Prof.ssa Grazia Restuccia
Rappresentante territoriale per la sezione di Messina
DIS-LEGGEDIS-LEGGE
PRESENTAZIONE DELLA LEGGE N. 170 PRESENTAZIONE DELLA LEGGE N. 170 DEL 18 /10/2010DEL 18 /10/2010
Legge 170/10 in materia di disturbi specifici di apprendimento pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.234 del 18/10/2010 e in vigore dal 2/11/2010
prof.ssa Grazia Restuccia Rappresentante territoriale A.I.D. sez. Messina
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La legge n. 170 riconosce la dislessia, la disortografia, la disgrafia e la discalculia come Disturbi Specifici di
Apprendimento (DSA), assegnando al sistema nazionale di istruzione e agli atenei il compito di individuare le forme
didattiche e le modalità di valutazione più adeguate affinché alunni e studenti con DSA possano raggiungere il successo
formativo.
LA LEGGE E’ COMPOSTA DI 9 9 ARTICOLIARTICOLI
ART. 1 :Riconoscimento e definizione di dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia .
ART. 2 : Finalita' .ART. 3 : Diagnosi .ART. 4 : Formazione nella scuola .ART. 5 : Misure educative e didattiche di supporto .ART. 6: Misure per i familiari .ART. 7: Disposizioni di attuazione .ART. 8: Competenze delle regioni a statuto speciale e
delle province autonome .ART. 9: Clausola di invarianza finanziaria prof.ssa Grazia Restuccia Rappresentante
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Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito
scolastico.
Art. 1 Riconoscimento e definizione di
dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia
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1. La presente legge riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento, di seguito denominati «DSA», che si manifestano in presenza di capacita' cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma possono costituire una limitazione importante per alcune attivita' della vita quotidiana. 2. Ai fini della presente legge, si intende per dislessia un disturbo specifico che si manifesta con una difficolta' nell'imparare a leggere, in particolare nella decifrazione dei segni linguistici, ovvero nella correttezza e nella rapidita' della lettura. prof.ssa Grazia Restuccia Rappresentante
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3. Ai fini della presente legge, si intende per disgrafia un disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficolta' nella realizzazione grafica.
4. Ai fini della presente legge, si intende per disortografia un disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficolta' nei processi linguistici di transcodifica.
5. Ai fini della presente legge, si intende per discalculia un disturbo specifico che si manifesta con una difficolta' negli automatismi del calcolo e dell'elaborazione dei numeri.
6. La dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia possono sussistere separatamente o insieme.
7. Nell'interpretazione delle definizioni di cui ai commi da 2 a 5, si tiene conto dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche in materia. prof.ssa Grazia Restuccia Rappresentante
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1. La presente legge persegue, per le persone con DSA, le seguenti finalita':
a)garantire il diritto all'istruzione; b)favorire il successo scolastico, anche attraverso misure didattiche di supporto, garantire una formazione adeguata e promuovere lo sviluppo delle potenzialita'; c) ridurre i disagi relazionali ed emozionali;
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Art. 2 Finalita'
d) adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessita’formative degli studenti; e) preparare gli insegnanti e sensibilizzare i genitori nei confronti delle problematiche legate ai DSA;
f) favorire la diagnosi precoce e percorsi didattici riabilitativi;
g) incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante il percorso di istruzione e di formazione;
h) assicurare eguali opportunita' di sviluppo delle capacita' in ambito sociale e professionale.
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I Disturbi Specifici di Apprendimento hanno una componente evolutiva che comporta la loro
manifestazione come ritardo e/o atipia del processo di sviluppo, definito sulla base dell’età anagrafica e della
media degli alunni o degli studenti presenti nella classe.
Ciò assegna alla capacità di osservazione degli insegnanti un ruolo fondamentale, non solo nei primi segmenti
dell’istruzione - scuola dell’infanzia e scuola primaria - per il riconoscimento di un potenziale disturbo specifico dell’apprendimento, ma anche in tutto il percorso
scolastico, per individuare quelle caratteristiche cognitive su cui puntare per il raggiungimento del successo
formativo.
Linee guida ministeriali
la Circolare n 50 - 20 maggio 2009 prevede che siano ammessi alla classe successiva ESCLUSIVAMENTE gli studenti che hanno riportato almeno la votazione "SEI" in OGNI materia.Con una sola insufficienza o con 5 in condotta si è bocciati.Si fa presente che per ogni studente con diagnosi specialistica di DSA ( quindi anche privata e non solo pubblica) il Consiglio di Classe (o il team dei docenti) durante l'anno scolatico ha il dovere di predisporre un percorso personalizzato, comprensivo di criteri di valutazione personalizzati, in adempimento alla normativa scolastica vigente e alle circolari Ministeriali sui DSA.La mancanza di tale percorso può far mettere in discussione il risultato finale.
L'insegnante ha l'obbligo di adeguare le verifiche sia orali che scritte, compreso gli esami di riparazione a settembre
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E' compito delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia, attivare, previa apposita comunicazione alle famiglie interessate, interventi tempestivi, idonei ad individuare i casi sospetti di DSA degli studenti, sulla base dei protocolli regionali di cui all'articolo7, comma 1.
L'esito di tali attivita‘ non costituisce, comunque, una diagnosi di D.S.A
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Validità diagnosi pubblica/privata: dalle consultazioni legali effettuate da consulenti AID e dai pareri tecnici da parte di alcuni Uffici Scolastici Regionali emerge che la legge in tal senso consente al cittadino di presentarsi a scuola sia con una diagnosi redatta da una struttura pubblica che da un professionista (o struttura) privata.
Fino all'invio di linee guida rimane comunque in vigore la Nota Ministeriale 26/A del 5/1/05 la quale afferma che la diagnosi può essere redatta da uno Psicologo, Neurologo o Neuropsichiatra sia afferente al SSN che professionista privato.
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Art. 4 Formazione nella scuola
Comma 1. Per gli anni 2010 e 2011, nell'ambito dei programmi di formazione del personale docente e dirigenziale delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia, e' assicurata un'adeguata preparazione riguardo alle problematiche relative ai DSA, finalizzata ad acquisire la competenza per individuarne precocemente i segnali e la conseguente capacita' di applicare strategie didattiche, metodologiche e valutative adeguate.
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Misure compensative e dispensative devono essere
applicate in tutte le scuole di ogni ordine e grado e nelle Università, sia nei test d'ingresso che negli
esami curriculari e negli esami di Stato conclusivi dei cicli secondari
di I e II grado.prof.ssa Grazia Restuccia Rappresentante
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“Tutte le misure compensative e dispensative più adeguate devono essere applicate anche nei confronti
della lingua straniera e dove necessario è previsto l’esonero di tale materia”.
Per la lingua inglese si fa presente che l'art 3.1 della circolare ministeriale n° 4 del 15/01/2009 consente alle famiglie, al momento dell' iscrizione alla 1^ classe della scuola secondaria di 1° grado, la scelta della sola lingua INGLESE invece di inglese + altra lingua straniera, contrariamente a quanto in vigore fino allo scorso anno.L'opzione è irreversibile e vale solo per l'inglese, non si può scegliere, come unica lingua, una lingua diversa dall'inglese.
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PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATOart. 2 comma b “favorire il successo scolastico,
anche attraverso misure didattiche di supporto, garantire una formazione adeguata e promuovere lo sviluppo delle potenzialita”;
art. 5 comma 2a) e b) l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengano conto anche di caratteristiche peculiari dei soggetti, quali il bilinguismo, adottando una metodologia e una strategia educativa adeguate; (art. 5).
C.M. n 50 - 20 maggio 2009
“è obbligo da parte dell'insegnante di redigere un “è obbligo da parte dell'insegnante di redigere un adeguato Piano Didattico Personalizzato adeguato Piano Didattico Personalizzato
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I familiari, fino al primo grado, di studenti del primo ciclo dell’istruzione con DSA, impegnati nell’assistenza alle attività scolastiche a casa, hanno diritto di usufruire di orari di lavoro flessibili.
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COMMENTI EMERSI IN SEDE DEL CONVEGNO DISLEGGE DEL 04/12/2010
La legge affronta per la prima vota in maniera sistematica il tema della gestione dei DSA nella scuola ponendo alcuni punti fermi e stabilendo un diritto di tutela finalizzato al successo formativo (in realtà già ampiamente ribadito in forme generali in molte leggi e norme vigenti, a partire dall’articolo 3 della Costituzione).
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Come in tutte le cose sarà necessaria buona volontà e buonsenso per trovare le soluzioni giuste, la scuola italiana non può più eludere questo problema così rilevante che la può vedere protagonista di un cambiamento della filosofia della didattica, realizzando, nei confronti degli alunni con DSA, ma non solo loro, quel percorso di personalizzazione della metodologia e della didattica che è un’ aspirazione da tempo invocata.
In quest’ottica la legge 170 fornisce un’ occasione da non perdere
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