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Il 26 ottobre scorso, il Con-siglio di Stato, respingendo l’appello proposto dalla pre-sidenza del Consiglio, dal mi-nistero dell’Interno e dal mini-stero di Economia e Finanza, ha annullato gli importi di 80, 100 e 200 € del contributo per rilascio e rinnovo del permes-so di soggiorno, ripristinando gli effetti della sentenza del Tar del Lazio.
Il ministero dell’Interno ha disposto la piena esecuzione della sentenza da parte delle Questure, precisando che tut-te le istanze, comprese quelle in fase istruttoria o in attesa di consegna del titolo, dovranno essere portate a compimento prive del contributo.
Il Governo è stato chia-mato dal Consiglio di Stato a fissare nuovi importi in con-formità con i principi delineati dalla Corte di Giustizia Ue e nella procedura d’infrazione della Commissione Ue con-tro l’Italia (ragionevolmente sotto gli 80 €, per evitare di
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incorrere in una nuova proce-dura d’infrazione).
Sino a nuova definizione degli importi, pertanto, non devono più essere pagati gli importi di 80, 100 e 200 €, ma solo 30,46 € per il permesso di soggiorno elettronico (a tali importi vanno aggiunti il costo della marca da bollo di 16 € e 30 € per l’invio dell’assicurata presso Poste Italiane).
Ministero dell’Interno e mi-nistero di Economia e Finanza dovranno definire anche le modalità di rimborso dei con-tributi pagati illegittimamen-te. La relativa procedura sarà attivata soltanto in seguito alla definizione dei nuovi im-porti del contributo.
In attesa della definizione dei nuovi importi del contribu-to e delle relative procedure per il rimborso, le sedi Inas sono a disposizione per racco-gliere le richieste dei cittadini stranieri interessati a riavere le somme versate.
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Tabella 1 - Timeline esplicativa aggiornata a sentenza del 26 ottobre del Consiglio di Stato:
Decreto M.E.F. del 6/10/2011
30 gennaio 2012 Istituisce gli importi del contri-buto per rilascio/rinnovo per-messo di soggiorno: 80, 100 e 200 €
Sentenza Corte Giustizia Ue
2 settembre 2015 Definisce il contributo "spropor-zionato" e in contrasto con Di-rettiva 2003/19/CE
Sentenza TAR LAZIO n.6095/2016
24 maggio 2016 Annulla gli importi 80/100/200 €, disapplicando la norma naziona-le per contrasto con la normativa dell’Unione Europea (le Questu-re si adeguano in ritardo)
Ricorso al Consiglio di Stato
5 settembre 2016 Ricorso in appello di Presiden-za del Consiglio, Min.INT e MEF contro sentenza del TAR Lazio
Decreto 3903/16 del Consiglio di Stato
14 settembre 2016 Sospende l'esecutività della sen-tenza TAR Lazio e fissa udienza al 13 ottobre
Sentenza CdS n. 4487/2016
26 ottobre 2016 Annulla gli importi 80/100/200 € per rilascio/rinnovo permessi di soggiorno, ripristinando esecu-tività della sentenza TAR Lazio
Nuove norme per il lavoro stagionale
Dal 24 novembre sono in vigore le nuove norme che agevolano l’ingres-so per i lavoratori stranieri stagionali e rafforzano le tutele nei loro confronti. Inoltre viene introdotto il permesso di soggiorno stagionale pluriennale.
I datori di lavoro interessati ad assumere cittadini stranieri per con-tratti stagionali nei settori agricolo e
turistico-alberghiero, quindi, devono presentare richiesta nominativa allo Sportello unico per l’immigrazione competente, anche attraverso l’aiuto della proprie associazioni di categoria.
In caso di mancata risposta, la ri-chiesta si considera accettata se ri-guarda uno straniero già autorizzato a prestare lavoro stagionale presso il medesimo datore di lavoro nei prece-denti 5 anni. Lo Sportello unico, entro i successivi 20 giorni, rilascia il nulla
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osta al lavoro stagionale, che ha una durata massima di 9 mesi in un perio-do di 12; il permesso per motivi di la-voro stagionale può essere rinnovato, in caso di nuova opportunità offerta dallo stesso datore di lavoro o da un altro, senza obbligo di rientro ai fini del rilascio di un nuovo visto.
Per l’assistenza gratuita per l’invio della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, è possibile rivolgersi al patronato Inas.
Il datore di lavoro, inoltre, deve di-mostrare la disponibilità dell’alloggio.
In merito al canone di affitto, esso non deve essere decurtato automati-camente dalla retribuzione, non può essere eccessivo rispetto alla qualità dell’alloggio, alla retribuzione del la-voratore straniero e, in ogni caso, non deve essere superiore ad 1/3 di tale retribuzione.
Inoltre è stato stabilito il diritto di precedenza per i lavoratori stagionali già ammessi a lavorare in Italia alme-no 1 volta nei 5 anni precedenti, e a loro può essere rilasciato il permesso pluriennale fino a 3 annualità. Su tale permesso vengono indicati i periodi di soggiorno validi in Italia per ciascun anno. La richiesta di assunzione per le annualità successive alla prima può essere presentata anche da un dato-re di lavoro diverso da quello che ha ottenuto il nulla osta pluriennale, nei limiti delle quote di ingresso per lavo-ro stagionale.
Nel caso in cui al lavoratore sta-gionale venga offerto un contratto di lavoro a tempo determinato o indeter-
minato è possibile fare richiesta, allo Sportello unico per l’immigrazione, di conversione del permesso in permes-so di lavoro subordinato, a condizione che l’interessato abbia svolto per al-meno 3 mesi attività lavorativa stagio-nale in Italia. Tale richiesta può essere presentata presso il patronato.
Il nuovo permesso di soggiorno per lavori stagionali è rifiutato o - nel caso in cui sia già stato rilasciato - revocato se il datore di lavoro è stato oggetto di sanzioni a causa di lavoro irregolare, se non ha rispettato i propri obblighi di previdenza sociale, tassazione e condizioni di lavoro o se l’impresa in-teressata è stata liquidata per insol-venza; tuttavia in tali casi è previsto che il datore versi al lavoratore una indennità, sulla base delle retribuzioni dovute ai sensi del contratto collettivo nazionale e non corrisposte.
Infine, il rilascio del permesso vie-ne revocato o rifiutato se lo stesso è stato ottenuto in maniera fraudolenta o se il cittadino straniero non soddi-sfa le condizioni di ingresso e di sog-giorno previste dalla legge.
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