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A CURA DI

DOTT. COMM. DAVIDE ZAPPOLI

STUDIO NANNI - BOLOGNA

COSTITUZIONE E ORGANIZZAZIONE D’IMPRESA

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GLI OBIETTIVI DELLA LEZIONE

1. Esame dei tipi di forme societarie adottabili ed esame delle principali componenti di un atto costitutivo di S.r.l. (PARTE I)

2. Riflessi contabili e fiscali della scelta (PARTE II)

3. La costituzione dell’impresa: che cosa fare? (PARTE III)

4. La responsabilità dei soci e degli amministratori (PARTE IV)

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ESAME DEI TIPI DI FORME

SOCIETARIE ADOTTABILI

Parte I

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FORME SOCIETARIE

IMPRESA INDIVIDUALESOCIETA’ DI PERSONE

Società semplice Società in accomandita semplice (S.a.s.) Società in nome collettivo (S.n.c.)

SOCIETA’ DI CAPITALI Società a responsabilità limitata (S.r.l.) Società per azioni (S.p.a.)

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IMPRESA INDIVIDUALE

IMPRESA: “attività economica professionalmente organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi” [Art. 2082 C.c.]

Nell’impresa individuale una persona fisica ha la responsabilità patrimoniale

Se fallisce l’impresa fallisce anche l’imprenditore che risponde con tutti i suoi beni presenti e futuri [Art. 2740 C.c.]

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LE SOCIETA’ DI PERSONE

Il Codice civile considera società di persone:

La Società semplice (S.s.)La Società in accomandita semplice (S.a.s.)La Società in nome collettivo (S.n.c.)

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SOCIETA’ SEMPLICE

E’ un tipo di società di persone che prevedere l’esercizio solo di attività non commerciali: Attività agricole Attività artigianali Professioni intellettuali, musicisti…

Non è soggetta all’obbligo di tenere le scritture contabili né di redigere il bilancio

Non è soggetta a fallimentoIl contratto sociale può essere anche stipulato

verbalmente

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SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO

E’ dotata di autonomia patrimoniale imperfetta

I soci hanno una responsabilità illimitata e solidale per le obbligazioni sociali

TUTTI i soci sono amministratori (salvo diversa previsione dell’atto costitutivo)

Può essere soggetta a fallimento e questo comporterebbe anche il fallimento di tutti i suoi soci nei confronti dei quali le obbligazioni sociali sono illimitate e solidali

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SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO

Nella ragione sociale deve comparire il nome di uno o più soci

La legge non richiede un capitale minimo per la sua costituzione

Il capitale può essere costituito da: Denaro o crediti Beni in natura L’opera di soci

Il socio può cedere la sua quota solo se sussiste l’approvazione degli altri soci (salvo diversa previsione dell’atto costitutivo)

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I SOCI DI S.N.C.

Non possono partecipare a una S.n.c. con oggetto commerciale i dipendenti pubblici e gli esercenti professioni per le quali è prevista l’iscrizione a un albo professionale

Non possono partecipare i soggetti di cui è stato dichiarato il fallimento o chi è stato condannato per bancarotta semplice

Possono essere socie altre società di persone e dalla riforma del 2003 anche società di capitali (che rispondono delle obbligazioni comunque sempre nei limiti del loro patrimonio)

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S.N.C. : GLI AMMINISTRATORI

L’amministrazione spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri

In deroga al principio generale però l’atto costitutivo può stabilire che sia affidata a: Un numero stabilito di soci Un solo socio Un terzo (che non diventa automaticamente socio)

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SOCIETA’ IN ACCOMANDITA SEMPLICE

Non è richiesto un capitale minimo per costituirla

Ha due categorie di sociGLI ACCOMANDATARI: a loro spetta

l’amministrazione e hanno responsabilità illimitata e solidale

GLI ACCOMANDANTI: rispondono nei limiti della quota conferita (responsabilità limitata) Eccezione per le società di persone!

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S.A.S. : SOCI ACCOMANDATARI

Nella ragione sociale deve comparire il nome di almeno un socio accomandatario

Per legge tutti gli accomandatari sono amministratori, salvo diversa previsione dell’atto costitutivo

L’accomandatario può cedere la sua quota solo se sussiste l’approvazione degli altri soci (salvo diversa previsione dell’atto costitutivo)

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S.A.S. : SOCI ACCOMANDANTI

I soci accomandanti sono esclusi dalla amministrazione della società, possono agire solo se muniti di procura speciale

Sono responsabili per le obbligazioni sociali limitatamente al conferimento effettuato in società

I soci accomandanti, essendo solo soci di capitale, non sono iscrivibili all’INPS

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S.A.S. : SOCI ACCOMANDANTI

Il socio accomandante che si ingerisce nella gestione societaria subisce 2 conseguenze:1. Perde la sua responsabilità limitata2. Può essere soggetto a fallimento se fallisce la

societàAttenzione : il socio accomandante che si

ingerisce nella gestione non diventa formalmente amministratore per il futuro

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S.A.S. : CASI PARTICOLARI

La società si scioglie quando rimangono solo soci accomandanti a meno che nel termine di sei mesi non si provveda alla ricostituzione della categoria venuta meno

Se vengono meno tutti gli accomandanti, gli accomandatari possono o ricostituire la categoria oppure trasformare la società

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LE SOCIETA’ DI CAPITALI

Parte I : tipi societari

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LE SOCIETA’ DI CAPITALI

Le società di capitali che andremo ad esaminare sono: La Società a Responsabilità Limitata (S.r.l.) La Società per Azioni (S.p.a.)

Le società di capitali hanno “autonomia patrimoniale perfetta”: rispondono delle obbligazioni sociali solo con il proprio patrimonio

Il fallimento della società non comporta il fallimento dei soci

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FUNZIONAMENTO

ASSEMBLEA

DEI SOCI

ORGANO DI CONTROLLO

(obbligatorio per le Spa e anche per le Srl se superano determinati limiti)

- Collegio sindacale

- Revisore Contabile (eventuale)

AMMINISTRATORI

Alternativamente:

- Amministratore Unico

- Consiglio di Amministrazione

- Amministrazione Congiuntiva

- Amministrazione Disgiuntiva

nomina nomina

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ELEMENTI FONDAMENTALI

DI ATTO COSTITUTIVO

E STATUTO DI S.R.L.

Parte I : tipi societari

OGGETTO

L’oggetto sociale è la concreta e specifica attività che i soci decidono di esercitare attraverso la società

L’oggetto deve prevedere lo svolgimento di attività determinate, lecite e possibili

Alcune attività vincolano la scelta di una determinata forma societaria e viceversa (es. società semplice attività non commerciale)

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CAPITALE SOCIALE / CONFERIMENTI

Capitale sociale minimo: 10.000 EuroPossono essere conferiti “tutti gli elementi

dell’attivo suscettibili di valutazione economica” [art. 2464 c.3 C.c.]

Il socio che conferisce beni in natura o crediti deve allegare una relazione di stima di un esperto [art. 2465 C.c.]

Possono essere conferite anche prestazioni d’opera purché siano garantite da apposita assicurazione o fidejussione bancaria

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LE QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Il capitale è diviso in un numero di quote pari al numero dei soci

Le società a responsabilità limitata non possono essere quotate in borsa

I diritti sociali di voto spettano al socio in misura proporzionale alla partecipazione posseduta NB: Salvo diversa previsione

dell’atto costitutivo o di successiva scrittura privata autenticata

CLAUSOLA DI PRELAZIONE

Questa clausola obbliga il socio che intende trasferire la propria partecipazione ad offrirla preventivamente agli altri soci e di preferirli ai terzi a parità di condizioni

Egli deve comunicare a tutti gli altri soci la propria decisione di trasferire la sua quota indicando il relativo prezzo e le modalità di pagamento

Entro il termine di decadenza essi possono esercitare il diritto di prelazione in proporzione alle quote possedute

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RECESSO DEL SOCIO

I soci possono volontariamente sciogliere il proprio rapporto sociale esercitando il diritto di recesso attribuito in casi particolari:1. Quando siano adottate determinate deliberazioni che

apportino importanti modifiche all’atto costitutivo e che siano specificamente indicate dalla legge (es. cambiamento dell’oggetto sociale, trasferimento della sede all’estero, trasformazione da società di capitali a società di persone)

2. Quando l’atto costitutivo riconosca espressamente tale diritto ai soci

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RECESSO DEL SOCIO

Se la società è costituita a tempo indeterminato il socio prevede espressamente che il socio possa recedere in ogni momento ma con un preavviso di almeno 180 giorni

Il socio che recede ha diritto al rimborso del VALORE della propria partecipazione determinato in proporzione al valore di mercato del patrimonio sociale

Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro 180 giorni dal giorno in cui la dichiarazione di recesso è pervenuta alla società

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CONVOCAZIONE DEI SOCI

AVVISO DI CONVOCAZIONE: gli amministratori devono convocare i soci mediante lettera raccomandata entro il termine di almeno 8 giorni prima del giorno dell’adunanza [Art. 2479 bis C.c.]

L’avviso contiene il luogo dell’adunanza, il giorno, l’ora e l’ordine del giorno

L’atto costitutivo può allungare o abbreviare questo termine, prevedere termini abbreviati per le convocazioni d’urgenza e/o consentire anche altre modalità di comunicazione purché idonee a assicurarne una tempestiva informazione

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LE DECISIONI DEI SOCI

ASSEMBLEA ORDINARIAOggetto: decisioni sociali ordinarie (approvazione

del bilancio, nomina e revoca degli amministratori, sindaci…) [Art. 2479 C.c.]

Quorum costitutivo: Metà del capitale sociale (salvo diversa previsione dell’atto costitutivo)

Quorum deliberativo: Maggioranza assoluta del capitale sociale presente in assemblea (salvo diversa previsione dell’atto costitutivo)

Stessi quorum per eventuali convocazioni successive salvo indicazioni contrarie dell’atto costitutivo

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LE DECISIONI DEI SOCI

ASSEMBLEA STRAORDINARIAOggetto: modificazioni dell’atto costitutivo e

decisioni che comportino una sostanziale modifica dell’oggetto sociale o dei diritti dei soci

Quorum costitutivo: Metà del capitale sociale (fatta salva diversa previsione dell’atto costitutivo)

Quorum deliberativo: Voto favorevole dei soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale (fatta salva diversa previsione dell’atto costitutivo)

Stessi quorum per eventuali convocazioni successive salvo indicazioni contrarie dell’atto costitutivo

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AMMINISTRAZIONE

Se l’atto costitutivo non prevede diversamente,i soci possono nominare l’organo amministra-tivo secondo uno dei seguenti modelli:Amministratore UnicoConsiglio di AmministrazioneAmministrazione DisgiuntivaAmministrazione Congiuntiva

Gli Amministratori hanno il potere di gestire la società,compiendo le attività di ordinaria ed eventualmente distraordinaria amministrazione.Essi redigono il progetto di bilancio di ogni esercizio

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CONTROLLO

È obbligatorio istituire il Collegio Sindacale quando ricorre una delle seguenti situazioni: Capitale sociale pari o superiore a 120.000 Euro Attivo di stato patrimoniale pari a 7.300.000 Euro Numero medio dei dipendenti occupati: 50 unità

In mancanza di diverse disposizioni, il Collegio Sindacale effettua sia il controllo contabile che il controllo sulla gestione

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SOCIETA’ PER AZIONI

Le S.p.a. devono costituirsi con un capitale sociale di almeno 120.000 Euro [Art. 2327 C.c.]

Si possono conferire: Denaro (versando alla costituzione il 25%) Crediti o beni in natura (serve la Relazione Giurata di

Stima controllata entro 180 giorni dagli amministratori)

La legge vieta espressamente al socio il conferimento di opera o di servizi [Art. 2342 C.c.]

Le S.p.a. possono emettere obbligazioni

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SOCIETA’ PER AZIONI

Le S.p.a. possono, rispettando determinati vincoli imposti dalla legge, acquistare proprie azioni

Possono fare ricorso al mercato del capitale di rischio distinguendosi in due tipologie di Spa: SOCIETA’ QUOTATE: Società con azioni quotate in

mercati regolamentati SOCIETA’ CON AZIONI DIFFUSE: Società con azioni

diffuse fra il pubblico in misura rilevante

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S.P.A. : LE AZIONI

Le quote di partecipazione dei soci sono rappresentate da azioni che possono essere vendute, donate, costituite in pegno… Sono nominative o al portatore.

Ci sono diversi tipi di azioni, tra cui: Azioni ordinarie Azioni privilegiate: nella distribuzione degli utili, postergate nelle

perdite, privilegiate in sede di liquidazione Azioni con voto limitato Azioni di godimento per riduzione capitale sociale esuberante

mediante sorteggio: garantiscono particolari diritti patrimoniali e sono spesso prive del diritto di voto

Azioni di risparmio: prive del diritto di voto a fronte di privilegi patrimoniali normalmente nella distribuzione degli utili

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S.P.A. : DECISIONI DEI SOCI

QUORUM COSTITUTIVONON DEROGABILE

PRIMA CONVOCAZIONE : almeno la metà del capitale sociale

SECONDA CONVOCAZIONE: qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci partecipanti

QUORUM DELIBERATIVOPREVISTO DALLA LEGGE

Derogabile solo in aumento

Maggioranza assoluta del capitale sociale

Maggioranza del capitale sociale presente in assemblea

ASSEMBLEA ORDINARIADecisioni sociali ordinarie, approvazione del bilancio, nomina e revoca

amministratori e sindaci, compenso agli amministratori…

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S.P.A. : DECISIONI DEI SOCI

QUORUM COSTITUTIVOPREVISTO DALLA LEGGE

Derogabile dall’atto costitutivo

PRIMA CONVOCAZIONE : più della metà del capitale sociale

SECONDA CONVOCAZIONE: più di 1/3 del capitale sociale

QUORUM DELIBERATIVOPREVISTO DALLA LEGGE

Derogabile solo in aumento

Voto favorevole di soci che

rappresentano più della metà del capitale sociale

Almeno i 2/3 del capitale rappresentato in assemblea

ASSEMBLEA STRAORDINARIAModificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto, nomina liquidatori…

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RIFLESSI CONTABILI

E FISCALIDELLA SCELTA

Parte II

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RIFLESSI CONTABILI DELLA SCELTA

La scelta del tipo di società ha riflessi sul regime contabile e sugli obblighi di tenuta delle scritture contabili

A seconda della scelta del tipo societario e delle dimensioni dell’impresa, si accede a due diversi regimi contabili: Regime contabile Semplificato Regime contabile Ordinario

In entrambi i casi sono obbligatorie le scritture ai fini della legislazione del lavoro

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REGIME CONTABILE SEMPLIFICATO

Tipo di impresa: Imprese individuali Società di persone

Requisiti: Ricavi dell’anno precedente non superiori a:

309.874,14 € nel caso di attività di prestazione di servizi 516.456,90 € per le altre attività

Registri contabili obbligatori: Registri IVA Registro beni ammortizzabili (oppure annotazione su

registro IVA acquisti)

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REGIME CONTABILE ORDINARIO

Sono obbligati a determinare il reddito d’impresa in via ordinaria: Società di capitali Imprese individuali e società di persone che abbiano

conseguito nell’esercizio precedente ricavi superiori a: 309.874,14 € nel caso di attività di prestazione di servizi 516.456,90 € per le altre attività

Imprese individuali e società di persone che abbiano optato per il regime ordinario

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REGIME CONTABILE ORDINARIO

Registri obbligatori: Libro giornale Libro inventari Scritture ausiliarie (conti di mastro) Registro beni ammortizzabili (oppure annotazione su

libro inventari o libro giornale) Registri IVA (oppure si registrano le operazioni IVA sul

libro giornale rispettando i termini e le modalità di registrazione prescritti dal regime IVA)

Eventuali scritture ausiliarie di magazzino: Obbligatorie per le imprese che per 2 esercizi consecutivi

presentino ricavi superiori a 5.164.568,99 Euro e rimanenze totali superiori a 1.032.913,80 Euro

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LIBRI SOCIALI

Le società di capitali devono inoltre tenere: Libro soci [NB: novità decreto anticrisi per srl] Libro delle decisioni dei soci Libro delle decisioni degli Amministratori Libro del Collegio Sindacale (se esistente) Libro del Revisore Contabile (se esistente) Libro delle obbligazioni (S.p.a.) Libro delle assemblee degli obbligazionisti (S.p.a.)

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Tassazione delle società di persone

L’utile (o la perdita) della società viene attribuito ai soci in misura proporzionale alla quota di ciascuno di essi

Ogni socio pagherà l’IRPEF sulla sua parte di reddito secondo la sua aliquota personale

Se il socio è un imprenditore o un soggetto diverso dalle persone fisiche gli utili sono tassati nella misura del 40% del loro ammontare

Le società di persone sono però soggetti passivi IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive) che quindi viene scontata “a monte” [3,9%]

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Tassazione delle società di persone

NEW TECH S.N.C.

Reddito ante imposte: 20.812 €

- IRAP: 812 €

Reddito: 20.000 €

Sig. Rossi30%

Sig. Verdi60%

Sig.Bianchi10%

20.000x30%= 6.000 €

Aliquota media: 23%

(non ha altri redditi)

Tassazione IRPEF:

6.000x23% = 1.380 €

20.000x60%=12.000 €

Aliquota media: 25%

(ha altri redditi)

Tassazione IRPEF:

12.000x25% = 3.000 €

20.000x10%=2.000 €

Aliquota media: 24,5%

(ha altri redditi)

Tassazione IRPEF:

2.000x24,5% = 490 €

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Tassazione delle società di capitali

L’utile della società viene assoggettato a IRES (Imposta sul REddito delle Società) con aliquota pari al 27,5%

Anche le società di capitali sono soggetti passivi IRAP che scontano sempre con aliquota pari al 3,9%

L’utile, se ne viene deliberata la distribuzione dall’assemblea, viene così imputato ai soci in base alla rispettiva partecipazione agli utili

La tassazione cambia a seconda del soggetto percipiente

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Tassazione delle società di capitali

Socio persona fisica non imprenditore: si distingue tra Partecipazione qualificata [>20%]: gli utili percepiti

concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo limitatamente al 49,72% del loro ammontare

Partecipazione non qualificata [<20%]: la società applica “alla fonte” una ritenuta del 12,50% sull’intero ammontare

Imprenditori individuali, s.n.c. e s.a.s : Indipendentemente dalla percentuale : concorrono alla

formazione del reddito per il 49,72% del loro ammontare

Soggetti IRES: Indipendentemente dalla percentuale: esenzione del 95%

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Tassazione delle società di capitali

NEW TECH S.R.L.

Reddito ante imposte: 29.155 €

- IRES: 8.018

- IRAP: 1.137 €

Reddito (tutto distribuito): 20.000 €

Sig. Rossi30%

Sig. Verdi60%

Sig.Bianchi10%

20.000x30%= 6.000 €

6.000x49,72%=2.983€

IRPEF aliq. media 23%

2.983x23% = 686 €

20.000x60%= 12.000 €

12.000x49,72%=5.966€

IRPEF aliq. media 25%

5.966x25% = 1.492 €

Imposta sostitutiva 12,5%

2.000x12,5% = 250 €

NB: Partecipazione non qualificata

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Regime opzionale di tassazione

Le S.r.l. che rispettino i seguenti requisiti: Volume d’affari inferiore a 7.500.000 € Soci esclusivamente persone fisiche Soci in numero non superiore a 10

possono optare per il regime di TASSAZIONE PER TRASPARENZA imputando ai soci, proporzionalmente alla quota di partecipazione, il reddito della società partecipata indipendentemente dall’effettiva percezione

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LA COSTITUZIONE

DI UN’IMPRESA

Parte III

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Adempimenti burocratici : Notaio

Verifica dei presupposti (es. versamento del 25% del conferimento in denaro, presenza di tutti gli elementi definiti ex lege nell’atto costitutivo…)

Costituzione della società: redazione atto costitutivo e statuto atto pubblico del notaio che lo depositerà presso il Registro delle Imprese Contestuale pagamento di 200 € di diritto annuale

della Camera di Commercio (se ne occupa il notaio)

51

Adempimenti burocratici: Agenzia delle Entrate

Presentazione all’Agenzia delle Entrate della “Dichiarazione di Inizio Attività” attribuzione del numero di Partita Iva

52

Adempimenti burocratici: Camera di Commercio

Le società di capitali devono versare ogni anno la Tassa di Concessione Governativa per la bollatura e la vidimazione dei libri sociali: 309,87 € per società con capitale sociale uguale o inferiore a

516.456,90 Euro al 1 gennaio 516,46 € per società con capitale sociale superiore a 516.456,90

Euro al 1 gennaio

Marche da bollo: 1 marca da bollo da 14,62€ ogni 100 pagine dei libri sociali (Libro soci, libro delle decisioni dei soci, Libro delle decisioni del Consiglio di Amministrazione)

Diritti di segreteria: 25,00 € a libro

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Adempimenti burocratici: INPS e INAIL

Entro 30 giorni dall’inizio dell’attività i soci prestatori d’opera o amministratori devono iscriversi all’INPS (Istituto Nazionale di Previdenza Sociale)

I datori di lavoro che occupano dipendenti in attività che per legge sono ritenute rischiose sono obbligati ad iscriverli all’INAIL (Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni)

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LA RESPONSABILITA’

DEI SOCI

E DEGLI AMMINISTRATORI

Parte IV

RESPONSABILITA’ DEI SOCI

In linea di principio hanno responsabilità limitata nelle società di capitali, tuttavia ci sono casi eccezionali in cui il socio risponde personalmente per le obbligazioni sociali:1. Il socio che compie e che ha deciso o autorizzato

operazioni in nome della società PRIMA dell’iscrizione dell’atto costitutivo nel Registro delle Imprese

2. Il socio (in solido con gli amministratori) che ha intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi

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RESPONSABILITA’ DEI SOCI

3. Il socio unico nei seguenti casi [Art. 2462 C.c.]: Mancata effettuazione del versamento integrale dei

conferimenti all’atto di costituzione della società o entro 90 giorni in caso di unipersonalità sopravvenuta

Mancato adempimento degli oneri di pubblicità nei confronti del Registro delle Imprese

N.B. I contratti tra società e socio unico e le operazioni a favore del socio unico sono soggetti a pubblicità (forma scritta con data certa o trascrizione nel libro delle decisioni degli amministratori) indipendentemente dal fatto che egli sia limitatamente o illimitatamente responsabile

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RESPONSABILITA’ DEGLI AMMINISTRATORI

Gli amministratori che violano i loro doveri possono incorrere in responsabilità civile, penale e amministrativa

RESPONSABILITA’ CIVILE: Gli amministratori, qualunque sia il modello adottato, sono solidalmente responsabili per i danni derivanti dall’inosservanza dei doveri loro imposti dalla legge e dall’atto costitutivo per l’amministrazione della società (diligenza professionale). Rispondono per i danni verso la società per l’inosservanza dei doveri e verso il singolo socio e i terzi per i danni da loro direttamente causati

57

RESPONSABILITA’ DEGLI AMMINISTRATORI

Gli amministratori sono esonerati dalla responsabilità a due condizioni: Che dimostrino di essere esenti da colpa Che, ove a conoscenza dell’atto potenzialmente

dannoso che gli altri amministratori stavano per compiere, abbiano comunicato il proprio dissenso rispetto all’operazione

La responsabilità per l’attività di gestione permane anche se il bilancio è stato approvato dai soci

58

RESPONSABILITA’ DEGLI AMMINISTRATORI

RESPONSABILITA’ PENALE: è sempre dell’amministratore e mai della società

È esclusa la responsabilità penale generalizzata di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione: il singolo consigliere è responsabile solo in base al principio del concorso di persone nel reato

Reati societari, tra cui: False comunicazioni sociali senza danno False comunicazioni sociali con danno patrimoniale alla

società, ai soci o ai creditori Falso in prospetto Impedito controllo

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RESPONSABILITA’ DEGLI AMMINISTRATORI

Indebita restituzione dei conferimenti Illegale ripartizione degli utili o delle riserve Operazioni in pregiudizio dei creditori Omessa comunicazione del conflitto d’interessi Formazione fittizia del capitale Rivelazione di segreto professionale

Delega di funzioni: in caso di delega la responsabilità per le funzioni affidate rimane al delegante salvo che si abbia prova certa della delega e effettività della delega comprovante l’idoneità tecnico-professionale e l’autonomia decisionale del delegato

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RESPONSABILITA’ DEGLI AMMINISTRATORI

RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA: Gli amministratori sono soggetti ad alcuni obblighi imposti dalla legge le cui violazioni sono punite con sanzioni amministrative: False comunicazioni sociali senza danno in caso di mancato

superamento delle soglie di punibilità False comunicazioni sociali con danno alla società in caso di

mancato superamento delle soglie di punibilità Impedito controllo senza danno ai soci Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi;

omessa/tardiva/inesatta iscrizione al R.E.A. Omessa convocazione dell’assemblea Tardivo aggiornamento del libro soci

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DOTT. COMM. DAVIDE ZAPPOLI

STUDIO NANNI

d.zappoli@studionanni.it

Tel. 051-490851

Fax. 051-493868

Via Abruzzo 14/L Bologna

RIFERIMENTI LEZIONE