Normativa ed utilizzo
Combustibile solido secondario (CSS)
30 Gennaio 2014
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Indice
• Le origini 2
• Le categorie di CSS 4
• Il Combustibile Solido Secondario 5
• Il Processo 6
• L‘utilizzo del CSS 7
• Il Combustibile Solido Secondario - Combustibile 8
• L’Utilizzo CSS - Combustibile 11
• Allegati al DM 22/2013 13
• DM 20 Marzo 2013 15
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Le origini del CSS
• Decreto Ronchi ( Decreto Legislativo 22/1997), come modificato dalla legge n. 308/2004 => CDR (ossia Combustibile derivante da rifiuto) e CDR – Q (Combustibile derivante da rifiuto con qualità elevata). I CDR rimanevano a tutti gli effetti rifiuti.
• Decreto Ministeriale 2 maggio 2006 => definisce le modalità di utilizzo del CDR nei cementifici
• Direttiva Europea 2008/98/CE che introduce il principio dell’End of Waste (art. 6): tale direttiva consente al Legislatore Italiano di aprire una via per lo sfruttamento controllato dell’energia residua contenuta nei rifiuti (prima del loro conferimento in discarica) anche al di fuori degli impianti specificatamente realizzati per il recupero energetico, in particolar modo nell’ambito dell’industria cementiera e nel settore termoelettrico
Decreto Ronchi
DM 2 maggio 2006
Direttiva Europea 2008/98/CE
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Segue: End of waste e recupero energetico dei rifiuti
• L’end of waste = cessazione della qualifica di rifiuto => alcuni rifiuti cessano di essere tali quando sono sottoposti ad una operazione di recupero, incluso il riciclaggio, e soddisfano specifici criteri:
(i)La sostanza o l’oggetto è comunemente utilizzata per scopi specifici;
(ii)Esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
(iii)La sostanza o l’oggetto soddisfa requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
(iv)L’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana.
• L’end of waste garantisce un recupero energetico dei rifiuti, attraverso i cd. CSS – Combustibili (veri e propri «end of waste»)
End of waste
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Le categorie di CSS
Il Combustibile solido secondario (CSS), introdotto nel nostro ordinamento dal D.Lgs. N. 205/2010 (che recepisce la direttiva 2008/98/CE e che abroga definitivamente la denominazione CDR e CDR - Q), è suddiviso in due famiglie:
•Il «CSS», ossia il combustibile solido ottenuto a seguito della lavorazione di rifiuti non pericolosi (urbani o speciali)
•Il «CSS – Combustibile» ossia il combustibile concepito come sotto-lotto del CSS per cui è stata emessa una dichiarazione di conformità nel rispetto di quanto disposto dall’art. 8, comma 2, del DM 14 febbraio 2013 n. 22.
•Finalità del CSS: (i) recupero e riutilizzzo dei rifiuti e (ii) individuazione di combustibili alternativi al petrolio e ai combustibili fossili => indipendenza dalle fonti energetiche tradizionali da raggiungere non solo con le FER; (iii) minori emissioni
Le due famiglie:
CCS e
CCS – Combustibile
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Il CSS
• L’art. 183, comma 1, lettera cc) del D.Lgs. N. 152/2006 definisce il CSS come il “combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le caratteristiche di classificazione e di specificazione individuate dalle norme tecniche UNI CEN/TS 15359 e successive modifiche ed integrazioni; fatta salva l’applicazione dell’art. 184 – ter [cessazione qualifica di rifiuto => CSS – Combustibile] il CSS, è classificato come rifiuto speciale”.
• Il CSS è, quindi, rifiuto speciale non pericoloso ai sensi dell’art. 184, comma 1, del Decreto Legislativo n. 152/2006
• Essendo qualificato come rifiuto è assoggettato alla disciplina sul trattamento e sullo smaltimento dei rifiuti di cui agli artt. 188 e seg. del Decreto Legislativo n. 152/2006.
Art. 183, comma 1, lettera e)
Art. 184, comma 1 Codice Ambiente
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CSS
Il processo
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L’utilizzo del CSS
Il CSS si utilizza nei seguenti impianti per il recupero energetico (energia elettrica e/o termica):•Cementifici: gli elevati tempi di permanenza ad alte temperature permettono la distruzione totale delle sostanze organiche inquinanti;•Inceneritori: Rispetto a quelli per smaltimento di RSU, gli inceneritori che utilizzano CSS hanno rendimenti termici migliori (dovuti al minore contenuto di inquinanti, frazioni inerti e umidità) e caratteristiche costruttive più vantaggiose (dimensioni più contenute e sistemi di abbattimento semplificati);•centrali termoelettriche; •impianti di gassificazione; •centrali termiche per teleriscaldamento;•Utenze energivore, come:impianti per la produzione di calceimpianti siderurgici
Utilizzo CSS
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Il CSS - Combustibile
• Il CSS – Combustibile non è un rifiuto ma un vero e proprio “combustibile” ed è disciplinato dall’art. 184 ter del D.Lgs. 152/2006 e dal D.M. Ambiente n. 22/2013
• Ai sensi dell’art. 184 ter un rifiuto cessa di essere tale quando è sottoposto ad un’operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo e soddisfi criteri specifici da adottare nel rispetto di determinate condizioni elencate dallo stesso art. 184 ter. L’allegato 3 al DM individua in maniera esemplificativa i processi e le tecniche per la produzione di CSS – combustibile (rinvio all’all. B di UNI EN 15359) che può avvenire solo in impianti autorizzati (art. 5 del DM).
• Per la produzione di CSS-combustibile sono utilizzati solo i rifiuti urbani ed i rifiuti speciali, non pericolosi. Non sono ammessi i rifiuti non pericolosi elencati nell’Allegato 2 al DM n. 22/2013.
• I criteri specifici menzionati dall’art. 184 ter sono definiti dal DM 14 febbraio 2013 n. 22
Art. 184 ter
Codice dell’Ambiente
DM 14 febbraio 2013 n. 22 “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS) ai sensi dell’art. 184 ter, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.»
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Segue: La Dichiarazione di conformità
• L’art. 3, comma 1, lettera e) del DM 14 febbraio 2013 n. 22 definisce il CSS – Combustibile come «il sottolotto di combustibile solido secondario per il quale risulta emessa una dichiarazione di conformità nel rispetto di quanto disposto dall’art. 8, comma 2».
• L’art. 4, comma 1, secondo quanto previsto dall’art. 184 ter del D. Lgs. 152/2006 specifica che un “sottolotto di combustibile solido secondario cessa di essere qualificato come rifiuto con l’emissione della dichiarazione di conformità nel rispetto di quanto disposto dall’art. 8, comma 2”
• Una volta emessa la dichiarazione di conformità il CSS – Combustibile viene gestito secondo quanto previsto dai titoli III (relativo al deposito, alla movimentazione e al trasporto) e IV (relativo all’utilizzo) del DM 22/2013.
Art. 184 ter del Codice dell’Ambiente
DM 14 febbraio 2013 n. 22
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Segue: La disciplina del CSS contenuta nel DM 22/2013
• La dichiarazione di conformità viene emessa dal produttore nel rispetto dell’art. 8 del DM secondo il modello di cui all’allegato IV.
• Una volta emessa la dichiarazione di conformità il CSS-Combustibile è utilizzabile, secondo quanto previsto nel titolo 3 e nel titolo 4 del DM.
• Il titolo 3 del DM (artt. 10-12) detta disposizioni relative
(i)Al deposito e alla movimentazione presso il produttore (N.B.: il produttore ha a disposizione solo 6 mesi a partire dalla data di emissione del certificato per cedere il CSS all’utilizzatore. Trascorso tale periodo il CSS – Combustibile depositato è gestito come rifiuto)
(ii)Al trasporto presso l’impianto di utilizzo
(iii)Al deposito e alla movimentazione presso l’utilizzatore
Art. 8 e Titolo III
Certificazione e gestione
DM 14 febbraio 2013 n. 22
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L’utilizzo del CSS - Combustibile
• Il titolo 4 del DM 14 febbraio 2013 n. 22, all’art. 13 disciplina l’utilizzo del CSS – Combustibile, specificando che il suo utilizzo è consentito esclusivamente:
(i)Nei cementifici, ossia impianti di produzione di cemento con capacità di produzione superiore a 500 ton/g di clinker e soggetto al regime di cui al titolo III bis della Parte seconda del D.lgs. 152/2006 in possesso di AIA purché dotato di certificazione di qualità ambientale (ISO) oppure di registrazione a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).
(ii)Nelle centrali termoelettriche, ossia negli impianti di combustione con potenza termica di combustione di oltre 50 MW di cui al punto 2, 1.1. dell’Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 in possesso di AIA purché dotato di certificazione di qualità ambientale (ISO)oppure di registrazione a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).
Utilizzo CSS – Combustibile
Titolo IV
DM 14 febbraio 2013 n. 22
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Segue: L’utilizzo del CSS - Combustibile
• I proprietari di impianti già autorizzati con Autorizzazione Integrata Ambientale che prevede l’utilizzo di CSS o del combustibile da rifiuto, possono utilizzare il CSS – Combustibile purchè lo comunichino almeno 60 giorni prima del suo effettivo utilizzo all’Autorità Competente
• L’utilizzo del CSS – Combustibile è soggetto
‒ Al rispetto delle prescrizioni dell’AIA
‒ Al rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 133/2005 applicabili al coincenerimento (disposizioni relative alle procedure di consegna e ricezione, condizioni di esercizio, i residui, il controllo e la sorveglianza, le prescrizioni per le misurazioni e per i valori limite di emissioni in atmosfera).
Art. 13
DM 14 febbraio 2013 n. 22
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Allegato 1 al DM 22/2013 – Tabella 1Caratteristiche e classificazione dei CSS (da UNI EN 15359)
Tabella 1
Caratteristiche e classificazione CSS - combustibile
v
I CSS vengono classificati in base a tre parametri (e relative classi) riconosciuti strategici per importanza ambientale, tecnologica e prestazione/economica e sonoPCI: potere calorifico / parametro commercialeCI: contenuto cloro / parametro di processoHg: contenuto mercurio /parametro ambientale
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Allegato 1 al DM 22/2013– Tabella 2Caratteristiche di specificazione del CSS - Combustibile
Tabella 2
Caratteristiche di specificazione del CSS -combustibile
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DM 20 Marzo 2013
Costituisce il presupposto essenziale per l’applicazione del DM n. 22/2013 e per l’utilizzo del CSS – Combustibile poiché modifica l’allegato X alla Parte V del D.lgs. N. 152/2006.
L’art. 293 del citato Decreto Legislativo, infatti, in impianti che producono emissioni in atmosfera ammette l’utilizzo del solo combustibile elencato nel citato Allegato X.
Il DM 20 marzo 2013 ha quindi modificato l’Allegato X inserendo nella Parte I anche il CSS – Combustibile.
DM 20 Marzo 2013
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