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PROGETTO GEN HORT
Lezione V: le privative per novità vegetale: i requisiti di distintività,
omogeneità, stabilità e novità
Stefano Borrini Società Italiana Brevetti
Microbiologia alimentare
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Introduzione di geni per resistenza a patogeni
Passaggio dall’introduzione di un gene allo sviluppo varietale
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Metodi di trasformazione genetica su ornamentali
Miglioramento genetico di specie da frutto
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Protezione di principi attivi estraibili da piante
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Prodotto tecnologico (o industriale)
No privativa Si
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Prodotto verificato
Verifica in istituti specializzati Protezione è basata su leggi
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c. Prodotto proprietario
Diritto di escludere altri dall’utilizzazione della varietà
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Brevetti
Privative per novità vegetali
DOP
Marchi
Gli strumenti di protezione
Quadro generale della legislazione delle privative per novità vegetale
Convenzione UPOV
Regolamento 2100/94 (normativa
comunitaria di base)
Codice di Proprietà Industriale (normativa italiana)
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Quadro generale della legislazione applicabile ai brevetti per invenzione
Convenzione di Parigi
Convenzione sul Brevetto Europeo
Codice di Proprietà Industriale (normativa italiana)
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Oggetto della protezione: due sistemi giuridici di riferimento
Convenzione UPOV
solo varietà vegetali
Convenzione di Parigi
Brevetto per invenzione
Protegge tutto ciò che non rientra nella definizione di varietà
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Trovati non brevettabili (come invenzioni industriali)
• invenzioni la cui pubblicazione o attuazione sarebbe contraria all’ordine pubblico o al buon costume
• razze animali e procedimenti essenzialmente biologici per l’ottenimento delle stesse
• varietà vegetali
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Article 53 b of the European Patent Convention
European patents shall not be granted in respect of:
) omissis... ) plant or animal varieties or essentially biological processes for the production of plants or animals; this provisiondoes not apply to microbiological processes or the products thereof.
Oggetto della protezione: due sistemi giuridici di riferimento
Convenzione UPOV
solo varietà vegetali
Convenzione di Parigi
Brevetto per invenzione
Protegge tutto ciò che non rientra nella definizione di varietà
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Una pianta è un oggetto diverso da una varietà
Inoltre, mentre una varietà, per legge, non può essere protetta con un brevetto, questo non si applica ad una pianta
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1. A DNA comprising a glyphosate resistant sequence shown in SEQ ID NO:1.
2. A vector capable of transforming plant cells carrying the DNA of claim 1.
3. A plant cell transformed by the vector of claim 2.
4. The cell of claim 2, which is a tomato cell.
5. A method for transforming the cell of claim 3 or 4 comprising the step.............
6. A transgenic glyphosate-resistant tomato plant comprising the cell of claim 4.
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La protezione si estende alla progenie
La protezione si estende al materiale derivato
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Una situazione più complicata
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1. A strawberry plant carrying the markers A, B, C, D and E, wherein the plant has increased resistance to leaf spot, leaf blight, antrachnose and powdery mildrew.
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L’oggetto della protezione delle privative per novità vegetale è
….una varietà vegetale
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Come si definisce una varietà vegetale?
2. Ai fini del presente regolamento, per “varietà” si intende un insieme di vegetali nell’ambito di un UNICO TAXON BOTANICO DEL PIÙ BASSO GRADO CONOSCIUTO, il quale, a prescindere dal fatto che siano o meno soddisfatte pienamente le condizioni per la concessione di un diritto di protezione delle nuove varietà vegetali, possa essere:
- definito mediante l’espressione delle caratteristiche risultanti da un dato genotipo o da una data combinazione di genotipi, [omogeneità]
- distinto da qualsiasi insieme vegetale mediante l’espressione di almeno una delle suddette caratteristiche [distintività]
- considerato come un’unità in relazione alla sua idoneità a moltiplicarsi invariato. [stabilità]
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• a) distinta, • b) omogenea, • c) stabile • d) nuova • e) avere adatta denominazione varietale
Proteggibilità delle nuove varietà vegetali
Una varietà vegetale per essere proteggibile deve essere
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Distintività
Una varietà si considera distinta quando è chiaramente distinguibile, mediante l’espressione dei caratteri risultanti da un particolare genotipo o combinazione di genotipi, da qualsiasi altra varietà la cui esistenza è notoriamente conosciuta alla data di presentazione della domanda determinata in virtù dell’Articolo 51.
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Esempio di valutazione della distintività
[1] Dovuta all’inserimento di un gene proveniente da altro organismo.
giallogiallo/giallo-arancio
giallo-arancioColore della polpa frutto
oblungaconicaconicaForma del frutto
rossorossorossoColore del fiore
rosacearosacearosaceaForma del fiore
mediaprecoceprecoceFioritura
Varietà 2Varietà 1Varietà notaCarattere
Esempio di distintività
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Varietà nota
Varietà 1
Varietà 2
Distintività basata sul colore del fiore
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Si ritiene che l ’espressione chiaramente distinguibile possa far riferimento alla differenza di un solo carattere
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E’ pertanto ipotizzabile - anche se fortemente avversato dai costitutori – che una varietà di melo possa essere giudicata distinta da una precedente pur avendo lo stesso frutto, ma solo perchè presenta foglie differenti?
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Omogeneità
Una varietà si considera omogenea se, fatta salva la variazione che si può prevedere dai particolari ca ra t t e r i de l l a sua mol t ip l i caz ione , è sufficientemente omogenea nell’espressione dei caratteri compresi nell’esame della distintività, nonché di altri caratteri usati per la descrizione della varietà.
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Esempio di mancanza di omogeneità
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Stabilità
Una varietà si considera stabile se l’espressione dei caratteri compresi nell’esame della distintività nonché di altri usati per la descrizione della varietà, rimane invariata dopo ripetute moltiplicazioni o, nel caso di di uno specifico ciclo di moltiplicazione, al termine di ciascun ciclo.
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Esempio di mancanza di stabilità
1a generazione
2a generazione
3a generazione
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1. Una varietà si considera nuova qualora alla data della presentazione della domanda, determinata in virtù dell’articolo 51, i costituenti varietali o un materiale del raccolto della varietà non sono stati venduti o altrimenti ceduti a terzi dal costitutore o con il suo consenso, conformemente all’articolo 11, ai fini dello sfruttamento della varietà: a) più di un anno prima della summenzionata data all’interno del territorio della Comunità; b) più di quattro anni o, per le specie arboree o viticole, più di sei anni prima della summenzionata data, al di fuori del territorio della Comunità.
Novità
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Deposito CPVO
max 1 anno
Atti commerciali in UE Atti commerciali fuori UE
Atti commerciali fuori UE varietà legnose
Max 4 anni
Max 6 anni
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La data critica per poter stabilire la proteggibilità di un’invenzione è la data del primo atto commerciale
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Un quesito frequente posto dai costitutori è se la loro varietà soddisfa il requisito della novità se
È stata oggetto di prove sperimentazione
oppure
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È stata descritta in pubblicazioni scientifiche
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Novità Una varietà si considera nuova qualora alla data della
presentazione della domanda, determinata in virtù dell’articolo 51, se i costituenti varietali o un
materiale del raccolto della varietà non sono stati venduti o altrimenti ceduti a terzi dal costitutore o con il suo consenso,
conformemente all’articolo 11, ai fini dello sfruttamento della varietà:
: omissis
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Costituenti varietali o prodotti della raccolta
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Venduta o altrimenti ceduta a terzi
Le pubblicazioni non hanno effetto lesivo della novità
x
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Da o con il consenso del costitutore
Solo atti compiuti dal costitutore sono lesivi della novità
X
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Allo scopo dello sfruttamento della varietà
Atti di reale carattere sperimentale non sono lesivi della novità
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Se, e solo se, tutte le condizioni precedenti sono soddisfatte, allora
La varietà non è più nuova
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La principale conseguenza è che, nel caso di privative per nuove varietà vegetali, una pubblicazione scientifica
Non è lesiva della novità
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Novità Una varietà si considera nuova qualora alla data della presentazione della domanda, determinata in virtù dell’articolo 51, se i costituenti varietali o un materiale del raccolto della varietà non sono stati venduti o altrimenti ceduti a terzi dal cost i tutore o con i l suo consenso, conformemente all’articolo 11, ai fini dello sfruttamento della varietà:
: omissis
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Accordo fra le parti
Consegna materiale
Data fattura di vendita
Pagamento
Data di deposito entro un anno dal primo atto commerciale
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Domande LezioneV 1. Qual è la convenzione sulla quale di basano le leggi nazionali sulla protezione delle novità vegetali?
2. Quanto tempo dopo il primo atto commerciale in Estonia io costitutore posso depositare una valida domanda di privativa comunitaria per una varietà di patata? Se il primo atto commerciale è avvenuto in Australia il periodo di tempo cambia?
3. Si può escludere che una pubblicazione scientifica che riguarda una varietà, non avrà alcun effetto su un brevetto che il costitutore della varietà depositerà in futuro?
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