1
TRIBUNALE DI FIRENZE
- SEZIONE LAVORO -
RICORSO PER RIASSUNZIONE DI CAUSA
AVANTI AL GIUDICE DICHIARATO COMPETENTE
NELL’INTERESSE DI:
La Sig.ra GANCI VALERIA nata a Gela il 26.04.1978 ed ivi residente nella Via
Guido delle Colonne n° 13, C.F. GNCVLR78D66D960D, rappresentata e difesa in
virtu’ di procura in calce al ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato in data 05.10.2016
iscritto al n. 1677/2016 RGL Tribunale Civile di Caltanissetta dall’Avv. A. Roberto.
S. Nastasi del Foro di Caltanissetta C. F. NSTRRB80M29D960N ed ivi elettivamente
domiciliata in Gela Via Iudice, 2 presso il suo studio ( Si dichiara espressamente ai fini
e per gli effetti degli artt. 133, 134 e 136, comma 3 c.p.c. di voler ricevere le
comunicazioni di cancelleria al seguente numero di fax: 0933912650 o all’indirizzo e-
mail [email protected]).
CONTRO
- Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Dir. Generale C.S.A. Provinciale
di Caltanissetta- Ambito territoriale di Caltanissetta- Ufficio Scolastico
Provinciale di Caltanissetta quale sede periferica del Ministero
dell’Istruzione, della Università e della Ricerca, in persona del legale
rappresentante pro-tempore, Via Nino Martoglio n.1;
- Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in persona del
legale rappresentante prò-tempore, elettivamente domiciliato ex lege, presso
l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Caltanissetta, sita nella Via Libertà
n.174;
E NEI CONFRONTI
Di tutti i docenti inseriti nella graduatoria definitiva di assegnazione
provvisoria interprovinciale- scuola primaria, predisposta ed emessa
dall’Ufficio Scolastico Provinciale di Caltanissetta in data 23.09.2016, giusto
Decreto del 23.09.2016, prot. n. 5183/U, occupanti una posizione antecedente
rispetto a quella della ricorrente Sig. Ganci Valeria
PER L’ANNULLAMENTO E/O LA RETTIFICA
2
Della graduatoria definitiva di assegnazione provvisoria interprovinciale-
scuola primaria (Provincia di Caltanissetta- anno scolastico 2016/2017),
predisposta ed emessa dall’Ufficio Scolastico Provinciale di Caltanissetta in
data 23.09.2016, giusto Decreto del 23.01.2016, prot. n. 5183/U.
PREMESSO CHE
1) In data 05.10.2016 la sig.ra Ganci Valeria depositava avanti al Tribunale di
Caltanissetta– Sezione lavoro – ricorso ex art. 700 c.p.c. (all.1), chiedendo
l’accoglimento delle seguenti conclusioni:
“ Tutto quanto sopra premesso e rilevato, la docente Ganci Valeria, come
sopra rappresenta difesa e domiciliata
RICORRE
Alla S.V. Ill.ma, in funzione di Giudice del Lavoro, affinché accolga in rito il presente
ricorso ed, ai sensi del combinato disposto degli artt. 700 e 669 bis C.P.C., Voglia,
rigettata ogni istanza, deduzione ed eccezione contraria:
1. In via principale, con decreto inaudita altera parte, riconoscere, accertare e
dichiarare il diritto della Sig.ra Ganci Valeria ad usufruire del diritto di
precedenza contemplato nel C.C.N.I. concernente le utilizzazioni e le
assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed a.t.a., all’art. 13
e, pertanto, ordinare l’immediata revoca della graduatoria definitiva di
assegnazione provvisoria interprovinciale- scuola primaria (Provincia di
Caltanissetta- anno scolastico 2016/2017) predisposta ed emessa dall’Ufficio
Scolastico Provinciale di Caltanissetta in data 23.09.2016, Decreto del
23.01.2016, prot. n 5183/U, a mezzo della quale alla Sig.ra Ganci è stata
attribuita erroneamente ed in evidente violazione della normativa in materia,
una posizione non rispondente a quella spettante in ossequio ai titoli ed alle
qualifiche dalla stessa posseduti, stante l’illegittimo mancato riconoscimento
del diritto di precedenza, sì come previsto e contemplato dal C.C.N.I. all’art
13 e, quindi, disporre la rettifica della medesima graduatoria disponendo
l’attribuzione a favore della ricorrente della precedenza richiesta e quindi la
posizione congrua rispetto ai titoli posseduti e/o comunque condannare
l’amministrazione convenuta ad emanare tutti gli atti ritenuti necessari a
consentire l’inserimento della Sig.ra Ganci Valeria, con la corretta
3
posizione, all’interno della graduatoria definitiva di assegnazione
provvisoria interprovinciale- scuola primaria;
2. Disporre contestualmente al decreto inaudita altera parte la fissazione di un
termine entro il quale proporre domanda giudiziale di merito;
3. In subordine, fissare l’udienza per la comparizione delle parti in
contraddittorio, disporre l’assunzione dei mezzi istruttori ritenuti necessari,
riconoscere, accertare e dichiarare il diritto di precedenza contemplato nel
C.C.N.I. concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del
personale docente, educativo ed a.t.a., all’art. 13 e pertanto provvedere
all’immediata revoca della graduatoria definitiva di assegnazione
provvisoria interprovinciale-scuola primaria ( provincia di Caltanissetta- a.s.
2016/17) predisposta ed emessa dall’Ufficio Scolastico Provinciale di
Caltanissetta in data 23.09.2016 con Decreto del 23.01.2016 prot. n. 5183/U
a mezzo della quale alla Sig.ra Ganci è stata attribuita erroneamente ed in
evidente violazione della normativa in materia, una posizione non
rispondente a quella spettante in ossequio ai titoli ed alle qualifiche dalla
stessa posseduti, stante l’illegittimo mancato riconoscimento del diritto di
precedenza, sì come previsto e contemplato dal C.C.N.I. all’art 13 e, quindi,
disporre la rettifica della medesima graduatoria disponendo l’attribuzione a
favore della ricorrente della precedenza richiesta e quindi la posizione
congrua rispetto ai titoli posseduti e/o comunque condannare
l’amministrazione convenuta ad emanare tutti gli atti ritenuti necessari a
consentire l’inserimento della Sig.ra Ganci Valeria, con la corretta
posizione, all’interno della graduatoria definitiva di assegnazione
provvisoria interprovinciale- scuola primaria;
4. Condannare in ogni caso le parti resistenti al pagamento delle spese, delle
competenze e degli onorari della presente procedura.
Con riserva di ogni azione in ordine al risarcimento di tutti i danni subiti.
In via istruttoria, si chiede che il Tribunale del lavoro adito Voglia ordinare, ai sensi
degli artt. 210 e 421 c.p.c., l’acquisizione di tutta la documentazione afferente il
personale docente e le rispettive istanze di inserimento nella graduatoria definitiva di
assegnazione provvisoria interprovinciale-scuola primaria per la Provincia di
Caltanissetta in relazione all’anno scolastico 2016/17 e quindi tutte le eventuali
4
certificazioni prodotte attestanti la natura della precedenza richiesta in relazione a
coloro che occupano una posizione antecedente rispetto alla ricorrente.
La ricorrente evidenzia che le domande sopra formulate vengono proposte in
subordine a titolo di risarcimento danni i forma specifica.
Con espressa riserva di formulare in altro giudizio ulteriori domande compresa quella
per richiedere il risarcimento di tutti i danni subiti dalla ricorrente a causa del
comportamento illegittimo delle Amministrazioni.
Si depositano atti e documenti come da separato indice allegato al fascicolo di
produzione.
Ai fini del versamento del contributo unificato si dichiara che il valore della
controversia è allo stato indeterminabile e che il contributo unificato è pari ad €
259,00
*****************
2) LA PRESENTE DIESA PROPRONEVA ISTANZA PER LA
DETERMINAZIONE DELLE MODALITA’ DELLA NOTIFICAZIONE
NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI EX ART. 151 CPC CHE DI
SEGUITO SI RIPORTA
************************
ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA’ DELLA
NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI EX ART.
151 CPC (EX ART. 151 C.P.C.)
Il sottoscritto procuratore che assiste, rappresenta e difende i ricorrenti giuste procure
in calce al presente ricorso,
PREMESSO CHE
1. - Il ricorso ha per oggetto l’accertamento ed il riconoscimento del diritto di
precedenza contemplato nel C.C.N.I. concernente le utilizzazioni e le
assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed a.t.a., all’art. 13
e, pertanto, ordinare l’immediata revoca della graduatoria definitiva di
assegnazione provvisoria interprovinciale- scuola primaria (Provincia di
Caltanissetta- anno scolastico 2016/2017) predisposta ed emessa dall’Ufficio
Scolastico Provinciale di Caltanissetta in data 23.09.2016, Decreto del
23.01.2016, prot. n 5183/U, a mezzo della quale alla Sig.ra Ganci è stata
attribuita erroneamente ed in evidente violazione della normativa in materia,
5
una posizione non rispondente a quella spettante in ossequio ai titoli ed alle
qualifiche dalla stessa posseduti, stante l’illegittimo mancato riconoscimento
del diritto di precedenza, sì come previsto e contemplato dal C.C.N.I. all’art
13 e, quindi, disporre la rettifica della medesima graduatoria disponendo
l’attribuzione a favore della ricorrente della precedenza richiesta e quindi la
posizione congrua rispetto ai titoli posseduti e/o comunque condannare
l’amministrazione convenuta ad emanare tutti gli atti ritenuti necessari a
consentire l’inserimento della Sig.ra Ganci Valeria, con la corretta
posizione, all’interno della graduatoria definitiva di assegnazione
provvisoria interprovinciale- scuola primaria;
2. Che la ricorrente occupa attualmente all’interno della graduatoria definitiva
delle assegnazioni provvisorie per la scuola primaria –Ambito territoriale di
Caltanissetta la posizione n. 179 .
- Ai fini dell’integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso ut supra dovrebbe
essere notificato ai docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti
attualmente inseriti nella graduatoria che occupano un posto antecedente rispetto a
quello della ricorrente
RILEVATO CHE
- La notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi
ordinari sarebbe impossibile in ragione dell’immenso numero dei destinatari;
- l’efficacia della tradizionale notificazione per pubblici proclami è stata più volte
messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella
decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, “[…]
Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino
- potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli
annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso
viene pubblicato […]”;
- la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per la ricorrente;
- già l’art. 12 della L. 21 luglio 2000, n. 205 aveva previsto la facoltà, per il Giudice
adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via
telematica o telefax, ai sensi dell’art. 151 c.p.c.;
- il TAR Lazio, quando è investito da azioni giudiziarie collettive, dispone
sistematicamente - quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla
tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall’art. 150 c.p.c. - la
6
pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di
amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;
- anche i Tribunali del lavoro, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe
a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo
esplicitamente che “[…] l’urgenza e la sformatizzazione della presente procedura
nonché la peculiarità del caso (…) giustificano il ricorso a forme alternative di
notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l’art.
151 c.p.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con
l’ordinanza del 31.8.2011 mediante inserimento del ricorso e dell’ordinanza stessa
nell’apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell’Ufficio
regionale per la Liguria […]” (Testualmente Tribunale di Genova, Sez. Lavoro, R.G.
n. 3578/11 - provvedimento del 01/09/2011 pubblicato nel sito internet del M.I.U.R).
- che tale forma di notifica continua a essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice
Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive.
Si veda, all’uopo, il sito del MIUR all’indirizzo
http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_12
********
Tutto ciò premesso, il sottoscritto avvocato
RIVOLGE ISTANZA
All’Ill.mo Signor Giudice del Lavoro del Tribunale di Caltanissetta di voler, valutata
l'opportunità, autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabiliti
dalla legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c. ovvero tramite pubblicazione sul sito
dell’ufficio scolastico di, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami
in G.U e pertanto
VOGLIA AUTORIZZARE LA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO
Nei confronti di tutti i docenti attualmente inseriti nella graduatoria definitiva delle
assegnazioni provvisorie per la scuola primaria – Ambito Territoriale della Provincia
di Caltanissetta per l’anno scolastico 2016/2017, che occupano una posizione
antecedente rispetto a quella della ricorrente – (n.179) attraverso la pubblicazione
sul sito web istituzionale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Dir. Generale
C.S.A. Provincia di Caltanissetta Ambito Territoriale di Caltanissetta
“www.cl.usr.sicilia.it” a cui lo stesso ufficio scolastico dovrà provvedere al momento
in cui riceverà la notifica della medesima ricorrente, dei seguenti dati:
7
a) Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro e data
dell’udienza;
b) Nome della ricorrente e indicazione dell’amministrazione intimata;
c) Sunto dei motivi del ricorso;
d) Indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come “tutti i
docenti attualmente inseriti nella graduatoria definitiva delle assegnazioni
provvisorie per la scuola primaria. Ambito territoriale di Caltanissetta per
l’anno 2016/2017, che occupano una posizione antecedente rispetto a quello
della ricorrente sig.ra Ganci Valeria
e) Testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione udienza.
Con osservanza
Avv. A. Roberto S. Nastasi”
3) La causa veniva iscritta al numero di ruolo 1677/2016 ed assegnata al Giudice
Dr.sssa Angela La Torre;
4) Con ordinanza dell’11.11.2016 il Giudice fissava l’udienza di comparizione
delle parti davanti a Sé per il giorno 29.11.2016, ai fini della comparizione
della ricorrente e dei resistenti.
5) 5) in data 21.11.2016 si costituiva il MIUR e L’ufficio Scolastico Provinciale
di Caltanissetta – Enna i quali eccepivano l’incompetenza territoriale del
Giudice adito.
6) Il Giudice con ordinanza del 29.11.2016 dichiarava l’incompetenza
territoriale del Tribunale di Caltanissetta in Favore del Tribunale di Firenze.
7) L’istante ha interesse a riassumere la causa dinanzi al Giudice odiernamente
adito, richiamando integralmente quanto esposto ed argomentato nel ricorso
ex art. 700 c.p.c. depositato in data 05.10.2016 avanti al Tribunale di
Caltanissetta
***** ***** *****
Tanto premesso la ricorrente, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata
RICORRE IN RIASSUNZIONE
Contro i predetti resistenti ed i controinteressati, innanzi al Tribunale di
Firenze,- Sezione lavoro- affinché fissi l’udienza di prima comparizione delle
patì per gli incombenti di rito e di discussione del predetto ricorso in
riassunzione, tenuto conto ai fini della notifica dell’istanza presentata ai sensi
dell’art. 151 c.p.c., per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
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Per tutte le causali di cui al ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c. depositato in
data 05.10.2016, ritenuto sussistente il fumus boni juiris ed il periculum in
mora, ed anche inaudita altera parte
VOGLIA
La S.V. Ill.ma, in funzione di Giudice del Lavoro, affinché accolga in rito il presente
ricorso ed, ai sensi del combinato disposto degli artt. 700 e 669 bis C.P.C.,, rigettata
ogni istanza, deduzione ed eccezione contraria:
3. In via principale, con decreto inaudita altera parte, riconoscere, accertare e
dichiarare il diritto della Sig.ra Ganci Valeria ad usufruire del diritto di
precedenza contemplato nel C.C.N.I. concernente le utilizzazioni e le
assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed a.t.a., all’art.
13 e, pertanto, ordinare l’immediata revoca della graduatoria definitiva di
assegnazione provvisoria interprovinciale- scuola primaria (Provincia di
Caltanissetta- anno scolastico 2016/2017) predisposta ed emessa
dall’Ufficio Scolastico Provinciale di Caltanissetta in data
23.09.2016, Decreto del 23.09.2016, prot. n 5183/U, a mezzo della quale alla
Sig.ra Ganci è stata attribuita erroneamente ed in evidente violazione della
normativa in materia, una posizione non rispondente a quella spettante in
ossequio ai titoli ed alle qualifiche dalla stessa posseduti, stante
l’illegittimo mancato riconoscimento del diritto di precedenza, sì come
previsto e contemplato dal C.C.N.I. all’art 13 e, quindi, disporre la
rettifica della medesima graduatoria disponendo l’attribuzione a favore
della ricorrente della precedenza richiesta e quindi la posizione congrua
rispetto ai titoli posseduti e/o comunque condannare l’amministrazione
convenuta ad emanare tutti gli atti ritenuti necessari a consentire
l’inserimento della Sig.ra Ganci Valeria, con la corretta posizione,
all’interno della graduatoria definitiva di assegnazione provvisoria
interprovinciale- scuola primaria;
4. Disporre contestualmente al decreto inaudita altera parte la fissazione di
un termine entro il quale proporre domanda giudiziale di merito;
5. In subordine, fissare l’udienza per la comparizione delle parti in
contraddittorio, disporre l’assunzione dei mezzi istruttori ritenuti
necessari, riconoscere, accertare e dichiarare il diritto di precedenza
contemplato nel C.C.N.I. concernente le utilizzazioni e le assegnazioni
9
provvisorie del personale docente, educativo ed a.t.a., all’art. 13 e pertanto
provvedere all’immediata revoca della graduatoria definitiva di
assegnazione provvisoria interprovinciale-scuola primaria ( provincia di
Caltanissetta- a.s. 2016/17) predisposta ed emessa dall’Ufficio Scolastico
Provinciale di Caltanissetta in data 23.09.2016 con Decreto del 23.09.2016
prot. n. 5183/U a mezzo della quale alla Sig.ra Ganci è stata attribuita
erroneamente ed in evidente violazione della normativa in materia, una
posizione non rispondente a quella spettante in ossequio ai titoli ed alle
qualifiche dalla stessa posseduti, stante l’illegittimo mancato
riconoscimento del diritto di precedenza, sì come previsto e contemplato
dal C.C.N.I. all’art 13 e, quindi, disporre la rettifica della medesima
graduatoria disponendo l’attribuzione a favore della ricorrente della
precedenza richiesta e quindi la posizione congrua rispetto ai titoli
posseduti e/o comunque condannare l’amministrazione convenuta ad
emanare tutti gli atti ritenuti necessari a consentire l’inserimento della
Sig.ra Ganci Valeria, con la corretta posizione, all’interno della
graduatoria definitiva di assegnazione provvisoria interprovinciale-
scuola primaria;
6. Condannare in ogni caso le parti resistenti al pagamento delle spese, delle
competenze e degli onorari della presente procedura.
Con riserva di ogni azione in ordine al risarcimento di tutti i danni subiti.
In via istruttoria, si chiede che il Tribunale del lavoro adito Voglia ordinare, ai sensi
degli artt. 210 e 421 c.p.c., l’acquisizione di tutta la documentazione afferente il
personale docente e le rispettive istanze di inserimento nella graduatoria definitiva di
assegnazione provvisoria interprovinciale-scuola primaria per la Provincia di
Caltanissetta in relazione all’anno scolastico 2016/17 e quindi tutte le eventuali
certificazioni prodotte attestanti la natura della precedenza richiesta in relazione a
coloro che occupano una posizione antecedente rispetto alla ricorrente.
La ricorrente evidenzia che le domande sopra formulate vengono proposte in
subordine a titolo di risarcimento danni in forma specifica.
Con espressa riserva di formulare in altro giudizio ulteriori domande compresa quella
per richiedere il risarcimento di tutti i danni subiti dalla ricorrente a causa del
comportamento illegittimo delle Amministrazioni.
10
Ai fini del versamento del contributo unificato si dichiara che il valore della
controversia è allo stato indeterminabile e che il contributo unificato è pari ad € 259,00
Si producono:
1) Il presente ricorso in riassunzione;
2) Verbale di udienza del 29.11.2016;
3) Ordinanza del 29.11.2016;
4) Ricorso ex art. 700 C.P.C. e fascicolo atti e documenti come da indice con
attestazione di deposito;
5) Comparsa di Costituzione e risposta MIUR
Gela lì 08.12.2016
Con Osservanza
Avv. Roberto Nastasi
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N. R.G. 3545/2016
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
DECRETO FISSAZIONE UDIENZA CAUTELARE
Il Giudice dott. Stefania Carlucci,
visti gli atti della causa n. r.g. 3545/2016, pendente
tra
VALERIA GANCI (C.F. GNCVLR78D66D960D) con il patrocinio dell’avv. NASTASI
AURELIO ROBERTO e dell’avv. elettivamente domiciliato in VIA IUDICE. 2 93012
GELApresso il difensore avv. NASTASI AURELIO ROBERTO
RICORRENTE/I
e
MIUR MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE UNIVERSITA’ E RICERCA (C.F.
80184430587) UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA - AMBITO
TERRITORIALE DI CALTANISSETTA (C.F. )
RESISTENTE/I
letto il ricorso:
- fissa udienza per la discussione in contradditorio per il 07/02/2017 ore 12:30;
- assegna termine alla parte ricorrente sino al 15/01/2017per la notifica.
Si comunichi.
Firenze, 14/12/2016
Il Giudice
dott. Stefania Carlucci
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Fissazione udienza comparizione parti n. cronol. 9378/2016 del 14/12/2016RG n. 3545/2016
RELATA DI NOTIFICA TELEMATICA
Ai sensi della L. 53/94
Io sottoscritto avv. ROBERTO NASTASI (C.F.NSTRRB80M29D960N) PEC: [email protected]
iscritto all’Albo degli Avvocati dell’Ordine di Caltanissetta, ai sensi della L. 53/94, quale difensore della sig.ra
GANCI VALERIA (C.F. GNCVLR78D66D960D), residente in Gela (CL), via Guido delle Colonne, 13, nel
procedimento n. 1677/2016 RGL dinanzi al Tribunale Civile di Caltanissetta Sez. Lavoro, per il quale si
procede alla presente notifica in virtù della procura alle liti posta in calce all’atto introduttivo del giudizio
NOTIFICO L’allegato ricorso in riassunzione, ricorso ex art. 700 cpc con procura in calce e pedissequo decreto di
fissazione di udienza nel procedimento n. 3545/2016 RGL Tribunale Civile di Firenze Sez. Lavoro a:
1) Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Dir. Generale C.S.A. Provinciale di Caltanissetta- Ambito
territoriale di Caltanissetta- Ufficio Scolastico Provinciale di Caltanissetta quale sede periferica del
Ministero dell’Istruzione, della Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro-tempore,
Via Nino Martoglio n.1; PEC:[email protected]
2) Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Dir. Generale C.S.A. Provinciale di Caltanissetta- Ambito
territoriale di Caltanissetta- Ufficio Scolastico Provinciale di Caltanissetta quale sede periferica del
Ministero dell’Istruzione, della Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro-tempore,
Via Nino Martoglio n.1 elettivamente domiciliato ex lege, presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Caltanissetta, sita nella Via Libertà n.174 PEC: [email protected]
3) Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro-
tempore, elettivamente domiciliato ex lege, presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Caltanissetta, sita
nella Via Libertà n.174 PEC: [email protected]
4)) Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro-
tempore, elettivamente domiciliato ex lege, presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, sita nella
Via degli Arazzieri, 4 - Firenze PEC: [email protected]
Trasmettendoli agli indirizzi di posta elettronica certificati estratti in data corrispondente a quella di notifica
dall’Indice Nazionale delle pubbliche amministrazioni (INDICE-PA);
DICHIARO che la presente notifica viene effettuata in relazione al procedimento n. 3545/2016 RGL promosso da Ganci
Valeria nei confronti di Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Dir. Generale C.S.A. Provinciale di
Caltanissetta- Ambito territoriale di Caltanissetta- Ufficio Scolastico Provinciale di Caltanissetta e
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro-
tempore avanti al Tribunale Civile di Firenze Sez. Lavoro, Giudice Dr.ssa Stefania Carlucci,
ATTESTO Che, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 3-bis L. 53/94 e dell’art. 22 D. lgs. 82/2005, il
ricorso ex art. 700 cpc con procura in calce è copia telematica estratta dall’originale cartaceo e che i pedissequi
ricorso in riassunzione e il decreto di fissazione di udienza sono copie conformi agli originali telematici estratti
dal fascicolo informatico n. 3545/2016 Tribunale civile di Firenze sez. lavoro.
Gela lì 11.01.2017
Avv. Roberto Nastasi
Firmato da:Aurelio Roberto Settimo NastasiData: 11/01/2017 15:51:08
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