Sezione III civile; sentenza 13 novembre 1965, n. 2369; Pres. Cannizzaro P., Est. Poggi, P. M. DeMarco (concl. diff.); Cattaneo (Avv. Lanzavecchia, Vitali) c. Soc. immob. Caronnese (Avv.Boneschi, Calvosa)Author(s): P. M.Source: Il Foro Italiano, Vol. 89, No. 2 (FEBBRAIO 1966), pp. 239/240-247/248Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23155462 .
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PARTE PRIMA
mento della tassa o quel termine scadesse nel corso del pro cedimento, non possano agire in giudizio o proseguirlo senza
avere dato la prova dell'avvenuto pagamento, dell'ottenuta
dilazione o della esenzione, e nella parte in cui sanzionano, con l'obbligo di corrispondere le tasse e le sopratasse, inos
servanza di quello di richiedere la prova suddetta. Talché, la
Corte costituzionale ha riconosciuto la legittimità costitu
zionale di quella parte dell'art. 77 della legge tributaria
sulle successioni per la quale l'attore in giudizio deve pro vare l'avvenuta denuncia della successione.
Poiché la sentenza denunziata ha omesso di prendere in
considerazione l'eccezione riconvenzionale del Gelati ap punto perchè non era stata ritualmente esibita la denuncia
di successione, non è affatto in contrasto con la pronuncia della Corte costituzionale. Quanto al ricorso incidentale del
Filippini, i primi due mezzi restano assorbiti, essendo stati
proposti condizionalmente all'accoglimento del quarto mezzo
del ricorso principale che è stato rigettato. (Omissis) Per questi motivi, cassa, ecc.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.
Sezione III civile ; sentenza 13 novembre 1965, n. 2369 ; Pres. Cannizzako P., Est. Poggi, P. M. De Marco
(conci, diff.) ; Cattaneo (Avv. Lanzavecchia, Vitali) c. Soc. immob. Caronnese (Avv. Boneschi, Calvosa).
(Cassa App. Milano 25 gennaio 1963)
Intervento in causa — Giudizio tra il venditore, poi
fallito, d'immobile e l'acquirente per scrittura pri vata — Aggiudicatario agli incanti fallimentari — Impugnazione autonoma della sentenza—- Limiti ■—- Fattispecie (Cod. civ., art. 2906, 2919 ; cod. proc.
civ., art. 105 ; r. d. 16 marzo 1942 n. 267, disciplina del fallimento, art. 105, 107).
Fallimento — Alienazione di immollile soggetto a
sequestro conservativo — Trascrizione anteriore
alla sentenza dichiarativa — Inopponibilità all'ag
giudicatario agli incanti fallimentari (Cod. civ., art. 2919 ; r. d. 16 marzo 1942 n. 267, art. 105, 107).
L'aggiudicatario d'immobile agli incanti fallimentari, inter
venuto nel giudizio di verificazione della scrittura pri
vata, con la quale il debitore lo aveva venduto ad un terzo
per persona da nominare (giudizio, promosso dal terzo
acquirente, in cui il debitore aveva chiesto in via riconven
zionale che fossero accertate la tardività della dichiarazione
del terzo, per conto del quale il debitore aveva acquistato, e la simulazione della vendita), pud proporre impugna zione autonoma avverso la sentenza nelle parti, in cui si
è provveduto a) sulla domanda autonoma di simulazione
della vendita, proposta dall'aggiudicatario, e b) sull'ecce
zione d'inopponibilità della vendita, basata dall'aggiudi catario sul sequestro conservativo, attuato da altro credi
tore prima della trascrizione della domanda di verifica zione ; e non anche nelle parti, in cui si è provveduto c) sulla tardività della dichiarazione del terzo, e d) sulla veri
ficazione giudiziale della scrittura. (1)
L'alienazione di immobile da parte del debitore, inopponibile al fallimento perchè trascritta anteriormente alla sentenza
dichiarativa ma successivamente alla trascrizione di se
questro conservativo sull'immobile da parte di un credi
tore del fallito, è inopponibile anche a chi si rende aggiu dicatario dell'immobile stesso a seguito di incanto falli mentare. (2)
(1-2) Sul difetto di legittimazione alla impugnazione dell'in terveniente adesivo dipendente si veda Cass. 14 marzo 1964, n. 580, Foro it., 1964, I, 1289, con nota di richiami, cui adde
Cass. 10 aprile 1964, n. 832, id., Rep. 1964, voce Intervento in causa, nn. 10, 11.
La Corte, ecc. — Svolgimento del processo. —
Luigia Marzoli, in proprio e nella dichiarata qualità di legale rappresentante della soc. a r. 1. immobiliare Caronnese, con atto di citazione notificato il 1° febbraio 1956 (trascritto il 16 successivo), convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano Mario Pierno esponendo che, con scrittura pri vata 3 aprile 1955 (registrata il 24 gennaio 1956), era stato
stipulato tra essa Marzoli ed il Pierno un contratto di
compravendita immobiliare avente ad oggetto la metà di un fabbricato adibito ad uso di cinematografo in corso di costruzione, sito in Caronno Pertusella ; che la Marzoli aveva dichiarato di acquistare detta quota per sè o per ente da dichiarare, riservandosi, con l'accordo del vendi
tore, di ottemperare alla dichiarazione di nomina ai sensi dell'art. 1402 cod. civ. il giorno della stipulazione dello
Sui (pacifici) criteri di distinzione tra intervento principale, adesivo autonomo e adesivo dipendente, si vedano, da ultimo, Cass. 9 giugno 1964, n. 1423, 30 luglio 1964, n. 2199, 18 giugno 1964, n. 1572, id., Rep. 1964, voce cit., nn. 6-9 ; 6 febbraio 1963, n. 185, id., Rep. 1963, voce cit., n. 10 ; 16 luglio 1962, n. 1887, ibid., n. 7 ; 18 ottobre 1961, n. 2228, id., Rep. 1961, voce cit., n. 15 ; 24 novembre 1959, n. 3447, id., Rep. 1960, voce cit., nn. 6, 7 ; Trib. Torino 13 luglio 1959, ibid., nn. 33, 34.
Quanto alla seconda massima, la sentenza riportata cumula in sè le soluzioni di due problemi cui la giurisprudenza aveva
già dato risposte conformi : il primo problema riguarda la inop ponibilità al fallimento degli atti di disposizione compiuti (o, in tema di immobili, trascritti) dal fallito prima della sentenza di fallimento ma dopo pignoramento o sequestro conservativo, che abbia determinato la indisponibilità del bene stesso sia
pure nei confronti del solo creditore procedente (nello stesso senso si veda App. Genova 12 dicembre 1964, id., 1965, I, 732, con nota di richiami, cui adde App. Torino 3 luglio 1963, id.,
Rep. 1964, voce Fallimento, nn. 248, 249, in tema di clausola di riserva della proprietà, e Trib. Roma 27 giugno 1963, ibid., n. 270).
Il secondo problema, meno dibattuto, concerne invece l'ap plicabilità delle norme sugli effetti sostanziali della vendita for
zata, contenute negli art. 2919 e segg. cod. civ., alle vendite fallimentari (per una applicazione al contesto fallimentare del l'art. 2923 si veda Trib. Napoli 1° ottobre 1957, id., Rep. 1958, voce cit., n. 281).
Sull'uno e sull'altro problema la dottrina è prevalentemente conforme, anche se con qualche limitazione.
La possibilità per il curatore di avvantaggiarsi delle indispo nibilità conseguenti ad espropriazioni singolari iniziate da credi tori del fallito, in materia immobiliare, viene infatti più esplici tamente ricollegata alla problematica relativa all'art. 107 legge fall., in modo che tanto Garbagnati, Fallimento ed azioni dei
creditori, in XXI quaderno dell' associazione degli studiosi del
\processo civile, 1961, pag. 12, quanto Bonsignori, Profilo siste matico delle vendite fallimentari, 1963, pag. 237 e segg., subordi nano tale possibilità a ciò che il curatore si sostituisca al cre ditore nella procedura già iniziata.
Tale sostituzione, d'altronde, viene reputata solo facolta tiva, oltre che dagli Autori citati, anche dal Provinciali, Ma nuale di diritto fallimentare, 1964, II, pag. 1258, nota 64 ; Altieri, Contenuto e portata dell'art. 107 legge fall., in Dir. fallim., 1957, II, 497 ; De Martini, Fallimento sopravvenuto durante il corso della esecuzione forzata individuale, in Foro it., 1952, I, 645.
Contrari Ferrara, Il fallimento, 1959, pag. 326, il quale af ferma che la sostituzione avviene ex lege, e Schettini, SuWob
bligo del curatore di proseguire Vespropriazione immobiliare in corso all'atto della dichiarazione di fallimento {art. 107 legge fall.), in Dir. fallim., 1961, I, 295.
Isolata la opinione di Celoria e Pajardi, Commentario della
legge fallimentare, I, 1960, sub art. 51, pag. 372, secondo cui la
opponibilità rimane, anche dopo il fallimento, relativa al solo creditore procedente.
Su altri problemi intorno al c. d. « assorbimento » degli effetti del pignoramento o del sequestro conservativo nel suc cessivo fallimento, si veda Andrioli, Intorno agli effetti sostan ziali del pignoramento e del sequetro conservativo immobiliare, in Foro it., 1951, I, 1595.
Il problema dell'applicabilità degli art. 2919 e segg. alle vendite fallimentari è risolto affermativamente da Micheli, Dell'esecuzione forzata, in Commentario a cura di A. Scialoja e G. Branca, sub art. 2919, pag. 470, e da Bonsignori, op. cit., pag. Ili e segg., sulla scorta della natura di vendita «forzata » comune alla esecuzione concorsuale e a quella singolare.
Va segnalata, in argomento, la posizione di De Martini,
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
strumento notarile, la cui data era stata fissata nella con venzione entro il 18 aprile 1955 a richiesta dell'acquirente. Nonostante le ripetute richieste, continuava l'atto di cita
zione, il Pierno si era sempre rifiutato di addivenire alla
stipulazione del rogito ; e pertanto, onde conseguire la trascrizione della compravendita la Marzoli in proprio e n. ri. si vedeva costretta ad adire l'autorità giudiziaria affinchè, dato atto che veniva indicata quale acquirente la società immobiliare Caronnese e che questa accettava la dichiarazione di nomina, fosse accertata e dichiarata auten tica la sottroscrizione del Pierno, nella scrittura del 3
aprile 1955, e fosse in conseguenza autorizzata la trascri
zione della scrittura medesima a mente dell'art. 2652 cod. civile.
Costituitosi in giudizio, il Pierno chiedeva che tutte le
domande della Marzoli in proprio e nel nome fossero re
spinte ; chiedeva inoltre in via riconvenzionale che il
contratto fosse annullato per vizio del consenso da parte di esso convenuto ; che la dichiarazione di nomina fatta dalla Marzoli fosse dichiarata tardiva, perchè successiva alla data del 18 aprile 1955 prevista dal contratto ; che, infine, lo stesso contratto venisse risolto per inadempi mento della Marzoli, la quale non aveva pagato il prezzo pattuito di lire 25.000.000. In corso di causa la Marzoli, con atto notificato al Pierno e alla società immobiliare
Caronnese, in persona del nuovo amministratore unico, dichiarava di rinunciare agli atti del giudizio, precisando che essa riteneva insussistenti i diritti azionati con l'atto introduttivo. La rinuncia non veniva accettata nè dal Pierno nè dalla società, costituitasi a mezzo del nuovo
amministratore.
Frattanto veniva dichiarato il fallimento del Pierno,
ma, essendone mancata la formale comunicazione nei con fronti delle altre parti, il processo non veniva interrotto.
Interveniva volontariamente in causa Tommaso Cat taneo il quale esprimeva che, a seguito di vendita all'asta
pubblica dell'immobile controverso disposto dal giudice
delegato del fallimento Pierno, tale immobile era stato interamente aggiudicato con verbale 14 dicembre 1960,
seguito dal decreto di trasferimento in data 21 gennaio 1961 e che sullo stesso immobile gravava un sequestro conservativo, eseguito su autorizzazione del presidente del
Tribunale di Busto Arsizio il 3 gennaio 1956 a istanza
dell'Uboldi. Chiedeva pertanto : a) che fosse ammesso il
suo intervento quale successore particolare nel diritto con
troverso ; b) che il contratto di vendita di cui alla scrit
tura privata 3 aprile 1955 fosse dichiarato privo di effi cacia giuridica nei confronti del fallimento e di esso Cat taneo per effetto del sequestro conservativo gravante sul- i
l'immobile, con la conseguente sua indisponibilità da parte del venditore ; e) che il contratto di vendita fosse dichia
rato nullo ed inesistente per simulazione assoluta ; d) che
lo stesso contratto fosse dichiarato privo di effetti giuridici per la tardiva dichiarazione di nomina della società immo- i
biliare Caronnese ; e) che fosse risolto lo stesso contratto 1
per fatto e colpa della compratrice, non avendo questa pa gato il prezzo che falsamente nella convenzione si affermava essere stato pagato in precedenza come da quietanza libe- ]
Profilo contrattuale della vendita « forzata » nella esecuzione sin golare e fallimentare, in Oiur. Cass, civ., 1948, III, 198, che !
ripropone la concezione privatistica di tali istituti. In tema di esecuzione singolare, App. Firenze 27 gennaio
1964, Foro it., Rep. 1964, voce Esecuzione per obbligazioni pecu niarie, n. 55, sancisce l'autonomia del diritto dell'aggiudicatario, , e Cass. 10 marzo 1945, n. 150, id., Rep. 1943-45, voce Esecuzione immobiliare, n. 50, dice opponibile all'aggiudicatario nei pubblici incanti la sentenza resa contro il debitore esecutato. '
Sui rapporti tra sequestro e fallimento successivo può ve dersi Cass. 8 agosto 1963, n. 2248, id., 1964, I, 219, con nota di richiami, che afferma la competenza esclusiva del tribunale fallimentare per il procedimento di convalida ; per altri richiami in tema di effetti della trascrizione e di opponibilità al fallimento, cons. Cass. 12 maggio 1965, n. 912, id., 1965, I, 1917, con nota di richiami.
P. M. i
ratoria che esso Cattaneo impugnava per simulazione assoluta.
L'interveniente dichiarava poi di rimettersi al tribunale
quanto alla domanda di accertamento della autenticità della sottoscrizione del Pierno Mario.
Il Cattaneo citava in giudizio il fallimento del Pierno Mario che peraltro non si costituiva.
Il tribunale, con sentenza 1° febbraio 1962 : a) dichiarava autentica la sottoscrizione del Pierno nella scrittura del 3
aprile 1965 ; b) dichiarava l'operatività del trasferimento in capo alla società immobiliare Caronnese riconoscendo efficace la dichiarazione di nomina effettuata nell'atto di ci tazione ; c) autorizzava la trascrizione della scrittura 3 aprile 1956 ; d) respingeva le domande riconvenzionali del Pierno Mario ; e) dichiarava inammissibili le domande del Catta neo di inefficacia del contratto e di nullità per simulazione assoluta.
Proponevano appello principale il Cattaneo e appello incidentale condizionato la società immobiliare Caronnese, la quale eccepiva la inammissibilità dell'appello principale.
La Corte d'appello di Milano, con sentenza 25 gennaio 1963, respingeva l'appello del Cattaneo osservando :
a) era chiara la volontà del Cattaneo di impugnare la sentenza del tribunale sul punto della qualificazione del suo intervento come puramente adesivo, anche se tale
doglianza non era stata oggetto di analitico svolgimento nell'atto di appello ;
b) esattamente il tribunale aveva ritenuto che il Cattaneo fosse abilitato a partecipare al giudizio per soste aere le ragioni dedotte dal Pierno con le azioni personali da lui spiegate in via riconvenzionale, e potesse intervenire ai sensi dell'art. Ill cod. proc. civ. con riferimento alle sole azioni fornite di inerenza reale dell'immobile, ed
esattamente, pertanto, aveva statuito che il Cattaneo man sava di legittimazione ad causarti in proprio con riferi mento alla domanda di inefficacia della vendita per pretesa ndisponibilità dell'immobile a causa di anteriore sequestro 3 alla domanda di simulazione assoluta del contratto ; ali domande, infatti, non risultavano proposte anche dal Pierno salva la contestazione della quietanza di pagamento ìel prezzo, sicché rispetto ad esse non era ammissibile l'inter vento autonomo del successore nel rapporto litigioso. Il Cattaneo non poteva assumere nella lite la posizione di
egittimo contraddittore, nè di interveniente autonomo, perchè, da un lato, non era stato parte nel contratto di sui si discuteva, e, dall'altro, quale acquirente a titolo particolare del diritto controverso, era legittimamente sostituito in giudizio dal suo dante causa. Invero, la pre senza in giudizio del dante causa rendeva configurabile a concomitante partecipazione del successore a titolo articolare sotto il profilo di un interesse del sostituito she il sostituto processuale tutela in nome proprio, nel she si concretava un tipo di intervento adesivo rispetto bll'oggetto della controversia, fino a quando non operasse a conversione del processo secondo la previsione del 3° com na dell'art. Ill cod. proc. civile ;
c) le parti del contratto avevano pattuito di rinviare a dichiarazione di nomina, al momento della redazione lei rogito notarile, che era prevista per il 18 aprile 1955 a •ichiesta del compratore, e senza comminatoria di peren o ri età ; e poiché il Pierno aveva mancato di prestarsi all'incombente la scadenza del termine, fissato nell'inte esse e a favore del compratore, non aveva potuto operare a decadenza del diritto di quest'ultimo, salvo ricorso del "'ierno al giudice ai sensi dell'art. 1183 cod. civ. Pertanto, «attamente il tribunale aveva ritenuto tempestiva la lichiarazione di nomina fatta con l'atto introduttivo del
giudizio ;
d) era valida la dichiarazione di nomina della soc. mmobiliare Caronnese, la quale non era ancora costi uita alla data del contratto, e non poteva condividersi
'opinione dell'appellante, secondo cui il contratto di com >ravendita sarebbe rimasto consolidato tra gli stipulanti niziali, Pierno e Marzoli, in quanto non sarebbe conce >ibile nè rappresentanza nè ratifica di un soggetto illesi tente ; P. M.
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PARTE PRIMA
e) era infondato il motivo di appello eon il quale il Cattaneo sosteneva che dalla confessione della Marzoli, ed implicitamente anche dalle difese della soc. immobiliare
Caronnese, risultava che il prezzo indicato nella scrittura
di vendita non era stato pagato, e che non si trattava di
un prezzo, ma dell'equivalente di un danno apprezzato di comune accordo dalle parti.
Dagli atti di un procedimento penale contro la Marzoli
ed il Pierno, e dalla sentenza istruttoria di proscioglimento di costoro, risultava che l'uno e l'altra, con il contratto
3 aprile 1955, avevano inteso comporre una vertenza in
sorta con i fratelli Battisti, titolari della ditta Grandi
magazzini di Piacenza, a danno dei quali la Marzoli aveva,
quale dipendente, sottratto ingenti somme rimettendole
al Pierno che, d'accordo con la Marzoli, le aveva investite
nella costruzione e nell'arredo dell'immobile in questione. Non vi era stato, quindi, inadempimento, ma invece, la
somma pattuita a titolo di prezzo doveva essere configurata come debito soddisfatto dal Pierno con la cessione, ai sensi
dell'art. 1197 cod. civ. di una quota dell'immobile edificato
in gran parte con fondi forniti dalla Marzoli. Perciò il
negozio manteneva il carattere di alienazione e trovava
la sua controprestazione non in un prezzo, ma in un debito
del venditore che si intendeva estinguere. Ma poiché non
era più impugnata di simulazione la vendita, ma solo la
quietanza, da ciò derivava che non si poteva far capo al
contratto dissimulato per ricavarne la prova della simula
zione della quietanza, e nel contempo, prescindere dal
contratto dissimulato per negare alla quietanza effetto
liberatorio, non si poteva cioè invocare la simulazione
rispetto ad uno degli elementi del rapporto sottostante
senza coinvolgere l'intero rapporto. Pertanto doveva risol
versi negativamente l'incidente relativo alla quietanza, la
quale doveva ritenersi liberatoria rispetto alla causa del
contratto. In conseguenza doveva essere respinta la do
manda di risoluzione per inadempimento del compratore al pagamento del prezzo ;
/) ugualmente infondato era il motivo di appello, con il quale il Cattaneo deduceva la inefficacia dell'aliena
zione per indisponibilità dell'immobile a seguito del se
questro conservativo eseguito ad istanza dell'Uboldi in
danno del Pierno. Il sequestro, infatti, non rende indi
sponibile l'immobile, ma ha il limitato effetto di rendere
inefficaci,, rispetto al sequestrante, le alienazioni che hanno
per oggetto la cosa sequestrata ; sicché solo l'Uboldi poteva
opporre il sequestro al debitore alienante. Peraltro, la
dichiarazione di fallimelo del Pierno aveva operato la
decadenza del sequestro Comunque, in base a quanto considerato in precedenza (sub a) la domanda riconven
zionale di inefficacia della alienazione, non proposta dal
Pierno, non poteva essere coltivata dal Cattaneo ;
g) l'autenticazione giudiziale della scrittura 3 aprile 1955 si estendeva alla firma della Marzoli, la quale, nella
veste di attrice nel giudizio di accertamento della sotto
scrizione del Pierno nella scrittura in questione, aveva
riconosciuto, con la citazione da lei sottoscritta, l'auten
ticità della propria firma nella suddetta scrittura. Questo
implicito presupposto della autorizzazione alla trascrizione
concessa dalla impugnata sentenza non era stato oggetto di contestazione né da parte del Pierno né da parte del
Cattaneo, il quale, con riferimento a tale capo della do
manda, aveva dichiarato di rimettersi al giudizio del tri
bunale.
Contro la suddetta sentenza ha proposto ricorso prin
cipale il Cattaneo deducendo cinque motivi di annulla
mento, poi illustrati con memoria ; ha proposto a sua volta
ricorso incindentale la società immobiliare Caronnese sulla
base di un unico motivo di annullamento, pure illustrato
con memoria.
Motivi della decisione. — Col primo motivo del ricorso
principale, il Cattaneo, denunciando la violazione degli art. 105 e 111 cod. proc. civ., dell'art. 43 legge fall., del
l'art. 2919 cod. civ., nonché la omessa ed insufficiente
motivazione della sentenza impugnata (art. 360, nn. 3
e 5, cod. proc. civ.), lamenta che la corte di merito abbia
qualificato come adesivo dipendente il suo intervento nella
causa promossa dalla Marzoli in proprio e n. n. contro il
Pierno, mentre avrebbe dovuto riconoscere che si trattava
di un intervento autonomo. A sua volta la società immo
biliare Caronnese, con l'unico motivo del ricorso inci
dentale, ove si denuncia la violazione e la falsa applica zione degli art. 105, 111, 323, 339, 342, 345, 346 cod. proc.
civ., in relazione all'art. 360, n. 3, dello stesso codice, si
duole che la corte di merito, pur avendo esattamente defi
nito come adesivo dipendente l'intervento del Cattaneo,
non ne abbia tratto la necessaria conclusione di dichiarare
inammissibile l'appello che, nell'accennata veste di inter
veniente ad adiuvandum, lo stesso Cattaneo non era legit timato a proporre.
Il primo motivo del ricorso principale deve essere
senz'altro disatteso per difetto di interesse.
È vero, infatti, che la sentenza impugnata ha negato all'intervento del Cattaneo, in rapporto a tutte le azioni
che quest' pretendeva di esercitare nel processo, il carat
tere di intervento autonomo ; peraltro, da quella premessa la corte di merito non ha affatto dedotto che la impugna zione proposta dall'interveniente adesivo dovesse dichia
rarsi inammissibile, ed è, invece, passata ad esaminare nel
merito ogni motivo di gravame, pervenendo, non già alla
dichiarazione di inammissibilità dell'appello, ma ad una
pronuncia di rigetto. Pertanto, l'interesse al ricorso da
parte del Cattaneo non può ravvisarsi che in rapporto alla decisione di merito, la quale, sotto questo profilo, è
appunto investita col secondo, terzo, quarto e quinto motivo dell'impugnazione.
Senonchè, in presenza del ricorso incidentale della so
cietà immobiliare Caronnese, il problema della qualifica zione giuridica del suddetto intervento deve essere ugual mente affrontato e risolto.
È principio ripetutamente affermato da questa Su
prema corte che solo l'interveniente autonomo è legitti mato alla impugnazione della sentenza, sicché la corte
di merito, una volta qualificato come adesivo dipendente l'intervento del Cattaneo, avrebbe dovuto, coerentemente,
dichiarare inammissibile l'appello che costui aveva propo sto. Tale essendo, appunto, la censura che col ricorso inci
dentale si propone contro la decisione dei giudici di merito,
viene in risalto, sia pure sotto un diverso profilo (distinto,
cioè, da quello che avrebbe potuto sorreggere la propo sizione del primo motivo del ricorso principale), l'interesse
del Cattaneo al riesame della sentenza impugnata anche
sul punto relativo alla qualificazione del suo intervento. È
chiaro, infatti, che nella ipotesi in cui si riconosca al
l'intervento medesimo quel carattere di autonomia, che è
stato negato dalla corte di merito, il ricorso incidentale
dovrebbe essere respinto, rimanendo aperta la via all'esame
degli altri motivi del ricorso principale attinenti al merito
della controversia.
Ciò premesso, è opportuno precisare che delle pretese che il Cattaneo aveva fatto valere, nella fase di merito,
intervenendo nella causa promossa contro il Pierno dalla
Marzoli in proprio e n. n. della società immobiliare Caron
nese, risultano ancora attuali, per essere state riproposte col secondo, terzo, quarto e quinto motivo del ricorso
principale, quelle che riflettono : a) la validità della dichia
razione di nomina ; b) l'autenticità della sottoscrizione
della Marzoli nella scrittura privata di compravendita ;
c) la simulazione del contratto ; d) la inefficacia della
compravendita in dipendenza del sequestro conservativo
trascritto dal creditore Uboldi sull'immobile oggetto del
trasferimento.
Come già si è accennato, la corte di merito ha ritenuto
che, rispetto alle pretese di cui sub a) e sub b), l'intervento
del Cattaneo dovesse qualificarsi come adesivo dipendente, in quanto con esso il Cattaneo si era affiancato al Pierno
per sostenere la fondatezza delle corrispondenti azioni,
che costui aveva proposto in via riconvenzionale. Ad
analoghe conclusioni la corte è pervenuta riguardo agli altri punti, ritenendo che all'acquisto con l'asta fallimen
tare si era avuta successione a titolo particolare nel diritto
controverso, che, peraltro, il Cattaneo, a norma dell'art.
Ill cod. proc. civ., era legittimamente sostituito nel pro
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
cesso dal Piemo, considerato anche dante causa, e che, in
tale situazione, il Cattaneo (per non essere stato parte del contratto Pierno-Marzoli) non poteva assumere altra
veste che quella di interveniente adesivo.
Il rilievo che la difesa del Cattaneo propone contro
tali argomentazioni, in rapporto ai principi generali, che
regolano l'intervento nel processo, la sostituzione proces suale e la posizione giuridica dell'aggiundicatario nell'asta
fallimentare, impongono un completo riesame del problema. La prima osservazione da fare è che non poteva asso
lutamente negarsi al Cattaneo, quale acquirente dell'im
mobile (e indipendentemente dal fatto che l'acquisto fosse
avvenuto per aggiudicazione all'asta fallimentare) la veste
di interveniente autonomo rispetto all'azione di simulazione, da lui spiegata in maniera del tutto indipendente dalle
domande riconvenzionali del Pierno.
In base all'art. 1415, capov. cod. civ., i terzi (nel caso,
Cattaneo) possono, infatti, far valere la simulazione nei
confronti delle parti (nel caso, Pierno e Marzoli - soc.
immobiliare Caronnese) quando essa pregiudica i loro
diritti, ed il Cattaneo, intervenendo nel giudizio promosso dalla Marzoli in proprio e n. n. (e poi coltivato dalla società,
rappresentata dal nuovo amministratore) al fine di otte
nere contro il Pierno la trascrizione del contratto di com
pravendita dell'immobile, faceva appunto valere nei con
fronti delle parti del contratto un diritto relativo all'og
getto della causa, che poneva chiaramente in risalto l'auto
nomia dell'intervento medesimo (art. 105, 1° comma, cod. proc. civile).
Nè tale autonomia poteva essere posta in dubbio in
relazione al disposto di cui all'art. Ill cod. proc. civ.,
perchè, dato ma non concesso che nel caso si fosse verifi
cata l'ipotesi di successione nel diritto controverso, non
si poteva contestare il diritto dell'asserito successore (Cat
taneo) a proporre in via autonoma un'azione (simulazione) cui era direttamente legittimato, e rispetto alla quale non era nemmeno concepibile la sostituzione processuale ad opera del Pierno (dato, anche qui, e non concesso che
il Pierno potesse considerarsi dante causa dell'interveniente) che quell'azione non aveva affatto proposto.
L'impugnazione del Cattaneo sul punto della simula
zione, sarebbe stata, quindi, ammissibile, ma la corte di
merito rilevò che la questione non era stata riproposta in appello. Per questa parte la sentenza è gravata col
terzo motivo del ricorso principale, ma tale motivo deve
essere respinto, risultando chiaramente dall'atto intro
duttivo del giudizio di secondo grado, articolato in distinti
capi, che la decisione del tribunale venne sì impugnata sulla base di specifici motivi, ma che nessuno di questi investiva particolarmente il rigetto delle istanze del Cat
taneo relative alla simulazione del contratto. Non ha
pertanto alcuna rilevanza pratica il riconoscere l'ammis
sibilità di un mezzo di impugnazione, di cui il Cattaneo, in effetti, non si è avvalso a suo tempo, e del quale non
potrà mai più avvalersi.
Circoscritto così il campo dell'indagine alle questioni concernenti la tardività della dichiarazione di nomina
(sub a), il mancato accertamento della autenticità della
sottoscrizione della Marzoli nella scrittura del 3 aprile 1955 (sub b), la inefficacia della compravendita Pierno
Marzoli-soc. immobiliare Caronnese in dipendenza del
sequestro operato sull'immobile del creditore Uboldi (sub d), il carattere (autonomo, oppure adesivo dipendente) del
l'intervento del Cattaneo dovrà essere definito tenendo
presente la particolare natura dell'acquisto per aggiudi cazione all'asta fallimentare, che ha attribuito allo stesso
Cattaneo la veste di avente causa della curatela.
Ora, non vi è dubbio, che, una volta dichiarato il falli
mento del Pierno, il curatore avrebbe potuto (art. 43 legge
fall.) sostituirsi al fallito nell'esercizio di tutte le azioni
che, in ordine alla compravendita in questione, lo stesso
Pierno aveva proposto (riconvenzionali di cui sub a e sub b) ed esercitare altresì ogni azione, anche di carattere perso
nale, che sarebbe spettata al fallito e che questi, di fatto,
non aveva esercitato.
Sorge, peraltro, il problema se, a seguito della suba
stazione dei beni appartenenti al fallito, si operi in'maniera automatica (indipendentemente, cioè, da un apposito atto di cessione) un trapasso di legittimazione, dalla curatela
all'aggiudicatario, rispetto a quelle azioni che il curatore, come sopra si è accennato, avrebbe avuto diritto di eserci tare ; se a tale problema si dovesse dare risposta incondi zionalmente affermativa, ne conseguirebbe il carattere
autonomo, sotto ogni profilo, dell'intervento spiegato dal
Cattaneo.
Non sembra, nel caso, clie tale conclusione sia consen tita riguardo alle azioni dirette a far dichiarare la tardi vità della dichiarazione di nomina e a contestare l'auten ticità della sottoscrizione della Marzoli nel noto contratto di compravendita.
All'esercizio di tali azioni, di natura prettamente con
trattuale, era indubbiamente legittimato il Pierno, e, a
seguito della dichiarazione di fallimento, lo stesso curatore, ma nessuna norma della legge fallimentare e nemmeno i principi generali che regolano l'istituto, permettono di affermare che l'aggiudicatario dei beni subastati (protetto in ogni caso dalla garanzia di cui all'art. 2920 cod. civ.)
acquisti, senza che in proposito sia stato concluso uno
specifico negozio, la qualità di cessionario delle azioni per sonali che sarebbero spettate al fallito e che il curatore, a sua volta, era legittimato- ad esercitare.
L'aggiudicatario Cattaneo aveva, però, interesse ad intervenire nella causa, ove si discuteva della validità della precedente alienazione di una parte dell'immobile, di cui egli si era reso acquirente, ma non essendo egli legit timato all'esercizio di azioni tipicamente contrattuali come
quelle ora ricordate, il suo intervento non poteva, per quella parte, qualificarsi altrimenti che come adesivo
dipendente. Entro i suddetti limiti il ricorso incidentale della soc.
immobiliare Caronnese appare senz'altro fondato, perchè
l'appello del Cattaneo, almeno per la parte in cui si ripro ponevano questioni, riflettenti, come ora si è chiarito, una
posizione di interveniente adesivo, doveva essere dichia rato inammissibile.
Tale inammissibilità implica, d'altra parte, la reiezione
del secondo e del quinto motivo del ricorso principale del
Cattaneo, coi quali le stesse questioni (tardività della dichia razione di nomina, autenticità della sottoscrizione della
Marzoli) vengono ancora una volta riproposte. Diversamente, invece, doveva qualificarsi l'intervento
del Cattaneo, in quanto con esso si faceva valere la ineffi
cacia deliaco mpravendita Pierno-Marzoli-soc. immobiliare
Caronnese, in dipendenza del sequestro conservativo ad
opera del creditore Uboldi.
La disciplina positiva dell'istituto fallimentare non
offre, è vero, alcun argomento diretto a sostegno di tale conclusione ; occorre tuttavia considerare che il regime
dell'espropriazione, che si attua nell'ambito della proce dura concorsuale, non può prescindere dalle norme di
carattere generale, che il codice civile detta in tema di
espropriazione forzata, non potendosi interpretare in senso
limitativo la disposizione di cui all'art. 105 legge fall., che contiene un espresso rinvio solo alle norme del codice di rito.
Decisiva, in proposito, appare appunto la disposizione dell'art. 2919 cod. civ., il quale, disciplinando gli effetti
traslativi della vendita forzata, espressamente stabilisce
che « non sono opponibili all'acquirente diritti acquistati da terzi sulla cosa, se i diritti stessi non hanno effetto in
pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori inter
venuti nell'esecuzione ».
Un punto è necessario, innanzi tutto, chiarire, dovendosi
operare la trasposizione della norma generale nell'ambito
della espropriazione fallimentare ; la posizione del « cre
ditore pignorante e dei creditori intervenuti nella esecu
zione », considerata dall'articolo in esame, dovrà, ai fini
del problema in discussione, considerarsi come corrispon dente a quella del curatore • che, nella procedura concor
suale, esercita, insieme ai diritti del fallito, quelli della
massa dei creditori. Conseguenziale a tale premessa è la
proposizione seguente : se i diritti vantati dalla soc. immo
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Mrte PRIMA
biliare Caronnese, in dipendenza del contratto Pierno
Marzoli, sull'immobile subastato non avevano effetto in
pregiudizio del curatore del fallimento (in posizione ana
loga a quella del creditore pignorante) a causa del sequestro conservativo cbe aveva colpito lo stesso immobile, tali
diritti dovrebbero riconoscersi ugualmente inefficaci, per il disposto di cui al ricordato art. 2919 cod. civ., nei con fronti dell'aggiudicatario del bene subastato, il quale risulterebbe, pertanto, legittimato all'intervento autonomo nella causa promossa contro il Pierno, e non già (come la corte di merito ba ritenuto) ad un intervento meramente
adesivo. A questo punto il problema coinvolge l'esame del quarto
motivo del ricorso principale, col quale si censura, appunto, la sentenza impugnata per aver affermato cbe solo il se
questrante Uboldi era legittimato a far valere la ineffi
cacia della vendita Pierno-Marzoli in proprio e n. n. ; che il sequestro era, comunque, caducato per effetto del
fallimento del Pierno ; cbe la relativa eccezione non po teva essere proposta dal Cattaneo, per non essere stata
proposta a suo tempo dal Pierno.
In effetti, i rilievi della sentenza impugnata sono privi di consistenza, e non impediscono di ritenere cbe il Cattaneo, nella sua veste di acquirente all'asta fallimentare, potesse avvalersi contro la soc. immobiliare Caronnese della ecce zione di inefficacia di cui all'art. 2919 cod. civ. e di svolgere, sulla base di essa, intervento autonomo nella causa pro mossa contro il Pierno.
Se si prescinde dall'avvenuta dichiarazione di falli
mento del Pierno, non potrà negarsi che alla proposizione della eccezione di inefficacia nel senso ora accennato fosse
legittimato, in modo esclusivo, il solo creditore sequestrante (Uboldi) ; d'altra parte è affermazione incontestabile cbe la dichiarazione del fallimento Pierno ha prodotto la cadu
cazione della misura cautelare. Se è vero, infatti, che l'art.
51 legge fall, si limita a stabilire il divieto di qualsiasi azione
esecutiva individuale dal giorno della dichiarazione del
fallimento, tale divieto, secondo un principio comune mente accolto in dottrina e in giurisprudenza, deve inten dersi esteso anche al sequestro, quanto meno al sequestro conservativo, per la sua essenziale natura di pignoramento
anticipato. Peraltro, la caducazione del sequestro conservativo
per effetto dell'intervenuto fallimento del debitore non va intesa in senso assoluto. Si deve infatti riflettere, da un
lato, che l'art. 51 legge fall, è diretto a impedire le azioni
esecutive individuali, sicché il sequestro, cessando di spie
gare, a vantaggio del creditore istante, quegli effetti che
ormai risulterebbero in contrasto con la procedura concor
suale e con la par condicio creditorum, rimane nondimeno
assorbito nella c. d. « sequestrazione generale » dei beni del
debitore, che si verifica con la dichiarazione di fallimento,
dall'altro, che la misura cautelare continua necessariamente a spiegare i suoi effetti a vantaggio della massa dei credi
tori, per modo che l'organo (curatore) che ne assume la
rappresentanza potrà avvalersi di quelle eccezioni che, in
dipendenza del sequestro, il singolo creditore avrebbe po tuto opporre nel corso di una esecuzione ordinaria ; il che appare conforme ai principi e alle specifiche esigenze della procedura concorsuale, la quale, se è diretta ad as sicurare la parità di trattamento di tutti i creditori, im
plica l'assorbimento, a comune vantaggio, di quei mezzi di difesa della integrità del patrimonio del debitore, che altrimenti sarebbero spettati solo ad alcuni di essi.
Nulla rileva, infine, che il debitore Pierno, convenuto in giudizio dalla Marzoli in proprio e n. n., prima della di
chiarazione di fallimento, ai fini della trascrizione a nome della società immobiliare Caronnese dell'avvenuto trasfe rimento dell'immobile, non avesse proposto la eccezione di inefficacia del trasferimento medesimo in dipendenza del- sequestro conservativo trascritto a suo tempo dal cre ditore Uboldi.
È, in primo luogo, evidente che il Pierno debitore del l'Uboldi non poteva proporre una eccezione che soltanto il creditore suddetto era legittimato a proporre, comunque, anche quando quella eccezione fosse stata proponibile dal
Pierno, ed anche ad ammettere che, per effetto dell'ac
quisto all'asta immobiliare, si fosse verificata la successione nel diritto controverso (assumendo il Pierno la veste di so stituto processuale del Cattaneo) ciò non impediva a que st'ultimo di spiegare intervento autonomo per far valere
quelle eccezioni, rispetto alle quali egli apparisse investito dalla necessaria legittimazione.
Orbene, le considerazioni finora svolte permettono di affermare che tale legittimazione spettava indubbiamente al Cattaneo. Una volta dimostrato, infatti, che il curatore, come organo attivo della espropriazione fallimentare, po teva opporre alla società immobiliare Caronnese la inef ficacia della compravendita Pierno-Marzoli in dipendenza del
sequestro operato dall'Uboldi, uguale eccezione poteva essere proposta, in relazione al disposto di cui all'art. 2919 cod. civ. dal Cattaneo nella sua qualità di aggiudicatario del bene subastato.
Si possono trarre, pertanto, i seguenti corollari : a) l'intervento del Cattaneo, in quanto diretto a far valere la inefficacia della vendita 3 aprile 1956, aveva carattere di intervento autonomo ; b) l'appello proposto, sul punto, dal Cattaneo non poteva (diversamente da quanto sostiene la società immobiliare Caronnese col ricorso incidentale) dichiararsi inammissibile ; c) di riflesso, non è impedito l'esame del quarto motivo del ricorso principale del Cat taneo ; d) il suddetto motivo deve, d'altra, parte, essere
accolto, apparendo inconsistenti, per le considerazioni già svolte, le ragioni addotte dalla sentenza impugnata per disattendere sul punto l'appello proposto dal Cattaneo, ed anche perchè la sentenza impugnata non si è neppure sof fermata a considerare, secondo il giusto rilievo del ricor
rente, il rapporto di successione cronologica tra la data di trascrizione del sequestro (3 gennaio 1956) e quella (24
gennaio successivo) della trascrizione della scrittura privata relativa alla compravendita dell'immobile dal Pierno alla
Marzoli in proprio e n. n.
Riassumendo : deve accogliersi, per quanto di ragione, il ricorso incidentale della società immobiliare Caronnese, deve accogliersi altresì il quarto motivo del ricorso princi pale del Cattaneo, rigettandosi tutti gli altri ; annullandosi nei limiti suddetti la sentenza impugnata, la causa deve
essere rinviata per nuovo esame dinanzi ad altra corte, anche per i provvedimenti relativi alle spese di questo
grado del giudizio. Per questi motivi, ecc.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.
I
Sezione II civile ; sentenza 10 novembre 1965, n. 2347 ; Pres. La Via P., Est. Pbathxo, P. M. Tuttolomondo
(conci, conf.) ; Yalentini Eidolfini (Avv. Yercellio) c. Valentini Ridolfini (Avv. Tosi) e Van Marie (Avv. Castaldo).
(Conferma App. Perugia 2 maggio 1962)
Coniugi (rapporti patrimoniali tra) — Dote — Costi tuzione su quota di beni determinati eadenti in comunione -— Ammissibilità — Fattispecie —
Controversia sulla ripartizione dei frutti tra i con dividenti — Legittimazione ad agire del ma rito — Limiti — Fattispecie (Cod. civ., art. 177, 179, 184).
Sequestro — Sequestro giudiziario di frutti di beni
sottoposti a vineolo dotale, autorizzato nel corso del giudizio di appello — Mancata partecipazione del marito alla fase di primo grado — Effetti —
Fattispecie (Cod. proo. civ., art. 102, 354, 383, 673,
681).
Può costituirsi in dote non solo la quota di un'eredità da
dividere, ma anche il diritto del condividente alla parte
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