1 Giustizia penale e tutela dei diritti delluomo in ambito internazionale Padova, il 16 marzo 2012...

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“Giustizia penale e tutela dei diritti dell’uomo in ambito internazionale”

Padova, il 16 marzo 2012

Cuno J. Tarfusser, Giudice della Corte Penale Internazionale

Camera Penale “Francesco de Castello” di Padova

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• La Corte Penale Internazionale- origini, stati parte, elementi ordinamentali e finalità

• Le principali caratteristiche processuali dell’ICC– diritto applicabile, giurisdizione, complementarietá, divisione

preliminare

• Alcune caratteristiche di natura sostanziale: – irrilevanza della qualifica, Responsabilitá individuale e di

commando, Ordini superiori

• Le vittime all’ICC- partecipazione, tutela, riparazione

• La cooperazione– in genere e rispetto all’Italia

Sommario

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• ONU delega l’ Italia ad ospitare conferenza che elabori uno Statuto

• La conferenza diplomatica di Roma del 1998(15 giugno – 17 luglio)

• 18 luglio 1998 firma dello “Statuto di Roma” (120 voti favorevoli, 7 contrari, 21 astensioni)

• 1 luglio 2002 entrata in vigore dello Statuto (alla ratifica del 60. Stato)

Le origini dell’ICC

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Al 31.12.2011 gli Stati Parte erano 120

Stati africani: 33Stati asiatici: 18Stati dell’Europa dell’est: 18Stati latinoamericani e caraibici: 26Stati c.d. WEOG: 25

Stati Parte

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Finalità della CortePreambolo allo Statuto (estratto)

affermando che i delitti più gravi che riguardano tutta la comunità internazionale non possono rimanere impuniti,

determinati a porre termine all’impunità degli autori di tali crimini contribuendo così alla prevenzione di nuovi crimini,

rammentando che è dovere di ciascun Stato esercitare la propria giurisdizione penale nei confronti dei responsabili di crimini internazionali,

determinati ad istituire una Corte penale internazionale permanente e indipendente competente a giudicare sui crimini più gravi,

evidenziando che la Corte penale internazionale è complementare alle giurisdizioni penali nazionali,

risoluti a garantire in modo duraturo il rispetto e l’applicazione della giustizia

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• Assemblea degli Stati Parte (organo legislativo e di controllo amministrativo, budget)

• Giudici (18 suddivisi in 3 Divisioni – pre-trial, trial e appeal e in Camere)

• Procura (un Procuratore e un Sostituto)

• Registrar (staff di supporto giuridco e amministrativo)

Gli organi della Corte

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• La gerarchia delle fonti del diritto:

– Gli strumenti costitutivi dell’ICC (Statuto; Regolamento di procedura e di prova; Elementi dei crimini)

– I trattati applicabili ed i principi e le regole del diritto internazionale

– Principi generali di diritto derivanti da sistemi giuridici interni purché non in contrasto con lo Statuto

• Principi di diritto ricavabili dai precedenti della Corte• Tutte le fonti devono essere applicate tenedo conto

dei diritti dell’uomo internazionalmente riconosciuti.

Normativa applicabile e principi – art 21

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Crimine di genocidio – art. 6Crimini contro l’umanitá – art. 7Crimini di guerra - art. 8

[Crimine di aggressione] – art. 5

Giurisdizione ratione materiae – art.5

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•La persona accusata del crimine deve essere cittadina dello Stato Parte, o

•Lo Stato di cui l’accusato é cittadino, deve avere accettato la giurisdizione della Corte.

Giurisdizione ratione personae – art 12

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•La condotta criminosa deve essere stata posta in essere sul territorio di uno Stato Parte, o

•Lo Stato sul territorio del quale la condotta criminosa é stata posta in essere accetta la giurisdizione della Corte.

Giurisdizione ratione loci – art 12

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•Nessun presupposto oggettivo o soggettivo é necessario se la segnalazione (referral) della situazione alla Corte é del Consiglio di Sicurezza dell’ONU in applicazione del Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite

Giurisdizione – art. 13(b)

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La Corte ha competenza solo su crimini commessi dopo l’1 luglio 2002

Giurisdizione Giurisdizione ratione temporis – ratione temporis – art. 11art. 11

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• Segnalazione da parte di uno Stato Parte (state-referral o self-referral)

• Segnalazione da parte del Consiglio di Sicurezza (SC referral)

• Indagini di iniziativa da parte del Procuratore previa autorizzazione della Camera preliminare (motu proprio investigations)

Meccanismi di attivazione della Corte

Artt 13, 14 e 15

14

• Regole che disciplinano le relazioni tra la Corte e le giurisdizione degli Stati Parte

• Il primato é riconosciuto alle giurisdizioni nazionali, salvo che– la giurisdizione nazionale é carente, o – lo Stato non intenda (is unwilling) o

non sia in grado (is unable) di condurre correttamente (genuinely) un procedimento interno

Complementarietá – art. 17

15

• Filtro rispetto alla bontá e soliditá dei casi presentati dall’OTP; autorizzazione alle indagini motu proprio (art.15)

• Garanzia dei diritti delle parti processualei; tutela delle vittime e dei testimoni; principio del fair trial

• Impulso portare a giudizio processi con questioni pregiudiziali di ammissibilitá e di giurisdizione risolte e su capi di accusa definiti.

La Divisione Pre-Trial

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• Irrilevanza della qualifica (art. 27)• Responsabilitá penale individuale

(art. 25)• Responsabilitá di commando (art. 28)• Ordine del superiore gerarchico e

prescrizione ai sensi di legge (art. 33)

Principi particolari in tema di responsabilitá

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Primo e unico organo giudiziario penale internazionale che prevede:

• la partecipazione delle vittime al procedimento (art. 68,3)

• (la loro tutela e protezione) (art. 68,1)• forme di risarcimento e riparazione (art.

75)• un fondo di garanzia (art. 79)

Le vittime

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Unitá dell’ICC che si occupano di vittime:

VPRS – Victim Participation and Reparation Section (supporto alle vittime sul campo)

VWU – Victims and Witnesses Unit (protezione di vittime e testimoni, logistica e sostegno psicologico)

OPCV – Office of the Public Counsel of Victims (supporto giuridico)

Trust Fund – (organismo indipendente che si occupa di riparazione)

Le vittime

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Regola Generale – art. 68(3)

Se sussiste un interesse personale delle vittime, la Corte permetterá di esprimere il loro punto di vista nell’ambito del procedimento con modalitá che non siano pregiudizievoli o in contrasto con i diritti dell’accusato e con un processo corretto e imparziale.

Le vittime - Partecipazione

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attraverso legali che li rappresentano e che possono:

• Costituirsi nel procedimento• Partecipare alle udienza• Prendere parola in udienza • Interrogare testimoni, consulenti e

imputati• Presentare prove

Le vittime - Partecipazione

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la tutela delle vittime é responsabilitá della Corte e le misure di protezione sono:

• La censura di documenti e verbali• L’autorizzazione all’anonimato• La distorsione della voce • Le udienze non pubbliche• La rilocazione delle persone

Le vittime - tutela

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la Corte puó ordinare risarcimenti:

• Direttamente condannandovi l’imputato• Indirettamente attraverso il Trust Fund• Su richiesta ma anche d’ufficio • Individualmente o collettivamente

Le vittime – Riparazione

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artt. 86 – 102 Statuto

• cooperazione è obbligo contrattuale (art. 86)• nessuno strumento o potere coercitivo

autonomo • obbligo per stati parte di adeguare la propria

legislazione allo statuto (art. 88)• accertamento giudiziale di non-cooperazione

(art. 87,7)

La cooperazione in genere

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legge di ratifica n. 232 del 21.7.1999

• Ratifica quasi immedita ma in blocco• Uno dei maggiori contribuenti• Ad oggi nessun adeguamento

normativo, nè sostanziale, nè processuale

La cooperazione dell’Italia

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Grazie della vostra attenzione