Il Medico Competente e il rischio verso
terzi: il punto di vista dell’Organo di
Vigilanza
Attilio Businelli, Stefano Ferrari, Antonella Rulfi, Giustina Elena Soru
Struttura Complessa Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro
XIII Giornate Liguri di Medicina del Lavoro
Genova, 4 aprile 2017
Patologie/condizioni del lavoratore che
possono determinare un rischio verso terzi
Malattie psichiatriche
Malattie neurologiche con deterioramento
cognitivo o sensoriale
Disturbi comportamentali, disturbi della memoria
Alterazioni dello stato di coscienza
Dipendenza o assunzione di alcol, farmaci o
droghe
«Se per gli agenti chimici, fisici, biologici pericolosi la
migliore prevenzione consiste nell’eliminazione del fattore
di rischio e nella sostituzione dell’agente con uno non
pericoloso, questa soluzione non è eticamente accettabile
nei confronti di un lavoratore che sia diventato pericoloso
per uno stato di malattia.»
(N. Magnavita Gruppo La.R.A.)
Per mansioni caratterizzate da intrinseca ed elevata
responsabilità verso terzi è prevista dalle normative
una idoneità psicofisica formulata da specifiche
Commissioni Medico Legali, ad esempio:
Idoneità fisica e psicoattitudinale del personale addetto
ai pubblici servizi di trasporto (DM 88/99)
Personale di volo (Istituto di Medicina Legale
dell’Aeronautica Militare)
Guida professionale (patenti C - D - E, patenti speciali
militari, CRI, ecc.)
Autorizzazione al porto di arma
Altri riferimenti….
Gruppo di studio «La.R.A.» (lavoratori rischiosi
per gli altri) costituito nel 2000 da medici,
giuristi, bioeticisti, rappresentanti di lavoratori e
datori di lavoro si occupa in particolare di
malattie infettive, neurologiche, psichiatriche
Linee Guida CDC e SIMLII su rischio di
trasmissione delle infezioni
Linee Guida su idoneità dei guidatori di
professione affetti da episodi sincopali (Task
Force ESC Società Europea di Cardiologia
2009)
Coinvolgimento «normativo» del
medico competente…..
Abuso alcolico (Legge quadro 125/01 art.15,
Intesa della Conferenza Stato Regioni 16/03/06)
Consumo sostanze stupefacenti e
psicotrope (DPR 309/90, Intesa della Conferenza
Unificata del 30/10/07)
Il datore di lavoro, in
caso di positività degli
accertamenti, riceve
formale comunicazione
di inidoneità
temporanea.
Rischio verso terzi: i punti di osservazione
dell’Organo di Vigilanza
Riscontri diretti
Segnalazioni, esposti
Ricorsi avverso il giudizio del medico
competente
Informazioni relative ai dati aggregati sanitari e
di rischio dei lavoratori ai sensi dell’art.40
D.Lgs.81/08
Seconda versione
Prima versione
Decreto Min. Salute 9/07/2012
Decreto Min. Salute 12/07/2016
ART.
40 c.1
D.Lgs.
81/08
Art.40 e sostanze psicotrope e stupefacenti
(Asl 3 Genovese, anni 2014-15-16)
2014
2015
2016
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
Lavoratori sogg.sorv.san.
Lavoratori sottoposti a
ver.TD Positivi a screening
Positivi a conferma
172.886
11.987
105
23
171.305
12.198
98
20
220.904
14.057
64 25
Titolo del grafico
Art.40 e verifica alcol dipendenza
(Asl 3 Genovese, anni 2014-15-16)
2014
2015
2016
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
Lavoratori sogg.sorv.san.
Lavoratori sottoposti a ver.
AD
non idonei alla mansione
172.886
26.017
604
171.305
29.019
659
220.904
34.586
446
230 CASI ESAMINATI
Ricorsi avverso il giudizio del
medico competente. Periodo dal 2011 al 2016 (ASL 3 Genovese)
113 con mansioni
soggette a controllo
per rischio alcol e/o
tossicodipendenza
21 casi con
presenza di
«rischio
terzi»
Dati clinici di rilievo:
Anamnesi patologica prossima: «Lamenta modesto calo del visus OD e difficoltà nella guida notturna…»
Visita oculistica: «monocolo per ambliopia profonda da anisometropia per miopia elevata dell’occhio sinistro. Miopia dell’occhio destro di grado moderato. Necessita di lenti a permanenza»
ernia L5-S1
Giudizio del medico
competente
Non guida notturna o in condizioni di luce sfavorevole
Deve effettuare pause dalla guida di almeno 15’ ogni
ora di guida continuativa
Deve effettuare un’interruzione dell’esposizione al VDT
di almeno 15’ ogni ora e deve deambulare in tale
intervallo
Non adibire a MMC superiori a 12 kg
No posture incongrue del rachide dorso-lombare
Deve indossare lenti correttive nelle attività a VDT
Richiesta scritta dell’Azienda
al MC
«abbiamo ricevuto il referto relativo alla visita del
nostro dipendente….A tal riguardo dobbiamo
rilevare che le prescrizioni da Lei indicate rendono
a nostro avviso il sig…. del tutto inidoneo…avuto
in particolare riguardo al fatto che tali mansioni
richiedono, necessariamente, frequenti ed anche
lunghi spostamenti in automobile con necessità di
guida anche in ore non diurne. Le saremo grati se
vorrà indicarci se il sig. …..sia concretamente
idoneo o meno.»
Risposta del MC
«Presa visione del Vs. mansionario e DVR, a
seguito degli accertamenti sanitari relativi al
sig….e dopo Vs. comunicazione del…..ritengo
quest’ultimo non idoneo permanentemente…..in
quanto tali mansioni richiedono frequenti e
lunghi spostamenti in
automobile……comportano altresì altrettanto
necessariamente ed in via continuativa
l’esposizione a VDT…..»
Richiesta di ricorso da parte
del lavoratore
“il giudizio di non idoneità è riferito al rischio specifico VDT, non avendo peraltro in dotazione un’auto aziendale e spostandomi raramente con autoveicolo su richiesta dell’azienda, mentre nel giudizio finale vi è espresso riferimento alle condizioni di guida”
“….non si è mai fatto cenno (né tantomeno sono state adottate misure preventive o mi è stata condotta formazione) in merito ai rischi della mansione di conducente autoveicolo aziendale.”
Visita oculistica effettuata privatamente
dal lavoratore dopo l’esito della visita
periodica.
Miopia con anisometropia
OD visus= -7 sf = 10/10
OS visus = -20 sf = 3/10
OD fundus= non lesioni
OS fundus= alterazioni miopiche
Conclusioni: idoneo ad ogni circostanza di guida e idoneo ad esposizione continuata ai VDT (pause di legge)
Visita oculistica effettuata presso struttura
ospedaliera su richiesta della commissione
di ricorso.
OD visus= -7.25 sf = 10/10
OS visus = -22 sf = 3/10
OD fundus= non lesioni
OS fundus= stafiloma miopico. Periferia nella norma.
OCT= conferma normalità retina OD e stafiloma in OS
Il pz. presenta in OS ambliopia da anisometropia, presente fin
dall’età infantile.
Il paziente risulta idoneo ad attività con VDT senza limitazioni.
Esito del ricorso
Si modifica il giudizio di inidoneità permanente in
idoneità alla specifica mansione
……l’eventuale limitazione della sua idoneità
psicofisica alla guida è demandata al giudizio
della Commissione Medica Locale Patenti di
Guida alla quale è stata pertanto inoltrata una
richiesta di valutazione.
Controlli per TD effettuati dal MC hanno richiesto approfondimenti di 2° livello.
Esame tossicologico del SERT ha rilevato positività a cocaina.
Richiesto dal SERT periodo di osservazione di due mesi, prolungati dal fatto che i primi campioni presentati erano diluiti.
Dopo periodo di osservazione di 5 mesi referto di «consumo di sostanze in remissione completa iniziale (superiore ad un mese ed inferiore a 12)» inizia follow up (idoneo con esclusione di guida e mansioni a rischio)
Dopo alcuni mesi nuovo campione positivo ed invio al SERT; dopo 4 mesi «Consumo di sostanze in remissione completa iniziale (superiore ad un mese ed inferiore a 12)»
nuovo follow up…..
Mansione: addetto diserbo, derattizzazione e disinfestazione da circa due anni.
Giudizio MC: Temporaneamente inidoneo alla mansione specifica (da sottoporre a nuova visita entro mesi 4: rivalutazione a termine follow up previsto).
Sospeso dal servizio perché inidoneo temporaneamente
La mansione che effettuava precedentemente (addetto guida macchine movimentazione terra) e non quella attuale richiedeva controllo per TD
Esito della visita di ricorso
“idoneo…la mansione non rientra fra quelle sottoposte ad accertamenti di assenza di TD. Nel caso in cui fossero previsti all’interno della mansione….degli specifici compiti che, secondo la vigente normativa, richiedessero tali controlli, tali attività Le saranno inibite fino al termine del follow up citato nel certificato di idoneità del medico competente.”
L’organo di Vigilanza ha proceduto inoltre a segnalare il lavoratore alla CML Patenti di Guida.
3° caso: autotrasportatore
Rischi lavorativi indicati nel certificato: posture incongrue, vibrazioni,
accertamenti TD e alcoldipendenza.
Dati clinici di rilievo
Dopo ripetuti episodi di parestesie e impaccio
motorio AA sin. e senso di confusione, ricovero
ospedaliero con diagnosi di: «Lesione espansive
multiple intracraniche di origine meningiomatosa,
area di sofferenza fronto-parietale destra come
esito di possibile fatto ischemico».
Una lesione espansiva viene asportata
chirurgicamente. Permangono parestesie all’arto
sup. sin. In terapia anticomiziale, sta effettuando
fisioterapia
Neurologo: «E’ stata prescritta terapia
antiepilettica preventiva….il farmaco non
provoca né sedazione, né allungamento dei
tempi di reazione, né alterazioni cognitivo-
mnesiche….Alla luce di quanto sopra e
soprattutto in considerazione del fatto che il pz.
non ha mai presentato crisi epilettiche, lo
ritengo a mio parere in grado di guidare
automezzi pesanti.».
Giudizio del M.C.: inidoneo temporaneamente per
sei mesi
Esito visita di ricorso: per quanto riguarda i rischi
specifici della mansione indicati nel certificato di
idoneità (posture, vibrazioni, alcoldipendenza e
sost. psicotrope) non sussistono controindicazioni.
Per quanto riguarda l’eventuale limitazione della
sua idoneità alla guida, si rimanda alla
Commissione patenti.
4° caso: autotrasportatore
Rischi da DVR: polveri, vibrazioni, stress lavoro- correlato, alcol e droghe
Incidente stradale con frattura scomposta terzo distale omero sin. Trattata con fissatore esterno. Presenza di lesione neurogena periferica del nervo radiale sin.. Dopo 2 mesi rimozione del fissatore esterno e osteosintesi interna con vite e placca.
Danno INAIL: 34%.
Dopo 3 anni: complicanza infettiva da stafilococco aureo con necessità di rimozione di parte del mezzo di sintesi. Successivamente all’intervento, oltre alla pregressa lesione del nervo radiale sin., è comparsa una lesione neurogena di grado elevato dell’estensore comune delle dita sinistro.
Certificato del Medico Competente: non idoneo temporaneamente: si consiglia temporanea mansione che non comporti conduzione di mezzi in attesa di eventuale valutazione presso Commissione Patenti. Si prevede visita di controllo fra 6 mesi.
Esito del ricorso: si conferma inidoneità alla mansione. In relazione ai rischi specifici……sono escluse le attività che richiedono impegno gravoso arto sup sin. Il requisito essenziale e prioritario è rappresentato però in questo momento dall’idoneità psicofisica alla guida, per l’accertamento della quale la scrivente commissione non è giuridicamente competente. La scadenza temporale del giudizio di inidoneità alla mansione di autotrasportatore è subordinata alla rivalutazione della patente da parte della Commissione Medica Locale Patenti di Guida: una volta ottenuto il rinnovo dalla Commissione Patenti Speciali, la sua idoneità alla mansione sarà rivalutata dal medico competente.
Il possesso di una patente di guida (in corso di validità e revisionata in modo corretto in funzione delle patologie, eventualmente subentrate, che possono interferire nel giudizio) equivale ad una idoneità psico fisica alla guida.
Le patologie pregiudizievoli al rilascio sono indicate nel Regolamento Esecutivo del Codice della Strada (DPR 495/92 e s.m.i.)
Le modalità di revisione sono contenute nel «Nuovo Codice della Strada» (art.128 D.Lgs. 285/92 e s.m.i.)
Art.128 Revisione della Patente di Guida
1. Gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, nonché il
prefetto ……, possono disporre che siano sottoposti a visita medica presso la
commissione medica locale …….. i titolari di patente di guida qualora sorgano
dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti ……...
L'esito della visita medica o dell'esame di idoneità sono comunicati ai
competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri per gli eventuali
provvedimenti di sospensione o revoca della patente.
1-bis. I responsabili delle unità di terapia intensiva o di neurochirurgia sono
obbligati a dare comunicazione dei casi di coma di durata superiore a 48 ore agli
uffici provinciali del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi
informativi e statistici. In seguito a tale comunicazione i soggetti di cui al
periodo precedente sono tenuti alla revisione della patente di guida. La
successiva idoneità alla guida è valutata dalla commissione medica locale
………sentito lo specialista dell'unità riabilitativa che ha seguito l'evoluzione
clinica del paziente.
1-ter. E' sempre disposta la revisione della patente di guida di cui al comma 1
quando il conducente sia stato coinvolto in un incidente stradale se ha
determinato lesioni gravi alle persone e a suo carico sia stata contestata la
violazione di una delle disposizioni del presente codice ……….
1-quater. E' sempre disposta la revisione della patente di guida di cui al comma 1
quando il conducente minore degli anni diciotto sia autore materiale di una
violazione delle disposizioni del presente codice da cui consegue l'applicazione
della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di
guida.
1-quinquies. Si procede ai sensi del comma 1-bis anche nel caso in cui i medici di cui all'articolo 119, comma 2, anche in sede di accertamenti medico-legali diversi da quelli di cui al predetto articolo, accertino la sussistenza, in soggetti già titolari di patente, di patologie incompatibili con l'idoneità alla guida ai sensi della normativa vigente. (2)
[Art.119 comma 2. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici, tranne per i casi stabiliti nel comma 4, è effettuato dall'ufficio della unità sanitaria locale territorialmente competente, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale. L'accertamento suindicato può essere effettuato altresì da un medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario ovvero da un medico appartenente al ruolo dei medici del Ministero della salute, o da un ispettore medico delle Ferrovie dello Stato o da un medico militare in servizio permanente effettivo o in quiescenza o da un medico del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato o da un medico del ruolo sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o da un ispettore medico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. (…..)]
Per il medico competente, così come per gli altri medici, ad esclusione
di quelli indicati nell’art. 128 del D.Lgs. 285/92, non vi sono obblighi di
comunicazione per la revisione della patente di guida
Nel caso il medico competente decida di procedere in tal senso, è
necessario che acquisisca un consenso scritto da parte del lavoratore,
ad esempio:
….Con la presente sono altresì informato che, nel caso in cui nel corso degli accertamenti fossero evidenziate patologie o condizioni incompatibili con la patente di guida o comunque tali da rientrare nelle competenze della Commissione Medica Locale, ne sarà data comunicazione agli uffici della Motorizzazione Civile.
5° Caso: magazziniere
Rischi da certificato: biologico, movimenti ripetitivi, MMC,
rischio alcol correlato
IC all’80 % per: «insufficienza mentale media e
comizialità in trattamento»
Non ha più crisi epilettiche da circa 10 aa, ha sospeso la
terapia comiziale da 2 aa
Stessa attività svolta per 8 anni come dipendente di una
cooperativa, dove era stato assunto come disabile
Raggiunge il posto di lavoro con motorino
Alla visita di assunzione a seguito del cambio di appalto:
«idoneo con limitazioni: non lavoro di responsabilità, non
lavoro in altezza, non macchine e non contatto con il
pubblico.»
A seguito di sopralluogo presso la ditta
è stata chiarita l’attività svolta:
presso un grande centro commerciale il
lavoratore è addetto al riordino delle borse
per gli acquisti utilizzate dai clienti (al posto
dei carrelli) e al riordino dei carrelli della
spesa con recupero degli stessi anche
presso il posteggio dell’ipermercato.
Questa seconda attività richiede l’utilizzo
della macchina «spingi carrelli».
Nel corso del sopralluogo viene riferito dal capo
reparto il timore che un errore da parte del lavoratore
nel manovrare la spingi carrelli possa procurare danni
a persone o cose.
Non vengono riferiti pregressi «incidenti» né con
macchinari né nel rapporto con i clienti.
Il rapporto con i colleghi è proficuo e collaborativo
Esito del ricorso
Si modifica il giudizio di idoneità con limitazioni.
Si ritiene che il sig……possa svolgere senza alcuna
limitazione le attività già effettuate da parecchi anni
presso lo stesso sito produttivo come addetto
facchinaggio e magazzino impegnato nel riordino dei
carrelli e sacchetti. Nulla osta all’utilizzo della macchina
spingi carrelli.
Caso dell’addetto riordino carrelli:
2° richiesta di ricorso
Si presenta a distanza di 6 mesi con nuovo certificato
di visita periodica dove però la mansione è cambiata
(addetto ai servizi civili e sanitari) ed anche i rischi
(aggiunto il rischio chimico).
Il sig…..nel frattempo ha continuato la stessa attività.
Il certificato di idoneità riporta le stesse limitazioni di
sei mesi prima.
Il padre, che lo accompagna, manifesta
preoccupazione per l’eventualità di un cambio
mansione.
Esito del secondo ricorso
Viene confermato quanto scritto sei mesi prima, inoltre: «nell’eventualità dell’assegnazione di ulteriori attività di carattere operativo semplice è necessario che nell’affidare i nuovi compiti al sig. ……. venga tenuto conto delle sue capacità e delle sue condizioni in rapporto alla sua salute e sicurezza.
Le eventuali nuove attività, rispetto a quelle fino ad ora eseguite e sopra descritte, dovranno essere effettuate sotto diretta supervisione fino all’acquisizione delle capacità e delle autonomie necessarie e non dovranno prevedere l’utilizzo di scale o il mantenimento di posizioni sopraelevate.
Nulla osta ad attività a contatto con il pubblico.»
6° caso: operaio moviere
Rischi certificato: MMC, vibrazioni, rumore, campi elettromagnetici,
alcoldipendenza, agenti biologici, stress, lavoro in altezza, polveri, sovraccarico
biomeccanico AASS
Rischi DVR: polveri (basso), clima avverso (basso)
IC al 75% per «Malattia di Sydenham (chorea minor)
con disturbi psichici (insonnia, fobie). Valvulopatia
mitralica.»
Da 20 aa circa moviere ed aiuto magazzino per varie
ditte di lavori stradali. Fino ad un anno fa anche
addetto scavi.
Assunto come disabile, idoneo con limitazioni fino alla
visita per l’ultima ditta con esito: «inidoneità
permanente»
Dopo visita di ricorso, viene richiesta visita
specialistica neurologica.
Ambulatorio Parkinson: «Dall’età di 6 anni riferisce ipercinesie
al volto ed agli arti. Il disturbo non ha avuto andamento
peggiorativo, anzi probabilmente migliorativo. Ricorda
inizialmente una sensazione di paura e fobie, ora non più
presente….Attualmente s. ansiosa, almeno in parte
reattiva…S. ipercinetica (corea benigna?) ad andamento non
evolutivo.»
Visita neurologica: «…..non esistono controindicazioni
all’attività lavorativa che non comporti movimenti fini.»
Esito visita ricorso: «si modifica il giudizio di inidoneità
permanente in idoneità alla specifica mansione.»
PRINCIPALE NORMATIVA NAZIONALE IN
TEMA DI LAVORO E DISABILITÀ
Legge 68/99
«Norme per il diritto al lavoro dei disabili» in vigore dal
gennaio 2000, ha sostituito la normativa contenuta nella
L.482/68, ponendosi come finalità la promozione dell’inserimento
e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo
del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato.
Si applica alle persone in età lavorativa affette da minorazioni….
- invalidità civile superiore al 45%
- invalidità del lavoro (INAIL) superiore al 33%
- non vedenti o sordomuti
- persone invalide di guerra e invalide per servizio
- assegno di inabilità INPS (a.i.o.) superiore o uguale al 67%.
Collocamento mirato
(art.2 L.68/99)
……….si intende quella serie di strumenti tecnici e di
supporto che permettono di valutare adeguatamente le
persone con disabilita' nelle loro capacita' lavorative e
di inserirle nel posto adatto, attraverso analisi di posti
di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni
dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e
le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro
e di relazione.
Commissione medica art.4 L.104/92 presso ASL.
relazione conclusiva
Collocamento mirato
Altre tipologie di collocamento mediato attraverso vari
gradi sino alle attività socio-educative
Incollocabilità
RELAZIONE CONCLUSIVA
(art. 1 - comma 4 della legge 68/99, modalità indicate nel D.P.C.M. 13/01/2000)
è finalizzata ad individuare la capacità globale, attuale e potenziale per il collocamento lavorativo della persona disabile attraverso la formulazione:
1) della diagnosi funzionale che comporta una descrizione analitica della compromissione funzionale dello stato psico-fisico e sensoriale della persona e si basa su dati anamnestico-clinici,
2) del profilo socio-lavorativo : acquisizione di notizie utili per individuare la persona nel suo ambiente, la sua situazione familiare, di scolarità e di lavoro
3) della necessità di eventuali forme di sostegno e strumenti tecnici necessari per l'inserimento o il mantenimento al lavoro della persona con disabilità.
La relazione conclusiva viene trasmessa al disabile e al Comitato tecnico presso i Centri per l'impiego. Sulla base di tale relazione, viene individuato il percorso di inserimento più adeguato.
Art.10 Legge 68/99
3. Nel caso di aggravamento delle condizioni di salute o di significative
variazioni dell'organizzazione del lavoro, il disabile può chiedere che venga
accertata la compatibilità delle mansioni a lui affidate con il proprio stato di
salute. Nelle medesime ipotesi il datore di lavoro può chiedere che vengano
accertate le condizioni di salute del disabile per verificare se, a causa delle sue
minorazioni, possa continuare ad essere utilizzato presso l'azienda. Qualora si
riscontri una condizione di aggravamento che, (…..) sia incompatibile con la
prosecuzione dell'attività lavorativa, o tale incompatibilità sia accertata con
riferimento alla variazione dell'organizzazione del lavoro, il disabile ha diritto
alla sospensione non retribuita del rapporto di lavoro fino a che l'incompatibilità
persista. Durante tale periodo il lavoratore può essere impiegato in tirocinio
formativo. Gli accertamenti sono effettuati dalla commissione di cui all'articolo 4
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, (….) Il rapporto di lavoro può essere risolto
nel caso in cui, anche attuando i possibili adattamenti dell'organizzazione del
lavoro, la predetta commissione accerti la definitiva impossibilità di reinserire il
disabile all'interno dell'azienda.
IL GIUDIZIO DI IDONEITÀ DEL MEDICO
COMPETENTE (quando previsto)
PER IL LAVORATORE DISABILE
È riferito alla capacità lavorativa residua ovvero
la capacità di lavoro effettivamente esistente in
relazione ai compiti concretamente affidati.
È indipendente dal grado di invalidità, potendo
coesistere una piena idoneità alla mansione
specifica con qualsiasi grado di invalidità.
JOBS ACT E COLLOCAMENTO MIRATO:
NOVITA’ DEL D.LGS.151/15
Inserimento del principio del “ragionevole accomodamento”: per la cui
inottemperanza l’Italia era stata sanzionata dall’Unione Europea,
secondo il quale
il datore di lavoro, di fronte alla presenza di un lavoratore disabile, deve
approntare le possibili modifiche di tipo sia organizzativo che
strutturale, funzionali all’inserimento della persona.
La Convenzione ONU sui diritti dei disabili considera quale
accomodamento ragionevole “le modifiche e gli adattamenti necessari ed
appropriati che non impongano un carico sproporzionato o eccessivo, ove
ve ne sia necessità in casi particolari, per assicurare alle persone con
disabilità il godimento e l’esercizio, su base di eguaglianza con gli altri, di
tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali” (art.2).
Disabili: il difficile equilibrio dell’inserimento
lavorativo, fra tolleranza zero e buonismo
Collocamento mirato: passaggio dalla chiamata «numerica» alla
chiamata «nominativa»
percorso lavorativo individualizzato rispetto alla capacità
funzionale dell’individuo.
Di conseguenza:
1) non ha senso una collocazione obbligata, non produttiva,
che lede gli interessi dell’azienda e la dignità della persona
2) nello stesso tempo, il lavoratore disabile richiede all’azienda
un impegno organizzativo dedicato, nei limiti del «ragionevole
accomodamento» previsto dalle norme vigenti.
«Conflitto» fra certificazioni?
Spesso il datore di lavoro si trova a gestire, per un unico lavoratore,
certificazioni diverse.
Ad esempio, richiesta di visita art.5 L.300 da parte del DL per un lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Lo stesso lavoratore presenta, nello stesso tempo, ricorso avverso il giudizio del medico competente…..
Il giudizio espresso da una Commissione medico-legale riguarda la capacità lavorativa (generica o specifica) del soggetto e prescinde dalle condizioni dell’ambiente di lavoro.
Il giudizio del MC riguarda i rischi professionali di una specifica situazione lavorativa.
Nessuna indicazione stabilisce che di questi due giudizi uno sia “superiore” all’altro.
Per talune mansioni è necessario possedere ulteriori idoneità (alla guida, del personale addetto ai mezzi pubblici di trasporto, ecc.)
Il giudizio di idoneità espresso dal medico competente è MIRATO AI RISCHI individuati per la specifica mansione
Le decisioni prese, sia in merito agli accertamenti medici da effettuare in funzione dei rischi individuati sia in merito ai criteri utilizzati per la formulazione dei giudizi di idoneità, sono più facilmente «difendibili» se discendono da Linee Guida ed indirizzi scientifici validati.
Sorveglianza sanitaria……e rischio terzi
Il medico competente, così come i colleghi ASL delle Commissioni
di ricorso ex art.41 D.Lgs.81/08, non hanno fra i loro compiti le
decisioni in merito al posto di lavoro e all’organizzazione
lavorativa o la valutazione della capacità lavorativa
La loro visita è mirata alla mansione attualmente svolta dal lavoratore e
solo in determinate circostanze, peraltro esplicitate (visita preventiva,
visita per cambio mansione), a mansioni che effettuerà.
La sorveglianza sanitaria fa riferimento ai rischi effettivamente
individuati, il suo scopo è prevenire danni alla salute del lavoratore
…….solo in determinati casi la legislazione ci chiede di intervenire per
prevenire rischi per la sicurezza o danni a terzi (linee guida lavori in
quota, accertamenti su assunzione alcol, droghe….)
A volte la certificazione di idoneità viene utilizzata – dal
datore di lavoro o dal lavoratore - per
raggiungere/ottenere altri scopi che nulla hanno a che
fare con la prevenzione.
Limitazioni o prescrizioni non possono essere
considerati “requisiti” ai fini della mobilità interna. Si
tratta infatti di giudizi che valgono per uno specifico
posto di lavoro e non si applicano ad un altro.
Più i criteri seguiti nella formulazione del giudizio si
discostano da procedure condivise più è facile che
nascano contenziosi.
Nei contrasti che si vengono a creare è più facile
dimostrare la propria buona fede se quanto deciso è
riproducibile in situazioni analoghe.
La situazione di equilibrio, già di per sé complessa fra i 3 attori
principali (datore di lavoro – MC – lavoratore), diventa ancora
più problematica quando entra in gioco il «rischio terzi»
I confini di intervento del medico competente in alcuni casi
possono non apparire netti.
Il complesso rapporto salute - lavoro assume una particolare
valenza nei confronti dei lavoratori disabili. Siamo chiamati a
tutelare la salute, la dignità ed i diritti del lavoratore disabile
senza ledere gli interessi dell’azienda.
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