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NUOVI COMPENSI PROFESSIONALI ex Decreto Ministero Giustizia 20.07.2012 n°
140 , G.U. 22.08.2012 (D.M.140/12)
Sommario
Premessa:Pagg. 1-3
Cap.I: Il D.M.140/2012:ambiti di applicazione ed efficacia temporale Pagg.3-4
Cap.II: Sollevata eccezione di legittimità costituzionale pagg.4-10
Cap.III: L’abrogazione delle Tariffe Forensi e il loro “recupero”attraverso gli usi ex
art.2233 C.C.-pagg.10-12
Cap.IV: la difesa del sistema Tariffario nella Giurisprudenza della Corte di
Giustizia C.E. pagg.12-16
Conclusioni:pag.16
Appendice
Schema accordo del CNF
Testo D.M.140/12
Premessa: Tariffario.Onorari o Compensi?
La nuova normativa recante, tra le altre, la disciplina in tema di compensi professionali
dell‟avvocato, ha riformato la relativa disciplina di settore, abrogando le Tariffe
precedentemente in vigore, come è dato evincere dall’art. 9 del Decreto Legge 1/2012
convertito dalla Legge 27/2012.
1)” sono abrogate le tariffe professionali regolamentate nel sistema ordinistico.”
Successivamente,il D.M.140/12 del 20 Luglio 2012 appronta una disciplina di matrice
statuale, rivolgendosi in primis all‟organo Giudicante, che avrà a disposizione parametri
orientativi, non cogenti,per la liquidazione dei compensi professionali. Tali parametri
potranno essere anche presi a riferimento per la stipula di accordi preventivi con il
proprio Cliente, pur non interferendo con i medesimi, dal momento che i parametri per la
determinazione dei compensi professionali sono destinati all‟Organo Giudicante,
precisamente nella fase di liquidazione degli stessi.Il D.M. 20.07.2012 n.140, già ad una
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prima lettura mostra il diretto destinatario del provvedimento, ovvero l‟Organo
Giudicante, nel preciso momento della liquidazione. D‟altro lato, lo stesso Decreto
circoscrive temporalmente l‟ambito di applicazione della norma la fase della liquidazione.
Esso si applica ai professionisti, o, meglio, ai compensi degli stessi, dettando più che
regole stringenti, criteri e parametri di applicazione, in mancanza di accordi preventivi tra
professionista e Cliente. Il termine fa riferimento ad un criterio onnicomprensivo, nel
quale si ricomprendono diritti e onorari, laddove la legge nulla dice in materia di spese
generali .Il D.M. opera, già nella stessa terminologia, una riforma, laddove si può leggere
“compenso”al posto di Tariffario, e dal punti di vista strutturale e sostanziale, laddove
ricomprende nella dizione “compenso”le voci che, fino alla vigenza dei Tariffari,
suddividevano le singole “voci”in Diritti ed Onorari.Per una stessa attività le voci
venivano duplicate, come, per esempio, l‟assistenza alle udienze.D‟altro lato non vi è
dubbio che alcune attività quali, ad esempio,l’”accesso in ufficio, il pagamento del C.U.,
la fascicolazione ed indice”, un tempo previste all‟interno delle Tariffe Forensi quali
“Diritti”,siano fatte oggetto di previsione dall‟art. 11 D.M.140/12.Per consentire il
calcolo delle singole voci all‟interno della fascia di valore della controversia, si potrà,
allora, fare ricorso alle ormai abrogate Tariffe Forensi, e ciò ai sensi del combinato
disposto di cui agli artt.2225 e 2233 Cod.Civ.A parere dello scrivente ciò può essere
possibile,riesumando, in tal modo, gli ormai defunti Tariffari, limitatamente alle voci di
spesa, ai sensi di cui all‟art. 2233 Cod.Civ.In altre parole:le tariffe sono state
abrogate,esse, tuttavia, in presenza di un vuoto legislativo, possono essere usate,
condizionatamente, e limitatamente, quali “Usi”, ai quali parametrare i nuovi
calcoli.Possono, in tale caso verificarsi, due ipotesi:la prima:accordo preventivo con il
Cliente, in cui la libertà contrattuale fa allineare il sistema italiano ai modelli
concorrenziali degli altri Paesi dell‟UE, segnatamente la Francia e il Regno Unito.La
seconda, in assenza di accordi con il Cliente, ed in presenza di ipotesi rimesse alla
valutazione discrezionale dell‟Organo giudicante, si potrà, pur sempre, fare riferimento
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agli ormai superati Tariffari forensi, tenendo conto, però del combinato disposto degli
artt. 2225 e 2233 C.C.
(TAR Lombardia-Brescia, sez. I, ordinanza 10.09.2012 n° 1528).
La valutazione del compenso dell'avvocato, in base al D.M. Giustizia 20 luglio 2012, n.
140, deve essere onnicomprensiva, senza distinzione alcuna tra diritti ed onorari. (TAR
Lombardia-Brescia, sez. I, ordinanza 10.09.2012 n° 1528 )
In particolare, la liquidazione si compie avuto riguardo alla complessità della questione e,
nel caso di sentenze di rito, comporta un compenso ridotto del 50%. (Nella specie il
giudizio aveva ad oggetto una questione sulla quale, all‟epoca della proposizione del
ricorso, esisteva una giurisprudenza favorevole del tutto costante e inequivoca sulla
possibilità di ottenere la cd. legalizzazione del cittadino straniero irregolarmente presente
sul territorio nazionale pur in presenza di una condanna per l‟abolito reato di cd.
clandestinità, tanto che esso è stato definito con sentenza di cessata materia del
contendere per essersi la p.a. rideterminata in via di autotutela.)
(*) Riferimenti normativi: artt. 1, co. 3, 4, co. 2, 7 e 41 D.M. Giustizia 20 luglio 2012, n.
140.
Cap.I: Il D.M.140/2012:ambiti di applicazione ed efficacia temporale
La sentenza del Tribunale di Varese (dr. Giuseppe Buffone) n. 1252/2012 cerca di
risolvere l‟annoso problema della applicazione temporale del DM Giustizia 20 luglio
2012, n. 140 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione
dei compensi).
I problemi sorgono perché l‟articolo 9 del DL che ha abrogato le c.d. tariffe professionali
prevedeva la proroga dell‟applicazione delle tariffe fino al termine ultimo del 24 luglio
2012 per „le liquidazioni delle spese giudiziali„. Il DM 140/12 sarebbe applicabile, invece
(per espressa previsione del suo art. 41), alle liquidazioni successive al 23 agosto 2012.
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Secondo il Tribunale di Varese, il DM 140, nell‟art. 41, prevede che le nuove regole
valgano solo “per le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore e quindi, dal
23.8.2012“.
Ai fini della applicabilità ai processi pendenti il DM indica come parametro di
riferimento, quindi, il momento in cui il giudice deve provvedere a liquidare il compenso.
In altri termini, il tempo della attività compiuta (ai fini della determinazione del
compenso) non deve essere considerato, mentre rileva, nella liquidazione, la data della
pronunzia.
Di conseguenza, il giudice che non reputa congruo il parametro di liquidazione
determinato in base ai nuovi criteri, per giudizio già in corso prima del 23 agosto 2012,
potrebbe semplicemente disapplicarlo, ricalcolando il compenso secondo i vecchi criteri,
ovviamente motivando le ragioni di un tale discostamento (volte alla tutela della attività
svolta dall‟Avvocato, sotto l‟egida delle vecchie tariffe).
Secondo alcuni colleghi, tale comportamento altro non è che l‟applicazione del
„pericolosissimo‟ art. 1 co. 7 del DM 140/2012, che recita: “In nessun caso le soglie
numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la
liquidazione del compenso, nel presente decreto e nelle tabelle allegate, sono vincolanti
per la liquidazione stessa”.
le soglie non sono vincolanti, quindi, il giudice può sempre discrezionalmente
discostarsene.
Cap.II: Sollevata eccezione di legittimità costituzionale
D.M.140/12
Qui di seguito il testo integrale dell'Ordinanza che rimette la questione di legittimità
costituzionale alla consulta per violazione non solo di alcuni principi della Carta
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Costituzionale, ma anche dei Trattati UE e della convenzione dei Diritti dell'Uomo
Tribunale di Cremona
Ordinanza 13 settembre 2012
(est. G. Borella)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di CREMONA
SEZIONE UNICA PROMISCUA
In persona del Dott. Giulio Borella Visto l‟art. 279 c.p.c.;
Visto l‟art. 9 D.L. 1/2012, convertito con modificazioni dall‟art. 1 L. 27/2012, visto il
D.M. 140/2012 del 20.07.2012, pubblicato in G.U. del 22.08.2012;
SOLLEVA
Eccezione di illegittimità costituzionale delle predette disposizioni, confliggenti con gli
art. 3, 24 e 117 Costituzione, in relazione all‟art. 6 Cedu, all‟art. 5 co.IV e all‟art. 296
Trattato Ue, all‟art. 6 Trattato Ue e alla Carta dei Diritti dell‟Unione firmata a Nizza nel
2000
MOTIVI
L‟art. 9 D.L. 1/2012, convertito con modificazioni dalla L. 27/2012, ha disposto
l‟abrogazione con effetto ex tunc, quindi anche per le cause in corso, delle tariffe
professionali.
L‟effetto retroattivo dell‟abrogazione si evince senza possibilità di equivoci o differenti
interpretazioni dalla lettera dell‟art. 9 co. I-II, ove si afferma perentoriamente che “sono
abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico” e “nel caso di
liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è
determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante…”.
Anche il co. V indirizza nella stessa direzione, affermando che “sono abrogate le
disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano
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alle tariffe…”.
Ora l‟applicazione retroattiva dell‟abrogazione delle tariffe deve ritenersi in contrasto con
gli articoli 3, 24 e 117 della Costituzione, quest‟ultimo nella parte in cui impone di
legiferare nel rispetto degli impegni internazionali assunti dall‟Italia, nella specie l‟art. 6
della Convenzione Europea dei Diritti dell‟Uomo (cui ha aderito anche l‟Unione ex art. 6
Trattato Ue) e il principio di proporzionalità all‟art. 5 co. IV e all‟art. 296 trattato Ue,
oltre che nel rispetto della Carta dei Diritti Fondamentali dell‟Unione firmata a Nizza nel
2000, pure richiamata dall‟art. 6 Trattato Ue, che annovera lo stato di diritto tra i principi
comuni alle tradizioni costituzionali degli stati membri dell‟Ue.
Sebbene infatti la nostra Costituzione non preveda, se non in campo penale e, secondo
un‟interpretazione più moderna, in tutto il settore sanzionatorio, il divieto assoluto di
norme retroattive, il principio di irretroattività riceve comunque copertura costituzionale,
come anche recentemente la Consulta ha avuto modo di affermare nella sentenza n.
78/2012.
L‟art. 3 della Costituzione infatti, nello stabilire il principio di uguaglianza e, quindi, di
ragionevolezza delle scelte del legislatore, impone di salvaguardare la certezza
dell‟ordinamento, in funzione dell‟affidamento dei cittadini, che devono poter orientare le
proprie condotte, confidando che esse non saranno sindacate ex post, in base a norme non
vigenti e, dunque, non conoscibili al momento in cui la fattispecie produttiva di effetti
giuridici era ancora in fieri.
Ugualmente l‟art. 117 della Costituzione, nell‟imporre al legislatore di legiferare in
conformità al diritto internazionale pattizio, rinvia, tra l‟altro, alla Convenzione Europea
dei Diritti dell‟Uomo, ratificata dall‟Italia con L.
848/55, nonché alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, che ha pure avuto modo di
precisare come, ex art. 6 CEDU, il principio della preminenza del diritto e il concetto di
processo equo ostano a che il potere legislativo interferisca con l‟amministrazione della
giustizia o pregiudichi l‟affidamento dei cittadini (cfr Corte EDU 07.06.2011 Agrati
c/Italia).
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Analoghi principi si rinvengono in ambito comunitario, per effetto del richiamo effettuato
dall‟art. 6 Trattato Ue alla Convenzione Europea dei Diritti dell‟Uomo e alla Carta dei
Diritti dell‟Unione di Nizza.
Dal compendio normativo richiamato emerge come la retroattività di una legge non
penale possa ammettersi solamente laddove, all‟esito di un prudente bilanciamento,
sussistano preminenti motivi imperativi di interesse generale a sostegno della scelta.
Ora, con riferimento alla norma censurata, non risultano sussistere tali imperative ragioni
di interesse generale, e la norma è irragionevole.
Infatti lo scopo dichiarato del legislatore, col D.L. 1/2012 e norme derivate e conseguenti,
è quello di liberalizzare il mercato delle professioni.
Tuttavia, rispetto a tale obiettivo, la retroattività dell‟abrogazione delle tariffe è del tutto
inefficace e, quindi, il mezzo appare inadeguato e sproporzionato allo scopo (con ciò
concretizzando anche violazione del principio di proporzionalità, immanente al sistema
dell‟Unione ed esplicitato dall‟5 co. IV Trattato sull‟Unione e art. 296 del Trattato sul
funzionamento dell‟Unione).
Infatti l‟autonomia negoziale, cui la liberalizzazione vorrebbe fare da volano, risulta
veramente spendibile solo nel momento – anteriore all‟instaurazione del rapporto - delle
trattative e, quindi, solamente con riguardo ai contratti ancora da stipulare, successivi alle
nuove disposizioni, mentre, per quelli già conclusi in epoca precedente e tutt‟ora in fase
di esecuzione, il mutamento dei compensi in corso d‟opera si traduce in un mutamento
dell‟equilibrio contrattuale a suo tempo concordato tra le parti (con una di esse che
inevitabilmente finisce per guadagnarci e un‟altra per perderci), a dispetto delle
valutazioni di convenienza dalle stesse condotte al momento della stipulazione, quando
invece, in passato, era sempre stato pacifico che le nuove tariffe che via via entravano in
vigore si sarebbero applicate solo ed esclusivamente agli adempimenti successivi.
Ciò ha del resto la sua logica spiegazione giuridica nel fatto che il diritto e la misura del
compenso del professionista sorgono e si determinano nel momento stesso del
compimento delle singole attività.
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S‟intende dire che la fattispecie giuridica, col compimento del singolo adempimento, si è
già perfezionata e l‟effetto (il diritto e la misura del compenso) si è già prodotto in favore
del professionista, secondo il noto sillogismo fattonorma-effetto.
Intervenire retroattivamente su quell‟effetto significa dunque non solo toccare un diritto
quesito, ma anche alterare arbitrariamente gli effetti di una fattispecie esaurita, a danno
necessariamente di una delle parti.
Potrebbe quindi oggi quindi venirsi la disomogenea situazione per cui, pur avendo in
ipotesi due avvocati posto in essere il medesimo adempimento in una stessa data, uno di
essi, più solerte nel chiederne il pagamento, avrebbe conseguito il dovuto nella misura
prevista dalle vecchie tariffe, mentre il secondo, che abbia come di consueto atteso la fine
del giudizio, limitandosi a richiedere di volta in volta degli acconti, si vedrebbe liquidato
un compenso differente e mediamente più basso.
Né si dica che, per i contratti in corso, le parti potrebbero cautelarsi rinegoziando il
rapporto e concludendo l‟accordo caldeggiato dalla riforma: v‟è infatti da domandarsi
quale forza negoziale possano spendere gli avvocati nei confronti di clienti che, nel caso
non si dovesse raggiungere un accordo, sanno che il compenso verrà liquidato in base al
nuovo D.M. 140/2012.
Il quale prevede compensi mediamente assai più bassi di quelli a suo tempo liquidabili
col D.M. 08.04.2004 (stante anche il fatto che il valore della causa non si determinerebbe
più, come avveniva in precedenza, in base alle norme del codice di procedura civile, bensì
in base alla somma finale concretamente attribuita alla parte vincitrice).
Il caso di specie è emblematico: posto un valore della controversia di euro 5.000,00 circa,
in base al D.M. 08.04.2004 le parti hanno presentato parcelle che oscillano tra euro
4.664,00 ed euro 10.000,00 circa, oltre a spese e accessori, mentre, adottando il D.M.
140/2012, il compenso del legale ammonterebbe, in media, ad euro 2.100,00 circa,
aumentabile fino ad un massimo di euro 3.855,00.
Invece i calcoli funzionali alla conclusione degli accordi sui compensi si debbono fare
all‟inizio e a bocce ferme, non in corso di causa.
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In realtà l‟obiettivo del legislatore sembra essere un altro: dare forza contrattuale al
cliente, tramite l‟abbassamento delle tariffe, ma non già per favorire il portafogli del
cliente stesso, bensì per spingere gli avvocati a non accettare incarichi non remunerativi e,
così, bloccare l‟alluvionale afflusso di processi che intasano le aule di giustizia, afflusso
che non ha pari in nessun altro paese d‟Europa.
In pratica, dietro l‟apparente schermo della liberalizzazione, si tenta di risolvere il
problema della giustizia, facendo leva sul solito versante delle spese: fino ad oggi lo si era
fatto calcando la mano sulla soccombenza; oggi lo si fa svilendo il lavoro degli avvocati.
Ed ecco allora che, nell‟ottica del legislatore, anche la retroattività dell‟abrogazione delle
tariffe acquisterebbe un senso: quello di spingere gli avvocati a definire in fretta cause per
le quali si rischia di aver lavorato per anni in perdita.
Così però si usa in maniera distorta lo schermo della liberalizzazione e lo strumento della
retroattività, per creare un filtro indiretto all‟accesso dei cittadini alla giustizia.
Ma ciò è contrario all‟art. 24 della Costituzione, che deve quindi anch‟esso ritenersi
violato dalla normativa censurata.
Si è tutti d‟accordo che, tra le cause della lentezza dei processi, vi sia l‟eccessiva mole di
contenzioso.
Bisogna però allora avere il coraggio di fare una scelta fondamentale: o garantire un
accesso alla giustizia indiscriminato, come avviene oggi, strada che appare però sempre
più difficilmente percorribile, a fronte della scarsità di risorse; oppure creare i giusti filtri
e limiti – il filtro in Cassazione e il filtro in appello ad esempio, recentemente introdotto -,
che però non possono passare per lo svilimento del lavoro già svolto di un‟intera
categoria di professionisti.
P.Q.M.
Ritenuto che le questioni sollevate siano pregiudiziali, non potendosi decidere sulla
liquidazione delle spese senza la risposta della Consulta;
ritenuto altresì che la questione non sia manifestamente infondata, per tutti i motivi
addotti;
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ritenuto che la lettera della legge non consenta interpretazioni alternative,
compatibili col dettato costituzionale, che autorizzino il Giudice a non applicare
retroattivamente le nuove tariffe;
IL TRIBUNALE DI CREMONA
in persona del giudice monocratico Dott. Giulio Borella, solleva eccezione di
legittimità costituzionale dell’art. 9 D.L. 1/2012, convertito con modificazioni
dall’art. 1 della L. 27/2012, e del collegato D.M. 140/2012, nella parte in cui
dispongono l’applicazione retroattiva delle nuove tariffe forensi anche ai processi in
corso e all’attività già svolta ed esaurita prima della sua entrata in vigore, in
relazione all’art. 3, 24 e 117 Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 6 Cedu,
all’art. 5 trattato Ue e all’art. 296 Trattato sul Funzionamento dell’Ue e all’art. 6
Trattato Ue e per esso ai principi dello Stato di Diritto richiamati dalla Convenzione
Europea dei Diritti dell’Uomo e dalla Carta di Nizza.
Dispone la sospensione del processo in corso e ordina la trasmissione dell’ordinanza
e degli atti alla Corte Costituzionale, unitamente alla prova delle notificazioni
eseguite.
Ordina che, a cura della Cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti,
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e ai Presidenti della Camera dei Deputati e
del Senato della Repubblica ex art. 23 ult.co. L.
87/1953
ell‟art.11 e dell‟Allegato A del D.M.140/2012
Cap.III: L’abrogazione delle Tariffe Forensi e il loro “recupero”attraverso gli usi ex
art.2233 C.C.-pag. pag.
Provvedimento Tribunale di Varese – luglio 2012
C‟è chi cerca di colmare la lacuna che il governo ha posto in essere con la legge 27/2012
abolendo di fatto le Tariffe forensi e non preoccupandosi minimamente di provvedere,
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sempre secondo i loro tempi indicati (120 giorni) ad una nuova formulazione delle stese
tariffe, per cui noi poveri avvocati barcollavamo nel caos totale con lo spauracchio sia
delle liquidazioni nei provvedimenti giudiziari che nella compilazione dei precetti, dove
le nostre controparti avevano il giusto pretesto per proporre opposizione.
A questa carenza legislativa sono intervenute pronunce da parte di Giudici di merito e in
particolare il dott. Giuseppe Buffone della prima sezione civile del Tribunale di Varese
che, già nel febbraio 2012 aveva emesso decreto nel quale, a fronte della abrogazione
delle tariffe professionali con il decreto Cresci Italia, ma non degli art. 2225 cc e 75 disp.
att. Cpc, aveva determinato che per la liquidazione degli onorari nei decreti ingiuntivi il
giudice può ben rifarsi alle cosiddette tabelle orientative che costituiscono una
consolidata esperienza liquidatoria che parte proprio dai presupposti di cui all‟art. 2225
c.c., (I decreti ingiuntivi dopo il “Cresci Italia”: compensi agli avvocati in base alle
tabelle orientative. Gli standard condivisi con l’Ordine forense consentono liquidazioni
non equitative ma secondo diritto) ed ora ha reiterato il suo orientamento giuridico
ribadendo che per la quantificazione del compenso agli avvocati si può fare riferimento
all’art. 2233 c.c. laddove si enuncia che il compenso del lavoro autonomo, in
mancanza di patti fa le parti e di tariffe, può avvenire secondo gli usi e deve risultare
adeguata alla prestazione svolta.
Gli usi sino all‟entrata in vigore del decreto Cresci Italia erano le tariffe forensi stabilite
nelle tabelle del Dm del 8 aprile 2008 non essendo da parte del Ministero competente
alcuna emanazione di altre tabelle successive.
Vi è un ulteriore pronuncia in materia, non pubblicata ma essendo parte in causa edotta,
in relazione alla redazione del precetto che opposto veniva sollevato la problematica
dell‟abolizione delle tariffe.
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Il Tribunale di Vicenza in seduta collegiale in data 12 -16/7/12, a seguito di reclamo
dell’opponente, ha emesso ordinanza che fra l’altro dichiara che: “premesso che
l’abrogazione, intervenuta medio tempore, ad opera del D.L.1/12 non ha rilevanza
anzitutto perché quella norma riguardava la liquidazione giudiziale dei compensi
professionali, mentre nel caso di specie trattasi di liquidazione da parte del procuratore ;
inoltre, la previgente tariffa è provvisoriamente ancora in vigore, ancorché in via
transitoria per effetto della legge di conversione di quel decreto e in attesa di una nuova
regolamentazione della materia, sicché il procuratore può fare riferimento alla stessa
nella determinazione delle voci del precetto
Cap.IV: la difesa del sistema Tariffario nella Giurisprudenza della Corte di
Giustizia C.E.
Le Tariffe Forensi nella Giurisprudenza della Corte Europea:i criteri di concorrenza:un
punto fermo nella Giurisprudenza della Corte di Giustizia CE-
Non è la prima volta che i sistemi tariffari italiani vengono messi in discussione dalla
Commissione. Era già avvenuto nel 2003, quando era commissario Mario Monti.
La legittimità e persino l‟utilità del sistema tariffario – insieme alla necessità di una rigida
disciplina degli ordini professionali – viene strenuamente difesa sulla base della
asserzione che barriere all‟ingresso delle professioni e stretta regolamentazione dei prezzi
servirebbero a garantire i cittadini da abusi e inettitudini professionali. I fatti però non
sembrano confermare questa convinzione.
Un indice del grado di rilevanza della tutela offerta dall‟ordine contro comportamenti
scorretti tenuti dagli avvocati può essere rappresentato dal numero di procedimenti
disciplinari avviati in media ogni anno. Secondo i dati del Consiglio d‟Europa , per
l‟Italia il valore di questo indicatore è particolarmente basso: 2,3 procedimenti ogni mille
avvocati contro i 217 della Finlandia, i 193 della Danimarca, ma anche i 44 della Grecia.
Un indicatore così basso può essere imputato a due fatti radicalmente differenti.
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Entrambi, però, fanno apparire poco rilevante la funzione di garanzia degli ordini
riguardo la qualità del servizio. Se infatti gli avvocati italiani sono particolarmente
corretti e non si determinano le condizioni per avviare procedure disciplinari, allora un
ordine strettamente regolamentato non ha ragione d‟essere. Se invece esistono casi di
comportamento scorretto, ma l‟ordine chiude un occhio e non li sanziona, allora ordini
strettamente regolamentati non sono efficaci e dunque non sono molto utili.
Anche la rigida regolamentazione delle tariffe, che pure viene giustificata come forma di
tutela del cliente, produce effetti molto dannosi sull‟efficienza della gestione del
processo, e di quello civile in particolare.
Corte di Giustizia, Grande Sezione
Sentenza del 29 marzo 2011
(presidente A. Tizzano, relatore U. Lõhmus)
(...)
1 Con il suo ricorso, la Commissione delle Comunità europee chiede alla Corte di
constatare che, prevedendo disposizioni che impongono agli avvocati l‟obbligo di
rispettare tariffe massime, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa
incombenti ai sensi degli artt. 43 CE e 49 CE.
L‟art. 13 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, sulla libera prestazione di servizi da parte
degli avvocati cittadini di altri Stati membri della Comunità europea (GURI n. 42, del 12
febbraio 1982, pag. 1030), che recepisce la direttiva del Consiglio 22 marzo 1977,
77/249/CEE, intesa a facilitare l‟esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da
parte degli avvocati (GU L 78, pag. 17), estende l‟obbligo di rispettare le tariffe
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professionali in vigore agli avvocati di altri Stati membri che svolgono in Italia attività
giudiziali e stragiudiziali.
I diritti e gli onorari degli avvocati sono stati successivamente disciplinati da più
decreti ministeriali di cui gli ultimi tre sono il D.M. 24 novembre 1990, n. 392, il D.M. 5
ottobre 1994, n. 585, e il D.M. 8 aprile 2004, n. 127.
Conformemente alla deliberazione del CNF allegata al decreto ministeriale 8 aprile
2004, n. 127 (GURI n. 115, del 18 maggio 2004; in prosieguo: la «deliberazione del
CNF»), le tariffe applicabili agli onorari degli avvocati si suddividono in tre capitoli, vale
a dire il capitolo I, relativo alle prestazioni giudiziali in materia tanto civile,
amministrativa quanto fiscale, il capitolo II, concernente le prestazioni giudiziali in
materia penale, e il capitolo III, riguardante le prestazioni stragiudiziali.
raggiungimento degli obiettivi perseguiti;
La Corte di Giustizia ha respinto il ricorso proposto dalla Commissione UE che ha
chiesto di constatare che, prevedendo disposizioni che impongono agli avvocati
l’obbligo di rispettare tariffe massime, la Repubblica italiana è venuta meno agli
obblighi ad essa incombenti ai sensi degli artt. 43 CE e 49 CE.
In particolare, secondo la Corte "la Commissione non è riuscita a dimostrare che la
normativa in discussione è concepita in modo da pregiudicare l’accesso, in
condizioni di concorrenza normali ed efficaci, al mercato italiano dei servizi di cui
trattasi. Va rilevato, al riguardo, che la normativa italiana sugli onorari è
caratterizzata da una flessibilità che sembra permettere un corretto compenso per
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qualsiasi tipo di prestazione fornita dagli avvocati. Così, è possibile aumentare gli
onorari fino al doppio delle tariffe massime altrimenti applicabili, per cause di particolare
importanza, complessità o difficoltà, o fino al quadruplo di dette tariffe per quelle che
rivestono una straordinaria importanza, o anche oltre in caso di sproporzione manifesta,
alla luce delle circostanze nel caso di specie, tra le prestazioni dell‟avvocato e le tariffe
massime previste. In diverse situazioni, inoltre, è consentito agli avvocati concludere un
accordo speciale con il loro cliente al fine di fissare l‟importo degli onorari".
Ancora: "L‟esistenza di una restrizione ai sensi del Trattato non può dunque essere
desunta dalla mera circostanza che gli avvocati stabiliti in Stati membri diversi dalla
Repubblica italiana devono, per il calcolo dei loro onorari per prestazioni fornite in Italia,
abituarsi alle norme applicabili in tale Stato membro. Per contro, una restrizione del
genere esiste, segnatamente, se detti avvocati sono privati della possibilità di penetrare
nel mercato dello Stato membro ospitante in condizioni di concorrenza normali ed
efficaci".
(Corte di Giustizia UE, Sentenza 29 marzo 2011: Inadempimento di uno Stato –
Artt. 43 CE e 49 CE – Avvocati – Obbligo di rispettare tariffe massime in materia di
onorari – Ostacolo all’accesso al mercato – Insussistenza)
"Gli artt. 10 CE, 81 CE e 82 CE non ostano in linea di principio all’adozione, da
parte di uno Stato membro, di un provvedimento normativo che approvi, anche
sulla base di un progetto elaborato da un ordine professionale, una tariffa che fissi
un limite minimo per gli onorari e a cui, in linea di principio, non sia possibile
derogare né per le prestazioni riservate né per quelle che possono essere svolte
anche da qualsiasi altro operatore economico non vincolato da tale tariffa.
Tuttavia, una normativa che vieti in maniera assoluta di derogare
convenzionalmente agli onorari minimi determinati da una tariffa professionale
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costituisce una restrizione della libera prestazione dei servizi prevista dall’art. 49
CE.
Spetterà in concreto al giudice di merito verificare se tale normativa, alla luce delle
sue concrete modalità di applicazione, risponda realmente agli obiettivi della tutela
dei consumatori e della buona amministrazione della giustizia, che possono
giustificarla, e se le restrizioni che essa impone non appaiano sproporzionate
rispetto a tali obiettivi".
le tariffe obbligatorie degli onorari di avvocati italiani non sono in contrasto con le
disposizioni del trattato in materia di concorrenza
Pertanto, la normativa italiana in materia non è in contrasto con il diritto comunitario.
Conclusioni:L’accordo tra le parti:prevenire è meglio che curare.Se è vero che
l’abolizione delle ormai obsolete Tariffe Forensi, modulate da un Decreto Ministeriale
del 2004, hanno fatto sentire, almeno per un attimo, il ceto Forense, deprivato, per così
dire, di una stabile ancora o punto di riferimento, dall’altro hanno reso, di fatto,
obbligatorio o quanto mai auspicabile, il passaggio dell’accordo preventivo tra le parti,
in assenza del quale, l’Organo giudicante dovrà necessariamente rifarsi ai criteri
dettati dal d.m.140/12.
Appendice
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Compensi Professionali:il nuovo schema predisposto dal CNF
CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE IN BASE AL D.M. 140 /2012
Con la presente il sig. ……………………………………….., nato a ………. il
…………, C.F. …………, residente in ………………, via …………………………, in
proprio / quale legale rappresentante di …………………………, con sede in
……………………, P. IVA …………………………, come da visura CCIAA che si
allega al presente, o quale rappresentante di ……………… (persona fisica), identificato
dall‟avv.…………..a mezzo (documento) …………….. rilasciato da (autorità)
……………………... in data ….……….. di cui si allega copia, ricevuta l‟informativa e
prestato consenso al trattamento dei dati personali ai sensi di legge,
CONFERISCE
all'Avv. ................................................... l'incarico di assistenza, rappresentanza,
consulenza e difesa nella controvesia insorta nei confronti di ....................... avente ad
oggetto........................................................... ed il cui valore, è indicativamente
quantificato in Euro e
PATTUISCE
con il suddetto legale che accetta, quanto di seguito indicato :
1) Il Compenso e spese generali di organizzazione e gestione dello studio legale
Il compenso monetario, per le prestazioni professionali sopra menzionate viene così
concordato :
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a) euro ................. per l'attività di assistenza stragiudiziale tesa alla definizione della
controversia, ivi compresa l'eventuale fase della procedura di mediazione obbligatoria
introdotta col D. Lgs. 28/2010;
b) euro ..................... per la fase di studio della controversia, così come meglio specificata
all‟art. 11 del Decreto ministeriale 20 luglio 2012, n. 140;
c) euro ..................... per la fase introduttiva del procedimento, così come meglio
specificata all‟art. 11 del Decreto ministeriale 20 luglio 2012, n. 140;
d) euro ..................... per la fase istruttoria, così come meglio specificata all‟art. 11 del
Decreto ministeriale 20 luglio 2012, n. 140;
e) euro ..................... per la fase decisoria, così come meglio specificata all‟art. 11 del
Decreto ministeriale 20 luglio 2012, n. 140;
e così per un importo complessivo di euro …………….., oin aggiunta al contributo
previsto per la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Avvocati ed IVA come per
legge, ove dovuta.
In caso di accordo conciliativo della controversia il Cliente si impegnerà a corrispndere al
professionista, quanto pattuito per le fasi svolte aumentato del.....% , oltre al contributo
alla Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Avvocati ed IVA come per legge, ove
dovuta.
Il Cliente, si impegna sin da ora a versare il 12,5% sul compenso dovuto per spese
generali di organizzazione e gestione dello studio.
2) Spese
Nei compensi di cui all‟art. 1 non debbono essere comprese le spese da rimborsare
secondo qualsiasi modalità, né oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo, nonchè i costi
degli ausiliari (contributo unificato, marche, costi di notifica, spese di consulenza tecnica
d'ufficio o di consulenza tecnica di parte, ecc...).
Ogni spesa e costo a carico del Cliente verranno dallo stesso corrisposte direttamente o,
se anticipati dal legale, rimborsati a semplice richiesta di quest‟ultimo.
3) Informazione circa la complessità dell’incarico e i costi preventivabili
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Il Cliente dichiara di essere a conoscenza del particolare grado di complessità
dell'incarico e di aver ricevuto tutte le informazioni utili circa gli eventuali costi futuri.
(andrebbero indicati più specificatamente le motivazione della complessità o meno della
controversia)
4) Pagamenti e sotoscrizione della clausola risolutiva espressa
Il Cliente si obbliga a pagare all' legale incaricato, i preavvisi di parcella che lo stesso,
provvederà ad emettere, in acconto o a saldo, in conformità a quanto concordato.
Il mancato pagamento degli acconti richiesti o il mancato rimborso delle spese anticipate
dal professionista confugurano causa legittima di risoluzione del presente contratto ed
consentono all'Avv.........di rinunciare immediatamente, al mandato conferitogli con
esonero da ogni responsabilità, esclusi gli oneri di comunicazione previsti dal codice di
procedura civile sino alla nomina di altro difensore.
5) Rilevanza della liquidazione giudiziale - compensazione
Il Cliente è tenuto a pagare la Avv........ tutte le somme di cui al presente accordo a
prescindere, da quanto verrò liquidato in sede giudiziaria e dall'onere di rimborso posto a
carico di controparte. Qualora l'importo liquidato giudizialmente fosse superiore a quanto
pattuito, la differenza sarà riconosciuta a favore del Legale incaricato.
L'Avv....... è autorizzato dal Cliente a farsi versare direttamente dalla controparte le spese
legali poste a carico di quest'ultima ed a trattenere a titolo di compensazione eventuali
somme ricevute dalla controparte sino a soddisfazione del proprio credito.
6) Polizza assicurativa
Il professionista indica di seguito i dati della propria polizza assicurativa ................
Firma Cliente .....................
Firma Avvocato ..................
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Art. 1
Ambito di applicazione e regole generali
1. L'organo giurisdizionale che deve liquidare il compenso dei professionisti di cui ai capi
che seguono applica, in difetto di accordo tra le parti in ordine allo stesso compenso, le
disposizioni del presente decreto. L'organo giurisdizionale puo' sempre applicare
analogicamente le disposizioni del presente decreto ai casi non espressamente regolati
dallo stesso.
2. Nei compensi non sono comprese le spese da rimborsare secondo qualsiasi modalita',
compresa quella concordata in modo forfettario.
Non sono altresi' compresi oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo. I costi degli
ausiliari incaricati dal professionista sono ricompresi tra le spese dello stesso.
3. I compensi liquidati comprendono l'intero corrispettivo per la prestazione
professionale, incluse le attivita' accessorie alla stessa.
4. Nel caso di incarico collegiale il compenso e' unico ma l'organo giurisdizionale puo'
aumentarlo fino al doppio. Quando l'incarico professionale e' conferito a una societa' tra
professionisti, si applica il compenso spettante a uno solo di essi anche per la stessa
prestazione eseguita da piu' soci.
5. Per gli incarichi non conclusi, o prosecuzioni di precedenti incarichi, si tiene conto
dell'opera effettivamente svolta.
6. L'assenza di prova del preventivo di massima di cui all'articolo 9, comma 4, terzo
periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 marzo 2012, n. 27, costituisce elemento di valutazione negativa da parte
dell'organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso.
7. In nessun caso le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei
minimi che nei massimi, per la liquidazione del compenso, nel presente decreto e nelle
tabelle allegate, sono vincolanti per la liquidazione stessa.
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