PROCESSO CIVILE TELEMATICO
WIKIPEDIA - LA DEFINIZIONE -
Processo civile telematico
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Il PCT o processo civile telematico è parte integrante del piano di e-Government della
giustizia civile italiana. Il PCT nasce quando l'Unione Europea minaccia sanzioni all'Italia
per la lentezza dei processi. Lo scopo del processo civile telematico è di definire gli
strumenti informatici, le regole e le procedure di diritto necessari ad informatizzare il
processo civile.
Ad oggi il PCT coinvolge il contenzioso civile, il tribunale del lavoro, le esecuzioni
mobiliari, le esecuzioni immobiliari e le procedure concorsuali. In parallelo il ministero
della giustizia ha abilitato un servizio per la consultazione pubblica dei dati non giudiziali
attinenti al Giudice di Pace.
Il Processo Civile Telematico Il processo civile telematico è il principale progetto di E-GOVERNMENT del Ministero della Giustizia e si pone l'obiettivo di automatizzare i flussi informativi e documentali tra utenti esterni (avvocati e ausiliari del giudice) e uffici giudiziari relativamente ai processi civili.
Fonte: www.processotelematico.giustizia.it
DEPOSITI PER UFFICIO
(2009-2011)
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
gen-mar 2009
apr-giu 2009
lug-sett 2009
ott-dic 2009
gen-mar 2010
apr-giu 2010
lug-sett 2010
ott-dic 2010
gen-mar 2011
apr-giu 2011
Depositi telematici totali per trimestre
IL FLUSSO DI DEPOSITO VIA PEC
Server distrettuale
Fascicolo
informatico
Registro
informatizzato
Gestore servizi
telematici (GLPEC)
Gestore di PEC
soggetto esterno
Gestore di PEC
Giustizia (GiustiziaCert)
Registro generale
Indirizzi elettronici Soggetto
abilitato esterno
Ricevuta di
accettazione
Ricevuta di
Avvenuta
consegna
Atto e allegati
Busta
telematica
Esito
controlli
automatici
Certificazione
status
Esito
controlli
manuali
Albo
+ indirizzo PEC
Ordine di
appartenenza
IL FLUSSO COMUNICAZIONE/NOTIFICA
Dominio Giustizia
Soggetto
abilitato esterno
Server distrettuale
Fascicolo
informatico
Registro
informatizzato
Gestore servizi
telematici
Gestore di PEC
soggetto esterno
Gestore di PEC
Giustizia (GiustiziaCert)
Registro generale
Indirizzi elettronici
Ricevuta di
Avvenuta
consegna
Portale dei
servizi telematici
Documento con dati
sensibili
Autenticazione
forte e download
Punto di accesso
LE NORME - PEC
L. 2/2009 e successive modificazioni – obbligo della PEC e della sua comunicazione nel RE.G.IND.E.
7. I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi
ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta
elettronica di cui al comma 6 entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli
ordini e i collegi pubblicano in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente
dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta
elettronica certificata.
7-bis. L’omessa pubblicazione dell’elenco riservato previsto dal comma 7, ovvero il rifiuto reiterato
di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma, costituiscono
motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell’ordine inadempiente.
LE NORME - PCT
DM 44 del 21 febbraio 2011 – REGOLE TECNICHE P.T.
Deposito atti (art. 13 - RAC generata da gestore giustizia = DEPOSITATO)
D.LGS 82/05 e successive modificazioni - Codice dell’Amministrazione Digitale
Documento informatico
Firma digitale
Biglietti di cancelleria
NUOVA ARCHITETTURA INFORMATICA
ART. 51 L. 133/2008 – ESCLUSIVITA’ del sistema telematico
NUOVO 136 c.p.c. – PREFERENZA del sistema telematico
SPECIFICHE TECNICHE 18 luglio 2011
Gli atti del processo in forma di documenti informatici sono redatti in formato PDF (non scansionato) e sono corredati di informazioni in formato XML. I documenti informatici allegati sono privi di elementi attivi, tra cui macro e campi variabili, ed hanno i seguenti formati: .pdf, .odf, .rtf, .txt, .jpg, .gif, .tiff, .xml. E’ consentito l’utilizzo dei formati compressi .zip, .rar. e .arj, purché contenenti file i nei formati previsti dal comma precedente
Art. 51.
Comunicazioni e notificazioni per via telematica
1. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti di
cui al comma 2, negli uffici giudiziari indicati negli stessi decreti, le notificazioni e le comunicazioni di cui al primo comma dell'articolo 170 del
codice di procedura civile, la notificazione di cui al primo comma dell'articolo 192 del codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al
consulente sono effettuate per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui all'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Allo stesso modo si procede per le notificazioni e le
comunicazioni previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148,
comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale. La notificazione o comunicazione che contiene dati sensibili è
effettuata solo per estratto con contestuale messa a disposizione, sul sito internet individuato dall'amministrazione, dell'atto integrale cui il
destinatario accede mediante gli strumenti di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
2. Con uno o più decreti aventi natura non regolamentare, da adottarsi entro il 1° settembre 2010, sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il
Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalità dei
servizi di comunicazione, individuando gli uffici giudiziari nei quali trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 1.
3. A decorrere dalla data fissata ai sensi del comma 1, le notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento alle parti che non hanno
provveduto ad istituire e comunicare l'indirizzo elettronico di cui al medesimo comma, sono fatte presso la cancelleria o segreteria dell'ufficio
giudiziario.
Legge 6 agosto 2008, n. 133
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria"
Le comunicazioni dei biglietti di cancelleria
La Consolle PCT è l’applicativo per il commercialista che, iscritto al
Punto di Accesso, intenda effettuare depositi telematici.
Mediante Consolle è già possibile effettuare i depositi degli atti del
curatore.
I principali vantaggi di consolle PCT:
• facilità d’uso grazie alle procedure guidate
• un unico software per il deposito e la verifica dello stato del
procedimento
• interoperabilità con applicativi esterni
• applicativo multipiattaforma java
• aggiornamento automatico dell’applicativo
Le tre modalità di deposito degli atti telematici:
1. Utilizzo di gestionali esterni per la creazione della busta
telematica, importazione ed invio da Consolle PCT
2. Creazione del solo file XML APC dal gestionale esterno,
formazione della busta telematica ed invio da Consolle PCT
3. Creazione del fascicolo e dei dati strutturati XML direttamente
con Consolle PCT nel caso non si disponga di gestionali
Top Related