Città di LANUSEI Provincia di Nuoro
AREA DEGLI AFFARI GENERALI
VALORIZZAZIONE DEL PARCO
TURISTICO DEL BOSCO SELENI ___________________________________________________________________________
CONCESSIONE DEI SERVIZI DI
GESTIONE DI UN PARCO TEMATICO
STORICO/ARCHEOLOGICO
CAPITOLATO SPECIALE D’APPLATO
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Sommario CAPO I. NATURA E OGGETTO DELLA CONCESSIONE .......................................................... 4
Art. 1. Premesse ...................................................................................................................... 4
Art. 2. Oggetto dell’Appalto e Definizioni .................................................................................. 4
Art. 3. Descrizione degli Obiettivi della Concessione ............................................................... 6
Art. 4. Durata della Concessione ............................................................................................. 6
Art. 5. Valore della Concessione e del Canone Annuale .......................................................... 7
Art. 6. Luogo di Esecuzione del Servizio .................................................................................. 7
Art. 7. Oneri e Servizi a Carico del Concessionario .................................................................. 8
Art. 8. Benefit e Agevolazioni Proposte al Concessionario ..................................................... 10
Art. 9. Progetto Tecnico Gestionale ....................................................................................... 11
Art. 10. Studio di fattibilità ..................................................................................................... 13
CAPO II. DISCIPLINA CONTRATTUALE ............................................................................... 14
Art. 11. Interpretazione del Contratto e del Capitolato Speciale di Concessione .................. 14
Art. 12. Documenti che Fanno Parte del Contratto ............................................................... 14
Art. 13. Fallimento del Concessionario ................................................................................. 15
CAPO III. TERMINI PER LA ESECUZIONE ............................................................................ 15
Art. 14. Consegna dell’Area e dei Locali ............................................................................... 15
Art. 15. Inizio Attività ............................................................................................................ 15
Art. 16. Riconsegna dei Locali e degli Spazi ......................................................................... 15
Art. 17. Personale – Addetti allo svolgimento delle Attività ................................................... 16
Art. 18. Sospensioni e Interruzioni del Servizio .................................................................... 17
Art. 19. Penalità, Risoluzione del Contratto e Revoca dell’Affidamento ................................ 17
CAPO IV. DISCIPLINA ECONOMICA ...................................................................................... 19
Art. 20. Pagamento del Canone di Concessione .................................................................. 19
Art. 21. Corrispettivi per la Prestazione dei Servizi ............................................................... 19
CAPO V. CAUZIONI E GARANZIE ......................................................................................... 19
Art. 22. Cauzione Provvisoria ............................................................................................... 19
Art. 23. Cauzione Definitiva .................................................................................................. 19
CAPO VI. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA .......................................................... 20
Art. 24. Adempimenti in Materia di Sicurezza ....................................................................... 20
CAPO VII. NORME FINALI ....................................................................................................... 21
Art. 25. Limiti di Utilizzo e Gestione Consociata del Parco Turistico ..................................... 21
Art. 26. Modifiche e Innovazioni ........................................................................................... 21
Art. 27. Verbale di Ultimazione della Concessione ............................................................... 21
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Art. 28. Obblighi di Comunicazione da Parte del Concessionario ......................................... 21
Art. 29. Vigilanza e Controllo ................................................................................................ 22
Art. 30. tracciabilità dei Pagamenti ....................................................................................... 23
Art. 31. Spese Contrattuali, Imposte, Tasse ......................................................................... 23
Art. 32. Disposizioni Generali e Finali ................................................................................... 23
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CAPO I. NATURA E OGGETTO DELLA CONCESSIONE
ART. 1. PREMESSE
Il Comune di Lanusei è proprietario di un’area ubicata a monte dell’abitato di Lanusei in un alto piano
denominato “Seleni”. Il sito oggetto della concessione è situato nella parte terminale nord-ovest
dell’altopiano sulla direttrice che porta all’altopiano di San Cosimo. L’area del parco turistico è
caratterizzata da una fitta foresta di lecci e da una suggestiva testimonianza della civiltà nuragica
composta da un complesso archeologico, motivo di vanto non solo dell’abitato ma anche dei comuni
limitrofi.
La superficie prevista per la concessione è di circa 5.564 mq e precisamente parte del mappale 43
del foglio 5, ed è già parzialmente delimitata da una recinzione in pietra. Al suo interno è presente
un blocco bagni, oggetto di un recente intervento di manutenzione straordinaria e messa a norma.
L’area del parco turistico ha una valenza strategica per la Città di Lanusei, da preservare e tutelare.
Lo scopo del bando, di cui il presente Capitolato Speciale costituisce documento di gara, è quello di
procedere alla concessione in gestione ed uso dell’area del parco turistico, finalizzata alla sua
valorizzazione e alla realizzazione di un parco tematico storico/archeologico.
La presente concessione di servizi prevede pertanto la concessione dell’area del parco turistico per
una durata di 12 (dodici) anni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di consegna del servizio,
non rinnovabili.
ART. 2. OGGETTO DELL’APPALTO E DEFINIZIONI
Il presente Capitolato speciale della Concessione disciplina la concessione di servizi, ai sensi della
Parte III del D. Lgs. 50/2016, in cui la controprestazione a favore del Concessionario consiste nel
diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente l’area del parco turistico, i cui spazi
sono ampiamente descritti nella relazione tecnico illustrativa predisposta dal Comune e ubicati a
monte dell’abitato di Lanusei in un alto piano denominato “Seleni” e individuati negli elaborati grafici
del progetto, a fronte del pagamento di un canone all'Amministrazione Comunale, soggetto a rialzo
in sede di gara.
Il Concessionario svolgerà le proprie attività all'interno dell’area del parco turistico con il proprio
rischio di impresa. La principale caratteristica di ogni contratto di concessione infatti consiste proprio
nel fatto che il Concessionario assume e svolge l'attività d'impresa legata alla concessione stessa
per massimizzare i benefici generabili con la propria attività nel libero mercato e minimizzare e
gestire, in piena autonomia e con la propria esclusiva responsabilità, ogni rischio collegato
all'esecuzione della concessione stessa. Ogni rischio, economico, gestionale, operativo ecc.
legato all’affidamento, rimane pertanto a totale carico del Concessionario. L’Amministrazione
Comunale non è infatti obbligata in alcun modo a garantire un numero minimo di fruitori dei servizi,
mentre il Concessionario è impegnato a soddisfare la richiesta, anche se superiore, in quanto
presente. Il Concessionario deve quindi provvedere a gestire l'attività aggiudicata in concessione
mediante capitali, risorse umane, tecniche e tecnologiche e organizzazione propri. Il Concessionario
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eseguirà i servizi in oggetto a proprio rischio utilizzando strutture e locali, impianti, apparecchiature
ed attrezzature presenti concessi dall’Amministrazione Comunale oltre a quelle di cui vorrà dotarsi
a proprie spese. Il Comune di Lanusei rimane pertanto escluso da qualsiasi impegno o responsabilità
connessa con l'esecuzione del servizio.
Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell'articolo 72, comma 4, è stato
acquisito il seguente Codice Identificativo della Gara (CIG): 8069589381
Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni:
a) Codice dei contratti: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
b) Regolamento generale: il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 -
Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici, per quanto ancora in
vigore;
c) Decreto n. 81 del 2008: il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della
legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
d) Concessione di servizi: contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale la
Stazione Appaltante affida a un operatore economico la gestione del servizio in argomento
riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto
con assunzione in capo al Concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi;
e) Rischio operativo: il rischio legato alla gestione del servizio sul lato della domanda o sul lato
dell'offerta o di entrambi, trasferito all'operatore economico. Si considera che l'operatore
economico assuma il rischio operativo nel caso in cui, in condizioni operative normali, non sia
garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei servizi
oggetto della concessione;
f) Rischio di domanda: il rischio legato ai diversi volumi di domanda del servizio che il
Concessionario deve soddisfare, ovvero il rischio legato alla mancanza di utenza e quindi di
flussi di cassa;
g) Stazione Appaltante o Amministrazione o Amministrazione Comunale o Concedente: il
soggetto giuridico che indice la gara per la concessione e che sottoscriverà il contratto,
rappresentato dal Comune di Lanusei;
h) Concorrente: il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato), comunque denominato
ai sensi dell'articolo 45 del Codice dei contratti, che partecipa al presente bando di concessione
con la presentazione di offerta;
i) Concessionario o Aggiudicatario: operatore economico che stipula la concessione con
l'Amministrazione Comunale acquisendo il diritto di gestire funzionalmente e sfruttare
economicamente i servizi assentiti in concessione, alle condizioni di cui allo schema di
concessione;
j) Capitolato: il presente Capitolato Speciale di Concessione;
k) Area del parco turistico: la superficie prevista per la concessione, di circa 5.564 mq, situata
nella parte terminale nord-ovest dell’altopiano del “Seleni” sulla direttrice che porta all’altopiano
di San Cosimo;
l) Progetto Tecnico Gestionale: il progetto contenuto nell'offerta tecnica nel quale il concorrente
illustra il programma delle attività che il concorrente propone di svolgere all'interno dell’area del
parco turistico in concessione qualora aggiudicatario, nonché le forme di partenariato e
collaborazione e il progetto degli interventi di adeguamento funzionale degli spazi e quant'altro
ritenga necessario per la propria attività;
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m) Studio di fattibilità: il documento che dovrà essere prodotto dal concorrente nel quale lo stesso
procederà alla valutazione economica, attraverso la comparazione tra costi e ricavi attesi,
derivante dalla realizzazione del Progetto Tecnico Gestionale offerto e nel quale dovrà mostrare
la garanzia dell'equilibrio economico e finanziario della concessione;
n) RUP: responsabile unico del procedimento di cui all'articolo 31 del Codice dei contratti;
o) Commissione Giudicatrice: commissione nominata della Stazione Appaltante preposta alla
valutazione delle offerte tecniche e economiche.
ART. 3. DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI DELLA CONCESSIONE
L'obiettivo generale della presente concessione è quello di svolgere le seguenti due tipologie di
attività:
1. Gestione ordinaria del parco turistico naturalistico: il concessionario dovrà svolgere tale
attività secondo le modalità e alle condizioni indicate al presente capitolato all’Art. 9;
2. Progetto di gestione e sviluppo: il concessionario dovrà realizzare un progetto di un parco
tematico storico/archeologico a grandezza naturale afferente alla civiltà nuragica con gestione e
sviluppo anche a carattere imprenditoriale secondo le modalità e alle condizioni indicate nel
presente capitolato speciale all’Art. 8.
Il Progetto proposto non può prevedere:
a) Lo sviluppo di attività che denotino il mero sfruttamento dell’Area per le proprie attività ma che
non restituiscano alla collettività e all’area del parco turistico un valore aggiunto (es: il semplice
trasferimento dell'attività da una sede all'altra);
b) Lo sviluppo di attività non conformi alla destinazione d’uso dell’Area, contrarie all’ordine pubblico
o al pubblico decoro.
ART. 4. DURATA DELLA CONCESSIONE
La concessione dell’Area del parco turistico ha una durata di anni 12 (dodici) naturali e consecutivi,
decorrenti dalla data di consegna del servizio, non rinnovabili.
La durata della concessione tiene conto del tempo di previsione ragionevole entro il quale il
concessionario recuperi gli investimenti effettuati nell’esecuzione dei lavori e servizi, insieme con un
ritorno sul capitale investito tenuto conto degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi
contrattuali, ai sensi dell’art.18, co. 2 della direttiva 2014/23/UE.
Successivamente alla stipula del Contratto di Concessione, l'Amministrazione Comunale procederà
alla consegna degli spazi così come descritti all’Art. 14 del presente Capitolato per l’utilizzo degli
stessi sulla base del Progetto Tecnico Gestionale offerto in sede di gara dal Concessionario e
successivamente approvato dal Concedente a seguito dell'acquisizione di tutte le autorizzazioni,
pareri e nulla osta di legge.
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La concessione avrà decorrenza dalla data del verbale di consegna del servizio redatto in
contraddittorio tra il Concessionario e il Concedente.
Il Concessionario, al termine della concessione, non avrà titolo ad esigere un indennizzo o una
buonuscita.
ART. 5. VALORE DELLA CONCESSIONE E DEL CANONE ANNUALE
Il valore della concessione, stabilito in base alle disposizioni dell'articolo 167 del Codice, è costituito
dal fatturato totale del Concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA, ed
è pari a € 102.000,00 (euro centodue mila/00) inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 del Codice.
1. Il valore presunto stimato per la concessione, pari a € 102.000,00 (euro centoduemila/00) per
l'intera durata della Concessione (dodici anni);
2. Tale stima ha carattere puramente indicativo, non impegna in alcun modo l'Amministrazione
Comunale e non costituisce alcuna garanzia di corrispondenti introiti per il Concessionario, che
assume interamente a proprio carico il rischio d'impresa inerente la gestione del servizio offerto;
3. Il Concessionario, per la concessione di gestire funzionalmente e sfruttare economicamente i
locali e gli spazi individuati, in conformità al Progetto Tecnico Gestionale, si impegnerà a versare
all'Amministrazione Comunale un canone di concessione di importo fisso mensile, pari agli importi
mensili di cui al punto successivo, più IVA al 22%, oggetto di rialzo in sede di offerta economica
di gara;
4. Il costo del canone di concessione annuale a base d’asta è stato fissato in € 100,00 (euro
cento/00) oltre l'IVA;
5. Tale canone di concessione dovrà essere versato in rate annuali anticipate.
Il canone di concessione è soggetto ad aggiornamento annuale, a decorrere dal secondo anno di
concessione, sulla base del 100% della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo delle
famiglie di operai ed impiegati (indice F.O.I. calcolato al netto dei consumi di tabacchi). La revisione
del canone scatterà solo su richiesta avanzata dalla parte che vi avrà interesse, posto che con tale
clausola la Stazione Appaltante ha inteso regolare con modalità eque e ragionevoli il meccanismo
di adeguamento automatico del canone.
ART. 6. LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Per l'espletamento del servizio, l'Amministrazione Comunale concederà in gestione al
Concessionario l’area ubicata a monte dell’abitato di Lanusei in un alto piano denominato “Seleni”,
meglio identificati nelle planimetrie allegate nella relazione tecnico illustrativa, e precisamente
identificato al mappale 43 del foglio 5, per una superficie totale di circa 0,56 Ha.
Per maggiore dettaglio si rimanda alla relazione tecnico illustrativa per la descrizione puntuale di
tutta l’area del parco turistico e relativi impianti e finiture.
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Gli spazi in concessione si trovano allo stato attuale e con gli impianti minimi a garantire una fruibilità
dello spazio tal quale. Sarà cura del Concessionario allestire i locali e gli spazi rendendoli idonei allo
svolgimento delle attività proposte nel Progetto Tecnico Gestionale.
Gli spazi affidati al Concessionario devono essere da questo utilizzati esclusivamente per lo
svolgimento delle attività richieste dalla presente concessione, salvo diversa autorizzazione
dell'Amministrazione Comunale. È fatto divieto al Concessionario cedere in tutto o in parte gli spazi
oggetto della concessione senza la preventiva autorizzazione del Concedente. L'inosservanza della
presente clausola determinerà la risoluzione del contratto stesso ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile
e il Concedente potrà richiedere l'immediata restituzione dei locali, oltre al risarcimento del danno.
ART. 7. ONERI E SERVIZI A CARICO DEL CONCESSIONARIO
Il Concessionario si impegna al rispetto del Progetto Tecnico Gestionale proposto in sede di gara e
alla esecuzione di tutti i servizi e le attività all’interno dell’area del parco turistico, oltre tutte le regole
e condizioni già descritte e definite nel presente Capitolato e negli ulteriori documenti di gara.
In particolare, in Concessionario dovrà:
1. Rispettare la delibera del Consiglio Comunale n. 35 del 05/11/2018, nonché della
convenzione e di tutti gli altri relativi al procedimento di gara stessa;
2. Svolgere la manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree del lotto in concessione poste
al suo interno.
L’attività di manutenzione richiesta comprende quella relativa all’area del parco turistico in
concessione e delle strutture in essa presenti e comprende:
• Sfalcio dell’erba;
• Manutenzione dei sentieri e vialetti;
• Pulizia delle eventuali caditoie e delle fossette laterali ai passaggi;
• Controllo del sottobosco;
• Controllo della recinzione perimetrale e dei cartelli.
Tutte le spese inerenti le attrezzature, i mezzi d’opera, i materiali e il personale e tutto ciò che è
necessario per la gestione ordinaria e straordinaria del parco turistico e per il buono e
corretto svolgimento del servizio di cui al presente capo, compreso l’acquisto dei materiali,
mezzi, automezzi e attrezzature per la manutenzione rurale boschiva, prodotti farmaceutici per
il primo soccorso, prodotti per il mantenimento dell’igiene e gestione decorosa dei locali sono a
carico del concessionario.
All’interno dell’area oggetto della convenzione è presente inoltre un fabbricato destinato a bagni
pubblici. Tutte le spese di manutenzione sia ordinaria che straordinaria di questo immobile sono
a carico del concessionario.
3. Effettuare interventi di pulizia del lotto concesso, consistente nella pulizia dei camminamenti e
dei sentieri destinati al pubblico oltre la ripulitura delle eventuali aree destinate al tempo libero e
funzioni ricreative come identificate nel Progetto Tecnico Gestionale presentato in sede di
offerta, e conferimento dei rifiuti nel rispetto della raccolta differenziata.
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Deve essere garantita la pulizia di tutto il lotto oggetto della concessione in particolar modo delle
strutture comprese con le modalità che nell’ambito del Progetto Tecnico Gestionale presentato
in sede di offerta sono lasciate aperte al pubblico. In particolare dovranno essere effettuati
controlli giornalieri al fine di verificare il mantenimento del decoro e della pulizia e garantire per
questa finalità le seguenti operazioni:
• Svuotamento cestini portarifiuti e relativa pulizia;
• Spazzamento lavaggio e pulizia di tutti i servizi igienico-sanitari destinati al pubblico esistenti
nell’area oggetto della concessione con utilizzo di prodotti speciali e relativa fornitura di
prodotti di consumo (carta igienica e sapone liquido etc.);
• Pulizia dei sentieri compresi all’interno del lotto di concessione in modo che siano accessibili
e transitabili.
4. Effettuare i servizi di sorveglianza di controllo e segnalazioni di situazioni inerenti la
sicurezza ai fini antincendio.
È fatto obbligo al concessionario e al relativo personale impiegato di segnalare tempestivamente
agli organi competenti (Vigili del Fuoco, Associazioni di Volontariato, 113, etc.) eventuali incendi
o altro tipo di gravi emergenze relative all’ambiente di cui si sia a conoscenza, anche se
verificatesi all’esterno del parco turistico in concessione o di tutti quei fatti che possono
rappresentare una fonte di pericolo immediato o per gli utenti o di rischio per la pubblica
incolumità.
In tutti i casi di emergenza, comunque, il concessionario è autorizzato ad inibire l’accesso al
pubblico nell’area, inibire l’uso del bene economico difettato o inibire l’area soggetta a pericolo,
provvedere alla rimozione dei pericoli o ove possibile alla segnalazione ai servizi di Pronto
Intervento e tempestivamente di comunicazione all’Amministrazione Comunale.
Nel corso dello svolgimento dell’attività il personale dovrà garantire la presenza di eventuale
materiale informativo anche fornito dal concessionario e dall’Amministrazione Comunale in
grado di fornire ai cittadini informazioni relative al parco turistico oltre a sollecitare una
sensibilizzazione civile al rispetto della natura.
5. Eseguire i servizi contrattualmente previsti condizioni permanenti di igiene e sicurezza, nel
pieno rispetto delle norme vigenti emanate o comunque applicabili nel territorio nazionale,
nonché delle eventuali norme interne dell’appalto in materia di prevenzione degli infortuni ed
igiene del lavoro.
6. Predisporre e consegnare il Piano di sicurezza sostitutivo inerente alle attività esercitate, e il
documento unico di valutazione dei rischi dovuti alle interferenze delle reciproche attività
secondo le disposizioni del D.lgs. 81/08 e ss.mm.ii.
Conseguentemente il Concessionario curerà l’informazione e l’addestramento dei propri
dipendenti sia sui rischi sia sulle misure di sicurezza da applicare durante l’esecuzione dei
servizi.
In caso di inosservanza delle norme di sicurezza, l’Amministrazione potrà sospendere l’efficacia
del contratto, fino a quando il Concessionario non provveda all’adeguamento alle norme e
regole nell’attività di servizio. Tutto quanto non espressamente contenuto in materia di sicurezza
nel capitolato speciale d’appalto, dovrà fare riferimento alla normativa in vigore.
7. Garantire l’apertura del parco turistico oggetto di concessione per il periodo minimo di 90
(novanta) giorni all’anno, e nello specifico almeno le giornate di seguito indicate:
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a. Dal 15 giugno al 31 agosto (78 giorni);
b. Dal 26 dicembre al 31 dicembre (6 giorni);
c. Dal 2 gennaio al 5 gennaio (4 giorni);
d. Nei giorni di Pasqua e Pasquetta (2 giorni).
8. Assicurare, in qualsiasi momento, l’accesso alla struttura al personale incaricato
dall’Amministrazione Comunale. Il Comune potrà, in qualsiasi momento, effettuare controlli
mirati a verificare il rispetto della convenzione.
9. Facilitare l’operato dell’Amministrazione Comunale nella gestione della viabilità interna al parco
turistico. L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di disciplinare a sua totale
discrezione, senza che nulla possa essere eccepito dal concessionario, la viabilità interna al
parco Seleni ed, in particolare, quella del tratto lastricato prospiciente le medesime, anche
attraverso provvedimenti di chiusura al traffico, temporanei o definitivi, dello stesso.
10. Osservare, nell’espletamento dei servizi, le vigenti norme di legge tese a garantire la sicurezza
del pubblico, e tenere indenne l’Amministrazione Comunale da qualsiasi danno e responsabilità
penale e civile nei confronti di terzi.
11. Assolvere a propria cura e spesa a tutte le incombenze indispensabili per l’acquisizione e/o
richiesta di autorizzazioni, licenze, permessi, nullaosta, amministrative sanitarie e commerciali,
qualora necessarie e/o prescritte per la gestione e la conduzione dell’area, esonerando
l’Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità conseguente ad eventuali dinieghi;
12. Stipulare la garanzia definitiva di cui al successivo Art. 23.
13. Stipulare la polizza assicurativa di cui al successivo Art. 24.
14. Rispettare eventuali norme, regolamenti e disposizioni che dovessero essere ordinate dal
Comune di Lanusei, Prefettura, Soprintendenza, Vigili del Fuoco o altri Enti in considerazione
della peculiarità dei luoghi in cui si svolgerà il servizio. Sarà cura del Concessionario, prima della
consegna del servizio, prendere i dovuti contatti con gli enti competenti al rilascio delle
autorizzazioni di legge e sarà onere dello stesso il rispetto delle disposizioni, prescrizioni e
richieste finalizzate all'ottenimento delle autorizzazioni.
15. Assicurare il pagamento spese inerenti e consequenziali la stipula del contratto, delle imposte
per l'esercizio del servizio, il pagamento della tassa sui rifiuti, delle eventuali tasse su diritti di
esercizio e quant'altro necessario per l'esecuzione delle attività in concessione.
ART. 8. BENEFIT E AGEVOLAZIONI PROPOSTE AL CONCESSIONARIO
Al concessionario sarà corrisposta la somma di € 30.000,00 (Euro trentamila,00), per la
Realizzazione di un parco tematico storico/archeologico a grandezza naturale che preveda:
1. La realizzazione della recinzione perimetrale, in materiale ligneo e/o litico, inclusa la
collocazione, entro l’area concessa, di porta rifiuti idonei alla raccolta differenziata;
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2. La realizzazione di n. 4 capanne in pietra o altro materiale ammissibile ai sensi delle vigenti
disposizioni in materia di tutela paesaggistica e di sicurezza (anche in relazione alla fruizione
degli spazi da parte di persone), a grandezza naturale, come da offerta presentata.
Il Comune di Lanusei si riserva, senza obblighi o vincoli in merito nei confronti del Concessionario,
il diritto di mettere a disposizione ulteriori € 12.000,00 (Euro dodicimila,00) derivanti da apposito
contributo della Fondazione di Sardegna, nel rispetto del bando e delle condizioni stabilite dalla
Fondazione stessa, ove erogato.
Le opere di completamento o necessarie all’adeguamento funzionale delle infrastrutture devono
essere realizzate dal soggetto Concessionario a regola d'arte e devono rispondere a tutti i criteri,
parametri e norme di sicurezza previsti dalle leggi vigenti.
L’Amministrazione Comunale riconoscerà al concessionario il contributo di cui al presente articolo,
secondo le seguenti modalità:
1. € 5.000,00 (Euro cinquemila,00) al momento della stipula del contratto, in conto gestione;
2. € 10.000,00 (Euro cinquemila,00) all’atto della realizzazione del 50% delle lavorazioni previste
nel progetto approvato;
3. € 15.000,00 (Euro quindicimila,00) all’atto del completamento delle opere e del collaudo delle
stesse da parte del Comune di Lanusei.
Il Concessionario è tenuto a presentare all'Amministrazione e al collaudatore per l'approvazione,
secondo la scansione stabilita dai numeri 2 e 3 del precedente comma, tutta la contabilità e le pezze
giustificative attestanti il costo delle lavorazioni eseguite, che deve risultare almeno pari a quello
preventivato nell’offerta di gara. Le opere dovranno essere eseguite da soggetto in possesso dei
necessari requisiti di legge.
Al termine della concessione, le opere realizzate verranno acquisite al patrimonio del Comune senza
che il Concessionario possa rivendicare alcun indennizzo.
Qualora l’attività possa essere esercitata anche prima della conclusione dei lavori nel rispetto delle
vigenti norme in materia è facoltà del concessionario darvi corso.
ART. 9. PROGETTO TECNICO GESTIONALE
Il Concorrente dovrà proporre in sede di gara un Progetto Tecnico Gestionale che descriva nel
dettaglio:
a) Le proposte per la costruzione del parco tematico storico/archeologico di cui al precedente
articolo;
b) Le modalità esecutive del servizio che intende offrire.
Le lavorazioni di cui al punto a) dovranno essere progettate e dirette da un tecnico abilitato
(individuato dal Concessionario) secondo le modalità ed i contenuti previsti dalla vigente normativa
edilizia, urbanistica, paesaggistica, forestale, sicurezza ed ogni altra eventuale norma di settore o
generale interessata.
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Tutti i costi di progettazione, direzione lavori ed eventuale coordinamento della sicurezza saranno a
totale carico del Concessionario. Il progetto delle lavorazioni sarà oggetto di validazione da parte
dell'ufficio tecnico comunale e di approvazione dell'Amministrazione Comunale.
Le lavorazioni potranno essere eseguite solo dopo l'approvazione del progetto da parte
dell'Amministrazione e dopo che il Concessionario avrà ottenuto le autorizzazioni e nulla osta
necessari dagli enti ed uffici competenti. I costi della sicurezza, anche se eventualmente maggiori
rispetto a quelli ipotizzati nella Relazione Tecnico Illustrativa, saranno a totale carico del
Concessionario.
Per quanto concerne la descrizione delle modalità esecutive del servizio di cui al punto b), questa
dovrà avere come oggetto la gestione e sviluppo di un parco tematico storico archeologico, con la
finalità di accrescere e potenziare i servizi offerti, ad esclusivo onere del Concessionario, in modo
da amplificare le potenzialità del parco turistico naturalistico.
Questa parte del Progetto Tecnico Gestionale dovrà:
a) Essere prioritariamente orientata alla descrizione della promozione turistica ed alla
valorizzazione dell’argomento archeologico e storico. Le attività di promozione e di
valorizzazione dovranno risultare da proposte operative dettagliate che ne illustrino il legame
con il complesso dei beni concessi e le sinergie con il territorio;
b) Prevedere un’apertura dei servizi per almeno novanta giorni all’anno;
c) Essere elaborata nell’ottica di una valorizzazione sistemica del compendio turistico del
Bosco Selene, in sinergia con i sistemi di programmazione territoriale ed in particolare con il
costituendo Parco Archeo Astronomico e Naturalistico e con gli altri attrattori turistici del territorio;
d) Prevedere un investimento da parte del concessionario di almeno € 8.016,00 (Euro
ottomilasedici,00).
Il Progetto Tecnico Gestionale sarà sottoposto alla successiva approvazione da parte
dell'Amministrazione Comunale e costituirà elemento integrativo e costitutivo del Contratto di
Concessione.
Al Progetto Tecnico Gestionale dovrà essere allegato un cronoprogramma esecutivo dei primi 24
mesi del servizio in cui dovranno essere dettagliate le attività proposte dal Concorrente in sede di
gara.
Le modifiche che l'Amministrazione Comunale richiederà al fine di rendere il Progetto Tecnico
Gestionale approvabile dovranno essere trasmesse dall'aggiudicatario entro dieci giorni dalla
richiesta e comunque non oltre la data prevista per la stipula del contratto o per la consegna dei
locali e degli spazi nel caso di consegna anticipata del servizio.
Il Concessionario sarà tenuto a dare attuazione a quanto contenuto e proposto nel Progetto Tecnico
Gestionale, il cui contenuto è da considerarsi minimo, potendo l'aggiudicatario, proporre ed
organizzare anche altre diverse attività, comunque finalizzate a promuovere e valorizzare
adeguatamente la propria attività e il sito dell’area del parco turistico. In ogni azione posta in essere
dovrà comunque sempre rispettare le eventuali prescrizioni impartite dal Concedente e sarà a suo
carico l'ottenimento delle autorizzazioni preventive ove necessario.
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L'approvazione del Progetto Tecnico Gestionale del Concessionario non equivale ad autorizzazione
degli eventi, iniziative e attività proposte. Le stesse dovranno essere sottoposte alla preventiva
condivisione e autorizzazione. La mancata autorizzazione, adeguatamente motivata, ad iniziative
del Concessionario non potrà essere oggetto di pretese di risarcimento o indennizzo.
La mancata approvazione del Progetto Tecnico Gestionale per cause imputabili all'aggiudicatario
costituisce motivo di revoca dell'aggiudicazione e di scorrimento della graduatoria a seguito
dell'incameramento della cauzione preliminare.
L'Amministrazione Comunale addebiterà al Concessionario inadempiente, a titolo di risarcimento
danni, l'eventuale maggior spesa che potrebbe derivare per l'assegnazione del servizio ad altra
società.
ART. 10. STUDIO DI FATTIBILITÀ
L'offerta ed il contratto devono contenere lo studio di fattibilità definitivo attestante la copertura
degli investimenti e della connessa gestione per tutto l'arco temporale definito, redatto ai sensi
dell'art. 165 del Codice dei Contratti in considerazione delle proposte di servizi contenuti nel Progetto
Tecnico Gestionale del Concorrente.
Al fine di agevolare la partecipazione degli operatori economici, all’interno della Relazione tecnico
illustrativa è presente una sezione denominata “Studio di fattibilità”, che tiene conto esclusivamente
dei potenziali servizi.
Tale studio dovrà essere presentato, pena esclusione, all’interno del Progetto Tecnico Gestionale a
dimostrazione della copertura dei costi dei servizi proposti.
Lo studio di fattibilità dovrà contenere i principali indicatori di redditività nonché il quadro di tutti i
costi che l'aggiudicatario intende sostenere compresi i costi di gestione e dei singoli servizi nonché
i ricavi che prevede di conseguire per la durata stabilita della concessione di dodici anni.
Lo studio di fattibilità dovrà definire i principali presupposti e le condizioni fondamentali dell'equilibrio
economico finanziario posti a base dell'affidamento della Concessione, compresi a titolo
esemplificativo:
• I tempi e i costi previsti per l’allestimento dei locali e degli spazi;
• L'importo dei ricavi presunti;
• L'importo complessivo dei costi di gestione del servizio;
• Le caratteristiche e l'entità degli eventuali servizi aggiuntivi da fornire.
In sede di gara, la Stazione Appaltante potrà richiedere spiegazioni in merito allo studio di fattibilità
presentato, qualora la Commissione Giudicatrice dovesse ritenere lo stesso incompleto o l'offerta
apparire anormalmente bassa, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità
e realizzabilità dell'offerta.
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CAPO II. DISCIPLINA CONTRATTUALE
ART. 11. INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO
SPECIALE DI CONCESSIONE
In caso di norme del Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili,
trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole
generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o
regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine
quelle di carattere ordinario.
L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato
speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del
progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del
codice civile.
Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi
ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese
aderenti ad un contratto di rete, nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa.
ART. 12. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
Fanno parte integrante e sostanziale del contratto di concessione, ancorché non materialmente
allegati:
• Il presente Capitolato speciale, compresi gli allegati;
• tutti gli altri elaborati del progetto di seguito elencati:
a. Relazione Tecnico Illustrativa
b. Schema di contratto di concessione
• Il Progetto Tecnico Gestionale offerto dal Concessionario e approvato dall'Amministrazione
Comunale comprensivo dei servizi offerti in sede di gara e secondo le tempistiche del
cronoprogramma allegato;
• Le Polizze di Garanzia di cui agli Art. 22 e Art. 23 del presente Capitolato;
Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di contratti pubblici, e in
particolare:
• Il Codice dei contratti, approvato con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
• Il Regolamento DPR 207/2010, per quanto ancora applicabile;
• Gli strumenti attuativi richiamati dal Codice dei contratti;
Il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con i relativi allegati.
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ART. 13. FALLIMENTO DEL CONCESSIONARIO
In caso di fallimento del Concessionario, la stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni
altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'articolo 110 del Codice
dei contratti.
Se il Concessionario è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa
mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17, 18, 19, 19-
bis, 19-ter dell'articolo 48 del Codice dei contratti.
Se il Concessionario è un raggruppamento temporaneo, in caso di situazioni contingenti tali da
determinare la necessità di una variazione della compagine per motivazioni inerenti modifiche dei
singoli soggetti costituenti il raggruppamento, quali ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni,
fusioni, acquisizioni o insolvenza, trovano applicazione rispettivamente i commi 17, 18, 19, 19-bis,
19-ter dell'articolo 48 del Codice dei contratti.
CAPO III. TERMINI PER LA ESECUZIONE
ART. 14. CONSEGNA DELL’AREA E DEI LOCALI
A seguito dell'approvazione del Progetto Tecnico e Gestionale e della stipula del contratto di
concessione, qualora non ricorra la necessità di avviare anticipatamente il servizio per ragioni
d'urgenza, l'Amministrazione Comunale, tramite il RUP, comunicherà la data stabilita per la
consegna dell’area e dei locali affidati in concessione.
La consegna dell’area e dei locali, della quale verrà redatto in contraddittorio con l'aggiudicatario
verbale in triplice copia, potrà avvenire anche prima della stipulazione del contratto, sotto le riserve
di legge, nella data concordata con l'aggiudicatario e comunque nel rispetto della normativa vigente.
ART. 15. INIZIO ATTIVITÀ
Il concessionario si obbliga a richiedere le autorizzazioni da parte degli enti interessati entro il
termine massimo di 60 giorni decorrenti dall’aggiudicazione e ad avviare l’attività in oggetto entro
120 giorni dalla consegna dopo l’acquisizione dei suddetti titoli abilitativi, purché tale termine sia
compatibile con gli interventi di adeguamento proposti nell’offerta, a giudizio insindacabile
dell’Amministrazione Comunale.
ART. 16. RICONSEGNA DEI LOCALI E DEGLI SPAZI
Il Concessionario dovrà impegnarsi a riconsegnare, alla scadenza contrattuale, l’area del parco
turistico messa a disposizione dall'Amministrazione Comunale, in perfetto stato di pulizia, di
conservazione e manutenzione.
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Eventuali danni riscontrati all’area e/o agli impianti, dovuti ad imperizia, incuria o mancata
manutenzione, saranno oggetto di valutazione economica; le spese per il ripristino saranno
addebitate interamente al Concessionario, attraverso l'incameramento, totale o parziale, della
cauzione definitiva prestata, fatto salvo il diritto dell'Amministrazione Comunale al risarcimento degli
eventuali maggiori danni riscontrati.
Lo svincolo della garanzia fideiussoria o deposito cauzionale sarà effettuato dopo gli adempimenti
finalizzati ad accertare la consistenza e lo stato di manutenzione dei beni in restituzione (e
comunque entro 30 giorni dalla scadenza contrattuale e dall'effettiva cessazione del servizio).
Il Concessionario, alla scadenza contrattuale, non avrà titolo ad esigere alcun indennizzo o
buonuscita.
ART. 17. PERSONALE – ADDETTI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ
Il concessionario si intende garante in relazione all’operato di tutti gli addetti alla gestione del parco
tematico, compreso il responsabile dello stesso, sotto ogni profilo di legge, e risponde di tutti i fatti
di gestione, del proprio personale e delle mansioni assunte. In relazione agli addetti allo svolgimento
delle attività sono previste le seguenti prescrizioni:
1. Prima dell’inizio del servizio il concessionario dovrà provvedere a designare una persona con
funzioni di “referente del parco tematico” che terrà i contatti con l’Amministrazione
appaltante per qualsiasi necessità. La variazione e/o sostituzione temporanea del soggetto
dovrà essere tempestivamente comunicata all’Amministrazione;
2. Il concessionario deve garantire, a sue cure e spese, la presenza di personale idoneo per le
attività richieste dal presente capitolato;
3. A tal fine, prima dell’inizio del servizio il concessionario dovrà consegnare l’elenco
nominativo relativo a tutto il personale impiegato (dati anagrafici, codice fiscale, qualifica,
tipo di rapporto) e provvedere a dare comunicazione in caso di sostituzione del personale
inserito nell’elenco;
4. Nello svolgimento delle attività, allo scopo di assicurare la massima trasparenza e la
riconoscibilità da parte di terzi, gli addetti dovranno indossare apposito tesserino di
riconoscimento munito di fotografia in vista.
Il personale necessario per lo svolgimento delle attività oggetto della concessione dovrà essere
collegato con il concessionario secondo le forme previste dalle vigenti normative.
L’Amministrazione è espressamente sollevata da ogni qualsiasi responsabilità in merito a violazione
di rapporti contrattuali che dovessero insorgere tra personale e concessionario, inerente
retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni infortuni, versamenti I.V.A. e ogni
altro adempimento previsto dalla normativa vigente.
Il concessionario assume, altresì, su di sé ogni responsabilità per eventuali danni subiti dal soggetto
che esegue il servizio provvedendo ad assicurarlo a norma di legge contro infortuni, le malattie,
l’assistenza presso gli Enti Previdenziali e quant’altro contemplato dall’applicazione del contratto
collettivo di lavoro e da eventuali contratti territoriali.
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Il soggetto concessionario si impegna a rispettare tutti gli obblighi in materia di rapporti di lavoro, in
relazione a tutte le persone che esplicano attività a favore dello stesso, tanto in regime di dipendenza
diretta quanto in forma saltuaria, di consulenza o di qualsivoglia altra natura.
Il concessionario ha l’obbligo di fornire, se richiesto, tutta la documentazione necessaria a verificare
l’effettiva ottemperanza.
ART. 18. SOSPENSIONI E INTERRUZIONI DEL SERVIZIO
Solo l'Amministrazione Comunale e il RUP hanno la facoltà di ordinare la sospensione di tutti o di
parte dei servizi in concessione - anche a più riprese – per ragioni di esigenze di manutenzione o di
sicurezza, igienico – sanitarie.
Nel caso che la sospensione totale del servizio ordinata dall'Amministrazione Comunale per cause
non riconducibili al Concessionario si protragga oltre le 48 ore lavorative al mese, non sarà dovuto,
in misura proporzionale, il canone concessorio per il periodo di tempo della sospensione, fatta salva
la facoltà dell'Amministrazione Comunale di prorogare la durata della concessione per il tempo delle
sospensioni disposte.
Saranno consentite sospensioni o interruzioni temporanee nell'esecuzione del servizio solo per
causa di forza maggiore o per qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo
del Concessionario, che quest'ultimo non possa evitare con l'esercizio della diligenza richiesta dal
presente Capitolato (ad esempio la mancanza di acqua o energia elettrica e/o per qualsiasi
emergenza tecnica e organizzativa), non daranno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le
parti.
Salvo quanto previsto in questo articolo, l'interruzione o prolungata sospensione del servizio per
decisione unilaterale del Concessionario costituisce inadempimento contrattuale che potrà
comportare la risoluzione del contratto. In tal caso, l'Amministrazione Comunale procederà
all'incameramento della cauzione prestata, fatta salva comunque la facoltà di procedere nei confronti
del Concessionario al risarcimento dei danni subiti per effetto della risoluzione.
ART. 19. PENALITÀ, RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E REVOCA
DELL’AFFIDAMENTO
Il soggetto concessionario, senza pregiudizio di ogni maggiore ragione, azione o diritto che possa
competere al Comune anche per il risarcimento danni, in ogni caso di inottemperanza senza
giustificato motivo agli obblighi previsti nella convenzione stipulata, dovrà corrispondere al Comune
una penale:
1. Per la cessazione anticipata del contratto, fatta salva l’ipotesi di causa di forza maggiore, il
Comune si rivarrà sulla cauzione fino alla concorrenza della somma necessaria ad assicurare
la custodia dei beni, per massimo sei mesi.
2. Per ogni giornata di chiusura non autorizzata dal Comune: € 100,00;
3. Per il mancato rispetto dell’orario di apertura: € 25,00 giornalieri.
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La risoluzione del contratto e revoca dell'affidamento potrà avvenire, oltre che nei casi citati al
precedente articolo, per:
a. Il mancato pagamento per il periodo di un anno del canone concessorio;
b. La destinazione dei beni a finalità non conformi alla loro destinazione funzionale ed alle vigenti
norme di legge, regolamentari e d’uso vigenti per i medesimi;
c. La realizzazione di interventi non preventivamente autorizzati dal comune;
d. La mancata realizzazione delle opere previste nell’offerta di gara;
e. La reiterata violazione degli impegni contrattuali inerenti alle modalità di utilizzo delle strutture
concesse, gli orari di apertura dell’esercizio e la custodia dei beni concessi;
f. Il mancato rispetto delle normative in materia di lavoro e accertata violazione di norme e clausole
contrattuali regolanti il rapporto con il personale adibito ai servizi;
g. Cessione del contratto o subappalto o scioglimento o cessazione della ditta aggiudicataria;
h. Grave compromissione dell’igiene nelle infrastrutture utilizzate;
i. Accertata responsabilità per danni alle strutture o derivanti da grave negligenza;
j. Altre violazioni gravi che pregiudichino il corretto esercizio delle attività, quali la mancata
attivazione dei servizi previsti dal progetto gestionale, l’attivazione di servizi che siano
significativamente diversi da quelli proposti in sede di gara,
k. La mancata produzione del report previsionale e della relazione consuntiva, di cui all’Art. 28.
Ogni altra ipotesi di risoluzione del contratto resta regolata dall'articolo 1453 del codice civile.
La risoluzione del contratto per inadempimento dell'aggiudicatario comporta l'incameramento della
cauzione. Il Committente inoltre si riserva la facoltà di intraprendere azioni di richiesta di risarcimento
al Concessionario con l'addebito a carico dello stesso dei danni subiti dall'Amministrazione
Comunale per spese dirette o indirette sostenute a causa delle sue inadempienze o colpe.
All'atto della risoluzione è obbligo del Concessionario riconsegnare immediatamente l’area e i locali
e le sue dotazioni, nello stato in cui si trovano, fatta salva la richiesta della Stazione Appaltante di
ripristinare lo stato dei luoghi o di trattenere a titolo risarcitorio il valore economico delle eventuali
opere di ripristino previste e contestate.
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CAPO IV. DISCIPLINA ECONOMICA
ART. 20. PAGAMENTO DEL CANONE DI CONCESSIONE
Per la concessione in uso dell’area del parco turistico e dei locali sarà previsto un canone di
concessione annuale descritto all'Art. 5 del presente Capitolato che il Concessionario corrisponderà
direttamente alla Amministrazione Comunale con cadenza annuale anticipata, secondo le modalità
che saranno opportunamente previste nell'atto di concessione.
L'Amministrazione Comunale emetterà al Concessionario regolare fattura dell'importo del certificato
del canone di concessione oltre l'IVA al 22% che il Concessionario dovrà liquidare entro 30 giorni
dalla data della fattura.
Ove il Concessionario ritardi il pagamento del canone per cause alla stessa imputabili, si procederà
all'applicazione degli interessi legali di mora.
ART. 21. CORRISPETTIVI PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI
I corrispettivi per i servizi in concessione rimarranno a totale ed esclusivo carico dei soggetti
beneficiari, con conseguente esonero per l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi
responsabilità al riguardo.
CAPO V. CAUZIONI E GARANZIE
ART. 22. CAUZIONE PROVVISORIA
Ai sensi dell'articolo 93, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, agli offerenti è richiesta una cauzione
provvisoria, con le modalità e alle condizioni di cui al bando di gara e alla lettera d’invito.
ART. 23. CAUZIONE DEFINITIVA
Ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del Codice dei contratti, è richiesta una garanzia fideiussoria a
titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) del valore stimato della concessione.
La garanzia fideiussoria è prestata nelle forme previste dal comma precedente e dall'articolo 93
commi 1 e 2 del Codice dei Contratti. La garanzia è presentata in originale alla Stazione Appaltante
prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.
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CAPO VI. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
ART. 24. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA
È fatto obbligo al Concessionario di osservare tutte le disposizioni di legge e di regolamento vigenti
in materia di salute, sicurezza e prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro.
L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro, di sicurezza e di tutela dell'ambiente di cui al presente
articolo, determineranno, senza alcuna formalità, la risoluzione del contratto.
Il Concessionario sarà direttamente responsabile per infortuni o danni arrecati, nell'esecuzione degli
obblighi assunti con il contratto, sia al personale posto alle sue dipendenze, ai suoi fornitori o
collaboratori in genere che per lo svolgimento del proprio lavoro si trovano nell’area o negli spazi in
concessione sia a persone e/o cose dell'Amministrazione Comunale o a terzi, per fatto proprio o dei
suoi dipendenti e collaboratori.
Il Concessionario si impegna a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione Comunale da tutte le
conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle disposizioni normative vigenti in materia
di salute, sicurezza e prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro.
Ai fini di garanzia di quanto sopra, il soggetto gestore dovrà stipulare, con oneri a suo carico, con
primaria compagnia di assicurazione:
• Una polizza per responsabilità civile verso terzi (compreso il Comune) e verso dipendenti con
massimale non inferiore ad € 1.000.000,00 (Euro unmilione/00);
• Una polizza furto/incendio con garanzia rischio locativo per un valore di ricostruzione a nuovo
pari a € 30.000,00 (Euro trentamila/00).
Copia della polizza deve essere allegata al contratto.
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CAPO VII. NORME FINALI
ART. 25. LIMITI DI UTILIZZO E GESTIONE CONSOCIATA DEL PARCO
TURISTICO
È fatto divieto di utilizzo per usi e finalità diverse da quelle previste del presente capitolato e
nell’offerta di gara.
Trattandosi di zona classificata nel PUC quale G 11/1, con indice territoriale 0,15 mc/mq ed indice
fondiario di 0,20 a mc/mq., è ammessa la possibilità di creare un numero massimo di 8 posti
letto, mediante realizzazione di strutture aventi caratteristiche estetiche identiche alla finalità ed
oggetto della concessione, nel rispetto di tutte le normative vigenti.
È vietata ogni forma di trasferimento a terzi dell'attività gestionale delle infrastrutture, senza la
preventiva autorizzazione dell’amministrazione.
ART. 26. MODIFICHE E INNOVAZIONI
È fatto divieto al concessionario di apportare al parco turistico modifiche od innovazioni al di fuori
del progetto tecnico presentato in sede di offerta che non rientrino nell’ordinaria manutenzione, salva
espressa autorizzazione del Comune.
Il Comune di Lanusei si riserva esplicitamente, decorso un anno e valutato l’afflusso oneroso di
visitatori, di estendere l’area a disposizione del concessionario, senza oneri per il Comune, nella
convenzione stipulata tra concessionario e il Comune medesimo nella quale verranno indicate da
parte dell’Amministrazione le ulteriori attività ed opere da realizzare.
ART. 27. VERBALE DI ULTIMAZIONE DELLA CONCESSIONE
Le Parti redigeranno il documento che dovrà attestare la fine dei rapporti contrattuali.
Tale atto ha le seguenti finalità:
• Strumento liberatorio di ogni responsabilità dell'Affidatario in ordine alle forniture eseguite
secondo quanto stabilito dai documenti contrattuali.
• Dichiarazione di "nulla a pretendere".
• Svincolo delle cauzioni.
ART. 28. OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DA PARTE DEL
CONCESSIONARIO
Il Concessionario ha l'obbligo di produrre, anche a dimostrazione del rispetto degli oneri a suo carico
previsti all’CAPO I.Art. 7, due documenti:
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a. Una relazione previsionale, da consegnare all'Amministrazione Comunale entro il 31 dicembre
di ogni anno, che descriva:
• Programma delle attività da svolgere;
• Interventi che si intende realizzare.
b. Una relazione consuntiva, da consegnare all'Amministrazione Comunale entro il 31 gennaio
di ogni anno, che deve contenere informazioni in merito a:
• Attività svolte dal soggetto Concessionario ed eventi compresi nel Progetto Tecnico
Gestionale e nel report previsionale;
• N. di visitatori/fruitori del servizio;
• Fatturato annuo.
Il report previsionale viene sottoposto alla valutazione della Amministrazione Comunale, affinché
questa possa proporre integrazioni alla stessa secondo le modalità descritte al seguente Art. 29 e
suggerire il coordinamento con altre manifestazioni. Il concessionario potrà discostarsi da suddetta
programmazione previo consenso dell’Amministrazione Comunale.
La mancata produzione del report previsionale e della relazione consuntiva comporta la decadenza
dal contratto, previa messa in mora da parte del Responsabile del Servizio.
ART. 29. VIGILANZA E CONTROLLO
L’amministrazione Comunale si riserva la facoltà di verificare il rispetto da parte del concessionario
delle obbligazioni contrattuali e di quanto dallo stesso dichiarato nella domanda di affidamento,
nonché nei report previsionali e nelle relazioni consuntive annuali.
Su tutte le attività svolte l’Amministrazione Comunale si riserva di effettuare controlli, ogniqualvolta
lo riterrà opportuno, circa l’esecuzione e le modalità del servizio e dei lavori oltre a un controllo
annuale dell’attività di gestione del parco turistico per la verifica della qualità e quantità delle attività
svolte dall’concessionario, con la massima cura e diligenza nonché della loro coerenza con gli
obblighi contrattuali e conformemente alle prescrizioni del presente Capitolato Speciale, in
contraddittorio con il titolare della concessione. Il concessionario si impegna a collaborare e favorire
le operazioni di vigilanza e di controllo.
A tal fine oltre agli strumenti già esistenti si potrà procedere all’individuazione, la costruzione e
l’attivazione di altri strumenti di verifica del lavoro svolto, anche in collaborazione con il soggetto
concessionario. L’Amministrazione Comunale accerterà che il responsabile del parco turistico
ottemperi alle disposizioni contenute nel presente atto riservandosi di intervenire per censurare
eventuali irregolarità e qualora le suddette attività non fossero eseguite in base a quanto richiesto,
a seguito della contestazione scritta, il concessionario dovrà provvedere immediatamente alla loro
corretta esecuzione; in caso contrario l’Amministrazione Comunale potrà senz’altro farli eseguire da
altri addebitando i costi al concessionario incrementati dalle spese, fatta salva l’applicazione delle
penalità previste nonché il diritto alla risoluzione del contratto nei casi previsti e al risarcimento di
eventuali danni.
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ART. 30. TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI
Il Concessionario è tenuto ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3
della legge 136/2010 e sanzionati dall'art. 6 della medesima legge.
In particolare, egli è tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi del conto
corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica oggetto del presente
affidamento, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
Il Concessionario è altresì tenuto a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
ART. 31. SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE
Sono a carico del Concessionario senza diritto di rivalsa:
• Le spese contrattuali;
• Le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per
l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
• Le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico,
passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o
indirettamente connessi alla gestione e all'esecuzione del servizio;
• Le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla
registrazione del contratto;
Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle
somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono
comunque a carico del Concessionario.
Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.);
L'I.V.A. è regolata dalla legge;
Tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.
ART. 32. DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
Per quanto non espressamente previsto e regolamentato dal presente capitolato si rinvia alle
disposizioni normative vigenti, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell’atto.
Le parti si impegnano comunque a definire amichevolmente eventuali controversie che possano
nascere dall'applicazione della convenzione.
Qualora ciò non sia possibile, si demanda la competenza al giudice ordinario in base alle vigenti
norme del codice di procedura civile.
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