“La valutazione degli alunni con BES e disabilità”
Relatrice: Antonietta Centolanze
Formazione UTS-NES: PROGETTARE E VALUTARE PER COMPETENZE PER UNA DIDATTICA INCLUSIVA
FUNZIONI DELLA VALUTAZIONE
DIAGNOSTICA
Fornisce informazioni relative alle competenze e conoscenze del soggetto e al contesto in cui si compie l’intervento.Può essere utilizzata per individuare problemi specifici che un allievopotrebbe presentare.
FORMATIVA La valutazione è usata per contribuire all’apprendimento dell’alunno. Dà luogo ad interventi didattici che colmano lo scarto tra le prestazioni effettive registrate rispetto alle prestazioni attese
SOMMATIVA Certifica l’apprendimento e attribuisce un giudizio agli studenti al termine di un’unità didattica o trimestre o corso di studi. Certifica l’utilità del programma.
DIRENDICONTAZIONE
Informazioni valutative che vengono utilizzate per giudicare le prestazioni di scuole o insegnanti (Caf – Sistema nazionale valutazione, Index, Quadis ecc.)
La valutazione interessa non solo il processo di insegnamento/apprendimento in generale, ma anche tutti gli “attori” coinvolti nello stesso processo: - alunno - docente - programmazione - ambiente educativo
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LA VALUTAZIONE INCLUSIVAdalla 517/77 alle Linee Guida (2009)
L’oggetto della valutazione è tutto il processo di apprendimento: si considerano quindi
il profitto, ma anche …
il comportamento
la disponibilità nei confronti dell’esperienza scolastica ( la partecipazione,
l’ impegno, la serietà, la responsabilità)
i progressi maturati rispetto ai livelli di partenza.
«la valutazione dell’esito scolastico, deve fare riferimento al grado di maturazione
raggiunto dall’alunno sia globalmente sia a livello degli apprendimenti realizzati,
superando il concetto rigido del voto o della pagella»
Incidenza dei processi valutativi
sugli aspetti psicologici ed emotivi sulla costruzione di una positiva immagine di sé sul senso di autoefficacia sulla motivazione allo studio ed in definitiva sul successo
scolastico stesso
autostima motivazione apprendimento
Per ottimizzare il processo valutativo:
definire chiaramente che cosa si sta valutando
attenzione alla competenza più che alla forma, ai processi più che al solo“prodotto” elaborato
valutare l’ “apprendimento”, cioè quello che lo studente ha effettivamenteimparato (non solo ciò che sa)
svolgimento in condizioni analoghe a quelle abituali, anche con uso di strumenti(mappe, schemi, tabelle ecc) e tecnologie
prestare attenzione alle variabili emotivo-affettive che possono condizionarepesantemente la prestazione dell’allievo, soprattutto dell’allievo disabile!!!
LA VALUTAZIONE INCLUSIVALinee guida (2009)
2.2 La progettualità didattica orientata all’inclusione comporta l’adozione di metodologie favorenti, qualil’apprendimento cooperativo, il lavoro di gruppo e coppia, il tutoring, l’apprendimento per scoperta, l’utilizzodi attrezzature e tecnologie informatiche ecc.
2.3 Va favorita la costruzione attiva della conoscenza, attivando le personali strategie di approccio al sapere,rispettando ritmi e stili di apprendimento
2.4 La valutazione in decimi va rapportata al PEI, che costituisce il punto di riferimento per le attivitàeducative a favore dell’alunno con disabilità. La valutazione in questione andrà sempre considerata comevalutazione dei processi e non solo come valutazione della performance.
2.2 La progettualità didattica orientata all’inclusione comporta l’adozione di metodologiefavorenti, quali l’apprendimento cooperativo, il lavoro di gruppo e coppia, il tutoring,l’apprendimento per scoperta, l’utilizzo di attrezzature e tecnologie informatiche ecc.
2.3 Va favorita la costruzione attiva della conoscenza, attivando le personali strategie diapproccio al sapere, rispettando ritmi e stili di apprendimento
2.4 La valutazione in decimi va rapportata al PEI e andrà sempre considerata comevalutazione dei processi e non solo come valutazione della performance.
CHI È IL DISABILE…
“Per persone con disabilità si intendono coloro che presentano durature menomazioni fisiche,
mentali, intellettuali o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare
la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri.”
Convenzione sui diritti della persona con disabilità (ONU-New York 13.12.2006)
«…l'uso dell'espressione portatore di handicap è sbagliata (...) handicap vuol dire svantaggio,
l'individuo non porta uno svantaggio bensì dei limiti che non saranno rimossi, ma gli handicap, gli
svantaggi sono riducibili; una persona in carrozzina che incontra degli scalini trova degli handicap che
non ha portato lei; allora "portatore di cosa?" semmai «trovatore di un qualcosa» (...) l'handicap è
relativamente a ciò che vi è attorno» (Andrea Canevaro)
ICF, 2001 :Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute
Dalla prospettiva sanitaria alla prospettiva bio-psico-sociale
«Disabilità» come « condizione di salute in un ambiente sfavorevole»
Il contesto presenta elementi qualificati come ‘barriera’, qualora ostacolino
l’attività e la partecipazione della persona, o ‘facilitatori’, nel caso in cui,
invece, favoriscano attività e partecipazione
LINEE GUIDA PER L’INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ , 2009
E’ necessario che il contesto (ambienti, procedure, strumenti educativi ed ausili) si adatti ai bisogni
specifici delle persone con disabilità, attraverso ciò che la Convenzione definisce “accomodamento
ragionevole”… per assicurare alle persone con disabilità il godimento e l’esercizio, su base di
eguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e libertà fondamentali” (art. 2).
L'art. 24 garantisce “un sistema di istruzione inclusivo a tutti i livelli ed un apprendimento continuo
lungo tutto l’arco della vita, finalizzati …al pieno sviluppo del potenziale umano, del senso di dignità
e dell’autostima ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani, delle libertà fondamentali e della
diversità umana;…»
LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ
“...La frequenza di classi comuni non implica il raggiungimento di mete culturali comuni. (Relazione Falcucci, 1975)
“Capacità e merito degli alunni con disabilità vanno valutati secondo parametri peculiari, adeguati alle rispettive situazioni di minorazione“(Sentenza della Corte Costituzionale 215/1987)
LE NORME
LEGGE 104/92 art.16, commi 1-2-3
DECRETO LEGISLATIVO n. 297/94 art.318
O.M. 90/2001 art.11 - 13 -15
C.M. 14 MARZO 2008 N. 32
REGOLAMENTO VALUTAZIONE (D.P.R.122/2009)
LINEE GUIDA PER INTEGRAZIONE SCOLASTICA
O.M. SUGLI ESAMI DI STATO…
LA VALUTAZIONE INCLUSIVALegge 104/92 Art. 12
«l’integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione…»«(..) alla diagnosi funzionale (DF) fa seguito un profilo dinamico-funzionale (PDF) ai fini della formulazione di un piano educativo individualizzato (PEI) da cui emergano le capacità possedute che devono essere sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate…»
LA VALUTAZIONE INCLUSIVA104/92
Art.16
Valutazione degli alunni disabili sulla base:
• del PEI
• di particolari criteri didattici adottati per certe discipline
• delle attività integrative e di sostegno svolte (anche in sostituzione parziale dei
contenuti programmatici di alcune discipline).
«Nella scuola dell’obbligo sono predisposte prove d’esame corrispondenti agli
insegnamenti impartiti e idonee a valutare il progresso dell’allievo in rapporto alle
sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali» (Art.16 comma 2)
1° CICLO di istruzione -primaria e secondaria di 1° grado-
La valutazione degli alunni con disabilità avviene in base al loro PEI.
All’esame di licenza conclusivo, che il candidato potrà affrontare anche sostenendo prove
totalmente differenziate anche utilizzando attrezzature e sussidi ( D. Lgs.297/94 art.318)
e tempi più lunghi
Superando queste prove conseguirà un diploma valido a tutti gli effetti, senza nessuna
menzione del particolare percorso seguito.
Anche le prove INVALSI possono essere personalizzate (ridotte, adattate o sostituite).
1° CICLO di istruzione -primaria e secondaria di 1° grado-
Se le prove non vengono superate, l’alunno può ripetere la classe oppure concludere
questo corso di studi con il rilascio di un attestato che certifica i crediti formativi acquisiti
(da valere anche per percorsi integrati) e che consente comunque la frequenza della scuola
superiore è (O.M. 90/2001 art.11 comma 12).
In questo caso l’iscrizione alla scuola secondaria di 2° grado potrà avvenire solo seguendo
una programmazione differenziata, senza nessuna possibilità di conseguire il relativo
titolo di studio.
Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 Art. 318 -
Valutazione del rendimento e prove d'esame
docenti preposti al sostegno degli alunni con disabilità partecipano
a pieno titolo alle operazioni connesse alla predisposizione e
correzione delle prove e alla formulazione del giudizio globale
Scuola secondaria di 2° gradoTipo di valutazione
Sono possibili due modalità di valutazione:
a) uguale a quella di tutti gli alunni se lo studente disabile segue la programmazione conforme a
quella della classe, anche se ottenuta con modalità specifiche (art. 15 OM 90 21 maggio 2001)
Tale valutazione se positiva, determina la promozione alla classe successiva e porta alla
regolare acquisizione di un titolo di studio.
b) differenziata se lo studente in situazione di handicap segue una programmazione particolare.
(art.15 OM 90 21 maggio 2001)
La valutazione differenziata, se positiva, ammette alla frequenza della classe successiva ma
porta solo al rilascio di un attestato delle competenze raggiunte.
Se il Consiglio di classe accertasse nell’anno seguente livelli di apprendimento corrispondenti agli obiettivi previsti dai programmi
ministeriali, potrebbe modificare la valutazione senza necessità di prove di idoneità relative alle discipline dell’anno o degli anni
precedenti Art. 15 ( O.M.90/2001)
Scuola secondaria di 2° gradoTipo di valutazione
Se il Consiglio di classe accertasse nell’anno seguente o, in corso d’anno,
livelli di apprendimento corrispondenti agli obiettivi previsti dai programmi
ministeriali, potrebbe modificare la valutazione senza necessità di prove di
idoneità relative alle discipline dell’anno o degli anni precedenti (Art. 15
O.M.90/2001)
Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 Art. 318 -Valutazione del rendimento e prove d'esame
Per i ragazzi in situazione di handicap le prove d’esame sono elaborate sulla base del PEI e possono prevedere:
TEMPI PIÙ LUNGHI
PROVE DIVERSIFICATE:
• equipollenti per il conseguimento del titolo di studio
• alternative per il conseguimento del certificato delle competenze
DIVERSE MODALITÀ DI UTILIZZO DI PARTICOLARI SUSSIDI O AUSILI
PRESENZA DI ASSISTENTI PER L’AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE
O.M. 90/2001 art.15
LA RELAZIONE
Il C.d.C deve elaborare una RELAZIONE che illustri:
le capacità e potenzialità dell’allievo
le difficoltà incontrate e come sono o non sono state superate
le discipline per le quali sono stati adottati particolari criteri didattici
i percorsi equipollenti eventualmente svolti
le attività integrative e di sostegno
Tale relazione fa parte integrante del documento del Consiglio di classe del 15 maggio,
come precisato dall’art.17, comma 1, dell’O.M. n.29/2001; la relazione non viene pubblicata
ma consegnata al Presidente della Commissione d’esame.
O.M. 90/2001 art.15 La relazione
Nella relazione si devono esporre le modalità di formulazione e di realizzazione delle prove per le valutazioni e precisamente:
con quali tecnologie / strumenti
con quali modalità
con quali contenuti
con quale assistenza (docente di sostegno, assistente educativo, accompagnatore…): questo punto deve essere illustrato in modo chiaro per evitare fraintendimenti.
l’eventuale richiesta di prove equipollenti o differenziate e tempi più lunghi
la richiesta di assistenza di una o più figure.
IN COSA CONSISTONO LE PROVE EQUIPOLLENTI
Il comma 1, art. 17 O.M. 13/2013, precisa che le prove equipollenti possono consistere
in:
• uso di mezzi tecnici;
• uso di modalità diverse;
• sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti.
• Le prove equipollenti devono consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto
una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma
attestante il superamento dell’esame.
IN COSA CONSISTONO LE PROVE EQUIPOLLENTI
Per la predisposizione delle prove d'esame, la commissione d'esame
può avvalersi di personale esperto; per il loro svolgimento la stessa si
avvale, se necessario, dei medesimi operatori che hanno seguito
l'alunno durante l'anno scolastico.
ESAMI DI STATOe assistenza agli alunni con disabilità
L’ O.M. n. 13/2013, Istruzioni e modalità organizzative ed operative per losvolgimento degli esami di Stato, all’art 17 ( Esami dei candidati con disabilità),ribadisce che :
“… Per la predisposizione delle prove d’esame, la commissione d’esame puòavvalersi di personale esperto; per il loro svolgimento la stessa si avvale, senecessario, dei medesimi operatori che hanno seguito l’alunno durante l’annoscolastico…».
Già l’art. 17 dell’OM 13/2003, nel tutelare il soggetto debole, era teso ad impedireeventi imprevedibili e gravi, quali le reazioni emotive di un soggetto disabile inpresenza di un operatore sconosciuto.
La nomina, quindi, non potrebbe, come invece succede spesso, ricadere su unqualsiasi docente di sostegno della scuola, indipendentemente dai rapportiinstaurati con l’alunno.
TEMPI DI SVOLGIMENTO DELL’ESAME DI STATO
Per ciò che riguarda i tempi di svolgimento dell’esame (già previsti dal comma 3 dell’art. 16 della Legge 104/1992), il comma 3 dell’art. 17 O.M. 13/2013 prescrive che questi non possono, di norma, comportare un maggior numero di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario degli esami.
In casi eccezionali, la commissione, tenuto conto della gravità della disabilità, della relazione del consiglio di classe, delle modalità di svolgimento delle prove durante l'anno scolastico, può deliberare lo svolgimento di prove scritte equipollenti in un numero maggiore di giorni. È evidente che i già ampi tempi per le prove d’esame, se ulteriormente dilatati, possono comportare affaticamento nel candidato disabile e sono da ponderare attentamente da parte del Consiglio di Classe, in sede di proposta e da parte della Commissione preposta in sede di svolgimento.
DISABILI VISIVI
Per gli alunni con disabilità visiva, la prova sarà fornita anche in
forma digitale. La durata della prova potrà essere prolungata rispetto al
tempo stabilito.
I criteri di valutazione della prova differenziata sono elaborati dalle
singole sottocommissioni.
L’insegnante di sostegno affianca l’alunno
ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEI CORSI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI 2°GRADO NELLE SCUOLE STATALI E NON STATALI
PER GLI ALUNNI CON DISABILITÀ
È chiarito dai primi tre commi dell’art. 17/2013 che:
• la responsabilità della predisposizione delle prove equipollenti è della Commissione d’esame;
• la Commissione può essere coadiuvata dal personale che ha seguito e conosciuto l’alunno nel corso dell’anno scolastico;
• è possibile definire tempistiche di svolgimento dell’esame coerenti con le necessità degli studenti disabili;
• è possibile tenere in conto, anche in previsione dell’Esame, del carattere evolutivo e di miglioramento dei percorsi degli studenti.
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