Presentazione dell’attività
della difesa civica nel 2011
Daniele LugliDifensore civico, Regione Emilia-Romagna
Numero procedimenti
371 394
590
713 720
0
200
400
600
800
1 2 3 4 52007 2008 2009 2010 2011
Si accede con: mail, telefonata, lettera, fax, incontro diretto
Provenienza delle istanze
19 25
34
29241
126
152
19
46
Fuori regione: 29 pratiche.
Materie trattate - Anno 2011
58
82
9
49
58
70
37
5
59
40
46
127
17
59
7
0 20 40 60 80 100 120 140
Altro
Tributi e sanzioni amm.ve
Servizi demografici ed elettorali
Cultura, istruzione, sport
Ausl ed Az. ospedaliere
Politiche sociali
Previdenza e pensioni
Agricoltura
Ambiente
Governo del territorio
Edilizia res. privata e pubblica
Servizi pubblici
Responsabilità della p.a.
Proc.to amm.vo e diritto di accesso
Attività produttive e turismo
Attività di difesa civica
316
232
365
307333
368
0
100
200
300
400
Attività di tutela del cittadino Attività di indirizzo del cittadino
2009 2010 2011
Esiti dell'attività di difesa civica
Tesi del DC accolta dalla
Pa; 290; 97%
Tesi del DC non accolta dalla Pa; 5;
2%
Mancata collaborazione
PA; 3; 1%
Qualche iniziativa
• V Meeting dell’Associazione Ombudsman del Mediterraneo
• La cella è in piazza… a Ferrara• La Rete siamo noi• Diritti e cittadinanza. L’azione della
difesa civica • Minori stranieri non accompagnati • Collaborazione con i Centri Servizi
per il Volontariato
Art. 70 dello Statuto regionale
1. Il Difensore civico è organo autonomo e indipendente della Regione, a cui viene riconosciuta una propria autonomia finanziaria ed organizzativa.
2. Esso (il Difensore civico) è posto a garanzia dei diritti e degli interessi dei cittadini nonché delle formazioni sociali che esprimono interessi collettivi e diffusi. Svolge funzioni di promozione e stimolo della pubblica amministrazione.
3. Il Difensore civico è nominato dall'Assemblea legislativa. La legge regionale determina modalità di nomina che garantiscano l'autonomia e l'indipendenza dell'organo.
4. Il Difensore civico può segnalare alle Commissioni assembleari competenti situazioni di difficoltà e disagio dei cittadini, nell'applicazione di norme regionali, avanzando proposte per rimuoverne le cause. Le Commissioni competenti devono pronunciarsi sulle proposte avanzate entro trenta giorni.
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