La valutazione delle
partecipazioni CORSO DI BILANCIO CLE – A.A. 2017/2018
Aspetti introduttivi
Definizione
Investimenti nelle quote o azioni rappresentative del capitale sociale di
altre imprese.
È possibile distinguere 4 tipologie di partecipazioni a seconda della funzione rivestita
nell’economia di un’azienda:
1) Partecipazioni detenute per conseguire il controllo e la direzione della partecipata;
2) Partecipazioni possedute per conseguire opportunità di natura contrattuale o legate allo
svolgimento della gestione;
3) Valori deputati ad offrire un rendimento finanziario di medio/lungo periodo legato alla
percezione di dividendi;
4) Investimenti a breve termine volti a lucrare una plusvalenza tra prezzo di vendita e di
acquisto
Collocazione in bilancio (I) Art. 2424
ATTIVITÀ A) Crediti Vs soci per versam. ancora dovuti B) Immobilizzazioni Materiali Immateriali Finanziarie C) Attivo circolante Rimanenze Crediti Attività finanziarie Disponibilità liquide
D) Ratei e risconti
PASSIVITÀ A) Patrimonio netto
Capitale sociale Riserve di capitali Riserve di utili Utile (perdita)
B) Fondi per rischi e oneri
C) TFR
D) Debiti
E) Ratei e risconti
Il criterio alla
base della
differente
rappresentazione
è quello della
DESTINAZIONE
Collocazione in bilancio (II)
Per DESTINAZIONE ECONOMICA, si distinguono in:
→ B III Immobilizzazioni finanziarie
1) Partecipazioni in: a) Imprese controllate
b) Imprese collegate
c) Imprese controllanti
d) Altre imprese
→ C II Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
1) Partecipazioni in imprese controllate
2) Partecipazioni in imprese collegate
3) Partecipazioni in Imprese controllanti
4) Altre partecipazioni
Impieghi con funzione economia
durevole, destinati ad essere
mantenuti nel patrimonio aziendale
a scopo di stabile investimento
Attività finanziarie che, per scelta
degli amministratori, sono destinate
alla negoziazione
Immobilizzazioni finanziarie
Sono considerate CONTROLLATE
Le società in cui si dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea
ordinaria (controllo legale) – Art. 2359 n.1
Le società in cui si dispone dei voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante
nell’assemblea ordinaria – Art. 2359 n.2
Le Società nelle quali si è in grado di esercitare un’influenza dominante in base a
particolari vincoli contrattuali – Art. 2359 n.3
Immobilizzazioni finanziarie
Sono considerate COLLEGATE
Le società in cui si è in grado di esercitare un’influenza notevole
Tale influenza notevole si presume quando si è in grado di esercitare
nell’assemblea ordinaria:
Almeno I/5 (20%) dei voti nelle società non quotate
Almeno 1/10 (10%) dei voti in società quotate in mercati regolamentati
Criteri generali di valutazione
Immobilizzazioni Art. 2426, 1° comma, n. 1 e 3
Iscrizione al costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori (costi di mediazione, spese notarili, compensi professionali, etc)
Nel caso di perdite durevoli di valore delle partecipazioni, devono essere svalutate. Tale svalutazione non può essere mantenuta in bilancio al venir meno dei motivi della svalutazione e quindi si procede al ripristino nel limite del valore del costo
Attivo circolante Art. 2426, 1° comma, n. 9 e 10
Iscrizione al minore tra il costo di acquisto e il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato
Poiché le società possono acquistare un numero consistente di valori mobiliari, è concessa la facoltà di determinare il costo, invece che in maniera puntuale, ricorrendo ad uno dei seguenti metodi di valutazione: CMP; LIFO; FIFO
NB. Per quanto riguarda il valore di presumibile realizzo, se si stratta di titoli quotati, il riferimento è al prezzo di borsa alla chiusura dell’esercizio
Attività finanziarie che non
costituiscono immobilizzazioni
Se nell’arco di tempo che intercorre tra la data di chiusura dell’esercizio e la data di redazione del bilancio si evidenzia una flessione dei valori, occorre fare riferimento a tali minor valori
Se i titoli sono venduti prima della redazione del bilancio ad un prezzo superiore a quello alla chiusura dell’esercizio, il valore di mercato è rappresentato dal prezzo di vendita
Il valore di presumibile realizzo non può essere mantenuto quando vengono meno i motivi della precedente iscrizione
Criteri di Valutazione
Partecipazioni Immobilizzate (Art. 2426, 1° comma, n. 1-3-4)
Metodo del Costo
possibile per tutte le partecipazioni immobilizzate
Metodo del Patrimonio netto (Equity Method)
possibile solo per le immobilizzate consistenti in partecipazioni in
imprese controllate e collegate
Il valore di iscrizione della partecipazione è «legata» al patrimonio netto
della partecipata (pro-quota)
Metodo del costo (I)
Se la partecipazione è valutata con il Metodo del costo:
L’art. 2426 n.3 afferma «L’immobilizzazione che, alla data di chiusura
dell’esercizio risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i
numeri 1) e 2) deve essere iscritta a tal minor valore. Il minor valore non può essere
mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi di rettifica effettuata»
È infatti obbligo degli amministratori verificare, nel rispetto del principio della prudenza, che le
partecipazioni immobilizzate non abbiano subito perdite di valore permanenti (derivanti ad esempio da
perdite d’esercizio strutturali che possono erodere la consistenza patrimoniale della partecipata)
Metodo del costo (II)
Se le perdite di valore permanenti si verificano è necessario procedere a svalutare le partecipazioni in modo
diretto così da far risultare in bilancio il minor valore accertato
Si usa il conto: svalutazione partecipazioni (CE; D.«rettifiche di valore di att. e pass. Finanziarie»; 19) svalutazioni)
Se vengono meno i motivi della rettifica occorrerà ripristinare il valore originario
Si usa il conto: ripristino di valore partecipazione (CE; D.«rettifiche di valore di att. e pass. Finanziarie»; 18) rivalutazioni
Dopo l’acquisto iniziale, la partecipazione può subire incrementi/decrementi di valore in conseguenza a:
Operazioni di aumento di capitale
Riduzione del capitale della partecipata
In caso di cessione delle partecipazioni immobilizzate, possono infine generarsi plusvalenze o minusvalenze se il
valore di vendita è differente dal valore contabile
Metodo del Patrimonio Netto (I)
L’applicazione del metodo del Patrimonio Netto permette di aggiornare, negli esercizi
successivi a quello di acquisto, il valore originario di iscrizione della partecipazione in
considerazione delle variazioni del netto della partecipata. Il costo originario, quindi, è
sostituito dalla corrispondente quota di patrimonio netto desunta dall’ultimo bilancio
dell’impresa controllata o collegata.
Se la partecipazione è iscritta al Patrimonio Netto, occorre depurare il Patrimonio Netto
della partecipata di:
Proventi ed oneri infragruppo
Utili e perdite infragruppo
Dividendi infragruppo
Metodo del Patrimonio Netto (II)
Per l’adozione di tale metodo è necessario distinguere il momento della
prima applicazione dai successivi esercizi
Prima Applicazione:
Iscrizione iniziale all’acquisto costo di acquisto
Determinazione del valore derivante dall’applicazione del metodo Confronto con la
frazione di P.N. della
partecipata
Trattamento delle
differenze tra costo
e frazione di P.N.
Metodo PN – prima applicazione
Identificazione e trattamento in bilancio della differenza tra il prezzo di acquisto delle
partecipazioni e il corrispondente valore contabile del Patrimonio Netto
Differenza Positiva (C > Pn)
Diversità valori [storici ↔ correnti] Avviamento positivo (Goodwill) Incluso nel valore della partecipazione
Condizioni di prezzo Sfavorevoli svalutazione della partecipazione
Differenza Negativa (C < Pn)
Diversità valori [storici ↔ correnti] Raro
Avviamento negativo (Badwill) Incluso nel valore della partecipazione
Condizioni di prezzo Favorevoli Incluso nel valore della partecipazione
Metodo PN – esercizi successivi
Negli anni successivi al primo la partecipazione valutata al
Patrimonio netto subirà probabilmente un cambiamento di valore:
Se il valore aumenta si dovrà in contropartita iscrivere una riserva non disponibile in PN
Se il valore diminuisce si procederà direttamente ad una svalutazione D. 19) a Conto Economico
La nota integrativa indicherà se le partecipazioni in imprese controllate o collegate sono valutate al costo o con il metodo del PN; qualora siano adottati ambedue i criteri, la nota integrativa indicherà quali siano le circostanze al ricorrere delle quali viene adottato un metodo anziché l’altro
Metodo PN – esercizi successivi
Applicazione dell’Art. 2426, n.4
1. Corrispondente quota PN «ultimo bilancio approvato»
Al netto di dividendi
Effettuate le rettifiche richieste dai principi di redazione del
bilancio consolidato
Effettuate le rettifiche necessarie per il rispetto dei principi degli
artt. 2423 e 2423-bis
2. Necessario confronto tra Costo d’acquisto e frazione di PN
3. Plusvalenza su partecipazione: iscrizione riserva non distribuibile
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