1 Giustizia penale e tutela dei diritti delluomo in ambito internazionale Padova, il 16 marzo 2012...
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“Giustizia penale e tutela dei diritti dell’uomo in ambito internazionale”
Padova, il 16 marzo 2012
Cuno J. Tarfusser, Giudice della Corte Penale Internazionale
Camera Penale “Francesco de Castello” di Padova
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• La Corte Penale Internazionale- origini, stati parte, elementi ordinamentali e finalità
• Le principali caratteristiche processuali dell’ICC– diritto applicabile, giurisdizione, complementarietá, divisione
preliminare
• Alcune caratteristiche di natura sostanziale: – irrilevanza della qualifica, Responsabilitá individuale e di
commando, Ordini superiori
• Le vittime all’ICC- partecipazione, tutela, riparazione
• La cooperazione– in genere e rispetto all’Italia
Sommario
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• ONU delega l’ Italia ad ospitare conferenza che elabori uno Statuto
• La conferenza diplomatica di Roma del 1998(15 giugno – 17 luglio)
• 18 luglio 1998 firma dello “Statuto di Roma” (120 voti favorevoli, 7 contrari, 21 astensioni)
• 1 luglio 2002 entrata in vigore dello Statuto (alla ratifica del 60. Stato)
Le origini dell’ICC
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Al 31.12.2011 gli Stati Parte erano 120
Stati africani: 33Stati asiatici: 18Stati dell’Europa dell’est: 18Stati latinoamericani e caraibici: 26Stati c.d. WEOG: 25
Stati Parte
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Finalità della CortePreambolo allo Statuto (estratto)
affermando che i delitti più gravi che riguardano tutta la comunità internazionale non possono rimanere impuniti,
determinati a porre termine all’impunità degli autori di tali crimini contribuendo così alla prevenzione di nuovi crimini,
rammentando che è dovere di ciascun Stato esercitare la propria giurisdizione penale nei confronti dei responsabili di crimini internazionali,
determinati ad istituire una Corte penale internazionale permanente e indipendente competente a giudicare sui crimini più gravi,
evidenziando che la Corte penale internazionale è complementare alle giurisdizioni penali nazionali,
risoluti a garantire in modo duraturo il rispetto e l’applicazione della giustizia
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• Assemblea degli Stati Parte (organo legislativo e di controllo amministrativo, budget)
• Giudici (18 suddivisi in 3 Divisioni – pre-trial, trial e appeal e in Camere)
• Procura (un Procuratore e un Sostituto)
• Registrar (staff di supporto giuridco e amministrativo)
Gli organi della Corte
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• La gerarchia delle fonti del diritto:
– Gli strumenti costitutivi dell’ICC (Statuto; Regolamento di procedura e di prova; Elementi dei crimini)
– I trattati applicabili ed i principi e le regole del diritto internazionale
– Principi generali di diritto derivanti da sistemi giuridici interni purché non in contrasto con lo Statuto
• Principi di diritto ricavabili dai precedenti della Corte• Tutte le fonti devono essere applicate tenedo conto
dei diritti dell’uomo internazionalmente riconosciuti.
Normativa applicabile e principi – art 21
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Crimine di genocidio – art. 6Crimini contro l’umanitá – art. 7Crimini di guerra - art. 8
[Crimine di aggressione] – art. 5
Giurisdizione ratione materiae – art.5
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•La persona accusata del crimine deve essere cittadina dello Stato Parte, o
•Lo Stato di cui l’accusato é cittadino, deve avere accettato la giurisdizione della Corte.
Giurisdizione ratione personae – art 12
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•La condotta criminosa deve essere stata posta in essere sul territorio di uno Stato Parte, o
•Lo Stato sul territorio del quale la condotta criminosa é stata posta in essere accetta la giurisdizione della Corte.
Giurisdizione ratione loci – art 12
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•Nessun presupposto oggettivo o soggettivo é necessario se la segnalazione (referral) della situazione alla Corte é del Consiglio di Sicurezza dell’ONU in applicazione del Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite
Giurisdizione – art. 13(b)
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La Corte ha competenza solo su crimini commessi dopo l’1 luglio 2002
Giurisdizione Giurisdizione ratione temporis – ratione temporis – art. 11art. 11
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• Segnalazione da parte di uno Stato Parte (state-referral o self-referral)
• Segnalazione da parte del Consiglio di Sicurezza (SC referral)
• Indagini di iniziativa da parte del Procuratore previa autorizzazione della Camera preliminare (motu proprio investigations)
Meccanismi di attivazione della Corte
Artt 13, 14 e 15
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• Regole che disciplinano le relazioni tra la Corte e le giurisdizione degli Stati Parte
• Il primato é riconosciuto alle giurisdizioni nazionali, salvo che– la giurisdizione nazionale é carente, o – lo Stato non intenda (is unwilling) o
non sia in grado (is unable) di condurre correttamente (genuinely) un procedimento interno
Complementarietá – art. 17
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• Filtro rispetto alla bontá e soliditá dei casi presentati dall’OTP; autorizzazione alle indagini motu proprio (art.15)
• Garanzia dei diritti delle parti processualei; tutela delle vittime e dei testimoni; principio del fair trial
• Impulso portare a giudizio processi con questioni pregiudiziali di ammissibilitá e di giurisdizione risolte e su capi di accusa definiti.
La Divisione Pre-Trial
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• Irrilevanza della qualifica (art. 27)• Responsabilitá penale individuale
(art. 25)• Responsabilitá di commando (art. 28)• Ordine del superiore gerarchico e
prescrizione ai sensi di legge (art. 33)
Principi particolari in tema di responsabilitá
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Primo e unico organo giudiziario penale internazionale che prevede:
• la partecipazione delle vittime al procedimento (art. 68,3)
• (la loro tutela e protezione) (art. 68,1)• forme di risarcimento e riparazione (art.
75)• un fondo di garanzia (art. 79)
Le vittime
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Unitá dell’ICC che si occupano di vittime:
VPRS – Victim Participation and Reparation Section (supporto alle vittime sul campo)
VWU – Victims and Witnesses Unit (protezione di vittime e testimoni, logistica e sostegno psicologico)
OPCV – Office of the Public Counsel of Victims (supporto giuridico)
Trust Fund – (organismo indipendente che si occupa di riparazione)
Le vittime
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Regola Generale – art. 68(3)
Se sussiste un interesse personale delle vittime, la Corte permetterá di esprimere il loro punto di vista nell’ambito del procedimento con modalitá che non siano pregiudizievoli o in contrasto con i diritti dell’accusato e con un processo corretto e imparziale.
Le vittime - Partecipazione
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attraverso legali che li rappresentano e che possono:
• Costituirsi nel procedimento• Partecipare alle udienza• Prendere parola in udienza • Interrogare testimoni, consulenti e
imputati• Presentare prove
Le vittime - Partecipazione
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la tutela delle vittime é responsabilitá della Corte e le misure di protezione sono:
• La censura di documenti e verbali• L’autorizzazione all’anonimato• La distorsione della voce • Le udienze non pubbliche• La rilocazione delle persone
Le vittime - tutela
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la Corte puó ordinare risarcimenti:
• Direttamente condannandovi l’imputato• Indirettamente attraverso il Trust Fund• Su richiesta ma anche d’ufficio • Individualmente o collettivamente
Le vittime – Riparazione
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artt. 86 – 102 Statuto
• cooperazione è obbligo contrattuale (art. 86)• nessuno strumento o potere coercitivo
autonomo • obbligo per stati parte di adeguare la propria
legislazione allo statuto (art. 88)• accertamento giudiziale di non-cooperazione
(art. 87,7)
La cooperazione in genere
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legge di ratifica n. 232 del 21.7.1999
• Ratifica quasi immedita ma in blocco• Uno dei maggiori contribuenti• Ad oggi nessun adeguamento
normativo, nè sostanziale, nè processuale
La cooperazione dell’Italia
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Grazie della vostra attenzione