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REPUBBLICA ITALIANA SENT.N. 93/16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE
PER LA REGIONE PIEMONTE
composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Luigi GILI Presidente F.F.
Dott. Tommaso PARISI Consigliere relatore
Dott.ssa Ilaria Annamaria CHESTA Primo Referendario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità iscritto al nr. 19808 del Registro
di Segreteria, promosso dal Procuratore Regionale contro
PIERANNI Luca, nato a Genova il 31.07.1975, la Società
Cooperativa Sociale ELIANA, con sede in Grondona (AL),
Via Torrotta, nr. 12, Codice Fiscale e partita IVA:
02276750060, in persona del rappresentante legale “pro
tempore”, il citato PIERANNI Luca, e CAVALIERE Riccardo,
nato a Genova il 14.08.1957;
Uditi, nella pubblica Udienza del 13 aprile 2016, il relatore
Consigliere Dott. Tommaso PARISI, il Pubblico Ministero, nella
persona del Vice Procuratore Generale D.ssa Pia MANNI, e gli
Avvocati Giuseppe CORMAIO, Marco CONTI, Alberto SPINELLI
ed Enrico MACERA, legali dei convenuti;
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Esaminati gli atti ed i documenti tutti della citata causa;
Ritenuto in
FATTO
In relazione alla denuncia inviata dalla Procura della
Repubblica presso il Tribunale per i minorenni del Piemonte e
Valle d’Aosta, la Procura Regionale attrice avviava la
conseguente istruttoria svolgendo una serie di articolate e
complesse indagini, dalle quali emergeva quanto di seguito
riportato. In data 22.03.2013 la Commissione di Vigilanza
della ASL AL sui Presidi socio-sanitari, socio-assistenziali e
socio-educativi, effettuava una visita ispettiva presso la
struttura per disabili adulti denominata R.A.F. Disabili di Tipo
A Pratolungo, sita in località Zerbi, nr. 166, Frazione
Pratolungo del Comune di Gavi (AL), gestita dalla Cooperativa
sociale ELIANA, odierna convenuta. Fra le varie carenze
rilevate, elencate nel verbale stilato, si accertava la presenza
nella struttura di un minore, tale G.M. nato il 28.08.1996,
inserito dal mese di agosto 2012; nel corso del successivo
sopralluogo, avvenuto il 14.05.2013, il minore risultava
ancora presente nella menzionata residenza in condizioni di
vita precarie ed inadeguate per la sua età, come ampiamente
descritto nell’informativa trasmessa dalla predetta
Commissione di Vigilanza alla Procura della Repubblica presso
il Tribunale per i minorenni in data 15.05.2013.
Il citato Ufficio Requirente in seno al Tribunale per i minorenni
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inviava quindi gli atti alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Alessandria, con nota del 14.06.2013, ritenendo
che a carico del convenuto PIERANNI, amministratore unico
della suddetta ELIANA Cooperativa sociale, fosse ravvisabile il
reato previsto e punito dall’articolo 591, comma 3, del C.P., in
relazione alle condizioni del predetto minore.
Gli accertamenti svolti dai militari del Corpo della Guardia di
Finanza, su delega della Procura Regionale procedente,
compendiati nell’annotazione erariale trasmessa dal Comando
Nucleo Polizia Tributaria di Torino in data 22.12.2014,
consentivano di appurare che la residenza Pratolungo nel
periodo oggetto di indagine, ossia durante l’arco temporale
compreso tra il 2010 ed il 2014, aveva ospitato tre minori, in
violazione di quanto disciplinato dalla normativa regionale
vigente; a fronte dell’ospitalità garantita ai prefati minori, la
Cooperativa sociale ELIANA ha percepito nel 2012 l’importo di
Euro 7.196,28 dalla ASL AL, nel 2012, nel 2013 e nel 2014 la
somma di Euro 175.822,40 dalla ASL 3 GE e nel 2012 e nel
2014 la cifra di Euro 5.272,80 dal Consorzio Intercomunale
Socio Assistenziale (C.I.S.A.) 12 di Nichelino, per un totale di
Euro 188.291,48; il menzionato importo costituisce secondo
l’avviso sostenuto dal Pubblico Ministero contabile danno
erariale. Al riguardo, parte pubblica ha evidenziato nell’atto di
citazione che la Cooperativa sociale ELIANA ha percepito
illegittimamente le rette ed i rimborsi pagati dai menzionati
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Enti pubblici per avere fornito un servizio che non era
autorizzata ad offrire, teorizzando la causa illecita degli
accordi stipulati con le Amministrazioni che avevano inviato i
tre minori, in quanto la R.A.F. di Tipo A non è abilitata ad
ospitare persone che non abbiano raggiunto la maggiore età,
come peraltro confermato anche dal Dott. POLLAROLO,
Presidente della Commissione di Vigilanza della ASL AL, e
comunque si tratta di prestazioni assolutamente non
adeguate per le esigenze specifiche dei soggetti in parola. In
merito alla posizione del convenuto CAVALIERE, la Procura
Regionale ha chiarito che lo stesso, in qualità di Presidente
della Commissione di Vigilanza della ASL AL di Alessandria
all’epoca della variazione della gestione concernente la
menzionata struttura Pratolungo, quindi responsabile della
procedura di voltura dell’autorizzazione al funzionamento e
dell’accreditamento a favore della S.C.S. ELIANA,
perfezionata nell’anno 2010, non avrebbe colpevolmente
rilevato che il Progetto di funzionamento presentato dalla
Cooperativa in questione, nel quale era stato inserito l’inciso
secondo cui i destinatari delle prestazioni rese dalla residenza
assistenziale in rassegna erano 20 soggetti disabili medio-
gravi, di età compresa tra i 16 ed i 65 anni, non era conforme
alla normativa regionale di riferimento in materia, licenziando
con esito favorevole la descritta istanza in palese assenza
degli indispensabili requisiti oggettivi contemplati dalla
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disciplina in esame.
Sulla base degli elementi probatori acquisiti nel corso
dell’istruttoria contabile in merito ai fatti in precedenza
descritti, l’Ufficio Requirente, avendo ravvisato la sussistenza
di profili di responsabilità a carico del nominato PIERANNI e
della suddetta Cooperativa sociale ELIANA, nonché del
prefato CAVALIERE, per il danno patrimoniale cagionato agli
Enti pubblici sopra indicati, ha adottato nei confronti degli
stessi l’invito a dedurre, ai sensi dell’articolo 5, 1° comma,
del D.L. 15 novembre 1993, nr. 453, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 14 gennaio 1994, nr. 19. I
convenuti hanno presentato deduzioni scritte ed hanno
chiesto che venisse disposta anche l’audizione personale.
Le argomentazioni difensive formulate dai presunti
responsabili nell’ambito della fase preprocessuale, tuttavia,
non sono apparse idonee a superare i motivi dell’addebito.
Per quanto esposto in narrativa, l’Ufficio Requirente adottava
consequenzialmente atto di citazione in giudizio in data
02.09.2015, con cui veniva contestato al convenuto
PIERANNI ed alla Cooperativa sociale ELIANA, in solido tra
loro, a titolo di responsabilità principale per dolo, un danno
complessivo di Euro 188.291,50 provocato alla ASL AL, alla
ASL 3 GE ed al C.I.S.A. 12 di Nichelino, ed al convenuto
CAVALIERE, a titolo di responsabilità sussidiaria per colpa
grave, un pregiudizio di pari importo, oltre rivalutazione
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monetaria, interessi e spese di giustizia.
In previsione del dibattimento i convenuti PIERANNI e
Cooperativa sociale ELIANA, si sono costituiti in giudizio con
memoria depositata in data 21.03.2016, avvalendosi del
ministero degli Avvocati Giuseppe CORMAIO e Marco CONTI.
Nel libello difensivo i patrocinatori, nel contestare in radice il
fondamento della domanda attrice, hanno eccepito la carenza
non solo del requisito soggettivo del dolo contrattuale
contestato dalla Procura Regionale ma anche della colpa
grave, mettendo in risalto l’assoluta buona fede del proprio
assistito, con particolare riferimento alla complessa dinamica
inerente alla vicenda che ha riguardato il minore G.M., la
totale insussistenza del danno erariale, sul rilievo che se i
minori fossero stati collocati altrove gli Enti pubblici
competenti avrebbero comunque sostenuto delle spese a
fronte del servizio erogato dalle strutture private, ed in ogni
caso la compensazione del pregiudizio cagionato con i
vantaggi economici ottenuti dalle Amministrazioni in
questione, ai sensi dell’articolo 1, comma 1 bis, della Legge
nr. 20 del 1994 e successive modificazioni.
Il convenuto CAVALIERE si è costituito in giudizio con
comparsa versata in atti il 24.03.2016, conferendo la
rappresentanza all’Avvocato Massimiliano BIANCHI. Nella
memoria difensiva il legale, in via pregiudiziale, per un verso,
ha dedotto la tardività della notifica dell’atto di citazione,
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avvenuta oltre 120 giorni dalla scadenza del termine per la
presentazione delle deduzioni correlate all’invito a dedurre,
per altro verso, ha chiesto l’integrazione del contraddittorio
con il Dott. Giuseppe POLLAROLO, in qualità di Presidente
della Commissione di Vigilanza della ASL AL nel periodo in cui
i tre minori sono stati ospitati presso la residenza Pratolungo,
e la chiamata in causa della propria Compagnia di
Assicurazione AIG Europe Ltd. Quanto al merito della
controversia, ha evidenziato la completa estraneità del
proprio assistito, cessato dalla carica di Presidente della
Commissione di Vigilanza della ASL AL a partire dal 2011,
rispetto al generico addebito mosso dalla Procura Regionale,
nonché l’infondatezza in fatto ed in diritto della pretesa
risarcitoria, eccependo il difetto palese del nesso causale, la
carenza dell’elemento soggettivo del dolo e della colpa grave
ed, infine, la compensazione del danno con il vantaggio
economico ottenuto dagli Enti pubblici che hanno inviato i
minori presso la residenza Pratolungo, in quanto i medesimi
hanno comunque usufruito e goduto di tutte le prestazioni
socio-sanitarie ed assistenziali fornite dalla citata struttura,
nonché di vitto ed alloggio.
Nel corso del suo intervento la rappresentante della Procura
Regionale ha richiamato l’atto introduttivo, precisando che
l’eccezione di tardività della citazione è infondata alla luce
della cronologia degli adempimenti demandati all’Ufficio
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Requirente e degli arresti propugnati dalla granitica
giurisprudenza di questa Corte, che la residenza Pratolungo
non può assolutamente ospitare minori i quali devono essere
assegnati soltanto a strutture specifiche e dedicate, che la
Società cooperativa ELIANA non ha offerto servizi aggiuntivi
ai minori rispetto a quelli garantiti ai disabili adulti, che la
responsabilità dei convenuti PIERANNI e S.C.S. risiede nella
clausola illegittima inserita nel Progetto di funzionamento,
escludendo che la stessa possa essere scriminata ovvero
attenuata da quanto accaduto successivamente, che la citata
violazione delle norme regionali è stata commessa con
coscienza e volontà, che il nominato CAVALIERE non ha posto
in essere una efficace attività di controllo sul predetto
documento fondamentale per il successivo accreditamento
della struttura, che tale comportamento del citato Presidente
della Commissione di Vigilanza della ASL, connotato da colpa
grave, ha sicuramente concorso nel determinare il danno
erariale contestato ai primi due convenuti e che, infine, non
sussistono le condizioni per riconoscere la compensazione
invocata da entrambe le difese. Il Pubblico Ministero
contabile, inoltre, si è opposto alla richiesta di integrazione
del contraddittorio con il Dott. POLLAROLO.
L’Avvocato CORMAIO, legale dei convenuti PIERANNI e
S.C.S., nel contestare in radice i presupposti della domanda
attrice, ha richiamato tutte le eccezioni sollevate nella
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comparsa di costituzione e risposta, sottolineando che non
sussiste il requisito soggettivo del dolo e nemmeno la colpa
grave, che l’accreditamento della struttura Pratolungo è
avvenuto in forza di una precedente voltura, che il proprio
assistito, il quale ha sempre agito in perfetta buona fede, ha
saputo per la prima volta in data 14.05.2013 la circostanza
che la clausola concernente i minori fosse illegittima, che i
controlli svolti in epoca anteriore alla suddetta data nei
confronti della Società cooperativa in parola non avevano
accertato alcuna irregolarità, che i minori sono stati collocati
sempre in regime di eccezionale urgenza e per disposizione
della competente A.G., che la prosecuzione della permanenza
del minore G.M. presso la citata residenza, dopo la visita
ispettiva, è stata imposta dal Tribunale per i minorenni di
Genova per salvaguardare la salute del ragazzo e che, infine,
il procedimento penale a carico del nominato PIERANNI è
stato archiviato.
L’Avvocato CONTI, secondo componente del collegio difensivo
dei convenuti PIERANNI e S.C.S, ha precisato che se i minori
fossero stati assegnati presso altre strutture private diverse
dalla Pratolungo, gli Enti pubblici invianti avrebbero
comunque sopportato l’onere delle relative spese, che il
danno erariale, pertanto, non sussiste, che la Società
cooperativa ELIANA ha margini di guadagno minimi e che,
infine, i citati tre minori sono stati effettivamente ospitati, per
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un periodo che sommando le giornate complessive delle
singole posizioni si configura certamente molto ampio, presso
la residenza in rassegna, la quale ha sostenuto ingenti costi
che devono essere presi in considerazione rispetto alla
pretesa reclamata dalla Procura Regionale.
L’Avvocato SPINELLI, patrocinatore del convenuto
CAVALIERE, nel confermare tutte le eccezioni pregiudiziali e
di merito prospettate nella memoria di costituzione, da un
lato, ha evidenziato che non è ravvisabile la colpa grave nella
condotta posta in essere dal proprio assistito, atteso che si
trattava di una procedura di subentro nell’autorizzazione al
funzionamento inerente alla struttura Pratolungo e
conseguente accreditamento della stessa, dall’altro, ha
insistito per l’integrazione del contraddittorio con il Dott.
POLLAROLO, essendo evidente la sua responsabilità nella
causazione del pregiudizio erariale.
L’Avvocato MACERA, sempre in rappresentanza del citato
CAVALIERE, ha chiarito che il proprio cliente è stato sostituito
dal Dott. POLLAROLO nel 2011 quale Presidente della
Commissione di Vigilanza, per cui ricorre una fattispecie di
litisconsorzio necessario a mente dell’articolo 102 del C.P.C..
Considerato in
DIRITTO
Come si evince dall’esposizione dei fatti delineati in premessa,
il giudizio sottoposto all’esame del Collegio riguarda il danno
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patrimoniale che sarebbe stato cagionato dai convenuti agli
Enti pubblici sopra richiamati, secondo la ricostruzione
propugnata dalla Procura Regionale, rispettivamente a titolo
di responsabilità principale e sussidiaria, in diretta
connessione con il presunto comportamento antigiuridico
posto in essere dagli stessi con riferimento ai servizi resi a
favore di tre minori dalla struttura per disabili adulti
denominata R.A.F. Disabili di Tipo A Pratolungo, in violazione
della normativa regionale che disciplina la materia.
Ciò detto, prima di passare all’esame del merito della
controversia, la Sezione deve farsi carico di affrontare le
questioni pregiudiziali sollevate dalla difesa del convenuto
CAVALIERE, che, da un lato, ha eccepito l’inammissibilità
dell’atto di citazione, dall’altro, ha chiesto l’integrazione del
contraddittorio con il Dott. Giuseppe POLLAROLO e la
chiamata in giudizio della Compagnia di assicurazione del
proprio assistito.
La prima censura non ha pregio, atteso che nell’ipotesi di un
contestuale invito a dedurre nei confronti di più soggetti, il
“dies a quo” per calcolare il termine di 120 giorni per
l’emissione dell’atto di citazione decorre dall’ultima notifica
dell’invito validamente perfezionata (ex multis Sezioni
Riunite, Sentenza nr. 1/QM/2005); nel caso specifico, occorre
prendere a riferimento la notifica effettuata alla Società
cooperativa ELIANA, avvenuta il 27.04.2015. Prendendo
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l’abbrivo da siffatto indiscutibile presupposto, calcolando i 30
giorni per la presentazione delle deduzioni ed i termini di
sospensione feriale (ex multis Sezione Riunite, Sentenza nr.
7/QM/2003), considerato che per giurisprudenza pacifica la
formulazione “emette l’atto di citazione in giudizio”
contemplata nell’articolo 5, comma 1, del D.L. nr. 453 del
1993, convertito dalla Legge nr. 19 del 1994, riguarda il
deposito presso la Segreteria della Sezione Giurisdizionale del
prefato atto introduttivo, che attiva la fissazione dell’Udienza
di discussione ad opera del Presidente della Sezione, e non
certo la notifica dello stesso ai convenuti (ex multis I Sezione
Giurisdizionale Centrale, Sentenza nr. 340 del 2003, III
Sezione Giurisdizionale Centrale, Sentenza nr. 503 del 2007),
e tenendo conto che il menzionato deposito è avvenuto il
24.09.2015, la citazione si presente assolutamente
tempestiva.
Anche la domanda di integrazione del contraddittorio del
legale non sollecita il favorevole scrutinio di questi Giudici e
deve essere disattesa.
Al riguardo, esclusa in radice la sussistenza di una fattispecie
connotata da ipotesi di litisconsorzio necessario, in disparte la
questione afferente alla diatriba sorta in giurisprudenza in
ordine alla compatibilità del potere sindacatorio riconosciuto
al Giudice contabile con i principi del giusto processo
consacrati nell’articolo 111 della Costituzione, ma
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rammentando, comunque, la circostanza secondo cui l’ordine
di integrazione da parte del Collegio riveste carattere
assolutamente eccezionale (ex multis I Sezione
Giurisdizionale Centrale, Sentenza nr. 92 del 2011), è
sufficiente osservare, come correttamente evidenziato
dall’attore nel corso del dibattimento, che qualora
intervenisse una pronuncia di condanna in via sussidiaria per
colpa grave, troverebbe spazio, ricorrendone i relativi
presupposti, la necessaria delibazione in astratto, nell’ottica
del nesso eziologico, dell’eventuale concorso causale
riconducibile ad altri soggetti, non convenuti dal Pubblico
Ministero contabile o non convenibili per qualsiasi causa, ai
fini dell’individuazione della precisa quota da addebitare al
citato CAVALIERE che è stato evocato in giudizio dall’Ufficio
Requirente, in relazione al principio della parziarietà
dell’obbligazione risarcitoria consacrato dall’articolo 1, comma
1 quater, della Legge nr. 20 del 1994.
La richiesta di chiamata in giudizio della Compagnia di
Assicurazione AIG Europe Ltd, infine, non supera la soglia
della manifesta infondatezza, sul rilievo assorbente e
dirimente che il rapporto privatistico che si instaura tra il
convenuto, in qualità di dipendente pubblico o agente
pubblico, e l’impresa assicurativa per mezzo della stipula della
relativa polizza, esula completamente dalla giurisdizione di
questa Corte, che involge esclusivamente il legame di natura
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pubblicistica incardinato tra il soggetto agente e
l’Amministrazione danneggiata, in funzione del rapporto di
impiego o di servizio.
Non essendo state formulate dalle difese dei convenuti altre
questioni pregiudiziali, la Sezione procederà alla disamina
delle articolate argomentazioni poste a fondamento della
suddetta azione di responsabilità da parte della Procura
Regionale, e delle correlate controdeduzioni formulate dai
patrocinatori dei soggetti evocati in giudizio, analizzando
partitamente la posizione di ciascuno di essi.
In via preliminare, tuttavia, il Collegio stima utile evidenziare
che, essendo pacifica la giurisdizione di questa Corte nei
confronti della Cooperativa sociale ELIANA, alla luce delle
articolate argomentazioni dedotte dalla Procura Regionale
nell’atto di citazione introduttivo, integralmente condivise
dalla Sezione, sussiste altresì la piena legittimazione passiva
in capo al nominato PIERANNI, in qualità di amministratore
unico della suddetta S.C.S., tenuto conto che la compagine in
rassegna, diretta beneficiaria dei pagamenti eseguiti dagli
Enti pubblici sopra descritti per l’ospitalità offerta ai tre
minori, è dotata di autonoma personalità giuridica ed
autonomia patrimoniale, in quanto le Sezioni Unite della Corte
di Cassazione hanno chiarito sin dall’Ordinanza nr. 20434 del
2009 che la Corte dei Conti ha giurisdizione anche per
l’azione di danno erariale proposta nei confronti non già della
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società privata a favore della quale il finanziamento sia stato
erogato, ma direttamente di chi, come nella fattispecie in
esame, nella veste di persona fisica che ha agito per conto
dell’Ente in qualità di esclusivo ed incontrastato “dominus”,
avvalendosi dello schermo societario ed abusando dei suoi
tipici poteri gestori, almeno in astratto secondo la
prospettazione attorea, abbia distratto le somme oggetto
della sovvenzione in violazione dell’immanente vincolo di
scopo, così frustrando gli obiettivi perseguiti dalla Pubblica
Amministrazione erogatrice; in altri termini, e con maggiore
ampiezza esplicativa, l’instaurazione di siffatto legame che
giustifica la cognizione della Magistratura contabile è
correlata, infatti, non solo alla riferibilità alla società
cooperativa convenuta che ha ricevuto i pagamenti degli
effetti di tutti gli atti posti in essere dal suo organo
monocratico, ma anche all’attività stessa di chi, in funzione
delle prerogative di amministratore unico, disponendo degli
importi corrisposti in modo diverso da quello preventivato o
realizzando attivamente i presupposti, come nella fattispecie
in rassegna, per la loro illegittima percezione, abbia
provocato lo svilimento del fine di interesse generale
perseguito dall’Amministrazione. Tale asserzione è stata
successivamente ribadita in altre numerose pronunce della
Suprema Corte, che hanno concordemente propugnato
l’indirizzo secondo cui, essendo rinvenibile il dato fondante
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della responsabilità nella distrazione di fondi pubblici, è
consequenziale che ne rispondano in via solidale sia il
soggetto al quale il finanziamento sia stato materialmente
erogato, ossia la società privata, sia tutti i soggetti persone
fisiche, legati in maniera organica alla compagine destinataria
della sovvenzione, che li hanno distratti per averne avuto la
concreta disponibilità ovvero hanno sviluppato le condizioni
necessarie per il loro indebito incameramento (ex multis
SS.UU. nnrr. 5019 del 2010, 10062 del 2011 e 295 del
2013), non senza rilevare, peraltro, quale ulteriore fattore
dirimente, che l’amministratore assume indubbiamente la
qualificazione di agente contabile di fatto avendo il maneggio
delle risorse pubbliche gestite, integralmente asservite alla
effettiva realizzazione del programma o del progetto
individuato dall’Ente pubblico che rappresenta il rigido vincolo
teleologico sotteso alla contribuzione. In definitiva, la
normativa di settore concernente l’istituto della responsabilità
amministrativa e contabile dei dipendenti e degli agenti
pubblici mira a garantire il risarcimento del danno erariale, il
quale, intaccando il patrimonio di soggetti pubblici e recando
pregiudizio, di conseguenza, all’intera comunità dei cittadini,
deve trovare necessariamente ristoro nel superiore interesse
della collettività; ma se questo è l’obiettivo precipuo del
legislatore, soggiunge il consolidato orientamento sostenuto
dalla Corte di legittimità, appare certamente più aderente al
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sistema l’interpretazione che aumenta il numero degli
obbligati e non quella che li diminuisce, tenendo indenni per
di più proprio coloro, persone fisiche collegate in modo
organico alla società, che avendo cagionato materialmente il
danno, spesso con gravi condotte illecite, dovrebbero essere i
primi a rispondere, in ogni sede, delle conseguenze esiziali
del loro operato (ex multis Corte di Cassazione, SS.UU., nnrr.
23332 del 2009, 30786 del 2011 e 19891 del 2014).
Muovendo da siffatto presupposto basilare, e venendo al
merito della controversia, la domanda risarcitoria rivendicata
dalla Procura Regionale merita parziale accoglimento, nei
limiti di seguito precisati.
In ordine alla posizione dei convenuti Società cooperativa
ELIANA e PIERANNI, nella veste di amministratore unico della
prima, questi Giudici ritengono assolutamente persuasiva e
convincente la tesi accusatoria prospettata dall’Ufficio
Requirente nell’atto di citazione, nel senso che la suddetta
compagine ha percepito illegittimamente le rette ed i rimborsi
pagati dagli Enti pubblici in parola, a fronte dell’ospitalità
concernente i suddetti tre minori nel periodo dal 2010 al
2014, per un servizio che non era autorizzata a fornire e,
comunque, per prestazioni certamente non adeguate e non
aderenti alle specifiche necessità di soggetti che non avevano
raggiunto la maggiore età. In tale ottica, preme evidenziare,
sul versante della condotta antigiuridica, che poiché la
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residenza assistenziale Pratolungo non era stata autorizzata
ad ospitare minori, né tanto meno era autorizzabile allo
svolgimento di siffatta attività, alla luce della chiara
normativa regionale di riferimento, i contratti ed i relativi
accordi stipulati con le diverse Amministrazioni invianti sono
da considerare nulli per illiceità della causa, ai sensi del
combinato disposto degli articoli 1325, 1343 e 1418 del C.C.,
trattandosi evidentemente di rapporti “sine titulo”, con il
corollario che gli importi incassati dalla Società cooperativa
ELIANA si configurano tutti come indebiti. La Procura
Regionale, infatti, ha validamente dedotto, anche in funzione
della puntuale ed articolata ricostruzione compendiata nella
suddetta relazione trasmessa dal Comando Nucleo Polizia
Tributaria della Guardia di Finanza di Torino in merito ai
presupposti afferenti all’autorizzazione al funzionamento,
nonché all’accreditamento con il Servizio Sanitario regionale,
che la struttura in rassegna identifica, secondo la D.G.R.
22.09.1997, nr. 230, una Residenza Assistenziale Flessibile
(R.A.F.) di Tipo A, destinata esclusivamente a soggetti disabili
adulti, i quali, pur nella complessità della patologia correlata
al grado di handicap, mantengono potenzialità di recupero, in
particolare sul piano socio-relazionale. Tale assunto è stato
confermato, in primo luogo, dalla deposizione del Dott.
Giuseppe POLLAROLO in sede di audizione personale del
04.08.2014, durante la quale lo stesso, a seguito di specifiche
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domande formulate dai militari del Corpo, ha affermato:
“Residenza Assistenziale Flessibile destinata ad ospiti adulti
disabili che mantengono potenzialità di recupero (Tipo A). La
definizione è comunque tassativa e prevista dalla D.G.R. nr.
230/97…No, non possono ospitare minori, non sono ammesse
deroghe”, soggiungendo, inoltre, con riferimento alle uniche
residenze dove possono essere collocati i minori che: “Tali
soggetti possono essere presenti solo nelle C.T.M. per brevi
periodi, oppure nelle C.R.P….Perché si tratta di complessi con
modelli organizzativi e gestionali particolari e dedicati”. In
secondo luogo, il convenuto CAVALIERE ha dichiarato nel
verbale di audizione del 12.09.2014, riferendosi alle R.A.F. di
Tipo A, che: “Giuridicamente non mi risulta che possano
ospitare minori o che esistano deroghe in tal senso. Per
quanto ricordo, non mi sono mai occupato di R.A.F. di Tipo A
che ospitavano minori”. In terzo luogo, il Direttore Generale
dell’ASL AL, con delibera nr. 2013/405 dell’08.05.2013,
prendeva atto del suddetto verbale di sopralluogo ispettivo
redatto dalla Commissione di Vigilanza in data 22.03.2013,
precisando, come da normativa regionale in vigore, che il
titolo autorizzativo e l’accreditamento della struttura in
oggetto “si riferiscono espressamente a R.A.F. disabili di Tipo
A ai sensi della D.G.R. nr. 230-23699 del 22.12.1997 e
pertanto destinata all’accoglienza solo di soggetti disabili
adulti e non soggetti minori, regolamentati espressamente da
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altra normativa regionale dedicata (D.G.R. nr. 25-5079 del
18.12.2012)”. In altri termini, e con maggiore ampiezza
esplicativa, la residenza assistenziale Pratolungo, gestita nel
periodo in esame dalla Società cooperativa ELIANA, giammai
avrebbe potuto ospitare nei propri locali minori, secondo le
chiare previsioni esplicitate dalla suddetta D.G.R. nr. 25-5079
del 18.12.2012 e, precedentemente, dalla D.G.R. 41-12003
del 15.03.2004, in quanto l’accreditamento come R.A.F. di
Tipo A la abilitava esclusivamente ad offrire prestazioni
assistenziali a beneficio di soggetti disabili adulti; rimanendo
sul medesimo crinale, nessuna efficacia sanante può essere
attribuita al contenuto del Progetto di funzionamento
presentato dalla suddetta S.C.S. ed asseverato dalla
Commissione di Vigilanza presieduta dal convenuto
CAVALIERE in occasione della descritta voltura inerente
all’autorizzazione al funzionamento e successivo
accreditamento con delibera del 22.07.2010, recante il
riferimento a persone di età compresa tra i 16 ed i 65 anni,
atteso che non possono sussistere difformità tra la delibera di
accreditamento della struttura ed il Progetto di funzionamento
stesso che ne costituisce uno degli indispensabili presupposti.
Il rilascio, con delibera, di un accreditamento in caso di
presentazione da parte del soggetto privato di un Progetto di
funzionamento non aderente alla normativa, non può rivestire
alcun carattere di convalida, sul rilievo che la parte di
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quest’ultimo documento non conforme alla specifica disciplina
in materia è da considerare in modo assoluto ed inderogabile
“tamquam non esset”, per cui non produce effetti giuridici
nella sfera degli Enti pubblici interessati; anche siffatta
asserzione è stata avallata in modo cristallino, senza nessuna
incertezza, sia dal Dott. POLLAROLO che dal convenuto
CAVALIERE nelle prefate deposizioni. Le tratteggiate
circostanze rappresentano quindi il fulcro della contestazione
formulata dall’Ufficio Requirente nell’atto introduttivo, che la
Sezione reputa indubbiamente condivisibile in funzione degli
elementi di prova richiamati ed allegati dal Pubblico Ministero
contabile. Al riguardo, tutte le eccezioni sollevate dalla difesa
dei convenuti Società cooperativa ELIANA e PIERANNI, per
quanto altamente suggestive ed articolate, non hanno pregio
e devono essere respinte, in quanto mirano erroneamente a
spostare a valle il baricentro della delibazione relativamente
all’elemento oggettivo della condotta, indugiando sui fatti
accaduti nella fase gestionale ed operativa attinente
all’ospitalità assicurata ai minori, su richiesta degli Enti
sanitari o del Tribunale per i minorenni, mettendo in risalto,
tra l’altro, la complessa e delicata vicenda che ha riguardato il
minore G.M., mentre il comportamento antigiuridico
addebitato dalla Procura Regionale si pone chiaramente a
monte, essendo incentrato sull’ipotesi, in concreto ormai
acclarata, di un accreditamento viziato in origine dal deposito
22
di un Progetto di funzionamento assolutamente in contrasto
con la disciplina regionale vigente. Ma se questo rappresenta
il nucleo centrale dell’imputazione sostenuta dall’Ufficio
Requirente, nessuna rilevanza possono assumere gli obblighi
incombenti sulla residenza Pratolungo circa la permanenza dei
minori assegnati alla struttura, che il collegio difensivo ha
qualificato ineludibili come se si trattasse di una causa
sopravvenuta di forza maggiore imperiosa ed incoercibile,
capace di escludere, di per sé, la responsabilità dei convenuti,
considerato che dagli atti versati nel fascicolo processuale si
evince come unicamente il Progetto di funzionamento,
contenente una clausola illegittima, abbia determinato in via
immediata e diretta i presupposti affinché tali fatti si
verificassero successivamente; in altre parole, la circostanza
che i minori siano stati collocati presso la residenza condotta
dalla Società cooperativa ELIANA, su disposizione dei
competenti Enti sanitari o dell’Autorità Giudiziaria, come
risulta dalla copiosa documentazione depositata dai
convenuti, non giustifica assolutamente la condotta
antigiuridica contestata, che si attaglia alla fase prodromica di
natura amministrativa che precede la gestione dei servizi in
rassegna, poiché la struttura viene necessariamente
individuata dalle Amministrazioni deputate all’esercizio della
funzione assistenziale a favore dei disabili tra quelle già
accreditate dalla Regione. D’altro canto, occorre valorizzare in
23
tale ottica il fondamentale ed immanente principio
dell’autoresponsabilità che governa tutte le azioni umane, in
forza del quale ciascuno risponde di tutte le conseguenze che
comunque scaturiscono dalle proprie condotte illecite, non
essendo possibile invocare l’affidamento concernente
l’apparenza ingenerata dall’avvenuto accreditamento della
struttura, poiché la palese discrasia tra lo stesso e la realtà,
così come configurata dalle norme regionali, dipende
unicamente dal comportamento antigiuridico imputabile
proprio a colui che invoca siffatto affidamento (ex multis
Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, Sentenza nr. 5 del
2016). Per quanto concerne la lunga permanenza presso la
residenza Pratolungo del minore G.M., inserito nella struttura
sin dal 13.08.2012, la cui prosecuzione è stata effettivamente
ordinata dal Tribunale per i minorenni di Genova con
provvedimento del 04.09.2013, a seguito di relativa CTU, è
agevole replicare che la decisione in questione è stata
adottata, dopo aver vagliato l’estrema delicatezza del caso,
per salvaguardare la serenità del ragazzo e risparmiare allo
stesso un improvviso cambiamento di ambiente e relazionale
che sarebbe risultato traumatico e sicuramente nocivo per la
sua salute, ma tale scelta obbligata non può certo scriminare,
né attenuare, la precisa ed evidente responsabilità dei
convenuti, per avere cagionato consapevolmente una
situazione sostanzialmente irreversibile se non a prezzo di
24
gravi conseguenze per il minore, che la citata Autorità
Giudiziaria ha inteso in ogni caso scongiurare. In definitiva,
tirando le fila delle precedenti considerazioni, se
l’accreditamento non fosse stato inficiato dalla piattaforma
programmatica inerente ad un Progetto di funzionamento che
violava apertamente la normativa regionale, con l’inserimento
della formulazione riportata in premessa che includeva anche
i soggetti di almeno 16 anni, il prefato G.M., come del resto
gli altri due minori, non sarebbero mai stati collocati presso la
residenza assistenziale Pratolungo, recidendo in radice
l’angoscioso e comprensibile dilemma che si è posto non
soltanto per gli Enti sanitari coinvolti, i Servizi sociali ed il
Tribunale per i minorenni, ma anche per i familiari del
ragazzo in questione, già duramente provati per le
vicissitudini e le condizioni di salute del proprio congiunto.
Pacifico il nesso eziologico, sul rilievo che i pagamenti indebiti
effettuati a favore della Società cooperativa ELIANA derivano
in linea retta dal Progetto di funzionamento viziato all’origine
in maniera insanabile, a mente dell’articolo 1223 del C.C.,
come in precedenza già ampiamente lumeggiato, la Sezione
deve ora concentrarsi sulla delibazione inerente al requisito
soggettivo. In tale prospettiva, questi Giudici reputano
assolutamente condivisibile e corretta la ricostruzione
propugnata dal Pubblico Ministero contabile, che nella
specifica fattispecie ha teorizzato la sussistenza del cosiddetto
25
dolo contrattuale. A tal proposito, non è superfluo
rammentare che da molti anni ormai la giurisprudenza della
Corte dei Conti (ex multis I Sezione Giurisdizionale Centrale,
Sentenza nr. 504 del 2009, Sezione Giurisdizionale Lazio,
Sentenza nr. 1015 del 1999, Sezione Giurisdizionale Umbria,
Sentenza nr. 390 del 2004, Sezione Giurisdizionale Emilia
Romagna, Sentenza nr. 998 del 2007, Sezione Giurisdizionale
Sicilia, Sentenza nr. 1707 del 2008, Sezione Giurisdizionale
Sardegna, Sentenza nr. 294 del 2009, Sezione Giurisdizionale
Calabria, Sentenza nr. 171 del 2010, Sezione Giurisdizionale
Piemonte, Sentenza nr. 161 del 2011) ha individuato nel
giudizio di responsabilità amministrativa, che presenta un
fondamento di carattere contrattuale ed è caratterizzato
dall’inadempimento di preesistenti doveri ed obblighi nascenti
dal rapporto di impiego o di servizio, la possibilità di
contestare il dolo civile contrattuale o “in adimplendo”;
quest’ultimo si differenzia dal dolo penale, al quale è
assimilabile il dolo extracontrattuale produttivo di
responsabilità aquiliana, in quanto attiene all’inadempimento
di uno specifico obbligo preesistente quale ne sia la sua fonte.
In altri termini, il dolo penale viene in rilievo come diretta e
cosciente intenzione di nuocere, ossia di agire ingiustamente
a danno di altri da parte di persona imputabile, mentre il dolo
contrattuale consiste nel proposito consapevole di non
adempiere all’obbligo stesso, ossia di violare
26
intenzionalmente i doveri riconducibili all’espletamento del
rapporto di impiego, ovvero di servizio per quanto concerne i
soggetti privati. Alla luce delle prefate coordinate
ermeneutiche, coglie pienamente nel segno, diversamente da
quanto opinato dai legali dei convenuti PIERANNI e S.C.S., i
quali hanno inteso enfatizzare l’assoluta buona fede del
menzionato amministratore, il rilievo sviluppato dalla Procura
Regionale nell’atto di citazione, secondo cui la condotta
antigiuridica è stata realizzata con dolo contrattuale. Dagli atti
di causa, infatti, emerge nitida la circostanza che il suddetto
PIERANNI è venuto meno, con coscienza e volontà, all’obbligo
essenziale su cui si fonda il rapporto di servizio con le
competenti Amministrazioni pubbliche, integrato
dall’accreditamento della struttura assistenziale Pratolungo,
poiché ha indicato nel Progetto di funzionamento una
clausola, quella relativa alla possibilità di accogliere minori di
almeno 16 anni, apertamente in contrasto con la normativa
regionale applicabile alla R.A.F. per disabili di Tipo A. Tale
conclusione risulta vieppiù avvalorata da una serie di elementi
significativi e sintomatici, dalla valenza convergente, che non
sono sfuggiti all’attenzione del Collegio: in prima battuta, è lo
stesso PIERANNI che nel corso della deposizione in sede di
audizione personale, compendiata nel verbale redatto in data
29.07.2014, dichiara con riferimento alla struttura Pratolungo
quanto di seguito indicato: “E’ una Residenza assistenziale
27
flessibile di Tipo A, autorizzata ed accreditata dalla Regione
Piemonte e dalla ASL AL di appartenenza. Come tale è una
struttura destinata ad ospitare soggetti con potenzialità di
recupero o mantenimento delle capacità residue. La
distinzione con quelle di Tipo B sta nel fatto che le disabilità
ospitate nel secondo tipo non hanno alcun margine di
miglioramento. Noi trattiamo più che altro anomalie
comportamentali. La R.A.F. di Tipo A è disciplinata dalla
D.G.R. nr. 230/1997 dove è previsto, quale vocazione del
presidio, il trattamento residenziale di soggetti disabili adulti”;
non vi è traccia, dunque, nelle suddette dichiarazioni della
presunta convinzione di avere operato nel pieno rispetto della
disciplina di riferimento. In seconda battuta, l’ardita tesi
sostenuta dalla difesa, circa il difetto anche della sola colpa
grave, si rivela del tutto inverosimile ed inattendibile, atteso
che il menzionato PIERANNI aveva già gestito in precedenza
la residenza Pratolungo prima del subentro della Società
cooperativa ELIANA, per cui, lavorando nel settore dei servizi
socio-assistenziali da diversi anni, era certamente a
conoscenza della disciplina regionale contemplata per le
R.A.F. di Tipo A, che non ammetteva la possibilità di ospitare
minori; nel momento in cui ha presentato il Progetto di
funzionamento con la clausola sopra riportata, dando luogo
ad una tipologia di accreditamento improprio ed anomalo,
pertanto, il convenuto ha agito nella piena consapevolezza di
28
violare la suddetta disposizione cogente ed inderogabile per
trarne un vantaggio futuro. In terza battuta, la normativa
applicabile alle strutture rientranti nella categoria delle R.A.F.
di Tipo A era indubbiamente, sul punto specifico afferente
all’assoluta inibizione di ospitare minori, chiara, lineare,
semplice ed univoca, con il precipitato che nessun dubbio
interpretativo poteva ragionevolmente sorgere in capo al
convenuto, il quale era dotato di elevata qualificazione ed
esperienza in materia. Del resto, preme evidenziare che la
pacifica giurisprudenza di questa Corte (ex multis Sezione
Giurisdizionale Lazio, Sentenza nr. 2471 del 2010), alla quale
la Sezione intende prestare completa adesione assicurandone
la continuità, ha sempre sostenuto il principio, come
validamente messo in risalto dall’Ufficio Requirente, secondo
cui il privato chiamato a garantire un servizio di interesse
generale, con l’impiego di ingenti fondi di matrice pubblica, ha
sempre l’obbligo di documentarsi preventivamente in modo
puntuale e rigoroso, nonché di approfondire con la massima
diligenza ed attenzione gli istituti giuridici oggetto della
propria attività, tanto più in tema di servizi assistenziali a
favore di persone disabili, non essendo configurabile alcuna
ipotesi di giustificata ignoranza e buona fede, trattandosi di
soggetti chiamati all’espletamento di così rilevanti ed
essenziali funzioni pubbliche, sui quali grava, in ogni caso,
l’onere di conoscenza e di ottemperanza dei doveri e degli
29
adempimenti propri degli incarichi che si apprestano a
svolgere, con il loro pieno consenso, nell’interesse della
collettività dei cittadini, assumendo la qualifica di agenti
pubblici; anche su tale crinale, il suddetto amministratore è
venuto meno ad un suo preciso ed ineludibile impegno. In
ultima analisi, ritengono questi Giudici che il nominato
PIERANNI, nella veste di amministratore unico della Società
cooperativa ELIANA, avvalendosi delle proprie prerogative
abbia deliberatamente depositato, in concomitanza con la
voltura della gestione, un Progetto di funzionamento,
necessario per ottenere il relativo accreditamento, non in
linea con le previsioni normative vigenti, per un verso,
delineando in modo consapevole e volontario un progetto
strumentalmente destinato a consentire l’inserimento di
minori presso la residenza Pratolungo, allo scopo di eludere il
divieto di accogliere tali soggetti sancito espressamente per la
R.A.F. di Tipo A, per altro verso, confidando nelle eventuali
falle della procedura di controllo e nella presunta efficacia
sanante derivante dall’avvenuta asseverazione del predetto
documento. In tale ottica, preme sottolineare che l’articolo
1225 del C.C., pacificamente applicabile alla presente
fattispecie poiché l’istituto della responsabilità amministrativa
ha natura spiccatamente contrattuale, prevede una fascia di
sicurezza soltanto a favore del debitore che non sia in dolo,
mentre qualora la condotta realizzata sia intenzionale, come
30
nell’ipotesi in rassegna, il medesimo risponde integralmente
di tutte le conseguenze dannose che ne sono derivate,
comprese quelle che non potevano prevedersi nel momento in
cui è sorta l’obbligazione, e tale ulteriore e mirato elemento
normativo contribuisce a confutare la tesi dei patrocinatori in
merito allo svolgimento dei fatti verificatisi dopo la prima
visita ispettiva della Commissione di Vigilanza, che secondo la
suddetta difesa non sarebbero stati dipendenti dalla volontà
dell’amministratore PIERANNI.
Residua alla delibazione della Sezione l’apprezzamento in
ordine alla quantificazione del danno cagionato dai citati
convenuti con il proprio comportamento antigiuridico. A tal
proposito, giova ribadire che la Società cooperativa ELIANA
ha percepito illegittimamente le rette ed i rimborsi versati
dagli Enti pubblici in parola, a fronte dell’ospitalità
concernente i suddetti tre minori nel periodo dal 2010 al
2014, per un servizio che non era autorizzata a fornire e,
comunque, per prestazioni certamente non adeguate e non
aderenti alle specifiche necessità di soggetti che non avevano
raggiunto la maggiore età; i pagamenti effettuati dalle singole
Amministrazioni competenti, di conseguenza, sono da
considerare indebiti per avere gli stessi una causa illecita.
Circa l’evidente inadeguatezza ed inidoneità delle prestazioni
offerte dalla residenza Pratolungo ai menzionati tre minori, il
Collegio intende valorizzare come indiscutibile elemento
31
probatorio il contenuto dell’informativa inviata dalla
Commissione di Vigilanza della ASL AL alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale per i minorenni del Piemonte e
Valle d’Aosta, a seguito del sopralluogo ispettivo esperito in
data 14.05.2013, nella quale si legge, tra l’altro, con
riferimento al suddetto minore G.M., un resoconto davvero
triste e desolante, cioè che “le condizioni di vita si
presentavano precarie”, “il paziente giaceva scalzo e con
pigiama imbrattato nella zona lombare, coperto parzialmente
da un lenzuolo, su una rete con materasso a terra”, “il
paziente presentava una frattura al secondo metacarpo della
mano destra, che non era presente al primo sopralluogo del
22 marzo 2013” ed, infine, che “la gestione del minore è
affidata ad un operatore senza titolo, definito affiancatore”.
D’altra parte, dalla deposizione resa dallo stesso PIERANNI in
data 29.07.2014, si evince che la residenza Pratolungo non
aveva predisposto i necessari servizi aggiuntivi, rispetto a
quelli assicurati agli adulti, previsti dalla normativa di
riferimento per garantire una adeguata ospitalità a beneficio
di minori disabili.
Questi Giudici, tuttavia, in funzione di tutti gli elementi di
fatto che connotano la fattispecie in esame, nella loro
irripetibile unicità e peculiarità, ravvisano gli estremi per
accogliere parzialmente l’eccezione formulata in via
subordinata dai patrocinatori, i quali hanno invocato la
32
compensazione del pregiudizio cagionato con i vantaggi
economici ottenuti dalle Amministrazioni in questione, ai sensi
dell’articolo 1, comma 1 bis, della Legge nr. 20 del 1994 e
successive modificazioni. Sebbene i servizi assistenziali forniti
dalla residenza Pratolungo non fossero affatto aderenti alle
specifiche necessità dei minori, come appare dimostrato, tra
l’altro, dal contenuto eloquente della prefata informativa, a
seguito della quale la suddetta Procura della Repubblica
presso il Tribunale per i minorenni ha sentito l’esigenza di
notiziare, con nota del 14.06.2013, la Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Alessandria, identificando la
responsabilità del citato PIERANNI per il reato di cui
all’articolo 591, comma 3, del C.P., non può essere trascurato
il rilievo che se i tre minori accolti presso la citata struttura
fossero stati collocati altrove gli Enti pubblici competenti
avrebbero comunque sostenuto delle spese a fronte
dell’attività erogata presumibilmente da altre residenze
private all’uopo dedicate; in particolare, la Sezione ritiene che
le prestazioni attinenti all’alloggiamento dei medesimi, alla
loro mera vigilanza e custodia nel corso della giornata ed alla
somministrazione della colazione e dei due pasti giornalieri,
possano essere valorizzate dal punto di vista economico come
concreti ed effettivi risparmi di spesa ottenuti dalle
Amministrazioni in rassegna nel periodo interessato,
integrando il presupposto della norma sopra richiamata per il
33
riconoscimento di una parziale compensazione. La consolidata
giurisprudenza, infatti, ha chiarito che l’utilità della
prestazione è un concetto funzionale, costituendo
l’arricchimento una nozione derivata, tesa alla misurazione
del vantaggio ricavato; in tale ottica, l’arricchimento non deve
essere valutato unicamente come accrescimento
patrimoniale, ben potendo consistere anche in un risparmio di
spesa. Prendendo l’abbrivo da siffatta asserzione, il Collegio,
in via equitativa a mente dell’articolo 1226 del C.C., reputa
che l’importo complessivo da risarcire ai mentovati Enti
pubblici da parte dei convenuti, in solido tra loro essendo la
condotta illecita connotata dal dolo contrattuale, a tenore
dell’articolo 1, comma 1 quinquies, della Legge nr. 20 del
1994, debba essere ridotto ad Euro 50.000,00, a titolo di
parziale compensazione del danno con i vantaggi di natura
economica ottenuti dai suddetti Enti pubblici, anche tenendo
conto delle somme oggetto delle fatture emesse dalla Società
cooperativa ELIANA per il periodo successivo al 04.09.2013,
data di emissione del provvedimento cogente del Tribunale
per i minorenni di Genova che ha disposto la permanenza del
minore G.M. presso la residenza Pratolungo. Proiettando la
medesima quota degli importi erogati dalle singole
Amministrazioni pubbliche alla prefata struttura,
opportunamente arrotondata, rispetto all’intera somma
rivendicata da parte pubblica nella citazione, sulla cifra
34
individuata dal Collegio di Euro 50.000,00, ne discende che i
convenuti PIERANNI e S.C.S. devono risarcire l’importo di
Euro 46.500,00 a favore della ASL 3 GE, l’importo di Euro
2.000,00 a favore della ASL AL e l’importo di Euro 1.500,00 a
favore del C.I.S.A. 12 di Nichelino.
Alla medesima conclusione di colpevolezza pervengono questi
Giudici con riferimento alla posizione del convenuto
CAVALIERE, chiamato in giudizio dall’Ufficio Requirente quale
Presidente della Commissione di Vigilanza della ASL AL, in
occasione della procedura relativa al subentro
nell’autorizzazione al funzionamento ed al successivo
accreditamento della Società cooperativa ELIANA. La tesi
accusatoria predicata dalla Procura Regionale si appalesa
solida e convincente, con riferimento allo svolgimento dei fatti
che costituiscono il fondamento della responsabilità del
prefato Presidente della Commissione di Vigilanza. In ordine
alla delibazione concernente la sussistenza o meno del
necessario nesso causale, sul quale si è lungamente
soffermata la difesa, la Sezione ritiene pacificamente
integrato il menzionato requisito, sul rilievo che la condotta
posta in essere dai componenti della Commissione di
Vigilanza ha indubbiamente agevolato il disegno illecito
concepito dal convenuto PIERANNI, rendendo possibile
l’accreditamento improprio ed anomalo della residenza
Pratolungo; a tal proposito, è sufficiente osservare che
35
qualora i predetti membri dell’Organo collegiale in parola
avessero rilevato la difformità tra la clausola inserita nel
Progetto di funzionamento e le pertinenti disposizioni
regionali, il pregiudizio erariale non si sarebbe verificato,
atteso che la domanda di accreditamento sarebbe stata
respinta, ovvero sarebbe stato chiesto alla Società
cooperativa ELIANA di espungere la formulazione illegittima
afferente ai minori. Anche l’eccezione di difetto di colpa grave
non intercetta il favorevole avviso del Collegio, in relazione
alla dinamica degli avvenimenti quali emergono dagli atti di
causa nella loro obiettiva concatenazione. Certamente sulla
condotta dei singoli componenti del menzionato Organo
collegiale aleggiano indiscutibili profili di colpa e di
negligenza, in quanto la Commissione di Vigilanza avrebbe
dovuto, da un lato, constatare l’incompatibilità della clausola
presente nel Progetto di funzionamento con la normativa
vigente, dall’altro, pretendere una tempestiva rettifica prima
di asseverare la richiesta promossa dalla Società cooperativa
ELIANA; nel caso specifico, il contegno serbato dal convenuto
CAVALIERE, il quale peraltro rivestiva il ruolo di Presidente,
raggiunge la soglia della colpa grave richiesta dall’articolo 1,
comma 1, della Legge nr. 20 del 1994. Militano a favore della
descritta conclusione diversi fattori concreti e significativi,
nonché le correlate osservazioni che promanano
prepotentemente dai medesimi: in primo luogo, la circostanza
36
che si trattasse di una procedura di subentro e non di una
prima richiesta non può costituire una esimente oggettiva,
considerato che il grado di diligenza da osservare nello
svolgimento di qualsiasi istruttoria deve essere comunque
elevato e proporzionato, tanto più nel caso di accreditamento
di una struttura privata deputata all’offerta di servizi
assistenziali a favore di soggetti disabili, chiamata quindi a
garantire con cospicue erogazioni pubbliche una funzione
delicata ed essenziale sul territorio, ad integrazione del
Servizio sanitario regionale; in secondo luogo, la
Commissione di Vigilanza era composta, secondo quanto
affermato dal nominato CAVALIERE nella deposizione del
12.09.2014, da sei membri di diritto, compreso il funzionario
amministrativo con il compito di Segretario, tutti altamente
qualificati in materia, e poteva essere integrata all’occorrenza
da altre figure professionali in ragione dell’oggetto
dell’attività, con il precipitato che, fermo restando il principio
basilare del rispetto della collegialità nello sviluppo
continuativo dei lavori, l’istruttoria o comunque la disamina
preliminare della documentazione a corredo delle domande
avanzate dalla menzionata Società cooperativa, tra cui il
Progetto di funzionamento, ben potevano essere delegate,
anche su indicazione del Presidente, ad almeno uno dei
componenti della stessa, in funzione di una preventiva
suddivisione delle trattazioni, che successivamente avrebbe
37
riferito l’esito del controllo al “plenum” per assumere le
pertinenti decisioni finali. Non appare giustificabile, pertanto,
che nessuno dei sei membri della Commissione di Vigilanza
abbia individuato la clausola illegittima apposta nel Progetto
di funzionamento, e tale evenienza denota grave
trascuratezza dei propri doveri di servizio; in terzo luogo, il
suddetto Progetto di funzionamento, che rappresenta lo
snodo centrale della domanda di accreditamento quale vero e
proprio manifesto programmatico della struttura, si compone,
escluso il frontespizio, di sole 15 pagine tutte scritte con
caratteri molto grandi e facilmente leggibili, mentre la
formulazione che annovera tra i beneficiari dei servizi
assistenziali i disabili di età compresa tra i 16 ed i 65 anni
compare subito a pagina 2, proprio sotto la dicitura in
grassetto e maiuscolo “DESTINATARI”, con l’effetto che anche
soltanto il controllo speditivo del contenuto di ogni foglio del
documento avrebbe permesso a qualsiasi membro
dell’Organo collegiale di disvelare agevolmente il carattere
illegittimo della clausola in questione; appare quindi
oltremodo verosimile la tesi secondo la quale il suddetto
Progetto di funzionamento non è stato controllato da nessuno
dei sei componenti della Commissione di Vigilanza, in quanto
la pratica di accreditamento della struttura Pratolungo è stata
presumibilmente asseverata in modo affrettato, inerziale e
pressoché automatico.
38
Pervenuti dunque al contesto inerente alla quantificazione del
danno da addebitare, sebbene in via sussidiaria a titolo di
colpa grave, al suddetto CAVALIERE, questi Giudici non
ritengono convincente la tesi propugnata dalla Procura
Regionale nell’atto di citazione, poiché la quota da imputare al
medesimo certamente non potrebbe mai essere individuata,
per definizione, nell’intero importo del danno cagionato dai
primi due convenuti, secondo i canoni avallati dalla
consolidata e granitica giurisprudenza di questa Corte (ex
multis Sezioni Riunite, Sentenza nr. 4/QM/1999). Nelle
fattispecie di concorso plurisoggettivo misto, in cui taluni
compartecipi abbiano agito con dolo mentre altri con colpa
grave, quest’ultimi possono essere chiamati a rispondere
soltanto fino a concorrenza della somma, correlata alla quota
del danno addossata dalla Sezione, per cui sono stati
condannati, rimanendo fermo ed intangibile, tuttavia, il nitido
principio secondo cui la somma delle quote tra tutti i vari
compartecipi, dolosi e colposi, deve essere sempre pari
rigorosamente al nocumento provocato, evitando quindi di
effettuare improprie duplicazioni, sebbene poi i primi
rispondano nella fase esecutiva per l’intero pregiudizio in via
principale, in virtù dell’acclarato requisito soggettivo del dolo,
mentre i secondi solo in via sussidiaria. Nel caso specifico, il
Collegio, alla luce degli elementi di fatto che connotano la
presente controversia, e tenuto conto dei criteri fissati
39
dall’articolo 82 del R.D. nr. 2440 del 1923, vera e propria
norma cardine del sistema, stima che la quota del danno di
Euro 50.000,00, come sopra determinato, imputabile ai
componenti della Commissione di Vigilanza sia pari ad Euro
18.000,00.
A questo punto occorre considerare, secondo quanto già
lumeggiato in premessa, che la prevalente giurisprudenza di
questa Corte (ex multis Sezioni Riunite, Sentenza nr.
5/QM/2001, I Sezione Giurisdizionale Centrale, Sentenza nr.
283 del 2008, Sezione Giurisdizionale Sicilia, Sentenze nr.
1707 del 2008 e nr. 2583 del 2013, Sezione Giurisdizionale
Friuli Venezia Giulia, Sentenza nr. 11 del 2014, Sezione
Giurisdizionale Piemonte, Ordinanza nr. 45 del 2010,
Sentenze nr. 94 del 2011, nr. 142 del 2012, nr. 124 del 2014
e nr. 188 del 2015), ha affermato in modo netto il principio
secondo cui il Giudice contabile ha l’obbligo, nel decidere sulla
responsabilità dei soggetti convenuti in giudizio, di tenere
conto anche in astratto degli eventuali concorsi causali, nella
produzione del nocumento erariale, di altri dipendenti o
agenti pubblici, ovvero di soggetti privati non sottoposti alla
giurisdizione di questa Corte, pur se non direttamente evocati
nella controversia dall’Ufficio Requirente o non convenibili,
come nel caso di difetto di colpa grave o di prescrizione
dell’azione, a tal fine provvedendo alla riduzione dell’addebito
in favore delle parti in causa, nei limiti delle quote
40
corrispondenti all’effettiva rilevanza causale della loro
condotta singolarmente considerata. Sotto il profilo del nesso
eziologico, certamente appare oltremodo significativo il
comportamento degli altri cinque membri della Commissione
di Vigilanza, considerato che nell’ambito di qualsiasi Organo
collegiale l’attività di ciascuno dei componenti svolta in modo
congiunto si fonde nella volontà comune manifestata verso
l’esterno mediante l’adozione della deliberazione, mentre il
contegno di ogni membro mantiene, sul piano squisitamente
interno, la sua autonoma rilevanza anche ai fini delle
responsabilità individuali, tra cui quella gestoria rimessa alla
giurisdizione di questa Corte, alla luce del fondamentale
postulato della parziarietà dell’obbligazione risarcitoria (ex
multis Sezioni Riunite, Sentenza nr. 15/QM/1999); si può ben
affermare senza possibilità di smentita, che proprio la figura
dell’Organo collegiale offre plasticamente ed in modo preclare
la proiezione concreta dell’applicazione del citato principio
della parziarietà, non rispondendo quindi al menzionato
criterio primario l’addebito dell’intero pregiudizio al solo
Presidente, in quanto tutti i componenti, eccetto coloro che si
astengono o manifestano formalmente il proprio dissenso,
concorrono sempre e comunque all’emissione della
deliberazione sul versante del nesso eziologico. In tale
prospettiva, il danno che deve essere imputato al convenuto
CAVALIERE, in ragione del numero dei membri della
41
Commissione di Vigilanza, è pari ad un sesto della prefata
somma di Euro 18.000,00, per cui lo stesso è chiamato a
risarcire l’importo complessivo di Euro 3.000,00 in via
sussidiaria. Proiettando la medesima quota degli importi
erogati dalle singole Amministrazioni pubbliche alla prefata
struttura, opportunamente arrotondata, rispetto all’intera
somma rivendicata da parte pubblica nella citazione, sulla
cifra individuata dal Collegio di Euro 3.000,00, ne discende
che il convenuto CAVALIERE deve risarcire l’importo di Euro
2.790,00 a favore della ASL 3 GE, l’importo di Euro 120,00 a
favore della ASL AL e l’importo di Euro 90,00 a favore del
C.I.S.A. 12 di Nichelino.
Per tutto quanto precede, la Sezione condanna Luca
PIERANNI e la Società Cooperativa Sociale ELIANA, a titolo di
dolo, in solido tra loro, al pagamento in favore della ASL 3 GE
per l’importo di Euro 46.500,00, della ASL AL per l’importo di
Euro 2.000,00 e del Consorzio Intercomunale Socio
Assistenziale (C.I.S.A.) 12 di Nichelino per l’importo di Euro
1.500,00, e condanna Riccardo CAVALIERE, a titolo di colpa
grave, in via sussidiaria, al pagamento in favore della ASL 3
GE per l’importo di Euro 2.790,00, della ASL AL per l’importo
di Euro 120,00 e del Consorzio Intercomunale Socio
Assistenziale (C.I.S.A.) 12 di Nichelino per l’importo di Euro
90,00, oltre per tutti i suddetti importi alla rivalutazione
monetaria dal momento consumativo del danno, identificato
42
dalla data del 22.03.2013 in cui è avvenuta la prima visita
ispettiva, sino alla pubblicazione della presente Sentenza ed
agli interessi legali calcolati dalla pubblicazione della Sentenza
sino al soddisfo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza in via principale
dei convenuti PIERANNI e Società Cooperativa Sociale ELIANA
e vanno liquidate come al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione
Piemonte, in composizione collegiale, definitivamente
pronunciando,
CONDANNA
Luca PIERANNI e la Società Cooperativa Sociale ELIANA, a
titolo di dolo, in via principale, in solido tra loro, al pagamento
in favore della ASL 3 GE per l’importo di Euro 46.500,00,
della ASL AL per l’importo di Euro 2.000,00 e del Consorzio
Intercomunale Socio Assistenziale (C.I.S.A.) 12 di Nichelino
per l’importo di Euro 1.500,00, e Riccardo CAVALIERE, a
titolo di colpa grave, in via sussidiaria, al pagamento in favore
della ASL 3 GE per l’importo di Euro 2.790,00, della ASL AL
per l’importo di Euro 120,00 e del Consorzio Intercomunale
Socio Assistenziale (C.I.S.A.) 12 di Nichelino per l’importo di
Euro 90,00, oltre per tutti i suddetti importi alla rivalutazione
monetaria dal momento consumativo del danno sino alla
pubblicazione della presente Sentenza ed agli interessi legali
43
calcolati dalla pubblicazione della Sentenza sino al soddisfo.
Le spese di giudizio, computate in Euro 950,67
(NOVECENTOCINQUANTA/67), seguono la soccombenza dei
convenuti condannati solidalmente in via principale e devono
essere liquidate a favore dell’erario dello Stato.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Torino, nella Camera di consiglio del 13 aprile
2016.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE F.F.
(F.to Dott. Tommaso Parisi) (F.to Dott. Luigi Gili)
Depositata in Segreteria il 10 Maggio 2016
Il Direttore della Segreteria
(F.to Antonio Cinque)
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