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La legislazionein materia di sicurezzasul lavoroExcursus storico

CreditsAdriano MiolliAlberto Cesco FrareLidia BellinaSauro Garzi

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18981911

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Lo sviluppodel sistema legislativo in materia di sicurezzasul lavoro

1898 Assicurazione obbligatoria(esclusa la responsabilità civile)

1899 Regolamenti per la prevenzione degli infortuni nelle aziende (grandi industrie, cave e miniere, esplosivi)

1900 Regolamenti per la prevenzione degli infortuni per le imprese di costruzioni

1903 Regolamento per la prevenzionedegli infortuni per le ferrovie

1911 Regolamento per la prevenzionedegli infortuni per le tramvie a trazione meccanica

Interno di un cotonificio alla fine dell'Ottocento

1898-1911SiRVeSS

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Art. 437Rimozione dolosa od omissione di cautele contro infortuni sul lavoro Chiunque omette di collocare impianti o apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

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RIMOZIONE ED OMISSIONEDOLOSA O COLPOSA DI CAUTELE

1930 | Codice Penale

Art. 451Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati alla estinzione di un incendio, o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da…

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Art. 2050Responsabilità per l’esercizio di attività pericolose Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un’attivitàpericolosa, per sua natura o per natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno

Lo sviluppodel sistema legislativo in materia di sicurezzasul lavoro

RESPONSABILITÀDELL’IMPRENDITORE

1942 | Codice Civile

Art. 2087Tutela delle condizioni del lavoro L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro

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1948LA COSTITUZIONE ITALIANA

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TUTELA DELLA SALUTE

1948 | Costituzione Italiana

Parte Prima - Diritti e doveri dei cittadini

La responsabilità penale è personale(Titolo I - Rapporti civili - Art. 27)

La repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti(Titolo II - Rapporti etico-sociali - Art. 32)

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Titolo III: rapporti economici

Art. 35 - La repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme e applicazioniArt. 37 - La lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale e adeguata protezioneArt. 38 - Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto di mezzi necessari di per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza socialeArt. 41 - L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana

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TUTELA DEL LAVORO

1948 | Costituzione ItalianaSiRVeSS

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1° livelloFONTI COSTITUZIONALICostituzione, leggi costituzionali e di revisione costituzionale

2° livelloFONTI LEGISLATIVE(dette anche fonti primarie)Leggi, decreti legge e decreti legislativi

3° livelloFONTI REGOLAMENTARI(dette anche fonti secondarie)Regolamenti del Governo, degli Enti Locali

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Gerarchia delle fontiSiRVeSS

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Decreti Legge e Decreti Legislativi sono atti aventi forza di Legge ma con limitazioni:

Leggi VS Decreti Legge Leggi e decreti

i decreti legge necessitano della conversione in leggei decreti legislativi devono sottostare ai limiti della legge di delegazione o legge delega con la quale il Parlamento autorizza il Governo a svolgere la funzione legislativa indicando la materia, il termine e i principi e criteri direttivi su cui ispirarsi

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ANNI50

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DPR 547/55Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoroDPR 520/55Riorganizzazione centrale e periferica del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale DPR 303/56Norme generali per l’igiene sul lavoroDPR 164/56Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioniDPR 320/56Norme per la prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro in sotterraneoDPR 321/56Norme per la prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro nei cassoni ad aria compressaDPR 321/56Norme per la prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro nell’industria cinematografica e della televisione

Norme generali di sicurezza sul lavoro

1955-56 | Norme generali

1950: Fabbrica WEBEROperaia addetta alla foraturasu macchina al trapano multiplo

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1955-56 | DPR 547/55DPR 547/55Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro

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Sommario

Tit. 2 Ambienti, posti di lavoro e di passaggio Tit. 3 Norme generali di protezione delle macchineTit. 4 Norme particolari di protezione delle macchineTit. 6 Impianti ed apparecchi vari Tit. 7 Impianti, macchine ed apparecchi elettrici Tit. 8 Materie e prodotti pericolosi o nocivi Tit. 9 Manutenzione e riparazione Tit. 10 Mezzi personali di protezione e soccorsi d'urgenzaTit.11 Norme penali

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Sommario

Ambienti di lavoro (artt. 6 – 17)

Difesa dagli agenti nocivi (artt. 18 – 26)

Servizi sanitari (artt. 27- 35)

Servizi igienico assistenziali (artt. 36 – 47)

Notifica nuovi impianti (art. 48)

Aziende agricole (artt. 49 – 57)

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1955-56 | DPR 303/56DPR 303/56Norme generali per l’igiene del lavoro

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Destinatari precisi e ben identificati

Regolamentazione dettagliata, analitica e specifica delle misure, delle cautele e dei dispositivi

Sanzioni penali e specifiche per ogni inosservanza

Organizzazione del sistema di vigilanza

Tutela integrale della salute del lavoratore sia nei confronti di fattori di nocività che di situazioni di disagio

Principio della riduzione del rischio “il più possibile”, indipendentemente dai TLV

Obbligo di assicurare misure di protezione tali da difendere il lavoratore anche contro gli incidenti derivanti da imperizia, imprudenza, negligenza

Precetti penali condizionati (deroghe) solo da esigenze tecniche e di lavorazione

aspetti positivi +SiRVeSS

DPR

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Distinzione fra misure e cautele

ASPETTI POSITIVI +Qualunque congegno, dispositivo, mezzo o accorgimento tecnico, la cui azione prevenzionale prescinde dai comportamenti del lavoratore o degli addetti, improntati a particolare prudenza, abilità o attenzione. Forma di protezione tecnico-oggettiva, applicata aimpianti, macchine o posti di lavoro

MISURA CAUTELA

Modalità operativa particolarmente attenta ed accorta. Avvertimento rivolto agli operatori, affinchési comportino con la massima attenzione, diligenza e perizia. Protezione soggettiva.

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Quando la legge impone le misure, l’imprenditore deve adottare apprestamenti tecnici concreti

Quando la legge consente le cautele, l’imprenditore deve organizzare procedure e fornire le indicazioni operative (formazione, ordini scritti, sorveglianza …)

Quando la legge richiede entrambe le forme, il difetto di una di esse non può ritenersi compensata dall’approntamento dell’altra

ASPETTI POSITIVI +Distinzione fra misure e cautele

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DISPOSITIVI DI SICUREZZACongegni meccanici applicati alle macchine e agli impianti

PROVVEDIMENTI DI SICUREZZAApprestamento di condizioni oggettive di tutela delle lavorazioni (spazio, luce, ventilazione, coordinamento di operazioni complementari,…) MEZZI PERSONALI DI PROTEZIONEDispositivi individuali di cui dotare il lavoratore (occhiali, scarpe, guanti, maschere, cinture di sicurezza,…)

Gerarchia prevenzionistica delle misure +SiRVeSS

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-ASPETTI NEGATIVI

Prevenzione basata su precetti: per ogni pericolo una misura di prevenzione

Difficoltà ad adeguarsi al progresso tecnologico

Logica “oggettiva” della sicurezza, basata solo sui requisiti tecnici di macchine, impianti, edificiScarsa valorizzazione degli aspetti organizzativi e gestionali

Accentramento di tutti gli obblighi di prevenzione sul datore di lavoro, senza prevedere uno staff a suo sostegno

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DPR

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catena fordista di produzione

Obiettivo principale della normativa anni 50: frapporre una barriera tra l’addetto e la zona di pericolo

Datore di lavoroe dirigente adottano le misure di prevenzione Dirigente e preposto sorvegliano

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L. 977/67Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti

DPR: 1124/65Testo unico sulle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

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ANNI SESSANTA

1961 - Campagna ferrareseDonne alla raccolta saccarifera

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ANNI 70

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DPR: 1204/71Tutela delle lavoratrici madri

Lo sviluppodel sistema legislativo in materia di sicurezzasul lavoro

ANNI SETTANTA

1961 - Campagna ferrareseDonne alla raccolta saccarifera

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Lo sviluppodel sistema legislativo in materia di sicurezzasul lavoro

Lo Statuto dei LavoratoriLegge 300/70Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale, dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e sul collocamento

Art. 5 - Accertamenti sanitariSono vietati gli accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del dipendente …

Art. 9 - Tutela della salute e dell’integrità fisicaI lavoratori, mediante le loro rappresentanze, hanno il diritto di controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro integrità fisica.

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Lo sviluppodel sistema legislativo in materia di sicurezzasul lavoro

Riforma SanitariaLEGGE 833/78Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale

• Art. 14: Unità Sanitarie Locali

• Art. 20: Attività di prevenzione

• Art. 21: Organizzazione dei servizi di prevenzione

• Art. 24: Norme in materia di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro e di vita e di omologazioni

• Art. 72: Soppressione di ENPI e ANCC

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Anni 80 | Normativa comunitariaNormativa di derivazione comunitaria

DPR 962/82 e 904/82Protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall’esposizione a cloruro di vinile monomero

DPR 675/82 e 727/82Sicurezza del materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva

DPR 673/82Caratteristiche di sicurezza delle funi metalliche, delle catene e dei ganci

DPR 524/82Segnaletica di sicurezza

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Lo sviluppodel sistema legislativo in materia di sicurezzasul lavoro

Anni 90 | Normativa comunitariaNormativa di derivazione comunitaria

D.Lgs. 277/91Protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione a piombo, amianto, rumore

D.Lgs. 626/94Miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro

D.Lgs: 459/96 Caratteristiche di sicurezza delle macchine

D.Lgs. 494/96Sicurezza nei cantieri temporanei o mobili

D.Lgs. 230/95 e D.Lgs.257/01Radioprotezione dei lavoratori e della popolazione

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Direttive “sociali” Direttive di “prodotto”

Livelli minimi di tutela per la salute e sicurezza sul lavoro

89/391/CEE e figlie“Salute e Sicurezza

sul lavoro” (D.Lgs. 626/94)

Requisiti essenziali di sicurezza richiesti per la

libera circolazione dei prodotti fra gli stati membri

89/391/CEE e seguenti“Direttiva Macchine”

(D.P.R. 459/96)

Le normativa europeaper la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro

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Lo sviluppodel sistema legislativo in materia di sicurezzasul lavoro

Norme tecniche, circolari ministeriali, specifiche tecniche, norme di buona tecnica …

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Le fonti extra-legislativedella prevenzione

Problema:

COERCIBILITÀ

E GENERALITÀ

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Attrezzature da lavoro • art. 36 D.Lgs. 626/94: rispondenza alle norme

regolamentari

Specifiche tecniche elaborate dal Comitato Italiano Gas (Norme UNI-CIG)

• L. 1083/71: ricezione da parte dell’Ente Nazionale di Unificazione

• Approvazione mediante Decreto del Ministero per l’Industria

• In caso di inadempienza: sanzioni penale specifica prevista dal DM citato

Specifiche tecniche emanate dal Comitato Elettrico Italiano (Norme CEI)

• Circolare del Ministero del Lavoro del 1957• L.186/68: regola d’arte = norme CEI• In caso di inadempienza: sanzioni previste dal DPR

547/55 per carenza di sicurezza

Lo sviluppodel sistema legislativo in materia di sicurezzasul lavoro

SiRVeSS

Le fonti extra-legislativedella prevenzione

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Norme tecniche: coercibilità e generalità

I dettati delle norme tecniche non costituiscono “obbligo” ed è pertanto possibile utilizzare riferimenti diversi. Esiste però l’onere di dimostrare l’idoneità della diversa soluzione tecnica adottata

La Comunità Europea ha stabilito che tutte le norme tecniche dovranno essere armonizzate, cioè rese Coerenti con i principi delle Direttive Nuovo Approccio con obbligo di recepimento da parte di tutti gli stati aderenti alla CEE.In assenza di norme armonizzate, contraddistinte dalla sigla EN seguita dal numero distintivo, sarà possibile l’utilizzo di una qualsiasi norma nazionale dei paesi aderenti alla CEE che hanno pertanto pari dignità

Le fonti extra-legislativedella prevenzione

SiRVeSS

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Sono norme generali di sicurezza, contengono i concetti generali, i principi di progettazione e gli aspetti generali

Sono norme di sicurezza comuni a gruppi di macchine-impianti; trattano un aspetto particolare della sicurezza o un dispositivo comune a numerosi tipi di macchine-impiantiB1: aspetti di sicurezza (rumore, temperatura, distanze di sicurezza…)B2: dispositivi di sicurezza (comandi a due mani, ripari…)

Sono norme di dettaglio per una determinata categoria di macchine-impianti

Le Norme Tecniche Europee

ANorme di tipo

BNorme di tipo

CNorme di tipo

Le fonti extra-legislativedella prevenzione

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Organismi Normatori riconosciutiCEIComitato Elettrotecnico ItalianoUNIEnte Nazionale Italiano di UnificazioneUNI-CIG Ente Nazionale Italiano di UnificazioneComitato Italiano Gas

CENComitato Europeo per la Normalizzazione

CEN-CENELEC Comitato Europeo per la Normalizzazioneper il settore elettrico

Le fonti extra-legislativedella prevenzione

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D.Lgs. 81/08Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, riassetto e riforma della normativa in materia.

Lo sviluppodel sistema legislativo in materia di sicurezzasul lavoro

D.Lgs 81/08SiRVeSS

13 Titoli, 306 articoli e 51 allegati

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Titoli e capi del decreto

81/08Titoli I - III

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TITOLO I Principi comuni (61 articoli)Capo I Disposizioni generaliCapo II Sistema istituzionaleCapo III Gestione della prevenzione nei

luoghi di lavoroCapo IV Disposizioni penali

TITOLO II Luoghi di lavoro (7 articoli)Capo I Disposizioni generaliCapo II sanzioni

TITOLO III Uso delle attrezzature di lavoro e dei

dispositivi di protezione individuale

(19 articoli)Capo I Uso delle attrezzature di lavoroCapo II Uso dei dispositivi di protezione

individualeCapo III Impianti e apparecchiature elettriche

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Titoli e capi del decreto

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TITOLO IV Cantieri temporanei e mobili(73 articoli)

Capo I Misure per la salute e

sicurezza nei cantieri

temporanei e mobiliCapo II Norme per la prevenzione

degli infortuni sul lavoro

nelle costruzioni e nei lavori

in quotaCapo III Sanzioni

TITOLO V Segnaletica di sicurezza sul lavoro (6 articoli)

Capo I Disposizioni generaliCapo II Sanzioni

81/08Titoli IV - V

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Titoli e capi del decreto

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TITOLO VI Movimentazione manuale dei carichi (5 articoli)

Capo I Disposizioni generaliCapo II Sanzioni

TITOLO VII Attrezzature munite di videoterminali (8

articoli)Capo I Disposizioni generaliCapo II Obblighi del datore di

lavoro, dei dirigenti e dei

prepostiCapo III Sanzioni

81/08Titoli VI - VII

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Titoli e capi del decreto

SiRVeSS

TITOLO VIII Agenti fisici (41 articoli)Capo I Disposizioni generaliCapo II Protezione dei lavoratori

contro i rischi di esposizione

al rumore durante il lavoroCapo III Protezione dei lavoratori dai

rischi di esposizione a

vibrazioniCapo IV Protezione dei lavoratori dai

rischi di esposizione a

campi elettromagneticiCapo V Protezione dei lavoratori dai

rischi di esposizione a

radiazioni ottiche artificialiCapo VI Sanzioni

81/08Titolo

VIII

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Titoli e capi del decreto

SiRVeSS

TITOLO IX Sostanze pericolose (45 articoli)

Capo I Protezione da agenti chimiciCapo II Protezione da agenti

cancerogeni e mutageniCapo III Protezione dai rischi

connessi all’esposizione

all’amiantoCapo IV Sanzioni

TITOLO X Esposizione ad agenti biologici (21 articoli)

Capo I Campo d’applicazioneCapo II Obblighi del datore di lavoroCapo III Sorveglianza sanitariaCapo IV Sanzioni

81/08Titoli IX - X

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Titoli e capi del decreto

SiRVeSS

TITOLO XI Protezione da atmosfere esplosive (11 articoli)

Capo I Disposizioni generaliCapo II Obblighi del datore di lavoroCapo III Sanzioni

TITOLO XII Disposizioni in materia penale e di

procedura penale (6 articoli)

TITOLO XIII Norme transitorie e finali (3 articoli)

81/08Titoli

XI - XIII

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Evoluzione deldel sistema legislativo in materia di sicurezzasul lavoro

D.Lgs. 81/08

Abroga e sostituisce gran parte della precedente disciplina in materia di sicurezza sul lavoro

E’ entrato in vigore il 15 maggio 2008

Tuttavia:

Gli obblighi sulla valutazione dei rischi slittano fino al 31 dicembre 2008

Le disposizioni relative ai rischi da radiazioni ottiche artificiali slittano al 26 aprile 2010

Le disposizione relative ai rischi da campi elettromagnetici slittano al 30 aprile 2012

SiRVeSS

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Definizioni (art. 2)

Definizione ed articolazione delle strutture pubbliche diindirizzo, valutazione e coordinamento (art. 5 – 8)

Individuazione degli enti pubblici con compiti rilevanti e specifici (art. 9)

Attività promozionali (art. 11)

Disposizioni in contrasto del lavoro irregolare (art. 14)

Integrazione delle misure generali di tutela (art. 15)

Strumento della delega di funzioni da parte del datore di lavoro (art. 16)

Novità rispetto al D.Lgs. 626/94(Titolo I)

Il sistema legislativo attuale inmateria di sicurezzasul lavoro

D.Lgs. 81/08

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Integrazione degli obblighi del datore di lavoro e del dirigente (art. 18)

Integrazione degli obblighi dei lavoratori (art. 20, obbligo di sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal decreto o dal MC)

Maggiori dettagli sugli obblighi del MC (art. 25)

Puntualizzazioni sui lavori in appalto (art. 26)

Puntualizzazioni importanti sull’oggetto della Valutazione dei rischi (art. 28, obbligo di valutare i rischi per le lavoratrici madri e quelli connessi alle differenze di genere, età e provenienza da altri paesi)

Novità rispetto al D.Lgs. 626/94(Titolo I)

Il sistema legislativo attuale inmateria di sicurezzasul lavoro

D.Lgs. 81/08

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Introduzione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza – SGS (art. 30)

Puntualizzazione sulle capacità e i requisiti dei R-ASPP (art. 32)

Corsi d’aggiornamento periodici per datori di lavoro (art. 34)

Puntualizzazioni sull’informazione obbligatoria a ciascun lavoratore (art. 36)

Puntualizzazioni importanti sulla formazione obbligatoria (art. 37, libretto formativo del cittadino)

Novità rispetto al D.Lgs. 626/94(Titolo I)

Il sistema legislativo attuale inmateria di sicurezzasul lavoro

D.Lgs. 81/08

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Capo I

Dis

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zioni G

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Art. 3: Campo di applicazione

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a tutti i Settori, pubblici e privati

Tuttavia saranno emanati decreti entro 12 mesi per:

• Forze armate e di Polizia

• Vigili del fuoco

• Soccorso alpino, difesa civile e servizi di protezione civile

• Strutture penitenziarie, giudiziarie, di sicurezza e di ordine pubblico

• Scuole e università

• Organizzazioni di volontariato

• Mezzi di trasporto aerei e marittimi

• Biblioteche, musei, archivi e strutture sottoposte a vincoli di tutele dei beni artistici, storici e culturali

• Attività a bordo di navi, ambito portuale e settore della pesca

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Capo I

Dis

posi

zioni G

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li

Art. 3: Campo di applicazione

SiRVeSS

a tutti i tipi di Contratto

contratti di somministrazione:• tutti gli obblighi sono a carico dell’utilizzatore

distacco del lavoratore: • tutti gli obblighi sono a carico del distaccatario• l’informazione e la formazione sui rischi tipici a carico del

distaccantelavoratore pubblico con dipendenza funzionale presso altre amministrazioni

• tutti gli obblighi sono a carico dell’ente ospitante lavoratori a progetto e collaboratori coordinati e continuativi:

• tutti gli obblighi sono a carico del committente se il lavoro si svolge nei luoghi di lavoro del committente

prestazioni occasionali di tipo accessorio:• tutti gli obblighi sono a carico del committente

lavoro a domicilio e contratto collettivo dei proprietari di fabbricati:

• Obblighi di informazione e formazione • Messa a disposizione di DPI• Fornitura di attrezzature conformi

lavoro a distanza con impiego di attrezzature informatiche:• Applicazione del titolo VII (disposizioni per uso di VDT)• Formazione e informazione

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Capo I

Dis

posi

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Art. 3: Campo di applicazione

SiRVeSS

a tutti i tipi di Lavoratore:

•Lavoratore subordinato con o senza retribuzione

•Soggetto che svolge un’attività nell’ambito dell’organizzazione del DdL

•Socio lavoratore di società o cooperative anche di fatto che presti la propria opera per per conto dell’ente stesso

•Associato in partecipazione il cui apporto consiste in prestazioni d’opera nell’ambito della organizzazione stessa

•Benificiario di tirocini formativi e di orientamento professionale o di alternanza studio-lavoro

•Studente di ogni ordine e grado o il partecipante a corsi di formazione ove si faccia uso di laboratori, agenti chimici, fisici o biologici e attrezzature in genere compreso i VDT

•Volontari delle varie associazioni compresi quelli dei Vigili del Fuoco o della Protezione Civile

•Lavoratori socialmente utili

•Lavoratori autonomi (si applicano solo gli art. 21 e 26)

•Componenti dell’impresa familiare (si applica l’articolo 21)

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Art. 2: definizioniC

apo I

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SiRVeSS

Datore di lavoro, Dirigente, Preposto LavoratoreServizio di Prevenzione e ProtezioneResponsabile e Addetto SPP Medico competenteRappresentante dei lavoratori per la Sicurezza PrevenzioneSorveglianza sanitariaAzienda e Unità produttivaSaluteSistema di promozione della salute e sicurezzaModello di organizzazione e gestioneValutazione dei rischiPericolo e rischioNorme tecniche, linee guida e buone prassiFormazione, informazione e addestramentoOrganismi pariteticiResponsabilità sociale delle imprese

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Filosofia del decreto

SiRVeSS

Capo III

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one

Anni ’50 (primi DPR sulla sicurezza):Filosofia della protezione:

Eliminazione o riduzione delle condizioni pericolose

Anni 90 (direttive europee e decreto 626)Filosofia della prevenzione:

Riconoscimento preventivo dei rischi e predisposizione delle misure per agire sulle azioni pericolose

Anno 2008 (Testo Unico) Filosofia della programmazione e organizzazione della sicurezza per conferire effettività ed efficacia all’azione di prevenzione:

• Predisposizione dei sistemi di controllo dell’efficacia e dell’efficienza delle misure adottate

• Ripartizione intersoggettiva dell’obbligo di sicurezza e salute fra i ruoli della linea gerarchico-funzionale

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Capo III

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SiRVeSS

Definizione (art 2)Valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e protezione ed a elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza

Oggetto della valutazione:• Tutti i lavoratori e la loro salute e sicurezza

Obiettivo della valutazione:• Individuare le misure di prevenzione e protezione• Migliorare nel tempo le condizioni di sicurezza e di salute

Nuove azioni da fare nel processo di valutazione:• Verifiche di raggiungimento (audit, riunioni periodici)• Revisioni del programma

Articoli 28 e 29 – La Valutazione dei rischi

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Capo III

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SiRVeSS

La valutazione dei rischi deve riguardare tutti i rischi Il DVR deve avere data certaIl DVR deve contenere:

• Relazione sui rischi con specifica dei criteri adottati per la valutazione

• Indicazione delle misure di protezione e prevenzione e dei DPI • Programma delle misure per il miglioramento continuo• Individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure

nonché i ruoli dell’organizzazione aziendale (assegnazione a soggetti in possesso di adeguate competenze)

• Indicazione del RSPP, RLS o RLST, e del MC• Individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a

rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento

La valutazione deve essere effettuata in collaborazione con il RSPP e MC (nei casi previsti), previa consultazione del RLSNecessità di aggiornamento (in caso di modifiche aziendali, in relazione al grado di evoluzione della tecnica di prevenzione, a seguito di infortuni significativi o quando la sorveglianza sanitaria ne evidenzi la necessità)Il DVR va custodito presso l’unità produttiva alla quale si riferisce (unico e unitario)

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Capo III

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SiRVeSS

I RISCHI DA VALUTARE• I rischi presenti negli ambienti di lavoro secondo i requisiti

minimi dei luoghi di lavoro previsti dal titolo II• I rischi connessi con la presenza di attrezzature di lavoro,

verificando la rispondenza con i requisiti di sicurezza indicati al titolo III

• I rischi specifici connessi con le mansioni presenti nell’organizzazione, individuando quelle che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento

• Rischi “normati”che richiedono una sezione di valutazione approfondita:

• Movimentazioni manuale di carichi e sovraccarico biomeccanico del rachide e arti

• VDT• Rumore• Vibrazioni• Sostanze e prodotti chimici• Sostane cancerogene • Amianto• Agenti biologici• Atmosfere esplosive

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Capo III

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I “NUOVI” RISCHI DA VALUTARE

• Stress lavoro-correlato secondo accordo europeo 8 ottobre 2004

• Rischi riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza secondo il D.Lgs. 151/2001

• Rischi connessi alle differenze di genere

• Rischi connessi alle differenze di età

• Rischi connessi alle differenze di provenienza da altri Paesi

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Art. 36 - Informazione dei lavoratori

SiRVeSS

Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva un’adeguata informazione, facilmente comprensibile e previa verifica della comprensione della lingua su:

Capo III

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one Rischi dell’impresa in generale

Misure di prevenzione e protezione messe in attoRischi specifici della propria mansione e le disposizioni aziendaliI pericoli connessi con l’uso delle sostanze pericolose Le procedure di emergenza (pronto soccorso, antincendio, evacuazione)Le figure aziendali per la sicurezza (RSPP, Medico Competente, RLS)I nominativi degli addetti alle emergenze

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Art. 37 - Formazione dei lavoratori

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Capo III

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one

Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione adeguata e sufficiente, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riguardo al proprio posto di lavoro e alle mansioni svolte:

all’assunzioneal trasferimento o cambio mansioneall’introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie o nuove sostanze periodicamente

Addestramento: effettuato sul posto di lavoro da persona esperta

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Art. 37 - Formazione dei lavoratori

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Capo III

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Formazione speciale

RLS (DM 16/1/97 e nuovo DM e CCNL) Addetti alle emergenze (D.Lgs.388/03 per il primo soccorso, DM 10/3/98 per l’antincendio)PrepostiLavoratori autonomi e imprese familiariAddetti a particolari operazioni (es. montaggio e smontaggio ponteggi, accesso e posizionamento mediante funi)

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Art. 37 - Formazione del preposto

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Capo III

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one

La formazione va somministrata in azienda (durante l’orario di lavoro), a cura del datore di lavoro, ma non necessariamente di persona

Contenuti (ex art 37):• Principali soggetti coinvolti e relativi obblighi• Definizione ed individuazione dei principali fattori di

rischio• Valutazione dei rischi• Individuazione delle misure tecniche, organizzative

e procedurali

Ulteriori contenuti suggeriti:• Competenze di ascolto, osservazione e dialogo:

• Come osservare e cosa osservare del comportamento dei lavoratori sottoposti

• Come formulare critiche a comportamenti non adeguati ed apprezzamenti per comportamenti positivi

• Come riferire ai superiori nel sistema di organizzazione esistente (o agendo per trasformarlo)

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Introduzione di sanzioni caratterizzate in via esclusiva con l’arresto (per DdL)Mantenimento dell’alternatività fra arresto e ammenda, ma pesante inasprimento delle pene per

DdL e dirigente Arresto: da un minimo di 2 a un massimo di 8 mesi Ammenda: da un minimo di 800 ad un massimo di 15.000 euro

Preposto Arresto: da un minimo di 1 a un massimo di 8 mesi Ammenda: da un minimo di 300 a un massimo di 4.000 euro

Lavoratore Arresto: da un minimo di 15 giorni ad un massimo di 4 mesi Ammenda: da un minimo di 100 a un massimo di 600 euro

Medico Competente Arresto: da un minimo di 1 a un massimo di tre mesi Ammenda: da un minimo di 200 a un massimo di 5.000 euro

Ampliate e inasprite le sanzioni amministrative per DdL e dirigente:da un minimo di 500 ad un massimo di 18.000 euro Preposto: da un minimo di 1.200 a un massimo di 3.600 euro Lavoratore: da un minimo di 50 a un massimo di 300 euro Medico Competente:da un minimo di 1.000 a un massimo di 10.500 euro

Pesantissima la sanzione per fabbricanti e fornitori che violano il divieto di fabbricare, vendere, noleggiare e concedere in uso attrezzature di lavoro, DPI e impianti non conformi

Arresto: da un minimo di 4 a un massimo di 8 mesi Ammenda: da un minimo di 15.000 a un massimo di 45.000 euro

ASPETTI SANZIONATORI generali

SiRVeSS

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Protezione giovani sul lavoro

Norme di tutela sul lavoro(L.977/67, D.Lgs. 345/99, D.Lgs. 262/00),

Norme sulla formazione dei minori (L. 9/99)

Norme sull’obbligo scolastico(144/99 e L.296/07)

Integrazione fra

Lo sviluppodel sistema legislativo in materia di sicurezzasul lavoro

INTEGRAZIONE con le norme comunitarie

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Integrazione fra Norme di tutela sul lavoro (L.977/67, D.Lgs. 345/99, D.Lgs. 262/00), Norme sulla formazione dei minori (L. 9/99)e Norme sull’obbligo scolastico (144/99 e L.296/07)

Requisiti di età: 16 anniRequisiti formativi: Obbligo scolastico (10 anni di scuola)Mansioni: Limitazioni di carattere generale

IL DATORE DI LAVORO DEVE

• in collaborazione con il RSPP e con il MC, consultato il RLS, identificare le mansioni/lavorazioni vietate per i minori

• integrare il documento di valutazione del rischio ex art. 4 D.Lgs. 626/94 con l’analisi e l’identificazione delle operazioni incompatibili

• Informazione particolare con addestramento e affiancamento da parte di un tutor e contemporanea informazione anche ai genitori

• Controllo sanitario da parte del medico competente (se la mansione è soggetta alla sorveglianza sanitaria obbligatoria) con informazione anche al genitore (da parte del medico del SSN se la mansione non espone a rischi)

Lavorazioni e situazioni elencate nell’allegato della L.977/67 e s.m. (esiste la deroga per le attività svolte nelle scuole tecniche e professionali)

Lavorazioni che espongono a rischi da mancanza di esperienza e consapevolezzaAttività che vanno oltre lo loro capacità fisiche e psichiche (lavoro notturno, trasporto pesi) Mansioni con esposizione nociva ad agenti tossici cancerogeni o rxCondizioni operative estreme per caldo, freddo, rumore o vibrazioni

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Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità a norma dell’art. 15 della L. 8 marzo 2000, n. 53

Tutela delle lavoratrici madriD.Lgs. N. 151 del 26 marzo 2001

Lo sviluppodel sistema legislativo in materia di sicurezzasul lavoro

Modalità con cui la lavoratrice comunica il proprio stato di gravidanza al datore di lavoro

Congedo di maternità e la flessibilità del congedo

Casi di interdizione dal lavoro da parte del servizio ispettivo del Ministero del lavoro

Lavori e condizioni di lavoro vietati

Valutazione dei rischi da effettuare in presenza di lavoratrici gestanti

Conseguenze della valutazione dei rischi

Attività di informazione delle lavoratrici

INTEGRAZIONE con le norme comunitarie

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modifica delle condizioni di lavoro - ad esempio l’orario di lavoro

spostamento della lavoratrice ad altra mansione non a rischio richiesta agli organi di vigilanza dell’interdizione anticipata

dal lavoro

Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità a norma dell’art. 15 della L. 8 marzo 2000, n. 53

2001 | Tutela delle lavoratrici madri

D.Lgs. N. 151 del 26 marzo 2001

Lo sviluppodel sistema legislativo in materia di sicurezzasul lavoro

IL DATORE DI LAVORO DEVE:

In collaborazione con il RSPP e con il MC, consultato il RLS, identificare le mansioni/lavorazioni vietate per la gravidanza e/o l’allattamento Integrare il documento di valutazione del rischio ex art. 4 D.Lgs. 626/94 con l’analisi e l’identificazione delle operazioni incompatibili, indicando per ognuna di tali mansioni a rischio le misure di prevenzione e protezione che intende adottare

informare tutte le lavoratrici in età fertile dei risultati della valutazione e della necessità di segnalare lo stato di gravidanza non appena ne vengano a conoscenza

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Lo sviluppodel sistema legislativo in materia di sicurezzasul lavoro

LAVORO NOTTURNOD.Lgs. n. 66 del 8 aprile 2003

Attuazione della direttiva 93/104/Ce e della direttiva 2000/34/Ce concernenti taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro

Lavoratore notturno

Qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo normaleQualsiasi lavoratore che che svolga durante il periodo notturno almeno una parte dei suo orario di lavoro secondo le norme definite dai CCNL. In difetto di disciplina collettiva è considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga lavoro notturno per un minimo di 80 giorni lavorativi all’anno.

Periodo notturno

Periodo di almeno 7 ore consecutive comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino

SiRVeSS

INTEGRAZIONE con le norme comunitarie