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Sintesi di Diritto ed economia Programma di 1’anno Testo “Diritto ed Economia in azione”
PER GLI ALUNNI DEL 1°ANNO IPSSEOA “ S.PERTINI” BRINDISI
Docente Francesca Scaramozzino
IPSSEOA “S.PERTINI “BRINDISI
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UNITA ‘ DI APPRENDIMENTO N.1 :
UN SISTEMA DI REGOLE
1)PERCHE’ ABBIAMO BISOGNO DEL DIRITTO E DELLO STATO
2)DIVERSI TIPI DI NORME
3)LE CARATTERISTICHE DELLE NORME GIURIDICHE
4)LA SANZIONE E LE SUE FUNZIONI
5)LE FONTI DEL DIRITTO E LA LORO GERARCHIA
6)LE DIVERSE FONTI NORMATIVE
7)L’APPLICAZIONE E L’INTERPRETAZIONE DELLE NORME GIURIDICHE
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1)PERCHE’ ABBIAMO BISOGNO DEL DIRITTO E DELLO STATO
PER QUALI RAGIONI SI STUDIANO IL DIRITTO E L’ECONOMIA:
Grazie allo studio del diritto e della economia possiamo capire il funzionamento della societa’in cui
viviamo e di conseguenza gestire la nostra esistenza in modo migliore.
CHE COSA E’ IL DIRITTO:
Il diritto e’ l’insieme delle norme giuridiche create dallo Stato e valide per tutti nel suo territorio e
delle sanzioni previste in caso di loro violazione.Grazie ad esse si garantisce una convivenza civile
ed ordinata tra le persone e si risolvono i conflitti di interesse tra le persone.
CHE COSA E’ L’ECONOMIA:
Il termine economia deriva da 2 parole greche unite :oicos(casa)+nomos (norma) :quindi
propriamente vuol dire :regola della casa.
In generale l’economia e’ quella disciplina che si occupa dell’amministrazione della ricchezza delle
famiglie e delle imprese all’interno di un territorio che e’ governato da un operatore pubblico
(Stato)in grado di condizionare le scelte economiche fatte dai privati.
CHE COSA E’ LO STATO:
le norme(regole) da sole non sono sufficienti a garantire la pace e l’armonia tra le persone :serve
un’ autorita’ che ne garantisca la applicazione e il rispetto :questa autorita’ e’ lo Stato.
Lo Stato e’ quindi un’ organizzazione con il compito di stabilire le regole della vita collettiva
(norme)e di farle rispettare.
CHE COSA E’ LA NORMA GIURIDICA:
La norma giuridica e’ una regola di comportamento obbligatoria imposta dalla Stato:ogni individuo
deve osservarla :in caso contrario sara’ soggetto ad una sanzione .
CHE COSA E’ LA LEGGE:
La legge e’ costutita da piu’ norme giuridiche;e’ come una casa dove i mattoni sono le
norme giridiche.
CHE COSA E’ LA SANZIONE:
La sanzione e’ il mezzo con il quale si punisce chi non ha osservato una norma giuridica
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2)DIVERSI TIPI DI NORME
La nostra societa’ e’ regolata da diversi tipi di norme che ci riconducono essenzialmente a 2 tipi:
1)NORME GIURIDIHE 2)NORME NON GIURIDICHE
Sono le norme fissate dallo Stato e tutti sono tenuti Sono regole di comportamento che risultano op-
a rispettarle.In caso contrario si subira’ una sanzione. -portune e apprezzabili ma che non sono obbligatorie.
Esse sono regole di comportamento obbligatorie esse sono essenzialmente di 3 tipi:
1)norme sociali:
comportamenti che ci permettono una convivenza
piu’ civile e pacifica.Sono le norme c.d. di buona
. educazione.(es: cedere il posto a chi e’ piu’ anziano)
2)norme morali:
sono le norme dettate dalla nostra coscienza (essere
onesti,non prendere in giro un compagno)
3)norme religiose:
sono le norme dettate dalla Religione.(es:. per un
cattolico andare a messa la domenica)
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Le caratteristiche delle norme giuridiche sono 5 :
1)COERCITIVITA’(OBBLIGATORIETA’)
2)GENERALITA’
3)ASTRATTEZZA
4)BILATERALITA’
5)ESTERIORITA
1)COERCITIVITA’(OBBLIGATORIETA’):
La norma giuridica e’ coercitiva o obbligatoria ,cioe’deve essere rispettata da tutti e per l’eventuale
trasgressore e’ prevista una sanzione.
2)GENERALITA’:
La norma giuridica e’ generale perche’si rivolge a tutti coloro che si trovano nel territorio dello
Stato senza eccezioni.
3)ASTRATTEZZA :
La norma giuridica e’ astratta perche’non disciplina un caso concreto ma situazioni e
comportamenti che possono verificarsi nella realta’.
4)BILATERALITA’:
La norma giuridica e’bilaterale cioe’ vale per tutte le persone che abbiano un rapporto giuridico tra
loro: cioe’ mentre ad un soggetto corrisponde un diritto ad un altro corrisponde un dovere.
5)ESTERIORITA’:
Perche’ si riferisce solo ad un comportamento esteriore degli individui e non tiene conto dei
sentimenti
3)LE CARATTERISTICHE DELLE NORME GIURIDICHE
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La sanzione e’ il mezzo con il quale si punisce chi non ha osservato una norma giuridica.
La sanzione a seconda delle situazioni puo’ avere 1 delle seguenti funzioni:
1)FUNZIONE PREVENTIVA
Cioe’ la minaccia della sanzione e’ finalizzata a ridurre la violazione delle norme.
2)FUNZIONE PUNITIVA
Quando qualcuno decide di violare la norma:allora la sanzione assolve allo scopo di punire uno
specifico comportamento.(norme punitive per eccellenza sono le norme penali)
3)FUNZIONE RIPARATORIA (O RISARCITORIA)
Cioe’di rimediare al danno arrecato da un dato comportamento(generalmente con una somma di
denaro).
4)FUNZIONE RIEDUCATIVA
Cioe’ fare comprendere a chi ha infranto la norma l’errore commesso indicando i comportamenti
corretti da tenere per il futuro.
4)LA SANZIONE E LE SUE FUNZIONI
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I DIVERSI USI DEL TERMINE DIRITTO E I RAMI DEL DIRITTO
Il termine diritto puo’assumere diversi significati.
Principalmente il diritto puo’ essere inteso in senso
A)OGGETTIVO (DIRITTO OGGETTIVO) B)SOGGETTIVO (DIRITTO SOGGETTIVO)
cioe’l’insieme delle norme giuridiche e’ un potere o un interesse di un soggetto che
esistenti in uno Stato. viene riconosciuto e tutelato dall’ordinamento
Diritto oggettivo =Ordinamento giuridico giuridico e cioe’ dallo Stato.(es:diritto di proprieta’
diritto all’istruzione,diritto alla privacy…)
Il diritto oggettivo a sua volta si distingue in I diritti soggettivi possono essere:
Diritto privato diritto pubblico patrimoniali non patrimoniali
E’l’insieme delle norme comprende le norme che
giuridiche che regolano disciplinano il funzionamento
i rapporti tra privati cittadini. dello Stato e i suoi rapporti con assoluti relativi
(es: l’atto di acquisto di una i cittadini.(es:il diritto di voto,i poteri
casa,i rapporti genitori-figli) e le competenze degli enti locali)
diviso in diviso in costituzionale
amministrativo
civile commerciale penale
processuale
5)LE FONTI DEL DIRITTO E LA LORO
GERARCHIA
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IL DIRITTO OGGETTIVO E LE SUE FONTI
Le norme giuridiche che compongono il diritto oggettivo provengono e sono visibili grazie a 2 tipi
fondamentali di fonti:
FONTI DI PRODUZIONE E FONTI DI COGNIZIONE
Ci sono due tipi di fonti del diritto: fonti di produzione :cioe’tutti gli atti e fatti che creano
Norme giuridiche(es.la norma giuridica che vieta l’uso del
cellulare in classe :questa norma e’ stata creata con una legge
dello Stato che ne e’ quindi la sua fonte di produzione)
Fonti di cognizione: cioe’ documenti che ci permettono di
conoscere le norme giuridiche.(es: la Gazzetta Ufficiale dove
vengono pubblicate tutte le leggi dello Stato italiano e’ la piu’
importante fonte di cognizione.)
Esiste una scala gerarchica delle diverse fonti di produzione del diritto esistenti,cioe’ una scala di
importanza delle diverse fonti di produzione di norme giuridiche.In base a questa scala gerarchica
una norma prodotta da una fonte di grado superiore non puo’ essere modificata da una fonte di
grado inferiore.Questa scala gerarchica si puo’ rappresentare come una piramide:
PIRAMIDE DELLA GERARCHIA DELLE FONTI DI PRODUZIONE DEL DIRITTO
Costituzione
regolamenti e direttive U.E
leggi dello Stato e leggi delle Regioni
regolamenti statali e locali
usi e consuetudini (fonti del diritto non scritte)
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1)LA COSTITUZIONE E LE LEGGI COSTITUZIONALI
1a)LA COSTITUZIONE
E la legge fondamentale dello Stato e contiene i principi fondamentali su cui si regge il nostro
ordinamento giuridico.
1b)LE LEGGI COSTITUZIONALI
Sono leggi approvate dal Parlamento con una procedura speciale ,in quanto sono dirette ad integrare
o modificare la Costituzione.
I REGOLAMENTI
2)LE FONTI DELL’UNIONE EUROPEA
LE DIRETTIVE
2a)I REGOLAMENTI
Essi dettano una disciplina identica in tutti gli Stati membri e producono norme giuridiche
immediatamente obbligatorie per tutti gli Stati e i cittadini dell’Unione Europea.
2b)LE DIRETTIVE
Esse mirano a creare una disciplina comune negli Stati ,pertanto non sono immediatamente
obbligatorie per i cittadini.
3)LE LEGGI DELLO STATO E LE LEGGI REGIONALI
3a)LE LEGGI DELLO STATO formali :emanate dal Parlamento decreti legge
sostanziali :atti legislativi del Governo
decreti legislativi
6)LE DIVERSE FONTI
NORMATIVE
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Esse sono dette anche leggi ordinarie e sono le fonti che lo Stato utilizza abitualmente per creare le
norme giuridiche .Esse sono obbligatorie in tutto il territorio statale.Si dividono in :
leggi formali:sono emanate dal Parlamento .Esse sono obbligatorie in tutto il territorio dello Stato.
Leggi sostanziali:sono emanate dal Governo e si dividono in decreti legge e decreti legislativi.
I decreti legge sono emanati dal Governo in casi di necessita’ e urgenza ma devono essere convertiti
in legge entro 60 giorni dal Parlamento altrimenti decadono.
I decreti legislativi o decreti delegati sono emanati dal Governo su delega del Parlamento in
materiae tecniche o complesse.
3b)LE LEGGI DELLE REGIONI
Sono prodotte dalle Regioni attraverso i loro organi e sono obbligatorie solamente nel territorio
della singola Regione.
4)I REGOLAMENTI STATALI E LOCALI
I regolamenti Statali sono emanati dal Governo e hanno lo scopo di chiarire i criteri di
applicazione delle leggi.
I regolamenti locali sono emanati da un Ente Pubblico territoriale come il Comune(es.piani
regolatori)
5)USI E CONSUETUDINI
Sono Fonti del diritto non scritte
Si crea una consuetudine quando i componenti di una comunita’ adottano nel tempo un certo
comportamento nella convinzione che esso abbia il valore di una norma giuridica mentre nella
realta’ questa norma non esiste.
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.
7)L’APPLICAZIONE E L’INTERPRETAZIONE DELLE NORME GIURIDICHE
EFFETTI DELLE NORME GIURIDICHE
NEL
TEMPO SPAZIO
Le norme giuridiche producono le norme giuridiche hanno
I propri effetti senza limiti di tempo efficacia solo all’interno del
dal momento della loro entrata in vigore territorio dello Stato o della
(dopo 15 giorni dalla pubblicazione Regione che le ha prodotte
della legge che le contiene nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica)e fino alla loro
. eventuale abrogazione o al loro annullamento
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2 TIPI RILEVANTI PER IL DIRITTO DI INTERPRETAZIONE DELLA NORMA GIURIDICA
INTERPRETAZIONE AUTENTICA INTERPRETAZIONE GIUDIZIALE
E’Quella del legislatore ,cioe’ quella realizzata e’ quella fatta dal giudice all’interno di
dall’organo che ha emanato la norma. un processo.
Essa vale per tutti Vale solo per i soggetti della lite .
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UNITA ‘ DI APPRENDIMENTO N.2:
LA PERSONA NELLO STATO E NELLA FAMIGLIA
1)LO STATO E IL SUO POPOLO
2)CITTADINI PER DIRITTO
3)LA PERSONA NEL DIRITTO
4)IL MATRIMONIO E LA FAMIGLIA
5)LE NOVITA’IN TEMA DI COPPIE INTRODOTTE NEL NOSTRO ORDINAMENTO
DALLA LEGGE “CIRINNA”
6)IMPARIAMO A CONOSCERE LA NOSTRA FAMIGLIA:
6a)IL RAPPORTO TRA I CONIUGI(VINCOLO DI CONIUGIO)
6b)IL RAPPORTO GENITORI-FIGLI(VINCOLO DI FILIAZIONE)
6c)IL VINCOLO DI PARENTELA
6d)IL VINCOLO DI AFFINITA’
6e)ADOZIONE E AFFIDO
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NOZIONE DI STATO
Lo Stato e’ un ente sovrano che esercita il proprio potere su un determinato popolo all’interno di
un dato territorio.
Esso e’ formato da 3 elementi 3) SOVRANITA’:potere di supremazia dello
Stato(cioe’il potere dello Stato di applicare e fare
osservare le norme giuridiche sul suo territorio )
1) TERRITORIO 2)POPOLO :Elemento personale – cioe’ l’insieme dei cittadini*
*cittadini:insieme delle persone che sono legate
Elemento materiale- formato da 4 elementi: allo Stato da un rapporto di cittadinanza
1)area geografica dove vivono i cittadini delimitata dai confini;
2)mare territoriale(porzione di mare fino a 12 miglia marine dalla costa)
3)sottosuolo
4)spazio aereo fino all’atmosfera
a questi 4 elementi si agiungono: il territorio flottante e le ambasciate
Ricorda che:
Stato=nazione Popolo=Popolazione
Perche’ mentre lo Stato e’un ente politico giuridico,la Nazione e’un’entita’ storico-culturale.
Perche’mentre il Popolo e’ l’insieme dei cittadini ,la Popolazione e’ l’insieme dei cittadini,stranieri
e apolidi (persone prive di cittadinanza)che risiedono in uno Stato.
1)LO STATO E IL SUO POPOLO
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2)CITTADINI PER DIRITTO
DEFINIZIONE DI CITTADINANZA
La cittadinanza e’ il riconoscimento da parte dello Stato che un individuo appartiene ala sua
comunita’;e’ il vincolo che lega una persona ad uno Stato.
La cittadinanza una volta acquisita e’ per sempre ,ma si puo’ rinunciare ad essa ;si puo’ avere
anche piu’ di 1 cittadinanza (es: cittadinanza italiana ed americana)
I singoli Stati disciplinano in maniera dettagliata e diversa le modalita’ di acquisto della
cittadinanza ;in Italia la forma piu’ classica di acquisto della cittadinanza e’ quella per diritto di
sangue:e’ cittadino italiano il figlio di padre o madre cittadini italiani,qualunque sia il luogo di
nascita
L’ordinamento italiano pero’prevede altri modi di acquisto della cittadinanza.Essi si possono
ricondurre sostanzialmente a 3 grandi categorie:
1)acquisto della cittadinanza 2)acquisto della cittadinanza 3)acquisto della cittadinanza
per nascita (automatica) per adozione (automatica) per concessione del
Presidente della
Repubblica con proprio
Decreto
Minore straniero adottato da una A)PER MATRIMONIO:
Coppia di coniugi di cui almeno1 dello straniero con un cittadino
A)PER DIRITTO DI SANGUE : e’ italiano o cittadina italiano/a dopo 3 anni
e’ cittadino italiano il figlio di padre o 6 mesi di matrimonio.
o madre cittadini italiani (a seconda se i coniugi risiedono
all’estero o in Italia)
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B) PER DIRITTO DI SUOLO: B) PER RESIDENZA:
e’ cittadino italiano il figlio di genitori apolidi Lo straniero che risiede in Italia da
(cioe’ che non hanno nessuna cittadinanza) o il alcuni anni puo’chiedere la cittadi
figlio di sconosciuti , a condizione che sia nato in Italia nanza italiana(dopo 4 anni per lo stra
niero comunitario;dopo 10 anni per
lo straniero non comunitario)
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3)LA PER SONA NEL DIRITTO
DEFINIZIONE DI SOGGETTO DEL DIRITTO
Soggetti del diritto sono gli uomini ,donne,scuole ,imprese,associazioni sportive e partiti
politici,cioe’ soggetti la cui attivita’ e’ regolamentata dal diritto.
Essi possono essere di 2 tipi:
1)PERSONE FISICHE 2)PERSONE GIURIDICHE
(uomo-donna-bambino) Piu’persone si riuniscono per uno scopo comune
Esse si dividono in :Associazioni-Fondazioni-Societa’
Quando si parla di persone Le persone giuridiche esistono perche’ l’uomo e’ portato per
fisiche importanti sono i concetti di natura a stare in gruppo per vari scopi:per divertirsi –per uno
capacita’ giuridica e capacita’ di agire. scopo economico-per fini sociali.
*La capacita’ giuridica e’ la possibilita’ di essere
titolari di diritti e di doveri(ad.es.ricevere una eredita’)
e si acquista al momento della nascita.
*La capacita ‘di agire e’ la capacita’di esercitare i propri diritti e di
assumersi i propri doveri (ad es.sposarsi o stipulare un contratto)
e si acquista al compimento dei 18 anni.
A seconda dello scopo /fine perseguito dalla persona
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I luoghi in cui la persona fisica vive sono di 3 tipi e quasi giuridica si hanno nel diritto 3 tipi di persone giuridi-
sempre coincidono.Essi sono: che:
domicilio-residenza-dimora 1)l’ associazione : insieme di persone che si riunisco
domicilio e’ il luogo in cui una persona ha stabilito la sede no senza fini di guadagno per uno scopo comune :
principale dei suoi affari e interessi,cioe’dove lavora o studia culturale ,ricreativo,sportivo.Elemento dominante e’
se maggiorenne; l’attivita’ degli associati;
residenza e’ il luogo dove la persona abita stabilmente;
dimora e’ il luogo dove la persona si trova soltanto
temporaneamente,cioe’per un breve periodo di tempo
2)la fondazione:e’ un ente che ha a propria disposi
( per esempio l’albergo dove la persona si trova in vacanza) zione un insieme di beni (denaro-libri-quadri) e li
usa per fini non di guadagno. .Elemento dominante
e’ un complesso di beni.
3)la societa’:e’ un insieme di persone che si riunisco
no allo scopo di ottenere un guadagno (“scopo di
lucro”in diritto )cioe’ per ottenere un vantaggio eco
nomico dalla propria attivita’.(esempi di societa’ nel
la realta’ sono: FIAT-TELECOM-VODAFONE-
APPLE).Le societa’ si dividono in :
3a) societa’ di persone: dove i soci sono l’aspetto
dominante( esse si dividono a loro volta in societa’
semplice-societa’in nome collettivo-societa’ in
accomandita semplice);
3b) societa’ di capitali: dove il capitale
(patrimonio)e’ l’aspetto dominante.
esse si dividono a loro volta in societa’per azioni-
societa’in accomandita per azioni –
societa’ a responsabilita’ limitata)
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*CAPACITA’GIURIDICA E *CAPACITA’ DI AGIRE
CAUSE CHE ESCLUDONO O DIMINUISCONO LA CAPACITA’ DI AGIRE:
INTERDIZIONE GIUDIZIALE E LEGALE E INABILITAZIONE
Poiche i minori hanno la capacita’ giuridica ma non hanno la capacita’di agire i genitori solo i loro
rappresentanti legali : essi compiono atti rilevanti per il diritto al posto e nell’interesse dei figli
minori.
INTERDIZIONE GIUDIZIALE (dichiarata dal giudice )
Talvolta pero’anche una persona maggiorenne puo’ non essere in grado di curare i propri interessi
perche’ si trova in condizioni di “abituale infermita’ di mente”. Per questo, allo scopo di tutelare
l’infermo di mente e su richiesta dei suoi parenti ,il giudice puo’ dichiarare l’interdizione
giudiziale , che priva una persona della capacita’di agire: con la stessa sentenza il giudice nomina
un tutore.
INTERDIZIONE LEGALE (come sanzione a seguito di una condanna a pena detentiva)
La legge prevede inoltre l’interdizione legale,una pena acessoria per chi viene condannato
all’ergastolo o alla reclusione non inferiore a 5 anni. Anche essa priva una persona della
capacita’di agire
INABILITAZIONE
Quando l’infermita’ di mente non e’ grave il giudice , sempre su richiesta dei parenti,puo’
dichiarare l’inabilitazione per limitarne la capacita’ di agire.
il soggetto dichiarato inabilitato
puo’ compiere da solo gli atti e’ affiancato da un curatore nominato da
di ordinaria amministrazione un giudice per gli atti di straordinaria
(cioe’ quelli che non modificano amministrazione
sostanzialmente il suo patrimonio
e gli atti di carattere personale)
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4)I L MATRIMONIO E LA FAMIGLIA
DEFINIZIONE DI FAMIGLIA
L ‘ art. 29 della Costituzione dice che la famiglia e’ una societa’ naturale fondata sul
matrimonio.
Societa’ naturale vuol dire che e’ una societa’ spontanea e cioe’ nasce prima del diritto.
La famiglia per il diritto nasce quindi dal matrimonio di un uomo e una donna .Essa e’ detta anche
famiglia legittima perche’ e’ costituita secondo la legge e dalla legge tutelata.
Per potersi sposare e’ necessario avere dei requisiti che sono:
1)essere maggiorenni (cioe’ avere almeno 18 anni) oppure avere almeno 16 anni con
l’autorizzazione del tribunale dei minori.
2)avere la capacita’ di agire
3)non essere gia’ sposati
4)non essere persone dello stesso sesso
5)non essere parenti stretti (es:padre e figli,fratello e sorella ecc…)
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1) civile
3 TIPOLOGIE DI MATRIMONIO
La legislazione italiana prevede 3 tipi di matrimonio: 2) concordatario
3) religioso acattolico
1)matrimonio civile:
E’ celebrato davanti ad un ufficiale di stato civile(cioe’ il sindaco o un suo delegato)
Esso produce effetti solo per lo Stato (italiano)
2)matrimonio concordatario:
E’ celebrato davanti ad un ministro del culto(religione) cattolico(cioe’ ad un prete cattolico) in una
chiesa cattolica.
Esso produce effetti per la Chiesa cattolica che per lo Stato italiano
3)matrimonio religioso acattolico
E’ celebrato davanti ad un ministro di un culto( religione) diverso da quello cattolico riconosciuto
pero’ dallo Stato italiano(ad es.culto valdese,israelita,luterano)
Esso produce effetti per la relativa religione e per lo Stato italiano.Non produce effetti per la Chiesa
cattolica.
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L’EGUAGLIANZA TRA I CONIUGI
A differenza del passato ,oggi marito e moglie sono in condizioni di parita’,cioe’ il matrimonio in
Italia e’ fondato sull’eguaglianza morale (cioe’ per la coscienza individuale e sociale)e giuridica
(cioe’ per la legge) dei coniugi(marito e moglie).
Questo principio (principio di eguaglianza tra i coniugi)e’ contenuto nell’art.29 della Costituzione e
nell’art.143 del Codice Civile.
FAMIGLIA LEGITTIMA E FAMIGLIA DI FATTO
Diversa dalla famiglia legittima e’ la famiglia di fatto(o naturale)
Legittima si fonda sul matrimonio tra uomo e donna
Famiglia
di fatto non si fonda sul matrimonio ma sulla semplice
convivenza tra 2 persone( =vivere insieme sotto lo stesso
tetto)
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REGIME PATRIMONIALE DELLA FAMIGLIA
Per regime patrimoniale della famiglia si intende la regolamentazione degli aspetti economici della
famiglia.
Il regime patrimoniale tipico della famiglia e’ quello della comunione dei beni: cioe’ con il
matrimonio ,se marito e moglie non decidono altrimenti,si presume che tra loro vi sia la comunione
dei beni , cioe’ si presume che i beni acquistati dai coniugi dopo il matrimonio e i guadagni delle
rispettive attivita’siano di tutte e due.
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CRISI DEL MATRIMONIO
Dopo il matrimonio puo’ accadere che i rapporti tra marito e moglie si guastino,cioe’ che marito e
moglie non vadano piu’ d’ accordo : il matrimonio va quindi in crisi.
La crisi del matrimonio puo’ portare
Essa e’ una conseguenza della crisi del matrimonio : Esso e’ una conseguenza della crisi del
propriamente e’ un provvedimento del giudice che matrimonio:nel nostro Paese dal 2015
determina la fine dell’ obbligo di convivenza tra i coniugi dopo un periodo di 12 mesi di separa
ma non pone fine al matrimonio.Esso allenta ma non zione (se la separazione e’ stata giudizia
scioglie il vincolo matrimoniale.I due coniugi rimango le) o 6 mesi di separazione (se la separa
tali e non possono risposarsi con altri.
zione e’ stata consensuale),si puo’ ottene
re il divorzio con sentenza del giudice.
Il divorzio scioglie il vincolo
matrimoniale e quindi pone fine al
matrimonio. I due ex coniugi possono
pertanto risposarsi con altri.
alla
separazione
legale
al
divorzio
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5)LE NOVITA’IN TEMA DI COPPIE INTRODOTTE NEL NOSTRO ORDINAMENTO
DALLA LEGGE “CIRINNA”
Dopo la legge n.76 del 2016 detta legge “Cirinna”ci sono state importanti novita’ nel nostro
ordinamento in tema di coppie.
Infatti attualmente nel nostro Stato una coppia puo’scegliere tra 4 tipi di vincoli e cioe’:
1)IL MATRIMONIO
Esso e’ costituito dall’unione tra persone di diverso sesso (uomo-donna)celebrata in 1 delle 3 forme
previste dal nostro ordinamento -civile
-concordatario
-religioso acattolico
2)L’UNIONE CIVILE
Essa e’ costituita dall’unione tra persone dello stesso sesso (uomo-uomo;donna-donna)maggiorenni
celebrata al Comune.Questa unione ha la stessa valenza del matrimonio di cui al punto 1 .
3)LA CONVIVENZA REGISTRATA
Essa e’ costituita dall’unione tra persone dello stesso o diverso sesso non fondata ne’ sul
matrimonio ne’sull’unione civile ma registrata negli archivi dello stato civile.
3)LA CONVIVENZA NON REGISTRATA
Essa e’ costituita dall’unione tra persone dello stesso o di diverso sesso ma ,a differenza della
convivenza registrata ,questa unione non e’ registrata negli archivi dello stato civile.
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6)IMPARIAMO A CONOSCERE LA NOSTRA FAMIGLIA:
6a)IL RAPPORTO TRA I CONIUIGI(VINCOLO DI CONIUGIO)
6b)IL RAPPORTO GENITORI-FIGLI(VINCOLO DI FILIAZIONE)
6c)IL VINCOLO DI PARENTELA
6d)IL VINCOLO DI AFFINITA’
6e)AFFIDO E ADOZIONE
6a) IL RAPPORTO TRA I CONIUGI (VINCOLO DI CONIUGIO)
Il rapporto tra i coniugi uniti in matrimonio si chiama vincolo di coniugio .
6b) IL RAPPORTO TRA I GENITORI-FIGLI (VINCOLO DI FILIAZIONE)
Il rapporto tra i genitori e figli si chiama vincolo di filiazione .
L’art.30 della nostra Costituzione disciplina il rapporto tra genitori e figli e prevede che:”e’
dovere e diritto dei genitori mantenere , istruire ed educare i figli “.Questo obbligo dei genitori
cessa soltanto quando il figlio diventa economicamente indipendente.
Esistono 3 tipi di filiazione riconosciuti dalla nostra legge:
1)filiazione ligittima:
Si ha quando il figlio e’ concepito o nato all’interno di un matrimonio. Questo e’ il tipo di
filiazione piu’ comune .
2)filiazione naturale:
Si ha quando il figlio e’ nato al di fuori del matrimonio ma e’ stato riconosciuto da uno o da
entrambi i genitori come proprio.
3)filiazione adottiva:
Si ha quando il minore entra a fare parte di una famiglia diversa da quella di origine grazie ad un
provvedimento che si chiama adozione.
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Principio di uguaglianza e parita’ per la legge dei figli legittimi,naturali e adottivi.
In applicazione del principio di uguaglianza (art.3 della Costituzione)l’art.30 della Costituzione
garantisce gli stessi diritti e doveri dei figli legittimi ai figli nati al di fuori del matrimonio(figli
naturali) ed equipara ai figli legittimi i figli adottivi.
6c) IL VINCOLO DI PARENTELA l’una dall’altra (parentela in
La parentela e’ il vincolo che lega le persone che discendono linea retta)(es:padre e figlio
da un antenato comune
stipite (parentela in linea
collaterale) (es:fratello e
sorella )
6d) IL VINCOLO DI AFFINITA’
L’affinita’ e’ il vincolo che lega il coniuge ai parenti dell’altro coniuge(es:la moglie con la sorella
del marito(cognata);il marito con il padre della moglie (suocero))
6e) AFFIDO E ADOZIONE
In base alla legge italiana (nello specifico legge n.184 del 1983) il minore ha diritto di crescere ed
essere educato nell’ambito della propria famiglia .
Anche se i genitori sono in condizione di poverta’ estrema cio’ non puo’ ostacolare l’esercizio del
diritto del minore alla propria famiglia.
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AFFIDO
Quando pero’ la famiglia di origine non e’ in grado ne’ economicamente ne’ moralmente di
provvedere alla crescita e alla educazione del minore temporaneamente (es: entrambi i genitori
sono in carcere,oppure sono in condizioni psichiche o fisiche che non permettono di assolvere i
doveri familiari) e non c’e’ nessun altro familiare in grado di accogliere il minore,allora si applica
l’AFFIDO:con l’affido il minore viene accolto temporaneamente presso un’altra famiglia o
una comunita’ di assistenza .
ADOZIONE
Quando invece il minore e’ rimasto senza genitori naturali o da questi non e’ riconosciuto o non e’
permanentemente educabile,si applica l’istituto dell’ADOZIONE:con l’adozione il minore lascia
definitivamente la famiglia di origine e diventa figlio legittimo di altri genitori.
L’ADOZIONE puo ‘essere di due tipi : nazionale o internazionale
Adozione nazionale:in cui l’adottabilita’ del minore viene riscontrata dall’autorita’giudiziaria
italiana indipendentemente dalla nazionalita’ del minore
Adozione internazionale:in cui l’adottabilita’ del minore viene riscontrata dall’autorita’giudiziaria
di un paese estero e riguarda l’adozione di un minore di quello Stato
QUINDI
Con l’affido il minore viene con l’adozione il minore viene definitiva-
temporaneamente tolto alla mente tolto alla famiglia di origine
famiglia di origine
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