Parere in merito alla congruità Parere in merito alla congruità del curriculum scientifico o professionale del curriculum scientifico o professionale
dei titolari di contratti di insegnamento dei titolari di contratti di insegnamento da parte del Nucleo di Valutazioneda parte del Nucleo di Valutazione
(art. 23, co. 1, L. 240/10)(art. 23, co. 1, L. 240/10)
Riunione del 6 Dicembre 2013
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Fonti normative Fonti normative -- nazionalinazionali
• Art. 2, co. 1, lett. r), L. 240/2010, Art. 2, co. 1, lett. r), L. 240/2010, Attribuzione al nucleo di valutazione della funzione di verifica della qualità e dell'efficacia dell'offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti, di cui al comma 2, lettera g), del presente articolo, nonchè della funzione di verifica dell'attività di ricerca svolta dai dipartimenti e della congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento di cui all'articolo 23, comma 1, [...];
• Art. 23, co. 1, L. 240/2010 Art. 23, co. 1, L. 240/2010 (Contratti per attività di insegnamento)(Contratti per attività di insegnamento), , Le università, anche sulla base di specifiche convenzioni con gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, possono stipulare contratti della durata di un anno accademico e rinnovabili annualmente per un periodo massimo di cinque anni, a titolo gratuito o oneroso, per attività di insegnamento al fine di avvalersi della collaborazione di esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale, che siano dipendenti da altre amministrazioni, enti o imprese, ovvero titolari di pensione, ovvero lavoratori autonomi in possesso di un reddito annuo non inferiore a 40.000 euro lordi. I predetti contratti sono stipulati dal rettore, su proposta dei competenti organi accademici. I contratti a titolo gratuito possono essere stipulati esclusivamente con soggetti in possesso di un reddito da lavoro autonomo o dipendente, fermi restando i requisiti richiesti. I contratti a titolo gratuito, ad eccezione di quelli stipulati nell'ambito di convenzioni con enti pubblici, non possono superare, nell'anno accademico, il 5 per cento dell'organico dei professori e ricercatori di ruolo in servizio presso l'ateneo.
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Fonti normative Fonti normative – di Ateneo– di Ateneo
• Art. 23, co. 3, Statuto di Ateneo Art. 23, co. 3, Statuto di Ateneo (Nucleo di Valutazione), (Nucleo di Valutazione), • c) Verifica la congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti
di insegnamento di cui all’art. 23, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
• Art. 5, Regolamento per il conferimento degli incarichi di insegnamento ad Art. 5, Regolamento per il conferimento degli incarichi di insegnamento ad esperti e studiosi esterni ai sensi dell’art. 23 L. 240/2010, esperti e studiosi esterni ai sensi dell’art. 23 L. 240/2010,
• 1. Nei limiti dei fondi assegnati , le strutture didattiche conferiscono direttamente gli incarichi con delibera motivata, previa verifica della congruità del curriculum scientifico o professionale dell’esperto prescelto da parte del Nucleo di Valutazione ai sensi di quanto disposto dall’art. 2, comma 1, lettera r) della Legge 240/2010. In relazione a specifiche categorie professionali ed alla peculiarità delle attività formative da svolgere, il NdV può predeterminare i requisiti di qualificazione e professionali necessari in base ai quali può ritenersi valutata positivamente la congruità del curriculum scientifico professionale.
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Linee comuni adottate da alcuni AteneiLinee comuni adottate da alcuni Atenei(Bologna, Cagliari, Ferrara, Palermo, Sassari, Siena, Torino)(Bologna, Cagliari, Ferrara, Palermo, Sassari, Siena, Torino)
• 1) Valutazione EX ANTE dei CV da parte del NdV;
• 2) Individuazione di specifici “Criteri per la valutazione della congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari di contratto di insegnamento”, successivamente approvati da SA e dal CdA, che definiscano categorie predefinite per le quali non è necessario effettuare una valutazione dettagliata del singolo CV, creando un’implicita congruità per le seguenti categorie di docenza e professionali (es.: docenti cessati, dipendenti di enti in convenzione, dipendenti delle aziende del SSN in convenzione, professionisti o esperti del mondo del lavoro, ...), lasciando a tale verifica solo i casi che esulano da tali tipologie;
• Ciascuna Struttura didattica potrà verificare i requisiti richiesti per la coerenza dei curricula ai Criteri predefiniti e invierà al NdV solo i casi dubbi o quelli che non rientrano nelle categorie sopradescritte, operando una puntuale verifica delle loro congruità.
• 3) Individuazione di una tempistica adeguata, rispetto l’inizio delle attività didattiche, per la pronuncia sulla congruità del curriculum scientifico o professionale da parte del NdV (es.1, entro e non oltre il 30 luglio per gli insegnamenti da affidare nel primo semestre ed entro e non oltre il 30 dicembre per quelli da affidare nel secondo semestre; es. 2, stabilire un termine minimo di 30 giorni fra l’invio delle richieste di parere al Nucleo da parte del Dipartimento interessato, corredato della documentazione completa, e l’inizio dell’attività didattica prevista in contratto, ...). Superata tale tempistica vige il silenzio-assenso per il NdV;
• 4) Sollecitare le Strutture didattiche affinché richiedano ai candidati la redazione di CV in formato europeo, al fine rendere uniformi e più esaustive le informazioni necessarie alla valutazione.
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Punti di discussionePunti di discussione • 1) Individuazione di specifici “Criteri per la valutazione della congruità del curriculum
scientifico o professionale dei titolari di contratto di insegnamento” ed individuazione della tipologia di docenti soggetti a tali Criteri;
• 2) Definizione della procedura di approvazione ex ante dei contratti prima dell’invio al NdV (es:. strutture interessate – Dipartimenti, Direzione Personale etc. - , tempistica, forma dei CV e ed eventuali documenti correlati, etc.);
• 3) Modalità di espressione del parere da parte del NdV (es: tempistica, forma, comparazione con l’opinione degli studenti se docenti già contrattualizzati in Ateneo, etc.);
• 4) ....
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Punti di discussionePunti di discussione
Estratti di Estratti di «Criteri per la valutazione della congruità del curriculum scientifico o «Criteri per la valutazione della congruità del curriculum scientifico o
professionale dei titolari di contratto di insegnamento»professionale dei titolari di contratto di insegnamento»
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Punti di discussionePunti di discussione
Università degli studi di FerraraUniversità degli studi di Ferrara
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Punti di discussionePunti di discussione
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Punti di discussionePunti di discussione
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