Le operazioni straordinarieparte seconda
F. Crovato
Autunno 2013
Conferimento di azienda
Conferimento di azienda: natura economica e trattamento fiscale
• Costituisce una operazione sui beni di carattere associativo che non comporta monetizzazione o altre forme di realizzo
• e quindi come tale non comporta apprezzabili arricchimenti
• Il conferente riceve titoli rappresentativi di quanto conferito
• spesso costituisce operazione propedeutica alla successiva cessione di partecipazioni
Conferimenti di aziende
• Art.9, comma 5 tuir. Ai fini delle imposte sui redditi le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso valgono anche …per i conferimenti in società. Il valore di realizzo è dato dalla stima del bene conferito
• Eccezioni riguardano:– conferimenti di azienda effettuati da imprese (artt. 176
Tuir)
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Conferimento a saldi aperti art.176 Tuir
• L’unica modalità applicabile ai conferimenti di azienda a partire dal 2008
• Regime di neutralità fiscale salvo opzione per imposta sostitutiva da parte della conferitaria
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Conferimento neutrale; determinazione della plusvalenza
• I conferimenti d'azienda non generano plusvalenza o minusvalenza in quanto:
• - il soggetto conferente assume quale valore della partecipazione ricevuta l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto dall'azienda conferita;
• - il soggetto conferitario subentra, ai fini fiscali, nella posizione di quello conferente in ordine agli elementi dell'attivo e del passivo dell'azienda stessa
• In questo caso l’art. 176 T.U.I.R. prevede un sistema che consente:– il mantenimento in capo alla conferitaria delle posizioni e dei valori fiscalmente
riconosciuti in capo alla conferente (non solo il costo fiscale dei singoli beni, ma anche lo stato del processo di ammortamento, la stratificazione LIFO del magazzino, etc.);
– la possibilità di rilevare sui beni ricevuti dei maggiori valori dal punto di vista civilistico, ma in franchigia d'imposta, vale a dire senza riconoscimento fiscale (doppio binario).
– I maggiori valori iscritti sulla partecipazione ricevuta per effetto del conferimento determinano l'emersione di una plusvalenza tassabile solo al momento del loro realizzo cedendo la partecipazione (quadro RV).
– Il costo fiscale della partecipazione non si intende rivalutato.
– In occasione della vendita della partecipazione ricevuta potrà quindi verificarsi una differenza tra la plusvalenza o minusvalenza portata al conto economico (misurata sui dati contabili) e quella fiscalmente rilevante (misurata sui dati fiscali), con conseguente necessità di una partita di variazione nella dichiarazione dei redditi
Neutralità per conferente
Neutralità per Conferitaria
• Conferitaria:– La rilevazione delle attività e passività dell’azienda trasferita al loro
valore economico è fiscalmente irrilevante nel senso che i maggiori o minori valori attribuiti a tali attività e passività non sono fiscalmente riconosciuti e la conferitaria subentra nei valori fiscali che tali attività e passività avevano in capo alla conferente.
Pertanto:
• Per beni materiali: la conferitaria usa i rates di ammortamento tabellare (DM 1988) e il costo della conferente; il processo di ammortamento continua (non riparte) in capo alla conferitaria
• Per beni immateriali: la conferitaria deduce secondo le regole dell’art. 103 e 108 TUIR
• non dovrebbero rientrare negli elementi dell’attivo e del passivo dell’azienda conferita le eventuali eccedenze delle spese di manutenzione rispetto al limite del 5% maturate in capo alla società conferente. Dette eccedenze infatti, se pure maturate tenendo conto dei cespiti poi conferiti, rappresentano elementi rilevanti ai soli fini della definizione della situazione fiscale della società conferente, in quanto tali destinati ad esaurire la loro funzione nell’ambito delle proprie obbligazioni tributarie.
• per la valutazione delle rimanenze, si mantiene la stratificazione operata dal conferente.
Neutralità per Conferitaria
i crediti compresi tra le attività dell’azienda conferitaria sono valutati secondo le ordinarie regole del TUIR. Pertanto, il conferitario, nel subentrare nella posizione del conferente, acquisisce fiscalmente i crediti sulla base del loro valore nominale e del relativo fondo rischi fiscalmente riconosciuto, con la possibilità di calcolare il limite dello 0,50% previsto dell’art. 106, comma 1, TUIR su detto valore nominale del credito
Neutralità per Conferitaria
– Il valore dell’avviamento precedentemente iscritto dalla conferente su altre operazioni per Circ. n. 8/2010 dovrebbe restare in capo alla conferente e non essere trasferito alla conferitaria (dottrina contraria in quanto l’avviamento non può esistere senza l’azienda –ormai conferita-)
– Il nuovo goodwill iscritto non è riconosciuto fiscalmente
– Ricordate infatti che vale solo l’ultimo costo fiscalmente riconosciuto dell’azienda conferita
Neutralità per Conferitaria
Art. 176, COMMA 4, TUIR
• L’art. 176 del TUIR, dispone:
– per la conferitaria, che “le aziende acquisite in dipendenza di conferimenti effettuati con il regime di cui al presente articolo si considerano possedute dal soggetto conferitario anche per il periodo di possesso del soggetto conferente”.
– per la conferente, che “le partecipazioni ricevute dai soggetti che hanno effettuato i conferimenti di cui al periodo precedente, in regime di neutralità fiscale, si considerano iscritte come immobilizzazioni finanziarie nei bilanci in cui risultavano iscritti i beni dell’azienda conferita. Pertanto la partecipazione ricevuta viene assunta con un’anzianità pari a quella attribuibile all’azienda conferita.
– il principio di continuità può essere esteso anche al requisito della commercialità di cui all’art. 87, comma 1, lettera d) del TUIR.
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La reintroduzione dell’imposta sostitutiva
– La sostitutiva è stata reintrodotta per i conferimenti, le fusioni e le scissioni
– Solo le cessioni di azienda e di partecipazione ne rimangono escluse.
– Non cambiano le logiche per capire le operazioni straordinarie!
– E’ solo una scelta di politica legislativa per incentivare queste operazioni, scelta che qualche appare, qualche volta scompare a seconda delle politiche fiscali nel paese.
– Vedi infra
•I conferimenti di azienda possono essere effettuati solo in base al regime di neutralità fiscale (nuovo Art. 176, c 2-ter, TUIR).
•La conferitaria può optare per il riconoscimento totale/parziale dei maggiori valori mediante pagamento di un’imposta sostitutiva (IRPEF, IRES ed IRAP) a scaglioni sui maggiori valori attribuiti alle immobilizzazioni materiali ed immateriali:
– 12% sulla parte di maggiori valori fino a 5 mio di euro;
– 14% sulla parte di maggiori valori che eccede 5 mio e fino a 10 mio di euro
– 16% sulla parte di maggiori valori che eccede 10 mio/euro
RIALLINEAMENTO CONFERIMENTO
RIALLINEAMENTO FUSIONI E SCISSIONI
► Le disposizioni dell’art. 172, c. 2-ter in tema di conferimento sono estese per rinvio anche alle operazioni di fusione (art. 172 c. 10-bis) e scissione (art. 173, c. 15-bis)
► I maggiori valori iscritti in bilancio per effetto di fusioni o scissioni, allocati su immobilizzazioni materiali o immateriali, dalla società incorporante o risultante dalla fusione o dalla società beneficiaria (scissione) possono essere fiscalmente riconosciuti mediante pagamento di un’imposta sostitutiva nella stessa misura prevista per il conferimento d’azienda
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conferimento dell'azienda in neutralità d'imposta e successiva cessione della partecipazione ricevuta
Non è considerata elusione da art. 37-bis la “cessione indiretta” dell’azienda realizzata con:• il conferimento d’azienda con continuità dei valori fiscali e regime di
neutralità• e la successiva cessione della partecipazione ricevuta per usufruire
della participation exemption (esenzione totale) • La conferente in questo modo può monetizzare in esenzione di imposta
i plusvalori rimasti sospesi sull’azienda conferita.• Sotto questo profilo è tendenzialmente favorita la cessione di beni di
secondo grado (share deal) rispetto alla cessione diretta dell’azienda (asset deal) in cui, invece, la plusvalenza sarebbe tassata. La scelta opposta sarebbe invece preferibile se, per esempio, il cedente avesse delle perdite.
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Segue
• La relazione di accompagnamento al nuovo tuir ha conferito pari dignità tra;
• Operare nell’ambito dell’esenzione conferendo l’azienda in neutralità con successiva cessione della partecipazione in esenzione(senza dare all’acquirente valori fiscalmente recuperabili)
• Operare in regime di imponibilità vendendo l’azienda e facendo concorrere la plus. alla formazione del reddito imponibile, dando al proprio acquirente valori fiscalmente riconosciuti
• Ciò al fine di evitare salti d’imposta
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segue• Premesso che il conferimento seguito dalla successiva
cessione delle partecipazioni non è operazione elusiva
• Una effettiva convenienza sussiste solo se al momento della cessione la conferente può beneficiare dei requisiti per l’esenzione
• Tutto ciò è agevolato dalla disposizione che prevede che le partecipazioni ricevute si considerano iscritte come immobilizzazioni finanziarie e dal principio di continuità (già trattato....qui eccone un profilo di importanza pratica)
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Fusioni e scissioni• si distinguono dalle cessioni e dai conferimenti d'azienda
perché non riguardano i beni della società, bensì la società intesa come "soggetto" (cioé la "veste giuridica" del soggetto, il contratto sociale).
• Vengono attuate in linea generale allo scopo
– di riorganizzare internamente le attività del gruppo,
– armonizzare l’impresa acquisita con il resto della struttura giuridico formale dell’impresa acquirente
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Continuità contabile e fiscale
• A prescindere dalle discussioni sulla loro natura civilistica (modifica statutaria o successione universale)
• La fusione e la scissione non comportano interruzione dell’attività di impresa e del regime dei beni d’impresa ai fini fiscali.
• Non hanno valenza reddituale e comportano unificazione/continuazione dei valori contabili (e fiscali) delle società coinvolte.
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Fusione di società• Le varie società che partecipano all’operazione si
uniscono in una sola di nuova formazione (fusione propria) o preesistente (fusione per incorporazione) con relativa compenetrazione dei patrimoni
• concambio a favore degli azionisti delle società fuse o incorporate (si tratta di una valutazione comparatisca del valore della società risultante dalla fusione ed è rimessa alla contrattazione delle parti)
• annullamento delle azioni se possedute dalla incorporante
FORME DI FUSIONE art. 2501 c.c.
A B
FUSIONE PER INCORPORAZIONE FUSIONE PROPRIA
TIZIO CAIO SEMPRONIO
B
CAIO SEMPRONIOTIZIO
ANTE
POST
A B
TIZIO CAIO SEMPRONIO
C
CAIO SEMPRONIOTIZIO
ANTE
POST
Art. 172, comma 1 TUIR• La fusione tra più società non costituisce realizzo né distribuzione
delle plusvalenze e minusvalenze dei beni delle società fuse o incorporate, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di
avviamento.
La società incorporata non tassa/deduce (non c’è plus o minus fiscale).
La incorporante eredita i valori fiscali che aveva l’incorporata.
La fusione/scissione non rompe il velo societario. I beni per effetto della fusione non ritornano ai soci seppur sono questi a decidere la fusione; ecco perché la fusione non è una vicende affine alla liquidazione e non può avere rilevanza reddituale.
NEUTRALITA’
Art. 172, comma 2 TUIR
• Il reddito della risultante/incorporante non è influenzato dall'avanzo/disavanzo iscritto in bilancio per effetto del concambio/annullamento.
• Non tassazione delle plusvalenze iscritte:– I maggiori valori iscritti in bilancio per effetto dell'eventuale
imputazione del disavanzo da concambio/annullamento non sono imponibili nei confronti dell'incorporante/risultante.
• Mantenimento dei valori della incorporata:– i beni ricevuti sono valutati fiscalmente in base all'ultimo
valore riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi, facendo risultare il disallineamento nel quadro RV.
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Concetto di neutralità• I beni transitano nella società risultante dalla
fusione secondo il valore fiscalmente riconosciuto che avevano nella società di provenienza. c.d. neutralità della fusione
• Si ha un passaggio “contabile “dei beni senza che questi fuoriescano dalla sfera d’impresa
• con esclusione di: capitale sociale e riserve incorporata, crediti e debiti reciproci estinti per confusione
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Le “differenze” di fusione: avanzi e disavanzi
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Avanzi e disavanzi di fusione• Differenza contabile tra patrimonio netto
proveniente dall’incorporata e• 1) aumento del capitale: quando l’incorporante
non possiede le partecipazioni dell’incorporata (avanzo e disavanzo c.d. “da concambio”)
• 2) valore della partecipazione annullata: quando l’incorporante possiede le azioni o le quote dell’incorporata (c.d. avanzo o disavanzo da “annullamento”)
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Segue.rilevanza fiscale degli avanzi e disavanzi da concambio
• Avanzo : esprime il precedente patrimonio netto dell'incorporata e pertanto una sua tassazione colpirebbe voci derivanti da conferimenti (capitale) oppure voci già tassate (riserve di utili).
• Disavanzo: deriva da un mero aumento di capitale, cui non corrisponde né un conferimento né alcun valore fiscalmente riconosciuto
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Disavanzo da concambio
• iscritto nell’attivo dello stato patrimoniale, potrebbe a questo punto essere utilizzato civilisticamente per rivalutare i beni della società incorporata o scissa
• Fiscalmente la rivalutazione è irrilevante• Nelle rivalutazioni a fronte del disavanzo da
concambio non c’è alcun costo preesistente da salvaguardare
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Ma
• Ora è possibile ottenere il riconoscimento fiscale del disavanzo, previo assoggettamento dei maggiori valori iscritti in bilancio ad un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi
– Non cambiano le logiche per capire le operazioni straordinarie! È un modo per far cassa
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avanzi e disavanzi da annullamento
• Avanzo: Posta del patrimonio netto espressamente considerato intassabile
• Disavanzo: caso più frequente dell’avanzo, in quanto di solito il prezzo di acquisto della partecipazione eccede il patrimonio netto contabile della partecipata.
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Segue. Origine ed effetti del disavanzo da annullamento
• Il disavanzo da annullamento deriva dall'eliminazione di un valore (quello della partecipazione), allorquando questo è superiore al valore contabile dei beni dell’incorporata
• Permette in bilancio di ribaltare il costo di acquisizione della partecipazione (bene di secondo grado) sui beni di primo grado sottostanti
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Segue. Rilevanza fiscale del disavanzo da annullamento
• Nel momento in cui le partecipazioni (per il regime pex) sono irrilevanti fiscalmente, anche il disavanzo è logico che lo sia
• Naturalmente in presenza del regime pex nell’attuale momento storico
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Imposta sostitutiva
– La sostitutiva è stata reintrodotta anche qui– Non cambiano però le logiche per capire le
operazioni straordinarie!
LA SCISSIONE
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La scissione
• Stessa natura giuridica della fusione, ma funzione e contenuto diversi
• Scissione e Fusione– l’una divide,– l’altra unifica i patrimoni sociali;– nella fusione si passa dalla pluralità all’unità, nella
scissione avviene il contrario
RAGIONI ECONOMICHE
• Essa ricorre tipicamente nelle seguenti condizioni:– la società è di rilevanti dimensioni a tal punto che occorre
un frazionamento in più parti, al fine di avere una più oculata gestione; creando così dei «centri di profitto» ed anche centri di costo. Ciò permette di creare dei veri centri di responsabilità all’interno della stessa impresa ancorché frazionata.
– la società, o meglio la propria compagine sociale è afflitta da controversie che potrebbero inficiare il proficuo svolgimento dell’attività d’impresa. La scissione diventa così un «utile mezzo di composizione stragiudiziale delle controversie»
– Potrebbe essere utilizzata per una preparare una successiva vendita (vedi lezione precedente)
Differenze con il conferimento
• L’istituto più affine alla scissione è sicuramente il conferimento, differenziandosene per la diversa destinazione delle azioni o quote della società beneficiarie delle attribuzioni patrimoniali.
• Nella scissione le azioni o quote spettano ai soci della scissa, mentre nel conferimento esse sono di competenza della società conferente.
Differenze con il conferimento
Differenze con la cessione
Differenze con la fusione
• La differenza tra le due operazioni può talvolta essere solo formale; facendo confluire un'intera società in un'altra abbiamo una fusione, mentre lasciandone vivere autonomamente una parte -anche minima- abbiamo una scissione
Differenze con la fusione
• Si capisce così perché la scissione è disciplinata con ampi rinvii alla fusione.
Peculiarità
• In aggiunta alle problematiche viste per la fusione si dovranno qui considerare gli aspetti legati alla “frammentazione del soggetto”
• È questo l’aspetto più interessante per capire le peculiarità della fiscalità delle scissioni rispetto a quella delle fusioni
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Scissione totale o parziale
• La società scissa potrebbe continuare a sopravvivere come entità autonoma (già esistente o creata ex novo: scissione parziale) oppure confluire interamente in altre società (scissione totale)
• Il trattamento fiscale è analogo in entrambe le ipotesi.
Segue Forme di scissioni
• Totale con beneficiarie esistenti: : cessazione della scissa
• Parziale con beneficiarie esistenti
• Totale con beneficiarie newco: cessazione della scissa
• Parziale con beneficiarie newco
Aspetti contabili
• Scissa: riduzione / estinzione del patrimonio, trasferito alle beneficiarie e con controvalore assegnato ai soci in azioni o quote delle beneficiarie
• Beneficiarie: costituzione / aumento di capitale mediante apporto di patrimonio della scissa da parte dei soci
DIFFERENZE DA CONCAMBIO
• Si determinano per l’effetto della variazione del capitale sociale della beneficiaria:
Differenze generatesi per effetto del diverso PNC trasferito rispetto all’aumento di capitale della beneficiaria
Valore contabile del CS corrispondente alle azioni assegnate in concambio ai
soci terzi della scissa>
PNC della scissa assegnato alla
beneficiaria corrispondente alla % di possesso dei soci terzi
concambiati
= Disavanzo da concambio
Valore contabile del CS corrispondente alle azioni assegnate in concambio ai
soci terzi della scissa<
PNC della scissa assegnato alla
beneficiaria corrispondente alla % di possesso dei soci terzi
concambiati
= Avanzo da Concambio
DIFFERENZE DA ANNULLAMENTO
• Si determinano per l’effetto dell’annullamento delle partecipazioni detenute dalla beneficiaria nella scissa
Differenze generatesi per effetto dell’annullamento della partecipazione che la beneficiaria detiene nella scissa
Valore di carico partecipazione
annullata>
PNC della scissa assegnato alla beneficiaria di cui è espressione la
partecipazione annullata= Disavanzo da
annullamento
Valore di carico partecipazione
annullata<
PNC della scissa assegnato alla beneficiaria di cui è espressione la
partecipazione annullata= Avanzo da
annullamento
Aspetti fiscali della scissione
• È una operazione neutrale ai fini delle imposte sul reddito. Non si determinano componenti positivi/negativi di reddito per i soggetti coinvolti:– Scissa (art. 173, c. 1)– Beneficiaria (art. 173, c. 1): plusvalori/minusvalori
contabilizzati irrilevanti. Possibilità di affrancare i plusvalori ex:• 176 c. 2 ter• Art. 15. c. 10 DL n. 185/2008
– Soci della scissa – concambio irrilevante (art. 173, c. 3) • Operazione non soggetta ad IVA• Operazione soggetta a registro in misura fissa
“frammentazione del soggetto”
Abbiamo già detto che in aggiunta alle problematiche viste per la fusione si dovranno qui considerare gli aspetti legati alla “frammentazione del soggetto”
Aspetti fiscali - Art. 173, comma 4 – Le posizioni soggettive patrimonio
• Regola generale:– Dalla data in cui la scissione ha effetto le posizioni
soggettive della società scissa e i relativi obblighi strumentali sono attribuiti alle beneficiarie e, in caso di scissione parziale, alla stessa società scissa, in proporzione delle rispettive quote del patrimonio netto contabile trasferite o rimaste, salvo che si tratti di posizioni soggettive connesse specificamente o per insiemi agli elementi del patrimonio scisso, nel qual caso seguono tali elementi presso i rispettivi titolari (comma 4).
• Non uniformità di interpretazione sul punto
Aspetti fiscali - Le posizioni soggettive• Posizioni soggettive specificamente connesse
a singoli elementi del patrimonio scisso:– Esse seguono l’elemento patrimoniale
• Posizioni soggettive non connesse ad elementi di patrimonio scisso:– Esse sono oggetto di ripartizione proporzionale,
secondo regola specifica prevista dalla norma
Aspetti fiscali - Art. 173- Le posizioni soggettive
• Posizioni soggettive non connesse ad elementi di patrimonio scisso da ripartire in proporzione del patrimonio netto scisso o rimasto (regola generale)
• E’ il caso della plusvalenza rateizzata. I “quindi” di plusvalenza si basano su ciò che è “passato” a conto economico, non si riferiscono a elementi presenti a stato patrimoniale. Pertanto si ripartiscono proporzionalmente.
• Spese di manutenzione deducibili eccedenti il 5%• Imposte deducibili per cassa• Diritto ad operare la variazione in diminuzione connessa all’utilizzo dei
c.d. fondi tassati
Patrimonio netto apportato (rimasto)⁄
Patrimonio netto scissa ante scissione
Aspetti fiscali - Art. 173- Le posizioni soggettive
• Posizioni soggettive che seguono gli elementi patrimoniali:
– Imponibilità dei dividendi deliberati ma non pagati (chi si prende il credito tassa);
– deducibilità per cassa dei compensi degli amm.ri (chi si prende il debito deduce)
– Il valore fiscalmente riconosciuto dei fondi di ammortamento– Durata dei contratti di leasing– Natura, possesso e durata delle partecipazioni
Riparto delle perdite fiscali
• L’art. 173 nulla stabilisce in merito a tale riparto. Pone dei limiti al riporto delle perdite che vedremo, ma non da indicazioni sul riparto
• Sembra corretto applicare le regole di cui al comma 4 dell’art. 174 pertanto le perdite pregresse :– si considerano “trasferite” a ciascuna beneficiaria in
misura proporzionale al rapporto che intercorre tra il patrimonio netto contabile “totale” della scissa e la quota di quel patrimonio netto trasferito alla singola beneficiaria e, nel caso di scissione parziale, rimasto alla scissa stessa.
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Il riporto delle perdite nelle operazioni straordinarie
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Il riporto delle perdite nelle operazioni straordinarie
• Inizialmente il commercio delle perdite veniva realizzato attraverso fusioni di società fortemente redditizie con società provviste solo di elevate perdite pregresse, in modo da poterle riportare.
• Si trattava dell’acquisto di società, totalmente prive di qualsivoglia sostanza imprenditoriale, al solo scopo di sfruttare, previa fusione per incorporazione, le perdite fiscali ad essa appartenenti.
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Valenza sistematica del riporto delle perdite
• Mentre si possono comprare e vendere i crediti verso lo stato, la perdita (attenendo alla determinazione del presupposto d’imposta) assume carattere “personale”
• sussiste nel sistema tributario un divieto implicito al commercio delle perdite, con la conseguenza che una perdita d’impresa può essere compensata con altri utili dello stesso soggetto, ma non può essere oggetto di “commercio”
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Strumenti ulteriori per il riporto delle perdite
• il mercato delle perdite può essere realizzato anche senza ricorrere ad operazioni di fusione o scissione.
• il conferimento, in una società con perdite, di aziende redditizie, ovvero l’acquisto di “bare fiscali” e la canalizzazione su di esse di operazioni redditizie, consentono di raggiungere il medesimo obiettivo.
La disciplina generale del riporto delle perdite fiscali nella determinazione del reddito d’impresa
Art. 84 del TUIR, commi 1 e 2, a seguito delle modifiche dell’art. 23 comma 9 del D.l. n. 98/2011:
“La perdita di un periodo di imposta […] può essere computata in diminuzione del reddito dei periodi di imposta successivi in misura non superiore all’ottanta per cento del reddito imponibile di ciascuno di essi per l’intero importo che trova capienza in tale ammontare.
“Le perdite realizzate nei primi tre periodi di imposta dalla data di costituzione, possono […] essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi di imposta successivi entro il limite del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l’intero importo che trova capienza nel reddito imponibile di ciascuno di essi a condizione che si riferiscano ad una nuova attività produttiva”.
Quali dunque le novità? la soppressione del vincolo temporale di cinque periodi di imposta per l’utilizzo
delle perdite post triennio;
l’introduzione di un vincolo di natura quantitativa, 80% del reddito imponibile di ciascuno periodo di imposta, per le perdite post triennio;
l’utilizzo delle perdite realizzate nel primo triennio senza alcun limite quantitativo a condizione che vi sia un effettivo status di nuova attività produttiva in capo al contribuente.
Perimetro soggettivo di applicazione delle modifiche al regime delle perdite
Soggetti interessati dalla modifica dell’art. 84• Le modifiche riguardano i soggetti IRES, indicati nell’articolo 73 del TUIR:
– Società di capitali– Enti pubblici e privati residenti che hanno per oggetto esclusivo o principale
l’esercizio di attività commerciali– Stabili organizzazioni di soggetti non residenti
• Al contrario, i soggetti IRPEF restano soggetti alle vecchie regole (riporto “quinquennale” con utilizzo integrale ex art. 8, comma 3, del TUIR).
Perdite effettuate nel primo triennio di attività: requisito della novità
• La possibilità di abbattere l’intero reddito imponibile è riconosciuta solo alle perdite generate nei primi tre periodi d’imposta dalla data di costituzione, a condizione che si tratti di una “nuova attività produttiva”.
• Tali perdite restano quindi utilizzabili senza alcun limite temporale e quantitativo.
• Restano invece vincolate al limite dell’80% : le perdite maturate in capo a un soggetto neo-costituito che abbia acquisito
un’attività già esistente da terzi; le perdite maturate in capo ad un soggetto risultante da un’operazione di
fusione o scissione.
Nuovo regime di riporto delle perdite: un esempio
la Società X nell’esercizio n realizza perdite fiscali in misura pari a 40.000 e nell’esercizio n+1 consegue redditi per 30.000.
L’effetto delle nuove regole di riporto (delle perdite) comporta l’assoggettamento a tassazione una quota di reddito (pari al 20%) nell’esercizio n+1, nonostante la presenza di perdite fiscali eccedenti il reddito imponibile dell’esercizio. Per effetto di tale limitazione nella compensazione delle perdite pregresse la società avrà un debito d’imposta pari a 1.650 (27,5% x 6.000)
Anno Reddito Perdite Perdite utilizzabili Reddito imponibile Perdite riportabilin 0 40.000 0 40.000
n+1 30.000 24.000 6.000 16.000
Un esempio di utilizzo delle perdite del primo triennio
Esempio Reddito imponibile
Perdita fiscale
Perdita utilizzabil
e
Reddito imponibile
Perdita residua
N (terzo esercizio) - 18.000 - - 18.000
N + 1 - 20.000 - - 38.000
N + 2 25.000 - 25.000 - 13.000
5
20 (80% di 25.000)
Nella Circ. 25/2012 l’AdE ha chiarito che la disciplina non stabilisce alcun ordine di priorità nell’utilizzo qualora il contribuente disponga di perdite pregresse in parte riferibili ai primi tre periodi d’imposta ed in parte ai successivi. In assenza di regole, il contribuente ha la facoltà (e non l’obbligo) di utilizzare prioritariamente le perdite relative ai primi tre periodi d’imposta potendo, in alternativa, scegliere di impiegare dapprima quelle maturate negli esercizi successivi,oppure operare un “mix” Ai fini del calcolo del limite forfetario dell’80%, il limite va calcolato sul reddito al lordo e non al netto delle perdite relative ai prime tre periodi d'imposta.
E nel resto del mondo?Paese Limite temporale Reddito
compensabileTermine per l’accertamento
Carry-back
Italia Nessuno 80% (100% perdite primi 3 esercizi)
4 anni No
Germania Nessuno 100% fino ad 1 mln di euro, 60% oltre
5 anni Si, entro 511.500 euro
Francia Nessuno 100% fino ad 1 mln di euro, 60% oltre
3 anni Si
Spagna 15 esercizi 100% 4 anni No
Regno Unito Nessuno 100% 6 anni Si
USA 20 esercizi 100% 3 anni Si
La disciplina generale del riporto delle perdite fiscali nella determinazione del reddito d’impresa
• Il riporto delle perdite viene meno al contestuale verificarsi delle seguenti condizioni:
– trasferimento a terzi della maggioranza delle partecipazioni aventi diritto di voto nelle assemblee ordinarie della società che riporta le perdite
– modifica dell'attività principale “in fatto esercitata” nel periodo d'imposta di maturazione delle perdite
– La modifica dell’attività rileva se effettuata:– nel periodo d’imposta nel quale avviene il trasferimento (o acquisizione)– nei due periodi d’imposta anteriori al trasferimento (o acquisizione)– nei due periodi d’imposta successivi al trasferimento (o acquisizione)
– N.B. In buona sostanza, occorre monitorare cinque periodi d’imposta consecutivi!
La disciplina generale del riporto delle perdite fiscali nella determinazione del reddito d’impresa
• L'esclusione del diritto per effetto del trasferimento della maggioranza non opera se la società che ha realizzato le perdite rispetta due “parametri di vitalità” (che debbono risultare entrambi soddisfatti):
– 1° “parametro di vitalità”: nel biennio precedente a quello di trasferimento il numero di dipendenti non deve risultare mai inferiore alle dieci unità
– 2° “parametro di vitalità”: dal conto economico relativo all'esercizio precedente (a quello del trasferimento della maggioranza) debbono risultare ricavi e proventi (dell'attività caratteristica) e spese per prestazioni di lavoro subordinato (e relativi contributi) di importo superiore al 40 % di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori
• Le operazioni straordinarie rilevanti ai fini del riporto delle perdite fiscali
Il limite al riporto delle perdite previsto nell’art. 172 del Tuir(fusioni)
• Le condizioni per il “riporto a nuovo” delle perdite fiscali pregresse
1mo test sugli “indicatori di vitalità”: le perdite delle società partecipanti alla fusione (sia incorporante che incorporata) possono essere portate in diminuzione del reddito della società risultante dalla fusione (o incorporante) SOLO SE dal conto economico della società le cui perdite sono riportabili, relativo all'esercizio precedente a quello in cui la fusione è stata deliberata, risulti - un ammontare di ricavi e proventi dell'attività caratteristica, e - un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi superiore al 40% di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori
Sul test sugli “indicatori di vitalità”
– Un aspetto problematico può essere rappresentato dalla circostanza che per la società partecipante alla fusione non sia possibile verificare gli “indicatori di vitalità” previsti dalla norma
– Può accadere quando la società partecipante alla fusione è stata costituita da meno di tre anni e quindi non è possibile verificare gli “indicatori di vitalità” in quanto non si dispone dei relativi bilanci (quello relativo all’esercizio precedente a quello in cui la fusione è stata deliberata e quelli relativi al biennio precedente)
– Può accadere anche nel caso di società holding di partecipazioni in cui è fisiologica l’assenza di costi per il personale dipendente
Sul test sugli “indicatori di vitalità”
– La Ris. n. 143/E del 10 aprile 2008 ha precisato che l’assenza di costi per il personale dipendente negli ultimi bilanci può non costituire di per sé sintomo di scarsa vitalità aziendale, ma in tal caso occorre chiedere la disapplicazione della norma antielusiva ai sensi dell'art. 37-bis, comma 8 DPR n. 600/1973 mediante la presentazione di specifica istanza alla DRE competente per territorio
Il limite al riporto delle perdite previsto nell’art. 172 del Tuir
2ndo test sul “quantum riportabile” (superato il test di vitalità…)
Le perdite delle società partecipanti alla fusione (sia incorporante che incorporata) possono essere portate in diminuzione del reddito della società risultante dalla fusione (o incorporante) PER LA PARTE del loro ammontare che non eccede l'ammontare del rispettivo patrimonio netto quale risulta dall'ultimo bilancio o, se inferiore, dalla situazione patrimoniale di cui all'articolo 2501-quater del codice civile, senza tener conto dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data cui si riferisce la situazione stessa.
La disapplicazione (dietro interpello) della limitazione di cui all’art. 172 Tuir
• Trattandosi di una normativa antielusiva specifica, è possibile richiederne la disapplicazione tramite presentazione di istanza preventiva di interpello ex art. 37-bis, comma 8 del d.P.R. n. 600/73
L’innovativa CTP Reggio Emilia 11.2.2013 n. 24/2/13
– Il CASO: a seguito di verifica fiscale era stata contestata la riportabilità di perdite fiscali, a seguito di fusione, in misura eccedente il limite del PN. Nessuna istanza di interpello era stata presentata
– I GIUDICI: “Nel nostro ordinamento, più che esistere un divieto generalizzato di utilizzo intersoggettivo delle perdite fiscali, cioè di trasferire, mediante operazioni straordinarie, perdite a soggetti con utili e viceversa, esiste un principio di esclusione della possibilità di riportare le perdite fiscali che opera soltanto in presenza di "fattispecie patologiche" cioè laddove la società che ha in dote le perdite si presenti come una società decotta, carica solo di perdite fiscali e l'operazione straordinaria sia posta in essere al solo scopo di trasferire le sue perdite riportabili ad una società in utile, per abbattere il reddito di impresa imponibile di quest'ultima”
– Nel caso di specie, Ar. (incorporante ) è la società che ha maturato perdite riportabili ed era ed è una società con provata vitalità economica mentre S.M. (incorporata) è società senza alcuna perdita fiscale da portare "in dote"; senza l'operazione straordinaria dedotta, il reddito e le perdite di Ar. sarebbero rimaste immutate .
– Pertanto, posta la dimostrazione della valida ragione economica ad effettuare l'operazione di fusione , non è ravvisabile – in quanto non sussiste - alcun intento elusivo alla deliberazione straordinaria.
– In sostanza i giudici hanno “by-passato” la necessità di presentare il ruling
Il limite al riporto delle perdite nella scissione
• La disciplina delle perdite nell’operazione di scissione - contenuta nell’art. 173, comma 10, del TUIR - risulta regolata mediante un rinvio, seppur con qualche adeguamento, alla disciplina normativa prevista per le fusioni.
• Alle perdite fiscali delle società che partecipano alla scissione si applicano le disposizioni del co. 7 dell'art. 172 riferendosi alla società scissa le disposizioni riguardanti le società fuse o incorporate e alle beneficiarie quelle riguardanti la società risultante dalla fusione o incorporante ed avendo riguardo all'ammontare del patrimonio netto quale risulta dall'ultimo bilancio o, se inferiore, dal progetto di scissione di cui all'art. 2506-bis del c.c., ovvero dalla situazione patrimoniale di cui all'art. 2506-ter del c.c.
Il riporto delle perdite nelle scissioni
• Circ. n. 9/E del 9 marzo 2010
– Le perdite che restano nella disponibilità della scissa non sono sottoposte alla speciale disciplina recata dall’art. 172, comma 7, del TUIR, in quanto - non realizzandosi in capo alla stessa alcuna concentrazione soggettiva - non sussiste il rischio che le stesse possano essere indebitamente compensate con redditi di una diversa organizzazione (cfr. risoluzione n.168/E del 30 giugno 2009)
– Le limitazioni non operano neanche nei confronti della beneficiaria laddove risulta costituita in occasione e per effetto della scissione ed il suo patrimonio proviene unicamente dalla scissa.
I finanziamenti nelle operazioni straordinarie
La disciplina generale degli interessi passivi nella determinazione del reddito d’impresa
• Riferimenti normativi:– art. 61 del TUIR, per i “soggetti IRPEF”– art. 96 del TUIR, per i “soggetti IRES”
La disciplina generale degli interessi passivi nella determinazione del reddito d’impresa
• Per i soggetti IRPEF in presenza di ricavi o proventi esenti, gli interessi passivi sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra:
– l’ammontare dei ricavi e proventi che concorrono a formare il reddito
– e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi
La disciplina generale degli interessi passivi nella determinazione del reddito d’impresa
• Imprese individuali – Società di persone– Deducibilità secondo la % del seguente rapporto:
Ricavi e proventi che concorrono a formare il reddito
Totale ricavi e proventi
Deducibilità influenzata dalla presenza di proventi esenti
La disciplina generale degli interessi passivi nella determinazione del reddito d’impresa per gli altri soggetti
MODALITA’ DI CALCOLO
• Gli interessi passivi sono integralmente deducibili fino a concorrenza di quelli attivi; l’eccedenza è deducibile nel limite del 30% del ROL (risultato operativo lordo).
• Il ROL è costituito dalla differenza tra il valore ed i costi della produzione (A-B del Conto Economico) senza considerare:
– ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali;– ammortamenti delle immobilizzazioni materiali;– canoni di leasing dei beni strumentali.
La disciplina generale degli interessi passivi nella determinazione del reddito d’impresa
AMBITO DI APPLICAZIONE• La norma si riferisce agli interessi passivi ed oneri assimilati derivanti da
contratti di mutuo, di leasing finanziario, dall’emissione di obbligazioni e titoli similari e da ogni altro rapporto di natura finanziaria.
• Sono esclusi.– gli interessi impliciti dei debiti commerciali;– gli interessi capitalizzati sul costo dei beni.
• La nuova disposizione si applica alle società di capitali industriali e commerciali a prescindere dall’ammontare dei ricavi ottenuto nell’esercizio.
• La nuova disposizione NON si applica alle banche, alle assicurazioni, alle società finanziarie nonché ad alcune società operanti nei lavori pubblici (deducibilità forfetaria 96%)
La disciplina generale degli interessi passivi nella determinazione del reddito d’impresa
• L’eventuale eccedenza di interessi passivi indeducibile nell’esercizio è riportabile in avanti senza limiti di tempo e viene recuperata nei periodi d’imposta successivi in cui la soglia di deducibilità (30% del ROL) è maggiore degli interessi passivi dell’esercizio.
• E’possibile riportare in avanti anche il ROL non utilizzato nell’esercizio di riferimento.
La disciplina generale degli interessi passivi nella determinazione del reddito d’impresa
ESEMPIO: ESERCIZIO 2011• Valore della produzione: 15.000.000• Costi della produzione: 14.500.000• Differenza 500.000• Ammortamenti 300.000• Canoni di leasing 50.000• ROL 850.000• 30% del ROL 255.000• Interessi passivi: 310.000• Interessi attivi: 15.000• Interessi passivi netti 295.000• Soglia di deducibilità 255.000 (30% del ROL)• Interessi indeducibili 40.000 (variazione in aumento IRES)
La disciplina generale degli interessi passivi nella determinazione del reddito d’impresa
ESEMPIO: ESERCIZIO 2012•ROL 500.000•30% del ROL 150.000•Soglia di deducibilità: 150.000 (30% ROL )•Interessi passivi netti: 135.000Interessi passivi netti dell’esercizio 2012 sono inferiori alla soglia di deducibilità.Quota riportata dall’esercizio 2011: 40.000Interessi deducibili: 15.000 (150.000 – 135.000) (VD IRES)Eccedenza di interessi da recuperare nel 2013: 25.000
La disciplina generale degli interessi passivi nella determinazione del reddito d’impresa
ESEMPIO: ESERCIZIO 2013•ROL 600.000•30% del ROL 200.000•Soglia di deducibilità: 200.000 (30% ROL)•Interessi passivi netti: 150.000Interessi passivi netti dell’esercizio 2013 sono inferiori alla soglia di deducibilità.Quota riportata dall’esercizio 2012: 25.000 (VD IRES)Interessi deducibili: 50.000 (200.000 – 150.000)Soglia di deducibilità riportabile: 25.000Negli esercizi 2012 e 2013 è stata recuperata la quota di interessi passivi non dedotta nel 2011.
Riflessi di sistema
• In un sistema di tassazione analitica “ragionieristico-contabile”, la deduzione degli interessi passivi erogati a terzi è in linea di principio necessaria, spostando la tassazione dall’erogante (che deduce gli interessi) al percettore, che deve invece considerarli imponibili. È un riflesso delle “simmetrie”, ispiratrici della fiscalità analitica.
• Fino a che l’interesse dedotto dall’erogante concorre a formare il reddito del percettore italiano, l’imponibile viene semplicemente spostato da un soggetto all’altro, senza alterazioni del relativo regime fiscale.
Riflessi di sistema (segue)• Quando però il percettore è estero, la deduzione dell’interesse passivo avviene in
Italia, mentre la tassazione del corrispondente interesse attivo avviene all’estero.
• Per limitare questa possibilità sono state introdotte, in numerosi paesi, tecniche di, che devono fare i conti anche con le libertà europee di circolazione dei capitali, la non discriminazione degli stranieri, la difficoltà di individuare l’effettivo beneficiario degli interessi, ed altri profili che rendono difficile trovare un soddisfacente equilibrio tra precisione, cautela fiscale, semplicità, etc.
• Attualmente, con disposizione entrata in vigore nel 2008, abbiamo visto che la deduzione degli interessi passivi per le società di capitali e assimilate è limitata a una quota percentuale di una differenza tra costi e ricavi (Margine operativo lordo), ma non è una sistemazione concettuale soddisfacente, per rimanere stabile nel lungo periodo.
• La disciplina degli interessi passivi nelle operazioni straordinarie
La disciplina degli interessi passivi nelle operazioni straordinarie
• Intervenendo espressamente nell’art. 172 del Tuir, è stato disposto che le limitazioni alla rilevanza delle perdite fiscali previste in ipotesi di fusione e scissione “si applicano anche agli interessi indeducibili oggetto di riporto in avanti di cui al comma 4 dell’art. 96 del Tuir” (interessi indeducibili oggetto di riporto in avanti)
• Conseguentemente nelle operazioni fusione o di scissione gli interessi indeducibili oggetto di “riporto in avanti” saranno deducibili solo nei “limiti quantitativi” e se risultano soddisfatti i c.d. “indicatori di vitalità”
Che cos’è il leverage buy out?
• Per l’acquisizione si utilizza una società veicolo e la si indebita per finanziare l’acquisizione
• I debiti contratti dalla società veicolo si confondono, a seguito di una successiva fusione, con il patrimonio della società acquisita. Gli oneri finanziari gravanti sui debiti si compensano direttamente con l’utile operativo della società acquisita.
Segue
• Questo sistema, civilisticamente ammesso dal 2003, può essere effettuato anche da soggetti esteri, ma è frequente soprattutto nel nostro capitalismo familiare
• Fiscalmente è spesso considerato elusivo dai verificatori fiscali
• Rinvio a lezione elusione
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