Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa Divisione Economica e Sociale Ufficio politiche fiscali
Accertamenti a mezzo studi di settore e la difesa del
contribuente
Pregi e limiti dello strumento di accertamento
Roma, 28 ottobre 2010
Dott. Comm. Claudio Carpentieri Resp. Ufficio politiche fiscali CNA
Tutto ruota intorno alla valenza probbatoria
Contraddittorio
Costruzionecondivisa Stima
anticipata
Valenza probbatoria
Valenza probbatoria
Studi di settore
Compliance
Requisiti per la rettifica
Roma, 28 ottobre 2010
Si tratta di un aspetto centrale che manca
nel redditometro
Accertamenti effettuati 2008
Attività 2008Numero (≈)
Accertamenti
Maggiore imposta accertata media (€)
Contribuenti esercenti attività per i quali è in vigore lo studio di settore
103.00026.184
di cui
…sulla base dell’applicazione delle risultanze degli studi di settore (GERICO)
73.0006.673
…senza l’applicazione delle risultanze degli studi di settore (GERICO)
30.00074.800
FONTE: Agenzia entrate – Audizione del Direttore Attilio Befera allaCommissione Finanze della Camera dei Deputati (10 febbraio 2010)
Dott. Comm.. Claudio Carpentieri Resp. Uff. politiche fiscali CNA
Roma, 28 ottobre 2010
Accertamenti effettuati nel 2009
FONTE: Agenzia entrate – Conferenza stampa del 2 marzo 2010(Dati non definitivi)
Accertamenti 2009 Numero Importi
a soggetti non congrui agli studi di settore 56.437 12.802
Definiti con adesione e con acquiescenza 24.619 4.410
Dott. Comm.. Claudio Carpentieri Resp. Uff. politiche fiscali CNARoma, 28 ottobre 2010
Valutazione del rischio selezione per l’accertamento a mezzo studi di settorePlatea teorica studi di settore 4.300.000
Soggetti esclusi - 600.000
Soggetti a studi 3.700.000
Congrui (61%) 2.245.000- 2.800.000
Adeguati (15%) 555.000
Soggetti non congrui e non adeguati 900.000
Nell’intervallo di confidenza 200.000
(≈) 350.000Situazioni di “marginalità” 300.000
Con Note aggiuntive (rif.2008) 265.000
POTENZIALE ACCERTAMENTO su 550.000
RISCHIO SELEZIONE
(rif.verifiche da studi effettuate nel 2009 )56.437
6,27%
(10,26%)
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Roma, 28 ottobre 2010
ANALISI DI FATTO E DIRITTO DELLE CONTESTAZIONI
La difesa del contribuente nelle ipotesi di selezione
Roma, 28 ottobre 2010
Le due linee di difesa percorribili in ragione delle contestazioni dell’ufficio
Roma, 28 ottobre 2010Dott. Comm. Claudio Carpentieri Resp. Ufficio politiche fiscali CNA
Giudizio sulla natura
della prova
Giudizio sulla condizione
di non normale svolgimento
dell’attività
Analisi sulla gravita degli scostamenti e
sulla fondata desunzione della pretesa
Analisi di merito sulla stima che emerge da GERICO
QUANDO LA PRESUNZIONE E’ GRAVE PRECISA E CONCORDANTE
Analisi della natura della presunzione sottostante
Roma, 28 ottobre 2010
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La relazione tra accertamento a mezzo studi di settore e metodologie di controllo.
L’articolo 62-sexies DL n. 331/93 definisce tra gli accertamenti induttivi
dotati di gravità precisione e concordanza di cui all’art. 39, c 1, lett. d) del D.P.R. 600/73 quelli basati su
“Sull'esistenza di gravi incongruenze”
Gli studi di settore
tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi
dichiarati e quelli “fondatamente desumibili” dalle caratteristiche e dalle condizioni di
esercizio dell’attività
ovvero
In giudizio è comunque difficile dimostrare da
parte dell’AF che il “tovagliometro” o simili
siano più attendibili dello studio di settore
applicabile ed applicato
Non è da escludere che lo studio sia inadeguato al caso
di specie, ma deve essere dimostrato
nell’accertamento
Dott. Comm.. Claudio Carpentieri Resp. Uff. politiche fiscali CNA
Roma, 28 ottobre 2010
La franchigia dai c.d. accertamenti analitico induttivi articolo 1, comma 17 della legge n. 296/2006 (applicabile dall’anno d’imposta 2006)
Gli accertamenti di tipo analitico-induttivo
(art. 39, c 1, let. d) del DPR n. 600/73)
non potranno essere effettuatise
congruità al volume di ricavi stimato dagli studi di settore
l’incremento di ricavi da analitico induttivo deve superare il 40% dei dichiarati, ma non può comunque superare € 50 mila
non deve aver fatto omissioni o irregolarità nei dati comunicati, che portano ad un incremento
di ricavi dichiarati superiore al 10%
L’idea è quella che entro certi
limiti lo studio di settore resta più
affidabile
Il limite assoluto è stato creato
pensando alle imprese che hanno un fatturato elevato
La coerenza non serve anche perché le
nuove regole si rendono applicabili in
relazione ai nuovi studi di settore.
Dott. Comm.. Claudio Carpentieri Resp. Uff. politiche fiscali CNARoma, 28 ottobre 2010
La limitazione alla possibilità di prescindere dagli studi di settore articolo 1, comma 17 legge n. 296/2006
Anche quando si profila la possibilità di applicare l’accertamento analitico
induttivo diverso dagli studi di settore
La possibilità di prescinderne è legata all’indicazione
nella motivazione all’avviso di accertamentodevono essere indicate
“le ragioni che inducono l'ufficio a disattendere le risultanze degli studi
di settore in quanto inadeguate a stimare correttamente il volume di ricavi o compensi
potenzialmente ascrivibili al contribuente”
Così come il contribuente può prescindere dall’applicazione
degli studi di settore solo motivando le ragioni anche
l’ufficio potrà prescindere dallo studio di settore motivando le
ragioni
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Roma, 28 ottobre 2010
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La necessità di calare l’applicazione dello studio di settore al caso specifico affrontato
Le ultime sentenze della Cassazione hanno dato una lettura dell’art. 62-sexies DL n. 331/93
che ridimensiona la valenza probatoria nella sostanza confermando ciò che aveva sostenuto
Di recente l’agenzia delle entrate.
Si tratta di un orientamentocomunque fatto
a livello incidentale
Le sentenze della Cassazione
(sezioni unite)nn. 26635,
26636, 26637 e 26638 tutte del 18/12/2009
Gli scostamenti derivanti dall’applicazione degli studi di settore rappresentano soltanto “un indice rilevatore di una possibile anomalia del
comportamento fiscale”:sono quindi classificabili tra le “presunzioni semplici”
La classificazione tra quelle “gravi, precise e concordanti” non discende dalla previsione normativa
in base ad una procedura di accertamento standardizzato, ma deve formarsi dall’analisi di più
presunzioni semplici nell’ambito del contraddittorio.
Dott. Comm.. Claudio Carpentieri Resp. Uff. politiche fiscali CNARoma, 28 ottobre 2010
Gli ultimi orientamenti dell’Agenzia delle entrate
Cir.5 del 23/1/2008 Cir.13 del 9/4/2009 Nota 68125 del 4/6/2009
Al fine di emettere un avviso di accertamento a
mezzo studi di settore occorre
dimostrare l’idoneità dell’utilizzo dello
strumento di accertamentoal caso specifico.
Le valutazioni che possono motivare
l’avviso di accertamento a mezzo studi di settore
diventano anche criteri di selezione dei
contribuenti da sottoporre ad accertamento a
mezzo studi di settore
Analisi della complessiva situazione del contribuente…” per
SELEZIONARE il soggetto da chiamare
al contraddittorio;
CORROBORARE le presunzioni della stima dello studio.
Nelle note operative sono esclusi i collocati
nell’intervallo di confidenza
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Roma, 28 ottobre 2010
Dott. Comm. Claudio Carpentieri Resp. Ufficio politiche fiscali CNA 14
La possibilità di discostarsi dagli studi di settore: la prova contraria ed il contraddittorio
Il contribuente non è obbligato ad adeguarsi
al volume di ricavi stimato dagli studi di settore
Qualora abbia valide ragioni operative per sostenere che lo studio di settore
non coglie il particolare tipo di attività svolta ovvero esistano delle circostanze congiunturali o personali
che hanno impedito di realizzare il volume di ricavi stimato
Gli studi di settore dovevano essere un comune presupposto di riferimento
su cui discutere in fase precontenziosa
Quando questo principio sotteso all’essenza stessa degli studi di settore si
è dovuto applicare sono emerse delle criticità.
La procedura di acc. con adesione era dettata dalla
prassi cfr C.M. 21.05.1999, n. 110/E, § 7, poi diventata norma (art. 10, c. 2-bis L.
146/98)
Roma, 28 ottobre 2010
Le due diverse linee di diesa sul giudizio di fatto
Roma, 28 ottobre 2010
Lo studio di settore non riesce a cogliere
l’attività
L’imprenditore nell’anno ha avuto problemi
personali o congiunturali individuali
Perché è sbagliato il codice attività che si è dato
Perché GERICO lo colloca in cluster sbagliato
Perché non esiste il cluster appropriato
Fatti dimostrabili che lo hanno distratto dall’attività
Aspetti legati alla concorrenza con le
imprese limitrofe
Problemi legati all’attività produttiva
In proposito vedi in particolare la primaC.M. 21.05.1999, n. 110/E, ma anche la C.M. 08.06.2000, n. 121/E e tutte quelle successivamente emanate
annualmente
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