Quadro istituzionale Unione EuropeaConsiglio europeoParlamento europeoConsiglio dell’UnioneCommissione europeaCorte di GiustiziaCorte dei Conti
Parlamento europeoPoteri legislativiPoteri di bilancioPoteri di controllo
Storia Parlamento europeo1952 Nasce come Assemblea Comune della CECA, con sede a Strasburgo.
Conta 78 membri indicati dai governi degli allora 6 stati membri, previa consultazione dei rispettivi parlamenti nazionali.
1962 L’Assemblea muta nome in Parlamento europeo, che dal 1 gennaio 1973 lievita a 198 membri per l’entrata di Danimarca, Regno Unito e Irlanda.
1976 Il Consiglio europeo decide a Bruxelles di rendere il Parlamento europeo eleggibile a suffragio universale diretto. Il testo entra in vigore nel luglio 1978 e le prime elezioni vengono celebrate nel giugno 1979. I membri passano a quota 410.
1984-2009 I membri dell’Europarlamento crescono di numero e raggiungono il picchio dei 782 (2007). Nel 2009 è stata applicata una riduzione a 736 membri come previsto dal Trattato di Nizza.
Risoluzione su un’azione volta a ravvicinare il diritto privato degli Stati membri
Armonizzazione diritto privato sostanziale
ConsiderazioniLa Comunità ha finora proceduto all’armonizzazione di numerose
singole parti del diritto privato ma non dell’intera branca e la forma di armonizzazione più consona a soddisfare le esigenze di natura giuridica della Comunità nel campo del diritto privato è l’unificazione delle sue maggiori branche.
l’armonizzazione di singole parti del diritto privato non basta a far fronte alle esigenze e alle aspettative del mercato unico e senza confini venutosi a formare soprattutto in seguito all’adozione dell’Atto unico
le disposizioni del trattato di Roma e dell’Atto unico forniscono pieno fondamento giuridico all’obiettivo perseguito con la presente
Richieste si dia inizio agli indispensabili lavori preparatori preliminari
all’eleborazione di un codice europeo comune del diritto privato invitando gli Stati membri a dichiarare, una volta portati a termine i relativi negoziati, se intendono partecipare alla progettata unificazione
sia costituito, previ negoziati tra gli Stati membri che accettano in linea di principio l’unificazione, un comitato di esperti del ramo incaricato di fissare le priorità e di organizzare l’insieme dei lavori di unificazione del diritto privato dei vari paesi
siano potenziati i centri di studi di diritto comparato esistenti nella Comunità e, in generale, incentivati i tentativi di codificazione
siano stanziate e attivate le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione di quanto precede
incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e agli Stati membri
Risoluzione sull’armonizzazione di taluni settori di diritto privato negli stati membri
ConsiderazioniConsiderando che la Comunità ha già proceduto all’armonizzazione
di taluni settori del diritto privatoConsiderando che il Parlamento ha chiesto, nella propria risoluzione
del 26 maggio 1989 su un’azione volta a ravvicinare il diritto privato degli Stati membri, l’avvio dei lavori preparatori necessari alla stesura di un Codice comune europeo di diritto privato
Considerando che la Commissione non ha ancora svolto detti lavori preparatori
Considerando che un’armonizzazione progressiva di taluni settori di diritto privato è essenziale per la realizzazione del mercato interno
RichiesteChiede alla Commissione di avviare i lavori sulla possibilità di elaborare un
Codice comune europeo di diritto privatoChiede l’insediamento di una commissione composta di studiosi di chiara
fama che presenti proposte in ordine alle priorità di un’armonizzazione parziale a breve termine e di un’armonizzazione più completa a lungo termine
E’ del parere che l’Unione possa promuovere l’armonizzazione e l’unificazione sul piano mondiale o europeo nell’ambito di organizzazioni come UNIDROIT, UNCITRAL e Consiglio d’Europa.
Ritiene opportuno continuare a sostenere la “Commissione sul diritto contrattuale europeo”, meglio conosciuta come “Commissione Lando”, nei suoi lavori per l’armonizzazione del diritto contrattuale
Incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai governi degli Stati membri
Problematiche codificazione
Differenza tra civil law e common lawFonti degli Stati membri diverse tra di loro
Perché codificare?Libertà di sceltaCreazione di uno spazio giuridico unitarioMinimizzare i costi in vista della realizzazione del
mercato internoSemplificazione delle regole giuridiche
Ravvicinamento del diritto civile e commerciale degli Stati membri
ConsiderazioniConsiderando che le tradizioni giuridiche dei popoli
d’Europa mostrano sostanzialmente più affinità che differenze
Considerando che il mercato interno creato dall’Unione Europea rappresenta senza alcun dubbio un notevole successo sotto il profilo economico
Osservazioni sulla situazione inizialeLe direttive in materia di diritto civile non sono
armonizzate in modo ottimale
Valutazione dei futuri sviluppiSi ritiene che l’applicazione di diverse normative
nazionali ed europee debba essere armonizzata coerentemente
Osservazioni sulla comunicazione della Commissione COM (2001) 398
Risoluzione del Parlamento sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio “Maggiore coerenza nel diritto contrattuale europeo - Un piano d’azione” COM(2003) 68
Considerazioni Le diversità delle normative degli Stati membri portano
ad un mal funzionamento del mercato internoMaggiore coerenza nel diritto contrattuale europeo si
ottiene attraverso iniziative concrete nel contesto di un calendario dettagliato e con l’utilizzazione di una terminologia comune
Parlamento europeo accoglie favorevolmente il fatto che un piano d’azione avvii una terminologia comune nell’ambito di un “quadro comune di riferimento”
Le richieste del Parlamento europeoAbbreviare i tempi di elaborazione del “quadro comune di
riferimento”Iniziative concrete per attuazione Piano d’azione
Passi da compiereFissazione di uno strumento opzionaleElaborazione di un corpus di regoleApplicazione pratica del “quadro comune di riferimento”
nelle procedure arbitraliPubblicare “quadro comune di riferimento” in tutte le
lingue comunitarie
Critiche alla Commissione Creazione di un sito web non è necessaria per avviare
“quadro comune di riferimento”Commercio elettronico non ha trovato un posto
sufficiente nel piano d’azioneMancanza di azioni tempestive per mettere a punto
strumenti opzionali nei settori delle transazioni dei consumatori e delle assicurazioni
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