Diritto penale (mod. B)Diritto penale (mod. B)
Seconda parteSeconda parte
Presenze negli istituti penitenziari Presenze negli istituti penitenziari (al 30 Giugno 2008)(al 30 Giugno 2008)
Soggetti ristretti negli istituti penitenziari: Soggetti ristretti negli istituti penitenziari: Rapporto Uomini-Donne Rapporto Uomini-Donne al 31 Dicembre 2007al 31 Dicembre 2007
Condannati definitivi negli istituti Condannati definitivi negli istituti penitenziari: distribuzione per durata della penitenziari: distribuzione per durata della
pena inflitta pena inflitta al 31 dicembre 2007 al 31 dicembre 2007
Condannati definitivi negli istituti Condannati definitivi negli istituti penitenziari: distribuzione per durata della penitenziari: distribuzione per durata della
pena residuapena residua al 31 dicembre 2007 al 31 dicembre 2007
L’evoluzione del sistema L’evoluzione del sistema sanzionatoriosanzionatorio: a) : a) Codice penale (1930)Codice penale (1930)
pena di morte ergastolopena di morte ergastolo
pena detentiva pena detentiva (ergastolo, reclusione, arresto)
pena pecuniaria pena pecuniaria (multa, ammenda)
Ergastolo
Liberazione anticipata (art. 54 o.p.)(C.cost. 274/1983; l. 663/1986)
Semilibertà (l. 663/1986)
Liberazionecondizionale(art. 176 c.p.)
[dopo 28 anni (l. 1634/1962)]dopo 26 anni (l. 663/1986)
dopo almeno 20 anni di pena(16 anni e 20 giorni)
Segue: b) nuove sanzioni Segue: b) nuove sanzioni limitativelimitative della libertà personale della libertà personale
riforma dell’ordinamento penitenziarioriforma dell’ordinamento penitenziario
(l. 354/1975 e successive modifiche)(l. 354/1975 e successive modifiche)
““misure alternative alla detenzione”misure alternative alla detenzione”
affidamento in provasemilibertà
detenzione domiciliare(dal 1986)
““sanzioni sostitutive delle sanzioni sostitutive delle pene pene detentive brevidetentive brevi “ (l. 689/1981 e succ. “ (l. 689/1981 e succ.
modif.)modif.)
semidetenzionesemidetenzione
libertà controllatalibertà controllata
(pena pecuniaria)(pena pecuniaria)
pene applicabili dal pene applicabili dal giudice di pacegiudice di pace
(d.lgs. 274/2000)(d.lgs. 274/2000)
permanenza domiciliarepermanenza domiciliare
lavoro di pubblica utilitàlavoro di pubblica utilità
interventi funzionali interventi funzionali
ad una deflazione ad una deflazione penitenziaria penitenziaria
Ma: gravi problemi di Ma: gravi problemi di coordinamentocoordinamento
Segue: c) le politiche di Segue: c) le politiche di depenalizzazionedepenalizzazione
Sostituzione della pena pecuniaria con la Sostituzione della pena pecuniaria con la
sanzione pecuniaria amministrativasanzione pecuniaria amministrativa per le per le
forme meno gravi di criminalitàforme meno gravi di criminalità
riduzione del suo ruoloriduzione del suo ruolo
Quali i risultati?Quali i risultati?
popolazione residente in Italia (1970 - 2003)popolazione residente in Italia (1970 - 2003)
da 54 a 58 milioni (+ 8%)da 54 a 58 milioni (+ 8%)
popolazione penitenziaria (fine 1974 – fine popolazione penitenziaria (fine 1974 – fine 2003)2003)
da 28.000 a oltre 54.000 (+ 93%)da 28.000 a oltre 54.000 (+ 93%)
detenuti in espiazione di pena (1974 - 2003)detenuti in espiazione di pena (1974 - 2003)
da 11.500 a circa 33.000 (+ 187%)da 11.500 a circa 33.000 (+ 187%)
composizione della popolazione composizione della popolazione penitenziariapenitenziaria
81.800 81.800 ingressiingressi in carcere (2003) in carcere (2003)
31.000 reati contro 31.000 reati contro
il patrimonioil patrimonio
24.600 reati in materia24.600 reati in materia
di stupefacentidi stupefacenti
68%
Segue: % tossicodipendentiSegue: % tossicodipendenti
30% degli ingressi in carcere (2001) 30% degli ingressi in carcere (2001)
38% “ “ “ (2002) 38% “ “ “ (2002)
29%29% “ “ “ (2003) “ “ “ (2003)
Il ruolo delle misure Il ruolo delle misure alternativealternative
alla detenzionealla detenzione
(ord. penitenziario)(ord. penitenziario)
Affidamento in prova al servizio sociale (art. 47 o.p.)
Disciplina originaria
- pena detentiva inflitta non superiore a 2 anni e 6 mesi
- osservazione in istituto per 3 mesi
- finalità rieducativa
evoluzione della disciplina (1)
- pena detentiva da scontare non superiore a 3 anni (l.663/1986)
concedibile nella fase finale dell’esecuzione(Corte cost. 386/1989; l. 356/1992 di interpretazione autentica)
Segue: (2)
- osservazione in istituto per almeno 1 mese (l. 297/1985)
- anche senza osservazione in istituto (l.663/1986)
condannato che si trovi in libertà[dopo un periodo di custodia cautelare](C.cost. 586/1989)
Segue: (3)
Nuova disciplina dell’affidamento senza osservazione in istituto (l.165/1998)
condannato
detenuto(art. 47 co. 4)
condannato in libertà (art. 656 co. 5 c.p.p.)
art. 656 co. 5 c.p.p.
pena detentiva da eseguire (anche se residua) non superiore a 3 anni
ordine di esecuzione
+
decreto di sospensione
30 giorni per fare istanza di concessione mis. alternative
notifica al condannato
Detenzione domiciliare (art. 47-ter o.p.)
inserita dalla l. 663/1986
- Arresto / reclusione non superiore a 3 anni (oggi 4 anni)
- determinate situazioni personali (finalità assistenziali e umanitarie)
Evoluzione della disciplina
ultrasettantenne (senza limiti di pena) (l. 251/2005)
pena det. non superiore a 2 anni (anche residua) e non è possibile l’affidamento in prova (l. 165/1998)
(finalità deflattive)
Contenuto della misura
Tribunale di sorveglianza
prescrizioni (art. 284 c.p.p.)
controllo anche con mezzi elettronici
revoca se comportamento incompatibile
evasione (art. 385 c.p.)
pena residua non sostituibile
Ammissione a misure alternative Ammissione a misure alternative (1991-2003)(1991-2003)
Affidamento in provaAffidamento in prova
da 3.400 a 17.500 (+ 408%)da 3.400 a 17.500 (+ 408%)
Detenzione domiciliareDetenzione domiciliare
da 350 a 7.200 (+ 1.957%)da 350 a 7.200 (+ 1.957%)
SemilibertàSemilibertà
da 1.600 a 2.500 (+ 56%)da 1.600 a 2.500 (+ 56%)
Condannati sottoposti alle misure Condannati sottoposti alle misure (2003)(2003)
Affidamento in provaAffidamento in prova
26.00026.000
Detenzione domiciliareDetenzione domiciliare
7.5007.500
SemilibertàSemilibertà
3.0003.000
Incidenza delle misureIncidenza delle misure ‘alternative’ al carcere (2001) ‘alternative’ al carcere (2001)
Condannati a pena detentiva in Condannati a pena detentiva in carcerecarcere
31.00031.000
Condannati in affidamento in prova o Condannati in affidamento in prova o detenzione domiciliaredetenzione domiciliare
33.500 (52% del totale)33.500 (52% del totale)
Il ruolo delle sanzioni Il ruolo delle sanzioni sostitutivesostitutive
delle pene detentive brevidelle pene detentive brevi
(l. 689/1981)(l. 689/1981)
Sanzioni sostitutive (l. 689/1981)
pene detentive brevi
[fino a 6 mesi (1981)]
[fino a 1 anno (1993)]
fino a 2 anni (l. 134/2003)
Tipologia
Semidetenzione (fino a 2 anni)
Libertà controllata (fino a 1 anno)
Pena pecuniaria (fino a 6 mesi)
Espulsione dello straniero (l. 286/1998)
Libertà controllata (1991-Libertà controllata (1991-2003)2003)
Provvedimenti sulle modalità esecutiveProvvedimenti sulle modalità esecutive
4.300 (1991)4.300 (1991)
2.500 (1995)2.500 (1995)
3.500 (2000)3.500 (2000)
1.700 (2001)1.700 (2001)
1.900 (2002)1.900 (2002)
1.000 (2003)1.000 (2003)
- 77%
Semidetenzione (1991 - 2003)Semidetenzione (1991 - 2003)
Provvedimenti sulle modalità esecutiveProvvedimenti sulle modalità esecutive
140 (1991)140 (1991)
84 (2000)84 (2000)
60 circa (2001 – 2003)60 circa (2001 – 2003)
- 57%
Condanne alla pena pecuniariaCondanne alla pena pecuniaria
nell’anno 2000nell’anno 2000
multa: 120.785 su 308.300 condanne per multa: 120.785 su 308.300 condanne per delitto (39%)delitto (39%)
ammenda: 79.657 su 97.210 condanne ammenda: 79.657 su 97.210 condanne per per contravvenzione (82%)contravvenzione (82%)
complessivamente: 49% del totalecomplessivamente: 49% del totale
Segue…Segue…
nell’anno 2003nell’anno 2003
multa: 75.000 su 219.000 condanne per multa: 75.000 su 219.000 condanne per delitto (34%)delitto (34%)
ammenda: 66.000 su 79.500 condanne ammenda: 66.000 su 79.500 condanne per per contravvenzione (83%)contravvenzione (83%)
complessivamente: 47% del totalecomplessivamente: 47% del totale
comparazionecomparazione
Germania: 84% circa del totale Germania: 84% circa del totale delle delle condanne condanne (1991)(1991)
Inghilterra: tra l’82 e l’86% del Inghilterra: tra l’82 e l’86% del totaletotale
(anni ’80)(anni ’80)
Ineffettività della pena Ineffettività della pena pecuniariapecuniaria
1990-1996: inflitte pene pecuniarie pari 1990-1996: inflitte pene pecuniarie pari a a 2.250 miliardi di lire2.250 miliardi di lire nell’arco di 7 nell’arco di 7 annianni
riscossi meno di 84 miliardi (3,7%)riscossi meno di 84 miliardi (3,7%)
(46% a Trento; meno dell’1% a PA, BA, LE, (46% a Trento; meno dell’1% a PA, BA, LE, CZ, RC, CA)CZ, RC, CA)
Provvedimenti di conversioneProvvedimenti di conversione
16.400 nel 200016.400 nel 2000
12.700 nel 200112.700 nel 2001
6.800 nel 20026.800 nel 2002
3.050 nel 2003 su 141.000 condanne3.050 nel 2003 su 141.000 condanne
(poco più del 2% del totale)(poco più del 2% del totale)
La recidiva ‘penitenziaria’ La recidiva ‘penitenziaria’ (2003)(2003)
Condannati per delittoCondannati per delitto
219.679 (21,4% stranieri)219.679 (21,4% stranieri)
Condannati con precedenti penaliCondannati con precedenti penali
61,8%61,8%
La ‘risposta’ al reatoLa ‘risposta’ al reato
Mai è stato posto seriamente in Mai è stato posto seriamente in
dubbio il carattere di dubbio il carattere di reciprocitàreciprocità
della sanzione penale (la pena della sanzione penale (la pena
detentiva) rispetto al reato detentiva) rispetto al reato
commessocommesso
Postulato della necessaria Postulato della necessaria
simmetriasimmetria della pena rispetto alla della pena rispetto alla
gravità del reato (pena retributiva)gravità del reato (pena retributiva)
sia pure come tetto massimo, nella sia pure come tetto massimo, nella
prospettiva della rieducazione del prospettiva della rieducazione del
condannatocondannato
Ma: pena e reato sono entità Ma: pena e reato sono entità intrinsecamente intrinsecamente disomogeneedisomogenee
indeterminatezza indeterminatezza quantitativa di quella simmetriaquantitativa di quella simmetria
Quale confine tra ‘giusta’ Quale confine tra ‘giusta’
punizione retributiva e vendetta, punizione retributiva e vendetta,
stante l’indefinita stante l’indefinita
proporzionalità delle reazioni?proporzionalità delle reazioni?
Solo l’aver agito o meno con odio nei Solo l’aver agito o meno con odio nei confronti dell’agente di reato….confronti dell’agente di reato….
Il giudizio sul comportamento Il giudizio sul comportamento
altrui non potrà mai pervenire ad altrui non potrà mai pervenire ad
una quantificazione in sé della una quantificazione in sé della
colpevolezza interiore, non colpevolezza interiore, non
essendo possibile quantificare il essendo possibile quantificare il
quantum quantum di libertà che si sia di libertà che si sia
espresso in ciascuna condottaespresso in ciascuna condotta
““Al di là dell’impegno della Al di là dell’impegno della
dottrina per la costruzione di dottrina per la costruzione di
modelli razionali di modelli razionali di
commisurazione della pena, commisurazione della pena, l’idea l’idea
della pena giusta è un mitodella pena giusta è un mito …” …”
(D. Pulitanò)(D. Pulitanò)
Non basta basare la giustizia sul Non basta basare la giustizia sul
parametro parametro formaleformale della reciprocità della reciprocità
Una risposta razionale e rispettosa Una risposta razionale e rispettosa
della dignità umana impone la della dignità umana impone la
considerazione dei considerazione dei contenuti contenuti e degli e degli
obiettivi obiettivi delle sanzioni applicatedelle sanzioni applicate
Il paradigma Il paradigma retributivoretributivo, incentrato , incentrato
sulla coazione esterna, non sulla coazione esterna, non
considera il destinatario dell’azione considera il destinatario dell’azione
preventiva come un interlocutore; preventiva come un interlocutore;
non mira a motivare decisioni per non mira a motivare decisioni per
convinzione, ma a condizionare convinzione, ma a condizionare
attraverso il timore o la attraverso il timore o la
neutralizzazioneneutralizzazione
Il modello ‘conciliativo’Il modello ‘conciliativo’
Modello preventivo orientato al Modello preventivo orientato al consensoconsenso
Il fine è il recupero di chi abbia Il fine è il recupero di chi abbia
trasgredito la legge, attraverso trasgredito la legge, attraverso
una rielaborazione critica della una rielaborazione critica della
condotta criminosa, confermata condotta criminosa, confermata
da atti ‘riparatori’da atti ‘riparatori’
““nulla risulta in grado di nulla risulta in grado di
restituire autorevolezza a norme restituire autorevolezza a norme
giuridiche disattese, più della giuridiche disattese, più della
decisione personale di prendere decisione personale di prendere
le distanze da quel le distanze da quel
comportamento operata dallo comportamento operata dallo
stesso agente di reato”stesso agente di reato”
il rispetto del principio di il rispetto del principio di
colpevolezza non deve più avallare colpevolezza non deve più avallare
interventi sanzionatori interventi sanzionatori
paradossalmente paradossalmente indifferenti indifferenti alle alle
esigenze personali dell’autore del esigenze personali dell’autore del
reato (in quanto misurati su reato (in quanto misurati su
un’ottica retributiva)un’ottica retributiva)
La funzione della La funzione della colpevolezzacolpevolezza, , come categoria dogmatica, è come categoria dogmatica, è quella di imporre una quella di imporre una considerazione dell’effettiva considerazione dell’effettiva situazione umana del reo e situazione umana del reo e dell’obiettivo del suo recuperodell’obiettivo del suo recupero
lla sanzione deve costituire un a sanzione deve costituire un percorso significativo per il soggetto percorso significativo per il soggetto cui è applicatacui è applicata
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