROCEDURE DI REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI
Ministero dello Sviluppo Economico, 30 giugno 2010
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Bilancio Elettrico Nazionale (anno 2008)
Fonte: GSE
PERCORSO DI APPROFONDIMENTO TECNICO SULLE PROCEDURE DI REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI
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Quota percentuale di fonti rinnovabili nella produzione di elettricità in Italia:
Situazione attuale: 16,7% (escludendo l'energia da idroelettrico: 4,6%)
Fonte: GSE
Bilancio Elettrico Nazionale (anno 2008)
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Piano di Azione Nazionale per le Energie Rinnovabili
PERCORSO DI APPROFONDIMENTO TECNICO SULLE PROCEDURE DI REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI
Obiettivi nel settore “Elettricità”
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Il D.lgs. 28 del 3 marzo 2011 ‐ c.d. “Decreto Romani”
PERCORSO DI APPROFONDIMENTO TECNICO SULLE PROCEDURE DI REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI
Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.
Definisce:
StrumentiMeccanismiIncentivi
quadro istituzionale, finanziario e giuridico
necessari per il raggiungimento degli obiettivi fino al 2020 in materia di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia e di quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti.
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Il D.lgs. 28 del 3 marzo 2011 ‐ c.d. “Decreto Romani”
PERCORSO DI APPROFONDIMENTO TECNICO SULLE PROCEDURE DI REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI
Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE
Con particolare riferimento ai regimi di sostegno per gli impianti fotovoltaici:
Articolo 25 – comma 9
•Le disposizioni del Decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 agosto 2010 (il Terzo Conto Energia) si applicano alla produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici che entrino in esercizio entro il 31 maggio 2011.
21PERCORSO DI APPROFONDIMENTO TECNICO SULLE PROCEDURE DI REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI
FOTOVOLTAICI
Articolo 25 – comma 10
L'incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici che entrino in esercizio successivamente al 31 maggio 2011 èdisciplinata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del mare, sentita la Conferenza unificata entro il 30 aprile sulla base dei seguenti principi:�1.determinazione di un limite annuale di potenza elettrica cumulativa degli impianti fotovoltaici che possono ottenere le tariffe incentivanti;2.determinazione delle tariffe incentivanti tenuto conto della riduzione dei costi delle tecnologie e dei costi di impianto e degli incentivi applicati negli Stati membri dell'Unione europea;3.previsione di tariffe incentivanti e di quote differenziate sulla base della natura dell'area di sedime.
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Il D.lgs. 28 del 3 marzo 2011 ‐ c.d. “Decreto Romani”
PERCORSO DI APPROFONDIMENTO TECNICO SULLE PROCEDURE DI REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI
Articolo 10
Requisiti e specifiche tecniche
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Il D.lgs. 28 del 3 marzo 2011 ‐ c.d. “Decreto Romani”
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Il “Quarto Conto Energia”
PERCORSO DI APPROFONDIMENTO TECNICO SULLE PROCEDURE DI REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI
PERCORSO DI APPROFONDIMENTO TECNICO SULLE PROCEDURE DI REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI
• Recepimento del D.lgs. 28 del 3 marzo 2011 ‐ c.d. “Decreto Romani”;
• Continuità nei confronti:
• del D.lgs. 387 del 29 dicembre 2003 (ed in particolare l'articolo 7);• dei D.M. 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006 (Primo Conto Energia);• del D.M. 19 febbraio 2004 (Secondo Conto Energia);
• Prosieguo del D.M. 6 agosto 2010 (Terzo Conto Energia);• Incentivazione tramite progressiva diminuzione delle tariffe fino al
raggiungimento della condizione di “grid parity”;• Sviluppo della potenza fotovoltaica installata attraverso:• obiettivi temporali che assicurino una crescita graduale della potenza stessa
negli anni;• prospettiva di crescita di lungo termine agli investitori e all'industria di
settore;• limitato impatto della spesa annua aggiuntiva su prezzi e tariffe dell'energia
elettrica.25
Il “Quarto Conto Energia” – Principi Generali
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TITOLO I
Disposizioni Comuni
PERCORSO DI APPROFONDIMENTO TECNICO SULLE PROCEDURE DI REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI
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• Il decreto stabilisce i criteri per incentivare:
• la produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici;• lo sviluppo di tecnologie innovative per la conversione fotovoltaica.
• Si applica agli impianti fotovoltaici che entrano in esercizio in data successiva al 31 maggio 2011 e fino al 31 dicembre 2016;
• Fissa un obiettivo indicativo di potenza installata a livello nazionale di circa 23.000 MW al 2016;
• Stima un costo indicativo cumulato annuo degli incentivi stimabile tra 6 e 7 miliardi di euro.
Finalità e Campo di Applicazione
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• Nel decreto sono indicati obiettivi di progressione temporale della potenza installata coerenti con previsioni annuali di spesa.
• A parte le disposizioni transitorie per l'accesso agli incentivi definite per gli anni 2011 e 2012, il superamento dei costi annui indicativi definiti per ciascun anno o frazione di anno non limita l'accesso alle tariffe incentivanti, ma determina una riduzione aggiuntiva delle stesse per il periodo successivo.
• Al raggiungimento degli obiettivi in termini di costo indicativo cumulato annuo, con apposito decreto del M.S.E. di concerto con il M.A.T.T.M., sentita la Conferenza unificata, possono essere riviste le modalità di incentivazione, favorendo in ogni caso l'ulteriore sviluppo del settore.
Criteri Generali del regime di sostegno
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u) “piccoli impianti”: sono gli impianti fotovoltaici realizzati su edifici che hanno una potenza non superiore a 1000 kW, gli altri impianti fotovoltaici con potenza non superiore a 200 kW operanti in regime di scambio sul posto, nonché gli impianti fotovoltaici di potenza qualsiasi realizzati su edifici ed aree delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n.165 del 2001;
v)“grande impianto”: è un impianto fotovoltaico diverso da quello di cui alla lettera u);
Definizioni: alcune fondamentali
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g) “impianto fotovoltaico realizzato su un edificio”: èl'impianto i cui moduli sono posizionati sugli edifici secondo le modalità individuate in allegato 2;
g) “impianto fotovoltaico realizzato su un edificio”: èl'impianto i cui moduli sono posizionati sugli edifici secondo le modalità individuate in allegato 2;
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z) “costo indicativo cumulato annuo degli incentivi” o “costo indicativo cumulato degli incentivi”: è la sommatoria dei prodotti della potenza di ciascun impianto fotovoltaico ammesso alle incentivazioni, di qualunque potenza e tipologia, ivi inclusi gli impianti realizzati nell'ambito dei regimi attuativi dell'articolo 7 del decreto legislativo n.387 del 2003 e di quelli di cui all'articolo 2‐ sexies del decreto‐legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, per la componente incentivante riconosciuta o prevista per la produzione annua effettiva, laddove disponibile, o per la producibilitàannua dell'impianto calcolata dal GSE sulla base dell'insolazione media del sito in cui è ubicato l'impianto, della tipologia di installazione e di quanto dichiarato dal soggetto responsabile;
Definizioni: alcune fondamentali
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Cj = “costo indicativo cumulato annuo degli incentivi” o “costo indicativo cumulato degli incentivi”;
pi = potenza di ciascun impianto fotovoltaico ammesso alle incentivazioni, di qualunque potenza e tipologia,
ci = la componente incentivante riconosciuta o prevista
ei = produzione annua effettiva, laddove disponibile, o per la producibilitàannua dell'impianto calcolata dal GSE sulla base dell'insolazione media del sito in cui è ubicato l'impianto, della tipologia di installazione e di quanto dichiarato dal soggetto responsabile;
Definizioni: alcune fondamentali
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Cj = pi ×ci ×eii=1
n
∑
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Sono definiti limiti di incentivazione dell'energia prodotta da impianti fotovoltaici sulla base del costo annuo indicativo degli incentivi in ciascun periodo di riferimento e per queste tipologie di impianto:
•Gli impianti fotovoltaici (divisi in “piccoli” e “grandi”) – Titolo II;
•Gli impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative – Titolo III;
•Gli impianti fotovoltaici a concentrazione – Titolo IV;
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Obiettivi dell'incentivazione
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Impianti fotovoltaici – Titolo II“Grandi Impianti”
PERCORSO DI APPROFONDIMENTO TECNICO SULLE PROCEDURE DI REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI
Obiettivi dell'incentivazione – 2011 e 2012
Impianti fotovoltaici – Titolo II“Piccoli Impianti”
Nessun limite di costo, riduzioni tariffarie Allegato 5
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Impianti fotovoltaici – Titolo II“Grandi e Piccoli Impianti”
PERCORSO DI APPROFONDIMENTO TECNICO SULLE PROCEDURE DI REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI
Obiettivi dell'incentivazione – 2013 e 2016
Il superamento dei costi indicativi definiti dalla tabella 1.2 non limita l'accesso alle tariffe incentivanti, ma determina una riduzione aggiuntiva delle stesse per il periodo successivo, sulla base di quanto stabilito dall'allegato 5.
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Impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative – Titolo IIIImpianti fotovoltaici a concentrazione – Titolo IV
PERCORSO DI APPROFONDIMENTO TECNICO SULLE PROCEDURE DI REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI
Obiettivi dell'incentivazione – 2013 e 2016
Il superamento dei costi indicativi definiti dalla tabella 1.3 non limita l'accesso alle tariffe incentivanti, ma determina una riduzione aggiuntiva delle stesse per il periodo successivo, sulla base di quanto stabilito dall'allegato 5.
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Cumulabilità degli incentivi
PERCORSO DI APPROFONDIMENTO TECNICO SULLE PROCEDURE DI REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI
Le Tariffe Incentivanti sono cumulabili con:
•Contributi in Conto Capitale in misura non superiore al 30% per impianti fino a 20 kWp realizzati su edifici;
•Contributi in Conto Capitale in misura non superiore al 60% per:Impianti su Scuole Pubbliche o paritarie in cui il S.R. è la Scuola o il proprietario dell'edificio;Impianti su Strutture Sanitarie Pubbliche;Impianti su superfici ed immobili di strutture militari e penitenziarie o di proprietà di enti locali o di regioni e province autonome;
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Cumulabilità degli incentivi
PERCORSO DI APPROFONDIMENTO TECNICO SULLE PROCEDURE DI REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI
• Contributi in Conto Capitale in misura non superiore al 30% per impianti realizzati su Edifici Pubblici o di proprietà di organizzazioni non lucrative di utilità sociale;
• Contributi in Conto Capitale in misura non superiore al 30% per impianti realizzati su aree oggetto di bonifica, in siti contaminati;
• Contributi in Conto Capitale in misura non superiore al 30% per impianti integrati con caratteristiche innovative o a concentrazione;
• Finanziamenti a tasso agevolato erogati in attuazione dell’articolo 1, comma 1111, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
• Benefici conseguenti all’accesso a fondi di garanzia e di rotazione istituiti da enti locali o regioni e province autonome.
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Cumulabilità degli incentivi
PERCORSO DI APPROFONDIMENTO TECNICO SULLE PROCEDURE DI REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI
• Riduzione dell'Imposta sul Valore Aggiunto;
• Le tariffe incentivanti di cui al presente decreto non sono applicabili qualora, in relazione all'impianto fotovoltaico, siano state riconosciute o richieste detrazioni fiscali;
• Non possono accedere alle tariffe di cui al presente decreto gli impianti che hanno beneficiato delle tariffe incentivanti introdotte dai decreti interministeriali 28 luglio 2005, 6 febbraio 2006, 19 febbraio 2007 e 6 agosto 2010.
Dal 1° gennaio 2013, si applicano le condizioni di cumulabilità degli incentivi secondo le modalità di cui all'articolo 26 del decreto legislativo n. 28 del 2011, come definite con i decreti attuativi di cui all'articolo 24, comma 5, dello stesso decreto.
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Valorizzazione dell'energia prodotta
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Scambio Sul Posto se P < 200 kW(per tutta la vita dell'impianto)
Ritiro Dedicato dell'Energia(per tutta la vita dell'impianto)
A decorrere dal primo semestre 2013 le tariffe assumono valore onnicomprensivo sull'energia immessa nel sistema elettrico. Sulla quota di energia autoconsumata saràattribuita una tariffa specifica (cfr. Tabella 4 Allegato 5).
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Condizioni per l'accesso alle tariffe
PERCORSO DI APPROFONDIMENTO TECNICO SULLE PROCEDURE DI REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI
I grandi impianti che entrano in esercizio entro il 31 agosto 2011 accedono direttamente alle tariffe incentivanti, fatto salvo l'onere di comunicazione al GSE dell'avvenuta entrata in esercizio entro 15 giorni solari dalla stessa.
Per gli anni 2011 e 2012 i grandi impianti accedono alle tariffe incentivanti qualora ricorrano entrambe le seguenti condizioni:
a)l'impianto è stato iscritto nel registro per grandi impianti (cfr. art. 8), in posizione tale da rientrare nei limiti specifici di costo definiti per ciascuno dei periodi di riferimento;b)la certificazione di fine lavori (cfr. art. 9) dell'impianto perviene al GSE entro sette mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria degli impianti iscritti al registro; il predetto termine è incrementato a nove mesi per gli impianti di potenza superiore a 1 MW.
In tutti i casi la tariffa incentivante spettante è quella vigente alla data di entrata in esercizio dell'impianto
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Iscrizione al “registro grandi impianti”
PERCORSO DI APPROFONDIMENTO TECNICO SULLE PROCEDURE DI REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI
Anno Finestra Periodo iscrizione
2011
1 20 maggio – 30 giugno 2011
2 15 settembre – 30 settembre 2011
2012Semestre 1
1 1 novembre – 30 novembre 2011
2 1 gennaio – 31 gennaio 2012
2012Semestre 2
1 1 febbraio – 28 febbraio 2012
2 1 maggio – 31 maggio 2012
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Iscrizione al “registro grandi impianti”
PERCORSO DI APPROFONDIMENTO TECNICO SULLE PROCEDURE DI REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI
Documentazione per la richiesta di iscrizione al registro
(Allegato 3‐A al Decreto)
43PERCORSO DI APPROFONDIMENTO TECNICO SULLE PROCEDURE DI REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI
FOTOVOLTAICI
Il GSE forma la graduatoria degli impianti iscritti al registro e la pubblica sul proprio sito entro quindici giorni dalla data di chiusura del relativo periodo
Criteri di Priorità:
a)impianti entrati in esercizio alla data di presentazione della richiesta di iscrizione;b)impianti per i quali sono stati terminati i lavori di realizzazione alla data di presentazione della richiesta di iscrizione;c)precedenza della data del pertinente titolo autorizzativo;d)minore potenza dell'impianto;e)precedenza della data della richiesta di iscrizione al registro.
Qualora per un impianto iscritto al registro in posizione tale da rientrare nei limiti di costo non sia prodotta la certificazione della fine dei lavori entro il termine indicato all'articolo 6, comma 1, lettera b), l'iscrizione dello stesso impianto decade. Nel caso in cui tale impianto sia comunque completato e acceda, in un periodo successivo, alle tariffe incentivanti con le modalità e nei limiti di cui al presente decreto, ad esso spetta la tariffa vigente alla data di entrata in esercizio ridotta del 20%.
Iscrizione al “registro grandi impianti”
44PERCORSO DI APPROFONDIMENTO TECNICO SULLE PROCEDURE DI REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI
FOTOVOLTAICI
La graduatoria formata a seguito dell'iscrizione al registro non è soggetta a scorrimento, fatto salvo il caso di cancellazioni a cura del GSE di impianti iscritti che entrino in esercizio entro il 31 agosto 2011.
Le eventuali risorse liberatesi a seguito di rinuncia o decadenza dal diritto sono allocate sul primo periodo utile successivo. Il GSE provvede alla ricognizione delle predette risorse e a comunicare il periodo della relativa allocazione.
Qualora un impianto iscritto al registro nell'anno 2011 in posizione tale da non rientrare nel limite di costo di cui all'articolo 4, comma 2, intenda accedere alle tariffe incentivanti nell'anno 2012 deve inoltrare al GSE una nuova richiesta di iscrizione con le modalità di cui ai precedenti commi.
Iscrizione al “registro grandi impianti”
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Condizioni per l'accesso alle tariffe – anno 2011
PERCORSO DI APPROFONDIMENTO TECNICO SULLE PROCEDURE DI REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI
Il limite di costo per il 2011 è inclusivo dei costi connessi all'incentivazione dei grandi impianti entrati in esercizio entro il 31 agosto 2011.
Qualora l'insieme dei costi di incentivazione:
grandi impianti entrati in esercizio entro il 31 agosto 2011
+iscritti nel registro di cui all'articolo 8
per l'anno 2011
>
del limite di costo previsto per lo stesso periodo
l'eccedenza comporta una riduzione di pari importo del limite di costo relativo al secondo semestre 2012.
46PERCORSO DI APPROFONDIMENTO TECNICO SULLE PROCEDURE DI REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI
FOTOVOLTAICI
Il GSE pubblica e regole tecniche per l'iscrizione al registro di cui al presente decreto entro e non oltre il 15 maggio 2011
Iscrizione al “registro grandi impianti”
47PERCORSO DI APPROFONDIMENTO TECNICO SULLE PROCEDURE DI REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI
FOTOVOLTAICI
Certificazione di fine lavori per i grandi impianti
Per gli anni 2011 e 2012 il soggetto titolare di un impianto iscritto al registro di cui all'articolo 8:
1.comunica al GSE il termine dei lavori di realizzazione dell'impianto, allegando perizia asseverata che certifichi il rispetto di quanto previsto all'Allegato 3‐B;
2.trasmette copia della comunicazione e della perizia al gestore di rete.
Entro 30 giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, il gestore di rete verifica la rispondenza di quanto dichiarato nella perizia asseverata dandone comunicazione al GSE.
Nell'ambito delle regole tecniche il GSE redige un apposito protocollo sulla base del quale i gestori di rete provvedono alla verifica di quanto dichiarato nella perizia asseverata, di cui al comma 1.
48PERCORSO DI APPROFONDIMENTO TECNICO SULLE PROCEDURE DI REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI
FOTOVOLTAICI
Definizione di Fine Lavori per l'impianto fotovoltaico
(Allegato 3‐B al Decreto)
Certificazione di fine lavori per i grandi impianti
49PERCORSO DI APPROFONDIMENTO TECNICO SULLE PROCEDURE DI REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI
FOTOVOLTAICI
Certificazione di fine lavori per i grandi impianti
Per gli impianti per i quali sono stati solamente terminati i lavori di realizzazione alla data di presentazione della richiesta di iscrizione al registro la comunicazione del termine dei lavori di realizzazione dell'impianto corredata dalla perizia asseverata di cui al comma 1 è allegata alla richiesta di iscrizione al registro.
50PERCORSO DI APPROFONDIMENTO TECNICO SULLE PROCEDURE DI REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI
FOTOVOLTAICI
Entro quindici giorni solari dalla data di entrata in esercizio dell'impianto, il soggetto responsabile è tenuto a far pervenire al GSE la richiesta di concessione della pertinente tariffa incentivante, completa di tutta la documentazione prevista dall'allegato 3‐C.
Il mancato rispetto di questo termine comporta il mancato riconoscimento delle tariffe incentivanti per il periodo intercorrente fra la data di entrata in esercizio e la data della comunicazione al GSE, fermo restando il diritto alla tariffa vigente alla data di entrata in esercizio.
Il GSE, verificato il rispetto delle disposizioni del presente decreto, determina e assicura al soggetto responsabile l'erogazione della tariffa spettante entro centoventi giorni dalla data di ricevimento della medesima richiesta, al netto dei tempi imputabili al soggetto responsabile.
Documentazione di entrata in esercizio e accesso alle tariffe
51PERCORSO DI APPROFONDIMENTO TECNICO SULLE PROCEDURE DI REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI
FOTOVOLTAICI
Documentazione da trasmettere alla data di entrata in esercizio(Allegato 3‐C al Decreto)
Documentazione di entrata in esercizio e accesso alle tariffe
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Indennizzo nel caso di perdita del diritto a una tariffa
PERCORSO DI APPROFONDIMENTO TECNICO SULLE PROCEDURE DI REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI
Nei casi in cui il mancato rispetto, da parte del gestore di rete, dei tempi per il completamento della realizzazione della connessione e per l'attivazione della connessione (cfr. ARG/elt 99/08 e il relativo Allegato A = T.I.C.A. – Testo Integrato Connessioni Attive) comporti la perdita del diritto a una determinata tariffa incentivante, si applicano le misure di indennizzo previste e disciplinate dalla delibera dell'A.E.E.G. ARG/elt 181/10 e relativo Allegato A, e successive modifiche e integrazioni.
Attuazione del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 6 agosto
2010, ai fini dell’incentivazione della produzione di energia elettrica mediante impianti fotovoltaici
Allegato A ‐ Articolo 18Indennizzo nel caso di perdita del diritto a una determinata tariffa incentivante
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TITOLO II
Impianti Solari Fotovoltaici
PERCORSO DI APPROFONDIMENTO TECNICO SULLE PROCEDURE DI REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI
54
Sono definiti limiti di incentivazione dell'energia prodotta da impianti fotovoltaici sulla base del costo annuo indicativo degli incentivi in ciascun periodo di riferimento e per queste tipologie di impianto:
•Gli impianti fotovoltaici (divisi in “piccoli” e “grandi”) – Titolo II;
•Gli impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative – Titolo III;
•Gli impianti fotovoltaici a concentrazione – Titolo IV;
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Obiettivi dell'incentivazione
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Requisiti dei soggetti
PERCORSO DI APPROFONDIMENTO TECNICO SULLE PROCEDURE DI REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI
Possono beneficiare delle tariffe incentivanti di cui al presente titolo i seguenti soggetti:
•le persone fisiche;•le persone giuridiche;•i soggetti pubblici;•i condomini di unità immobiliari ovvero di edifici.
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Requisiti degli impianti
PERCORSO DI APPROFONDIMENTO TECNICO SULLE PROCEDURE DI REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI
Possono beneficiare delle tariffe incentivanti gli impianti fotovoltaici:
•con potenza nominale non inferiore a 1 kW;
•conformità tecnica:
1. norme tecniche richiamate nell'Allegato 1;2. disposizioni articolo 10 D.lgs. 28 del 2011;3. Moduli certificati in accordo con la CEI EN 61215 (silicio cristallino), CEI
EN 61646 (film sottili)
• Realizzati con componenti di nuova costruzione
•collegati alla rete elettrica o a piccole reti isolate, in modo tale che ogni singolo impianto fotovoltaico sia caratterizzato da un unico punto di connessione alla rete, non condiviso con altri impianti fotovoltaici.
•Requisiti e specifiche tecniche articolo 10 D.lgs. 28 del 2011.
Il D.lgs. 28 del 3 marzo 2011 ‐ c.d. “Decreto Romani”
PERCORSO DI APPROFONDIMENTO TECNICO SULLE PROCEDURE DI REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI
Articolo 10
Requisiti e specifiche tecniche degli impianti alimentati a fonti rinnovabili
•Riferimento ad Allegato 2 del decreto stesso, aggiornato periodicamente sulla base dell'evoluzione della normativa tecnica europea;•Inoltre per gli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole, l'accesso agli incentivi statali è consentito a condizione che:
a) Potenza di ciascun impianto inferiore a 1 MW; nel caso di terreni appartenenti al medesimo proprietario gli impianti devono essere collocati ad una distanza non inferiore a 2 km;
b) destinato all'installazione degli impianti non più del 10% della superficie del terreno agricolo nella disponibilità del proponente.
• Questi requisiti non si applicano:1. terreni abbandonati da più di 5 anni;2. Agli impianti a terra su aree agricole se il titolo abilitativo è stato o conseguito
entro la data di entrata in vigore del decreto, o richiesto entro il 1/1/2011, sempre che l'impianto entri in esercizio entro un anno dall'entrata in vigore del decreto.
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Il D.lgs. 28 del 3 marzo 2011 ‐ c.d. “Decreto Romani”
PERCORSO DI APPROFONDIMENTO TECNICO SULLE PROCEDURE DI REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI
Allegato 2 – comma 4 (Impianti solari fotovoltaici)
Requisiti e specifiche tecniche degli impianti alimentati a fonti rinnovabili
Per il solare fotovoltaico, l'accesso agli incentivi statali di ogni natura èconsentito, a decorrere da un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, a condizione che:
a)i componenti e gli impianti siano realizzati nel rispetto dei requisiti tecnici minimi stabiliti nei provvedimenti recanti i criteri di incentivazione;
b)a decorrere da un anno dall'entrata in vigore del presente decreto i moduli siano garantiti per almeno 10 anni.
58
4° C.E. – Articolo 11 comma 5: Per gli impianti che entrano in esercizio dopo un anno dalla data di entrata in vigore del “Decreto Romani” il soggetto responsabile è tenuto a trasmettere al GSE, ai sensi dell'allegato 2, comma 4, lettera b), del medesimo decreto legislativo, certificato rilasciato dal produttore dei moduli fotovoltaici, con il quale viene attestato che i moduli fotovoltaici utilizzati godono per almeno dieci anni di garanzia di prodotto contro il difetto di fabbricazione.
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Requisiti degli impianti
PERCORSO DI APPROFONDIMENTO TECNICO SULLE PROCEDURE DI REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI
• Nuove norme tecniche (redazione CEI) per gli inverter utilizzati dagli impianti fotovoltaici; saranno soggetti gli inverter utilizzati da impianti che entrano in esercizio dopo il 31/12/2012;
• Obbligo di invio al GSE di certificazione per i 10 anni di garanzia dei moduli utilizzati;
• Per gli impianti che entrano in esercizio successivamente al 30 giugno 2012 diventa obbligatorio l'invio al GSE di questa ulteriore documentazione:
a) certificato rilasciato dal produttore dei moduli fotovoltaici, attestante l'adesione dello stesso a un sistema o consorzio europeo che garantisca, a cura del medesimo produttore, il riciclo dei moduli fotovoltaici utilizzati al termine della vita ;
b) certificato rilasciato dal produttore dei moduli fotovoltaici, attestante che l'azienda produttrice possiede le certificazioni ISO 9001:2008 (Sistema di gestione della qualità), OHSAS 18001 (Sistema di gestione della salute e sicurezza del lavoro) e ISO 14000 (Sistema di gestione ambientale);
c) certificato di ispezione di fabbrica relativo a moduli e gruppi di conversione rilasciato da ente terzo notificato a livello europeo o nazionale, a verifica del rispetto della qualità del processo produttivo e dei materiali utilizzati e degli altri criteri riportati alle precedenti lettere a) e b) e all'articolo 14, comma 1, lettera d) ( = produzione realizzata all'interno dell'U.E.) .
60PERCORSO DI APPROFONDIMENTO TECNICO SULLE PROCEDURE DI REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI
FOTOVOLTAICI
Tariffe Incentivanti – Allegato 5
61PERCORSO DI APPROFONDIMENTO TECNICO SULLE PROCEDURE DI REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI
FOTOVOLTAICI
Tariffe Incentivanti – Allegato 5
62
Tariffe Incentivanti – Allegato 5
PERCORSO DI APPROFONDIMENTO TECNICO SULLE PROCEDURE DI REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI
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Tariffe Incentivanti
PERCORSO DI APPROFONDIMENTO TECNICO SULLE PROCEDURE DI REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI
• Individuate sulla base di quanto esposto nell'Allegato 5;
• Riconosciuta per un periodo di 20 anni a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell'impianto ed è costante in moneta corrente per tutto il periodo di incentivazione;
• Incrementabili sulla base di quanto esposto all'art. 13 (Premio per impianti fotovoltaici abbinati ad un uso efficiente dell'energia) e 14 (Premi per specifiche tipologie e applicazioni di impianti fotovoltaici);
• Ogni singolo incremento è da intendersi non cumulabile con gli altri;
• A decorrere dal 2013 la tariffa a cui è applicato l’incremento è pari alla componente incentivante.
• Gli impianti entrati in esercizio a seguito di potenziamento possono accedere alle tariffe incentivanti limitatamente alla produzione aggiuntiva;
• Più impianti fotovoltaici realizzati dal medesimo soggetto responsabile o riconducibili a un unico soggetto responsabile e localizzati nella medesima particella catastale o su particelle catastali contigue si intendono come unico impianto di potenza cumulativa pari alla somma dei singoli impianti. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, il GSE definisce e pubblica ulteriori requisiti e regole tecniche volti ad evitare il frazionamento di un impianto in più impianti di ridotta potenza. 64
Premio per impianti fotovoltaici abbinati ad un uso efficiente dell'energiaArt. 13
Premi per specifiche tipologie e applicazioni di impianti fotovoltaiciArt. 14
PERCORSO DI APPROFONDIMENTO TECNICO SULLE PROCEDURE DI REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI
Incrementi alle tariffe
Le maggiorazioni non sono tra loro cumulabili.
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Premio per impianti abbinati ad uso eff. energia
PERCORSO DI APPROFONDIMENTO TECNICO SULLE PROCEDURE DI REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI
I piccoli impianti fotovoltaici realizzati sugli edifici possono beneficiare di un premio aggiuntivo rispetto alle tariffe previste dalla precedente tabella qualora abbinati ad un uso efficiente dell'energia.
Attestato di Certificazione Energetica dell'edificio ante(con indicazione dei possibili interventi migliorativi)
Successivamente alla data di entrata in esercizio dell'impianto FVeffettua interventi sull'involucro tra quelli indicati nell’A.C.E. con riduzione di almeno
Il 10% di risparmio su entrambi gli indici, estivo ed invernale
Attestato di Certificazione Energetica dell’edificio post
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Premio per impianti abbinati ad uso eff. energia
PERCORSO DI APPROFONDIMENTO TECNICO SULLE PROCEDURE DI REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI
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Premio per impianti abbinati ad uso eff. energia
PERCORSO DI APPROFONDIMENTO TECNICO SULLE PROCEDURE DI REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI
Il premio è riconosciuto a decorrere dall'anno solare successivo alla data di ricevimento dell'istanza e consiste in una maggiorazione percentuale della tariffa riconosciuta, in misura pari alla metà della percentuale di riduzione del fabbisogno di energia conseguita con arrotondamento commerciale alla terza cifra decimale.
Il premio è riconosciuto per il periodo residuo di diritto alla tariffa incentivante.
La maggiorazione predetta non può in ogni caso eccedere il 30% della tariffa incentivante riconosciuta alla data di entrata in esercizio dell'impianto fotovoltaico.
L'esecuzione di nuovi interventi sull’involucro edilizio che conseguano una ulteriore riduzione di almeno il 10% di entrambi gli indici di prestazione energetica estiva e invernale dell'edificio o unità immobiliare è presupposto per il riconoscimento di un ulteriore premio, determinato in riferimento alla somma delle riduzioni ottenute ai sensi del comma 4, fermo restando il limite massimo del 30%.
68
Premio per impianti abbinati ad uso eff. energia
PERCORSO DI APPROFONDIMENTO TECNICO SULLE PROCEDURE DI REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI
EPe, invol ante = indice di prestazione energetica estiva dell'involucro edilizio relativo all'edificio o unità immobiliare prima degli interventi di riqualificazione energetica.
EPe, invol post = indice di prestazione energetica estiva dell'involucro edilizio relativo all'edificio o unità immobiliare dopo gli interventi di riqualificazione energetica.
EPi, invol ante = indice di prestazione energetica invernale dell'involucro edilizio relativo all'edificio o unità immobiliare prima degli interventi di riqualificazione energetica.
EPi, invol post = indice di prestazione energetica invernale dell'involucro edilizio relativo all'edificio o unità immobiliare dopo gli interventi di riqualificazione energetica.
69
Premio per impianti abbinati ad uso eff. energia
PERCORSO DI APPROFONDIMENTO TECNICO SULLE PROCEDURE DI REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI
Per i piccoli impianti realizzati su edifici di nuova costruzione, ovvero per cui sia stato ottenuto il pertinente titolo edilizio in data successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, il premio di cui al presente articolo consiste in una maggiorazione del 30% della tariffa riconosciuta qualora sia conseguita una prestazione energetica per il raffrescamento estivo dell'involucro di almeno il 50% inferiore ai valori minimi (articolo 4, comma 3, del DPR 2 aprile 2009, n. 59) nonché una prestazione energetica per la climatizzazione invernale di almeno il 50% inferiore ai valori minimi (articolo 4, comma 2, del DPR 2 aprile 2009, n. 59).
Il conseguimento di detti valori è attestato da certificazione energetica.
70
…in Sintesi:
Rispetto al Decreto del 19/02/07, il risparmio energetico minimo del 10% non verrà piùcalcolato utilizzando l'indice di prestazione energetica dell'edificio ma dovrà essere conseguito su entrambi gli indici, estivo e invernale, relativi all'involucro edilizio.
L'entità della maggiorazione è commisurata all'entità del risparmio energetico conseguito ma non può, in nessun caso, eccedere il 30% della tariffa incentivante.
Anche per gli edifici di nuova costruzione, si potrà ottenere il premio del 30% solo nel caso in cui le prestazioni energetiche per il raffrescamento estivo dell'involucro e per la climatizzazione invernale siano inferiori almeno del 50% dei valori minimi (stabiliti dal DPR 59/09).
PERCORSO DI APPROFONDIMENTO TECNICO SULLE PROCEDURE DI REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI
Premio per impianti abbinati ad uso eff. energia
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Premio per impianti fotovoltaici abbinati ad un uso efficiente dell'energiaArt. 13
Premi per specifiche tipologie e applicazioni di impianti fotovoltaiciArt. 14
PERCORSO DI APPROFONDIMENTO TECNICO SULLE PROCEDURE DI REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI
Incrementi alle tariffe
Le maggiorazioni non sono tra loro cumulabili.
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Premi per specifiche tipologie e applicazioni di impianti FV
PERCORSO DI APPROFONDIMENTO TECNICO SULLE PROCEDURE DI REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI
La tariffa incentivante può essere incrementata:
a)del 5% per gli impianti fotovoltaici NON su edifici qualora siano ubicati in zone classificate come industriali, commerciali, cave o discariche esaurite, area di pertinenza di discariche o di siti contaminati;b)del 5% per i piccoli impianti, operanti in regime di scambio sul posto, realizzati da comuni, S.R. degli impianti, con popolazione inferiore a 5000 abitanti;c)5 centesimi di euro/kWh per gli impianti su edifici installati in sostituzione di coperture in eternit o comunque contenenti amianto;d)del 10% per gli impianti il cui costo di investimento per quanto riguarda i componenti diversi dal lavoro, sia per non meno del 60% riconducibile ad una produzione realizzata all’interno della Unione Europea.
73
Premi per specifiche tipologie e applicazioni di impianti FV
PERCORSO DI APPROFONDIMENTO TECNICO SULLE PROCEDURE DI REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI
Gli impianti fotovoltaici i cui moduli costituiscono elementi costruttivi di pergole, serre, barriere acustiche, tettoie e pensiline hanno diritto a una tariffa pari alla media aritmetica fra la tariffa spettante per “impianti fotovoltaici realizzati su edifici” e la tariffa spettante per “altri impianti fotovoltaici” di cui alla precedente tabella.
Cfr. Art. 20 D.M. 6 agosto 2010Interpretazioni e modificazioni del decreto ministeriale 19 febbraio 2007
Al fine di garantire la coltivazione sottostante, le serre a seguito dell’intervento devono presentare un rapporto tra la proiezione al suolo della superficie totale dei moduli fotovoltaici installati sulla serra e della superficie totale della copertura della serra stessa non superiore al 50%. Ai soli fini di cui al presente decreto, i fabbricati rurali sono equiparati agli edifici, sempreché accatastati prima della data di entrata in esercizio dell’impianto fotovoltaico.
74
Pergola = strutture di pertinenza di unità a carattere residenziale, atta a consentire il sostegno di verde rampicante su terrazzi, cortili o giardini, con una ridotta superficie di copertura in pianta. Non rientrano in questa tipologia specifica quelle strutture realizzate in ampi spazi aperti, anche con destinazione agricola, scollegati da edifici residenziali.
Pergole
PERCORSO DI APPROFONDIMENTO TECNICO SULLE PROCEDURE DI REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI
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Pensilina = strutture accessorie poste a copertura di parcheggi o percorsi pedonali. Non rientrano in questa tipologia specifica quelle strutture realizzate in ampi spazi aperti, anche con destinazione agricola, che risultano scollegate e non funzionali a strutture ad uso pubblico o ad edifici con qualsiasi destinazione d'uso.
Pensiline
PERCORSO DI APPROFONDIMENTO TECNICO SULLE PROCEDURE DI REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI
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Tettoie = strutture poste a copertura di ambienti esterni agli edifici formate da spioventi che poggiano sul muro degli edifici stessi.
Tettoie
PERCORSO DI APPROFONDIMENTO TECNICO SULLE PROCEDURE DI REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI
77
Serre = …nelle quali i moduli fotovoltaici costituiscono gli elementi costruttivi della copertura o delle pareti di manufatti adibiti, per tutta la durata dell'erogazione della tariffa incentivante, a serre dedicate alle coltivazioni agricole o alla floricoltura. La struttura della serra, in metallo, legno o muratura, deve essere fissa, ancorata al terreno e con chiusura eventualmente stagionalmente rimovibile.
Tettoie e serre
PERCORSO DI APPROFONDIMENTO TECNICO SULLE PROCEDURE DI REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI
78
Altro impianto: impianto che non rientra né nella categoria “su edifici” né nelle categorie di impianti i cui moduli costituiscono elementi costruttivi di pergole, serre, barriere acustiche, tettoie e pensiline.
Edificio: Sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti, dispositivi tecnologici ed arredi che si trovano al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici.
PERCORSO DI APPROFONDIMENTO TECNICO SULLE PROCEDURE DI REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI
Impianti fotovoltaici su edifici
Ai fini dell'applicabilità della tariffa incentivante competente agli impianti fotovoltaici realizzati sugli edifici si adotta la definizione di edificio contenuta nel DPR 26/08/1993 n. 412 e successive modificazioni.
79
Impianto Fotovoltaico Realizzato su un edificio = cfr. Allegato 2 al D.M., ovvero:
1. Moduli Fotovoltaici installati su tetti piani ovvero su coperture con pendenze fino a 5°;
2. Moduli Fotovoltaici installati su tetto a falda;3. Moduli Fotovoltaici installati su tetti aventi caratteristiche diverse dai
punti 1 e 2;4. Moduli Fotovoltaici installati in qualità di frangisole.
PERCORSO DI APPROFONDIMENTO TECNICO SULLE PROCEDURE DI REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI
Non rientrano nella tipologia di impianti su edifici quelli i cui moduli costituiscono elementi costruttivi di pergole, serre, barriere acustiche, tettoie, pensiline e le strutture temporanee comunque denominate anche se realizzate su terrazzi di edifici o addossate alle pareti verticali degli stessi.
Impianti fotovoltaici su edifici
80PERCORSO DI APPROFONDIMENTO TECNICO SULLE PROCEDURE DI REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI
FOTOVOLTAICI
Il GSE aggiorna entro il 1 luglio 2011 la guida di dettaglio sulle modalità di posizionamento dei moduli fotovoltaici sugli edifici.
Impianti fotovoltaici su edifici
81PERCORSO DI APPROFONDIMENTO TECNICO SULLE PROCEDURE DI REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI
FOTOVOLTAICI
Moduli fotovoltaici installati su tetti piani ovvero su coperture con pendenze fino a 5°
Moduli fotovoltaici installati su tetti piani ovvero su coperture con pendenze fino a 5°. Qualora sia presente una balaustra perimetrale, la quota massima, riferita all'asse mediano dei moduli fotovoltaici, deve risultare non superiore all'altezza minima della stessa balaustra. Qualora non sia presente una balaustra perimetrale l'altezza massima dei moduli rispetto al piano non deve superare i 30 cm.
Impianti fotovoltaici su edifici
82PERCORSO DI APPROFONDIMENTO TECNICO SULLE PROCEDURE DI REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI
FOTOVOLTAICI
Moduli fotovoltaici installati su tetti piani ovvero su coperture con pendenze fino a 5°
In assenza di elementi perimetrali o in presenza di elementi perimetrali alti fino a 30 cm da terra (H <= 30 cm), l'altezza massima dei moduli (H1) rispetto al piano non deve superare i 30 cm
Impianti fotovoltaici su edifici
83PERCORSO DI APPROFONDIMENTO TECNICO SULLE PROCEDURE DI REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI
FOTOVOLTAICI
Moduli fotovoltaici installati su tetti piani ovvero su coperture con pendenze fino a 5°
Impianti fotovoltaici su edifici
84PERCORSO DI APPROFONDIMENTO TECNICO SULLE PROCEDURE DI REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI
FOTOVOLTAICI
Moduli fotovoltaici installati su tetti piani ovvero su coperture con pendenze fino a 5°
In caso di presenza di una balaustra, l'altezza Hm del modulo fotovoltaico o della schiera dei moduli fotovoltaici, misurata da terra fino all'asse mediano degli stessi, non deve superare l'altezza della balaustra perimetrale misurata nel suo punto più basso
Impianti fotovoltaici su edifici
85PERCORSO DI APPROFONDIMENTO TECNICO SULLE PROCEDURE DI REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI
FOTOVOLTAICI
Moduli fotovoltaici installati su tetti piani ovvero su coperture con pendenze fino a 5°
Impianti fotovoltaici su edifici
86PERCORSO DI APPROFONDIMENTO TECNICO SULLE PROCEDURE DI REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI
FOTOVOLTAICI
Moduli fotovoltaici installati su tetti a falda
Moduli fotovoltaici installati su tetti a falda. I moduli devono essere installati in modo complanare alla superficie del tetto con o senza sostituzione della medesima superficie.
Impianti fotovoltaici su edifici
87PERCORSO DI APPROFONDIMENTO TECNICO SULLE PROCEDURE DI REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI
FOTOVOLTAICI
Moduli fotovoltaici installati su tetti a falda
Impianti fotovoltaici su edifici
88PERCORSO DI APPROFONDIMENTO TECNICO SULLE PROCEDURE DI REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI
FOTOVOLTAICI
Moduli fotovoltaici installati su tetti a falda
Impianti fotovoltaici su edifici
89PERCORSO DI APPROFONDIMENTO TECNICO SULLE PROCEDURE DI REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI
FOTOVOLTAICI
Moduli fotovoltaici installati su tetti aventi caratteristiche diverse da quelli di cui alle modalità di installazione 1 e 2.
Moduli fotovoltaici installati su tetti aventi caratteristiche diverse da quelli di cui alle modalità di installazione 1 e 2. I moduli devono essere installati in modo complanare al piano tangente o ai piani tangenti del tetto, con una tolleranza di più o meno 10 gradi.
Impianti fotovoltaici su edifici
90PERCORSO DI APPROFONDIMENTO TECNICO SULLE PROCEDURE DI REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI
FOTOVOLTAICI
Moduli fotovoltaici installati su tetti aventi caratteristiche diverse da quelli di cui alle modalità di installazione 1 e 2.
Impianti fotovoltaici su edifici
91PERCORSO DI APPROFONDIMENTO TECNICO SULLE PROCEDURE DI REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI
FOTOVOLTAICI
Moduli fotovoltaici installati su tetti aventi caratteristiche diverse da quelli di cui alle modalità di installazione 1 e 2.
Impianti fotovoltaici su edifici
92PERCORSO DI APPROFONDIMENTO TECNICO SULLE PROCEDURE DI REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI
FOTOVOLTAICI
Moduli fotovoltaici installati su tetti aventi caratteristiche diverse da quelli di cui alle modalità di installazione 1 e 2.
Impianti fotovoltaici su edifici
93 94
95 96
97 98
Tetti misti
PERCORSO DI APPROFONDIMENTO TECNICO SULLE PROCEDURE DI REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI
99
Frangisole
PERCORSO DI APPROFONDIMENTO TECNICO SULLE PROCEDURE DI REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI
I moduli sono collegati alla facciata al fine di produrre ombreggiamento e schermatura di superfici trasparenti.
n = numero di superfici trasparenti sottese al frangisole fotovoltaico;
Ltot = Lunghezza dell'impianto.
In questa categoria rientrano tutti quegli elementi schermanti il cui design sia stato studiato opportunamente per l'alloggio dei moduli e il percorso dei cavi elettrici.
Ltot ≤ 2× Lii=1
n
∑
100
Frangisole
PERCORSO DI APPROFONDIMENTO TECNICO SULLE PROCEDURE DI REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI
101
Frangisole
PERCORSO DI APPROFONDIMENTO TECNICO SULLE PROCEDURE DI REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI
102
D.M. 06/08/2010TITOLO III
Impianti Fotovoltaici Integraticon caratteristiche innovative
PERCORSO DI APPROFONDIMENTO TECNICO SULLE PROCEDURE DI REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI
103
Sono definiti limiti di incentivazione dell'energia prodotta da impianti fotovoltaici sulla base del costo annuo indicativo degli incentivi in ciascun periodo di riferimento e per queste tipologie di impianto:
•Gli impianti fotovoltaici (divisi in “piccoli” e “grandi”) – Titolo II;
•Gli impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative – Titolo III;
•Gli impianti fotovoltaici a concentrazione – Titolo IV;
PERCORSO DI APPROFONDIMENTO TECNICO SULLE PROCEDURE DI REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI
Obiettivi dell'incentivazione
104
Requisiti dei soggetti
PERCORSO DI APPROFONDIMENTO TECNICO SULLE PROCEDURE DI REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI
Possono beneficiare delle tariffe incentivanti di cui al presente titolo i seguenti soggetti:
•le persone fisiche;•le persone giuridiche;•i soggetti pubblici;•i condomini di unità immobiliari ovvero di edifici.
105
Requisiti degli impianti
PERCORSO DI APPROFONDIMENTO TECNICO SULLE PROCEDURE DI REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI
Possono beneficiare delle tariffe incentivanti gli impianti fotovoltaici:
•con potenza nominale non inferiore a 1 kW;
•conformità tecnica:
1. norme tecniche richiamate nell'Allegato 1;2. disposizioni articolo 10 D.lgs. 28 del 2011;3. Moduli certificati in accordo con la CEI EN 61215 (silicio cristallino), CEI EN
61646 (film sottili)
• Realizzati con moduli e componenti che rispondono ai requisiti costruttivi e alle modalità di installazione indicate in allegato 4;
• Realizzati con componenti di nuova costruzione
•collegati alla rete elettrica o a piccole reti isolate, in modo tale che ogni singolo impianto fotovoltaico sia caratterizzato da un unico punto di connessione alla rete, non condiviso con altri impianti fotovoltaici.
106
Requisiti degli impianti
PERCORSO DI APPROFONDIMENTO TECNICO SULLE PROCEDURE DI REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI
Da Allegato 1 al D.M.:
Nel caso di impianti fotovoltaici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera f), in deroga alle certificazioni sopra richieste, sono ammessi moduli fotovoltaici non certificati secondo le norme CEI EN 61215 (per moduli in silicio cristallino) o CEI EN 61646 (per moduli a film sottile) solo se non siano commercialmente disponibili prodotti certificati che consentano di realizzare il tipo di integrazione progettato per lo specifico impianto.
In questo caso è richiesta una dichiarazione del costruttore che il prodotto è progettato e realizzato per poter superare le prove richieste dalla norma CEI EN 61215 o CEI EN 61646. La dichiarazione dovrà essere supportata da certificazioni rilasciate da un laboratorio accreditato, ottenute su moduli similari. Tale laboratorio dovrà essere accreditato EA (European Accreditation Agreement) o dovrà aver stabilito accordi di mutuo riconoscimento con EA o in ambito ILAC.
107PERCORSO DI APPROFONDIMENTO TECNICO SULLE PROCEDURE DI REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI
FOTOVOLTAICI
Entro il 30 giugno 2011 il GSE aggiorna la guida sugli impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative, contenente schede di dettaglio che indicano, in riferimento alle singole applicazioni, le modalità con cui sono rispettate le prescrizioni di cui all’allegato 4
Requisiti degli impianti
108
Requisiti degli impianti
PERCORSO DI APPROFONDIMENTO TECNICO SULLE PROCEDURE DI REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI
• Nuove norme tecniche (redazione CEI) per gli inverter utilizzati dagli impianti fotovoltaici; saranno soggetti gli inverter utilizzati da impianti che entrano in esercizio dopo il 31/12/2012;
• Per gli impianti che entrano in esercizio successivamente al 30 giugno 2012 diventa obbligatorio l'invio al GSE di questa ulteriore documentazione:
a) certificato rilasciato dal produttore dei moduli fotovoltaici, attestante l'adesione dello stesso a un sistema o consorzio europeo che garantisca, a cura del medesimo produttore, il riciclo dei moduli fotovoltaici utilizzati al termine della vita ;
b) certificato rilasciato dal produttore dei moduli fotovoltaici, attestante che l'azienda produttrice possiede le certificazioni ISO 9001:2008 (Sistema di gestione della qualità), OHSAS 18001 (Sistema di gestione della salute e sicurezza del lavoro) e ISO 14000 (Sistema di gestione ambientale);
c) certificato di ispezione di fabbrica relativo a moduli e gruppi di conversione rilasciato da ente terzo notificato a livello europeo o nazionale, a verifica del rispetto della qualità del processo produttivo e dei materiali utilizzati e degli altri criteri riportati alle precedenti lettere a) e b) e all'articolo 14, comma 1, lettera d) ( = produzione realizzata all'interno dell'U.E.) .
109PERCORSO DI APPROFONDIMENTO TECNICO SULLE PROCEDURE DI REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI
FOTOVOLTAICI
Tariffe Incentivanti – Allegato 5
110PERCORSO DI APPROFONDIMENTO TECNICO SULLE PROCEDURE DI REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI
FOTOVOLTAICI
Tariffe Incentivanti – Allegato 5
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Tariffe Incentivanti
PERCORSO DI APPROFONDIMENTO TECNICO SULLE PROCEDURE DI REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI
• Individuate sulla base di quanto esposto nell'Allegato 5;
• Riconosciuta per un periodo di 20 anni a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell'impianto ed è costante in moneta corrente per tutto il periodo di incentivazione;
• Incrementabili sulla base di quanto esposto all'art. 13 (Premio per impianti fotovoltaici abbinati ad un uso efficiente dell'energia);
• Ogni singolo incremento è da intendersi non cumulabile con gli altri;
• Gli impianti entrati in esercizio a seguito di potenziamento possono accedere alle tariffe incentivanti limitatamente alla produzione aggiuntiva.
112
Impianto fotovoltaico integrato con caratteristiche innovative:
•utilizza moduli e componenti speciali, sviluppati specificatamente per sostituire elementi architettonici;
•risponde ai requisiti costruttivi e alle modalità di installazione indicate in allegato 4.
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Art. 2 – Definizioni – rif.to Allegato 4
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Impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative – All.4
Al fine di accedere alle tariffe sopra citate, gli impianti fotovoltaici dovranno utilizzare moduli e componenti con le seguenti caratteristiche:
1.Moduli e componenti speciali, sviluppati specificatamente per integrarsi e sostituire elementi architettonici di edifici, quali:
• coperture degli edifici;• superfici opache verticali;• superfici trasparenti o semitrasparenti;• superfici apribili e assimilabili quali porte, finestre e vetrine anche se non apribili
comprensive degli infissi.
2.Moduli e componenti che abbiano significative innovazioni di carattere tecnologico;
3.Moduli progettati e realizzati industrialmente per svolgere, oltre alla produzione di energia elettrica, anche funzioni architettoniche fondamentali quali:
• protezione e regolazione termica dell'edificio;• tenuta all'acqua e impermeabilizzazione della struttura edilizia sottesa; • tenuta meccanica comparabile con l'elemento edilizio sostituito.
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114PERCORSO DI APPROFONDIMENTO TECNICO SULLE PROCEDURE DI REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI
FOTOVOLTAICI
I moduli, inoltre, dovranno essere installati secondo le seguenti modalità:
1.I moduli devono sostituire componenti architettonici degli edifici;
2.I moduli devono comunque svolgere una funzione di rivestimento di parti dell'edificio, altrimenti svolta da componenti edilizi non finalizzati alla produzione di energia elettrica;
3.Da un punto di vista estetico, il sistema fotovoltaico deve comunque inserirsi armoniosamente nel disegno architettonico dell'edificio.
Impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative – All.4
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115PERCORSO DI APPROFONDIMENTO TECNICO SULLE PROCEDURE DI REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI
FOTOVOLTAICI
Cirteri Generali per il riconoscimento del Premio
Le applicazioni innovative finalizzate all'integrazione architettonica del fotovoltaico devono rispettare tutte le seguenti condizioni:
1.Gli impianti fotovoltaici devono essere installati su edifici, così come precedentemente definiti;
2.Le applicazioni devono utilizzare moduli fotovoltaici speciali o componenti speciali;
3.Il modulo fotovoltaico speciale o la superficie fotovoltaica (nel caso di componente speciale) deve rispondere ai requisiti della “completa integrazione architettonica”;
4.Le applicazioni devono interessare superfici omogenee dal punto di vista funzionale e, in caso di interventi che interessino parzialmente tali superfici, devono integrarsi sulla restante porzione. L'eventuale spazio di separazione tra i moduli speciali o la superficie fotovoltaica (nel caso di componente speciale) e le parti non interessate dall'installazione dell'impianto deve essere curato con appositi elementi di raccordo al fine di garantire la continuità dell'intera superficie.
Modulo fotovoltaico il cui impiego è possibile ed efficace solo per applicazioni di tipo architettonico. Il modulo fotovoltaico speciale consiste in un prodotto edilizio, unico e inscindibile,commercialmente identificato e certificato ai sensi della normativa tecnica richiamata nell'Allegato 1 al DM 6/8/2010.A questa categoria appartengono tutti i moduli fotovoltaici flessibili certificati insieme al supporto e tutti i moduli rigidi che, senza necessità di ulteriori componenti, vanno a sostituire elementi edilizi quali: tegole fotovoltaiche e moduli trasparenti per facciate, coperture e finestre, questi ultimi opportunamente realizzati per consentire il passaggio della luce all'interno dell'involucro edilizio.
Modulo fotovoltaico il cui impiego è possibile ed efficace solo per applicazioni di tipo architettonico. Il modulo fotovoltaico speciale consiste in un prodotto edilizio, unico e inscindibile,commercialmente identificato e certificato ai sensi della normativa tecnica richiamata nell'Allegato 1 al DM 6/8/2010.A questa categoria appartengono tutti i moduli fotovoltaici flessibili certificati insieme al supporto e tutti i moduli rigidi che, senza necessità di ulteriori componenti, vanno a sostituire elementi edilizi quali: tegole fotovoltaiche e moduli trasparenti per facciate, coperture e finestre, questi ultimi opportunamente realizzati per consentire il passaggio della luce all'interno dell'involucro edilizio.
Pacchetto tecnologico completo, commercialmente identificato, dotato di brevetto industriale, a livello almeno europeo, e costituito dall'assemblaggio e dall'integrazione, in un unico sistema, dei seguenti elementi:‐ modulo fotovoltaico certificato ai sensi della normativa tecnica richiamata nell'Allegato 1 al DM 6/8/2010 ;‐ subcomponenti funzionali aggiuntivi.Il componente speciale deve garantire la completa integrazione architettonica del fotovoltaico senza necessitare dell'utilizzo di ulteriori componenti o sistemi.
Pacchetto tecnologico completo, commercialmente identificato, dotato di brevetto industriale, a livello almeno europeo, e costituito dall'assemblaggio e dall'integrazione, in un unico sistema, dei seguenti elementi:‐ modulo fotovoltaico certificato ai sensi della normativa tecnica richiamata nell'Allegato 1 al DM 6/8/2010 ;‐ subcomponenti funzionali aggiuntivi.Il componente speciale deve garantire la completa integrazione architettonica del fotovoltaico senza necessitare dell'utilizzo di ulteriori componenti o sistemi.
Il modulo fotovoltaico speciale o la superficie fotovoltaica, nel caso di componente speciale, garantisce la produzione di energia elettrica e le funzioni tipiche di involucro edilizioquali:‐la tenuta all'acqua e la conseguente impermeabilizzazione della struttura edilizia; ‐una tenuta meccanica comparabile con quella dell'elemento edilizio sostituito; ‐ una resistenza termica tale da non compromettere le prestazioni dell'involucro edilizio.La completa integrazione architettonica del fotovoltaico ètale se la rimozione dei moduli fotovoltaici compromette la funzionalità dell'involucro edilizio, rendendo la costruzione non idonea all'uso.
Il modulo fotovoltaico speciale o la superficie fotovoltaica, nel caso di componente speciale, garantisce la produzione di energia elettrica e le funzioni tipiche di involucro edilizioquali:‐la tenuta all'acqua e la conseguente impermeabilizzazione della struttura edilizia; ‐una tenuta meccanica comparabile con quella dell'elemento edilizio sostituito; ‐ una resistenza termica tale da non compromettere le prestazioni dell'involucro edilizio.La completa integrazione architettonica del fotovoltaico ètale se la rimozione dei moduli fotovoltaici compromette la funzionalità dell'involucro edilizio, rendendo la costruzione non idonea all'uso.
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Moduli fotovoltaici speciali o Componenti Speciali
PERCORSO DI APPROFONDIMENTO TECNICO SULLE PROCEDURE DI REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI
1. Moduli fotovoltaici specialia. Coperture
• Tegole• Coperture coibentate con moduli flessibili• Coperture metalliche con moduli flessibili• Guaine impermeabilizzanti con moduli flessibili
b. Superfici opache verticali • Moduli speciali per facciate
c. Coperture trasparenti o semitrasparenti• Vetri per coperture
d. Porte, finestre, facciate trasparenti• Vetri per facciate e finestre
1. Componenti specialia. Coperture degli edificib. Superfici verticali opache e trasparenti
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Moduli Fotovoltaici Speciali
Cope
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gli Edifici
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Moduli Fotovoltaici Speciali
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gli Edifici
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Moduli Fotovoltaici Speciali
Cope
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gli Edifici
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Moduli Fotovoltaici Speciali
Cope
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gli Edifici
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Moduli Fotovoltaici Speciali
Supe
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Moduli Fotovoltaici Speciali
Cope
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Moduli Fotovoltaici Speciali
Porte, fine
stre, facciate trasparenti
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Componenti Speciali
Cope
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gli edifici
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Componenti Speciali
Supe
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Modalità di installazione
I moduli e i componenti speciali svolgono una funzione di rivestimento di parti dell'edificio, altrimenti svolta da componenti edilizi non finalizzati alla produzione di energia elettrica, se vengono installati seguendo i criteri di integrazione qui sotto esemplificati. La rimozione di tali moduli speciali o componenti speciali fotovoltaici compromette la perfetta funzionalità dell'involucro.
Copertura a faldeIl modulo fotovoltaico speciale o la superficie fotovoltaica (nel caso di componenti speciali) sostituisce lo strato superiore della copertura inclinata, convenzionalmente destinato all'impermeabilizzazione e alla protezione dalle intemperie.
Coperture pianeIl modulo fotovoltaico speciale o la superficie fotovoltaica (nel caso di componenti speciali) sostituisce lo strato superiore della copertura orizzontale, sia essa praticabile o non, e comunque convenzionalmente destinata all'impermeabilizzazione e alla protezione dalle intemperie.
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Modalità di installazione
Facciate verticaliIl modulo fotovoltaico speciale o la superficie fotovoltaica (nel caso di componenti speciali) sostituisce lo strato esterno della superficie verticale dell'involucro edilizio, convenzionalmente destinata all'impermeabilizzazione e alla protezione dalle intemperie.
Facciate inclinateIl modulo fotovoltaico speciale o la superficie fotovoltaica (nel caso di componenti speciali) sostituisce lo strato esterno della superficie inclinata dell'involucro edilizio, convenzionalmente destinata all'impermeabilizzazione e alla protezione dalle intemperie.
Superfici continueIl modulo fotovoltaico speciale o la superficie fotovoltaica (nel caso di componenti speciali) sostituisce lo strato esterno di due o più superfici contigue dell'involucro edilizio (es. facciata e copertura, due facciate adiacenti, ecc.), convenzionalmente destinata all'impermeabilizzazione e alla protezione dalle intemperie.
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TITOLO IV
Impianti a Concentrazione
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129PERCORSO DI APPROFONDIMENTO TECNICO SULLE PROCEDURE DI REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI
FOTOVOLTAICI
Obiettivi dell'incentivazione
Sono definiti limiti di incentivazione dell'energia prodotta da impianti fotovoltaici sulla base del costo annuo indicativo degli incentivi in ciascun periodo di riferimento e per queste tipologie di impianto:
•Gli impianti fotovoltaici (divisi in “piccoli” e “grandi”) – Titolo II;
•Gli impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative – Titolo III;
•Gli impianti fotovoltaici a concentrazione – Titolo IV;
130PERCORSO DI APPROFONDIMENTO TECNICO SULLE PROCEDURE DI REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI
FOTOVOLTAICI
Definizioni
Impianto di produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare tramite l'effetto fotovoltaico; esso è composto da un insieme di moduli in cui la luce solare è concentrata tramite sistemi ottici, su celle fotovoltaiche, da uno o più gruppi di conversione della corrente continua in corrente alternata e da altri componenti elettrici minori.
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Requisiti dei soggetti e degli impianti
PERCORSO DI APPROFONDIMENTO TECNICO SULLE PROCEDURE DI REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI
Possono beneficiare delle tariffe incentivanti di cui al presente titolo i seguenti soggetti:•le persone giuridiche;•i soggetti pubblici.
Possono beneficiare delle tariffe incentivanti gli impianti fotovoltaici:
•con potenza nominale non inferiore a 1 kW e non superiore a 5 MW;
•conformità tecnica:
1. norme tecniche richiamate nell'Allegato 1;2. disposizioni articolo 10 D.lgs. 28 del 2011;3. Moduli certificati in accordo con la CEI EN 62108 (Moduli e sistemi fotovoltaici a
concentrazione (CPV) );
• Realizzati con componenti di nuova costruzione
•collegati alla rete elettrica o a piccole reti isolate, in modo tale che ogni singolo impianto fotovoltaico sia caratterizzato da un unico punto di connessione alla rete, non condiviso con altri impianti fotovoltaici. 132
Requisiti degli impianti
PERCORSO DI APPROFONDIMENTO TECNICO SULLE PROCEDURE DI REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI
• Nuove norme tecniche (redazione CEI) per gli inverter utilizzati dagli impianti fotovoltaici; saranno soggetti gli inverter utilizzati da impianti che entrano in esercizio dopo il 31/12/2012;
• Per gli impianti che entrano in esercizio successivamente al 30 giugno 2012 diventa obbligatorio l'invio al GSE di questa ulteriore documentazione:
b) certificato rilasciato dal produttore dei moduli fotovoltaici, attestante che l'azienda produttrice possiede le certificazioni ISO 9001:2008 (Sistema di gestione della qualità), OHSAS 18001 (Sistema di gestione della salute e sicurezza del lavoro) e ISO 14000 (Sistema di gestione ambientale);
c) certificato di ispezione di fabbrica relativo a moduli e gruppi di conversione rilasciato da ente terzo notificato a livello europeo o nazionale, a verifica del rispetto della qualità del processo produttivo e dei materiali utilizzati e degli altri criteri riportati alle precedenti lettere a) e b) e all'articolo 14, comma 1, lettera d) ( = produzione realizzata all'interno dell'U.E.) .
133PERCORSO DI APPROFONDIMENTO TECNICO SULLE PROCEDURE DI REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI
FOTOVOLTAICI
Tariffe Incentivanti – Allegato 5
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Tariffe Incentivanti
PERCORSO DI APPROFONDIMENTO TECNICO SULLE PROCEDURE DI REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI
• Individuate sulla base di quanto esposto nell'Allegato 5;
• Riconosciuta per un periodo di 20 anni a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell'impianto ed è costante in moneta corrente per tutto il periodo di incentivazione;
• Gli impianti entrati in esercizio a seguito di potenziamento possono accedere alle tariffe incentivanti limitatamente alla produzione aggiuntiva;
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Impianti fotovoltaici con innovazione tecnologica
PERCORSO DI APPROFONDIMENTO TECNICO SULLE PROCEDURE DI REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI
Per questi impianti con successivo decreto del M.S.E., di concerto con il M.A.T.T.M., saranno definite:
1. caratteristiche di innovazione tecnologica;2. requisiti tecnici;3. tariffe incentivanti;4. requisiti per l’accesso.
136
TITOLO V
Disposizioni Finali
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Art. 20Compiti dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas
Art. 21Verifiche e controlli
Art. 22Monitoraggio della diffusione,
divulgazione dei risultati e attività di informazioneArt. 23
Monitoraggio tecnologico e promozione dello sviluppo delle tecnologieArt. 24
Pubblicizzazione dei dati sulle potenze cumulate e sui costiArt. 25
Attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 173, della legge n. 244/07
Art. 26Disposizioni Finali
PERCORSO DI APPROFONDIMENTO TECNICO SULLE PROCEDURE DI REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI
Artt. 20 ‐ 26
138PERCORSO DI APPROFONDIMENTO TECNICO SULLE PROCEDURE DI REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI
FOTOVOLTAICI
Attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 173, della legge n. 244/07
• Gli impianti fotovoltaici, operanti in regime di scambio sul posto, i cui soggetti responsabili siano Enti Locali o Regioni ricevono la tariffa, piùvantaggiosa, destinata agli impianti realizzati su edifici;
• La stessa agevolazione si applica a tutti gli altri impianti, i cui soggetti responsabili siano Enti Locali o Regioni, che entrano in esercizio entro il 2011 e per i quali le procedure di gara si sono concluse con l'assegnazione prima dell'entrata in vigore del nuovo decreto.
Articolo 2, comma 173, della legge n. 244/07 – Legge Finanziaria 2008173. Nell'ambito delle disponibilità di cui all'articolo 12 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2007, e ai fini dell'applicazione del‐l'articolo 6 del medesimo decreto, gli impianti fotovoltaici i cui soggetti responsabili sono enti locali sono considerati rientranti nella tipologia dell'impianto, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b3), del medesimo decreto.
139PERCORSO DI APPROFONDIMENTO TECNICO SULLE PROCEDURE DI REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI
FOTOVOLTAICI
Conclusioni: il nuovo Decreto in sintesi
• Obiettivo indicativo di potenza installata cumulata a livello nazionale di circa 23.000 MW al 2016, corrispondente ad un costo indicativo cumulato annuo degli incentivi stimabile tra 6 e 7 miliardi di euro.
• Definizione di piccoli e grandi impianti fotovoltaici. Sono quelli "realizzati su edifici che hanno una potenza non superiore a 1.000 kW, gli altri impianti fotovoltaici con potenza non superiore a 200 kW operanti in regime di scambio sul posto, nonché gli impianti fotovoltaici di potenza qualsiasi realizzati su edifici ed aree delle Amministrazioni pubbliche.
• Tetti di spesa semestrali fino al 2012; per i piccoli impianti non è previsto alcun tetto di spesa.
• I grandi impianti che entreranno in esercizio entro il 31 agosto 2011 accedono direttamente alle tariffe incentivanti, fatto salvo l’onere di comunicazione al GSE dell’avvenuta entrata in esercizio entro 15 giorni solari dalla stessa. Per gli anni 2011 e 2012 i soggetti responsabili dei grandi impianti devono richiedere al GSE l’iscrizione all’apposito registro informatico. Per l’anno 2011 le richieste di iscrizione al registro devono pervenire al GSE dal 20 maggio al 30 giugno 2011, salvo riapertura del registro.
140PERCORSO DI APPROFONDIMENTO TECNICO SULLE PROCEDURE DI REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI
FOTOVOLTAICI
Conclusioni: il nuovo Decreto in sintesi
• Sistema di regolazione automatica del livello degli incentivi in relazione alla potenza installata (modello Tedesco) che entrerà a regime a partire dal 2013.
• Per gli anni dal 2013 al 2016, per gli impianti grandi e piccoli, il costo indicativo è di 1.361 milioni di €, per una potenza di 9.770 MW. Il superamento dei costi indicativi non limita l’accesso alle tariffe incentivanti, ma determina una riduzione aggiuntiva delle stesse per il periodo successivo (secondo quanto stabilito dall'allegato 5).
• L’erogazione dell’incentivo partirà nel momento dell'entrata in esercizio dell’impianto. Se il gestore di rete ritarda l’allacciamento dell’impianto alla rete, sforando i tempi previsti dalla delibera dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas ARG/elt 99/08 e facendo perdere il diritto a una determinata tariffa incentivante, il proprietario dell’impianto riceverà un indennizzo ai sensi della delibera ARG/elt 181/10.
• Premialità aggiunte per specifiche tipologie e applicazioni fotovoltaiche: del 5% per i piccoli impianti, realizzati da comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti; di 5 centesimi di euro/kWh per gli impianti installati in sostituzione di coperture contenenti amianto; del 5% per gli impianti il cui costo di investimento per quanto riguarda i componenti diversi dal lavoro, sia per non meno del 60% riconducibile ad una produzione realizzata all’interno della Unione Europea.
Grazie per l'attenzione
Ing. Stefano RanuzziniAgenzia per l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile di Modena
sranuzzini@aess‐modena.itTel.: 059/453213