02 Efficacia delle leggi nel tempo

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G. Pedrazzi - Unibs v1.5/25 1

Diritto privatoEfficacia della legge

Interpretazione della legge

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DIRITTO PRIVATO

• Insieme di norme che regola:

1. Rapporti personali e patrimoniali che si svolgono tra soggetti su un piano di equiordinazione

2. Organizzazione dell’attività di enti privati

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DIRITTO PUBBLICO

Insieme di norme che regola:

1. Organizzazione dello Stato e degli enti pubblici territoriali

2. Rapporti reciproci tra enti pubblici nell’esercizio di funzioni pubbliche

3. Rapporti reciproci tra enti pubblici e privati nell’esercizio di poteri di supremazia dei primi

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AUTONOMIA PRIVATA

Fenomeno in forza del quale i privati perseguono e realizzano i propri interessi attraverso il compimento di atti di varia natura

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RAPPORTI TRA SISTEMA GIURIDICO E AUTONOMIA

PRIVATA

1. Art. 1372 c.c.: il contratto ha forza di legge tra le parti (attribuzione di efficacia vincolante agli atti di autonomia privata)

2. Predisposizione da parte del sistema giuridico di norme dispositive o suppletive

3. Predisposizione da parte del sistema giuridico di norme imperative

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CODICE CIVILE

• Legge ordinaria

• Carattere del modello codicistico ‘800: contiene l’intera disciplina dei rapporti privati (eccezione per rapporti commerciali) in contrasto con il particolarismo giuridico dell’epoca del diritto comune

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Codice in Italia

• Primo codice: 1865• Codice attuale: 1942, commercializzazione del diritto civile Struttura:1. Libro I: Persone e famiglia2. Libro II: Successioni3. Libro III: Proprietà4. Libro IV: Obbligazioni5. Libro V: Lavoro6. Libro VI: Tutela dei diritti

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ALTRE FONTI DEL DIRITTO PRIVATO

• Leggi speciali

• Legislazione di fonte comunitaria

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EFFICACIA DELLA LEGGENEL TEMPO

• Entrata in vigore della legge a seguito di:

1. Pubblicazione

2. Decorso di un lasso di tempo

(vacatio legis, di norma 15 giorni art. 10 preleggi)

Successivamente è da considerarsi conosciuta (ignorantia legis non excusat art. 5 c.p.)

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IRRETROATTIVITÀ

Art. 11 preleggi: le norme giuridiche si applicano a fatti successivi alla loro entrata in vigore

Regola suscettibile di eccezioni, tuttavia valore assoluto della regola in ambito penalistico (a meno che le norme successive non siano più favorevoli al reo)

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SUCCESSIONEDELLE LEGGI NEL TEMPO - I

In assenza di diversa indicazione espressa da parte del Legislatore, la normativa posteriore (ius superveniens)

• Non modifica i diritti quesiti

• non si applica ai fatti compiuti prima della sua entrata in vigore

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SUCCESSIONEDELLE LEGGI NEL TEMPO - II

• Antinomia: cosa accade se più norme si susseguono nel tempo e hanno ad oggetto la medesima materia?

• Abrogazione:

1. Espressa: espressamente dichiarata dalla legge

2. Tacita: nuove norme incompatibili con le precedenti

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EFFICACIA DELLE LEGGINELLO SPAZIO

• Diritto Internazionale Privato: insieme di norme che disciplinano rapporti privatistici connotati da elementi di estraneità rispetto allo Stato

• Referente normativo principale: legge 218/1995, regolamenti CE

• Caratteri delle norme di D.I.P.:1. Descrivono in astratto la fattispecie2. Individuano il criterio di collegamento che

conferisce ad un rapporto il carattere di estraneità rispetto all’ordinamento statale

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PRINCIPALI CRITERI DI

COLLEGAMENTO

http://ec.europa.eu/civiljustice/applicable_law/applicable_law_ita_it.htm

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Obbligazioni contrattuali

• 3 criteri di collegamento (Convenzione di Roma 1980):

1. Legge individuata di comune accordo tra le parti (criterio prevalente)

2. Legge nazionale delle parti, se comune ad entrambe

3. Legge del luogo di conclusione del contratto

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Responsabilità extracontrattuale

• Legge dello Stato in cui si è verificato il fatto da cui deriva l’obbligazione

• Su richiesta del danneggiato: legge del luogo in cui si è verificato il fatto che ha causato i danni e salvo il rinvio alla legge nazionale se sono coinvolti solo cittadini di uno stesso Stato

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Diritti reali e Possesso

• Legge del luogo in cui si trova il bene (mobile o immobile) oggetto di diritti reali o di possesso

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• Stato e capacità delle persone: Legge dello Stato a cui appartengono le persone

• Rapporti genitori-figli: Legge nazionale del figlio

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SUCCESSIONI & DONAZIONI

• Legge nazionale del de cuius al tempo della morte

• Per espressa dichiarazione del de cuius: legge dello Stato in cui risiede

• Donazioni: legge nazionale del donante

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APPLICAZIONE DELLA LEGGE

• Il giudice deve conoscere la norma da applicare (iura novit curia)

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INTERPRETAZIONEDELLA LEGGE

• Attività che consiste nel ricostruire il significato di una norma (generale e astratta) per renderla applicabile al caso concreto

• Operazione delicata a fronte della discrezionalità lasciata all’interprete

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Interpretazione dal punto di vista soggettivo

1. Interpretazione legislativa o autentica: emanazione di una legge con cui il legislatore chiarisce il significato di una legge precedente ambigua

2. Interpretazione dottrinale: interpretazione operata dagli studiosi del diritto

3. Interpretazione giudiziale: interpretazione operata dai giudici, in stretto rapporto con attività di applicazione del diritto

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CRITERI D’INTERPRETAZIONE art. 12 prel. - interpretazione letterale

1. Criterio Sistematico: interpretare la norma nel significato che assume in rapporto alle altre norme disciplinanti la stessa materia o analoga materia

2. Interpretazione Evolutiva: interpretare la norma nel significato attuale, adeguandolo alla nuova fisionomia assunta dal sistema

3. Criterio delle conseguenze: interpretare la norma sulla base dell’opportunità delle conseguenze economiche e sociali derivanti da una determinata interpretazione

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LACUNE E ANALOGIA

Il procedimento analogico è utilizzato dall’interprete in caso di lacune dell’ordinamento, ipotesi in cui le norme non riescano a disciplinare casi concreti

1. Legis: applicazione di una norma che disciplina un caso simile a quello per il quale manchi una disciplina specifica

2. Iuris: applicazione dei principi generali dell’ordinamento al caso per il quale manchi una disciplina specifica

LIMITI: divieto per norme eccezionali e norme penali incriminatrici (art. 14 preleggi)

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INTERPRETAZIONEESTENSIVA

Estende la portata letterale della norma a casi non espressamente previsti non per similitudine di

rapporti ma per necessità logica.

INTERPRETAZIONE

RESTRITTIVARiduce l’ambito di operatività rispetto alla lettera

della norma.