1 I L CONTRATTO A TERMINE Corretto utilizzo, questioni risolte e problemi aperti Avv. Giacinto...

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IL CONTRATTO A IL CONTRATTO A TERMINETERMINE

Corretto utilizzo, questioni Corretto utilizzo, questioni risolte e problemi apertirisolte e problemi aperti

Avv. Giacinto Favalli Avv. Giacinto Favalli

Associazione IndustrialeAssociazione IndustrialeBrescianaBresciana

La nuova disciplina del contratto a La nuova disciplina del contratto a terminetermine

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• L’art. 1 d.lgs. 368/2001, già recentemente

riformato dalla legge 92/2012 (c.d. Riforma

Fornero) ha subito una nuova e importante

novella a seguito del d.l. 34/2014 ( c.d.

Decreto Poletti) conv. in legge 78/2014

• Il Ministero del Lavoro, con circ. n. 18/2014,

è intervenuto a fornire chiarimenti su tale

nuova normativa

PRINCIPALE NOVITA’PRINCIPALE NOVITA’

Il contratto ACAUSALE, che nel testo novellato dalla riforma Fornero costituiva un’eccezione (solo il primo contratto di lavoro a tempo determinato, per soli 12 mesi) diviene la REGOLA.

I limiti alla apposizione del termine non sono più legati alle «ragioni giustificative», ma sono esclusivamente LIMITI QUANTITATIVI (in termini di a) DURATA e b) PERCENTUALI DELL’ORGANICO COMPLESSIVO

(come vedremo, in alcuni casi è ancora opportuno far riferimento alle ragioni di apposizione del termine, ad esempio per i contratti stagionali e sostitutivi, per poter superare i limiti percentuali)

LIMITI QUANTITATIVILIMITI QUANTITATIVI

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1) DURATA MASSIMA COMPLESSIVA: 36 MESI

Art. 1 d.lgs. 368/2001 (testo vigente): E’ consentita l’apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a trentasei mesi, comprensiva di eventuali proroghe, concluso tra un datore di lavoro e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nell’ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato…»

LIMITI QUANTITATIVILIMITI QUANTITATIVI

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2) PROROGHE: MASSIMO 5

• NUMERO COMPLESSIVO (indipendentemente dal numero dei rinnovi)

• PER LO SVOLGIMENTO DI MANSIONI EQUIVALENTI (La circ. 18/2014 specifica: «viceversa, qualora il nuovo contratto a termine non preveda lo svolgimento di mansioni equivalenti, le eventuali precedenti proroghe non dovranno essere contabilizzate»).

LIMITI QUANTITATIVILIMITI QUANTITATIVI

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3) LIMITI PERCENTUALI – PREVISTI DALLA LEGGE

• FATTO SALVO QUANTO DISPOSTO DALL’ART. 10 COMMA 7, IL NUMERO COMPLESSIVO DI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO… NON PUO’ ECCEDERE IL LIMITE DEL 20% DEL NUMERO DEI LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO IN FORZA AL 1° GENNAIO DELL’ANNO DI ASSUNZIONE

LIMITI QUANTITATIVILIMITI QUANTITATIVI

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3) LIMITI PERCENTUALI – PREVISTI DALLA LEGGE

«FATTO SALVO QUANTO DISPOSTO DALL’ART. 10 COMMA 7»

SONO ESENTI DA LIMITI PERCENTUALI:•Contratti stipulati nella «fase di avvio di nuove attività per i periodi definiti dai CCNL»•Contratti per ragioni sostitutive•Contratti stagionali•Contratti stipulati per specifici spettacoli / programmi radiofonici / televisivi•Contratti stipulati con lavoratori con età superiore a 55 anni•Contratti stipulati ai sensi dell’art. 28 d.l. 179/2012 (start up innovative)

LIMITI QUANTITATIVILIMITI QUANTITATIVI

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3) LIMITI PERCENTUALI – PREVISTI DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

«L’individuazione, anche in misura non uniforme, di limiti quantitativi di utilizzazione dell’istituto del contratto a tempo determinato stipulato ai sensi dell’art. 1 comma 1 è AFFIDATA AI CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI DI LAVORO STIPULATI DAI SINDACATI COMPARATIVAMENTE PIU’ RAPPRESENTATIVI»

Circ. 18/2014: le parti sociali possono a) derogare (in aumento o in diminuzione) al limite percentuale del 20%, b) derogare ai criteri di computo delle percentuali (es. calcolo della percentuale non sull’organico al 1° gennaio ma sulla media dei lavoratori occupati in un determinato arco temporale

LIMITI QUANTITATIVILIMITI QUANTITATIVI

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3) LIMITI PERCENTUALI – PREVISTI DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

ACCORDO FEDERMECCANICA - ASSISTAL – FIM – UILM DEL 25/9/2014:

LIMITI QUANTITATIVILIMITI QUANTITATIVI

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3) LIMITI PERCENTUALI – PREVISTI DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

ART. 2 BIS, COMMA 2, D.L. 34/2014:

«In sede di prima applicazione del limite percentuale conservano efficacia, ove diversi, i limiti percentuali già stabiliti dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro»

INTERVALLO IN CASO DI INTERVALLO IN CASO DI RINNOVIRINNOVI

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A)10 GIORNI (in caso di primo contratto di durata

inferiore a 6 mesi)

B) 20 GIORNI (in caso di primo contratto di durata

superiore a 6 mesi)

DISCIPLINA SANZIONATORIADISCIPLINA SANZIONATORIA

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SANZIONI AMMINISTRATIVE in vigore dal 20 maggio 2014:

 20% della retribuzione del lavoratore assunto in eccesso per ciascun mese o frazione superiore a 15 giorni, elevata al 50% se gli assunti illegittimamente sono più di uno (circ. 18/2014 specifica che vale anche per superamento tetti stabiliti dalla contrattazione collettiva).  Nel computo non rientrano eventuali periodi di astensione dal lavoro (malattia, maternità, infortunio…).  Circ. 18/2014: E’ sempre possibile usufruire della riduzione ex art. 16 l. 689/1981 (pagamento di un terzo del massimo o, se più favorevole, del doppio del minimo della sanzione, in caso di pagamento entro 60 giorni)

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