NORME DI RIFERIMENTO
● D.L. 24/01/2012 n.1, art.9 (disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività) convertito in legge dalla L. 24/03/2012 n.27
* art.9, comma 3 (obbligo preventivo)
● D.M. 20/07/12, n. 140
D.M. 140/12
Art. 1 ● parametri si applicano in difetto di accordo
tra le parti● Non sono comprese spese da rimborsare
(possibile rimborso forfettario, ma da concordare)
● Le tabelle non sono vincolanti
D.M. 140/12
Art. 3 - Attività stragiudiziale
- valore e natura dell'affare;
- numero e importanza questioni trattate;
- pregio dell'opera prestata; (?)
- risultati e vantaggi, anche non economici;
- eventuale urgenza della prestazione;
- ore complessive impiegate;
- aumento 40% se si conclude con una conciliazione
D.M. 140/12
Art. 4 - Attività giudiziale
5 FASI
1) FASE DI STUDIO DELLA CONTROVERSIA
2) FASE DI INTRODUZIONE DEL PROCEDIMENTO
3) FASE DI ISTRUZIONE
4) FASE DECISORIA
5) FASE ESECUTIVA
D.M. 140/12
Art. 4 comma 6: incomprensibile
(“adozione di condotte abusive tali da ostacolare la definizione dei procedimenti in tempi ragionevoli”)
D.M. 140/12
Art. 5
Per la liquidazione si fa riferimento alla somma attribuita alla parte vincitrice e non alla domanda
Art. 9
Possibile la riduzione alla metà per controversie per indennizzo dal irragionevole durata e “di regola” riduzione alla metà per gratuito patrocinio
D.M. 140/12
Art. 10 (ovvero “il minestrone”)
Riduzione per l'avvocato del soccombente “di regola” del 50% per:
- responsabilità processuale ex art. 96 c.p.c.
- inammissibilità
- improponibilità
- improcedibilità
D.M. 140/12
Art. 11
Il compenso è liquidato per fasi
Elenco (peraltro solo esemplificativo) delle fasi
comma 7: * ATTO DI PRECETTO *
D.M. 140/12
ATTO DI PRECETTO: problemi vari
- fasi ricomprese
- solo 4 scaglioni
- che valore inserire?
Recupero credito dell'avvocato: opinamento sì o opinamento no?
Secondo me è attività possibile, ma superflua
● Tribunale Cremona, 13 settembre 2012
● va sollevata questione di legittimità costituzionale dell’art. 9 D.L. 1/2012, convertito con modificazioni dall’art. 1 della L. 27/2012, e del collegato D.M. 140/2012, nella parte in cui dispongono l’applicazione retroattiva delle nuove tariffe forensi anche ai processi in corso e all’attività già svolta ed esaurita prima della sua entrata in vigore, in relazione all’art. 3, 24 e 117 Costituzione
Tribunale Varese, 26 settembre 2012Afferma manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 9 del D.L 1/12 vista la previsione di cui all'art. 1 comma 7 (“in nessun caso le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione del compenso, nel presente decreto e nelle tabelle allegate, sono vincolanti per la liquidazione stessa”).
● Il giudice che reputi incongruo il compenso, semplicemente può non applicarla e ricalcolare il compenso secondo i vecchi criteri, motivando la scelta; si tratta, cioè, di guardare alle vecchie regole come canoni orientativi adottando una interpretazione adeguatrice, secundum constitutionem.
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