1
N° SENT
N° RGAC
N° CRON
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma – Terza Sezione Civile, in persona del dott. Francesco Remo
Scerrato, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n° 9293, Ruolo Generale dell’anno 2012 e
trattenuta in decisione all’udienza del 27 ottobre 2014, vertente
TRA
SAMORI’ Matteo, titolare della ditta individuale ‘2 Emme Soluzioni Informatiche di
Samorì Matteo’, elettivamente domiciliato a Roma, via Otranto n° 18, presso lo
studio dell’avv.to Antonio Petillo, da cui è rappresentato e difeso, anche
disgiuntamente dall’avv.to Marco Giacomucci del Foro di Forlì - Cesena, in forza di
procura speciale a margine dell’atto di citazione,
OPPONENTE
E
SERVICE INFORMATION TECHNOLOGY SRL, in persona del legale
rappresentante, elettivamente domiciliata a Roma, via Cassiodoro n° 19, presso lo
studio degli avv.ti Antonio e Valentina Rombolà, che la rappresentano e difendono in
forza di procura speciale a margine della comparsa di risposta,
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI:
Firm
ato
Da:
SC
ER
RA
TO
FR
AN
CE
SC
O R
EM
O E
mes
so D
a: P
OS
TE
CO
M C
A3
Ser
ial#
: 184
8
Sentenza n. 7090/2015 pubbl. il 31/03/2015RG n. 9293/2012
Repert. n. 6533/2015 del 31/03/2015
http://bit.ly/1CC1BD1
2
per la parte opponente (foglio di conclusioni, allegato al verbale di udienza):
“Voglia il Tribunale di Roma, … in via pregiudiziale e in rito: accertare e dichiarare,
con ordinanza ex art 44 c.p.c., l’incompetenza per territorio del Tribunale di Roma ex
art. 38, 1° comma c.p.c. adito dalla ricorrente in sede monitoria e dichiarare
competente per territorio in ordine alla presente controversia il Tribunale di Forlì,
essendo l’unico Ufficio Giudiziario territorialmente competente in base a tutti i criteri
di collegamento di cui agli artt. 18 e ss. c.p.c., sulla base di quanto sopra esposto e,
per l’effetto, dichiarare la nullità o annullare il Decreto Ingiuntivo opposto indicato in
epigrafe - n. 022229/2011 R.Decr.Ing., pronunciato dal Tribunale di Roma, nel
procedimento ingiuntivo n. 61982/2011 R.G., l’16 novembre 2011, depositato in
cancelleria in pari data e notificato all’opponente, a mezzo del servizio postale,
tramite Racc. A/R spedita l’11 gennaio 2012 - assegnando alle parti un termine
perentorio per riassumere la causa dinanzi al Giudice dichiarato competente ex art. 50
c.p.c.; nel merito: accertare e dichiarare, sulla base di quanto sopra esposto,
l’inesistenza dei crediti vantati dalla convenuta - opposta, Service Information
Technology – SIT S.r.l., nei confronti dell’attore - opponente, Samorì Matteo, titolare
dell’impresa individuale denominata “2 Emme Soluzioni Informatiche” di Samorì
Matteo, in forza delle fatture oggetto del decreto ingiuntivo opposto indicate nel
presente atto di opposizione, per un complessivo importo di € 13.286,56; per l’effetto,
in accoglimento ex art. 653 c.p.c. della presente opposizione, revocare e/o annullare,
dichiarare nullo, infondato e, comunque, disattendere in toto il decreto ingiuntivo
opposto indicato in epigrafe - n. 022229/2011 R.Decr.Ing., pronunciato dal Tribunale
di Roma, nel procedimento ingiuntivo n. 61982/2011 R.G., l’16 novembre 2011,
depositato in cancelleria in pari data e notificato all’opponente, a mezzo del servizio
postale, tramite racc. A/R spedita l’11 gennaio 2012 - poiché infondato in fatto e in
diritto; con vittoria, in ogni caso, di spese, diritti, onorari e rimborso forfettario 12,50
% spese generali, I.V.A. 21% e C.P.A. 4% come per legge”;
per la parte opposta (comparsa di risposta): “Voglia il Tribunale adito 1)
preliminarmente e pregiudizialmente: respingere l’eccezione sollevata da parte
opponente di incompetenza territoriale, in quanto infondata in fatto e in diritto, per
Firm
ato
Da:
SC
ER
RA
TO
FR
AN
CE
SC
O R
EM
O E
mes
so D
a: P
OS
TE
CO
M C
A3
Ser
ial#
: 184
8
Sentenza n. 7090/2015 pubbl. il 31/03/2015RG n. 9293/2012
Repert. n. 6533/2015 del 31/03/2015
http://bit.ly/1CC1BD1
3
tutti i motivi di cui in narrativa; concedere, in via immediata, la provvisoria
esecuzione al d.i. opposto per l’intero importo o in via subordinata per il diverso
importo pari a 6.647,12 euro o per la diversa somma che verrà ritenuta di giustizia …;
2) nel merito: respingere la domanda attorea di revoca del decreto ingiuntivo opposto
e tutte le domande attoree e le eccezioni, siccome spiegate e formulate, in quanto
infondate in fatto e in diritto, quanto meno perché non provate, per tutti i motivi di cui
in narrativa; confermare il decreto della società opposta e il d.i. n° 22229/11, rg
61982/11, emesso in data 16/11/11, per l’intera somma; in via subordinata, per la
diversa somma che verrà ritenuta di giustizia dal Giudice adito o che verrà accertata e
riconosciuta in corso di causa, con ogni provvedimento connesso e conseguente …”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestiva citazione, ritualmente notificata alla convenuta Service
Information Technology Srl (nel prosieguo solo SIT Srl), l’attore Samorì Matteo,
titolare della ditta individuale ‘2 Emme Soluzioni Informatiche di Samorì Matteo’,
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n° 22229/11 del 16/11/11 di
questo Tribunale (n° 61982/11 Rg), ottenuto dalla predetta convenuta per il
pagamento della complessiva somma di 19.933,68 euro, a titolo di preteso
corrispettivo delle forniture eseguite nel corso del 2010, come da fatture allegate,
emesse dal 19/1/10 al 5/8/10. Al riguardo l’attore, eccepita in via pregiudiziale
l’incompetenza territoriale del giudice adito per essere competente il Tribunale di
Forlì, allegava che in ogni caso la pretesa era in parte infondata, in quanto
riconosceva come dovuta solo la minor somma di 6.647,12 euro, portata dalle fatture
n° 1230 del 5 luglio 2010 per 798,40 euro, n° 1272 del 14 luglio 2010 per 1.389,60
euro, n° 1332 del 23 luglio 2010 per 1.099,32 euro, n° 1346 del 27 luglio 2010 per
827,40 euro e n° 1400 del 5 agosto 2010 per 2.532,40 euro; che viceversa contestava
la debenza del residuo importo esatto in via monitoria, in quanto relativo a merce mai
ricevuta, disconoscendo tutte le sottoscrizioni apposte sui documenti di trasporto, in
quanto non attribuibili a sé stesso o a soggetti incaricati della ricezione. Tanto
premesso, l’attore concludeva come in epigrafe riportato.
Firm
ato
Da:
SC
ER
RA
TO
FR
AN
CE
SC
O R
EM
O E
mes
so D
a: P
OS
TE
CO
M C
A3
Ser
ial#
: 184
8
Sentenza n. 7090/2015 pubbl. il 31/03/2015RG n. 9293/2012
Repert. n. 6533/2015 del 31/03/2015
http://bit.ly/1CC1BD1
4
Si costituiva in giudizio la convenuta Service Information Technology Srl (nel
prosieguo, come detto, solo SIT Srl), la quale concludeva per l’accoglimento delle
rassegnate conclusioni.
Con ordinanza pronunciata all’udienza del 18/9/12 era concessa la
provvisoria esecutorietà per la somma non contestata di 6.647,12 euro, importo che
risulta essere stato corrisposto in sede di accordo stragiudiziale, come dichiarato dal
sostituto processuale del procuratore dell’opposta all’udienza di p.c..
La causa veniva istruita documentalmente, essendo stata ritenuta non
ammissibile ogni ulteriore attività istruttoria, ed all’udienza di p.c. del 27/10/14 era
trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito di
comparse conclusionali (60 giorni) e di repliche (ulteriori 20 giorni): i termini ex artt.
190 e 281 quinquies c.p.c. sono scaduti il 19/1/15.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va ribadito che è indifferente riferirsi alla ditta, in persona
del titolare, ovvero alla persona fisica, titolare della ditta stessa (cfr. Cass. 8784/98:
“La ditta e' segno distintivo dell'imprenditore, ma non e' soggetto distinto dal suo
titolare, e pertanto questi, pur senza specificare la sua qualità, e' legittimato ad
opporsi ad un decreto ingiuntivo emesso nei confronti di quella”; Cass. 9260/10).
In ordine alla sollevata eccezione pregiudiziale di incompetenza territoriale
ritiene il Giudicante che la stessa, pur ammissibile in quanto ritualmente sollevata con
riferimento a ciascuno dei possibili concorrenti criteri di collegamento previsti dalla
legge -quello generale (art. 19 c.p.c.) e quelli facoltativi (art. 20 c.p.c.)-, non possa
essere accolta.
Invero l’eccezione è infondata in base al combinato disposto dagli artt. 20
c.p.c. e 1182, 3° comma, c.c., in relazione al luogo di esecuzione della prestazione
(pagamento del corrispettivo) dedotta in giudizio; infatti la prestazione doveva essere
eseguita a Roma, sede della società opposta (attrice sostanziale e creditrice della
prestazione dedotta in giudizio), come pacificamente indicato nell’epigrafe del ricorso
monitorio e risultante in atti e come dalla stessa rilevato in comparsa.
Firm
ato
Da:
SC
ER
RA
TO
FR
AN
CE
SC
O R
EM
O E
mes
so D
a: P
OS
TE
CO
M C
A3
Ser
ial#
: 184
8
Sentenza n. 7090/2015 pubbl. il 31/03/2015RG n. 9293/2012
Repert. n. 6533/2015 del 31/03/2015
http://bit.ly/1CC1BD1
5
Non conferente appare il riferimento, fatto dall’opponente, a Cass. 22401/04
in ordine alla mancanza di natura contrattuale della fattura e di inidoneità della stessa
ad incidere sulla competenza territoriale, in quanto, a prescindere da ogni altra
considerazione, l’opponente non ha contestato la debenza di parte della somma
ingiunta per il titolo dedotto in ricorso (corrispettivo dovuto per fornitura merce), per
cui, ammessa dall’attrice l’esistenza del proprio debito per una somma determinata di
denaro in relazione ad un non contestato rapporto contrattuale, appare di ogni
evidenza l’applicabilità dell’art. 1182, 3° comma, c.c. e la manifesta infondatezza
dell’eccezione sollevata.
Passando finalmente al merito, si osserva che l’opposizione è in parte fondata
e va accolta nei limiti di cui in motivazione, ma l’opponente va condannato al
pagamento della somma risultata ancora dovuta.
Prima di tutto giova ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento
anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito
dell’opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie
regole processuali (cfr. art. 645, 2° comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli
oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza
che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di
validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa
creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione
di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/05;
Cass. 15186/03; Cass. 6663/02); quindi il diritto del preteso creditore (formalmente
convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato,
indipendentemente dall’esistenza -ovvero, persistenza- dei presupposti di legge
richiesti per l’emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 20613/11).
L’opposta SIT Srl (attrice sostanziale) ha agito in via monitoria per ottenere il
pagamento della complessiva somma di 19.933,68 euro, a titolo di preteso credito per
corrispettivi dovuti a seguito di fornitura di merce in favore dell’opponente, come
risultava dalle seguenti fatture: n° 82 del 19/1/10 per 1.955,40 euro, n° 89 del 20/1/10
per 1.773,54 euro, n° 214 dell’11/2/10 per 648,10 euro, n° 516 del 19/3/10 per
Firm
ato
Da:
SC
ER
RA
TO
FR
AN
CE
SC
O R
EM
O E
mes
so D
a: P
OS
TE
CO
M C
A3
Ser
ial#
: 184
8
Sentenza n. 7090/2015 pubbl. il 31/03/2015RG n. 9293/2012
Repert. n. 6533/2015 del 31/03/2015
http://bit.ly/1CC1BD1
6
1.272,37 euro, n° 691 del 20/4/10 per 1.450,27 euro, n° 780 del 30/4/10 per 2.040,62
euro, n° 888 del 17/5/10 per 1.525,98 euro, n° 905 del 19/5/10 per 367,08 euro, n°
993 del 28/5/10 per 1.174,16 euro, n° 1141 del 21/6/10 per 1.079,04 euro, n° 1230 del
5/7/10 per 798,40 euro, n° 1272 del 14/7/10 per 1.389,60 euro, n° 1332 del 23/7/10
per 1.099,32 euro, n° 1346 del 27/7/10 per 827,40 euro e n° 1400 del 5/8/10 per
2.532,40 euro.
Da parte sua l’opponente ha riconosciuto la debenza di 6.647,12 euro, somma
portata dalle fatture n° 1230 del 5/7/10 per 798,40 euro, n° 1272 del 14/7/10 per
1.389,60 euro, n° 1332 del 23/7/10 per 1.099,32 euro, n° 1346 del 27/7/10 per 827,40
euro e n° 1400 del 5/8/10 per 2.532,40 euro, mentre ha contestato di dovere alcunché
in relazione alle altre fatture, non avendo ricevuto la merce ivi indicata ed avendo
disconosciuto, come propria o di soggetto autorizzato, le sottoscrizioni in calce ai
DDT allegati.
Orbene, in base ai principi generali in tema di adempimento, va ribadito che
il creditore, che agisce per il pagamento di un suo credito, è tenuto unicamente a
fornire la prova del rapporto o del titolo, da cui deriva il suo diritto, e della scadenza
del termine per l’adempimento, ma non anche a provare il mancato pagamento, che
va meramente allegato, con la conseguenza che, poiché il pagamento integra un fatto
estintivo, la relativa prova incombe sul debitore che l’eccepisce, al pari della prova di
eventuali fatti modificativi o impeditivi (cfr. Cass. SU 13533/01; Cass. 9439/08;
Cass. 15677/09; Cass. 3373/10; Cass. 15659/11; Cass. 7530/12).
Dalle allegazioni delle parti, avuto a mente l’art. 115, 1° comma, c.p.c. nel
testo introdotto dall’art. 45, 14° comma, della L. 69/09 ed applicabile ratione
temporis (“Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della
decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non
specificatamente contestati dalla parte costituita”), è allora agevole rilevare che la
società opposta (attrice sostanziale) è esonerata dall’onere di provare l’effettuazione
della prestazione (fornitura di merce) dedotta in giudizio e relativa alla somma non
contestata di 6.647,12 euro, portata dalle citate fatture n° 1230 del 5/7/10 per 798,40
euro, n° 1272 del 14/7/10 per 1.389,60 euro, n° 1332 del 23/7/10 per 1.099,32 euro,
Firm
ato
Da:
SC
ER
RA
TO
FR
AN
CE
SC
O R
EM
O E
mes
so D
a: P
OS
TE
CO
M C
A3
Ser
ial#
: 184
8
Sentenza n. 7090/2015 pubbl. il 31/03/2015RG n. 9293/2012
Repert. n. 6533/2015 del 31/03/2015
http://bit.ly/1CC1BD1
7
n° 1346 del 27/7/10 per 827,40 euro e n° 1400 del 5/8/10 per 2.532,40 euro; quindi,
risultata pacifica l’effettuazione della relativa prestazione, si tratta ora di verificare
l’esistenza di fatti estintivi quanto all’obbligazione di pagamento del corrispettivo.
Risulta, come emerge dal verbale di udienza del 18/9/12, che era stato inviato
ai legali della società opposta un assegno circolare di 6.647,12 euro a favore
dell’opposta SIT Srl e che a tal riguardo l’avv.to Valentina Rombolà aveva dichiarato
a verbale che “ … il pagamento offerto, assegno circolare … n° 4022042730-04 reca
data 06/09/2012, pervenuto presso lo studio Rombolà in data 12/09/2012. e non posto
all’incasso, è successivo rispetto alla data di notifica del decreto ingiuntivo opposto
…”; quindi, pacifico il fatto storico della trasmissione dell’assegno circolare per
6.647,12 euro, non risultava a quel momento l’avvenuto incasso.
Nella comparsa conclusionale l’opposta ha espressamente allegato che “ …
parte opponente inviava in data 10/9/2012 offerta di pagamento, a mezzo assegni, per
la somma di € 6.647,12, successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo opposto,
ma nulla inviava a titolo di spese e/o onorari. Si chiede la condanna della Due Emme
Soluzioni Informatiche di Samorì Matteo alla somma liquidata a titolo di onorari,
spese, competenze ed onorari, oltre Iva e Cpa nel decreto ingiuntivo opposto. Si
chiede altresì la condanna di parte opponente agli onorari, spese e competenze, oltre
Iva, Cpa e Spese generali del 15% del presente giudizio, da distrarsi a favore dei
presenti procuratori antistatari …”
Allo stato pertanto, benché negli scritti difensivi conclusionali e di replica
l’attore parli ancora di mera offerta ex art. 1220 c.c., deve ritenersi che l’opposta
abbia poi proceduto all’incasso dell’assegno con conseguente estinzione del relativo
debito per sorte -si deve presumere al riguardo che l’imputazione, con il verosimile
consenso del creditore (cfr. art. 1194 c.c.), sia stata fatta direttamente al capitale,
attesa l’estinzione dello stesso (arg. ex citata comparsa conclusionale della società
opposta, in cui sono state precisate le conclusioni definitive)-, mentre nulla risulta
quanto al pagamento degli interessi dovuti ex artt. 4 e 5 D.Lgs 231/02 dalla
maturazione fino, quanto meno, al 10/9/12, data dell’offerta non formale ex art. 1220
c.c..
Firm
ato
Da:
SC
ER
RA
TO
FR
AN
CE
SC
O R
EM
O E
mes
so D
a: P
OS
TE
CO
M C
A3
Ser
ial#
: 184
8
Sentenza n. 7090/2015 pubbl. il 31/03/2015RG n. 9293/2012
Repert. n. 6533/2015 del 31/03/2015
http://bit.ly/1CC1BD1
8
Per quanto riguarda l’imputazione ex art. 1194 c.c., già si è detto, per cui deve
ritenersi estinta la sorte di cui alle fatture non contestate.
In relazione al dies a quo per il calcolo degli interessi moratori si osserva che
nelle fatture, oggetto delle prestazioni non contestate, erano previsti pagamenti con la
modalità ‘bonifico bancario a vista’.
In relazione al dies ad quem per il calcolo degli interessi ex D.Lgs 231/02
deve farsi riferimento alla data (10/9/12) dell’offerta non formale, della cui serietà e
conseguente incidenza sull’ulteriore maturazione degli interessi moratori non è dato
dubitare, essendo stato inviato un assegno circolare, poi incassato, di importo pari alla
sorte dovuta (cfr. Cass. 22734/14: “L'offerta non formale, ai sensi dell'art. 1220 cod.
civ., consiste in una qualsiasi condotta del debitore idonea a manifestare il serio
intento di effettuare la prestazione, che deve essere posta a disposizione del creditore
con modalità tali da consentirne concretamente la fruibilità. …”; Cass. 25155/10).
Passando all’esame della somma residua di 13.286,56 euro, portata dalle
fatture contestate n° 82 del 19/1/10 per 1.955,40 euro, n° 89 del 20/1/10 per 1.773,54
euro, n° 214 dell’11/2/10 per 648,10 euro, n° 516 del 19/3/10 per 1.272,37 euro, n°
691 del 20/4/10 per 1.450,27 euro, n° 780 del 30/4/10 per 2.040,62 euro, n° 888 del
17/5/10 per 1.525,98 euro, n° 905 del 19/5/10 per 367,08 euro, n° 993 del 28/5/10 per
1.174,16 euro e n° 1141 del 21/6/10 per 1.079,04 euro, è di tutta evidenza che, di
fronte alla contestazione dell’opponente, il quale ha negato di aver ricevuto la merce
indicata in tali fatture ed ha disconosciuto le sottoscrizioni risultanti sui DDT, sarebbe
stato onere di parte convenuta (attrice sostanziale) dimostrare l’esistenza del titolo
dedotto in giudizio: nulla risulta al riguardo.
L’opposta ha inteso fornire con testimoni la prova dell’effettuazione della
prestazione contestata.
Premesso che all’udienza del 27/10/14 di precisazione delle conclusioni
l’opposta non è comparsa e non ha quindi insistito sull’ammissione dei mezzi di
prova costituendi, con tutto ciò che ne consegue in ordine al ritenuto abbandono
dell’istanza istruttoria non accolta nel corso del giudizio (cfr. Cass. 10748/12; Cass.
9231/13 in motivazione), si ribadisce ad ogni buon conto che, emersa l’irrilevanza
Firm
ato
Da:
SC
ER
RA
TO
FR
AN
CE
SC
O R
EM
O E
mes
so D
a: P
OS
TE
CO
M C
A3
Ser
ial#
: 184
8
Sentenza n. 7090/2015 pubbl. il 31/03/2015RG n. 9293/2012
Repert. n. 6533/2015 del 31/03/2015
http://bit.ly/1CC1BD1
9
della prova sulla predisposizione della merce da parte del personale dell’opposta, non
era -e non è- in ogni caso ammissibile la prova testimoniale dei non meglio
individuati legali rappresentanti di TNT Global Express Spa, della TNT Traco, della
Bartolini Spa e della Bartolini Roma Eur in ordine all’effettuazione della specifica
consegna della merce che qui ci occupa.
In comparsa conclusionale l’opposta ha ulteriormente argomentato nel senso
che ad ogni fattura era allegato il documento di presa in consegna della merce da
parte del trasportatore, con la relativa fattura per il servizio prestato e che quanto
riportato nelle fatture azionate in via monitoria corrispondeva esattamente alla merce
presa in carico.
Si evidenzia peraltro l’irrilevanza, ai fini della prova dell’effettuazione della
prestazione dedotta in giudizio, della fatturazione dei servizi fra l’opposta e dette
società in quanto, a tacer d’altro, dalla fatturazione del servizio non si ricava in via
automatica la certezza dell’effettiva consegna della merce al Samorì e ciò anche in
considerazione del fatto che i vari DDT riportano sigle incomprensibili.
Inoltre difetta, a monte, la prova stessa della conclusione di apposito contratto
per la fornitura del materiale portato dalle suddette fatture contestate, non essendo
stati prodotti gli ordini o proposte contrattuali né essendo stato allegato -e richiesto di
provare- alcunché in tal senso.
Da ultimo, risulta per tabulas che, come allegato dall’opponente in citazione,
in occasione della ricezione in data 15/5/11 della raccomandata dei legali di SIT Srl
con la diffida di pagamento di 25.179,82 euro, relativamente anche alle fatture del
2010 per cui è causa (cfr. doc. 2 di parte opponente), il Samorì aveva replicato alla
pretesa nel successivo periodo di giugno-luglio del 2011, chiedendo via e-mail
l’inoltro delle fatture non rinvenute (cfr. doc. 3 di parte opponente); quindi la
contestazione in giudizio non appare estemporanea e sollevata solo per paralizzare la
pretesa dell’ingiungente, ma risale anche ad una fase ben anteriore.
In conclusione non vi è prova dell’ordine e della fornitura della merce per
13.286,56 euro.
Firm
ato
Da:
SC
ER
RA
TO
FR
AN
CE
SC
O R
EM
O E
mes
so D
a: P
OS
TE
CO
M C
A3
Ser
ial#
: 184
8
Sentenza n. 7090/2015 pubbl. il 31/03/2015RG n. 9293/2012
Repert. n. 6533/2015 del 31/03/2015
http://bit.ly/1CC1BD1
10
Alla luce delle risultanze di causa, si ritiene pertanto necessario revocare il
decreto ingiuntivo opposto n° 22229/11 del 16/11/11 di questo Tribunale (n°
61982/11 Rg), in quanto non risulta dovuta l’intera somma esatta in via monitoria.
L’opponente va peraltro condannato, in base alle risultanze di causa ed alla
luce delle superiori osservazioni in fatto ed in diritto, al pagamento, in favore
dell’opposta, degli interessi moratori ex artt. 4 e 5 D.Lgs 231/02 sulle somme portate
dalle fatture non contestate (n° 1230 del 5/7/10 per 798,40 euro, n° 1272 del 14/7/10
per 1.389,60 euro, n° 1332 del 23/7/10 per 1.099,32 euro, n° 1346 del 27/7/10 per
827,40 euro e n° 1400 del 5/8/10 per 2.532,40 euro) dalle date di scadenza indicate
nelle singole fatture (art. 4 D.Lgs 231/02) fino al 10/9/12 nella misura prevista
dall’art. 5 del medesimo D.Lgs 231/02.
Il calcolo matematico, essendo noti tutti i parametri di riferimento (importi
unitari delle singole fatture, ammontare degli interessi ex art. 5 D.Lgs 231/02, data di
decorrenza e di scadenza del calcolo), ben può essere effettuato in sede esecutiva.
La possibilità di revoca del decreto ingiuntivo opposto e di contestuale
condanna per la differenza è pacifica in giurisprudenza, in quanto sia con il ricorso
per decreto ingiuntivo che con la domanda di rigetto dell’opposizione vi è esercizio di
un’azione di condanna; quindi non vi è alcuna ultrapetizione neanche a fronte di una
mera richiesta di conferma del decreto ingiuntivo opposto e nulla impedisce, in caso
di revoca del decreto ingiuntivo per parziale infondatezza della pretesa azionata in via
monitoria ovvero per pagamenti intervenuti o per questioni formali attinenti al
decreto monitorio, che l’opponente possa essere condannato al pagamento della
somma accertata come effettivamente ancora dovuta alla data della sentenza (cfr.
Cass. 1954/09; Cass. 9021/05; Cass. 15186/03; Cass. 15339/00; Cass. 5074/99; Cass.
1656/98): sul punto si consideri la disciplina di cui all’art. 653, 2° comma, c.p.c..
Per quanto riguarda il regime delle spese dell’intera procedura -si rammenta
che la procedura (fase monitoria e fase di opposizione) è unica e che il decreto
ingiuntivo è stato revocato anche in ordine al capo delle spese- ritiene il Giudice,
preso atto dell’ammontare dell’effettivo debito e del pagamento dopo la notifica del
ricorso monitorio nonché peraltro dell’infondatezza della sollevata eccezione
Firm
ato
Da:
SC
ER
RA
TO
FR
AN
CE
SC
O R
EM
O E
mes
so D
a: P
OS
TE
CO
M C
A3
Ser
ial#
: 184
8
Sentenza n. 7090/2015 pubbl. il 31/03/2015RG n. 9293/2012
Repert. n. 6533/2015 del 31/03/2015
http://bit.ly/1CC1BD1
11
pregiudiziale di incompetenza territoriale, che le stesse devono essere compensate per
2/3 e che il residuo, liquidato in dispositivo in favore dei procuratori dell’opposta
dichiaratisi antistatari, deve essere posto a carico dell’opponente per il grado di
soccombenza.
Si dà atto che per la liquidazione delle spese deve essere applicato il Decreto
Ministero Giustizia n° 55 del 10/3/14 (GU n° 77 del 2/4/14) sui nuovi parametri
forensi, entrato in vigore il 3/4/14, prima che avesse termine l’attività professionale
del legale; infatti l’udienza di p.c. si è tenuta il 27/10/14 e i termini ex artt. 190 e 281
quinquies c.p.c. sono scaduti il 19/1/15; quindi deve essere applicato integralmente il
nuovo regime, alla luce dell’art. 28 del citato DM 55/14 (arg. ex Cass. SU 17405/12,
in relazione alla precedente riforma ex Decreto Ministero Giustizia 20/7/12 n° 140).
Si è proceduto alla somma degli importi medi indicati nella tabella relativa ai
‘giudizi di cognizione davanti al tribunale’ e nello scaglione di valore ‘5.201 - 26.000
euro’, tenuto conto della natura e del valore della controversia, della qualità e quantità
delle questioni trattate e dell’attività complessivamente svolta dal difensore.
Sull’importo così risultante di 4.835,00 euro va operata la compensazione per
2/3.
Va nuovamente riconosciuto il rimborso forfettario (art. 2, 2° comma, citato
DM 55/14).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
in parziale accoglimento dell’opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto n°
22229/11 del 16/11/11 di questo Tribunale (n° 61982/11 Rg);
condanna peraltro l’opponente Samorì Matteo, titolare della ditta individuale ‘2
Emme Soluzioni Informatiche di Samorì Matteo’, al pagamento, in favore
dell’opposta Service Information Technology – S.I.T. Srl, degli interessi moratori ex
artt. 4 e 5 D.Lgs 231/02 sulle somme portate dalle fatture non contestate (n° 1230 del
5/7/10 per 798,40 euro, n° 1272 del 14/7/10 per 1.389,60 euro, n° 1332 del 23/7/10
per 1.099,32 euro, n° 1346 del 27/7/10 per 827,40 euro e n° 1400 del 5/8/10 per
Firm
ato
Da:
SC
ER
RA
TO
FR
AN
CE
SC
O R
EM
O E
mes
so D
a: P
OS
TE
CO
M C
A3
Ser
ial#
: 184
8
Sentenza n. 7090/2015 pubbl. il 31/03/2015RG n. 9293/2012
Repert. n. 6533/2015 del 31/03/2015
http://bit.ly/1CC1BD1
12
2.532,40 euro) dalle date di scadenza indicate nelle singole fatture fino al 10/9/12, il
tutto come meglio indicato in motivazione;
compensa per 2/3 le spese di lite e pone a carico della società opponente il residuo
che liquida in complessivi 1.610,00 euro per compensi professionali e 100,00 euro
per spese, oltre rimborso forfettario, Cp ed Iva come per legge. Ordina la distrazione
delle spese di lite in favore dei procuratori della società opposta, dichiaratisi
antistatari.
Così deciso a Roma, il 25/3/15
il Giudice
dott. Francesco Remo Scerrato
Firm
ato
Da:
SC
ER
RA
TO
FR
AN
CE
SC
O R
EM
O E
mes
so D
a: P
OS
TE
CO
M C
A3
Ser
ial#
: 184
8
Sentenza n. 7090/2015 pubbl. il 31/03/2015RG n. 9293/2012
Repert. n. 6533/2015 del 31/03/2015
http://bit.ly/1CC1BD1
Top Related