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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
Sezione specializzata in materia di impresa
Il Tribunale, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati
dott. Vincenzo Perozziello Presidente
dr.ssa Marianna Galioto giudice
dott. Guido Vannicelli giudice relatore
ha pronunziato la seguentee
SENTENZA
nella causa civile di I° grado iscritta al n. 55935/2015 R.g. promossa da
NICOLA CICERI (c.f. CCRNCL69C01D416X), elettivamente domiciliato in Milano,
viale Caldara 31, presso il procuratore e difensore avv. Gianfranco DI RAGO, che lo
rappresenta unitamente all‟avv. Roberto CATTANEO
attore
contro
OTTO S.R.L. (c.f. 01368870133), elettivamente domiciliata in Milano, via Turati 8,
presso il procuratore e difensore avv. Emanuela SIRONI
convenuta
CONCLUSIONI
Per NICOLA CICERI:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni avversa eccezione e domanda, così giudicare:
NEL MERITO
Per le ragioni in fatto e in diritto esposte in atti, ai sensi degli artt. 2379 e 2479 ter c.c., accertare e
dichiarare la nullità della delibera dell'assemblea dei soci della società OTTO S.R.L. tenutasi in data 30
giugno 2015 di approvazione del bilancio d'esercizio al 31.12.14 e del bilancio stesso; in via
subordinata, ai sensi degli artt. 2377 e 2479 ter c.c., annullare la medesima delibera dei soci della
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società OTTO S.R.L. del 30 giugno 2015 di approvazione del bilancio d'esercizio al 31.12.14 ed il
bilancio stesso.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite oltre IVA e CPA come per legge.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Si chiede l'ammissione di prova per interrogatorio formale del legale rappresentante della società Otto
S.r.l. sig. Emanuele Ciceri e testi sui seguenti capitoli, preceduti dalla locuzione "vero che":
1)
"Il sig. Ciceri Emanuele, di fatto, dal 2000 al febbraio 2015, amministra la società Otto S.r.l. (già
Manes S.r.l., Netos S.r.l., Proserpio Paradiso S.a.s. di Ciceri & C.) in via esclusiva, occupandosi della
contabilità, intrattenendo, sempre in via esclusiva, i rapporti con gli interlocutori della stessa società,
come con i professionisti e con gli istituti bancari, con clienti e fornitori".
2)
"Il sig. Ciceri Emanuele, dal 2007 al 2014, con riguardo al contenzioso giudiziario tra i soci della
società Otto S.r.l. e la società Erba Centro Commerciale S.r.l., ed al contenzioso giudiziario tra i
medesimi soci della società Otto S.r.l. ed i membri del C.d.A. e del collegio sindacale della società
Erba Centro Commerciale S.r.l., di cui ai documenti sub. n. 16,17,18 fascicolo parte attrice e di cui ai
documenti da 7 a 11 fascicolo parte convenuta, che mi si rammostrano, sia per quanto riguarda le
strategie difensive, sia con riguardo a pagamenti ed a modalità di fatturazione del compenso dell'avv.
Marco Fugazza, così come delle spese legali di soccombenza, ha intrattenuto in via esclusiva i rapporti
con l'avv. Marco Fugazza, con studio in Como, via G.B. Grassi n. 7".
3) In data 13.02.2015, a conferma della lettera P.E.C. che mi si rammostra sub. doc. 26, dopo vari
solleciti effettuati in precedenza, il rag. Loris Rigamonti formulava per conto del sig. Nicola Ciceri,
all'epoca socio ed amministratore delegato della società Otto S.r.l., la richiesta di poter visionare la
documentazione contabile della stessa società Otto S.r.l. prima dell'assemblea dei soci convocata per il
giorno 16.02.15".
4) La società Otto S.r.l., a seguito delle richieste del rag. Rigamonti Loris di cui alla lettera PEC che mi
viene rammostrata sub. doc. 26, permise l'accesso ai documenti contabili in data 17.03.16 e la
documentazione resa disponibile era parziale rispetto alle richieste".
5) Il rag. Loris Rigamonti è stato consulente fiscale della società Otto S.r.l. (già Netos S.r.l., Manes
S.r.l., Proserpio Paradiso S.a.s. di Ciceri & C.) per i periodi di imposta 2000, 2001, 2005, 2006, 2007;
in tali esercizi, l'unico suo referente della società Otto S.r.l. era il sig. Emanuele Ciceri, il quale lo
riceveva presso la sede dell'Impresa Ciceri S.p.A., in Erba, via Fiume n. 14, ove gli rammostrava la
documentazione contabile che il sig. Ciceri predisponeva.".
6) A conferma della documentazione che mi viene rammostrata sub. doc. 25, il sig. Nicola Ciceri, dal
2000 al 2015, ha lavorato dapprima per la società IQUATER S.a.s. di Carbone Massimo e C. (2000 -
2001), poi per Binda Oreste S.r.l. (2002- 2004), Valsecchi Armamento Ferroviario S.r.l. (2005 - 2009),
Notari S.r.l. Costruzioni Speciali (2009 - 2010), Vetraria Anzani Pasquale (2010 - 2012), Vetreria
Stucchi S.r.l.".
7) A conferma del certificato che mi si rammostra sub. doc. 24), la signora Bianchi Graziella soffre di
un grave deterioramento cognitivo dovuto al morbo di Alzheimer, diagnosticato fin dal mese di aprile
2014".
8) il sig. Matteo Giuseppe Ciceri è amministratore della società C.M. Società Agricola S.r.l., di cui alla
visura camerale che mi si rammostra sub doc. 27 e lavora per la stessa, occupandosi personalmente
dell'attività di giardinaggio."
9) il geom. Minelli Mauro, nell'ambito della trattativa inerente il contratto di locazione tra la Banco
Popolare Soc. Coop. e la società Otto S.r.l., avente ad oggetto l'immobile di proprietà della società Otto
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S.r.l., sito in Erba, via Dante, ha avuto quale esclusivo referente della società Otto S.r.l. il sig.
Emanuele Ciceri.".
10) in ordine ai rapporti pendenti tra Banco Popolare Soc. Coop., filiale di Malgrate e società Otto S.r.l.
di Erba, con riguardo a conti correnti, depositi, investimenti, finanziamenti ecc., fino al 2015 il
referente della società Otto S.r.l. è stato il sig. Emanuele Ciceri".
11) il rag. Fabio Pontiggia è stato consulente della società Otto S.r.l. con riguardo alla predisposizione
dei bilanci di esercizio per diversi esercizi di imposta, come il 2002, 2003, 2004; nell'ambito di tale
rapporto di consulenza, l'unico suo referente della società Otto S.r.l. è stato il sig. Emanuele Ciceri".
12) il dott. Alessio Basile negli ultimi anni è stato consulente fiscale della società Otto S.r.l. e
nell'ambito di tale rapporto di consulenza, fino al 2015 l'unico suo referente è stato il sig. Emanuele
Ciceri".
Si indica a teste:
Sui capitoli 1), 2),7), 8).
Simona Ciceri, residente in Erba (CO), via Lecco n. 12/c.
Sui capitoli 1), 2),7), 8).
Matteo Giuseppe Ciceri, residente in Proserpio, via Inarca n. 8
Sui capitoli 1), 3),6), 7),8).
Annalisa Quartiero, residente in Erba, via Valassina n. 6
Sui capitoli 1),12).
Alessio Basile, con studio in Como, via Anzani n. 9.
Sui capitoli 1),11).
Fabio Pontiggia, con studio in Pontelambro, via Nazario Sauro n. 4
Sui capitoli 1),10).
Barbara Pasetti, presso Banco Popolare Soc. Coop., filiale di Malgrate, via Parini n. 9
Sui capitoli 1).
Paolo Porta, residente in Erba, via Mazzini n. 8.
Sui capitoli 1), 9).
Minelli Mauro, residente in Bologna, via M. D'Azeglio n. 29
Sui capitoli 1), 3), 4), 5).
rag. Loris Rigamonti, con studio in Erba, via Mazzini 18/b
Sui capitoli 1), 2).
avv. Marco Fugazza, con studio in Como, via G.B. Grassi n. 7
Per OTTO S.R.L.: Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis, così giudicare:
Nel merito
In principalità
- premesso ogni accertamento e declaratoria del caso, respingere le domande formulate
dal Signor Nicola Ciceri perché infondate in fatto ed in diritto.
In ogni caso
- Con vittoria di spese e compensi professionali e rimborso spese generali.
In via istruttoria
Nella denegata ipotesi di ammissione delle istanze istruttorie formulate da controparte
con memoria del 01.12.16, si chiede di essere ammessi a prova contraria su tutti i
capitoli con il seguente teste: Valeria Capelloni di Erba.
Dichiara inoltre di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
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A. Il contenuto della presente sentenza si atterrà rigorosamente al canone normativo
dettato dagli artt. 132 co. 2° n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., i quali dispongono che la
motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
della decisione, specificando che tale esposizione deve altresì essere succinta e possa
fondarsi su precedenti conformi1.
B. Nicola Ciceri, socio con la madre e tre germani della OTTO s.r.l., ha convenuto in
giudizio quest'ultima chiedendo dichiararsi nulla ex art. 2379 e 2479ter c.c. e comunque
annullarsi la delibera assembleare assunta il 30 giugno 2015 con la quale, col voto
contrario dell'attore, era stato approvato il bilancio dell‟esercizio 20142.
L'attore ha fondato la dedotta invalidità della delibera su cinque distinti vizi del
bilancio approvato, tali per cui questo sarebbe stato redatto in violazione dei principi sia
di veridicità che di correttezza che infine -nonostante le (evasive) risposte date in
assemblea dal presidente del consiglio di amministrazione Emanuele CICERI3- di
chiarezza.
Trattasi in particolare de:
(i) l'illegittima svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante per €
3.507.561,00, relativa in realtà a credito che la società vantava nei confronti dei suoi
stessi soci a fronte della cessione ad essi del 34% della HEGIAS s.r.l. avvenuta il
29/12/2006, e senza tener conto che in data successiva alla chiusura del bilancio ma
anteriore all'assemblea (2/2/2015) tale credito era stato integralmente estinto a seguito
della retrocessione della quota alla convenuta4;
(ii) l'illegittimo inserimento in conto economico fra i costi della produzione per servizi
di un importo pari ad € 149.018,00 relativo ad un compenso di € 175.000,00 richiesto da
un non meglio indicato consigliere delegato per l'opera svolta negli anni (anch‟essi non
1 Canone redazionale ribadito, per il processo civile telematico, dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2-ter del D.L. 27 giugno
2015, n. 83 (convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132), che ha aggiunto il comma 9-octies all‟art. 16bis
del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 (convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221), tale per cui “gli atti
di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica”. 2 Il bilancio, redatto in forma abbreviata, si legge sub doc. 3 att.
3 Per le quali vedasi sub doc. 2 att.
4 Cfr. docc. 4 - 5 att.
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precisati), in difetto di previa delibera dell'assemblea e in violazione della disposizione
dell'art. 39 dello statuto sociale;
(iii) l'illegittimo inserimento, nella voce oneri straordinari del conto economico, della
posta di € 168.611,00 relativa ad oneri sostenuti e da sostenere per un contenzioso nei
confronti di Erba Centro Commerciale S.r.l. della quale la OTTO s.r.l. non era mai stata
parte;
(iv) l'ingiustificata diminuzione della voce ratei e risconti ad € 2.500,005;
(v) nonché l'illegittima riduzione del valore delle rimanenze per € 122.663,00, con
correlativa voce di variazione in conto economico, insufficientemente giustificata in
assemblea dal presidente del consiglio di amministrazione (limitatosi a dichiarare che la
trattativa per la rivendita dell'ultimo immobile acquistato dalla società era "svanita già
da tempo"),
voci tutte che avevano portato a registrare l'abnorme perdita di esercizio di €
3.910.664,39, tale da depauperare il patrimonio sociale oltre che il valore della quota
dell'attore e da far deliberare all‟assemblea l'attribuzione all‟organo amministrativo del
compito di “procedere per adottare i necessari ed opportuni provvedimenti, nessuno
escluso, per la copertura della perdita”.
C. La OTTO s.r.l. ha resistito all‟impugnazione replicando alle singole censure come
segue.
(i) Quanto alla svalutazione dei crediti esigibili entro l‟esercizio successivo per €
3.507.561, si trattava –come ben noto all‟attore- del credito per l‟acquisto da parte delle
persone fisiche dei germani CICERI della quota del 34% della holding di famiglia
HEGIAS s.r.l., avvenuto il 29/12/2006 al prezzo di € 4.500.000 e con termine di
pagamento fissato al 31.12.20106.
Avendo pagato negli anni i CICERI il solo importo di € 139.000 e non avendo
ottemperato da ultimo alla richiesta di pagamento inviata loro il 19/1/20157, le parti
5 A tale capo di domanda l‟attore ha espressamente rinunciato nella sua memoria ex art. 183 co. 6° n. 1 del 2.11.2016.
6 Cfr. doc. 4 att.
7 Cfr. doc. 3 conv.
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erano addivenute il 2/2/2015 alla rivendita della quota di HEGIAS alla convenuta, per il
medesimo prezzo di € 4.500.000 a suo tempo pattuito: quanto ad € 4.361.000,00 estinto
per compensazione con il correlativo debito dei CICERI e quanto al resto mediante
restituzione pro quota nell‟ampio termine del 31.12.20208.
La ragione della svalutazione risiedeva, come risposto in assemblea al delegato
dell‟attore da Emanuele CICERI, nell‟aver quindi ritenuto “di paragonare tale credito al
valore della partecipazione ad oggi in nostro possesso accantonando la differenza al
relativo Fondo rischi crediti entro l’esercizio successivo”: nel senso che, poiché il 34%
del patrimonio netto della HEGIAS s.r.l. ammontava, come da ultimo bilancio
disponibile, ad € 1.065.783,009, “per inserire in bilancio un dato rispondente alla
realtà” -e già noto alla data della sua approvazione- si era proceduto a svalutare il
credito della differenza di € 3.434.216,77 (=4.500.000 – 1.065.783,23).
(ii) Quanto all‟aumento in conto economico dei costi per servizi dovuto all‟iscrizione di
una voce di € 175.000,00, esso era stato giustificato in assemblea con “il compenso,
richiesto da un consigliere delegato10
per l’operato da lui svolto in questi ultimi anni e
mai a lui riconosciuto”.
Pur non essendovi mai stata la formalizzazione assembleare richiesta dall‟art. 39 dello
statuto, la OTTO s.r.l. ha prodotto la richiesta in tal senso pervenuta dall‟interessato il
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: tale per cui l‟iscrizione a bilancio dell‟importo, peraltro non ancora
corrisposto, era stata prudenziale e conforme al principio per cui le perdite anche
definitivamente realizzate dovevano avere il proprio riflesso in bilancio.
(iii) Quanto poi alla sfortunata vicenda giudiziale del contenzioso promosso dai fratelli
CICERI quali soci al 17% della ERBA CENTRO COMMERCIALE s.r.l. per
l‟annullamento della delibera assembleare del 19/12/2003 e per l‟accertamento delle
8 Cfr. doc. 5 conv.
9 Cfr. doc. 4 conv.
10 Risultato poi essere lo stesso Emanuele CICERI presidente dell‟assemblea.
11 Cfr. doc. 5 conv.
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responsabilità dell‟organo amministrativo e di controllo nonché del collegio sindacale12
,
che aveva generato gli oneri straordinari per € 168.611,00 pure appostati a conto
economico, la replica della convenuta è stata che Nicola CICERI -che vi aveva preso
personalmente parte- era perfettamente a conoscenza del fatto che tutte le spese di quei
giudizi (comprese quelle che i CICERI erano stati condannati a versare alle controparti
vittoriose) erano state versate dalla OTTO s.r.l. a fronte della cessione da parte dei soci
di “sin dall’anno 2007 (…) [di] parte del credito che avrebbe potuto scaturire dal danno
subito dalla vendita dell’immobile sociale alla Immobiliare Bennet S.p.A.”; spese legali
regolarmente pagate dalla OTTO13
che, in attesa dell‟esito finale e dello sperato incasso,
erano state comunque accantonate nel conto „risconti attivi‟14
e nella relativa posta di
bilancio (ammontante, al 31.12.2013, ad € 162.891).
(v) Per quanto infine riguardava la variazione in minus delle rimanenze per il valore di €
122.663,00 appostato al passivo del conto economico, essa si riferiva al compendio
immobiliare di Eupilio acquistato nel corso del 2011 all‟asta al costo complessivo (e di
prima iscrizione) di €803.167,34.
Poiché –come pure riferito in assemblea- le trattative per la rivendita del cespite
avevano avuto esito negativo, si era proceduto ad allineare il prezzo al mq degli
appartamenti (e di essi soli) “applicando un valore di € 1.350/mq di poco superiore alla
media dei valori per abitazioni civili rilevate dalla banca dati delle quotazioni
immobiliari dell’Agenzia delle Entrate” in zona: svalutazione quindi “adottata in
considerazione dell’eccezionalità del perdurante stato di crisi del mercato immobiliare
ed (…) improntata alla necessità che il bilancio fornisse un quadro fedele della
situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico della società”.
D. Nelle memorie successive ex art. 183 co. 6° c.p.c.:
12
Le sentenze (della Corte d‟appello di Milano e della Corte di cassazione) che hanno definito tali controversie sono state
prodotte dalla convenuta, unitamente alla relazione di consulenza tecnica che aveva confermato in fatto le doglianze dei
CICERI sul danno subito, ai docc. 7, 8 e 11. 13
Da ultimo, anche transigendo un ricorso dell‟avv. FUGAZZA contro Simona, Nicola e Nicola CICERI: cfr. docc. 9.1 –
9.10 de 11 conv. 14
Cfr. doc. 12 conv.
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- le parti hanno proceduto a replica e controreplica sui distinti capi
dell‟impugnativa,
- l‟attore in via istruttoria, oltre a rimettersi al giudice istruttore per l'eventuale
disamina a mezzo consulente tecnico "dei bilanci della società Otto S.r.l., della società
Hegias S.r.l. e delle partecipate della società Hegias S.r.l.", ha offerto prova
testimoniale "in merito alla circostanza" (evidentemente eccentrica rispetto al thema
decidendum)15
"che l'amministrazione della società Otto S.r.l. viene da sempre
esercitata in via esclusiva dal socio Emanuele Ciceri"
- ed ha riferito che l'organo amministrativo della OTTO s.r.l. (della quale egli
aveva altresì medio tempore impugnato la delibera di approvazione anche del bilancio
2015) aveva convocato per il 30/12/2016 un'assemblea straordinaria con all'ordine del
giorno sia la "richiesta di ratifica e/o attribuzione dei compensi da parte del sig.
Emanuele Ciceri per gli esercizi dal 2008 al 2016", sia le delibere afferenti al "rimborso
degli oneri sostenuti da Otto S.r.l. per il contenzioso nei confronti di Erba Centro
Commerciale"16
,
- mentre la convenuta non ha formulato alcuna istanza di prova diretta producendo
tardivamente, in allegato all'ultima memoria del 27/12/2016, un' "analisi valutativa
dell’immobile sito in Eupilio, Via Ghislanzoni n. 27, di proprietà di Otto S.r.l., redatt[a]
dall’Ing. Paolo Marazzi".
E. Rigettate tali istanze dal giudice istruttore con ordinanza del 10/1/2017, le parti
hanno rassegnato le rispettive conclusioni come in epigrafe e la causa, depositate le
difese illustrative, è pervenuta il 3/10/2017 al Collegio per la decisione.
F. Costituisce condivisibile orientamento della giurisprudenza commerciale di
legittimità17
che:
15
Ma motivata dalla ripetuta deduzione della convenuta -altrettanto irrilevante- che Nicola Ciceri, in quanto
amministratore delegato della OTTO sino al 16/2/2015, sarebbe stato ben a conoscenza di alcune delle circostanze sulle
quali pure ritiene carente il bilancio dell'esercizio 2014. 16
Cfr. doc. 28 att. 17
Sin dal noto arresto delle Sezioni unite di cui alla Sentenza n. 27 del 21/2/2000.
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1) il bilancio di esercizio di una società di capitali che violi i precetti di chiarezza e
precisione dettati dall'art. 2423 co. 2° c.c. è illecito (e conseguentemente nulla la
deliberazione assembleare con CUI sia stato approvato) non soltanto se la violazione
determini una divaricazione tra il risultato effettivo dell'esercizio, o la rappresentazione
complessiva del valore patrimoniale della società, e quello del quale il bilancio dà invece
contezza, ma anche in tutti i casi in cui dal bilancio stesso e dai relativi allegati -ivi
compresa, ove sussistente, la relazione sulla gestione18
- non sia possibile desumere
l'intera gamma delle informazioni che la legge vuole siano fornite per ciascuna delle
singole poste iscritte;19
2) ma che ai fini della verifica giudiziale dell‟ottemperanza al canone legale di chiarezza
possono assumere rilievo i chiarimenti richiesti e forniti dagli amministratori ai soci nel
corso della seduta assembleare che precede l'approvazione del bilancio, e questo
non perché divengano parte del documento di bilancio ed essi stessi oggetto della
successiva delibera di approvazione (benché anche il verbale che li incorpora
debba essere depositato nel registro delle imprese ex art. 2435 co. 1° c.c.)
quanto piuttosto perché possono essere in concreto idonei a fugare incertezze
generate da poste di bilancio non chiare,
in modo tale che l'originario difetto di chiarezza possa ritenersi rimosso e con esso
l'interesse a far dichiarare la nullità della delibera di approvazione, per violazione delle
norme dirette a garantirne la chiarezza, avendo l'attore già ottenuto per effetto dei
chiarimenti il quantum di chiarezza esigibile per legge20
.
Nel caso di specie va quindi anche verificato se un eventuale difetto di chiarezza
dovuta riscontrabile dall‟esame dei documenti di bilancio possa ritenersi esser stato
colmato in sede di responsi assembleari – ulteriore verifica che va a sua volta calibrata
tenendo conto del grado di chiarezza esigibile in forza:
18
Nel caso di specie non redatta, trattandosi di bilancio redatto secondo i dettami dell‟art. 2435-bis c.c. 19
Cfr. da ultimo Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4120 del 2/3/2016 (Rv. 638814 - 01). 20
Cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11554 del 09/05/2008 (Rv. 603480 - 01).
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a) dell‟importanza della appostazione contestata ai fini del risultato dell‟esercizio
certificato in bilancio e in comparazione con le altre voci,
b) della tipologia di operazione contabilizzata nella posta oggetto di censure (ad
esempio, perché compiuta con parte correlata),
c) del fatto che comunque l‟informazione di bilancio è resa non solo ai soci presenti
in assemblea ma alla generalità dei terzi interessati a relazionarsi economicamente
con la società di capitali (onde nessun rilievo può avere la scienza privata di
alcune circostanze in capo al socio impugnante)
d) nonché infine del fondamentale canone di chiusura dettato dall‟art. 2423 co. 3°
c.c.21
G. Tanto premesso in fatto e diritto, occorre procedere all‟esame partito delle quattro
censure oggetto dell‟impugnativa di Nicola CICERI.
G).1 L‟appostazione ad un fondo di svalutazione crediti dell‟importo di ben € 3.507.561
non reca alcuna spiegazione nella nota integrativa, ove è fatto espresso rinvio alla
relazione che avrebbe fatto al riguardo l‟organo amministrativo in assemblea (cfr. pag.
18 del fascicolo di bilancio).
Sul punto, tutto quanto si ricava dalle spiegazioni rese da Emanuele CICERI il
30/6/2015 è che sussisteva un risalente (2006) credito di € 4.361.000,00 che, non
avendo la società -nonostante un sollecito ad inizio 2015- trovato “la completa
disponibilità dei Creditori22
a risolvere la situazione”, avrebbe indotto gli
amministratori ad una retrocessione della partecipazione a suo tempo venduta per pari
importo; salvo “paragonare tale credito al valore della partecipazione ad oggi in
nostro possesso accantonando la differenza al relativo Fondo rischi crediti entro
l’esercizio successivo”.
Come tuttavia emerso in causa, quei „debitori‟ erano gli stessi soci della OTTO s.r.l.,
con i quali è stato posto in essere un atto di retrocessione „alla pari‟ oltre otto anni dopo
21
Tale per cui se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una
rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo. 22
Evidentemente, s‟immagina, i debitori.
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la vendita che assume all‟evidenza significato sostanzialmente transattivo: col risultato
finale di scambiare un credito certo ed esigibile con una partecipazione dal valore
imprecisato, ma incontestatamente assai inferiore all‟importo del credito stesso.
Una corretta evidenziazione contabile del fatto economico (già perfezionatosi nei
termini sopra esposti, e per importi rilevantissimi, alla data di approvazione del
bilancio), avrebbe forse astrattamente giustificato una sua rappresentazione nei termini
spiegati in causa dalla società.
Ritiene tuttavia il Collegio che
- l‟importanza del credito e della posta nell‟ambito del bilancio della OTTO (tale
per cui la svalutazione ha causato la perdita dell‟esercizio 2014 nella misura di
quasi il 90%)
- e la natura di parti strettissimamente correlate dei debitori,
comportassero una particolare esigenza di motivazione: essendo preliminare onere
dell‟organo amministrativo chiarire, in nota integrativa anzitutto e quindi in assemblea,
(i) perché quel credito era stato da loro considerato inesigibile; (ii) perché era
conveniente per la società accettare la restituzione della partecipazione ceduta nel 2006
piuttosto che adoperarsi per il recupero del prezzo; e (iii) quale fosse il valore della
partecipazione retrocessa (certamente non identificabile, ai fini che qui occupano, nel
34% del patrimonio netto della HEGIAS s.r.l. cui la convenuta ha fatto riferimento da
ultimo nelle sue difese illustrative).
Per tale dirimente e grave difetto di chiarezza del bilancio, la delibera che lo ha
approvato non può che esser dichiarata pro parte nulla.
G).2 Deficit di chiarezza che connota anche l‟appostazione a debito, e a perdita
dell‟esercizio 2014, delle somme pretese per € 175.000,00 da un non meglio identificato
amministratore per non meglio identificati esercizi pregressi.
Il dovere di prudenza imposto dalla legge ai redattori del bilancio delle società di
capitali non significa certo che qualunque pretesa di terzi, sia pur proveniente da un
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amministratore in carica e tradottasi -come nella specie- in una richiesta scritta,
comporti il dovere contabile di iscrivere tale importo al passivo.
Occorre piuttosto che si effettui, dandosene conto, una valutazione sull‟esistenza e
fondatezza di quel credito; all‟esito della quale, il risultato potrebbe essere anche una sua
contabilizzazione solo parziale in apposito fondo rischi.
Di tutto ciò non v‟è traccia né in nota integrativa, né nelle dichiarazioni generiche rese
da Emanuele CICERI (con doppia omissione del proprio obbligo informativo, posto che
l‟interessato era lui stesso) in assemblea: alla luce delle quali è comunque altresì errato
il criterio contabile adottato di riversare per intero quale costo per servizi del 2014 una
posta che, al più, parrebbe essersi formata per la maggior parte nei pregressi esercizi.
G).3 L‟oscurità è poi pressoché totale con riguardo alla voce di oneri straordinari
appostata in conto economico fra i costi per € 168.611 e relativa alle spese giudiziali
sostenute da OTTO in pro dei fratelli CICERI nel loro lungo contezioso con la ERBA
CENTRO COMMERCIALE s.r.l. e i suoi organi sociali e soci di maggioranza.
Trattandosi, come s‟è appreso solo in causa23
, di oneri personali dei soci, si era in
presenza ancora una volta di una operazione con parti strettamente correlate in relazione
alla quale l‟onere di spiegazione della genesi e della ragione dell‟onere straordinario
appostato in bilancio era particolarmente penetrante.
L‟averla resa solo in causa, ed essendo irrilevante nei riguardi dei terzi pure destinatari
delle comunicazioni bilancistiche la conoscenza personale della vicenda che potesse
averne (come certamente ne aveva) Nicola CICERI , rende il bilancio (e la delibera che
lo ha approvato) anche per tale voce nullo per assoluto difetto di chiarezza.
G).4 E‟ invece infondata sotto ogni profilo la quarta censura proposta da Nicola
CICERI con riguardo alla rimanenza costituita dall‟invenduto immobile di Eupilio.
Al riguardo, infatti, il richiamo ad una rettifica dovuta alla perdurante crisi immobiliare
contenuto alla pagina 18 della nota integrativa, è stato esplicitato in assemblea con
23
Essendosi limitato Emanuele CICERI in assemblea all‟ambigua –e stringatissima- affermazione che “l’importo
sopradetto corrisponde ad oneri sostenuti ed ancora da sostenere su contenzioso nei confronti della società Erba Centro
Commerciale S.r.l.”.
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espresso ed inequivoco riferimento all‟unico immobile acquistato dalla società, al
fallimento della trattativa in corso per la sua liquidazione e ai criteri oggettivi adottati
per adeguarne il valore a bilancio a quello effettivo.
Informazioni tutte che, oltre ad essere conformi al criterio valutativo dettato dall‟art.
2426 co. 1 n. 9) c.c., consentono di ritenere per tale voce assolto il dovere legale di
chiarezza nella redazione del bilancio.
H. La OTTO va condannata a rifondere a Nicola CICERI le spese del processo, le quali
possono congruamente liquidarsi -tenendo conto della parziale infondatezza
dell‟impugnativa così come originariamente proposta- in complessivi € 8.663,00 (di cui
€ 1.063,00 per le spese di iscrizione a ruolo post riassunzione), oltre su € 7.600,00 al
rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 15% nonché alla rivalsa del
contributo previdenziale di categoria e dell'I.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Nicola CICERI
nei confronti della OTTO s.r.l. con citazione notificata il 29/9/2015, ogni diversa
istanza disattesa o assorbita,
1. dichiara nulla la deliberazione dell‟assemblea della OTTO s.r.l. con cui è stato
approvato in data 30/6/2015 il bilancio dell‟esercizio 2014, in relazione alle poste
indicate ai numeri (i), (ii) e (iii) del paragrafo B. della parte motiva;
2. condanna la OTTO s.r.l. a rifondere a Nicola CICERI le spese del processo, che
liquida in complessivi € 8.663,00, oltre sull'imponibile indicato in parte motiva al
rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 15% nonché alla rivalsa
del contributo previdenziale di categoria e dell'I.v.a. alle rispettive aliquote di
legge.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 19 ottobre 2017
il giudice estensore il Presidente
Guido Vannicelli Vincenzo Perozziello
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