UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO
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Dipartimento di Giurisprudenza
DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA
Diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi
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LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE
Originaria matrice economica del Trattati.
Persone = fattori di produzione (lavoratori).
Facilitare ai cittadini europei l’esercizio di attività
lavorative di qualsiasi natura all’interno dell’intero
territorio UE.
Libera circolazione delle persone = libera circolazione dei
lavoratori.
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LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE
Lavoro subordinato
Lavoro autonomo localizzato stabilmente nel territorio di
uno SM diverso da quello di origine
Prestazione di servizi consistente in un’attività economica
autonoma prestata occasionalmente in uno SM diverso da
quello di origine
Libera circolazione
dei lavoratori
Libertà (diritto)
di stabilimento
Libera prestazione di servizi
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Trasformazione della Comunità. Superamento della matricemercantilista. Persona vista come tale e non più in quantofattore di produzione (lavoratore).
Diritto di soggiorno
Diritto di soggiorno dei pensionati
Diritto di soggiorno degli studenti
Direttiva 2004/38: diritto dei cittadini comunitari e deiloro familiari di circolare e soggiornate liberamente nelterritorio degli SM
Art. 21 TFUE: Ogni cittadino dell’Unione europea hadiritto di circolare liberamente nel territorio degli Statimembri.
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LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI
Art. 45 TFUE: assicura la libera circolazione dei lavoratoriall’interno dell’Unione.
Tale libertà implica:
l’abolizione di qualsiasi discriminazione fondata sullanazionalità per quanto riguarda l’impiego, laretribuzione e le altre condizioni di lavoro.
Il lavoratore comunitario ha diritto:
i) di rispondere ad offerte di lavoro;
ii) di spostarsi liberamente a tal fine nel territorio degliSM;
iii) di prendere dimora nel territorio degli SM al fine disvolgere un’attività lavorativa;
iv) di restare sul territorio degli SM dopo aver svoltoun’attività lavorativa.
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Beneficiari: lavoratori subordinati
Nozione europea: deve considerarsi lavoratore la
persona che, per un certo periodo, esegue a favore
di un’altra e sotto la direzione di questa prestazioni
in contropartita delle quali percepisce ina
remunerazione.
Deve trattarsi di un cittadino di uno SM.
L’attività deve essere svolta in uno SM diverso da
quello di origine.
Attività subordinata. Attività lavorativa effettiva.
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Divieto di discriminazioni fondate sulla nazionalità.
No principio della priorità del lavoratore nazionale
No discriminazioni dissimulate (residenza, titolo di studio,
esperienza professionale maturata nello Stato ospitante).
Condizioni di lavoro (retribuzione, formazione professionale,
progressione di carriera, sussidi di disoccupazione, cessazione del
rapporto di lavoro).
Vantaggi sociali e fiscali (detrazioni per figli a carico, assegni
familiari, riduzioni su tariffe ferroviarie per famiglie numerose,
tutele in caso di licenziamento per grave inabilità lavorativa).
Diritti sindacali.
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SICUREZZA SOCIALE
Norme ad hoc in tema di previdenza sociale per i lavoratoriche esercitano il diritto alla libera circolazione.
Art. 4 Reg. n. 883/2004: Parità di trattamento tra icittadini che esercitano il diritto alla libera circolazionee i cittadini dello Stato membro ospitante.
Artt. 11 – 17 Reg. n. 883/2004: Determinazione dellalegge applicabile (legge dello Stato membro in cui vienesvolta l’attività lavorativa).
Totalizzazione dei periodi assicurativi.
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LIMITI ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE
L’art. 45 TFUE non si applica agli impieghi nella
pubblica amministrazione.
Nozione europea:
- esercizio, diretto o indiretto, di pubblici poteri
- tutela degli interessi generali dello Stato
Approccio caso per caso.
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Gli impieghi nelle poste, nelle ferrovie, o ancora gli
impieghi di idraulico, di giardiniere o di elettricista, di
professore, di infermiere non possono essere riservati
da uno Stato membro ai propri cittadini.
Attività giudiziaria: all’interno di questo settore, i
cittadini dell’Unione hanno diritto di accedere agli
impieghi che comportano lo svolgimento di funzioni
amministrative.
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Gli impieghi delle amministrazioni pubbliche per l’accessoai quali non può prescindersi dal possesso dellacittadinanza italiana sono i seguenti:
1) posti di dirigenti delle amministrazioni dello Stato eposti dei corrispondenti livelli delle altre pubblicheamministrazioni;
2) posti con funzioni di vertice amministrativo dellestrutture periferiche delle amministrazioni pubbliche delloStato, anche ad ordinamento autonomo, degli enti pubblicinon economici, delle province e dei comuni nonché delleregioni e della Banca d’Italia;
3) posti di magistrati ordinari, amministrativi, militari econtabili, avvocati e procuratori dello Stato;
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4) posti dei ruoli civili e militari della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, del Ministero degli affari esteri, del
Ministero dell'interno, del Ministero di grazia e giustizia,
del Ministero della difesa, del Ministero delle finanze e del
Corpo forestale dello Stato, eccettuati i posti a cui si
accede mediante avviamento degli iscritti nelle liste di
collocamento per i posti per i quali si richiede soltanto il
requisito della scuola dell’obbligo;
5) impieghi nella pubblica amministrazione che
contemplano l’esercizio delle seguenti funzioni: a)
funzioni che comportano l'elaborazione, la decisione,
l'esecuzione di provvedimenti autorizzativi e coercitivi; b)
funzioni di controllo di legittimità e di merito.
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DIRITTO DI STABILIMENTO
Attività lavorativa non subordinata svolta in modo stabile.
Distinta dalla libera circolazione dei lavoratori (attività
subordinata)
Distinta dalla libera prestazione dei servizi (attività svolta
non in modo stabile)
Diritto di stabilimento principale: esercizio di un’attività
economica in uno SM diverso da quello di origine.
Diritto di stabilimento secondario: apertura di un centro
secondario di attività in uno SM diverso da quello di origine.
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Nessun problema per le persone fisiche.
Persone giuridiche: il trasferimento della sede sociale
(effettiva) da uno Stato membro ad un altro spesso
comporta la perdita della cittadinanza dello Stato
membro di costituzione.
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Trattamento nazionale: ai cittadini degli SM che si stabiliscono in
un altro SM deve essere assicurato lo stesso trattamento riservato
ai cittadini dello SM ospitante. No discriminazioni fondate sulla
nazionalità.
Oltre il trattamento nazionale: sono vietate anche tutte quelle
misure nazionali che, pur essendo indistintamente applicabili,
sfavoriscono i cittadini degli altri SM.
Es. Indennità di maternità concessa a tutti coloro che risiedono in
Lussemburgo da almeno cinque anni.
Es. Titoli di studio.
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Problema molto rilevante. Art. 53 TFUE: il Consiglio, al fine diagevolare l’accesso alle attività non salariate e l’esercizio diqueste, stabilisce direttive intese al reciproco riconoscimento deidiplomi.
Anni ’70: per ciascuna professione
due tipi distinti di direttive
Professioni sanitarie.
Tecnica troppo complessa e troppo lunga per applicarla a tutte leprofessioni.
Coordinamento della formazione
nei vari SM
Reciproco riconoscimento del titolo
ottenuto a seguito del percorso
formativo armonizzato
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Metà anni ’80: mutuo riconoscimento di titoli conseguiti anche sullabase di percorsi formativi non armonizzati, eventualmente prevedendol’applicazione di misure compensative.
a) Direttiva 89/48/CE: sistema generale di riconoscimento dei diplomidi istruzione superiore che sanzionano formazioni di durata minima di 3anni.
b) Direttiva 92/51/CE: sistema generale di riconoscimento dei diplomidi istruzione superiore che sanzionano formazioni di durata inferiore a 3anni.
Prima eccezione: se la formazione conseguita nello SM di origine vertesu materie sostanzialmente diverse da quelle previste dallo SMospitante, quest’ultimo può subordinare il riconoscimento del diplomaa:
i) prova attitudinaleii) tirocinio pratico
a scelta del soggetto interessato.
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Seconda eccezione: per quelle professioni il cui eserciziorichiede una conoscenza precisa del diritto nazionale e nelle qualila consulenza e/o l’assistenza per quanto riguarda il dirittonazionale costituisce un elemento costante ed essenzialedell’attività, è lo SM ospitante che può scegliere tra la provaattitudinale e il tirocinio.
Tutti gli SM: prova attitudinale per la professione di avvocato.
Direttiva 98/5/CE: l’avvocato in possesso del titolo che lo abilitaall’esercizio della professione nello SM di origine può svolgere lasua attività nello SM ospitante utilizzando il proprio titolo diorigine (c.d. avvocato stabilito).
Dopo tre anni di attività regolare, l’avvocato stabilito èautorizzato a svolgere nello SM ospitante l’attività con il titolo diquesto Stato (c.d. avvocato assimilato).
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LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI
Art. 56 TFUE: Sono considerate come servizi le prestazioni fornite
normalmente dietro retribuzione in quanto non siano regolate
dalle disposizioni relative alla libera circolazione delle merci, dei
capitali e delle persone.
I servizi comprendono, in particolare:
a) le attività industriali
b) le attività commerciali
c) le attività artigiane
d) le libere professioni.
Il prestatore può, per l’esecuzione della sua prestazione,
esercitare a titolo temporaneo la sua attività nel paese ove la
prestazione è fornita alle stesse condizioni imposte dal paese
stesso ai propri cittadini.
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Attività di rilevanza economica: l’attività può essere anche
occasionale, ma deve essere reale ed effettiva.
Definizione di tipo residuale.
Carattere transfrontaliero. Art. 56 TFUE: Le restrizioni alla libera
prestazione dei servizi all’interno dell’Unione sono vietate nei
confronti dei cittadini degli SM stabiliti in un paese dell’Unione
diverso da quello del destinatario del servizio.
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- Il prestatore del servizio si sposta in uno SM diverso da quello in cuiè stabilito (avvocato).
- Il destinatario del servizio si sposta nello SM in cui è stabilito ilprestatore (turista).Corte giust., 31 gennaio 1984,Cause riunite 286/82 e 26/83, Carbone e Luisi
In base all’art. 49 del trattato, le restrizioni alla libera prestazionedi questi servizi sono soppresse nei confronti dei cittadini degli SMstabiliti in un paese della Comunità che non sia quello deldestinatario della prestazione. Per consentire l’esecuzione delleprestazioni di servizi, può aversi uno spostamento sia del prestatoreche si reca nello SM in cui il destinatario è stabilito, sia deldestinatario che si reca nello stato di stabilimento del prestatore.Mentre il primo caso è espressamente menzionato nell’art. 50,comma 3, che ammette l’esercizio, a titolo temporaneo, dell’attivitàdi prestatore di servizi nello SM in cui la prestazione viene erogata, ilsecondo ne costituisce il necessario complemento che risponde alloscopo di liberalizzare ogni attività retribuita e non regolata dalledisposizioni relative alla libera circolazione delle merci, dellepersone e dei capitali.
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- Né il prestatore né il destinatario si spostano, ma si sposta ilservizio (consulenza prestata per corrispondenza).
- Prestatore e destinatario del servizio si spostano (turisti e guida).
Corte giust., 26 febbraio 1991, Commissione c. Italia
L’art. 59 del Trattato, anche se prevede esplicitamente la solasituazione di un prestatore stabilito in uno Stato membro diverso daquello del destinatario della prestazione, ha nondimeno lo scopo dieliminare le restrizioni alla libera prestazione di servizi da parte dipersone non stabilite nello Stato sul cui territorio deve essere fornitala prestazione. Solo nel caso in cui tutti gli elementi rilevantidell’attività in questione siano ristretti localmente all’interno di unsolo SM le disposizioni del Trattato relative alla libera prestazione diservizi non trovano applicazione.
Di conseguenza, le disposizioni dell’art. 59 debbono applicarsi in tuttii casi in cui un prestatore di servizi offre servizi nel territorio di unoSM diverso da quello nel quale egli è stabilito, qualunque sia il luogoin cui sono stabiliti i destinatari dei servizi.
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La direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno
(c.d. direttiva Bolkestein).
I SERVIZI E LA C.D. STRATEGIA DI LISBONA
Consiglio Europeo di Lisbona 2000: programma di riformefinalizzate a fare dell’U.E., entro il 2010, l’economiabasata sulla conoscenza più competitiva e dinamica almondo.
a) Realizzare un livello di istruzione sufficientementeelevato in tutta l’U.E.b) Sviluppare il modello sociale europeoc) Migliorare la competitività
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IL RUOLO FONDAMENTALE DEI SERVIZI
- Vero e proprio motore della crescita economica
- Rappresentano il 70% del PIL e dei posti di lavoro nella
maggior parte degli SM
- Settore chiave per l’occupazione soprattutto delle
donne
Il rilancio del settore dei servizi è in grado di provocare
effetti virtuosi sull’intera economia europea, favorendo la
realizzazione dell’obiettivo ultimo della Strategia di
Lisbona
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I LIMITI DEL MERCATO INTERNO DEI SERVIZI
Numerosi ostacoli, di varia natura, impediscono al prestatore di
servizi di espandersi (stabilimento – prestazione di servizi) oltre
i confini nazionali e di sfruttare i vantaggi del mercato interno.
- Restrizioni imposte da normative statali, regionali e locali
- Procedure amministrative eccessivamente gravose
- Incertezza giuridica
- Mancanza di fiducia reciproca tra gli SM
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I LIMITI DEL MERCATO INTERNO DEI SERVIZI / 2
Inadeguatezza delle disposizioni contenute nel Trattato.
Trattamento caso per caso: inadeguato e complesso siaper le istituzioni comunitarie che nazionali.
Procedure molto costose
L’eliminazione di numerosi ostacoli presuppone uncoordinamento delle legislazioni nazionali non unsemplice intervento dei giudici
DI CONSEGUENZA: necessità di un intervento legislativocomunitario
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Impossibile intervenire con una serie di direttive settoriali
- Innumerevoli servizi
- Ostacoli comuni a quasi tutti i servizi
La scelta è caduta su un intervento legislativo di tipoorizzontale finalizzato a fissare i principi validi per tutte leattività e capaci di adattarsi anche a realtà molto diverse traloro (libere professioni, servizi turistici, servizi diristorazione, servizi fieristici, servizi post-vendita)
Art. 1, par. 1: l’oggetto della direttiva è la fissazione didisposizioni generali atte ad agevolare l’esercizio dellalibertà di stabilimento e la libera circolazione dei servizi,assicurando nel contempo un elevato livello di qualità deiservizi.
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LA DIRETTIVA 2006/123/CE
La presente direttiva istituisce un quadro giuridicogenerale a vantaggio di un’ampia varietà di servizi purtenendo conto delle specificità di ogni tipo di attività o diprofessione e del loro sistema di regolamentazione.
Tale quadro giuridico si basa su un approccio dinamico eselettivo che consiste:
a) nell’eliminare gli ostacoli che possono essere rimossirapidamente
b) avviare un processo di valutazione, consultazione earmonizzazione in merito a questioni specifiche
Finalità ultima: realizzare un vero mercato interno deiservizi entro il 2010
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LE ATTIVITA’ RICHIESTE AGLI STATI MEMBRI PER IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2006/123/CE
Contrariamente a quanto accade per la generalità delledirettive, in questo caso non è sufficiente l’approvazionedi una legge per recepire la direttiva 2006/123/CE.
1. Monitoraggio dei sistemi di autorizzazione esistenti
2. Valutazione dei dati raccolti alla luce della direttiva2006/123/CE
3. Eventuali modifiche per rendere la legislazionenazionale conforme alla direttiva 2006/123/CE
4. Semplificare e modernizzare le procedure (sportelliunici, comunicazioni elettroniche)
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IL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 2006/123/CE
Tutti i servizi, ad eccezione dei c.d. settori esclusi. Ladirettiva mira ad agevolare sia l’esercizio della libertà distabilimento del prestatore del servizio, sia la liberacircolazione del servizio.
Servizio = qualsiasi attività economica non salariata exart. 50 CE (attività di carattere industriale, commerciale,artigiane e libere professioni + attività turistiche, attivitàsportive) fornita normalmente dietro retribuzione.
Settori esclusi: servizi finanziari, servizi e reti dicomunicazione elettronica, servizi nel settore deitrasporti, servizi delle agenzie di lavoro interinale, servizisanitari, servizi audiovisivi, attività di azzardo, attivitàconnesse all’esercizio di pubblici poteri, servizi sociali,servizi privati di sicurezza, servizi forniti da notai epubblici ufficiali.
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L’OBIETTIVO DELLA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA
Problemi da risolvere:
- complessità, onerosità e incertezza delle procedure
amministrative
- duplicazione degli adempimenti già soddisfatti nello SM
di origine
- oneri documentali sproporzionati
- spese amministrative sproporzionate
- eccessiva discrezionalità delle autorità competenti
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L’OBIETTIVO DELLA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA / 2
L’obiettivo non è l’armonizzazione completa delle procedure
amministrative, la l’eliminazione degli ostacoli ingiustificati.
- Obbligo per gli SM di procedere ad un esame delle procedure
e formalità relative all’accesso ad un’attività di servizi e al suo
esercizio e di semplificarle
- Creazione di sportelli unici presso i quali i prestatori di servizi
possono espletare tutte le procedure e le formalità richieste
nonché ottenere tutte le informazioni necessarie
- Obbligo per gli SM di consentire l’espletamento delle
procedure e delle formalità relative all’accesso ad un’attività
di servizi e al suo esercizio con facilità, a distanza e per via
elettronica.
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LA LIBERTA’ DI STABILIMENTO DEI PRESTATORI DI SERVIZI
Regime di autorizzazione: qualsiasi procedura che obbliga un
prestatore o un destinatario a rivolgersi ad un’autorità
competente allo scopo di ottenere una decisione formale o una
decisione implicita relativa all’accesso ad una attività di
servizio o al suo esercizio.
i) non deve essere discriminatorio
ii) deve essere giustificato da un motivo imperativo di interesse
generale (ordine pubblico, pubblica sicurezza, incolumità
pubblica, sanità pubblica, tutela dei consumatori, lotta alle
frodi, tutela dell’ambiente, salute degli animali, ecc.)
iii) l’obiettivo perseguito non può essere raggiunto con una
misura meno restrittiva
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LA LIBERTA’ DI STABILIMENTO DEI PRESTATORI DI SERVIZI
/ 2
L’autorizzazione deve valere per tutto il territorio
nazionale e ha durata illimitata (salvo casi particolari)
La procedura per l’ottenimento dell’autorizzazione deve
essere chiara, resa pubblica preventivamente, non deve
essere dissuasiva.
Vige il principio del silenzio-assenso (salvo casi
particolari)
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LA LIBERTA’ DI STABILIMENTO DEI PRESTATORI DI SERVIZI / 3
Requisiti vietati (art. 14) (c.d. lista nera)
i) fondati direttamente o indirettamente sulla cittadinanza
ii) divieto di avere stabilimenti in più SM
iii) restrizioni alla libertà di scegliere tra stabilimento a titoloprincipale o secondario
iv) verifiche caso per caso che subordinano il rilasciodell’autorizzazione alla prova dell’esistenza di una domanda dimercato
Requisiti da valutare (art. 15) (c.d. lista grigia)
i) obbligo di avere un certo statuto giuridico
ii) obblighi relativi alla detenzione del capitale di una società
iv) tariffe obbligatorie minime e/o massime
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LA CIRCOLAZIONE DEI SERVIZI
Lo SM in cui il servizio viene prestato assicura il liberoaccesso a un’attività di servizi e al libero esercizio dellamedesima sul proprio territorio.
Gli SM non possono subordinare l’accesso a un’attività diservizi o l’esercizio della medesima sul proprio territorioa requisiti che non soddisfano i seguenti principi:
- non discriminazione
- necessità (ordine pubblico, pubblica sicurezza, sanitàpubblica, tutela dell’ambiente)
- proporzionalità
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LA CIRCOLAZIONE DEI SERVIZI / 2
Requisiti vietati (art. 16)
i) Obbligo per il prestatore di essere stabilito sul territorio dello
SM di destinazione del servizio
ii) Divieto per il prestatore di dotarsi nello SM di destinazione
di una determinata infrastruttura
iii) Requisiti relativi all’uso di attrezzature e materiali che
costituiscono parte integrante della prestazione del servizio,
ad eccezione di quelli in materia di salute e di sicurezza sul
posto di lavoro
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L’OBIETTIVO DELLA QUALITA’ DEI SERVIZI
(art. 22)
La qualità dei servizi passa necessariamente per una completa
informazione del destinatario del servizio.
1. Obblighi sul contenuto delle informazioni relative al
prestatore che devono essere fornite al destinatario del
servizio:
- dati del prestatore
- autorità competente in caso di attività soggetta ad
autorizzazione
- dati sugli ordini professionali in caso di professioni
regolamentate
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L’OBIETTIVO DELLA QUALITA’ DEI SERVIZI / 2
(art. 22)
2. Obblighi sul contenuto delle informazioni relative al servizioche devono essere fornite al destinatario del servizio:
- Eventuali clausole e condizioni generali
- Eventuali clausole sulla legge applicabile e sulla giurisdizionecompetente
- Eventuali garanzie post-vendita
- Principali caratteristiche del servizio
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L’OBIETTIVO DELLA QUALITA’ DEI SERVIZI / 3
(art. 22)
3. Obblighi sulle modalità di comunicazione delle informazioniche devono essere fornite al destinatario del servizio.
A scelta del prestatore:
- dal prestatore di propria iniziativa
- facilmente accessibili dal destinatario al momento dellaprestazione del servizio
- facilmente accessibili dal destinatario per via elettronicatramite un indirizzo comunicato dal prestatore
- figurano nei documenti che il prestatore fornisce perpresentare il servizio
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