Unico 2014 - Novit ed approfondimenti LOrdine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna ed Il Gruppo 24
Ore 20 maggio 2014 Sala Bolognini - Convento San Domenico P.zza San
Domenico, 13 Bologna Rideterminazione valore quote e terreni ex
artt. 5 e 7 L. 448/2001 (riapertura dei termini) - affrancamento
del valore delle partecipazioni non qualificate ex Dl 66/2014 di
Emilio Abruzzese, Dottore Commercialista in Bologna Commissione
IIDD dellORDCEC di Bologna
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Rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili
e con destinazione agricola art. 7, stessa L. 448/2001 Non si
tratta di un provvedimento di rivalutazione, bens di
rideterminazione: significato (ad es., per i terreni non
necessariamente si attribuisce un maggior valore) Rideterminazione
dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati
regolamentati art. 5 L. 28/12/2001, n. 448 2 Emilio Abruzzese
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Prima riapertura dei termini: operata con lart. 2, DL
24/12/2002, n. 282. Fra proroghe e riaperture dei termini, le date
di riferimento e le scadenze sono state pi volte modificate, sino
alle ultime modifiche intervenute con il comma 156 lett. b) e c)
della Legge di Stabilit 2014 (L. 27/12/2013, n. 147).
Considerazioni comuni alle due disposizioni: ambito soggettivo di
applicazione. Interessa i soggetti per i quali si possono / devono
applicare le disposizioni sui redditi diversi (art. 67 Dpr 917/86 -
TUIR). 3 Emilio Abruzzese
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2.Le societ semplici e i soggetti equiparati ex art. 5 TUIR,
vale a dire le societ di fatto che non hanno come oggetto lattivit
commerciale e le associazioni senza personalit giuridica costituite
fra persone fisiche per lesercizio in forma associata di arti e
professioni. 3.Enti non commerciali, se loperazione non riferibile
ad esercizio di reddito dimpresa. 5.Le societ di capitali i cui
beni, per il periodo di applicazione delle disposizioni di cui agli
artt. 5 e 7, L. 448/2001, siano stati oggetto di misure cautelari e
che allesito del giudizio ne abbiano riacquistato la piena
titolarit. 4.Soggetti non residenti, per le plusvalenze derivanti
dalla cessione a titolo oneroso, non riferibili a stabili
organizzazioni nel territorio dello Stato. (ove non applicabili le
Convenzioni internazionali) Possono beneficiarne: 1.Le persone
fisiche che non agiscono nellesercizio di attivit dimpresa
commerciale. 4 Emilio Abruzzese
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Rideterminazione valore partecipazioni Ambito oggettivo: si pu
rideterminare il valore delle partecipazioni qualificate e non
qualificate, possedute alla data di riferimento del 1 gennaio 2014
(comprese le partecipazioni in societ anche non residenti e anche
ubicate in paesi black list). Escluse le partecipazioni: che
costituiscono beni relativi allimpresa; negoziate in mercati
regolamentati; acquisite per successione o donazione dopo il 1
gennaio 2014 (salvo il caso di conferimento di mandato con
rappresentanza da parte del de cuius; ma non avrebbe senso farlo,
per i motivi appresso esposti). Cosa si intende per possesso: piena
propriet; diritti parziali di godimento: usufrutto, nuda propriet;
compropriet, scomposizione dei valori. 5 Emilio Abruzzese
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Condizioni e termini per accedere alla rideterminazione del
valore delle quote e partecipazioni 1. Redazione ed asseverazione
di una perizia entro la data del 30/6/2014. 2.Pagamento, entro la
stessa data del 30/6/2014, dellintera imposta sostitutiva dovuta,
oppure, perlomeno, della prima rata (mancato primo pagamento non
ravvedibile). 6 Emilio Abruzzese
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Perizia 1.Redatta ed asseverata entro il 30/6/2014 da dottore
commercialista iscritto allAlbo, o da ragioniere o perito
commerciale o da soggetto iscritto nellelenco dei revisori
contabili (ora revisore legale), riferita allintero patrimonio
sociale, alla data di riferimento del 1 gennaio 2014. 2.Il costo
della perizia deducibile in 5 quote annuali, se la perizia
predisposta per conto della stessa societ nel quale la
partecipazione posseduta; se invece predisposta per conto dei
possessori della partecipazione, il costo ripartito in proporzione
alla quota posseduta ed portato in aumento del valore di acquisto
della partecipazione (o meglio .. del valore rideterminato della
partecipazione). 3.La perizia pu essere asseverata anche dopo
uneventuale cessione della partecipazione nel periodo 1/1/2014
30/6/2014. Ci non possibile quando ci si avvalga di intermediari
abilitati in regime di risparmio amministrato: in tale caso
lasseverazione deve aversi prima della cessione. 7 Emilio
Abruzzese
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Imposta sostitutiva: 4% del valore della quota, se trattasi di
quota qualificata 2% in caso di quota non qualificata Versamento
entro il 30/6/2014 o in unica soluzione o della prima rata di tre
annuali di pari importo (successive scadenze 30/6/2015 e 30/6/2016)
con un interesse annuo del 3%. Quote partecipazioni qualificate:
percentuale di diritti di voto esercitabili nellassemblea ordinaria
superiore al 20% OVVERO una partecipazione al capitale o al
patrimonio superiore al 25%. Quote partecipazioni non qualificate:
inferiori ad entrambi i parametri. Avvertenze Per le societ di
persone, vale solo il limite del 25% di partecipazione al capitale,
mancando un procedimento di approvazione assembleare. 8 Emilio
Abruzzese
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Imposta sostitutiva (particolarit): In caso di quote possedute
in comunione, si dividono percentualmente le quote di rispettiva
spettanza. In caso di partecipazioni ricevute in donazione, fare
attenzione alla clausola antielusiva ex art. 16 Legge 18/10/2001,
n. 383: anche una quota non qualificata pu essere definita
qualificata, alla data di riferimento, quando la stessa quota
sarebbe stata cos qualificata per il donante, a condizione che sia
trascorso un periodo inferiore al quinquennio. Es. Tizio dona a
Caio il 19% della societ ALFA, rimanendo in possesso di una residua
quota del 30% (aveva il 49%). In questo caso, se la donazione stata
fatta meno di 5 anni prima della data del 1 gennaio 2014, per Caio
il valore della quota sar eventualmente rideterminabile ex art. 5
come quota qualificata. (Circolare n. 35/E del 4/8/2004) 9 Emilio
Abruzzese
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Imposta sostitutiva: Per definire una quota al 1 gennaio 2014
come qualificata o non qualificata, non si tiene conto delle
eventuali cessioni intervenute nei dodici mesi precedenti (come
invece ordinariamente previsto dalla lett. c), 1 c., art. 67 TUIR)
Es. Tizio al 1 dicembre 2013 vende il 35% di ALFA, rimanendo
possessore del 15% della stessa ALFA al 1 gennaio 2014. Tizio pu
considerare detta quota (posseduta il 1 gennaio 2014) come non
qualificata. 10 Emilio Abruzzese
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Precisazioni Rideterminazione parziale: Ove si decida di
usufruire della disposizione, non obbligatorio rideterminare il
valore dellintera quota posseduta. Ci si pu riferire anche ad una
minor quota. Per: Se al 1 gennaio si possiede una quota qualificata
(es. 30%), si paga il 4% anche se si ridetermina il valore di una
quota inferiore (es., 15%). Rideterminazione parziale (es., si
rivaluta il 10% di una complessiva propria quota del 18%: in caso
di successiva cessione del 10% si intende ceduta la quota
rivalutata, una sorta di LIFO). Attenzione: Questo criterio non
viene applicato ove il contribuente abbia optato per lapplicazione
dellimposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria
per il tramite di un intermediario abilitato. In tal caso = si
applica il costo medio ponderato. 11 Emilio Abruzzese
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Casi particolari Consolidamento usufrutto / nuda propriet nel
periodo 1/1/2014 30/6/2014: Il consolidamento non retroagisce al 1
gennaio 2014. Lex nudo proprietario pu rideterminare solo il valore
riferito alla nuda propriet. 12 Emilio Abruzzese
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Effetti della rideterminazione La rideterminazione, se
validamente effettuata, comporta la sostituzione del nuovo valore
al precedente, quale esso sia stato, ai fini della determinazione
delle plusvalenze / minusvalenze da cessione. Le minusvalenze
(rispetto al rideterminato) diventano per non utilizzabili in
compensazione con altre plusvalenze. In taluni casi, la
rideterminazione pu essere autolesionista. Es. costo = 100 Valore
rideterminato = 110 Corrispettivo = 80 Minus = 30 non utilizzabile
in compensazione. 13 Emilio Abruzzese
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Effetti della rideterminazione E quindi utile anche nei casi di
recesso atipico (acquisizione da parte degli altri soci) ma non nel
caso di recesso tipico (annullamento della partecipazione posseduta
dal socio persona fisica, a fronte dellattribuzione di somme in
denaro o di beni attribuiti). Ci perch (Circ. 16/3/2005, n. 10E) le
somme o i valori attribuiti costituiscono utile e non plusvalenze
da redditi diversi. Il valore rideterminato si trasmette al
donatario ma NON allerede: in caso di successione, lerede assume
come costo fiscalmente riconosciuto il valore dichiarato a fini
successori. 14 Emilio Abruzzese
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Effetti della rideterminazione Il valore si trasmetteva
allerede solo nel periodo dal 25/10/2001 al 2/10/2006, quando
limposta di successione stata soppressa. Con la successione, ai
fini delle IIDD si ha una penalizzazione, perch ai fini successori
il valore da dichiarare pari alla quota proporzionale del
patrimonio netto da bilancio regolarmente approvato, avviamento
escluso. Da ci deriva, per lerede, un basso valore fiscalmente
riconosciuto ai fini dei redditi diversi. 15 Emilio Abruzzese
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Reiterazione di rideterminazioni di valore Ove si sia gi
usufruito della rideterminazione in passato, si pu reiterare la
scelta alla nuova data di riferimento del 1 gennaio 2014
(ovviamente solo in caso di convenienza ad elevare il valore): Nel
caso, possibile scomputare quanto gi pagato. Prima del DL 70/2011
(art. 7, comma 2 lett. e) ed f)) lo scomputo non era consentito.
Ovviamente: costi post 1/1/2014 incrementano ulteriormente il
valore fiscalmente riconosciuto. 16 Emilio Abruzzese
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Operazioni potenzialmente disconoscibili in quanto elusive 17
Emilio Abruzzese Il tema delle rideterminazioni potenzialmente
elusive: la trasformazione di dividendi in plusvalenze La
rideterminazione, seguita da vendita, distribuzione del dividendo
al cessionario soggetto IRES e successivo riacquisto. Sicuramente
non elusiva la rideterminazione seguita da cessione definitiva: non
obbligatorio distribuire i dividendi prima di una cessione! Il
diverso caso della trasformazione di dividendi in minusvalenze (ex
nuovo dividend washing in ambito IRES, minus indeducibili su
vendite non PEX, a fronte di recenti dividendi percepiti, ex comma
3-bis, art. 109 TUIR) Il diverso caso della trasformazione di
dividendi in minusvalenze (ex nuovo dividend washing in ambito
IRES, minus indeducibili su vendite non PEX, a fronte di recenti
dividendi percepiti, ex comma 3-bis, art. 109 TUIR)
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Ulteriori adempimenti (comuni ad entrambe le rideterminazioni,
di quote e terreni) I dati devono essere indicati nella
dichiarazione, ma lomissione non pregiudica la rideterminazione.
Applicabile solo una sanzione da un minimo di 258 ad un massimo di
2,065. Violazione ritenuta solo formale (circ. 15/2/2013 n. 1/E)
Obbligo di conservare tutta la documentazione e di esibirla a
richiesta dellAgenzia. 18 Emilio Abruzzese
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Considerazioni comuni ad entrambe le rideterminazioni, di quote
e terreni 19 Emilio Abruzzese E revocabile / emendabile lopzione
per la rideterminazione? Se si fa la perizia e non si fa il primo
pagamento, sicuramente si, perch di fatto non si completata la
procedura di rideterminazione. Se si fa la perizia ed il pagamento
della prima rata o addirittura del 100% entro la prima scadenza,
per lAgenzia delle Entrate, lopzione non revocabile. Giurisprudenza
divisa: a favore: sentenza n. 395/02/14, dep. il 7/5/2014 CTP
Ravenna; contro: sentenza n. 124/1/09 dep. il 27/11/2009, CTP
Brescia.
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Rideterminazione del valore dei terreni edificabili ed agricoli
Presupposto: possesso al 1/1/2014 Possesso Piena propriet Usufrutto
Nuda propriet Diritto di superficie enfiteusi 20 Emilio
Abruzzese
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Terreni edificabili ed agricoli Rideterminazione del valore di
cosa? Di terreni agricoli Di terreni lottizzati o sui quali sono
state costruite opere per renderli edificabili Di terreni
suscettibili di utilizzazione edificatoria 21 Emilio Abruzzese
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Ed i fabbricati? Comunque sempre esclusi? In teoria, si, in
pratica, talvolta, NO. Vedi Ris. n. 395/E del 22/10/2008 riferita
ad un fabbricato da demolire: per le IIDD un terreno edificabile. E
per le indirette? Diaspora, fra imposte dirette ed indirette,
nellambito della stessa Agenzia delle Entrate. 22 Emilio
Abruzzese
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Vedi Circolare dellAgenzia n. 28/E del 21/6/2011 Vedi Circolare
dellAgenzia n. 28/E del 21/6/2011: Come si evince dalla lettera
della norma, il regime di tassazione ai fini IVA strettamente
correlato alla natura oggettiva del bene ceduto, vale a dire lo
stato di fatto e di diritto dello stesso allatto della cessione,
prescindendo quindi dalla destinazione del bene da parte
dellacquirente. Situazione dincertezza criticata fortemente dal
Consiglio Nazionale del Notariato (Studio n. 24 2012/T, pubblicato
il 20/12/2012). Fra laltro, comportamenti difformi ai fini
dellimposta di registro. 23 Emilio Abruzzese
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Come qualificare quindi al 1/1/2014, un immobile (non rudere)
che in base agli strumenti urbanistici pu ma non deve essere
abbattuto, con diritto ad edificare maggiore volumetria? Cosa deve
prevalere? La natura oggettiva del bene o quel che pu derivarne? La
sentenza CTP Ravenna, n.227 del 9/12/2013: dalla riqualificazione
ex art. 20 DPR 131/86 (registro) di un fabbricato in terreno . al
recepimento, a cascata, dello stesso principio ai fini delle
imposte sul reddito (!) Contra: CTP Milano 7/10/2013, n. 271 e CTR
Firenze n. 422/30/14 del 24/2/14 In ultimo: Cassazione n. 4150,
depositata 21 febbraio 2014> non da tassare una plusvalenza
derivante dalla vendita di un fabbricato destinato alla
demolizione, anche se insiste su un terreno edificabile. quindi
diventato inutile e pericoloso rideterminare il valore di un
fabbricato riqualificandolo autonomamente come terreno edificabile?
24 Emilio Abruzzese
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Condizioni e termini per accedere alla rideterminazione del
valore dei terreni edificabili ed agricoli Entro il 30/6/2014
Perizia + pagamento dellimposta sostitutiva come con riguardo alle
partecipazioni, con le differenziazioni che seguono: Misura
dellimposta: sempre 4% Periti legittimati: ingegneri, architetti,
geometri, dottori agronomi, agrotecnici, periti agrari, periti
industriali edili In caso di cessione del terreno prima del
30/6/2014, la perizia deve, secondo lAgenzia delle Entrate, essere
asseverata prima della cessione. Contra: Cassazione n. 30729/11 25
Emilio Abruzzese
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Il costo della perizia si aggiunge al valore fiscalmente
riconosciuto. Attenzione Attenzione: la rideterminazione del valore
di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola
costituisce VALORE MINIMO DI RIFERIMENTO AI FINI DELLE IMPOSTE SUI
REDDITI, REGISTRO ED IPOCATASTALI. Che senso ha riferirsi alle
IIDD!?! 26 Emilio Abruzzese
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ATTENZIONE: Circolare 15/2/2013 n. 1/E Se si ridetermina il
valore al 1/1/2014 = 100 . nellatto di vendita successivo si deve
evidenziare tale valore di 100, anche se il corrispettivo inferiore
. diversamente .. per lAgenzia non sono servite perizie n imposta
sostitutiva pagata e si pagano le imposte sulla plusvalenza senza
tener conto della rideterminazione del valore. Esempio Terreno del
costo originario di : 10 Valore da perizia al 1/1/2014: 100
Corrispettivo: 80 27 Emilio Abruzzese
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ATTENZIONE: Circolare 15/2/2013 n. 1/E Se non si indica il
valore di 100 nel rogito = plusvalenza di 70! Reiterazione di
rideterminazioni: Con la stessa circolare stato per chiarito che:
Se rispetto ad una precedente rideterminazione, il valore diminuito
. possibile una nuova perizia al 1/1/2014, senza pagamento di
imposta sostitutiva. Se invece lo si indica, minus di 20, rispetto
al valore rideterminato, comunque indeducibile. 28 Emilio
Abruzzese
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ATTENZIONE: Circolare 15/2/2013 n. 1/E Da cui: valore minimo
per registro ed ipocatastali = valore rideterminato con la perizia
al 1/1/2014. Quindi: Conflitto di esigenze tra cedente e
cessionario! (il cessionario ha interesse ad applicare il prezzo
valore - comma 497 dellart. 1, L. 266/2005 previsto per gli
immobili ad uso abitativo). 29 Emilio Abruzzese
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Caso estremo Se allatto della cessione (Es. 15/9/2014)
limmobile pu/deve essere considerato un Fabbricato per le indirette
Terreno edificabile per le dirette (per le questioni prima
evidenziate) ed stato rivalutato come terreno al 1/1/2014, quali le
conseguenze? 30 Emilio Abruzzese
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Caso particolare: cessione di diritti edificatori Anche il
cosiddetto ius aedificandi pu essere considerato distintamente ed
autonomamente rispetto al diritto di propriet del terreno, e perci
con possibile rideterminazione del valore alla data di riferimento
del 1 gennaio 2014 (Circ. Ag. Entrate 15/2/2013 n. 1/E risposta 4.2
norma di comportamento n.189 ottobre 2013 Associazione Italiana
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili). Cosa accade in caso
di successione o donazione di un terreno edificabile il cui valore
sia stato rideterminato dal de cuius o dal donante?
Rideterminazione inutile! In caso di successiva cessione da parte
del donatario o dellerede, si assume come costo il valore
dichiarato ai fini delle imposte dovute per successioni o
donazioni. 31 Emilio Abruzzese
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Promemoria per il calcolo di convenienza a rideterminare il
valore di partecipazioni e terreni Regime tassazione plusvalenze
1.Partecipazioni non qualificate: 20%. 26% a decorrere dal 1 luglio
2014 3.Partecipazioni qualificate: 49,72% della plusvalenza
concorre alla formazione del reddito imponibile. Escluse le
partecipazioni in societ ubicate in paesi black list, tassate al
100%. 4.Terreni non edificabili n lottizzati (in quanto ceduti
prima del decorso del quinquennio dallacquisto): plusvalenza nella
dichiarazione dei redditi o tassazione sostitutiva del 20% su
opzione (art. 1, comma 496, L. 23/12/2005, n. 266). 32 Emilio
Abruzzese
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Promemoria per il calcolo di convenienza a rideterminare il
valore di partecipazioni e terreni Regime tassazione plusvalenze
4.Terreni edificabili ex seconda parte lett. b.) art. 67: possibile
opzione per tassazione separata 5.Plusvalenze da esproprio di
terreno (art. 35, DPR 8/6/2001, n. 237; ex art. 11, comma 5, L.
413/1991): ritenuta a titolo di imposta del 20%. Su opzione, pu
diventare dacconto, con confluenza della plusvalenza in
dichiarazione dei redditi. 6.Terreni lottizzati ex art. 67, lett.
a): tassazione delle plusvalenze ordinariamente. 33 Emilio
Abruzzese
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Laffrancamento del valore delle partecipazioni non qualificate
ex D.L. n. 66 del 24/4/2014 34 Emilio Abruzzese Il 1 comma dellart.
3 dispone (anche), lelevazione della misura delle imposte
sostitutive sui redditi diversi di cui allart. 67, comma 1, lett.
da c-bis) a c-quinquies) dal 20% al 26% per le operazioni
realizzate dal 1 luglio 2014. Cambia quindi la tassazione delle
plusvalenze realizzate nella cessione di quote non
qualificate.
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E garantita linvarianza del livello di tassazione dei dividendi
e delle plusvalenze? 35 Emilio Abruzzese Lo con riguardo alle quote
qualificate: la percentuale di concorso alla formazione del reddito
imponibile correlata allaliquota IRES e NON allaliquota prevista
per le quote non qualificate. (ultima modifica: comma 38, L.
24/12/2007, n. 244, in combinato con Decreto 2 aprile 2008:
concorso alla formazione del reddito, da 40% a 49,72%, del 1
gennaio 2008) Aliquota marginale 43% * 49,72% = 21,38% (escluse
addizionali)
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Affrancamento previsto per le quote non qualificate 36 Emilio
Abruzzese Nel passaggio dal 20% al 26% . nuova possibilit di
affrancamento ex commi da 15 a 18 dellart. 3 del D.L. 66/2014:
opzione, quindi facoltativa, per la tassazione al 20% delle
plusvalenze latenti alla data di riferimento del 30 giugno 2014;
riguarda le plusvalenze e le minusvalenze di cui allart. 67, comma
1, lettera da c-bis) a c-quinquies).
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37 Emilio Abruzzese Affrancamento Affrancamento una sorta di
cessione virtuale, con tassazione al 20% della differenza, se
esistente fra: Valore al 30 giugno 2014 e .. a) costo o valore di
acquisto precedente (incluso eventualmente quello rideterminato ex
L. 448/2001 rideterminazione valore quote) b) oppure il valore
determinato ai sensi dellart. 14, commi 6 e seguenti, D. Lgs.
461/1997 c) oppure il valore determinato ex art. 2, commi 29 e
seguenti, D.L. 138/2011.
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Regime dichiarativo (art. 5 D. Lgs. 461/1997) 38 Emilio
Abruzzese Nel caso di opzione, la scelta deve riferirsi a tutti i
titoli e gli strumenti finanziari detenuti alla data del 30 giugno
2014. Limposta sostitutiva corrisposta entro il 16/11/2014.
Versamento e compensazioni fra minusvalenze e plusvalenze maturate
entro il 30/6/2014 vanno indicati nella dichiarazione dei redditi
relativa al periodo dimposta 2014.
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Regime risparmio amministrato (art. 6 D. Lgs. 461/1997) 39
Emilio Abruzzese Comunicazione dellintermediario entro il 30
settembre 2014, riferito a tutti i titoli, quote o certificati
inclusi nel rapporto di custodia o amministrazione, posseduti alla
data del 30 giugno 2014, nonch alla data di esercizio
dellopzione.
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Rinvio a precedente d.m. 40 Emilio Abruzzese Il D.L. 66/2014,
al suo art.4, 1 comma, prevede un rinvio al DM che esplicita le
modalit di determinazione del valore da assumersi al 30/6/2014,
precisamente il d.m. 13/12/2011, gi emanato per regolamentare il
precedente affrancamento, nel passaggio di aliquota dal 12,5% al
20%.
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Attenzione! 41 Emilio Abruzzese penalizzate comunque le
cessioni non qualificate realizzate dal 1/7/2014, di parte di
complessive quote qualificate. Es. se tizio possiede il 50% di Alfa
al 30 giugno 2014, non pu affrancare il valore al 30/6 e in caso di
cessione post 30/6/2014 di partecipazioni qualificate (es. 18%),
vedr applicato comunque il 26% anzich il 20%. art. 5 L. 28/12/2001,
n. 448, combinata possibile la scelta di rideterminazione ex art. 5
L. 28/12/2001, n. 448, alla data di riferimento del 1 gennaio 2014
ex, combinata con laffrancamento ex art. 3 del D.L. 66/2014 alla
data di riferimento del 30 giugno 2014.
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Comma 17: rilevanza delle minusvalenze, perdite e differenziali
negativi (con lesercizio dellopzione) 42 Emilio Abruzzese
Compensate al 100% ai fini del calcolo di quanto eventualmente
dovuto in sede di liquidazione dellimposta sostitutiva. Compensate
al 76,92% con plusvalenze realizzate post 30/6/2014. Compensate al
48,06% se si tratta di minusvalenze, perdite e differenziali
negativi realizzati entro il 31/12/2011 e non compensate in sede di
applicazione dellimposta sostitutiva a seguito dellesercizio delle
opzioni. Se si hanno ancora minus riportate ante 31/12/2011
lopzione conviene!!!!