STATUTO ALBERTINO E
COSTITUZIONE
LO STATUTO ALBERTINO
La costituzione concessa da Carlo Alberto il 4 marzo 1848 era una carta di stampo liberale: Era flessibile, poteva cioè essere modificata facilmente da leggi ordinarie. Era concessa (OTTRIATA), elargita dal sovrano e non
elaborata e votata da un’assemblea costituente, ma preparata dai funzionari del re.
Era breve, in quanto riconosceva “poche libertà” e si limitava a considerare l’uguaglianza dei cittadini solo in senso formale (come enunciato).
Il potere legislativo apparteneva al re e al Parlamento. Il potere esecutivo era attribuito esclusivamente al re che poteva nominare e revocare i ministri a suo piacimento. Il potere giudiziario faceva capo alla Magistratura, un corpo di funzionari dotati di un’indipendenza limitata, perché erano nominati dal re e dovevano “esercitare la giustizia” in suo nome.
LA COSTITUZIONE ITALIANA
Il 2 giugno 1946 viene indetto il referendum
istituzionale e, contemporaneamente, vengono
eletti i membri dell’Assemblea costituente,
che ha il compito di preparare una nuova
costituzione da sostituire allo Statuto albertino.
Le elezioni del 2 giugno 1946 sono un momento importante per l’Italia non solo da un punto di vista istituzionale, ma anche per il riconoscimento dei diritti civili e politici; sono le prime elezioni politiche a suffragio universale.
I risultati del referendum sono favorevoli alla repubblica: il nuovo re (Umberto II), che era salito al trono il 9 maggio in seguito all’abdicazione del padre, deve lasciare l’Italia e il 29 giugno l’Assemblea costituente elegge il Capo provvisorio dello Stato (Enrico De Nicola); l’Italia diventa una Repubblica democratica.
L’Assemblea costituente è composta per la maggior parte da cattolici, socialisti e comunisti (80%), ma anche i rappresentanti dei partiti minori (liberali, azionisti) daranno un importante contributo alla fusione delle diverse tendenze politiche nelle convinzioni comuni trasferite in una carta costituzionale democratica.
I CARATTERI FONDAMENTALI DELLA
COSTITUZIONE
1. Votata: è stata redatta e votata da un’Assemblea eletta dal popolo.
2. Lunga: oltre ai diritti civili e politici, riconosce quelli sociali ed economici.
3. Rigida: le norme costituzionali non possono essere cambiate da leggi ordinarie, ma con una procedura più complessa per evitare facili sovvertimenti dell’ordine democratico.
4. Democratica: sono previsti istituti di democrazia diretta (referendum, petizioni, proposte di legge) oltreché rappresentativa (elezione dei membri degli organi istituzionali).
5. Programmatica: consiste in un programma che le forze politiche hanno il compito di attuare per farne una costituzione sostanziale.
6. Compromissoria: è frutto dell’intesa tra i partiti antifascisti, espressione di ideologie diverse, ma unanimi nel ricercare un solido patto costituente a tutela dei diritti umani e di una effettiva democrazia.
ANALOGIE
entrambe sono scritte, in quanto pubblicate su di un testo legislativo per la loro entrata in vigore
entrambe prevedono un sistema parlamentale bicamerale, composto da una Camera dei Deputati e da un Senato (art. 55 C.I.)
entrambe riconoscono l'inviolabilità del domicilio (art. 27 S.A. ; art 14 C.I.)
le sedute parlamentari sono pubbliche, ma sono previsti casi in cui le sedute possano essere segrete; inoltre, le deliberazione di ciascuna Camera non sono considerate valide qualora sia assente la maggioranza dei loro componenti (art. 52, 53 S.A. ; art. 64 C.I.)
sono presenti disposizioni transitorie, volte ad agevolare l'entrata in vigore del documento
DIFFERENZE
lo Statuto è una carta costituzionale flessibile (può essere facilmente modificato con una legge ordinaria); la Costituzione è rigida, ovvero non tutti gli articoli possono essere modificati e le eventuali modifiche possono essere apportate solo tramite leggi costituzionali (art. 138)
lo Statuto è una carta costituzionale concessa dal re; la Costituzione è stata redatta da un'Assemblea Costituente votata a suffragio universale
lo Statuto è una costituzione breve (stabilisce i principi dell'organizzazione costituzionale e le norme in materia di diritti e doveri dei cittadini); la Costituzione è definita lunga, in quanto contiene disposizioni in molti settori del vivere civile e non si limita solamente a indicare le norme sulle fonti del diritto
lo Statuto sancisce come forma di governo la monarchia (art. 2); la Costituzione stabilisce come forma di governo la Repubblica (art. 1)
secondo lo Statuto la sovranità è del re (art. 5); la Costituzione stabilisce che la sovranità spetta al popolo (art. 1)
lo Statuto riconosce la "Religione Cattolica, Apostolica e Romana" come religione di Stato, pur tollerando gli altri culti (art. 1); la Costituzione sancisce la laicità dello Stato italiano e si impegna a tutelare le varie confessioni religiose (art. 7,8)
REFERENDUM
Deliberazione presa direttamente dai cittadini
Il referendum è il principale strumento di
democrazia diretta; con esso il popolo partecipa in
prima persona al processo decisionale. Nel 19°
secolo era utilizzato solo in Svizzera e negli Stati
Uniti; nel corso del 20° secolo è stato inserito
nelle costituzioni di altri Stati democratici, per
permettere al popolo di pronunciarsi
direttamente su questioni costituzionali o
legislative
ORIGINE E SVILUPPI
Il termine referendum nacque in Svizzera, dove le piccole
comunità montane praticavano la democrazia diretta, cioè si autogovernavano tramite assemblee alle quali partecipavano tutti i membri della comunità. Quando si tenevano le assemblee cantonali, le comunità vi inviavano i loro delegati, ma questi potevano prendere decisioni soltanto con la riserva ad referendum (cioè «per essere riferite»): quelle decisioni per divenire valide dovevano essere riferite alle rispettive comunità ed essere da queste approvate con una deliberazione collettiva.
In quanto strumento per eccellenza della democrazia diretta, il referendum fu sostenuto dai pensatori democratici – in primo luogo da Jean-Jacques Rousseau, secondo il quale tutte le leggi dovevano essere sottoposte alla ratifica popolare – e criticato dai pensatori liberali (liberalismo), che erano favorevoli al principio della rappresentanza e consideravano il parlamento l’unico luogo adatto per affrontare le complesse questioni di governo.
Nel 19° secolo, il referendum è ancora pressoché assente dalle costituzioni liberali (con le uniche eccezioni della Svizzera e degli Stati Uniti), mentre nel 20° secolo – con la definitiva affermazione del suffragio universale – esso viene inserito nelle costituzioni di altri Stati democratici, per dare modo al popolo di pronunciarsi sulle decisioni prese dai parlamenti in materia legislativa e costituzionale (sia per l’adozione della costituzione sia per la sua modifica).
IL REFERENDUM IN ITALIA
Non contemplato dallo Statuto Albertino, venne inserito nella
Costituzione repubblicana del 1947, nelle due forme del
referendum costituzionale, per eventuali modifiche alla
Costituzione, e del referendum abrogativo, relativo alle leggi
ordinarie. Tramite referendum, nel nostro ordinamento, si può
quindi cancellare – totalmente o parzialmente – una legge
esistente, ma non proporne una nuova.
Il referendum costituzionale è obbligatorio, se la modifica della
Costituzione viene approvata dal Parlamento a maggioranza
semplice; se invece la modifica viene approvata con la
maggioranza dei due terzi, il referendum è facoltativo, viene cioè
indetto soltanto se lo richiedono 500.000 elettori o 5 consigli
regionali.
Quanto al referendum abrogativo, fu disciplinato soltanto nel
1970, da una legge (la n. 352) che introdusse alcuni criteri
restrittivi.: la raccolta delle 500.000 firme deve avvenire in tre
mesi; spetta alla Corte costituzionale decidere sull’ammissibilità
dei referendum proposti; il referendum abrogativo, a differenza di
quello costituzionale, è valido soltanto se si raggiunge il quorum,
quando cioè si reca a votare almeno il 50% più uno degli aventi
diritto.
DAL DIVORZIO ALLA PROCREAZIONE
ASSISTITA
Dal 1974 – cioè dallo storico referendum sul divorzio, richiesto da alcuni movimenti cattolici per abrogare la legge che lo consentiva e conclusosi con la conferma della legge – in Italia vi è stato un uso crescente dei referendum, soprattutto grazie all’iniziativa del movimento radicale, che ha voluto sottoporre al giudizio dei cittadini alcune rilevanti questioni civili e politiche. Tra i referendum più importanti, vanno ricordati quelli sull’aborto (1981), sulla ‘scala mobile’ (cioè sull’adeguamento automatico dei salari all’inflazione, 1985), sulla responsabilità civile dei magistrati e sul nucleare (1987), sul sistema elettorale (1991), sul sistema radiotelevisivo (1995).
Alcuni referendum sono falliti per il mancato raggiungimento del quorum (l’ultimo, nel 2005, sulla procreazione assistita); in altri casi le indicazioni emerse dal voto popolare sono state vanificate da successive norme legislative.
REFERENDUM 4/12/16 Gli italiani possono decidere se confermare o meno una riforma che il Parlamento ha già
approvato.
Cosa significa bicameralismo paritario? Attualmente in Italia abbiamo due gruppi di
politici, che ci rappresentano, che sono chiamati deputati e senatori, e sono
rispettivamente 630 alla Camera (spesso in breve chiamata Montecitorio) e 315 al Senato
della Repubblica (o Palazzo Madama) a cui si aggiungono i senatori a vita. Assieme questi
due gruppi, detti “Camere” e distinti in Camera bassa e alta, formano il Parlamento
della Repubblica Italiana che è l’organo costituzionale che, all’interno del sistema
politico italiano, è titolare della funzione o potere legislativo e del controllo politico
sul governo.
Se vincerà il Si’,:
1. - i senatori scenderanno a 100 persone. Cambierà anche il modo di sceglierli che passerà
dai cittadini ai Consigli regionali, a livello sia attivo che passivo, ossia non saremo più
noi elettori a votarli tra tutti i candidati, bensì i consiglieri e solo tra di loro. Questo
almeno per 95 senatori, a cui si aggiungeranno i 5 eletti dal Presidente della Repubblica
e gli ex Presidenti stessi.
2. -il Senato diventerà l’organo di rappresentanza delle Regioni, la carica di senatore
durerà quanto il mandato di consigliere regionale, e voterà solo alcune leggi, non tutte
come adesso, e precisamente le più importanti (come le leggi di revisione della
Costituzione) e quelle che lo riguardano direttamente (come le norme sulle autonomie
regionali) oltre ai referendum.
3. -verrà soppresso il Consiglio nazionale dell’Economia e del lavoro (CNEL), una specie di
piccolo parlamento, oggi formato da 24 persone scelte tra esponenti sindacali,
imprenditoriali e sociali il quale, senza indennità né rimborsi spese, ha il compito di
formulare proposte in tema di lavoro.
4. -verranno soppresse le Province
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