Gli strumenti per il superamento della crisi d’impresa
Massimiliano Bonamini
Verona, 25 Novembre 2010
Agenda
ü Gli strumenti per il superamento della crisi d’impresa:
- Ristrutturazioni “in bonis”
- Piani di risanamento attestati - Piani di risanamento attestati
- Accordi di ristrutturazione dei debiti
ü La nuova Finanza
Gli strumenti per il superamento della crisi
Scelta dello strumento adatto sia per l’implementazione dei miglioramenti gestionali sia per l’esecuzione della
manovra finanziaria
Elaborazione di un business planprospettico che valuti gli interventi necessari
sulla struttura industriale e finanziaria
Diagnostico Industriale e Finanziario per capire le reali ragioni della crisi e
conseguentemente pianificare l’intervento
I Drivers decisionali nella scelta dello strumento
Che tempi e costi comporterà per la mia azienda?
Avrò una pubblicità negativa?
Sarò tutelato nel mio ruolo di amministratore in caso di fallimento?
IMPRENDITORE
Quale strumento mi garantisce una maggior tutela?
Credo veramente nel risanamento dell’azienda?
Quali alternative ho oggi? Escutere?
Quanto ancora voglio essere coinvolto nel futuro di questa azienda?
Quale strumento meglio si sposa con le politiche di bilancio?
BANCA
Casi semplici
Bonis
•Interventi Industriali
•Interventi Finanziari
67
Nuova finanza
Anche liquidatorio
182Separazione
Goodcompany
Concordato
Ristrutturazione “in bonis” (1/2)
Squilibrio finanziario
Rinegoziazione condizione finanziamenti
PIANO INDUSTRIALE
ØConsolidamento dei finanziamenti a breve termine
ØRiscadenziamento dei finanziamenti a medio/lungo termine
ØWaiver con ridefinizione dei covenants definiti in sede di stipula del
contratto di finanziamento
ØNon è disciplinato a livello normativo, pertanto non garantisce le forme di
tutela che invece offrono gli strumenti dal legislatore fallimentare
Ristrutturazione “in bonis” (2/2)
VANTAGGIØ Flessibilità
Ø Riservatezza
Ø Risparmio costi
Ø Velocità dell’operazione
SVANTAGGIØ non vi è alcuna tutela dalle azioni esecutive poste
in essere dai creditori
Ø non vi è alcuna tutela aggiuntiva per gli istituti di credito in caso di fallimento del debitore
Ø Non può essere applicato a casi di crisi conclamata
Piani di risanamento attestati (1/3)
CARATTERISTICHE
Ø Strumento previsto dal legislatore
Ø Accordo “privato”: non è richiesta alcuna forma di pubblicità
Ø Accordo stragiudiziale: assenza di qualsiasi tipo di intervento da parte dell’autorità giudiziaria
Ø Può trattarsi anche di un “Accordo con terzi estranei” (ad esempio, Ø Può trattarsi anche di un “Accordo con terzi estranei” (ad esempio, con nuovi investitori che intendono immettere capitale nella società oppure ad acquistare assets dell’impresa)
Ø Idoneità del piano a risanare l’esposizione debitoria dell’impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria
Ø Attestazione del professionista volta ad assicurare la ragionevolezza del piano
Ø In caso di fallimento della società, sono esclusi da revocatoria gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore poste in essere in esecuzione del piano attestato
Piani di risanamento attestati (2/3)
VANTAGGI
Ø Riservatezza
Ø Snellezza della procedura
Ø Tutela contro eventuali azioni revocatorie in caso di fallimento della Societàfallimento della Società
Ø Esenzione dalla contestazione dei reati di bancarotta preferenziale e semplice di tutte le operazioni realizzate in esecuzione di un piano attestato (novità D.L. 78/2010 convertito con la L. 122/2010)
Ø Può essere applicato a gruppi societari
Ø Laddove vengano efficacemente monitorate le milestonesdel piano, si ha una maggiore garanzia dell’attuazione dello stesso (rispetto alla ristrutturazione “in bonis”)
Piani di risanamento attestati (3/3)
SVANTAGGI
Ø I crediti sorti in esecuzione del piano attestato non godono della prededucibilità in caso di successivo fallimento (trattasi sia di debiti verso istituti di credito sia di finanziamenti ricevuti dai soci)
Ø Durante la fase di negoziazione, i creditori possono porre in essere azioni esecutive o cautelari o acquisire diritti di prelazione sui beni del debitore
Ø Non può essere utilizzato per fini liquidatori
Ø Non è ammessa l’applicazione dell’istituto della transazione fiscale
Accordi di ristrutturazione (1/4)
CARATTERISTICHE
Ø Requisiti: 1) adesione di almeno il 60% dei creditori
2) pagamento regolare e integrale dei creditori estranei
Ø Accordo “pubblico”: pubblicazione nel Registro delle Imprese
Ø Accordo giudiziale: deposito in Tribunale della documentazione ex art. 161 L.F. e intervento del giudice in sede di omologa 161 L.F. e intervento del giudice in sede di omologa
Ø Attestazione del professionista sull’attuabilità dell’accordo e della sua idoneità a soddisfare i creditori estranei all’accordo
Ø Nei 60 giorni successivi alla pubblicazione dell’accordo nel Registro Imprese impossibilità per i creditori preesistenti di porre in essere e di proseguire azioni cautelari ed esecutive sui beni del debitore nonchè di acquisire diritti di prelazione
Ø In caso di fallimento della società, sono esclusi da revocatoria gli atti, i pagamenti e le garanzie poste in essere in esecuzione dell’accordo omologato
Accordi di ristrutturazione (2/4) NOVITA’ INTRODOTTE DALLA L. 122/2010
1) Prededucibilità in caso di successivo fallimento di:
- finanziamenti concessi da banche e intermediari finanziari in funzione della domanda di omologazione (c.d. finanza ponte)
- nuova finanza concessa in esecuzione dell’accordo di ristrutturazione
- 80% dei finanziamenti effettuati dai soci previsti all’interno dell’accordo di ristrutturazioneristrutturazione
- compenso del professionista che attesta l’attuabilità dell’accordo e la sua idoneità a soddisfare i creditori estranei (purché sia espressamente autorizzata dal Tribunale)
2) Possibilità di richiedere al Tribunale la sospensione delle azioni esecutive e cautelari in corso e di iniziarne di nuove anche durante le trattative relative all’accordo
3) Esenzione della contestazione dei reati di bancarotta fraudolenta preferenziale e di bancarotta semplice per tutti gli atti realizzati in esecuzione dell’accordo
Nota:
La prededucibilità è subordinata all’ottenimento dell’omologazione da parte del Tribunale.
E’ prevista l’esclusione dei crediti prededucibili dal calcolo del 60%
Accordi di ristrutturazione (3/4)
VANTAGGI
Ø Protezione da azioni esecutive e cautelari dei creditori (60gg+60gg)
Ø Vaglio dell’operazione da parte di un’autorità giudiziaria
Ø Prededucibilità della finanza ponte, della nuova finanza e dei finanziamenti socifinanziamenti soci
Ø Possibilità di accedere alla transazione fiscale
Ø Deducibilità per le banche della “perdita” derivante dalla conversione in partecipazioni di crediti ristrutturati (Circolare 42/E 3.08.2010)
Ø Dottrina a favore della deducibilità diretta della perdita derivante da stralcio di credito in esecuzione di un 182-bis
Ø Può essere utilizzato come procedura liquidatoria (alternativa)
Accordi di ristrutturazione (4/4)
SVANTAGGI
Ø Pubblicità
Ø Complessità della procedura
Ø Spazi di giudizio per il Tribunale che decide Ø Spazi di giudizio per il Tribunale che decide sull’omologazione
Ø Pagamento integrale dei creditori non aderenti “scaduti”
Ø Nel caso di gruppi societari è necessario presentare istanze separate per ciascuna società aderente
Il focus sulla nuova finanza
Banche e intermediari
finanziari
Risorse economiche concesse in qualsiasi forma (ad esempio:
aperture di credito, anticipazioni su titoli o crediti, sconto o negoziazioni
su titoli cambiari, garanzie varie)
Prededucibilità automatica dei finanziamenti concessi in
esecuzione di accordi di ristrutturazione e
concordato preventivo omologato
-Prededucibilità dell’80% dei
Soci
Altri investitori
Iniezioni effettuate a titolo di finanziamento o di aumento di
capitale
Aumento di capitale con ingresso nuovi soci
-Prededucibilità dell’80% dei finanziamenti erogati in
esecuzione di un accordo di ristrutturazione o di un concordato preventivo
- deroga alla postergaziopneprevista dal Codice Civile
Nessuna Tutela
I fondi distressed
Seed – Business AngelAvvio produzione e commercializzazione
EspansioneCrescitaProduttiva eCommerciale
BuyoutAcquisizioni pacchetti maggioranza con utilizzo di leva
TurnaroundRilancio delle imprese in crisi
Ev
• Gli investitori in turnaround puntano su aziende la cui ragione della crisi sia da un punto di vista finanziario temporaneo, il core business abbia un futuro e dove siano possibile migliorare la gestione, fornendo i capitali e le competenze manageriali necessarie al rilancio delle stesse.
• L’imprenditore può vedere la crisi come l’occasione per progettare il cambio generazionale, in questo caso l’ingresso del fondo di turnaround può rappresentare una soluzione efficace. Combinare con una necessità di cambio generazionale
• L’ingresso del fondo può essere visto dalle banche come il garante dei cambiamenti gestionali necessari e pertanto facilita la fiducia che le banche stesse ripongono nell’azienda
commercializzazione
t
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