Confederazione Nazionale dellArtigianato e della Piccola e Media Impresa Divisione Economica e...

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Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa Divisione Economica e Sociale Ufficio politiche fiscali Accertamenti a mezzo studi di settore e la difesa del contribuente Pregi e limiti dello strumento di accertamento Roma, 28 ottobre 2010

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Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa Divisione Economica e Sociale Ufficio politiche fiscali

Accertamenti a mezzo studi di settore e la difesa del

contribuente

Pregi e limiti dello strumento di accertamento

Roma, 28 ottobre 2010

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Dott. Comm. Claudio Carpentieri Resp. Ufficio politiche fiscali CNA

Tutto ruota intorno alla valenza probbatoria

Contraddittorio

Costruzionecondivisa Stima

anticipata

Valenza probbatoria

Valenza probbatoria

Studi di settore

Compliance

Requisiti per la rettifica

Roma, 28 ottobre 2010

Si tratta di un aspetto centrale che manca

nel redditometro

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Accertamenti effettuati 2008

Attività 2008Numero (≈)

Accertamenti

Maggiore imposta accertata media (€)

Contribuenti esercenti attività per i quali è in vigore lo studio di settore

103.00026.184

di cui    

…sulla base dell’applicazione delle risultanze degli studi di settore (GERICO)

73.0006.673

…senza l’applicazione delle risultanze degli studi di settore (GERICO)

30.00074.800

FONTE: Agenzia entrate – Audizione del Direttore Attilio Befera allaCommissione Finanze della Camera dei Deputati (10 febbraio 2010)

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Accertamenti effettuati nel 2009

FONTE: Agenzia entrate – Conferenza stampa del 2 marzo 2010(Dati non definitivi)

Accertamenti 2009 Numero Importi

a soggetti non congrui agli studi di settore 56.437 12.802

Definiti con adesione e con acquiescenza 24.619 4.410

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Valutazione del rischio selezione per l’accertamento a mezzo studi di settorePlatea teorica studi di settore 4.300.000

Soggetti esclusi - 600.000

Soggetti a studi 3.700.000

Congrui (61%) 2.245.000- 2.800.000

Adeguati (15%) 555.000

Soggetti non congrui e non adeguati 900.000

Nell’intervallo di confidenza 200.000

(≈) 350.000Situazioni di “marginalità” 300.000

Con Note aggiuntive (rif.2008) 265.000

POTENZIALE ACCERTAMENTO su 550.000

RISCHIO SELEZIONE

(rif.verifiche da studi effettuate nel 2009 )56.437

6,27%

(10,26%)

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ANALISI DI FATTO E DIRITTO DELLE CONTESTAZIONI

La difesa del contribuente nelle ipotesi di selezione

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Le due linee di difesa percorribili in ragione delle contestazioni dell’ufficio

Roma, 28 ottobre 2010Dott. Comm. Claudio Carpentieri Resp. Ufficio politiche fiscali CNA

Giudizio sulla natura

della prova

Giudizio sulla condizione

di non normale svolgimento

dell’attività

Analisi sulla gravita degli scostamenti e

sulla fondata desunzione della pretesa

Analisi di merito sulla stima che emerge da GERICO

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QUANDO LA PRESUNZIONE E’ GRAVE PRECISA E CONCORDANTE

Analisi della natura della presunzione sottostante

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La relazione tra accertamento a mezzo studi di settore e metodologie di controllo.

L’articolo 62-sexies DL n. 331/93 definisce tra gli accertamenti induttivi

dotati di gravità precisione e concordanza di cui all’art. 39, c 1, lett. d) del D.P.R. 600/73 quelli basati su

“Sull'esistenza di gravi incongruenze”

Gli studi di settore

tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi

dichiarati e quelli “fondatamente desumibili” dalle caratteristiche e dalle condizioni di

esercizio dell’attività

ovvero

In giudizio è comunque difficile dimostrare da

parte dell’AF che il “tovagliometro” o simili

siano più attendibili dello studio di settore

applicabile ed applicato

Non è da escludere che lo studio sia inadeguato al caso

di specie, ma deve essere dimostrato

nell’accertamento

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La franchigia dai c.d. accertamenti analitico induttivi articolo 1, comma 17 della legge n. 296/2006 (applicabile dall’anno d’imposta 2006)

Gli accertamenti di tipo analitico-induttivo

(art. 39, c 1, let. d) del DPR n. 600/73)

non potranno essere effettuatise

congruità al volume di ricavi stimato dagli studi di settore

l’incremento di ricavi da analitico induttivo deve superare il 40% dei dichiarati, ma non può comunque superare € 50 mila

non deve aver fatto omissioni o irregolarità nei dati comunicati, che portano ad un incremento

di ricavi dichiarati superiore al 10%

L’idea è quella che entro certi

limiti lo studio di settore resta più

affidabile

Il limite assoluto è stato creato

pensando alle imprese che hanno un fatturato elevato

La coerenza non serve anche perché le

nuove regole si rendono applicabili in

relazione ai nuovi studi di settore.

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La limitazione alla possibilità di prescindere dagli studi di settore articolo 1, comma 17 legge n. 296/2006

Anche quando si profila la possibilità di applicare l’accertamento analitico

induttivo diverso dagli studi di settore

La possibilità di prescinderne è legata all’indicazione

nella motivazione all’avviso di accertamentodevono essere indicate

“le ragioni che inducono l'ufficio a disattendere le risultanze degli studi

di settore in quanto inadeguate a stimare correttamente il volume di ricavi o compensi

potenzialmente ascrivibili al contribuente”

Così come il contribuente può prescindere dall’applicazione

degli studi di settore solo motivando le ragioni anche

l’ufficio potrà prescindere dallo studio di settore motivando le

ragioni

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La necessità di calare l’applicazione dello studio di settore al caso specifico affrontato

Le ultime sentenze della Cassazione hanno dato una lettura dell’art. 62-sexies DL n. 331/93

che ridimensiona la valenza probatoria nella sostanza confermando ciò che aveva sostenuto

Di recente l’agenzia delle entrate.

Si tratta di un orientamentocomunque fatto

a livello incidentale

Le sentenze della Cassazione

(sezioni unite)nn. 26635,

26636, 26637 e 26638 tutte del 18/12/2009

Gli scostamenti derivanti dall’applicazione degli studi di settore rappresentano soltanto “un indice rilevatore di una possibile anomalia del

comportamento fiscale”:sono quindi classificabili tra le “presunzioni semplici”

La classificazione tra quelle “gravi, precise e concordanti” non discende dalla previsione normativa

in base ad una procedura di accertamento standardizzato, ma deve formarsi dall’analisi di più

presunzioni semplici nell’ambito del contraddittorio.

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Gli ultimi orientamenti dell’Agenzia delle entrate

Cir.5 del 23/1/2008 Cir.13 del 9/4/2009 Nota 68125 del 4/6/2009

Al fine di emettere un avviso di accertamento a

mezzo studi di settore occorre

dimostrare l’idoneità dell’utilizzo dello

strumento di accertamentoal caso specifico.

Le valutazioni che possono motivare

l’avviso di accertamento a mezzo studi di settore

diventano anche criteri di selezione dei

contribuenti da sottoporre ad accertamento a

mezzo studi di settore

Analisi della complessiva situazione del contribuente…” per

SELEZIONARE il soggetto da chiamare

al contraddittorio;

CORROBORARE le presunzioni della stima dello studio.

Nelle note operative sono esclusi i collocati

nell’intervallo di confidenza

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La possibilità di discostarsi dagli studi di settore: la prova contraria ed il contraddittorio

Il contribuente non è obbligato ad adeguarsi

al volume di ricavi stimato dagli studi di settore

Qualora abbia valide ragioni operative per sostenere che lo studio di settore

non coglie il particolare tipo di attività svolta ovvero esistano delle circostanze congiunturali o personali

che hanno impedito di realizzare il volume di ricavi stimato

Gli studi di settore dovevano essere un comune presupposto di riferimento

su cui discutere in fase precontenziosa

Quando questo principio sotteso all’essenza stessa degli studi di settore si

è dovuto applicare sono emerse delle criticità.

La procedura di acc. con adesione era dettata dalla

prassi cfr C.M. 21.05.1999, n. 110/E, § 7, poi diventata norma (art. 10, c. 2-bis L.

146/98)

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Le due diverse linee di diesa sul giudizio di fatto

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Lo studio di settore non riesce a cogliere

l’attività

L’imprenditore nell’anno ha avuto problemi

personali o congiunturali individuali

Perché è sbagliato il codice attività che si è dato

Perché GERICO lo colloca in cluster sbagliato

Perché non esiste il cluster appropriato

Fatti dimostrabili che lo hanno distratto dall’attività

Aspetti legati alla concorrenza con le

imprese limitrofe

Problemi legati all’attività produttiva

In proposito vedi in particolare la primaC.M. 21.05.1999, n. 110/E, ma anche la C.M. 08.06.2000, n. 121/E e tutte quelle successivamente emanate

annualmente