DISCIPLINARE DI GARA
PROCEDURA APERTA
1
Consiglio Nazionale del Notariato
Per l’affidamento del servizio di
CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO
CIG: [700226972C]
Categoria di servizio: CPC 81401 CPV 66518100-5 Servizi di intermediazione assicurativa di cui al
regolamento (CE) N. 213/2008 del 28 novembre 2007
1. Oggetto dell’Appalto
L’affidamento ha per oggetto lo svolgimento del servizio di brokeraggio assicurativo a favore del
Consiglio Nazionale del Notariato (di seguito indicato anche come CNN o Ente o stazione
appaltante), ai sensi del Titolo IX del D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209 “Codice delle assicurazioni
private”, e comprende – in via principale e non esaustiva – le seguenti attività specialistiche:
a) assistenza nella procedura di gara che dovrà essere indetta per l’aggiudicazione della Polizza
collettiva che l’Ente stipulerà, con decorrenza 1.5.2018-1.5.2021, a copertura della
responsabilità civile professionale di tutti i Notai italiani, ai sensi degli articoli 19 e 20 della
legge 16 febbraio 1913, n. 89, come modificati dall’art. 1 comma 139, lett. e), n. 1, legge 28
dicembre 2015, n. 208;
b) elaborazione di Polizze in Convenzione a favore dei singoli Notai con oneri a carico degli
stessi;
c) ricognizione dei contratti assicurativi in essere ed elaborazione di un programma assicurativo
finalizzato alla ottimizzazione delle coperture assicurative e alla limitazione dei costi a carico
dell’Ente;
d) supporto alla gestione tecnica e amministrativa delle polizze in atto e di quelle che verranno
stipulate nel corso del servizio, comprese la segnalazione preventiva delle scadenze dei premi
e la verifica della correttezza degli importi dei premi richiesti dalle Compagnie di
assicurazione e il versamento delle somme a tale titolo dovute.
La gestione tecnica e amministrativa delle polizze decorrerà:
- dalla data di sottoscrizione del contratto di brokeraggio di cui alla presente procedura per
le polizze esistenti e di cui il CNN sia contraente, con esclusione della Polizza collettiva
di cui al punto a) che precede e ogni sua eventuale modifica e/o sostituzione (rif. Tabella
1 -Elenco delle polizze assicurative stipulate dal Consiglio Nazionale del Notariato, con
oneri a proprio carico, in essere alla data di pubblicazione della presente procedura – righe
2, 3, 4, 5, 6);
- dalla data di sottoscrizione del contratto di brokeraggio per le polizze di nuova emissione
di cui sia contraente il CNN relative a nuovi rischi non coperti dalle polizze esistenti;
- dalla data di sottoscrizione del contratto di brokeraggio per le Polizze in convenzione a
favore dei singoli Notai con oneri a carico degli stessi di nuova emissione, relative a rischi
diversi da quelli di cui alle polizze esistenti;
- a far data dal 1 maggio 2018 per la Polizza collettiva di cui al punto a) che precede. Si
precisa che fino al 1 maggio 2018 la gestione tecnica e amministrativa della vigente
Polizza collettiva a copertura della responsabilità civile di tutti i Notai italiani, comprese
sue eventuali modifiche e/o sostituzioni, sarà svolta dal broker cessante. Decorrerà altresì
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dal 1 maggio 2018 la gestione tecnica e amministrativa delle Polizze integrative di
aumento del massimale e di riduzione della franchigia, offerte in convenzione a favore dei
singoli Notai con oneri a carico degli stessi, limitatamente a quelle in essere alla data di
pubblicazione della presente procedura, comprese loro eventuali modifiche e/o
sostituzioni (rif. Tabella 2 – Elenco delle polizze assicurative stipulate dal Consiglio
Nazionale del Notariato, sottoscritte facoltativamente dai singoli Notai, senza diritto di
esclusiva e con oneri a carico dei Notai);
e) intermediazione dei premi dovuti alle compagnie di assicurazione, con piena efficacia
liberatoria per l’Ente del pagamento effettuato al Broker;
f) assistenza nelle varie fasi della trattazione dei sinistri attivi e passivi, anche di data antecedente
alla decorrenza del presente servizio, anche al fine di minimizzare i tempi di liquidazione da
parte delle compagnie di assicurazione, consegna di reports sull’andamento della sinistrosità
completi di valutazione tecniche e proposte. Tale attività riguarderà le polizze per le quali sia
svolta la “gestione tecnica e amministrativa” di cui al punto d) che precede, nel rispetto delle
scadenze ivi contenute;
g) assistenza all’Ente nella determinazione della misura del contributo individuale a carico degli
assicurati per il pagamento della polizza collettiva secondo i criteri di cui all’art. 19 comma
1bis della Legge Notarile.
2. Prerogative dell’Ente
Resta di esclusiva competenza dell’Ente:
- la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal broker;
- la decisione finale sulle coperture assicurative da adottare;
- la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali, compresi quelli relativi alla
liquidazione di eventuali sinistri.
3. Durata dell’appalto
La durata dell’incarico è di anni tre a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto, con
possibilità di rinnovo per altri tre anni che sarà comunicata per iscritto tre mesi prima delle scadenza
del primo triennio da parte del CNN.
In ogni ipotesi di cessazione del servizio, sia per naturale scadenza, sia per risoluzione o esercizio del
diritto di recesso anticipato da parte dell’Ente, il broker si impegna alla continuazione del rapporto
contrattuale fino a quando non sarà concluso il passaggio delle consegne con il nuovo aggiudicatario
del servizio.
4. Compensi del broker e valore dell’appalto
I compensi del broker, come da consuetudine di mercato, resteranno a intero ed esclusivo carico delle
Compagnie di assicurazione con le quali saranno sottoscritti i singoli contratti assicurativi e, pertanto,
nulla sarà dovuto dal CNN al broker per le attività previste dal presente bando né a titolo di compenso
né a qualsiasi altro titolo.
La misura percentuale dei compensi sarà determinata sulla base della percentuale di provvigione
chiesta dal broker in sede di gara. Tale percentuale troverà applicazione in occasione del collocamento
di nuovi rischi assicurativi ovvero al momento del nuovo piazzamento dei contratti esistenti o in caso
di loro modifica/aggiornamento in corso di vigenza contrattuale. Tale percentuale dovrà essere
sempre espressamente indicata in ogni procedura di gara per l’affidamento di contratti assicurativi e
successivamente riportata nel testo contrattuale.
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PROCEDURA APERTA
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Tabella 1 - Elenco delle polizze assicurative stipulate dal Consiglio Nazionale del Notariato, con
oneri a proprio carico
RISCHIO Premio annuo lordo
01.05.2015/01.05.2016
1 Responsabilità Civile Professionale del Notaio
(polizza collettiva)
Euro 9.452.500,00 con franchigia
aggregata pari a euro 2.000.000,00
e franchigia individuale pari a
euro 50.000,00 per sinistro e
massimale per sinistro di 150.000
euro e massimale per assicurato di
euro 1.000.000,00
2 Responsabilità Civile patrimoniale del C.N.N. Euro 3.000,00.
3 Responsabilità Civile verso terzi e/o dipendenti Euro 5.000,00.
4 Incendio, furto e rischi accessori Euro 3.610,01.
5 Infortuni Consiglieri Nazionali e Revisori dei Conti
del C.N.N., Notai e membri esterni delle
Commissioni
Euro 9.600,00 premio annuo lordo
anticipato oltre alla regolazione
del premio basata sul consuntivo
dei gettoni di presenza.
6 Infortuni dirigenti e dipendenti C.N.N. Euro 12.902,50 premio annuo
lordo anticipato oltre alla
regolazione del premio basata
sulle retribuzioni.
In conseguenza delle modifiche normative apportate alla legge notarile dalla legge di stabilità 2016
(art. 1, comma 139, lett. e), n. 1, l. 28 dicembre 2015, n. 208), con polizza avente decorrenza 1.5.2018-
1.5.2021, il Consiglio Nazionale del Notariato assicurerà la responsabilità civile professionale di tutti
i notai in esercizio, con costi a proprio carico, anche per quanto concerne la riduzione della franchigia
individuale, attualmente fissata nella misura di 15.000,00 euro, e l’aumento del massimale, con
polizze conformi al decreto 19 ottobre 2012, emanato dal Ministero della Giustizia di concerto con il
Ministero dello Sviluppo economico (G.U. n. 11 del 14 gennaio 2013).
Tabella 2 - Elenco delle polizze assicurative in convenzione attualmente proposte dal Consiglio
Nazionale del Notariato alla categoria, sottoscritte facoltativamente dai singoli Notai, senza
diritto di esclusiva e con oneri a carico dei Notai
RISCHIO Premio annuo lordo /raccolta
premi 01.05.2015/01.05.2016
1 Polizza RC patrimoniale Consiglieri e Revisori Euro 6.000,00
2 Polizza per la riduzione della franchigia da euro
15.000 a euro 5.000
Euro 3.680.000,00
3 Polizza Integrativa per l’elevazione del
massimale della Polizza di Responsabilità
Civile Professionale (assicurazione in eccesso)
fino al massimale di legge (Euro 3.000.000,00)
Euro 26.300.000,00
4 Polizza Integrativa per l’elevazione del
massimale della Polizza di Responsabilità
Civile Professionale (assicurazione in eccesso)
oltre il massimale di legge
Euro 2.800.000,00
5 Polizza tutti i rischi dello studio (contenuto) Euro 473.000,00
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6 Polizza tutti i rischi dello studio (RCT/O e
fabbricato)
Euro 218.000,00
7 Polizza Infortuni Euro 547.000,00
8 Polizza Tutela Legale
Euro 220.000,00
9 Polizza Indennità giornaliera per inabilità al
lavoro
Euro 165.000,00
10 Polizza tutti i rischi dell’abitazione
Euro 122.000,00
11 Polizza temporanea caso morte Euro 1.500,00
Il broker aggiudicatario del presente servizio avrà facoltà di proporre al CNN la stipula di ulteriori
polizze in convenzione, da sottoporre alla categoria senza diritto di esclusiva e con costo a carico dei
notai aderenti.
Il testi della polizza collettiva di assicurazione della responsabilità civile professionale e delle polizze
integrative di riduzione della franchigia e aumento del massimale vigenti nel periodo 2015-2018 sono
consultabili sul sito www.notariato.it, sezione bandi e gare.
Il valore stimato dell’appalto, ai soli fini dell’individuazione della disciplina in materia di appalti e
servizi, ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. 50/2016, si presume pari a euro 7.560.000,00
(settemilionicinquecentosessantamila), per il periodo contrattuale di tre anni e a euro 15.120.000,00
(quindicimilionicentoventimila) in caso di ripetizione di servizi analoghi per uguale periodo (ex art.
63 comma 5 D. Lgs. 50/2016 ).
Trattandosi di attività che non comporta rischi da interferenze di cui all’art. 26, comma 3, del D. Lgs.
9 aprile 2008 n. 81, non è dovuta la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da
Interferenze (D.U.V.R.I.) né esistono costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta ai sensi
dell’art. 23 comma 15 del D.Lgs. 50/2016
5. Criterio di aggiudicazione
Il servizio sarà aggiudicato al concorrente che risulterà aver ottenuto il maggiore punteggio (massimo
100 punti) secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 del D.
Lgs. 50/2016, valutata in base agli elementi di seguito indicati.
Modalità di attribuzione dei punteggi:
a) progetto tecnico: punteggio massimo: 80
b) valore delle provvigioni: punteggio massimo: 20
A) OFFERTA TECNICA
La valutazione del pregio tecnico dell’offerente si articolerà in due fasi.
FASE 1 (punteggio massimo 40)
L’offerente dovrà predisporre una “Relazione organizzativa e gestionale”, da presentarsi in
conformità alle seguenti prescrizioni:
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a) non più di 30 facciate in lingua italiana, in formato A4 – carattere Arial 12 margini 1,5 e senza
allegati;
b ) Tale offerta dovrà essere siglata in ogni pagina e sottoscritta nell’ultima pagina, con firma
leggibile apposta per esteso:
- nel caso di impresa individuale, dal titolare della stessa;
- nel caso di società o di consorzio, da chi ne ha la rappresentanza legale;
- nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti già costituito, dal legale
rappresentante del soggetto mandatario;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti non ancora
costituiti, da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o il
consorzio. In tale ipotesi, l’offerta deve contenere l’impegno che, in caso di
aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con
rappresentanza ad uno di essi, da indicare nell’offerta stessa e qualificato come
mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
In ogni caso la dichiarazione di offerta può essere sottoscritta anche da un soggetto
autorizzato ad agire in nome e per conto dell’impresa, purché sia prodotta copia della
relativa procura.
c) essere articolata nei paragrafi sotto elencati, aventi le numerazioni da 1 a 7, e rispondere
puntualmente ed esaurientemente a quanto richiesto da ogni paragrafo:
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO TECNICO:
La Relazione organizzativa e gestionale dovrà contenere i seguenti elementi che formano oggetto di
valutazione:
1. descrizione del metodo di analisi, valutazione e quantificazione dei rischi e delle problematiche
ad essi collegate nel loro rapporto con le capacità del mercato assicurativo (max punti 5);
2. impostazione e progettazione del programma assicurativo, incluse le polizze integrative, con
particolare riferimento all’obbligo assicurativo di cui al decreto 19 ottobre 2012, emanato dal
Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero dello Sviluppo economico (G.U. n. 11 del 14
gennaio 2013), anche in relazione alle conseguenze delle modifiche normative apportate alla legge
notarile dalla legge di stabilità 2016 (art. 1, comma 139, lett. e), n. 1, l. 28 dicembre 2015, n. 208)
(max punti 8);
3. elementi posti a salvaguardia dell’equilibrio tecnico del programma assicurativo, con particolare
riferimento alla Polizza collettiva stipulata a copertura della responsabilità civile professionale di tutti
i Notai italiani (max punti 5);
4. eventuale disponibilità di un software di gestione e sue caratteristiche operative (max punti 3) ;
5. modalità operative e organizzative proposte per la gestione del servizio:
5.1 consulenza ed assistenza nella redazione dei capitolati ed altri atti di gara (max punti 4);
5.2 assistenza e modalità operative nella gestione dei contratti assicurativi (max punti 3);
5.3 assistenza e modalità operative nella gestione dei sinistri (max punti 4);
6. assetto organizzativo e composizione dello staff tecnico di interfaccia direttamente impegnato
con l’Ente nell’attività di consulenza e brokeraggio, compresa gestione dei sinistri, con indicazione
del nominativo del Referente del Servizio e del suo sostituto (max punti 5);
7. modalità di raccordo e sistema di gestione delle comunicazioni con l’Ente (max punti 3).
Il punteggio sarà attribuito dalla Commissione di aggiudicazione nominata con apposito
provvedimento dal CNN, non appena scaduto il termine di presentazione delle offerte. La
Commissione valuterà i singoli progetti con riferimento ai criteri suindicati, in funzione della validità
del piano operativo e delle soluzioni tecnico/organizzative proposte complessivamente intese; della
rispondenza delle soluzioni offerte ai bisogni specifici dell’Ente come esplicitati nel paragrafo
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“Oggetto dell’Appalto”, con particolare attenzione alla ottimizzazione dei costi, ed inoltre in termini
di chiarezza e trasparenza per quanto attiene agli impegni contrattuali assunti dall’offerente.
Il punteggio tecnico da attribuire ad ogni singola offerta sarà definito, utilizzando la seguente formula
di cui all'allegato P del DPR 207/2010
C(a) = ∑ n [ Wi * V(a)i]
dove:
C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a)
n = numero totale dei requisiti
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i);
V(a)i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed
uno;
∑n = sommatoria
I coefficienti V(a) saranno determinati, relativamente agli elementi di valutazione qualitativa,
attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari nel rispetto
della seguente tabella:
- un coefficiente pari a 0,0 nel caso in cui l’offerta presenta una rispondenza
insufficiente rispetto all’elemento in esame;
- un coefficiente pari a 0,20 nel caso in cui l’offerta presenta una rispondenza sufficiente
rispetto all’elemento in esame;
- un coefficiente pari a 0,40 nel caso in cui l’offerta presenta una rispondenza discreta
rispetto all’elemento in esame;
- un coefficiente pari a 0,60 nel caso in cui l’offerta presenta una rispondenza buona
rispetto all’elemento in esame;
- un coefficiente pari a 0,80 nel caso in cui l’offerta presenta una rispondenza molto
buona rispetto all’elemento in esame;
- un coefficiente pari a 1,0 nel caso in cui l’offerta presenta una rispondenza ottima
rispetto all’elemento in esame.
Una volta terminata la procedura di attribuzione dei coefficienti, si procederà a
trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in
coefficienti definitivi, riportando ad 1 (uno) la media più alta e proporzionando a tale media le medie
provvisorie prima calcolate, per ogni singolo elemento di valutazione (riparametrazione).
Il punteggio complessivo dell'offerta tecnica sarà dato dalla somma dei punteggi ottenuti per
ciascuno dei sub-criteri relativi alla singola offerta.
CRITERI MOTIVAZIONALI DEI PUNTEGGI ATTRIBUITI ALLA RELAZIONE
ORGANIZZATIVA E GESTIONALE
Per la valutazione dell’Offerta tecnica della FASE 1, la Commissione si atterrà ai seguenti criteri
motivazionali:
1. modalità di analisi, valutazione e quantificazione dei rischi e delle problematiche ad essi collegate
nel loro rapporto con le capacità del mercato assicurativo;
la Commissione riterrà più adeguate le offerte che maggiormente descrivano le modalità utilizzate
nell’attività di analisi, valutazione e quantificazione dei rischi, con l’utilizzo di strumenti appropriati
e aggiornati. In particolare la Commissione giudicherà l’offerta del concorrente con riferimento:
- alla concretezza della proposta in relazione agli obiettivi prefissati;
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- alla qualità degli strumenti utilizzati;
- al livello di dettaglio, chiarezza espositiva ed esaustività della trattazione.
2. impostazione e progettazione del programma assicurativo, incluso le polizze integrative (…)
La Commissione riterrà più adeguate le offerte che garantiscano un livello elevato nello svolgimento
del servizio, nel rispetto della normativa vigente. In particolare la Commissione giudicherà l’offerta
del concorrente con riferimento:
- alla rispondenza e a all’adeguatezza del progetto rispetto alle normi vigenti, tenuto conto delle
modifiche normative apportate alla legge notarile dalla legge di stabilità 2016 (l. 28 dicembre
2015, n. 208),
- alla concretezza e alla fattibilità del programma progettato;
3. elementi posti a salvaguardia dell’equilibrio tecnico del programma assicurativo (…)
La Commissione riterrà più adeguate le offerte che indichino strumenti, clausole contrattuali,
modalità di gestione che consentano la verifica puntuale e la salvaguardia dell’andamento tecnico,
inteso come rapporto sinistri/premi. La Commissione giudicherà l’offerta del concorrente con
riferimento:
- alla concretezza e alla fattibilità delle soluzioni proposte;
- al livello di dettaglio, di chiarezza espositiva ed esaustività dell’esposizione;
4. eventuale disponibilità di un software di gestione e sue caratteristiche operative
La Commissione riterrà più adeguate le offerte che offrano strumenti informatici web-based a
supporto del servizio espletato. La Commissione giudicherà l’offerta del concorrente con riferimento:
- alla disponibilità di applicazioni per la consultazione delle polizze e dei sinistri da parte dei
singoli assicurati e, per quanto di competenza, dal CNN;
- alle funzionalità aggiuntive dell’applicazione;
- alla comprensibilità ed utilizzabilità dell’applicazione;
- al livello di dettaglio, di chiarezza espositiva ed esaustività dell’esposizione.
5. modalità operative e organizzative proposte per la gestione del servizio:
5.1 consulenza ed assistenza nella redazione dei capitolati ed altri atti di gara;
5.2 assistenza e modalità operative nella gestione dei contratti assicurativi;
5.3 assistenza e modalità operative nella gestione dei sinistri;
La Commissione riterrà più adeguate le offerte che maggiormente descrivano le modalità di
espletamento del servizio e di assistenza nelle varie fasi dello stesso. La Commissione giudicherà
l’offerta del concorrente con riferimento:
- alla concretezza e fruibilità da parte dell’Ente delle modalità proposte in tema di consulenza
e assistenza;
- alla qualità delle procedure operative e organizzative proposte, comprese le relative
tempistiche;
- al livello di dettaglio, di chiarezza espositiva ed esaustività dell’esposizione
6. assetto organizzativo e composizione dello staff tecnico di interfaccia direttamente impegnato con
l’Ente (…)
La Commissione riterrà più adeguate le offerte che maggiormente valorizzino le competenze e
l’esperienza maturata nella gestione di programmi assicurativi simili a quelli oggetto della presente
Gara. La Commissione giudicherà l’offerta del concorrente con riferimento:
- alla coerenza dell’articolazione della struttura organizzativa dedicata al servizio;
- all’anzianità lavorativa complessiva e a quella specifica nella conduzione di progetti similari;
- alla competenza e professionalità del personale impiegato, con particolare riferimento al
referente o ai referenti che si interfacciano con l’Ente.
7. modalità di raccordo e sistema di gestione delle comunicazioni con l’Ente.
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La Commissione riterrà più adeguate le offerte che ottimizzino le comunicazioni e garantiscano il
miglior raccordo possibile, con riferimento anche alla tempistica. La Commissione giudicherà
l’offerta del concorrente con riferimento:
- alla coerenza delle modalità di raccordo anche in relazione all’assetto organizzativo di cui al
punto che precede;
- alla concretezza e alla fruibilità da parte dell’Ente del servizio offerto
FASE 2 (punteggio massimo 40)
A seguito dell’apertura della busta contenente l’offerta tecnica e prima di procedere con la valutazione
e l’attribuzione dei punteggi, la Commissione convocherà il soggetto indicato quale referente del
servizio per l’espletamento di una prova test a risposta vincolata. Verranno attribuiti 40 punti
all’offerente che otterrà il punteggio più alto. Gli altri concorrenti si vedranno attribuire un punteggio
in proporzione rispetto al risultato del test.
Il test si compone di 20 domande che verteranno sui seguenti argomenti:
- programma assicurativo in essere – condizioni di polizza, funzionamento della gestione
sinistri, statistiche sinistri pubblicate;
- evoluzione normativa in tema di obbligo assicurativo del Notariato italiano;
- conoscenza tecnico-legale dei rischi tipici della professione notarile.
Sono attribuiti i seguenti punteggi alle risposte al test:
Punti 2 ad ogni risposta esatta;
Punti - 1 ad ogni risposta errata;
Punti 0 in assenza di risposta.
B) OFFERTA ECONOMICA (VALORE DELLE PROVVIGIONI) - Punteggio massimo 20
punti. L’offerta economica si comporrà di due distinte schede secondo l’impostazione di seguito riportata
(Allegato C, schede 1 e 2).
Polizza Collettiva a copertura della Responsabilità Civile Professionale dei Notai (All. C –
scheda 1)
L’offerta economica, in carta libera, regolarmente sottoscritta in ogni pagina dal/i legale/i
rappresentante/i o procuratore dell’impresa offerente, dovrà contenere le commissioni, espresse in
cifre e in lettere, poste a carico delle Compagnie, secondo quanto dettagliato nella tabella che segue:
Commissioni poste a carico delle Compagnie sulla Polizza Collettiva di Responsabilità Civile
Max 15 punti
IOB
Pi= 15 x ____________
IOC
IOB= importo offerta più bassa
IOC= importo offerta considerata
Pi= punteggio assegnato
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Non verranno prese in considerazione offerte superiori al 5% ed inferiori al 2%.
Polizze a contraenza CNN e Polizze in Convenzione a contraenza del singolo Notaio con costi a
carico di quest’ultimo (All. C – scheda 2)
L’offerta economica, in carta libera, regolarmente sottoscritta in ogni pagina dal/i legale/i
rappresentante/i o procuratore dell’impresa offerente, dovrà contenere le commissioni, espresse in
cifre e in lettere, poste a carico delle Compagnie, per un punteggio massimo attribuibile di 5 punti,
secondo quanto dettagliato nella tabella che segue:
Commissioni poste a carico dalle Compagnie sulle Polizze a Contraenza CNN
Max 5 punti
IOB
Pi= 5 x ____________
IOC
IOB= importo offerta più bassa
IOC= importo offerta considerata
Pi= punteggio assegnato
Non verranno prese in considerazione offerte superiori al 15% ed inferiori all’8%.
Il concorrente dovrà indicare la misura percentuale delle commissioni di propria spettanza da
calcolarsi sui premi (imposte escluse) della polizza. Le misure percentuali di aggiudicazione come
sopra specificate saranno indicate, quale compenso al broker a carico delle Compagnie aggiudicatarie,
nei bandi di gara banditi dal CNN per l’acquisizione delle polizze assicurative e non potranno
costituire un onere aggiuntivo per il CNN.
In caso di discordanza tra la commissione indicata in cifre e quella indicata in lettere sarà preso in
considerazione il valore più vantaggioso per il CNN.
La misura percentuale delle Commissioni sulla polizza Collettiva di Responsabilità Civile
Professionale dei Notai, nei termini aggiudicati a seguito della presente gara, non potrà determinare,
in ogni caso, il pagamento di Commissioni a carico delle Compagnie in favore del broker superiori
ad €. 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila) su base annua.
6. Precisazioni relative alle offerte
Non sono ammesse offerte parziali né condizionate.
Si procederà ad aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua.
L’Ente appaltante si riserva la facoltà di non aggiudicare l’appalto ad alcuno dei concorrenti qualora
nessuna delle offerte presentate risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
Risulterà aggiudicatario il concorrente la cui offerta avrà ottenuto il punteggio complessivo più
elevato risultante dalla somma dei punteggi ottenuti per l’offerta tecnica con quello ottenuto per
l’offerta economica.
In caso di offerte che abbiano riportato uguale punteggio complessivo, l’appalto verrà aggiudicato al
concorrente la cui offerta tecnica abbia ottenuto il punteggio più elevato. In caso di ulteriore parità
l’appalto verrà aggiudicato con sorteggio pubblico.
7. Soggetti ammessi alla partecipazione
La partecipazione alla gara è riservata a soggetti iscritti da almeno tre anni precedenti alla data di
pubblicazione del bando al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi di cui
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PROCEDURA APERTA
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all’art. 109 del D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209 (o analoga norma precedente), nella sezione di cui al
comma 2, lettera b), di tale articolo.
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti, singoli o raggruppati, di cui all’art. 45 del D. Lgs.
50/2016.
La partecipazione dei concorrenti raggruppati o consorziati determina la loro responsabilità solidale
nei confronti dell’Ente.
Non possono partecipare alla presente gara concorrenti che si trovino fra loro in una situazione di
controllo di cui all’art. 2359 del cod. civ. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione
di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale.
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o
consorzio di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia il
concorrente stesso partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio di concorrenti.
Tali divieti sono posti a pena di esclusione di tutte le diverse offerte presentate.
I consorzi sono tenuti a indicare, con l’istanza di ammissione, per quali consorziati il consorzio
concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in
caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.
È vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai commi 17, 18 e 19 dell’art. 48 del
D. Lgs. 50/2016, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei
e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di
offerta.
Non è ammessa la partecipazione in A.T.I. o in consorzio di due o più imprese che siano in grado di
soddisfare singolarmente i requisiti economici e tecnici di partecipazione, pena l’esclusione dalla gara
dell’A.T.I. o del consorzio così composto. A maggiore chiarimento si precisa che in caso di A.T.I.
non più di un’impresa potrà possedere per intero i suindicati requisiti economici e tecnici di
partecipazione.
Il concorrente singolo, consorziato o raggruppato potrà avvalersi della facoltà prevista all’art. 89 del
D. Lgs. 50/2016 con le modalità e gli obblighi previsti dallo stesso articolo.
Ai sensi dell’art. 80, lettera m), del D. Lgs. 50/2016 l’Ente potrà escludere dalla gara i concorrenti
per i quali accerti che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di
univoci elementi.
8. Requisiti di partecipazione
I soggetti concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti, da attestarsi attraverso le
dichiarazioni contenute nel modello DGUE:
1) non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 quali cause di esclusione
dalle procedure di affidamento di appalti pubblici. Ai sensi del comma 11 di tale articolo, i casi di
esclusione previsti dallo stesso art. 80 non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro
o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del D.L. 8 giugno 1992 n. 306, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 7 agosto 1992 n. 356, o degli art. 20 e 24 del decreto legislativo 6
settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario,
limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento;
2) non trovarsi nel periodo di emersione dal lavoro irregolare di cui all’art. 1-bis, comma 14, della
Legge 18 ottobre 2001 n. 383;
3) iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura per un’attività coerente con quella oggetto del presente appalto;
4) iscrizione da almeno tre anni al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi di
cui all’art. 109, comma 2 lettera b), del D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209 o analoga norma precedente;
5) essere in possesso alla data di presentazione dell’offerta, di polizza assicurativa della responsabilità
civile per negligenze o errori professionali di cui agli articoli 110, comma 3, e 112, comma 3, del D.
DISCIPLINARE DI GARA
PROCEDURA APERTA
11
Lgs. 7 settembre 2005 n. 209 con un massimale almeno pari alla soglia minima indicata nelle norme
anzidette e nella regolamentazione IVASS di attuazione; in caso di aggiudicazione, il broker dovrà
dotarsi, ai fini della sottoscrizione del contratto, di una polizza con un massimale pari o superiore a
8.000.000,00 di euro e con validità pari ad almeno la durata del contratto;
6) possesso di adeguata capacità economica e finanziaria (art. 83 del D. Lgs. 50/2016); quale requisito
minimo si richiede:
a) dichiarazione di almeno due banche o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. 1° settembre
1993 n. 385, volte a confermare l’affidabilità e la capacità economica finanziaria dell’impresa e
rilasciate in data non anteriore a mesi 6 dalla pubblicazione del bando; b) fatturato da intermediazione
costituito da commissioni oltre che da consulenze, riferito ai soggetti pubblici e privati per un importo
complessivo non inferiore a Euro 3.000.000,00 (tremilioni), quale risultante dalla copia dei bilanci
chiusi e approvati relativi ai tre esercizi finanziari precedenti alla data di pubblicazione del bando
(2013/2014/2015);
7) possesso di adeguate capacità tecniche (art. 83 del D. Lgs. 50/2015);
quale requisito minimo si richiede:
a) aver gestito polizze assicurative diverse da RCA e rischi accessori per organismi di diritto pubblico
per un importo complessivo di almeno euro 15.000.000,00 (quindicimilioni) di premi nel triennio
2013- 2014-2015 e, nell’ambito di detto triennio, aver gestito polizze assicurative diverse da RCA e
rischi accessori di almeno euro 1.000.000,00 (unmilione) annui per un unico organismo di diritto
pubblico. Tale requisito dovrà essere comprovato mediante certificazioni rilasciate dagli organismi
di diritto pubblico o altra documentazione equivalente;
b) aver gestito, nel triennio 2013-2014-2015, almeno una polizza convenzione ad adesione
facoltativa, a copertura dell’assicurazione della responsabilità civile professionale di professioni
ordinistiche (anche stipulate con associazioni, casse o sindacati) avente un numero minimo di
adesioni, nell’anno di punta, di almeno 300 assicurati. Tale requisito dovrà essere comprovato
mediante dichiarazioni delle Compagnie Assicuratrici o altra documentazione equivalente.
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio:
- i requisiti di partecipazione di carattere generale di cui sopra ai nn. 1) - 2) - 3) - 4) - 5) - 6)
lettera a) devono essere posseduti singolarmente da ciascuno degli operatori economici
raggruppati o consorziati;
- i requisiti di cui al n. 6 lettera b) e n. 7) lettere a) e b) devono essere posseduti in misura
non inferiore al 60% dalla capogruppo e in misura non inferiore al 20% da ciascuna delle
mandanti, fino a raggiungere il 100% del requisito.
- In caso di aggiudicazione, tutti i membri del raggruppamento o consorzio dovranno dotarsi
di polizza assicurativa con un massimale pari o superiore a 8.000.000,00 di euro e con
validità pari ad almeno la durata del contratto.
Ai fini della verifica del possesso di adeguata qualificazione in capo agli operatori raggruppati,
ciascun partecipante al raggruppamento o al consorzio ordinario costituito o da costituirsi deve
dichiarare espressamente le categorie di servizi che saranno da esso eseguite (in caso di
raggruppamento di tipo verticale) e la sua quota di partecipazione al raggruppamento (in caso di
raggruppamento di tipo orizzontale).
9. Avvalimento
Ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs. 50/2016, il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi
dell’art. 45 dello stesso decreto, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di
carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.
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PROCEDURA APERTA
12
Nel caso in cui il concorrente intenda avvalersi di tale facoltà, esso deve produrre, oltre a copia del
certificato di iscrizione nel Registro delle Imprese rilasciato dalla C.C.I.A.A. (o relativa dichiarazione
sostitutiva) sia per se’ sia per l’impresa ausiliaria, anche i seguenti documenti:
a) una sua dichiarazione verificabile ai sensi dell’art. 81 del D. Lgs. 50/2016, attestante la volontà di
ricorrere all’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica
indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria;
b) una sua dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti generali di
cui all’art. 83 del D. Lgs. 50/2016;
c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di
quest’ultima dei requisiti generali di cui all’art. 83 del D. Lgs. 50/2016;
d) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il
concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le
risorse necessarie di cui è carente il concorrente, con analitica elencazione delle risorse messe in
concreto a disposizione;
e) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla
gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 45 del D. Lgs. 50/2016;
f) in originale o copia autentica, il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei
confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta
la durata dell’appalto, con analitica elencazione delle risorse messe in concreto a disposizione;
g) nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo
del contratto di cui alla lettera f) l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva
attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi
obblighi previsti dall’art. 89, del D. Lgs. 50/2016.
Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione nei confronti dei sottoscrittori del
soccorso istruttorio di cui all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016, per il quale la relativa sanzione pecuniaria è
fissata nella misura dell’uno per mille del valore della gara con il massimo di euro 5.000 , la stazione
appaltante esclude il concorrente ed escute la garanzia. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono
responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del
contratto.
Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei
confronti del soggetto ausiliario.
Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un
concorrente, né che partecipino alla medesima gara sia l’impresa ausiliaria sia quella che si avvale
dei requisiti.
10. Subappalto
Data la natura del servizio oggetto della presente procedura, non è consentito il subappalto.
11. Richiesta di chiarimenti
I concorrenti possono richiedere chiarimenti sulla documentazione di gara e sulle condizioni
contrattuali esclusivamente in forma scritta via e-mail all’indirizzo
[email protected]) entro il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 7
aprile 2017; il Consiglio Nazionale del Notariato provvederà alla pubblicazione, con modalità idonee
a garantire l’anonimato del richiedente, della risposta sul sito pubblico www.notariato.it entro il 13
aprile 2017.
12. Svincolo dall’offerta
Gli offerenti avranno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorsi 360 (trecentosessanta) giorni
dalla scadenza del termine fissato per la presentazione dell’offerta stessa.
DISCIPLINARE DI GARA
PROCEDURA APERTA
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13. Modalità di partecipazione alla gara e documentazione richiesta
Presentazione dell’offerta
Le Imprese interessate dovranno far pervenire all’Ufficio Protocollo del Consiglio Nazionale del
Notariato Via Flaminia 160, 00196 ROMA, non più tardi delle ore 12,00 del giorno del 20 aprile
2017 (oltre il quale termine non resterà valida alcuna offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva ad
offerta precedente) un plico sigillato e firmato su tutti i lembi di chiusura, sul quale dovrà chiaramente
essere apposta l’indicazione della denominazione dell’impresa mittente e dell’oggetto dell’appalto,
formulato come segue:
“PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E
BROKERAGGIO ASSICURATIVO”
L’invio del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia
responsabilità del Consiglio Nazionale del Notariato ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero
per qualsiasi motivo, il plico non pervenga entro il termine perentorio di scadenza all’indirizzo di
destinazione.
Il suddetto plico o involucro esterno dovrà contenere le seguenti buste, ciascuna sigillata e siglata
come sopra descritto e contrassegnata con l’apposizione delle seguenti diciture:
A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
B - DOCUMENTI PER LA VALUTAZIONE QUALITATIVA
C - OFFERTA ECONOMICA
D - DOCUMENTI A COMPROVA DELL’AUTONOMIA DELL’OFFERTA
Costituisce causa di esclusione la mancata regolare chiusura delle buste B, C e (se ne ricorre il caso)
D, nonché l'inosservanza della prescrizione di suddividere i documenti di gara, l'offerta tecnica,
l'offerta economica e i documenti a comprova dell’autonomia dell’offerta in quattro buste separate.
Le predette quattro buste dovranno contenere quanto segue.
BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Con riferimento alla “Documentazione amministrativa”, il concorrente dovrà inserire nella busta e
far pervenire al CNN i seguenti documenti:
A. 1. documento di gara unico europeo (DGUE);
A. 2. documento di partecipazione alla gara;
A. 3. documento attestante il versamento del contributo all’A.N.AC.;
A. 4. garanzia provvisoria;
A. 5. Dichiarazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 di iscrizione nel Registro delle
Imprese (ove non inserita nel DGUE);
A. 6. Dichiarazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 di iscrizione al Registro Unico degli
Intermediari Assicurativi e riassicurativi (ove non inserita nel DGUE);
A. 7. Polizza assicurativa della responsabilità civile per negligenze od errori professionali
e, ove necessario:
A. 8. documentazione relativa all’avvalimento;
A. 9. procura;
A. 10. documenti per il caso di fallimento, concordato preventivo con continuità aziendale;
A. 11. atti relativi al RTI o Consorzio;
A. 12. Copia del documento attestante l'attribuzione del PassOE, di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera
n. 111 del 20/12/2014 dell’allora AVCP, oggi A.N.AC, da parte del servizio AVCPass timbrato e
firmato dal dichiarante. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio, costituendi o costituiti,
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PROCEDURA APERTA
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tale documento deve essere unico, reso dall’operatore economico mandatario del raggruppamento o
consorzio, mediante generazione di uno specifico PASSOE di gruppo.
Il tutto come meglio specificato nei successivi paragrafi.
Si precisa inoltre che il concorrente potrà, a sua scelta, sia redigere ex novo la dichiarazione ricopiando
il testo di cui al suddetto modello, sia compilare lo stesso modello allegato, omettendo (in caso di
riscrittura) o depennando (in caso di compilazione del modulo) le parti che non lo riguardano.
***
A. 1. Documento di gara unico europeo (d’ora in poi anche DGUE)
A pena di esclusione, il concorrente dovrà predisporre e inserire nella busta il Documento di gara
unico europeo, in conformità al modello allegato al presente Disciplinare (allegato sotto “A”).
Il DGUE dovrà sempre a pena di esclusione dalla procedura essere sottoscritto dal legale
rappresentante del concorrente avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente
procedura.
Nel caso di partecipazione degli operatori economici con le forme previste ai sensi dell’art. 45,
comma 2, lett. d), e), f), g) e dell’art. 46, comma 1, lett. e) del Codice degli Appalti, per ciascuno
degli operatori economici partecipanti è presentato un DGUE distinto.
Nel caso di partecipazione dei consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) ed all’art. 46, comma
1, lett. f) del Codice degli appalti, il DGUE è compilato, separatamente, dal consorzio e dalle
consorziate esecutrici ivi indicate.
Inoltre, il DGUE dovrà essere prodotto, in caso di avvalimento, dall’impresa ausiliaria (il DGUE
dovrà essere firmato da soggetto munito di idonei poteri dell’ausiliaria).
In caso di procuratore i cui poteri non siano riportati sulla CCIAA, dovrà essere prodotta la procura.
Ogni DGUE deve essere compilato in conformità alle Linee Guida predisposte dal Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), nonché delle linee guida eventualmente adottate dall’A.N.A.C.
o eventualmente delle seguenti ulteriori istruzioni.
Con tale documento il concorrente dovrà, tra le altre cose, autodichiarare ai sensi del DPR n. 445/2000
il possesso di tutti i requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale
richiesti dal presente disciplinare di gara;
Le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 non si applicano alle aziende o società
sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del D. L. n. 306/1992, convertito, con
modificazioni, dalla L. 356/1992 o degli artt. 20 e 24 del D. Lgs. n. 159/2011, ed affidate ad un
custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo
precedente al predetto affidamento.
Per quanto riguarda le ipotesi (antimafia) previste al comma 2 dell’art. 80 è necessario indicare
nell'apposito riquadro del DGUE (Parte III, sez. D) il riferimento ai soggetti previsti dal decreto
legislativo n. 159/2011.
***
Tutte le dichiarazioni sull’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, del D. Lgs.
n. 50/2016, dovranno essere rese dal legale rappresentante del concorrente o da soggetto munito di
idonei poteri per tutti i soggetti che rivestono le cariche di cui all’art. 80, comma 3, del D. Lgs. n.
50/2016 (ovvero il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore
tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari o il direttore tecnico, se si tratta
di società in accomandita semplice; i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita
la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di
direzione o di controllo, il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio,
i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e
comunque fino alla presentazione dell’offerta).
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PROCEDURA APERTA
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Si precisa inoltre che in caso di cessione/affitto d’azienda o di ramo d’azienda, incorporazione o
fusione societaria intervenuta nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando e comunque
sino alla data di presentazione dell’offerta, le dichiarazioni di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016
dovranno essere rese anche con riferimento ai soggetti indicati dal medesimo articolo, che hanno
operato presso la impresa cedente/locatrice, incorporata o le società fusesi nell’anno antecedente la
pubblicazione del bando e comunque sino alla data di presentazione dell’offerta e ai cessati dalle
relative cariche nel medesimo periodo, che devono considerarsi “soggetti cessati” per il concorrente.
Si precisa infine che nel caso di società con due soli soci persone fisiche i quali siano in possesso,
ciascuno, del cinquanta per cento (50 %) della partecipazione azionaria, le dichiarazioni previste ai
sensi dell’art. 80, del D.Lgs. n. 50/2016 devono essere rese da entrambi i suddetti soci.
Le dichiarazioni in relazione alle attestazioni, tra quelle ivi contenute, che costituiscono dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, dovranno
essere sottoscritte (con firma non autenticata) e presentate unitamente – a pena di esclusione - a una
copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, in conformità a quanto previsto
dall’art. 38, comma 3, del decreto citato.
Si rammenta che la falsa dichiarazione:
- comporta sanzioni penali (art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445);
- costituisce causa di esclusione dalla partecipazione a successive gare per ogni tipo di appalto.
In ordine alla veridicità delle dichiarazioni l’Amministrazione aggiudicatrice, come sotto specificato,
potrà inoltre procedere, a campione, a verifiche d’ufficio anche per i concorrenti non aggiudicatari.
***
Nel caso in cui nel DGUE siano dichiarate condanne o conflitti di interesse o fattispecie relative a
risoluzioni o altre circostanze idonee ad incidere sull’integrità o affidabilità del concorrente (di cui
all’art. 80, commi 1 e 5 del D. Lgs. n. 50/2016, sulla base delle indicazioni rese nelle Linee Guida
dell’A.N.AC.) o siano state adottate misure di self cleaning, dovranno essere prodotti tutti i documenti
pertinenti (ivi inclusi i provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla stazione appaltante ogni
opportuna valutazione.
***
A.2. Documento di partecipazione
A pena di esclusione, il concorrente dovrà predisporre e redigere in bollo la dichiarazione conforme
al modello allegato sotto “B”.
Il Documento di partecipazione dovrà sempre a pena di esclusione dalla procedura essere sottoscritto
dal legale rappresentante del concorrente avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella
presente procedura.
Si precisa che il concorrente potrà, a sua scelta, sia redigere ex novo la dichiarazione ricopiando il
testo di cui al suddetto modello, sia compilare lo stesso modello allegato, omettendo (in caso di
riscrittura) o depennando (in caso di compilazione del modulo) le parti che non lo riguardano.
***
In caso di RTI o in Consorzio, a pena di esclusione dalla procedura del RTI o Consorzio, il documento
in carta semplice in conformità del modello allegato sotto “B” o compilato sullo stesso modulo,
sottoscritto da soggetto avente i poteri necessari per impegnare l’operatore nella presente procedura
dovrà essere prodotto:
(i) da tutte le imprese componenti il RTI o il Consorzio, in caso di RTI o consorzio ordinario di
concorrenti sia costituiti che costituendi;
(ii) dal Consorzio medesimo e da tutte le imprese consorziate indicate quali concorrenti, in caso di
Consorzi stabili.
In caso di procuratore i cui poteri non siano riportati sulla CCIAA, dovrà essere prodotta la procura.
DISCIPLINARE DI GARA
PROCEDURA APERTA
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Il documento contiene attestazioni relative ai dati del soggetto che sottoscrive la dichiarazione, i dati
del concorrente e la forma di partecipazione, l’accettazione delle modalità della procedura, nonché le
ulteriori informazioni ivi indicate, tra le quali in particolare quelle relative a:
- se del caso, le autodichiarazioni sul possesso dei requisiti di cui all’art. 93, comma 7, del D. Lgs. n.
50/2016 ai fini della riduzione della garanzia provvisoria;
- in caso di RTI e Consorzi ordinari di concorrenti costituendi, l’impegno, in caso di aggiudicazione,
a costituire RTI/Consorzio conformandosi alla disciplina di cui all’art. 48, comma 8, del D.Lgs. n.
50/2016, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata
mandataria, la quale stipulerà la Convenzione in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- in caso di RTI e Consorzi ordinari, la ripartizione delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa
raggruppata, raggruppanda, consorziata e/o consorzianda assume;
- in caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016, le consorziate
che fanno parte del Consorzio e quelle per le quali il Consorzio concorre.
***
A.3. Pagamento del contributo all’ANAC
Il concorrente dovrà presentare, a pena di esclusione dalla procedura e con le modalità che seguono,
il documento attestante l’avvenuto pagamento del contributo di cui all’art. 1, commi 65 e 67, della L.
266/2005, recante evidenza del codice CIG. Le istruzioni operative relative al pagamento della
suddetta contribuzione sono pubblicate e consultabili sul sito internet dell’A.N.AC.
A riprova dell'avvenuto pagamento del contributo all’A.N.AC., il partecipante dovrà inserire nella
busta:
a) in caso di versamento on line mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners,
American Express, copia della ricevuta, trasmessa dal “sistema di riscossione”, del versamento del
contributo;
b) in caso di versamento in contanti – mediante il modello di pagamento rilasciato dal Servizio di
riscossione e attraverso i punti vendita della rete dei tabaccai abilitati – copia dello scontrino rilasciato
dal punto vendita corredata da dichiarazione di conformità all’originale ai sensi del DPR 445/2000,
sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare
l’impresa nella presente procedura;
c) in caso di versamento attraverso bonifico bancario internazionale da parte di operatore economico
straniero copia della ricevuta del bonifico bancario corredata da dichiarazione di autenticità,
sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare
l’impresa nella presente procedura.
Nel caso di RTI costituito o costituendo il versamento è effettuato a cura dell’impresa mandataria. In
caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016, il versamento è
effettuato dal Consorzio, anche nel caso di indicazione delle consorziate esecutrici.
***
A. 4. Garanzia provvisoria ed impegno del fideiussore
Ai fini della partecipazione alla presente procedura il concorrente dovrà inserire nella busta una
garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016 di importo pari al 2% (due per cento)
del valore stimato dell'appalto.
La garanzia provvisoria dovrà avere validità fino al termine di validità dell’offerta indicato nel Bando.
La garanzia provvisoria potrà essere costituita, a scelta del concorrente mediante:
a) copia attestazione di bonifico avente come beneficiario il Consiglio Nazionale del Notariato da
appoggiare a: Banca Popolare di Sondrio CODICE IBAN: IT25 H056 9603 2000 0000 7220 X52.
Per facilitare lo svincolo della cauzione provvisoria prestata, si prega di indicare il numero di conto
corrente e gli estremi della banca presso cui il Consiglio Nazionale del Notariato dovrà appoggiare il
mandato di pagamento.
b) assegno circolare intestato al Consiglio Nazionale del Notariato.
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c) fideiussione bancaria o assicurativa oppure rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nel nuovo
“albo” di cui all’art. 106 del D. Lgs. n. 385/1993. Come precisato con Comunicato della Banca d’Italia
del 12/5/2016, possono esercitare l’attività di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico,
oltre agli intermediari già iscritti al nuovo “albo” ex art. 106 TUB, anche gli intermediari che, avendo
presentato istanza nei termini previsti per l’iscrizione nel medesimo “albo”, abbiano un procedimento
amministrativo avviato ai sensi della l. n. 241/90 e non ancora concluso.
La fideiussione bancaria o assicurativa dovrà prevedere, a pena di esclusione:
(i) la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
(ii) la rinuncia espressa all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile;
(iii) la sua operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La garanzia provvisoria dovrà essere corredata:
i) da una autodichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, con la quale il
sottoscrittore dell’istituto di credito/assicurativo dichiara di essere in possesso dei poteri per
impegnare il garante. In tal caso, la stazione appaltante si riserva di effettuare controlli a campione
interrogando direttamente gli istituti di Credito/assicurativi circa le garanzie rilasciate ed i poteri dei
sottoscrittori; oppure, in alternativa
ii) da sottoscrizione del garante autenticata da notaio che attesti la titolarità dei poteri del
sottoscrittore.
Ferma la produzione dell’apposita autodichiarazione o, in alternativa, della dichiarazione notarile, si
precisa che, ove la garanzia provvisoria ne fosse sprovvista, la stazione appaltante provvederà a
richiedere la regolarizzazione di quanto prodotto.
La garanzia provvisoria dovrà essere prodotta:
(i) in caso di RTI costituito, dalla impresa mandataria con indicazione che i soggetti garantiti sono
tutte le imprese del raggruppamento;
(ii) in caso di RTI costituendo, da una delle imprese raggruppande con indicazione che i soggetti
garantiti sono tutte le imprese raggruppande;
(iii) in caso di Consorzio ordinario di concorrenti costituito, dal Consorzio con indicazione che i
soggetti garantiti sono tutte le imprese costituite in Consorzio;
(iv) in caso di Consorzio ordinario di concorrenti costituendo, da una delle imprese consorziande con
indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese che intendono costituirsi in consorzio;
(v) in caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016, dal Consorzio
medesimo.
Inoltre, ai sensi dell’art. 93, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016, il concorrente dovrà, a pena
d’esclusione, produrre, eventualmente anche all’interno della garanzia provvisoria, l’impegno di un
fideiussore (istituto bancario o assicurativo o intermediario iscritto nel nuovo albo di cui all’articolo
106 del TUB), anche diverso da quello che ha emesso la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia
definitiva per l’esecuzione della Convenzione, ove il concorrente risultasse aggiudicatario.
La garanzia provvisoria viene escussa per la mancata sottoscrizione del contratto, per fatto del
concorrente aggiudicatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave.
Eventuali riduzioni della garanzia
L’importo della garanzia provvisoria può essere diminuito in ragione di quanto stabilito dall’art. 93,
comma 7, del D. Lgs n. 50/2016, sulla base di riduzioni progressive, in ragione del/i requisito/i di cui
il concorrente sia in possesso.
L’importo della garanzia è individuato con la seguente modalità: ogni riduzione prevista dalla norma
sopra citata si applica al valore della garanzia, che deriva dall’applicazione della riduzione
precedente.
Si precisa inoltre che:
a) in caso di partecipazione in RTI e/o Consorzio ordinario di concorrenti, il concorrente può godere
del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutte le imprese che lo costituiscono
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PROCEDURA APERTA
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siano in possesso delle/dei predette/i
certificazioni/registrazioni/inventari/impronte/rating/attestazioni (d’ora in poi insieme “requisiti”),
attestato da ciascuna impresa secondo le modalità sopra previste;
b) in caso di partecipazione in Consorzio di cui alle lettere b) e c) dell’art. 45, comma 2, del D.Lgs.
n. 50/2016, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui
il Consorzio o le consorziate esecutrici, sia/ano in possesso dei predetti requisiti, attestato da ciascuna
impresa secondo le modalità sopra previste.
Ai fini della riduzione della garanzia il concorrente dovrà produrre idonea dichiarazione resa ai sensi
dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti stessi.
La stazione appaltante si riserva di eseguire verifiche a campione per riscontare la veridicità delle
dichiarazioni prodotte, chiedendo ai concorrenti di presentare entro apposito termine la
documentazione necessaria per dimostrare il possesso dei requisiti. Nel caso in cui tale
documentazione non fosse fornita o, ove fornita, non fosse idonea a dimostrare il possesso dei
requisiti dichiarati, la stazione appaltante chiederà un’integrazione del valore della garanzia.
***
A. 7. Polizza assicurativa della responsabilità civile per negligenze od errori professionali
Fotocopia della polizza assicurativa, della responsabilità civile per negligenze od errori professionali
di cui agli artt. 110 comma 3 e 112 comma 3 del D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209.
***
A. 8. Avvalimento
Secondo le modalità e condizioni di cui all’articolo 89 del D. Lgs. n. 50/2016, il concorrente – singolo
o consorziato o raggruppato – può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti economico-
finanziari e/o tecnico-professionali, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto (anche partecipante
al raggruppamento o al consorzio) dichiarandolo espressamente nel DGUE.
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la
stipula del Contratto.
A tale fine, si ricorda che l’appalto è in ogni caso eseguito dall’impresa avvalente e l'impresa ausiliaria
può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
Si precisa inoltre, che, in caso di ricorso all’avvalimento:
- non è ammesso che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, pena l’esclusione
di tutti i concorrenti che si siano avvalsi della medesima impresa;
- non è ammessa la partecipazione contemporanea alla gara dell’impresa ausiliaria e di quella che si
avvale dei requisiti di quest’ultima, pena l’esclusione di entrambe le imprese;
- è ammesso che il concorrente possa avvalersi di più imprese ausiliarie per il medesimo requisito.
L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto;
- è sempre ammesso l’avvalimento all’interno di un RTI o Consorzio ordinario tra mandante
mandataria o tra consorziate.
Il concorrente deve, a pena di esclusione dalla procedura, inviare e fare pervenire alla stazione
appaltante nell’ambito della Documentazione amministrativa i seguenti documenti:
a) Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare
l’impresa ausiliaria attestante
- l’obbligo incondizionato e irrevocabile, verso il concorrente, verso la stazione appaltante di messa
a disposizione, per tutta la durata della Convenzione e dei contratti attuativi, delle risorse necessarie
di cui è carente il concorrente;
- la non partecipazione alla gara in proprio o quale associata o consorziata;
b) originale (firmato dal concorrente e dall’ausiliaria) o copia autentica notarile del contratto in virtù
del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere
a disposizione le risorse e/o i mezzi prestati necessari per tutta la durata del contratto. Il predetto
contratto dovrà essere determinato nell’oggetto, nella durata, e dovrà contenere ogni altro elemento
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PROCEDURA APERTA
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utile ai fini dell’avvalimento. Pertanto il contratto di avvalimento dovrà riportare, in modo compiuto,
specifico, esplicito ed esauriente la durata del contratto, l’oggetto dell’avvalimento, il tutto con
dettagliata indicazione delle risorse e/o dei mezzi prestati in relazione ai requisiti oggetto di
avvalimento. Le singole Amministrazioni eseguiranno in corso d'esecuzione dei contratti attuativi le
verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da
parte dell'impresa ausiliaria e l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto
ed in particolare che le prestazioni oggetto di appalto sono svolte direttamente dalle risorse umane e
strumentali dell'impresa ausiliaria, che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi
derivanti dal contratto di avvalimento.
Il DGUE relativo all’impresa ausiliaria dovrà essere inserito nella busta.
Si precisa che nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell’art. 80, comma
12, del D. Lgs. n. 50/2016 nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente
ed escute la garanzia provvisoria.
La stazione appaltante verificherà se l’ausiliaria soddisfa i criteri di selezione o se sussistono motivi
di esclusione ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 ed impone all'operatore economico di
sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono
motivi obbligatori di esclusione, entro un termine perentorio che non sarà inferiore a 20 giorni, pena
l’esclusione dalla gara.
***
A. 9. Procura
Qualora le dichiarazioni e/o attestazioni e/o offerta tecnica e/o offerta economica siano sottoscritte da
un procuratore (generale o speciale) la cui procura (riferimenti dell’atto notarile), nonché i cui poteri,
non siano espressamente attestati nel certificato di iscrizione al Registro delle imprese, il concorrente
dovrà produrre, a pena di esclusione dalla procedura, copia della procura (generale o speciale), oppure
del verbale di conferimento, che attesti i poteri del sottoscrittore e gli estremi dell’atto notarile.
Tale copia dovrà essere inviata e fatta pervenire alla stazione appaltante con le modalità e nei termini
perentori previsti.
La stazione appaltante si riserva di richiedere al concorrente, in ogni momento della procedura, la
consegna di una copia autentica o copia conforme all’originale della procura; nella relativa
comunicazione di richiesta verranno fissati il termine e le modalità per l’invio della documentazione
richiesta.
***
A. 10. Fallimento, concordato preventivo con continuità aziendale
In caso di fallimento, concordato preventivo con continuità aziendale il concorrente dovrà inviare in
apposita busta denominata “Documentazione amministrativa aggiuntiva” i documenti di cui all’art.
110, commi 3, 4 e 5, del D. Lgs.n. 50/2016.
***
A.11 Atti relativi al RTI o Consorzio
In caso di partecipazione in RTI o Consorzio, già costituiti al momento della presentazione
dell’offerta, il concorrente deve, a pena di esclusione dalla procedura, inserire nella busta copia
dell’atto notarile di mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa capogruppo, ovvero
dell’atto costitutivo del Consorzio. Il mandato collettivo speciale del RTI e l’atto costitutivo del
Consorzio dovranno espressamente contenere l’impegno delle singole imprese facenti parte del RTI
o del Consorzio al puntuale rispetto degli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i, anche
nei rapporti tra le imprese raggruppate o consorziate. Qualora il mandato speciale del RTI e l’atto
costitutivo del consorzio, presentati in fase di partecipazione, non contengano il suddetto impegno,
lo stesso dovrà necessariamente essere prodotto, in caso di aggiudicazione, al momento della
presentazione dei documenti per la stipula.
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PROCEDURA APERTA
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In caso di partecipazione di consorzio stabile non iscritto alla CCIAA il concorrente deve inviare e
far pervenire alla stazione appaltante copia autentica dell’atto costitutivo e dello Statuto del
Consorzio; nel caso in cui le imprese consorziate indicate quali esecutrici non risultino dall’atto
costituivo o dallo Statuto, il concorrente deve inviare e far pervenire alla stazione appaltante copia
autentica della delibera dell’organo deliberativo di ogni consorziata indicata quale esecutrice, dalla
quale si evinca la volontà di operare esclusivamente in modo congiunto per un periodo di tempo non
inferiore a 5 anni. La mancata produzione di detta documentazione non comporta l’esclusione.
BUSTA B – OFFERTA TECNICA
Contiene offerta tecnica come dettagliato nel punto 5 da 1 a 7 (pag. 5).
BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA
In tale plico deve essere inserita dichiarazione di offerta, in carta libera e in lingua italiana, redatta in
conformità del modello allegato sotto “C” (schede 1 e 2) contenente l’indicazione espressa in
percentuale, in cifre ed in lettere, del valore delle provvigioni sui premi imponibili.
In caso di discordanza fra l’importo indicato in lettere e quello indicato in cifre, sarà ritenuta valida
l’indicazione più vantaggiosa per l’Ente.
Tale offerta dovrà essere sottoscritta, con firma leggibile apposta per esteso:
- nel caso di impresa individuale, dal titolare della stessa;
- nel caso di società o di consorzio, da chi ne ha la rappresentanza legale;
- nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti già costituito, dal legale
rappresentante del soggetto mandatario;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti non ancora
costituiti, da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o il
consorzio. In tale ipotesi, l’offerta deve contenere l’impegno che, in caso di
aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con
rappresentanza ad uno di essi, da indicare nell’offerta stessa e qualificato come
mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
In ogni caso la dichiarazione di offerta può essere sottoscritta anche da un soggetto autorizzato ad
agire in nome e per conto dell’impresa, purché sia prodotta copia della relativa procura.
BUSTA D – DOCUMENTI A COMPROVA DELL’AUTONOMIA DELL’OFFERTA
In tale busta, che deve essere prodotta solo nel caso in cui il concorrente abbia dichiarato di trovarsi
in una situazione di controllo con altri partecipanti alla presente gara, devono essere inseriti tutti i
documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione
dell’offerta.
Controlli sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive
Dopo la ricezione delle dichiarazioni sostitutive come sopra prodotte l'Ente procederà a idonei
controlli, anche a campione, circa la veridicità delle stesse, acquisendo d’ufficio le necessarie
informazioni.
Esso potrà, per accelerare il procedimento, richiedere agli interessati di indicare l’amministrazione
competente e gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, l’Ente trasmetterà
gli atti all’autorità giudiziaria ai fini dell’applicazione delle sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R.
28 dicembre 2000 n. 445 e se il soggetto che ha dichiarato il falso è risultato aggiudicatario ne
dichiarerà immediatamente la decadenza dall’aggiudicazione.
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PROCEDURA APERTA
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Controlli sulle cessioni di rami d’azienda
L’Ente si riserva la facoltà di effettuare - d’ufficio o acquisendo dai concorrenti documentazione
integrativa - ulteriori controlli relativamente alle imprese che dal Casellario informatico delle imprese
qualificate istituito presso l'Osservatorio dei Contratti Pubblici o da altre informazioni comunque
pervenute nella disponibilità dell’Ente risultino aver acquisito da altra impresa (mediante cessione o
affitto di azienda o di ramo di azienda, o per effetto di fusione o di scissione), nel triennio antecedente
la data di pubblicazione del bando di gara, un’azienda o un ramo di azienda destinato allo svolgimento
di attività delle stesse categorie di quelle che formano oggetto dell’appalto di cui si tratta.
In particolare, l’Ente potrà verificare l’assenza delle condizioni previste dall’art. 80, comma 1, del D.
Lgs. 50/2016 quali cause di esclusione dalle procedure di affidamento degli appalti di lavori pubblici
anche in capo agli amministratori muniti di rappresentanza e ai direttori tecnici (più precisamente:
titolari di impresa individuale, soci di s.n.c., soci accomandatari di s.a.s., amministratori muniti di
rappresentanza di società di altro tipo, direttori tecnici) dell’impresa cedente o affittante o fusa o
scissa.
Tali controlli potranno essere compiuti sia in sede di gara nel corso dell’esame della documentazione
di ammissione, sia dopo l’aggiudicazione provvisoria.
Qualora dalle suddette verifiche emergano elementi gravi, precisi e concordanti nel senso che le
operazioni societarie sopra indicate dissimulino un’elusione di divieti di partecipazione alle gare,
l’Ente potrà escludere il concorrente dalla gara e segnalare il fatto alla competente autorità.
14. Cause di esclusione
Si fa presente che la mancanza ovvero l’incompletezza di quanto sopra richiesto alle lettere A.1 - A.2
- A.3 - A.4 - A.5 (eventuale) - A.6 (eventuale) - A.7) – A.8 (eventuale) - A.9 (eventuale); A.10
(eventuale) – A.12) - B) - C) - D) (se ne ricorre il caso) comporta l’esclusione dalla gara, nel rispetto
delle procedure stabilite dalle norme vigenti.
Si precisa che, con riferimento a quanto richiesto per l’offerta tecnica (Relazione organizzativa e
gestionale) l’incompletezza di quanto richiesto in merito alla sigla in ogni pagina comporta la non
valutazione della parte dell’elaborato presentata e riportata nella pagina stessa.
Costituisce inoltre causa di esclusione la circostanza che le dichiarazioni richieste siano prive di
sottoscrizione o rechino una sottoscrizione di cui venga accertata la non riconducibilità al dichiarante.
La Commissione potrà comunque richiedere la regolarizzazione di documenti relativamente ad aspetti
di carattere formale che non comportino inesistenza, nullità o esclusione, nonché la produzione di
integrazioni in ordine a requisiti per i quali sussista un principio di prova.
15. Violazione delle norme sull’imposta di bollo
Per i documenti soggetti a imposta di bollo, per i quali le marche da bollo non siano state apposte o
siano state apposte in misura insufficiente, l’Ente procederà d’ufficio, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R.
26 ottobre 1972 n. 642, a inviarli al competente Ufficio Locale dell’Agenzia delle Entrate affinché
esso provveda alla loro regolarizzazione e all’applicazione della relativa sanzione ai sensi dell’art. 31
dello stesso decreto.
16. PROCEDURA DI GARA
Nomina Commissione e sedute
Allo scadere del termine di presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente e,
oltre ad essere non più modificabili, sono conservate dalla stazione appaltante.
La stazione appaltante, immediatamente dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte,
nominerà la Commissione di gara.
***
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PROCEDURA APERTA
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La procedura di aggiudicazione sarà aperta, in data che verrà pubblicata sul sito www.notariato.it,
dalla Commissione all’uopo nominata che procederà, in seduta pubblica, allo svolgimento delle
seguenti attività:
a) la verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate;
b) successivamente la Commissione procederà alla apertura dei plichi e alla verifica della presenza
delle buste A, B, C, D (eventuale) e, quindi, all’apertura della busta relativa alla Documentazione
amministrativa di ciascuna singola offerta presentata, per procedere alla verifica della presenza dei
documenti richiesti ed ivi contenuti.
Si precisa che alla prima seduta pubblica (ed alle successive sedute pubbliche di apertura delle offerte
tecniche ed economiche) potrà assistere ogni concorrente.
***
Ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di mancanza, incompletezza e
irregolarità essenziali della documentazione amministrativa, con esclusione di quelle afferenti
l’offerta tecnica ed economica, il concorrente verrà invitato a completare o a fornire quanto richiesto
entro un termine perentorio non superiore a dieci giorni, applicandosi altresì la sanzione pecuniaria
come quantificata e secondo le modalità previste dal presente disciplinare.
Si precisa che il concorrente dovrà produrre, unitamente alla documentazione necessaria per la
regolarizzazione, documentazione attestante l’intercorso pagamento.
L’omesso pagamento entro il termine assegnato comporterà l’esclusione dalla gara.
Nel caso in cui il concorrente non produca quanto richiesto nel termine assegnato, la stazione
appaltante procederà alla sua esclusione e non applicherà alcuna sanzione.
In caso di plurime dichiarazioni incomplete/irregolari/mancanti, si applicherà un’unica sanzione solo
ove le stesse afferiscano alla condotta della medesima impresa.
Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali,
la Commissione ne richiede al concorrente la regolarizzazione entro un termine perentorio non
superiore a dieci giorni, ma non applica alcuna sanzione.
In caso di inutile decorso del termine in assenza di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla
gara.
***
Al termine dell’analisi dei documenti contenuti nella documentazione amministrativa, all'esito delle
valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali sarà adottato il
provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura e le ammissioni.
Al fine di consentire l'eventuale proposizione dei ricorsi ai sensi dell'articolo 120 del codice del
processo amministrativo, sono altresì pubblicati sul sito www.notariato.it gli atti di cui all’art. 29 del
D. Lgs. n. 50/2016.
***
Conclusa la suddetta fase istruttoria sulla documentazione amministrativa, la Commissione, riunita
in seduta aperta al pubblico, la cui data sarà comunicata ai concorrenti ammessi, procederà
all’apertura delle Offerte Tecniche per la verifica della presenza dei documenti relativi alle singole
Offerte Tecniche. Della esecuzione della predetta attività verrà data preventiva comunicazione ai
concorrenti ammessi.
***
Successivamente, in apposite sedute riservate, la Commissione procederà a verificare la regolarità dei
documenti delle Offerte Tecniche, nonché la rispondenza delle caratteristiche/requisiti dichiarate/i
nell’Offerta Tecnica con quelle/i minime/i previste/i, a pena d’esclusione. Successivamente la
Commissione procederà alla convocazione, mediante pubblicazione sul sito web, dei referenti del
servizio/sostituti per lo svolgimento della prova di cui alla fase 2 (pag. 8).
DISCIPLINARE DI GARA
PROCEDURA APERTA
23
Terminato l’esame delle offerte tecniche, pertanto, si procederà alla attribuzione del “punteggio
tecnico” (PT) sulla base dei sub-criteri ed in ragione dei relativi sub-punteggi massimi stabiliti nel
presente Disciplinare di gara e dei risultati della prova test.
***
Successivamente, la Commissione procederà, in seduta aperta al pubblico, la cui data sarà
preventivamente comunicata ai concorrenti ammessi, alla apertura delle offerte economiche.
Nella medesima seduta aperta al pubblico, la Commissione renderà noto il PT attribuito.
Di seguito, in seduta riservata, la Commissione procederà:
1. all’esame e verifica delle offerte economiche presentate;
2. alla verifica in ordine alla sussistenza in capo ai concorrenti di una situazione di controllo ex art.
2359 c.c. proponendo l’esclusione dei concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono
imputabili ad un unico centro decisionale sulla base di univoci elementi, così come previsto dall’art.
80, comma 5, lett. m) del D. Lgs n. 50/2016;
3. all’attribuzione del punteggio economico;
4. alla somma di tutti i punteggi parziali attribuiti alle diverse offerte (PT + PE), attribuendo il
punteggio complessivo a ciascuna offerta;
5. a stilare la graduatoria provvisoria di merito;
6. alla verifica della presenza di eventuali offerte anormalmente basse, ai sensi dell’art. 97, comma 3,
del D. Lgs. n. 50/2016.
Nel caso di anomalia, o ove ricorrano i presupposti di cui all’art. 97, comma 6, del D. Lgs. 50/2016
e s.m.i. per la valutazione di congruità delle offerte che appaiano sulla base di specifici elementi
anormalmente basse, la stazione appaltante procede alla verifica dell’anomalia ai sensi dell’art. 97 D.
Lgs. 50/2016.
La Commissione dichiarerà l’anomalia delle offerte che, all’esito del procedimento di verifica
risultino non congrue procedendo alla formulazione della graduatoria provvisoria di merito.
Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale,
successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte, non rileva per
il calcolo delle medie della procedura e l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.
***
17. Ulteriori regole e vincoli
Saranno esclusi dalla procedura i concorrenti che presentino:
· offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di
fornitura specificate,
· offerte che siano sottoposte a condizione,
· offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni di fornitura,
· offerte incomplete e/o parziali,
· offerte di servizi che non rispettino le caratteristiche minime stabilite, ovvero di servizi connessi
offerti con modalità difformi, in senso peggiorativo, da quanto stabilito.
Si rammenta che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci:
· comportano sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000;
· costituiscono causa d’esclusione dalla partecipazione alla presente procedura;
· saranno oggetto di comunicazione all’A.N.AC. ai sensi dell’art. 80, comma 12, e saranno valutate
ai sensi dello stesso articolo comma 5, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016;
· comportano l’escussione della garanzia provvisoria.
In ordine alla veridicità delle dichiarazioni, la stazione appaltante si riserva di procedere, anche a
campione, a verifiche d’ufficio.
La stazione appaltante si riserva il diritto di:
a) non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione
all’oggetto, in conformità a quanto previsto dall’articolo 95, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016;
DISCIPLINARE DI GARA
PROCEDURA APERTA
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b) sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente;
c) il diritto di non stipulare motivatamente il contratto di appalto anche qualora sia intervenuta in
precedenza l’aggiudicazione.
Gli offerenti sono vincolati alle offerte presentate per un periodo di 360 giorni naturali e consecutivi
dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.
Qualora venga accertata la realizzazione nella presente gara di pratiche e/o intese restrittive della
concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile – ivi inclusi gli articoli 101 e
ss. del TFUE e gli articoli 2 e ss. della Legge n. 287/1990 –, la stazione appaltante si riserva la relativa
valutazione, anche ai sensi dell’articolo 80, comma 5, lettera c), del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’articolo
68 del R.D. n. 827/1924, al fine della motivata esclusione dalla partecipazione alle successive
procedure di gara indette dalla stazione appaltante stessa ed aventi il medesimo oggetto della presente
gara.
La stazione appaltante si riserva, altresì, di segnalare alle Autorità competenti eventuali elementi che
potrebbero attestare la realizzazione (o il tentativo) nella presente gara di pratiche e/o intese restrittive
della concorrenza e del mercato anche al fine della verifica della sussistenza di eventuali fattispecie
penalmente rilevanti, provvedendo a mettere a disposizione delle dette autorità qualsiasi
documentazione utile in suo possesso.
La stazione appaltante provvederà a comunicare al Casellario Informatico le informazioni di cui alla
Determinazione dell’AVCP n. 1 del 10/01/2008, salvo i fatti riguardanti la fase di esecuzione dei
singoli contratti attuativi, da annotare nel Casellario, il cui onere di comunicazione rimane in capo
alle singole Amministrazioni.
***
18. Controllo sul possesso dei requisiti di accesso alla gara
Sul primo classificato della graduatoria provvisoria di merito la stazione appaltante provvederà alla
verifica del possesso dei prescritti requisiti ai sensi degli artt. 32, comma 7, e 85 del D. Lgs. n.
50/2016.
La stazione appaltante procederà anche nei confronti del soggetto che segue in graduatoria e del
sorteggiato alla verifica del possesso dei prescritti dal presente disciplinare.
La stazione appaltante può chiedere ai suddetti concorrenti di produrre:
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal soggetto o
organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il
revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della
fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione;
qualora non prodotta in originale, l’attestazione dovrà essere accompagnata da dichiarazione di
conformità all’originale ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 del concorrente;
ovvero
- copia dei bilanci consuntivi, compresi gli allegati, relativi agli esercizi finanziari 2013/2014/2015
con indicazione del punto specifico da cui sia possibile evincere la misura (importo) e la tipologia
(causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione, in formato
pdf.;
ovvero
- copia delle fatture attestanti la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del
fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione, accompagnate da dichiarazione di conformità
all’originale resa ai sensi del DPR 445/2000 sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del
concorrente; ove la causale non sia chiara il concorrente potrà produrre anche copia dei contratti cui
le fatture si riferiscono in formato pdf;
Si precisa che, ai fini di quanto sopra, se il requisito posseduto da ogni singolo concorrente è superiore
al requisito minimo richiesto è sufficiente comprovare il possesso del requisito minimo richiesto.
DISCIPLINARE DI GARA
PROCEDURA APERTA
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I documenti sopra indicati dovranno essere presentati, entro il termine di dieci giorni, a pena di
esclusione, attraverso l’invio via pec all’indirizzo [email protected]
La stazione appaltante si riserva in qualsiasi momento di chiedere gli originali dei documenti prodotti
in copia conforme all’originale.
Qualora la predetta documentazione a comprova non venga fornita entro il termine assegnato, ovvero
qualora il possesso dei requisiti richiesti non risulti confermato dalla documentazione prodotta a
comprova si procederà all’esclusione del concorrente dalla gara, e ove ne ricorrano i presupposti, alla
segnalazione del fatto all'A.N.AC. ai sensi dell’art. 80, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016. E’ in
facoltà della stazione appaltante chiedere chiarimenti in ordine alla documentazione tempestivamente
presentata da produrre entro un termine perentorio, non superiore a dieci giorni; nel caso in cui i
chiarimenti non vengano presentati entro il termine assegnato o qualora la documentazione prodotta
non sia in grado di chiarire quanto richiesto, il concorrente sarà escluso dalla gara.
In virtù di quanto previsto dal comma 4 dell’art.13 della L. 11 novembre 2011 n.180, la stazione
appaltante non procederà ad effettuare le verifiche di cui sopra nel caso in cui il Concorrente secondo
in graduatoria rientri tra le Micro, Piccole e Medie Imprese secondo i parametri fissati dalla
raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003. Qualora la Micro,
Piccola e Media Impresa partecipi alla gara in forma associata, la stessa verrà sottoposta, unitamente
all’intera compagine, alle verifiche di cui sopra.
Successivamente, si procederà agli adempimenti relativi all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32 del
D. Lgs. n. 50/2016.
La stazione appaltante effettuerà la comunicazione di aggiudicazione ai sensi dell’art. 76, comma 5
lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016.
Trova applicazione quanto previsto dall’art. 32, comma 8, D. Lgs. n. 50/2016.
***
19. Accesso agli atti all’esito della procedura di gara
Si evidenzia, preliminarmente, che, fermo restando quanto previsto in materia di accesso agli atti nel
D. Lgs. n. 50/2016 all’art. 53, l’esercizio del diritto di accesso può essere esercitato ai sensi degli artt.
22 e segg. della l. n. 241/1990.
Si rappresenta, altresì, che il concorrente è tenuto ad indicare analiticamente nell’Offerta Tecnica e
nelle giustificazioni prodotte (nel caso di una eventuale offerta anomala) le parti delle stesse
contenenti segreti tecnici o commerciali, ove presenti, che intenda non rendere accessibile ai terzi.
Tale indicazione dovrà essere adeguatamente motivata ed il concorrente dovrà allegare ogni
documento idoneo a comprovare l’esigenza di tutela.
La stazione appaltante garantirà comunque visione ed eventuale estrazione in copia di quella parte
della documentazione che è stata oggetto di valutazione, e conseguente attribuzione del punteggio,
da parte della Commissione di aggiudicazione qualora strettamente collegata all’esigenza di tutela
del richiedente.
Rimane inteso che la stazione appaltante in ragione di quanto dichiarato dal concorrente e di ciò che
è stato sottoposto a valutazione dalla Commissione di aggiudicazione, procederà ad individuare in
maniera certa e definitiva le parti che debbano essere segretate dandone opportuna evidenza nella
comunicazione di aggiudicazione.
Saranno inoltre sottratti all’accesso tutti i dati giudiziari rinvenuti nella documentazione presentata
dal Concorrente, nonché le informazioni annotate sul Casellario istituito presso l’A.N.AC.
***
20. Variazioni intervenute durante lo svolgimento della procedura
Il concorrente, nonché la sua eventuale ausiliaria, dovranno comunicare tempestivamente alla
stazione appaltante le eventuali variazioni alle dichiarazioni contenute nel “Documento di gara unico
europeo” e nel “Documento di Partecipazione” producendo gli stessi documenti con le medesime
modalità, evidenziando le variazioni intervenute.
DISCIPLINARE DI GARA
PROCEDURA APERTA
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Le surrichiamate dichiarazioni in ordine alle variazioni intervenute dovranno essere inviate via pec
all’indirizzo [email protected].
Rimane inteso che, al fine di consentire alla stazione appaltante di eseguire le prescritte valutazioni
ai sensi dell’art. 80, commi 7 e 8, del D. Lgs. 50/2016, unitamente alla comunicazione delle variazioni
dovranno essere prodotti tutti i documenti a tal fine necessari.
La documentazione di cui sopra dovrà essere presentata, da tutte le imprese componenti il RTI o il
Consorzio che abbiano subito le dette variazioni.
***
21. ADEMPIMENTI PER LA STIPULA
Con la comunicazione di cui all’art. 76, comma 5, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, viene richiesto
all’aggiudicatario di far pervenire alla stazione appaltante nel termine di 15 (quindici) giorni solari
dalla ricezione della suddetta comunicazione la seguente documentazione (in originale o in copia
autenticata e in regolare bollo laddove previsto dalla normativa vigente):
a) idoneo documento comprovante la prestazione di una garanzia definitiva in favore della stazione
appaltante, a garanzia degli impegni contrattuali, secondo le modalità e condizioni indicate nel
successivo paragrafo 10 del presente Disciplinare di gara; si precisa che, per fruire delle riduzioni di
cui all’art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 della suddetta garanzia, l’aggiudicatario dovrà
produrre, nei modi e nelle forme stabilite del presente Disciplinare di gara, la documentazione di cui
al predetto paragrafo, ove non precedentemente prodotta;
b) idonea copertura assicurativa nel rispetto di quanto stabilito dal presente Disciplinare di gara;
In caso di RTI e di Consorzi:
_ la documentazione di cui ai precedenti punti a), b), dovrà essere presentata:
- in caso di RTI o di Consorzi ordinari di tipo orizzontale, dall’Impresa mandataria in nome e per
conto di tutte le imprese raggruppate con responsabilità solidale ai sensi dell’art. 48 comma 5 del
D.Lgs. n. 50/2016;
- in caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. dal
Consorzio stesso.
Scaduto il termine sopra menzionato, la stazione appaltante verificherà se la documentazione prodotta
sia completa nonché formalmente e sostanzialmente regolare.
Qualora nei termini assegnati, la documentazione di cui sopra non pervenga o risulti incompleta o
formalmente e sostanzialmente irregolare, la stazione appaltante si riserva di assegnare un termine
perentorio scaduto il quale la stessa procederà alla revoca dell’aggiudicazione.
Ove la stazione appaltante non preferisca indire una nuova procedura, nel rispetto degli adempimenti
relativi all’aggiudicazione di cui agli articoli 30 e 76 del D. Lgs. n. 50/2016, procederà
all’aggiudicazione della gara al concorrente che segue nella graduatoria, che, in tal caso, sarà tenuto
a presentare rispettivamente entro 5 (cinque) e 15 (quindici) giorni solari dal ricevimento della
comunicazione di aggiudicazione, la documentazione precedentemente indicata.
In ogni caso, la stazione appaltante potrà rivalersi sulla garanzia prestata dall’aggiudicatario a
garanzia dell’offerta cui è stata revocata l’aggiudicazione, procedendo all’incameramento della
stessa.
Con l’aggiudicatario verrà stipulata un contratto di appalto, conforme allo Schema di Contratto
allegato al presente Disciplinare di gara (D).
Successivamente, la stazione appaltante comunicherà l’avvenuta stipulazione del contratto con
l’aggiudicatario sul proprio sito internet.
***
22. Garanzia definitiva
Ai fini della stipula del contratto, l’aggiudicatario dovrà prestare, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n.
50/2016, una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fideiussione pari al 10% dell’importo
massimo stabilito nel contratto, in favore della stazione appaltante.
DISCIPLINARE DI GARA
PROCEDURA APERTA
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L’importo della garanzia fideiussoria come sopra determinato, è aumentato di tanti punti percentuali
quanti sono quelli eccedenti il 10% nel caso in cui il ribasso rispetto alla base d’asta sia superiore al
10% della medesima, mentre l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore
al 20% ove il ribasso rispetto alla base d’asta sia superiore al 20% della medesima. Il surrichiamato
incremento percentuale rispetto all’eccedenza del 10 e del 20% sull’importo massimo stabilito nel
contratto verrà calcolato sull’importo della garanzia stessa.
La garanzia copre l’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni
derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme
pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la
risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore, l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il
completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’esecutore,
il pagamento di quanto dovuto dall’esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di
norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione,
assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.
La garanzia potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli
intermediari iscritti nel nuovo “albo” di cui all’art. 106 del D. Lgs. N. 385/1993. Come precisato con
Comunicato della Banca d’Italia del 12/5/2016, possono esercitare l’attività di concessione di
finanziamenti nei confronti del pubblico, oltre agli intermediari già iscritti al nuovo “albo” ex art. 106
TUB, anche gli intermediari che, avendo presentato istanza nei termini previsti per l’iscrizione al
medesimo “albo” ex art. 106 TUB, hanno un procedimento amministrativo avviato ai sensi della l. n.
241/90 e non ancora concluso.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile,
nonché l'operatività della garanzia medesima – anche per il recupero delle penali contrattuali - entro
quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
Le garanzie fideiussorie dovranno inoltre avere sottoscrizione autenticata da notaio ed essere
irrevocabili.
Trovano applicazione le regole sulle riduzioni previste in caso di possesso da parte dell’aggiudicatario
dei requisiti (certificazioni/registrazioni/inventari//impronte/attestazioni/rating) previsti dall’art. 93,
comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016.
La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la decadenza dell’aggiudicazione e
l’acquisizione della garanzia provvisoria e la stazione appaltante potrà aggiudicare il contratto di
appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
La garanzia cessa di avere effetto a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal
contratto di appalto.
La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e in misura dell'avanzamento dell'esecuzione,
nel limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all’art.
103, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016.
In particolare, lo svincolo verrà effettuato con periodicità annuale.
***
23. POLIZZA ASSICURATIVA
L’Aggiudicatario è obbligato, ai fini della stipula del contratto, a presentare idonea copertura
assicurativa, per le garanzie individuate nel presente Disciplinare di gara, attinenti allo svolgimento
di tutte le attività oggetto del contratto.
- In particolare, l’Aggiudicatario potrà scegliere tra una delle due modalità di seguito riportate; nello
specifico, il fornitore dovrà produrre una o più polizze assicurative contratte specificatamente per
l’appalto; ovvero (in via alternativa) - produrre una o più polizze di cui è provvisto, integrate e/o
modificate affinché siano resi conformi al presente Disciplinare di gara.
DISCIPLINARE DI GARA
PROCEDURA APERTA
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La/e polizza/e assicurativa/e dovrà/nno essere stipulata/e con Compagnia/e di Assicurazione,
autorizzata/e, ai sensi delle leggi vigenti, all’esercizio dei rami oggetto della/e copertura/e richiesta/e.
Si precisa che potrà essere prodotto o il documento integrale di polizza assicurativa ovvero un estratto
di polizza con una dichiarazione della Compagnia di Assicurazioni attestante l’esistenza della stessa
e delle clausole/vincoli assicurative/i previste/i.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere comunque l’integrale documento di polizza.
Si sottolinea che per tutta la durata del contratto, l’Aggiudicatario ha l’obbligo di avere sempre attiva
una o più polizze di assicurazione conformi a quanto indicato nel disciplinare.
Resta ferma l’intera responsabilità del Fornitore anche per danni coperti o non coperti e/o per gli
eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati.
***
24. NORMATIVA APPLICABILE
Per quanto non espressamente indicato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le vigenti
disposizioni:
- del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei Contratti pubblici”;
- del Codice Civile;
- del D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209 “Codice delle assicurazioni private”;
- del R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale
dello Stato e relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924 n. 827;
***
25. VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE D’APPALTO - INFORMAZIONI
La documentazione relativa all’appalto (bando, disciplinare di gara, allegati e documentazione
complementare) sarà resa disponibile sul sito web del Consiglio Nazionale del Notariato all’indirizzo
www.notariato.it.
***
26. ALLEGATI
Fanno parte integrante e sostanziale del presente documento i seguenti Allegati:
A) Modello di DGUE;
B) Modello di domanda di partecipazione;
C) Modello di offerta economica (scheda 1 e scheda 2);
D) Contratto.
***
27. Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si informa che:
a) il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a
partecipare alla procedura di affidamento del servizio di cui si tratta;
b) il trattamento dei dati personali avverrà presso gli uffici del Consiglio Nazionale del Notariato con
l’utilizzo anche di sistemi informatici, nei modi e nei limiti necessari per conseguire la finalità
predetta, e sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della
loro riservatezza;
c) il conferimento dei dati è obbligatorio per i soggetti che intendano concorrere alla gara;
d) l’eventuale mancanza del conferimento dei dati necessari ai fini dell’ammissione comporterà
l’esclusione dalla gara;
f) agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196;
g) il titolare del trattamento è il Consiglio Nazionale del Notariato;
h) il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Procedimento sotto indicato.
28. Controversie
DISCIPLINARE DI GARA
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Contro il presente bando è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro
il termine di trenta giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 120, comma 5, del Codice del Processo
Amministrativo, approvato con D. Lgs. 2 luglio 2010 n. 104.
Per le controversie sui diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del contratto d’appalto, è
competente il giudice ordinario, ferma restando la facoltà delle Parti di avvalersi dell’arbitrato ai sensi
degli articoli da 209 e 210 del D. Lgs. 50/2016.
Responsabile del procedimento: Cons. Massimo Pensato – Direttore Generale del C.N.N.
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