Deliberazione n. FVG/ 229 /2012/PRSE
REPUBBLICA ITALIANA
la
CORTE DEI CONTI
Sezione di controllo della regione Friuli Venezia Giulia
II Collegio
composto dai seguenti magistrati:
CONSIGLIERE: avv. Fabrizio Picotti, con funzioni di Presidente
CONSIGLIERE: dott. Giovanni Bellarosa (relatore)
REFERENDARIO: dott.ssa Oriella Martorana
Deliberazione del 28 novembre 2012
concernente l’esame della relazione predisposta dall’organo di revisione economico-
finanziaria del Comune di Pordenone sul bilancio di previsione 2012, secondo le linee
guida approvate dalla Sezione di controllo della regione Friuli Venezia Giulia con
deliberazione n. 108 del 10 settembre 2012 per l’attuazione dell’articolo 1, commi
166 e 167, della legge 23 dicembre 2005 n. 266.
*****
Visto l’articolo 100, comma 2, della Costituzione;
vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modifiche e integrazioni
(Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia);
vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al titolo V della
parte seconda della Costituzione;
visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n.
1214 e successive modifiche e integrazioni;
vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e di
controllo della Corte dei conti e successive modifiche e integrazioni;
visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, così come
modificato dal decreto legislativo 15 maggio 2003, n. 125, recante norme di attuazione dello
Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia in materia di funzioni di controllo della
Sezione regionale della Corte dei conti;
visto il Regolamento per l’organizzazione ed il funzionamento della sezione adottato con
le deliberazioni n. 2/sez.pl./2004, n. 5/sez.pl./2004 e n. 232/sez.pl./2011;
visto l’articolo 1, comma 166 e seguenti, della legge n. 266 del 23 dicembre 2005 (legge
finanziaria per il 2006), che fa obbligo agli organi di revisione degli enti locali di inviare alle
Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti relazioni apposite in ordine ai bilanci di
previsione e ai rendiconti degli enti medesimi;
visto il decreto-legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed
integrazioni, recante il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
- 2 -
viste le deliberazioni di questa Sezione, in adunanza plenaria, n. 236 del 14 dicembre
2011 e n. 73 del 4 giugno 2012, che approvano il programma delle attività di controllo per
l’anno 2012;
vista l’ordinanza presidenziale n. 3 del 16 gennaio 2012, come modificata con le
ordinanze n. 32 del 4 giugno 2012 e n. 52 del 13 settembre 2012, relativamente alle
competenze ed alla composizione dei Collegi della Sezione;
vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 10/AUT/2012/INPR del 12 giugno
2012 con la quale sono state approvate le nuove linee guida ed i relativi questionari per
l’attuazione dell’articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 (legge
finanziaria 2006) relativi al bilancio di previsione dell’esercizio 2012 e al rendiconto della
gestione 2011 degli enti locali;
vista la deliberazione n. 108 del 10 settembre 2012 della Sezione di controllo della
regione Friuli Venezia Giulia, con la quale sono state adeguate all’ordinamento regionale le
linee guida cui devono attenersi gli organi di revisione degli enti locali nella predisposizione
della relazione sul bilancio di previsione 2012;
presa visione delle relazioni inoltrate alla Sezione dagli organi di revisione delle Province
e dei Comuni della regione in ordine al bilancio di previsione 2012;
presa visione della documentazione contenente i dati del Patto di stabilità interno degli
enti locali, come acquisita dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Modello 3A “equilibrio
di parte corrente”, Modello 1A “ammontare del debito ai fini del Patto“, Modello 2A “saldo
finanziario in termini di competenza mista”, Modello 5A “monitoraggio indice spesa di
personale / spesa corrente”, predisposti in sede di previsione 2012);
considerato che, sulla base del piano di controllo redatto dal magistrato coordinatore, si
procede alla verifica delle relazioni concernenti i Comuni con popolazione superiore a 5.000
abitanti alla data del 31 dicembre 2010;
ritenuto, in particolare, di verificare l’avvenuta approvazione del bilancio di previsione
2012 nei termini previsti dall’articolo 3, comma 1, della L.R. 9 marzo 2012, n. 3 (norme
urgenti in materia di autonomie locali);
ritenuto di accertare se l’impostazione del bilancio di previsione 2012 dei predetti enti sia
tale da garantire:
a) il rispetto del Patto di stabilità interno come determinato dall’articolo 12, commi 5 – 24,
della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17, e successive modifiche ed integrazioni, e
dalle ulteriori disposizioni dettate dall’articolo 18 della legge regionale 29 dicembre 2011, n.
18;
b) il rispetto dell’articolo 12, commi 25 – 27 bis, della L.R. 17/2008, e successive modifiche ed
integrazioni, in materia di spese per il personale;
c) il rispetto del vincolo di cui all’articolo 119, ultimo comma, della Costituzione (indebitamento
per spese di investimento);
d) il rispetto dei limiti di indebitamento di cui all’articolo 204 del D.lgs. 267/2000 (TUEL), come
definiti dall’articolo 18, comma 24, della L.R. 18/2011;
- 3 -
e) l’inesistenza di altre gravi irregolarità contabili;
ritenuto, altresì, di verificare l’applicazione delle disposizioni di legge sotto indicate:
f) l’articolo 208 del D.lgs. 285/1992, e successive modifiche ed integrazioni, per quanto
attiene l’adozione del provvedimento giuntale che determina la destinazione dei proventi da
sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del codice della strada;
g) l’articolo 3, commi 55 – 56, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008),
con riferimento alla programmazione degli incarichi di collaborazione autonoma e al limite
massimo della relativa spesa;
h) l’articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, come modificato dalla legge di
conversione 6 agosto 2008, n. 133, con riferimento alla redazione del piano delle alienazioni
e valorizzazioni immobiliari;
considerato che l’attività istruttoria svolta ai fini del presente referto si è focalizzata, per
quanto in questa fase previsionale è ricavabile da un controllo di natura esclusivamente
cartolare, sulle risultanze della relazione concernenti il rispetto dei fondamentali vincoli di
finanza pubblica derivanti dal regime regionale, nonché sui fenomeni significativi ai fini
dell’eventuale emersione di situazioni difformi dalla sana gestione finanziaria, quali, in
particolare, le modalità di determinazione degli equilibri di parte corrente;
considerato altresì che la Sezione ha ritenuto rilevanti ed ha analizzato solo alcuni profili
di criticità e irregolarità sulla base dei dati trasmessi, per cui l’assenza di specifici rilievi non
comporta automaticamente una valutazione positiva;
precisato che formeranno oggetto di separato controllo da parte della Sezione il rispetto
della normativa e le risultanze dell’attività istruttoria in materia di società ed altri organismi
partecipati dagli enti locali;
viste, in particolare, la relazione dell’Organo di revisione economico-finanziaria del
Comune di Pordenone e le risultanze della relativa istruttoria;
vista la nota di data 15 novembre 2012, trasmessa dall’Organo di revisione in corso di
istruttoria;
dato atto che le valutazioni ed i rilievi sono formulati sulla base delle dichiarazioni
acquisite dagli Organi di revisione e/o di amministrazione dell’Ente, nonché della
documentazione acquisita dalla Regione;
vista l’ordinanza n. 63 del 21 novembre 2012 con la quale è stato convocato il II
Collegio;
considerato che, in assenza del Presidente, le relative funzioni sono esercitate dal
consigliere anziano avv. Fabrizio Picotti;
udito il relatore consigliere dott. Giovanni Bellarosa;
DELIBERA
PARTE PRIMA
In base a quanto comunicato dall’Organo di revisione economico-finanziaria del Comune
di Pordenone ed alla luce della documentazione acquisita dalla Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia, relativamente alle precedenti voci a), b), c), d), e) f), g), h), l’istruttoria di
- 4 -
controllo può ritenersi, allo stato e nei limiti di cui in premessa, conclusa senza osservazioni
per questa parte.
PARTE SECONDA
Relativamente all’equilibrio di parte corrente del bilancio di previsione 2012 ed in
particolare alle componenti che abbiano carattere di eccezionalità e non ripetitività, la Sezione
rileva le seguenti risultanze:
- un significativo saldo, dell’ammontare di € 4.623.310,00, tra le entrate che finanziano la
parte corrente (complessivamente € 5.577.900,00, di cui: avanzo presunto disponibile 2011
applicato per il finanziamento di spese correnti ripetitive pari ad € 2.000.000,00, sanzioni
amministrative pecuniarie per violazioni codice della strada pari ad € 1.250.000,00, recupero
evasione tributaria pari ad € 500.000,00, distribuzione di utili da parte di società partecipata
pari ad € 1.827.900,00) e le spese correnti (pari a € 954.590,50);
- l’incidenza del predetto saldo sull’ammontare complessivo delle spese correnti e delle spese
per rimborso prestiti (titolo I e titolo III) è pari al 5,25%.
In merito a quanto appena esposto va evidenziato che, l’avanzo non vincolato
disponibile, pari a € 2.432.113,67, è stato applicato nella misura particolarmente significativa
dell’82% per il finanziamento di spese correnti ripetitive (€ 2.000.000). Tali spese assumono
rilevanza anche con riferimento al risultato d’amministrazione nel suo complesso (€
3.306.604,98). E’ evidente che qualora quest’ultimo risultasse costituito da importi significativi
di residui attivi correnti con elevato grado di vetustà (come risultanti al 31/12/2010 in
€_1.180.821,95, e salvo variazioni intervenute successivamente) si potrebbe ravvisare una
potenziale criticità in caso di loro eliminazione con conseguenze indubbiamente negative
sull’equilibrio finanziario complessivo dell’Ente.
L’Organo di revisione, inoltre, nel dichiarare che l’impostazione del bilancio di previsione
2012 e del pluriennale 2012-2014 è tale da rispettare gli equilibri di bilancio, ha precisato che
“l’equilibrio si basa tuttavia su un ricorso ad entrate aventi carattere di eccezionalità e/o non
ripetitività”.
La Sezione rileva che tale non trascurabile incidenza delle componenti eccezionali e non
ripetitive sull’equilibrio di parte corrente non appare conforme al principio di sana gestione
contabile in base al quale i proventi di carattere straordinario o eccezionale debbano essere
finalizzati a spese di investimento ovvero a spese correnti di carattere straordinario.
DISPONE
che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio comunale, al Sindaco e, per
conoscenza, all’Organo di revisione dell’Ente, ricordando che le misure consequenziali adottate
devono essere comunicate a questa Sezione di controllo nei modi di legge.
Incarica inoltre la segreteria di pubblicare la presente deliberazione sul sito web della
Sezione e di curare gli adempimenti necessari per la pubblicazione sul sito web istituzionale
della Corte dei Conti.
*****
Così deciso in Trieste nella Camera di Consiglio del 28 novembre 2012.
- 5 -
Il Relatore Il Consigliere anziano con funzioni di Presidente
f.to Giovanni Bellarosa f.to Fabrizio Picotti
Depositata in Segreteria in data 30 novembre 2012.
Per Il preposto al Servizio di supporto
f.to dott. Andrea Gabrielli
Top Related