LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE:
ASPETTI PRATICI E OPERATIVI –Linee guida per Associazioni e Fondazioni
Monza
26 giugno 2019
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LA RIFORMA DEL TERZO
SETTORE E GLI ADEMPIMENTI
NEL PERIODO TRANSITORIO
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IL QUADRO NORMATIVO DELLA RIFORMA
LEGGE DELEGA 6 GIUGNO 2016 , n.106: ha stabilito principi e criteri direttivi
DECRETO LEGISLATIVO 3 LUGLIO 2017, n. 111 recante «Disciplina dell’Istituto del
cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche»
DECRETO LEGISLATIVO 3 LUGLIO 2017, n. 112 recante « Revisione della disciplina in
materia di impresa sociale»
DECRETO LEGISLATIVO 3 LUGLIO 2017, N. 117 recante « Codice del Terzo settore»
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ALTRI INTERVENTI
DECRETI CORRETTIVI;
ALTRI INTERVENTI, FOCALIZZATI SU SPECIFICI ASPETTI, CONTENUTI IN
LEGGI DI PIU’ AMPIA PORTATA;
DECRETI E ATTI ATTUATIVI PREVISTI DAI DECRETI LEGISLATIVI (
attualmente ancora in parte non adottati);
INDICAZIONI INTERPRETATIVE ( Circolari e note ministeriali)
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ADEMPIMENTI NEL PERIODO
TRANSITORIO:
L’ADEGUAMENTO DELLO
STATUTO
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REGIME TRANSITORIO E COORDINAMENTO
NORMATIVO
Periodo transitorio: da agosto 2017 ( data di pubblicazione del
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, istitutivo del Codice del Terzo
settore) fino alla piena operatività del Registro Unico Nazionale del
Terzo settore.
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DISPOSIZIONI ABROGATE
DISCIPLINA ODV E APS ( legge 11 agosto 1991, n. 266 e legge 7 dicembre
2000 n. 383)
DISCIPLINA ONLUS ( articoli da 10 a 29 del d.lgs 4 dicembre 1997, n. 460);
FINO ALL’OPERATIVITA’ DEL RUNTS CONTINUANO AD APPLICARSI LE NORME PREVIGENTI
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L’ADEGUAMENTO
DELLO STATUTO
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LA STRUTTURA DEL CODICE DEL TERZO SETTORE
DODICI TITOLI
104 ARTICOLI
TRE DIVERSE TIPOLOGIE DI NORME
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LA PRIMA TIPOLOGIA DI NORME: LE NORME
INDEROGABILI
LA PRIMA TIPOLOGIA DI NORME: norme inderogabili il cui
inserimento nello statuto è obbligatorio.
Sono le norme che caratterizzano gli enti del Terzo
settore.
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LA SECONDA TIPOLOGIA DI NORME: LE NORME
DEROGABILI
LA SECONDA TIPOLOGIA DI NORME: norme che possono essere
derogate attraverso una espressa previsione inserita nello
statuto.
Le predette norme si presentano con questa dicitura: « ..se
l’atto costitutivo e lo statuto non dispongono diversamente..».
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LA TERZA TIPOLOGIA DI NORME: LE NORME
LIBERE
LA TERZA TIPOLOGIA DI NORME: norme «libere». I soci fondatori possono decidere di inserirle o meno.
Si presentano con questa dicitura: « l’atto costitutivo o lo statuto possono….»,
« ..se l’atto costitutivo o lo statuto lo consentono…»
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FASCICOLO COSTITUZIONE ( per gli enti di
nuova costituzione)
Il «fascicolo costituzione» è formato da:
1) ATTO COSTITUTIVO
2) STATUTO
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FASCICOLO COSTITUZIONE ( per gli enti di
nuova costituzione)L’ATTO COSTITUTIVO DI UN ENTE DEL TERZO SETTORE DEVE NECESSARIAMENTE
INDICARE:
❑ La denominazione dell’ente;
❑ L’assenza dello scopo di lucro;
❑ Le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite;
❑ L’attività di interesse generale che costituisce l’oggetto sociale;
❑ Il patrimonio iniziale ai fini dell’eventuale riconoscimento;
(segue)
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FASCICOLO COSTITUZIONE ( per gli enti di
nuova costituzione)
L’ATTO COSTITUTIVO DI UN ENTE DEL TERZO SETTORE DEVE NECESSARIAMENTE INDICARE: ( segue):
❑ Le norme su: ordinamento, amministrazione, rappresentanza dell’ente;
❑ Diritti, obblighi, requisiti di ammissione degli associati;
❑ La nomina dei primi componenti gli organi di amministrazione e controllo;
❑ Le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento;
❑ Le eventuali attività diverse;
❑ Le modalità con cui esaminare i libri sociali.
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LO STATUTO
LO STATUTO DI UN ENTE DEL TERZO SETTORE, SIA IN FASE DI NUOVA
COSTITUZIONE CHE IN FASE DI ADEGUAMENTO, DOVRA’
NECESSARIAMENTE INDICARE LE NORME «INDEROGABILI» CONTENUTE
NEL CODICE DEL TERZO SETTORE.
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LA STRUTTURA DEL CODICE DEL TERZO SETTORE: LA PRIMA
TIPOLOGIA DI NORME
LA PRIMA TIPOLOGIA DI NORME: norme inderogabili il cui inserimento nello
statuto è obbligatorio. Sono le norme che caratterizzano gli enti del Terzo
settore.
Rientrano in questa categoria le norme riguardanti:
❑ Le finalità perseguite ( la missione);
❑ Le attività di interesse generale esercitate;
❑ L’assenza del fine di lucro;
❑ La devoluzione del patrimonio;
❑ La denominazione sociale ed il relativo uso; ( SEGUE)
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(SEGUE) LA STRUTTURA DEL CODICE DEL TERZO SETTORE: LA PRIMA TIPOLOGIA DI
NORME
( segue) LA PRIMA TIPOLOGIA DI NORME: norme inderogabili il cui inserimento nello statuto è obbligatorio. Sono le norme che caratterizzano gli
enti del Terzo settore.
❑ Gli adempimenti relativi al bilancio di esercizio e al bilancio sociale;
❑ Il diritto degli associati e degli aderenti di esaminare i libri sociali;
❑ Le disposizioni riguardanti i volontari;
(SEGUE)
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(SEGUE) LA STRUTTURA DEL CODICE DEL TERZO SETTORE: LA PRIMA TIPOLOGIA DI
NORME
( segue) LA PRIMA TIPOLOGIA DI NORME: norme inderogabili il cui inserimento nello statuto è obbligatorio. Sono le norme che caratterizzano gli
enti del Terzo settore.
❑ Le competenze dell’assemblea;
❑ Le norme riguardanti l’organo di amministrazione, l’organo di controllo e
della revisione legale dei conti;
❑ Le caratteristiche delle associazioni di promozione sociale e delle
organizzazioni di volontariato.
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LA STRUTTURA DEL CODICE DEL TERZO SETTORE: LA SECONDA
TIPOLOGIA DI NORME
LA SECONDA TIPOLOGIA DI NORME: norme che possono essere derogate attraverso una espressa previsione inserita nello statuto. Le predette norme si presentano con questa dicitura: « ..se l’atto costitutivo e lo statuto non dispongono diversamente..».
Rientrano in questa tipologia le norme relative all’organizzazione interna.
Il Codice del Terzo settore ha previsto regole di governance nel rispetto dell’autonomia statutaria degli enti.
Ad esempio: le previsioni relative all’ammissione dei soci sono derogabili.
Parimenti derogabile con specifica clausola statutaria è il periodo minimo di iscrizione nel Libro degli associati ai fini dell’esercizio del diritto di voto ( 3 mesi). Il termine potrà essere ulteriormente ridotto, ma non aumentato, non essendo la norma derogabile in peggio per l’associato.
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LA STRUTTURA DEL CODICE DEL TERZO SETTORE: LA TERZA TIPOLOGIA DI
NORME
LA TERZA TIPOLOGIA DI NORME norme «libere». I soci fondatori possono decidere di
inserirle o meno. Si presentano con questa dicitura: « l’atto costitutivo o lo statuto
possono….», « ..se l’atto costitutivo o lo statuto lo consentono…»
Rientrano in questa categoria l’esercizio delle attività diverse.
Lo statuto deve prevederne l’esercizio, senza tuttavia inserire un puntuale elenco delle
attività diverse: la loro individuazione potrà essere successivamente operata da parte
degli organi dell’ente.
In particolare, lo statuto deve indicare:
1. Il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto alle attività di
interesse generale;
2. L’organo competente a deliberare le attività diverse da esercitarsi.
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( SEGUE) LA STRUTTURA DEL CODICE DEL TERZO SETTORE: LA TERZA TIPOLOGIA DI NORME
(segue) LA TERZA TIPOLOGIA DI NORME: norme «libere». I soci fondatori possono decidere
di inserirle o meno. Si presentano con questa dicitura: « l’atto costitutivo o lo statuto
possono….», « ..se l’atto costitutivo o lo statuto lo consentono…»
Rientrano, inoltre, in questa tipologia di norme ( ossia norme facoltative), le norme
riguardanti:
➢ La costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare;
➢ Il potere di rappresentanza degli amministratori;
➢ L’adozione facoltativa dell’organo di controllo da parte degli enti di minori dimensioni;
➢ L’incarico all’organo di controllo di effettuare la revisione legale dei conti.
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ADEGUAMENTO STATUTI:
ASSEMBLEA ORDINARIA O
STRAORDINARIA?
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ADEGUAMENTO STATUTI
PRIMA TIPOLOGIA DI NORME ( NORME INDEROGABILI) : assemblea
ordinaria;
SECONDA TIPOLOGIA DI NORME ( NORME DEROGABILI): assemblea
ordinaria, trattandosi di clausole «disapplicative», ossia clausole che escludono l’applicazione di alcune disposizioni previste nel Codice del
Terzo settore;
TERZA TIPOLOGIA DI NORME ( NORME FACOLTATIVE): assemblea
straordinaria, perché sono norme importanti che incidono sulla vita
dell’ente.
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LE NORME INDEROGABILI E LE
CARATTERISTICHE DEGLI ENTI DEL
TERZO SETTORE
DEFINIZIONE E REQUISITI
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PREMESSA: GLI ENTI DEL TERZO SETTORE
Sono enti del Terzo settore:
➢ Le organizzazioni di volontariato;
➢ Le associazioni di promozione sociale;
➢ Gli enti filantropici;
➢ Le imprese sociali, incluse le cooperative sociali;
➢ Le reti associative;
➢ Le società di mutuo soccorso;
➢ Le associazioni riconosciute o non riconosciute;
➢ Gli altri enti di carattere privato, diversi dalle società.
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PREMESSA : ENTI ESCLUSI DALLA DEFINIZIONE DI «ENTE
DEL TERZO SETTORE»
Amministrazioni pubbliche;
Formazioni e associazioni politiche;
Sindacati;
Associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche;
Associazioni dei datori di lavoro
Enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti.
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PREMESSA: CHIARIMENTI SU EX IPAB
Possono assumere la qualifica di ente del Terzo settore le associazioni o fondazioni di diritto privato ex Ipab derivanti dai processi di trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza , in quanto la nomina, da parte della pubblica amministrazione, degli amministratori di tali enti si configura come espressione della rappresentanza della cittadinanza, sicché è sempre esclusa qualsiasi forma di controllo da parte della pubblica amministrazione.
La nomina degli amministratori da parte della pubblica amministrazione non si configura, quindi, come mandato fiduciario con rappresentanza.
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PREMESSA: CHIARIMENTI SU ENTI
RELIGIOSI
Agli enti religiosi civilmente riconosciuti si applica la normativa del codice del
Terzo settore limitatamente allo svolgimento delle attività di interesse
generale, a condizione che, per tali attività adottino un regolamento (
redatto nella forma dell’atto pubblico o scrittura privata autenticata e
depositato nel Registro unico nazionale del Terzo settore).
Per lo svolgimento delle attività di interesse generale deve essere costituito
un patrimonio destinato e devono essere tenute separatamente le scritture contabili.
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LA PRIMA CLAUSOLA DA
INSERIRE NELLO STATUTO: LA
MISSIONE DELL’ENTE
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LA MISSIONE: FINALITA’ CIVICHE,
SOLIDARISTICHE E DI UTILITA’ SOCIALE
FINALITA’ CIVICA: finalità dei cittadini, che è propria dei cittadini.
FINALITA’ SOLIDARISTICA: fondata sulla solidarietà. Condivisione di idee, di propositi e di responsabilità.
FINALITA’ DI UTILITA’ SOCIALE: utile per la comunità di riferimento
( l’Associazione/Fondazione promuove……. diffonde……valorizza…..)
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LA SECONDA CLAUSOLA
INDEROGABILE DA INSERIRE NELLO
STATUTO: LE ATTIVITA’ DI INTERESSE
GENERALE
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LE ATTIVITA’ DI INTERESSE GENERALE
ESERCIZIO IN VIA ESCLUSIVA O PRINCIPALE DI ATTIVITA’ DI INTERESSE GENERALE
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L’ENTE DEL TERZO SETTORE SI QUALIFICA:
1) PER L’ESERCIZIO, IN VIA ESCLUSIVA O PRINCIPALE, DI UNA O PIU’ ATTIVITA’ DI
INTERESSE GENERALE,
2) 2) RIVOLTE AL PERSEGUIMENTO DI FINALITA’ CIVICHE, SOLIDARISTICHE E DI UTILITA’
SOCIALE ( MISSIONE)
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LO STATUTO DOVRA’ INDICARE:
1) LE FINALITA’ PERSEGUITE ( LA MISSIONE)
2) ESERCIZIO IN VIA ESCLUSIVA O PRINCIPALE DI ATTIVITA’ DI INTERESSE GENERALE
NELLO STATUTO ANDRANNO RIPRODOTTE UNA O PIU’ FATTISPECIE CONTENUTE NELL’ARTICOLO 5 DEL CODICE DEL TERZO SETTORE.
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I REQUISITI OGGETTIVI DEGLI ENTI DEL TERZO
SETTORE. LE ATTIVITA’ DI INTERESSE GENERALE a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1
e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni,
e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio
1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive
modificazioni;
b) interventi e prestazioni sanitarie;
c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive
modificazioni;
d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi
della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché
le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; Dott. SUSANNA BERETTA - STUDIO BERETTA COMMERCIALISTI ASSOCIATI - 0362 590274 - [email protected]
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SEGUE ATTIVITA’ DI INTERESSE GENERALEe) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione
dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi. Tutela degli animali e prevenzione al randagismo.
f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
g) formazione universitaria e post-universitaria;
h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all’articolo 5 del codice del Terzo settore;
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SEGUE ATTIVITA’ DI INTERESSE GENERALE
j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse
sociale, culturale o religioso;
l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà
educativa;
m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
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SEGUE ATTIVITA’ DI INTERESSE GENERALE
o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di
promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di
certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore
operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese
in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a
promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di
un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del
produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative
nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
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SEGUE ATTIVITA’ DI INTERESSE GENERALEp) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle
persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della
disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6
giugno 2016, n. 106;
q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e
successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a
soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive
modificazioni;
t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
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SEGUE ATTIVITA’ DI INTERESSE GENERALEu) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di
alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e
successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a
sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale
a norma del presente articolo;
v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i
popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e
politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle
attività di interesse generale di cui al presente articolo,
promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto
reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della
legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui
all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
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(SEGUE) ATTIVITA’ DI INTERESSE GENERALE
x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della
legge 4 maggio 1983, n. 184;
y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n.
225, e successive modificazioni;
z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni
confiscati alla criminalità organizzata.
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(SEGUE) ATTIVITA’ DI INTERESSE GENERALE
A SEGUITO DI ELENCAZIONE DELLE FATTISPECIE CONTENUTE
NELL’ARTICOLO 5 DEL CODICE DEL TERZO SETTORE:
INSERIRE ULTERIORI SPECIFICAZIONI CIRCA I CONTENUTI DELLE
ATTIVITA’DI INTERESSE GENERALE.
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(SEGUE) ATTIVITA’ DI INTERESSE GENERALE
RIASSUNTO PASSAGGI DA EFFETTUARE:
1) ELENCARE LE FATTISPECIE CONTENUTE NELL’ARTICOLO 5 DEL
CODICE DEL TERZO SETTORE;
2) INSERIRE ULTERIORI SPECIFICAZIONI CIRCA I CONTENUTI DELLE
ATTIVITA’DI INTERESSE GENERALE.
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(SEGUE) ATTIVITA’ DI INTERESSE GENERALE
ESEMPIO:
L’Associazione/Fondazione esercita in via principale le seguenti attività di cui all’articolo 5 del Codice del Terzo settore:
- ….
- …..
In particolare, l’Associazione/Fondazione esercita le seguenti attività, al fine dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui al presente statuto:
1)….
2)….
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LE ATTIVITA’ DIVERSE( NORME LIBERE). ADOZIONE CON ASSEMBLEA STRAORDINARIA
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LE ATTIVITA’ DIVERSE
Gli enti del Terzo settore possono esercitare attività diverse da
quelle elencate nell’articolo 5 del codice del Terzo settore.
CONDIZIONI PER L’ESERCIZIO DELLE ATTIVITA’ DIVERSE:
1) L’atto costitutivo e lo statuto devono consentire l’esercizio
delle attività diverse;
2) Le attività diverse devono essere secondarie e strumentali
rispetto alle attività di interesse generale;
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LE ATTIVITA’ DIVERSEIl carattere secondario e strumentale delle attività diverse
dovrà essere documentato nelle diverse forme di bilancio
degli ETS.
1) Rendiconto di cassa: in calce a quest’ultimo;
2) Rendiconto gestionale: nella Relazione di Missione;
3) Bilancio: nella nota integrativa.
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LE ATTIVITA’ DI RACCOLTA
FONDI
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ALTRE ATTIVITA’ ESERCITATE. LE ATTIVITA’ DI
RACCOLTA FONDI
Definizione di raccolta fondi: complesso delle attività ed iniziative poste in essere da un ente
del Terzo settore al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale,
anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva;
anche in forma organizzata e continuativa;
anche in una sollecitazione al pubblico;
anche attraverso la cessione ed erogazione di beni e servizi di modico valore.
L’ente può impiegare risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti.
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SEGUE: ALTRE ATTIVITA’ ESERCITATE. LE
ATTIVITA’ DI RACCOLTA FONDIPRINCIPI CHE DEVONO CARATTERIZZARE LO SVOLGIMENTO DI UNA RACCOLTA FONDI, NEI RAPPORTI CON I SOSTENITORI E IL PUBBLICO:
➢ PRINCIPIO DI VERITA’
➢ PRINCIPIO DI TRASPARENZA
➢ PRINCIPIO DI CORRETTEZZA
RISPETTO DELLE LINEE GUIDA ADOTTATE CON DECRETO.
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LA TERZA CLAUSOLA
INDEROGABILE DA INSERIRE
NELLO STATUTO: L’ASSENZA
DELLO SCOPO DI LUCRONorme inderogabili
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L’ASSENZA DELLO SCOPO DI LUCRO
INSERIRE NELLO STATUTO: L’ASSENZA DEL FINE
LUCRATIVO ( e tutte le norme riguardanti il divieto di
distribuzione anche indiretta di utili) e le norme
riguardanti LA DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO.
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ASSENZA DELLO SCOPO DI LUCRO
UTILIZZAZIONE DEL PATRIMONIO. Il patrimonio degli
enti del Terzo settore ( comprensivo di eventuali
ricavi, rendite, proventi, entrate..) è utilizzato per lo
svolgimento dell’attività prevista dallo statuto ai fini
dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale.
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ASSENZA DELLO SCOPO DI LUCRO
DIVIETO DI DISTRIBUZIONE. E’ vietata la distribuzione, anche
indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi, riserve ai seguenti
soggetti:
❑ Fondatori
❑ Associati
❑ Lavoratori e collaboratori
❑ Amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche
nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento
individuale del rapporto associativo.Dott. SUSANNA BERETTA - STUDIO BERETTA COMMERCIALISTI ASSOCIATI - 0362 590274 - [email protected]
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Segue: ASSENZA DELLO SCOPO DI
LUCRO. SI CONSIDERANO DISTRIBUZIONE INDIRETTA DI UTILI:
La corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche
sociali di compensi individuali non proporzionati all’attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a
quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e
condizioni;
( ATTENZIONE: ai componenti degli organi sociali delle ODV non può essere
attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente
sostenute e documentate)
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Segue: ASSENZA DELLO SCOPO DI
LUCRO. SI CONSIDERANO DISTRIBUZIONE INDIRETTA DI UTILI:
La corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di
retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto
a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti
collettivi, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di
acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento di
attività di interesse generale;
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Segue: ASSENZA DELLO SCOPO DI LUCRO.
CASI DI DISTRIBUZIONE INDIRETTA DI UTILI
L’acquisto di beni o servizi per corrispettivi superiori al loro valore
nominale;
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Segue: ASSENZA DELLO SCOPO DI LUCRO.
CASI DI DISTRIBUZIONE INDIRETTA DI UTILI Le cessioni di beni o le prestazioni di servizi a condizioni più
favorevoli rispetto al mercato ai seguenti soggetti:
- soci,
- associati,
- partecipanti,
- fondatori, (segue)
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Segue: ASSENZA DELLO SCOPO DI LUCRO. CASI
DI DISTRIBUZIONE INDIRETTA DI UTILI
Le cessioni di beni o le prestazioni di servizi a condizioni più favorevoli rispetto al mercato ai seguenti soggetti:
- componenti organi amministrativi e di controllo,
- coloro che operano per l’organizzazione a qualsiasi titolo,
- coloro che fanno parte dell’organizzazione,
- soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell’organizzazione,
- loro parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado,
- le società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate.
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Segue: ASSENZA DELLO SCOPO DI LUCRO.
CASI DI DISTRIBUZIONE INDIRETTA DI UTILI
La corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati di interessi passivi , in
dipendenza di prestiti, superiori di quattro punti rispetto al tasso annuale di riferimento.
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LA QUARTA CLAUSOLA
INDEROGABILE DA INSERIRE NELLO
STATUTO: LA DEVOLUZIONE DEL
PATRIMONIO
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Quarta clausola obbligatoria da inserire nello statuto:
DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO IN CASO DI SCIOGLIMENTO O
ESTINZIONE
Ad altri enti del Terzo settore
Alla Fondazione Italia Sociale
PROCEDURA: L’ente deve inoltrare all’Ufficio del Registro Unico
Nazionale del Terzo settore una apposita richiesta con
raccomandata a/r.
L’Ufficio deve esprimere parere positivo entro 30 giorni dalla data
di ricezione, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente.
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LA QUINTA CLAUSOLA INDEROGABILE
DA INSERIRE NELLO STATUTO:
LA DENOMINAZIONE SOCIALE E IL
RELATIVO USO
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LA DENOMINAZIONE
LA DENOMINAZIONE SOCIALE DOVRA’ CONTENERE L’INDICAZIONE DI «ENTE DEL TERZO
SETTORE» O L’ACRONIMO «ETS».
DI TALE INDICAZIONE DEVE FARSI USO NEGLI ATTI, NELLA CORRISPONDENZA E NELLE
COMUNICAZIONI AL PUBBLICO.
LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E LE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE
mantengono la denominazione di «Organizzazione di Volontariato» o «ODV» e
«Associazione di promozione sociale» o «APS» perché entrambi gli enti rientrano in una
delle sezioni previste dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ( quindi possono
omettere, nella denominazione sociale, l’indicazione «ETS»).
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LA SESTA CLAUSOLA INDEROGABILE DA
INSERIRE NELLO STATUTO: ADEMPIMENTI
RELATIVI AL BILANCIO DI ESERCIZIO E AL
BILANCIO SOCIALE
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BILANCIO DI ESERCIZIO E BILANCIO SOCIALE: PROVE PER
DIMOSTRARE IL PERSEGUIMENTO DELLE FINALITA’ CIVICHE,
SOLIDARISTICHE E DI UTILITA’ SOCIALE
Redazione del bilancio di esercizio e il deposito del bilancio nel Registro nazionale del Terzo settore;
Redazione della relazione di missione;
Redazione e deposito del bilancio sociale per gli enti di maggiori dimensioni;
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OBBLIGHI DI TRASPARENZA,
CHIAREZZA, TRACCIABILITA’
Per dimostrare le finalità civiche, solidaristiche e di
utilità sociale;
Per adempiere all’obbligo di informativa nei confronti
degli associati/partecipanti;
Per informare la collettività di riferimento.
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LA SETTIMA CLAUSOLA OBBLIGATORIA DA INSERIRE NELLO
STATUTO: IL DIRITTO DEGLI ASSOCIATI DI ESAMINARE I
LIBRI SOCIALI.
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IL DIRITTO DEGLI ASSOCIATI DI ESAMINARE I LIBRI SOCIALI E
LE MODALITA’ ( principio di trasparenza).
ESEMPIO DI CLAUSOLA DA INSERIRE NELLO STATUTO
Art. …… - Diritto di esaminare i Libri sociali
In base alle disposizioni stabilite dall’articolo 15, comma 3 del Codice del Terzo settore, gli
associati hanno diritto di esaminare i libri sociali ( Libro degli associati, Libro delle adunanze
e delle deliberazioni delle assemblee, il Libro delle adunanze e delle deliberazioni
dell’organo di amministrazione, dell’organo di controllo ove nominato e di eventuali altri
organi sociali), previa richiesta scritta da inoltrare all’Organo di amministrazione, il quale
concorderà con il richiedente, entro trenta giorni dalla richiesta, il giorno e l’orario della
disamina presso la sede sociale.
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Ottava clausola da inserire
nello statuto: LE DISPOSIZIONI
RIGUARDANTI I VOLONTARI
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DEFINIZIONE DI VOLONTARIO
DEFINIZIONE DI VOLONTARIO. Elementi che qualificano la figura del
volontario:
➢ Libera scelta;
➢ Azione personale, spontanea e gratuita;
➢ Attività in favore della comunità e del bene comune;
➢ Messa a disposizione del proprio tempo e delle proprie capacità ;
➢ Assenza fine di lucro, anche indiretto;
➢ Fine ultimo della solidarietà.
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NONA CLAUSOLA OBBLIGATORIA DA
INSERIRE NELLO STATUTO: LE
COMPETENZE DELL’ASSEMBLEA
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FUNZIONAMENTO DELL’ASSEMBLEA
Funzionamento dell’Assemblea: rispetto dei principi di democraticità, pari
opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali.
Nelle associazioni con un numero di associati inferiore a 500, devono essere
considerate inderogabili le competenze dell’assemblea indicate nell’articolo 25
del Codice del Terzo settore.
COMPETENZE ARTICOLO 25 Codice Terzo settore: DA INSERIRE NELLO STATUTO
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LE COMPETENZE DELL’ASSEMBLEA STABILITE
DALL’ARTICOLO 25 DEL CODICE DEL TERZO
SETTORE
▪ Nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
▪ Nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della
revisione legale dei conti;
▪ Approva il bilancio;
▪ Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e
promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
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LE COMPETENZE DELL’ASSEMBLEA STABILITE
DALL’ARTICOLO 25 DEL CODICE DEL TERZO
SETTORE ▪ Delibera sull’esclusione degli associati, se l’atto costitutivo o lo statuto non
attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
▪ Delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
▪ Approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
▪ Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione
dell’associazione;
▪ Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
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Alcune regole di funzionamento dell’Assemblea
Il Codice del Terzo settore non stabilisce i quorum costitutivi e deliberativi e le modalità di convocazione. Si fa quindi riferimento al Libro I del Codice civile;
Il Codice civile, all’articolo 21, stabilisce il divieto per gli amministratori che siano anche associati di partecipare alle deliberazioni di approvazione del bilancio;
Modalità di approvazione del bilancio: non sono stabilite nel Codice del Terzo settore. Indicare nello Statuto il procedimento di approvazione del bilancio.
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DECIMA CLAUSOLA OBBLIGATORIA DA INSERIRE NELLO
STATUTO: LE NORME RIGUARDANTI L’ORGANO DI
AMMINISTRAZIONE, L’ORGANO DI CONTROLLO E
DELLA REVISIONE LEGALE DEI CONTI
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GLI ORGANI SOCIALI. ORGANO DI
AMMINISTRAZIONE
I componenti dell’Organo di amministrazione sono nominati
dall’assemblea degli associati;
La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra le
persone fisiche associate;
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LA RESPONSABILITA’ DELL’ORGANO DI
AMMINISTRAZIONE
Responsabilità degli amministratori: il Codice del Terzo settore richiama in
toto la disciplina della responsabilità degli amministratori nelle società per
azioni. Viene quindi richiesta la «diligenza professionale» ( non la diligenza
media , ma quella di grado più elevato, richiesta agli amministratori delle
società commerciali).
Gli amministratori rispondono nei confronti dell’ente, dei creditori sociali, dei
fondatori, degli associati e dei terzi.
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LA RESPONSABILITA’ DELL’ORGANO DI
AMMINISTRAZIONE
Gli amministratori degli ETS devono essere dotati di adeguata
professionalità perché il mondo del Terzo settore è complesso
e gli amministratori devono avere capacità e competenze
tecniche di rilievo, in modo che risultino adeguatamente
tutelati tutti i soggetti coinvolti ( l’ente, gli associati, i fondatori,
i donatori, i creditori, i beneficiari delle prestazioni, i terzi).
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LE RESPONSABILITA’ ULTERIORI DELL’ORGANO DI AMMINISTRAZIONE
DI UN ETS RISPETTO ALL’ORGANO DI AMMINISTRAZIONE DI UNA
SOCIETA’ COMMERCIALE
✓ Concreto perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
✓ Contestuale svolgimento delle attività di interesse generale;
✓ Puntuale rispetto del vincolo di indistribuibilità diretta e indiretta della ricchezza raccolta e prodotta;
✓ Esercizio delle attività diverse e delle raccolte fondi nel rispetto dei parametri stabiliti dal Codice del Terzo settore;
✓ Redazione dei documenti di bilancio nel rispetto delle disposizioni di cui al Codice del Terzo settore
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LE RESPONSABILITA’ PER LE OBBLIGAZIONI
ASSUNTE DALL’ENTE
Nelle fondazioni e nella associazioni riconosciute come persone
giuridiche, per le obbligazioni dell’ente risponde soltanto l’ente
con il suo patrimonio.
Per gli ETS non riconosciuti: responsabilità personale e solidale.
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GLI ORGANI SOCIALI: L’ORGANO DI
CONTROLLO
Organo di controllo. La nomina è obbligatoria quando siano superati,
per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:
- totale attivo stato patrimoniale: 110.000,00 euro
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate:
220.000,00 euro;
- dipendenti occupati in media: 5 unità.
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GLI ORGANI SOCIALI: L’ORGANO DI
CONTROLLO Organo di controllo.
Compiti: vigila sull’osservanza della legge e dello statuto;
vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e
contabile e sul suo concreto funzionamento.
Compiti particolari: monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e
di utilità sociale. Monitoraggio attività di interesse generale, attività diverse, attività di
raccolta fondi, destinazione patrimonio, assenza scopo di lucro. Attesta che il bilancio
sociale sia redatto secondo le linee guida.
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UNDICESIMA CLAUSOLA OBBLIGATORIA DA INSERIRE
NELLO STATUTO: LE NORME RIGUARDANTI LE
CARATTERISTICHE DELLE ASSOCIAZIONI DI
PROMOZIONE SOCIALE E DELLE ORGANIZZAZIONI DI
VOLONTARIATO
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE
Susanna Beretta
STUDIO BERETTA COMMERCIALISTI ASSOCIATI
Via Gramsci 1/F Bovisio Masciago (MB)
0362 590274 – [email protected]
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