CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 1° AGOSTO 2014
CIRCOLARE SETTIMANALE NUMERO 30 DEL 1° AGOSTO 2014
LA SETTIMANA IN BREVE
LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA
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LE SCHEDE INFORMATIVE LE SANZIONI PER OMESSA PRESENTAZIONE DEL MODELLO STUDI DI SETTORE
A seguito delle modifiche introdotte dal D.l. 98/2011, le sanzioni per omessa presentazione
del modello studi di settore sono state intensificate. Tuttavia al contribuente è concessa la
possibilità di ravvedersi, entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva,
pagando una sanzione di 32€. In vista della scadenza del 30 settembre 2014, si riepilogano
in questa schede le sanzioni applicabili ai vari casi di omessa presentazione/infedele
compilazione del modello studi di settore.
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SOSPENSIONE TERMINI PROCESSUALI DAL 1° AGOSTO AL 15 SETTEMBRE 2014
Come ogni anno, anche questa estate la giustizia civile, amministrativa e tributaria va in
“ferie”. Il decorso dei termini processuali è, infatti, sospeso dal 1° agosto al 15 settembre,
per poi riprendere a decorrere dal 16 settembre.
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770 AL 19 SETTEMBRE
E' giunta con un comunicato stampa del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 30
luglio 2014 la conferma della proroga del termine di presentazione del modello 770/2014
al 19 settembre 2014.
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AGGIORNAMENTO CONTINUO: IL SAPERE PER FARE L'ISTANZA DI CERTIFICAZIONE DEI CREDITI VANTATI DALLE IMPRESE VERSO LA P.A. ENTRO IL 23
AGOSTO
Nella nostra consueta rubrica di aggiornamento, analizzeremo le modalità di richiesta
della certificazione dei crediti verso la P.A. ai fini del rilascio della garanzia dello Stato, alla
luce del decreto attuativo e di un'utile guida fornita di recente dal Ministero
dell'Economia.
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PRASSI DELLA SETTIMANA LE CIRCOLARI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Una sintesi dei contenuti delle Circolari dell’Agenzia in ordine cronologico
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LE RISOLUZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Una sintesi dei contenuti delle Risoluzioni dell’Agenzia in ordine cronologico
CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 1° AGOSTO 2014
Pagina 16
I COMUNICATI STAMPA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Una sintesi dei contenuti dei Comunicati stampa dell’Agenzia in ordine cronologico
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SCADENZARIO SCADENZARIO DAL 01.08.2014 AL 01.09.2014
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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 1° AGOSTO 2014
LA SETTIMANA IN BREVE
Ben ritrovati! Vediamo insieme le principali novità fiscali di questa settimana.
Sicuramente attesa dagli operatori del settore, la notizia della proroga al 19 settembre del
termine di presentazione del modello 770/2014 Ordinario e Semplificato. E' quanto è stato
previsto alla conclusione dell'accordo tra il direttore generale delle Finanze del Ministero
dell'Economia, la presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine dei Consulenti del lavoro ed il
direttore dell'Agenzia delle Entrate. In attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del
D.P.C.M., intanto la conferma ufficiale è stata data dallo stesso Ministero dell'Economia in un
comunicato stampa del 30 luglio.
L a legge di conversione del decreto competitività (D.L. n. 91/2014) ha ottenuto venerdì
scorso il via libera definitivo dal Senato ed ora è passata all'esame della Camera, ma l''iter di
conversione in legge è tutt'altro che concluso. Il Quirinale, infatti, avrebbe espresso perplessità
circa l'eccessivo numero di emendamenti che renderebbe il testo a rischio incostituzionalità.
Governo e maggioranza stanno, quindi, provvedendo ad un significativo ridimensionamento del
testo, che quindi tornerà poi al Senato in terza lettura.
Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 29 luglio 2014 sono state
approvate le nuove specifiche tecniche per la trasmissione telematica della comunicazione
attestante l’avvenuta estinzione del mutuo, che banche, intermediari finanziari, enti previdenziali
concedenti dovranno utilizzare obbligatoriamente dal 1° gennaio 2015 ai fini della cancellazione
delle ipoteche. L'aggiornamento delle specifiche tecniche di trasmissione si è reso necessario a
seguito delle modifiche apportate dal D.L. n. 16/2012, che ha esteso il procedimento semplificato
di cancellazione alle ipoteche iscritte da oltre venti anni e non rinnovate (comma 7-quinquies,
articolo 161, D. Lgs. n. 385/1993). Le nuove modalità potranno essere utilizzate dagli operatori già
dal 1° settembre 2014 in alternativa a quelle attualmente in vigore. Dal 1° gennaio 2015, invece,
dovranno essere utilizzate solo le nuove modalità.
Nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24 luglio scorso è stato pubblicato il decreto ministeriale
10 luglio 2014 con cui il rimborso IVA in via prioritaria, entro tre mesi dalla richiesta, viene esteso
anche ai fabbricanti di aeromobili, veicoli spaziali e relativi dispositivi. La nuova categoria di
contribuenti, che rientra nel codice di classificazione delle attività economiche Ateco 2007
30.30.09, si aggiunge a quelle già ammesse da precedenti decreti ministeriali del 2007, ovvero:
subappaltatori edili in reverse charge; cascami e rottami metallici; produzione di zinco, piombo,
stagno e semilavorati; produzione di alluminio e semilavorati.
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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 1° AGOSTO 2014
I l Decreto “cultura e turismo” (D.L. n. 83 del 31.05.2014) è passato anche al Senato ed è
diventato legge. Il decreto convertito conferma, con alcune modifiche, l'Artbonus, il bonus fiscale
per il turismo, incentivi all'impiego di giovani nel settore dei beni culturali, misure per la lirica ed il
cinema. Fra le novità di maggior rilievo, l’ampliamento della platea dei beneficiari dell’Artbonus, il
credito d’imposta per gli interventi pro cultura e spettacolo, che ora è riconosciuto anche per le
donazioni effettuate a favore dei concessionari o affidatari dei beni oggetto di manutenzione,
protezione o restauro. Un’altra novità riguarda l’attivazione di un apposito portale gestito dal
ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo, per raccogliere le informazioni sulle
donazioni e sullo stato degli interventi realizzati e in corso d’opera. Le stesse informazioni
dovranno essere rese pubbliche dai beneficiari attraverso il proprio sito istituzionale, nell’ambito di
una pagina dedicata.
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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 1° AGOSTO 2014
INFORMAZIONE FISCALE
OGGETTO: Le sanzioni per omessa presentazione del modello studi di settore
In vista dei termini di presentazione delle dichiarazioni, si riepilogano in questa scheda le sanzioni
applicabili in caso di omessa presentazione del modello degli studi di settore.
Si ricorda fin da subito che è possibile sanare il mancato invio dei modelli con l'istituto del
ravvedimento operoso, entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva, pagando
una sanzione di 32 €.
La sanzione sarà molto più alta per coloro che non utilizzeranno il ravvedimento, e che anche a
seguito di invito da parte dell'Agenzia delle entrate non procederanno alla presentazione del
modello. In questo caso, infatti, si applicherà la sanzione massima di 2.065 €.
SANZIONI PER OMESSA PRESENTAZIONE DEL MODELLO STUDI DI SETTORE
OMESSAPRESENTAZIONE DEL
MODELLO DEGLI STUDIDI SETTORE
(art. 8 comma 1 delD.lgs. 471/1997-
Circolare 8/E/2012)
Per l'omessa presentazione del modello studi di settore si applica la
sanzione amministrativa pari a 2.065 €.
Tale sanzione, tuttavia, trova scarsa applicazione in quanto la legge
ha specificato che essa si applica nel caso in cui il contribuente nonabbia provveduto all'invio degli studi anche a seguito di specifico invitoda parte dell'Agenzia delle Entrate (art. 8 comma 1 del D.lgs. 471/1997).
Nella circolare 8/E/2012 l'Agenzia delle Entrate ha puntualizzato che
tale invito, d iversamente da quel l i normalmente effettuat i
dall'amministrazione finanziaria per invitare il contribuente a fornire dati e
informazioni utili all'accertamento, non comporta l'inibizione al ricorso alravvedimento operoso.
Pertanto nel caso in cui il contribuente presenti, a seguito di
specifico invito, il modello studi di settore entro i termini delravvedimento, potrà sanare la violazione commessa con l'applicazione
di sanzioni ridotte (32 €1 entro il termine della dichiarazione successiva).
La presentazione del modello, oltre i termini del ravvedimento, ma
prima dell'inizio dell'attività di controllo, comporterà l'applicazione dellesanzioni ordinarie senza la maggiorazione.
INCREMENTI DISANZIONE PER
INFEDELEDICHIARAZIONE E
IRREGOLARITA' DEGLISTUDI DI SETTORE
(art. 1 commi 2-bis e
In presenza di determinate irregolarità nel modello degli studi di settore,le sanzioni per infedeltà della dichiarazione dei redditi, Iva e Irap sonoincrementate rispetto alla sanzione base, compresa tra il 100% e il 200%
della maggiore imposta accertata. Gli incrementi delle sanzioni sonoapplicati se all'irregolarità del modello si affianca l'emersione di unmaggior reddito, una rettifica dell'IVA o del valore della produzione IRAP.
1 La sanzione, ridotta a 1/8 è commisurata all'importo di €. 258.
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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 1° AGOSTO 2014
2-bis.1 del D.lgs.471/1997)
Inoltre, è necessario che la rettifica abbia comportato uno scostamentodel reddito accertato superiore al 10% rispetto a quello dichiarato.
Si riportano di seguito le violazioni degli studi di settore e i rispettivi
incrementi di sanzione:
VIOLAZIONE STUDI DI SETTORE SANZIONE PER INFEDELE DICHIARAZIONE
Mancata presentazione del
modello (anche a seguito di
specifico invito)
Dal 150% al 300% della maggiore
imposta (maggiorazione del 50%rispetto alla sanzione base)2
Omessa o infedele indicazione dei
dati nel modello Dal 110% al 220% della maggiore
imposta (maggiorazione del 10%rispetto alla sanzione base)3
Cause di esclusione insussistenti
ACCERTAMENTOINDUTTIVO
(art. 39 comma 2 lett.d-ter del D.p.r. 600/73)
Per gli accertamenti notificati dal 2.3.2012 (data di entrata in vigore del
D.l. 16/2012) l'Agenzia delle Entrate ha la possibilità di ricorrere
all'accertamento induttivo in caso di: omessa o infedele indicazione dei dati nel modello studi di settore;
inesistenti cause di esclusione o inapplicabilità degli studi di settore.
Si ha infedele indicazione dei dati nei modelli studi quando vi è uno
scostamento superiore al 15% (o comunque a 500.000 €) tra i
ricavi/compensi risultanti dal calcolo degli studi corretti e quelli dichiarati.
2 Art. 1 comma 2-bis.1 del D.lgs. 471/1997.3 Art. 1 comma 2-bis del D.lgs. 471/1997.
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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 1° AGOSTO 2014
INFORMAZIONE FISCALE
OGGETTO: Sospensione termini processuali dal 1° agosto al 15 settembre 2014
Come ogni anno, anche questa estate la giustizia civile, amministrativa e tributaria va in “ferie”.
I l decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie e amministrative e alle
Commissioni Tributarie è, infatti, sospeso per legge ogni anno dal 1° agosto al 15 settembre, per
poi riprendere a decorrere dal 16 settembre. Si tratta, quindi, di un periodo di sospensione di 46
giorni in cui le scadenze processuali si interrompono, senza che possano essere invocati gli istituti
della decadenza e della prescrizione dei termini.
SOSPENSIONE FERIALE DEI TERMINI PROCESSUALI PER IL 2014
PREMESSA
L’art. 1 della Legge n. 742/1969 ha disposto la sospensione di diritto, dal 1°agosto al 15 settembre di ciascun anno, del decorso dei terminiprocessuali relativi alle giurisdizioni ordinarie e amministrative. Dal 16
settembre il motore della giustizia riparte poi a pieno regime.
Si tratta di un periodo di sospensione di 46 giorni in cui le scadenze
processuali si interrompono, senza che possano essere invocati gli istituti
della decadenza e della prescrizione dei termini.
SOSPENSIONE FERIALE DEI TERMINIPROCESSUALI
Dal 1° AGOSTO 2014 al 15 SETTEMBRE2014
RIPRESA DECORRENZA TERMINIPROCESSUALI
Dal 16 SETTEMBRE 2014 compreso
I TERMINIPROCESSUALI
SOSPESI
La norma che prevede la sospensione estiva fa riferimento solo ai “terminiprocessuali” e non anche ai termini “amministrativi”. Di conseguenza, la
sospensione feriale non si applica, ad esempio, alla comunicazione di
adesione al processo verbale di constatazione (PVC).
Oggetto della sospensione feriale sono i “termini processuali relativi
alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative”. Di conseguenza, i
termini processuali sospesi si riferiscono a:
le controversie di natura civilistica (ad esempio, controversie in materia di
locazione di immobili urbani);
le controversie di natura amministrativa e tributaria;
i procedimenti giudiziari in materia societaria (costituzioni, trasformazioni,
fusioni, scissioni);
l’accertamento con adesione del contribuente;
la definizione in via breve delle sanzioni amministrative tributarie.
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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 1° AGOSTO 2014
I TERMINIPROCESSUALI
NON INTERESSATIDALLA
SOSPENSIONE
La sospensione feriale dei termini non riguarda, invece: le controversie nell’ambito dei contratti obbligatori agrari;
le liti in materia di lavoro;
le procedure cautelari ( “sospensive”);
i giudizi di opposizione agli atti esecutivi, quali le cause di opposizione al
precetto con cui si ingiunge ad una persona di pagare una determinata
somma;
i l procedimento per la sospensione dell’esecuzione del provvedimento
amministrativo impugnato;
le cause ed i procedimenti civili indicati nell’art. 92 dell’Ordinamento
giudiziario4 (es.: alimenti; procedimenti per l'adozione di provvedimenti in
materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione;
procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi
familiari);
in materia fallimentare:
i procedimenti per la dichiarazione dello stato di insolvenza e di
opposizione alla stessa;
il procedimento per l’apertura della procedura di amministrazione
straordinaria o la dichiarazione di fallimento dell’impresa insolvente;
i procedimenti di conversione dell’amministrazione straordinaria in
fallimento e di conversione del fallimento in amministrazione
straordinaria, nonché ai relativi procedimenti di reclamo;
in materia di arbitrato, la pronuncia del lodo arbitrale previsto dall’art. 820
del codice di procedura civile;
i n materia penale, i procedimenti relativi ad imputati in stato di custodia
cautelare, qualora essi o i loro difensori rinunzino alla sospensione dei
termini;
in materia tributaria:
la notifica di atti amministrativi d’imposta, quali avvisi di liquidazione e
di accertamento, e la notifica di cartelle di pagamento;
i l versamento di imposte, tasse, diritti, canoni e contributi (es.: Irpef,
Ires, Irap, Iva, imposta di registro, IMU, Tares, Tosap);
l a presentazione di dichiarazioni, denunce e comunicazioni (es.:
Modello UNICO, dichiarazione IRAP, dichiarazione IMU, dichiarazione
di successione).
SOSPENSIONEFERIALE NELPROCESSOTRIBUTARIO
Con riferimento al processo tributario, la norma si applica alle scadenze
relative alla presentazione del ricorso contro gli atti impositivi, sia
introduttivo c h e costitutivo, in tutti i gradi di giudizio, dal primo alla
Cassazione, ma anche al deposito di documenti e/o memorie illustrative. La pausa estiva determina un sostanziale allungamento delle scadenze
entro le quali le parti in giudizio possono procedere al deposito di atti e
documenti, previsti dalle disposizioni che regolano il processo tributario.
Naturalmente, i termini “congelati” riprendono a decorrere dalla fine del
periodo di sospensione. Ne deriva, ad esempio, che in caso in cui la
notifica dell’atto di accertamento sia intervenuta prima del periodo di
4 R.D. n. 12 del 30.01.1941.
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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 1° AGOSTO 2014
sospensione feriale, ossia prima dell’01.08.2014, il computo dei 60 giorni utili
per la proposizione del ricorso si ottiene sommando il periodo decorsoanteriormente al 1° agosto a quello successivo al 15 settembre 2014.
Al contrario, se l’inizio del decorso dei termini processuali cade duranteil periodo di sospensione feriale, tra l’01.08.2014 ed il 15.09.2014, i terminiiniziano a decorrere dalla fine del periodo di sospensione e cioè dal 16settembre 2014.
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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 1° AGOSTO 2014
INFORMAZIONE FISCALE
OGGETTO: 770/2014: proroga al 19 settembre
Un giorno prima della scadenza di presentazione del modello 770/2014 (che sarebbe, infatti,
scaduto il 31 luglio), arriva la conferma ufficiale della proroga del termine al 19 settembre 2014.
La conferma è giunta con il comunicato stampa n. 188 pubblicato il 30 luglio dal Ministero
dell'Economia e delle Finanze sul proprio sito istituzionale. Manca ancora la pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale del D.p.c.m.
PROROGA AL 19/09/2014
770/2014PROROGATO AL
19 SETTEMBRE 2014
Nei giorni scorsi alcune categorie professionali avevano chiesto la proroga
dell'invio telematico del mod. 770/2014 e l'accordo alla fine era stato
raggiunto pochi giorni fa a seguito di una riunione a cui hanno
partecipato il direttore generale delle Finanze del Ministero dell'Economia,
la presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine dei Consulenti del lavoro
ed il direttore dell'Agenzia delle Entrate.
I l 30 luglio 2014, con un comunicato stampa, il Mef ha annunciatoufficialmente, che l'adempimento slitta a venerdì 19 settembre 2014.
La proroga è stata prevista da un Dpcm proposto dal Ministro
dell'Economia e delle Finanze al Presidente del consiglio dei ministri, cheperò deve essere ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Per tale ragione,
intanto il Mef ne ha dato notizia con un comunicato stampa, ripetendo lo
stesso iter avvenuto l'anno scorso.
Si riporta qui di seguito il testo del comunicato stampa del MEF:
Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento
Distinti saluti
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SAPERE PER FARE
L'ISTANZA DI CERTIFICAZIONE DEI CREDITI VANTATI DALLE IMPRESE VERSO LA P.A.
ENTRO IL 23 AGOSTO
INTRODUZIONE
L'art. 37 del D.L. n. 66/2014 (Decreto Renzi), convertito nella Legge n. 89/2014 (in vigore dal 24
giugno scorso), al fine di assicurare il completo ed immediato pagamento di tutti i debiti certi,
liquidi ed esigibili della Pubblica Amministrazione verso le imprese per somministrazioni, forniture
ed appalti e per prestazioni professionali, ha stabilito che i debiti maturati al 31 dicembre 2013 e:
certificati alla data del 24.04.2014 (data di entrata in vigore del D.L. n. 66/2014);
non ancora certificati alla data del 24.04.2014, ma per i quali i creditori presentino istanza di
certificazione entro il 23.08.2014, ovvero 60 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge n.
89/2014 di conversione del D.L. n. 66/2014 (si ipotizza che, in fase di conversione in legge del
Decreto competitività - D.L. n. 91/2014 - attualmente ancora alla Camera per alcune modifiche,
potrebbe essere prevista una proroga al 31.08.2014);
siano assistiti da garanzia dello Stato.
I soggetti e le imprese creditrici possono cedere pro-soluto il credito certificato e assistito
dalla garanzia dello Stato ad una banca o ad un intermediario finanziario, a condizioni di favore
(costi molto contenuti e comunque non superiori ad una soglia massima).
La garanzia dello Stato copre dal momento dell'effettuazione delle operazioni di cessione
pro-soluto dei crediti alle banche e intermediari autorizzati.
Ai fini della concessione della garanzia da parte dello Stato, è istituito presso il Ministero
dell'economia e delle finanze un apposito Fondo per la copertura degli oneri determinati dal
rilascio della garanzia stessa, avente risorse pari a euro 150 milioni.
L e modalità attuative di tale disposizione sono state definite con Decreto del Ministero
dell'Economia e delle Finanze del 27 giugno 2014.
Nella nostra consueta rubrica di aggiornamento, analizzeremo le modalità di richiesta della
certificazione dei crediti verso la P.A. ai fini del rilascio della garanzia dello Stato, alla luce del
decreto attuativo e di un'utile guida fornita di recente dal Ministero dell'Economia, di cui
proveremo a riassumere i punti principali.
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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 1° AGOSTO 2014
INDICE DELLE DOMANDE
1. Cos'è la certificazione dei crediti prevista dal Decreto renzi?
2. Quali sono i soggetti che possono presentare istanza di certificazione?
3. La richiesta di certificazione è gratuita o comporta dei costi?
4. Quali sono i vantaggi della certificazione dei crediti?
5. A quali amministrazioni si può chiedere la certificazione dei crediti ed entro quando?
6. Come avviene la procedura di certificazione dei crediti?
7. A seguito della certificazione del credito, che ruolo ha la banca?
8. A seguito della certificazione del credito, che ruolo hanno l'Agenzia delle Entrate e
l'Agente della riscossione?
9. E' stato predisposto un modello standard per la cessione del credito certificato?
DOMANDE E RISPOSTE
D.1 COS'È LA CERTIFICAZIONE DEI CREDITI PREVISTA DAL DECRETO RENZI?
R.1 Per favorire lo smobilizzo dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della P.A. (diverse dallo
Stato), le amministrazioni pubbliche devono certificare, su istanza del creditore, gli eventuali
crediti relativi a somme dovute per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni
professionali (c.d. crediti commerciali). Non sono certificabili eventuali interessi moratori.
D.2 QUALI SONO I SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE ISTANZA DI CERTIFICAZIONE?
R.2 L’istanza di certificazione può essere presentata da chiunque (società, impresa individuale o
persona fisica) vanti un credito commerciale non prescritto, certo, liquido ed esigibile,
maturato entro il 31.12.2013 nei confronti di una P.A.
Il credito è certo, liquido ed esigibile quando è riferito ad un’obbligazione perfezionata,
correttamente registrata nelle scritture contabili dell’ente debitore e per la quale è scaduto il
termine di pagamento. Inoltre, non debbono sussistere fattori impeditivi del pagamento,
come l’esistenza di contenziosi, eccezioni di inadempimento o condizioni sospensive.
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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 1° AGOSTO 2014
D.3 LA RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE È GRATUITA O COMPORTA DEI COSTI?
R.3 No. La procedura di certificazione è totalmente gratuita ed gestita tramite la piattaforma
elettronica per la certificazione dei crediti predisposta dal Ministero dell’Economia e delle
Finanze – Ragioneria Generale dello Stato, alla quale occorre accreditarsi. La piattaforma è
accessibile al seguente indirizzo web: http://certificazionecrediti.mef.gov.it.
Il sistema presenta all’utente un modulo, parzialmente precompilato con le informazioni
relative al creditore già inserite in fase di registrazione, che deve essere completato
specificando la P.A. nei confronti della quale si intende chiedere la certificazione, il dettaglio
delle fatture (numero, data e importo) a cui si riferisce il credito e la sottoscrizione delle
dichiarazioni previste dalla normativa vigente.
D.4 QUALI SONO I VANTAGGI DELLA CERTIFICAZIONE DEI CREDITI?
R.4 L a certificazione dei crediti vantati verso le P.A. ha diversi vantaggi per i creditori che la
richiedono:
rende il credito immediatamente bancabile e cedibile pro soluto;
consente l’apposizione automatica della garanzia dello Stato sui crediti;
consente cessioni del credito a prezzi calmierati definiti dal MEF; infatti, in virtù della garanzia dello
Stato, la cessione pro soluto del credito avverrà applicando una percentuale di sconto
particolarmente vantaggiosa (nella misura massima – comprensiva di ogni onere e commissione –
dell’1,90% in ragione d’anno per importi di ammontare complessivo del credito o dei crediti ceduti
sino a 50.000 euro, ovvero dell’1,60% in ragione d’anno per importi eccedenti i 50.000 euro di
ammontare della cessione).
D.5 A QUALI AMMINISTRAZIONI SI PUÒ CHIEDERE LA CERTIFICAZIONE DEI CREDITI ED ENTRO QUANDO?
R.5 L’istanza di certificazione può essere presentata, attraverso la Piattaforma elettronica del
MEF, per i crediti vantati nei confronti di:
amministrazioni statali, centrali e periferiche (inclusi istituti e scuole di ogni ordine e grado);
regioni e province autonome;
enti locali (comuni, province, città metropolitane, comunità montane, comunità isolane e unioni di
comuni), esclusi quelli commissariati per fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso;
enti del Servizio Sanitario Nazionale (aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, istituti di ricovero
e cura pubblici, aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio Sanitario Nazionale, istituti
zooprofilattici), esclusi gli enti delle regioni sottoposte a piano di rientro dai disavanzi sanitari che
hanno in atto operazioni ricognitive del debito (ad oggi, Campania e Calabria);
enti pubblici nazionali;
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni;
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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 1° AGOSTO 2014
altre P.A. incluse dall’articolo 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001 (aziende ed amministrazioni dello
Stato ad ordinamento autonomo, università, istituti autonomi case popolari, enti pubblici non
economici regionali e locali, Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni e agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300).
Fermo restando il requisito di non prescrizione del credito, è possibile presentare le istanze di
certificazione in qualsiasi momento. Tuttavia, per poter beneficiare della garanzia dello Stato
prevista dall'art. 37 del DL. n. 66/2014, è necessario che l’istanza sia presentata nei termini
previsti dalla legge, ovvero entro il 23.08.2014 (60 giorni dal 24.06.2014, data di entrata in
vigore della Legge n. 89/2014 di conversione del D.L. n. 66/2014.
Si segnala che, in fase di conversione in legge del Decreto competitività - D.L. n. 91/2014 -
attualmente ancora alla Camera per alcune modifiche, potrebbe essere prevista una
proroga al 31.08.2014.
D.6 COME AVVIENE LA PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE DEI CREDITI?
R.6 Il creditore (o un suo delegato) dà inizio al processo di certificazione, presentando alla P.A.,
nei confronti della quale vanta un credito certificabile, un’istanza per la certificazione tramite
la Piattaforma elettronica del MEF.
Se la P.A. non provvede al rilascio della certificazione entro 30 giorni dalla ricezione
dell’istanza, il creditore può chiedere all’Ufficio Centrale di Bilancio o alla Ragioneria
Territoriale dello Stato, sempre tramite la Piattaforma, la nomina di un commissario ad acta
che sarà incaricato di provvedere, senza oneri a carico del richiedente, al rilascio della
suddetta certificazione al posto della P.A. entro 50 giorni dalla nomina.
La certificazione reca la data entro la quale la P.A. deve procedere al pagamento.
Il creditore, ottenuta la certificazione, può:
attendere il pagamento che la P.A. è tenuta ad effettuare entro la data indicata nella certificazione
del credito;
oppure, al fine dell’immediato utilizzo della somma certificata:
recarsi presso una banca o un intermediario finanziario abilitato o un Agente della riscossione per
effettuare la cessione, anche parziale, del credito o chiederne un'anticipazione;
se ha debiti verso l'Erario e intende compensarli, può chiedere all'Agenzia delle entrate o
all'Agente della riscossione (Equitalia e Riscossione Sicilia) la compensazione di tutto o parte del
credito certificato indicando gli estremi della certificazione nel modello F24 online.
La P.A., dal proprio lato, sempre utilizzando la Piattaforma, riceve le istanze di certificazione
e, dopo aver effettuato gli opportuni riscontri, certifica il credito ovvero ne rileva l’inesigibilità
o l’insussistenza, anche parziale.
Nel caso in cui la P.A. vanti dei crediti nei confronti del richiedente, la certificazione sarà resa
al netto di tali somme.
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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 1° AGOSTO 2014
D.7 A SEGUITO DELLA CERTIFICAZIONE DEL CREDITO, CHE RUOLO HA LA BANCA?
R.7 A seguito della certificazione del credito, le banche e gli intermediari finanziari abilitati
diventano creditori subentranti al credito del creditore originario se quest'ultimo decide di
effettuare la cessione del credito.
Gli stessi soggetti possono anche, su richiesta del creditore, concedere una anticipazione di
liquidità a valere sul credito certificato, senza in questo caso subentrare al creditore originario
nel rapporto con la P.A.
D.8 A SEGUITO DELLA CERTIFICAZIONE DEL CREDITO, CHE RUOLO HANNO L'AGENZIA DELLE ENTRATE E L'AGENTE DELLA
RISCOSSIONE?
R.8 L’Agente della riscossione e l’Agenzia delle entrate intervengono solo nel caso in cui il
creditore che ha ottenuto la certificazione del credito vantato verso una P.A. decida di
utilizzare tale credito in compensazione per pagare eventuali somme dovute per tributi
erariali, tributi regionali e locali, contributi assistenziali e previdenziali, premi per l’assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, altre entrate spettanti alla P.A. che
ha rilasciato la certificazione, sulla base di cartelle esattoriali notificate entro il 30 settembre
2013.
La compensabilità si estende a oneri accessori, aggi e spese e altre imposte la cui riscossione
sia affidata all’Agente della riscossione.
Inoltre, è possibile compensare i crediti certificati con somme dovute in base agli istituti
definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario, indicando gli estremi
della certificazione nel modello F24 on-line.
D.9 E' STATO PREDISPOSTO UN MODELLO STANDARD PER LA CESSIONE DEL CREDITO CERTIFICATO?
R.9 Per semplificare e velocizzare le procedure di cessione, è stata definita un’apposita
convenzione quadro tra il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Associazione bancaria
italiana (ABI), che contiene, tra l’altro, il modello del contratto di cessione.
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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 1° AGOSTO 2014
PRASSI DELLA SETTIMANA
LE CIRCOLARI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Circolare n. 24/E del 31 Luglio 2014 L'Agenzia fa il punto sul c.d. "Artbonus", introdotto
dal D.L. n. 83/2014 (Decreto cultura e turimo), direcente convertito in legge. Si tratta del credito
d'imposta per le persone fisiche e giuridiche che
effettuano erogazioni liberali in denaro a favore di
cultura e spettacolo, pari al 65 % delle erogazioni
fatte tra il 2014 e il 2015 e al 50% di quelle eseguite
nel 2016. La circolare specifica, in particolare, quali
sono le modalità di effettuazione delle liberalità edi utilizzo dell’agevolazione. Viene precisato che le
erogazioni possono essere effettuate tramite
banca, ufficio postale, carte di debito o di credito
e prepagate, assegni bancari e circolari. Le
persone fisiche e gli enti non commerciali possono
sfruttare il bonus in dichiarazione, mentre le imprese
con la compensazione in F24.
LE RISOLUZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Risoluzione n. 73/E del 25 Luglio 2014 L'Agenzia risponde ad alcuni quesiti posti a seguito
d e l l e modifiche apportate al quadro RW sul
monitoraggio f iscale a part ire dal periodod'imposta 2013. In particolare, conferma quanto
indicato nella circolare n. 38/2013, e cioè che le
stock option su azioni estere non vanno indicate
nel quadro RW finché non sia trascorso un
determinato periodo (“vesting period”) in cui
l’assegnatario non può esercitare il proprio diritto in
quanto soggetto ad una sorta di condizione
sospensiva. Trascorso il vesting period, le stock
option vanno indicate nel quadro RW ma solo se,
al termine del periodo d’imposta, il prezzo di
esercizio sia inferiore al valore corrente del
sottostante, perché soltanto in questo caso il
beneficiario dispone di un “valore” all’estero. Le
stock option devono, invece, essere sempre
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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 1° AGOSTO 2014
indicate nel quadro RW, anche nel corso del
vesting period, se sono cedibili. In tal caso, sono
soggette anche all’applicazione dell’Ivafe sulla
base del valore di mercato (circolare 28/2012).
Risoluzione n. 74/E del 29 Luglio 2014 L 'Agenz ia prec i sa che la deduzione delleerogazioni liberali effettuate ad una Fondazione è
ammessa anche se questa gira il contributo ad unaltro soggetto, ma questo deve avere ugualirequ i s i t i (perseguire finalità di "educazione,
istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria
o culto" o "finalità di ricerca scientifica) e deve
realizzare direttamente i suoi progetti, senza girare
le somme a sua volta ad altri enti ancora.
Risoluzione n. 75/E del 30 Luglio 2014 L'Agenzia istituisce la causale contributo "EBAS" per
il versamento, da parte dei datori di lavoro, dei
contributi da destinare al finanziamento dell’EBAS -
Ente Bilaterale Autoscuole e Studi.
Risoluzione n. 76/E del 30 Luglio 2014 L'Agenzia istituisce la causale contributo "EBIP" per il
versamento, da parte dei datori di lavoro, dei
contributi da destinare al finanziamento dell’EBILP -
Ente Bilaterale Nazionale delle libere professioni.
Risoluzione n. 77/E del 30 Luglio 2014 L'Agenzia istituisce la causale contributo "ASIM" per
il versamento, da parte dei datori di lavoro, dei
contributi da destinare al finanziamento del Fondo
ASIM - Ente di assistenza sanitaria integrativa per idipendenti delle imprese esercenti servizi di puliziae servizi integrati/multiservizi.
Risoluzione n. 78/E del 30 Luglio 2014 L'Agenzia istituisce il codice tributo 5380 per il
versamento, tramite il modello F24 Accise, delle
somme devolute all’erario ai sensi dell’articolo 24,
comma 19, lettera l), della legge 7 luglio 2009, n.
88. Si tratta del codice tributo che i concessionaridella raccolta di giochi a distanza devono utilizzare
per versare all’Area monopoli dell’Agenzia delle
D o g a n e e d e i M o n o p o l i , l e somme nonmovimentate da tre anni, depositate sul conto digioco re l a t ivo a l cont ra t to s t ipu l at o t ra
concessionario e giocatore (articolo 24, comma
19, lettera l) della legge 88/2009).
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I COMUNICATI STAMPA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Comunicato stampa del 30 Luglio 2014 L'Agenzia comunica che si è svolto un colloquio tra
Raffaele Cantone, presidente dell’Autorità
Nazionale Anticorruzione, e Rossella Orlandi,
direttore delle Entrate. Nel corso di tale incontro,
Rossella Orlandi, tra le altre cose, ha ribadito che la
lotta alle frodi fiscali, strettamente connesse alla
corruzione e alle attività della criminalità
economico-organizzata, rappresenterà un aspetto
fondamentale dell’attività dell’Agenzia.
Comunicato stampa del 31 Luglio 2014 L'Agenzia i n f o r m a c h e , per velocizzarel’erogazione dei rimborsi, sta chiedendo a i
contribuenti, attraverso la posta elettronica
certificata (per le imprese) o la posta ordinaria (per
le persone fisiche), di comunicare il proprio codiceIban per ricevere le somme direttamente sul conto
corrente. Tra le persone fisiche interessate da
questa tornata di rimborsi ci sono anche coloro
che hanno presentato il modello 730 in mancanza
di un sostituto d’imposta tenuto ad effettuare i
conguagli (come, per esempio, chi ha perso il
lavoro). L'Iban può essere fornito o attraverso i
servizi telematici dell’Agenzia o presso gli uffici
territoriali della stessa.
Comunicato stampa del 31 Luglio 2014 L'Agenzia rende noto che è stata pubblicata la
Circolare n. 24/E/2014 contenente chiarimenti sulle
modalità di applicazione e utilizzo dell'Artbonus.
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SCADENZARIO
LO SCADENZARIO DAL 01.08.2014 AL 01.09.2014
In base a quanto stabilito dall’art. 3-quater, Decreto Legge n. 16 del 02.03.2012, convertito, con
modificazioni, dalla Legge n. 44 del 26.04.2012, tutti gli adempimenti ed i versamenti fiscali inscadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stessomese, senza alcuna maggiorazione.
Mercoledì 20 Agosto 2014 Emissione e registrazione delle fatture differite relative a
beni consegnati o spediti nel mese solare precedente
e risultanti da documento di trasporto o da altro
documento idoneo a identificare i soggetti contraenti
Mercoledì 20 Agosto 2014 Registrazione delle operazioni effettuate nel mese
solare precedente dai soggetti esercenti il commercioal minuto e assimilati
Mercoledì 20 Agosto 2014 Annotazione dell’ammontare dei corrispettivi percepiti
da parte delle associazioni sportive dilettantistichenell’esercizio di attività commerciali con riferimento al
mese precedente
Mercoledì 20 Agosto 2014 Termine per il versamento dell'IVA dovuta per il mese
precedente per i contribuenti IVA mensili
Mercoledì 20 Agosto 2014 Termine per il versamento dell'IVA dovuta per il
secondo mese precedente per i contribuenti IVAmensili che hanno affidato a terzi la tenuta dellacontabilità a terzi optando per il regime previsto
dall’art. 1, comma 3, DPR 100/98
Mercoledì 20 Agosto 2014 Liquidazione e versamento dell’IVA dovuta per il 2°t r imes t re , maggiorata del l ’1%, da parte dei
contribuenti Iva trimestrali
Mercoledì 20 Agosto 2014 Liquidazione e versamento dell’IVA dovuta per il 2°t r imes t re , maggiorata del l ’1%, da parte dei
contribuenti Iva trimestrali soggetti al regime ex art. 74,commi 4 e 5, D.P.R. n. 633/1972
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Mercoledì 20 Agosto 2014 Per i contribuenti Iva mensili/trimestrali, termine per la
presentazione della comunicazione dei dati contenuti
nelle dichiarazioni d’intento ricevute per le quali le
operazioni effettuate senza l’applicazione dell’Iva sono
confluite nella liquidazione con scadenza 16 agosto.
Mercoledì 20 Agosto 2014 Termine per il versamento delle ritenute alla fonte suredditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomocorrisposti nel mese precedente
Mercoledì 20 Agosto 2014 Termine per il versamento delle ritenute alla fonte sucontributi, indennità e premi vari corrisposti nel mese
precedente
Mercoledì 20 Agosto 2014 Termine per il versamento dell'addizionale regionale e
comunale all'IRPEF trattenuta ai lavoratori dipendenti e
pensionati sulle competenze del mese precedente
Mercoledì 20 Agosto 2014 Termine per il versamento delle ritenute alla fonte suinteressi e redditi di capitale vari corrisposti o maturati
nel mese precedente
Mercoledì 20 Agosto 2014 Termine per il versamento delle ritenute alla fonte suindennità di cessazione del rapporto di agenzia o dicollaborazione a progetto corrisposti nel mese
precedente
Mercoledì 20 Agosto 2014 Termine per il versamento delle ritenute alla fonte surendi te der ivant i da perdi ta di avviamentocommerciale corrisposte nel mese precedente
Mercoledì 20 Agosto 2014 Versamento ritenute previdenziali INPS operate daidatori di lavoro o committenti dei rapporti dicollaborazione sulle retribuzioni/compensi corrispostinel mese precedente
Mercoledì 20 Agosto 2014 T e r m i n e p e r i l versamento dell'imposta sugliintrattenimenti relativi alle attività svolte con carattere
di continuità nel mese precedente
Mercoledì 20 Agosto 2014 Versamento della 6° rata del saldo Iva relativo all’anno2013 risultante dalla dichiarazione annuale, con
maggiorazione degli interessi dello 0,33% mensile
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Mercoledì 20 Agosto 2014 Ul t imo giorno ut i le per la regolarizzazione deiversamenti di imposte e ritenute non effettuati (o
effettuati in misura insufficiente) entro il 16 Luglio 2014(ravvedimento operoso breve)
Mercoledì 20 Agosto 2014 Versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie("Tobin tax") effettuate nel mese precedente (Luglio2014) da parte degli intermediari finanziari e dei notaiche intervengono nelle operazioni, nonché da parte
dei contribuenti che pongono in essere tali operazioni
senza l'intervento di intermediari né di notai.
Mercoledì 20 Agosto 2014 Versamento, da parte delle imprese di assicurazione,
delle ritenute alla fonte sui redditi di capitale derivanti
dai riscatti o scadenze di polizze vita stipulate entro il31.12.2000, escluso l'evento morte, corrisposti o
maturati nel mese precedente
Mercoledì 20 Agosto 2014 Per le persone fisiche titolari di partita Iva tenute ad
effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni
annuali e NON soggette agli studi di settore, che
hanno scelto il pagamento rateale e hanno versato la1a rata delle imposte entro il 16 giugno, scade il
termine per il versamento della 3a rata delle imposte
r i su l tant i da l la d ich iaraz ione annuale , con
applicazione degli interessi nella misura dello 0,66%.
Mercoledì 20 Agosto 2014 Per le persone fisiche titolari di partita Iva tenute ad
effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni
annuali e NON soggette agli studi di settore, che
hanno scelto il pagamento rateale e hanno versato la1a rata delle imposte entro i l 16 luglio conmaggiorazione dello 0,40%, scade il termine per il
versamento della 2a rata delle imposte risultanti dalla
dichiarazione annuale, con applicazione degli
interessi nella misura dello 0,33%.
Mercoledì 20 Agosto 2014 Per le persone fisiche titolari di partita Iva tenute ad
effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni
annuali e soggette agli studi di settore, che hanno
scelto il pagamento rateale e hanno versato la 1a ratadelle imposte entro il 7 luglio, scade il termine per il
versamento della 3a rata delle imposte risultanti dalla
dichiarazione annuale, con applicazione degli
interessi nella misura dello 0,43%.
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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 1° AGOSTO 2014
Mercoledì 20 Agosto 2014 Per le persone fisiche titolari o NON titolari di partita Ivatenute ad effettuare i versamenti risultanti dalle
dichiarazioni annuali e interessate dagli studi di settore,
che hanno scelto il pagamento rateale e intendono
versare entro il 20 agosto con la maggiorazione dello0,40%, scade il termine per il versamento della 1a ratadelle imposte risultanti dalla dichiarazione annuale.
Mercoledì 20 Agosto 2014 Per le società di persone ed enti equiparati tenuti ad
effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni
annuali e NON soggette agli studi di settore, che
hanno scelto il pagamento rateale e hanno versato la1a rata delle imposte entro il 16 giugno, scade il
termine per il versamento della 3a rata delle imposte
r i su l tant i da l la d ich iaraz ione annuale , con
applicazione degli interessi nella misura dello 0,66%.
Mercoledì 20 Agosto 2014 Per le società di persone ed enti equiparati tenuti ad
effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni
annuali e NON soggette agli studi di settore, che
hanno scelto il pagamento rateale e hanno versato la1a rata delle imposte entro i l 16 luglio conmaggiorazione dello 0,40%, scade il termine per il
versamento della 2a rata delle imposte risultanti dalla
dichiarazione annuale, con applicazione degli
interessi nella misura dello 0,33%.
Mercoledì 20 Agosto 2014 Per le società di persone ed enti equiparati tenuti ad
effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni
annuali e soggette agli studi di settore, che hanno
scelto il pagamento rateale e hanno versato la 1a ratadelle imposte entro il 7 luglio, scade il termine per il
versamento della 3a rata delle imposte risultanti dalla
dichiarazione annuale, con applicazione degli
interessi nella misura dello 0,43%.
Mercoledì 20 Agosto 2014 Per le società di persone ed enti equiparati tenuti ad
effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni
annuali e interessate dagli studi di settore, che hanno
scelto il pagamento rateale e intendono versare entroil 20 agosto con la maggiorazione dello 0,40%, scade il
termine per il versamento della 1a rata delle imposte
risultanti dalla dichiarazione annuale.
Mercoledì 20 Agosto 2014 Per i soggetti IRES tenuti ad effettuare i versamentirisultanti dalle dichiarazioni annuali, con periodod'imposta coincidente con l'anno solare e che
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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 1° AGOSTO 2014
approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura
dell'esercizio, NON soggetti agli studi di settore, che
hanno scelto il pagamento rateale e hanno versato la1a rata delle imposte entro il 16 giugno, scade il
termine per il versamento della 3a rata delle imposte
r i su l tant i da l la d ich iaraz ione annuale , con
applicazione degli interessi nella misura dello 0,66%.
Mercoledì 20 Agosto 2014 Per i soggetti IRES tenuti ad effettuare i versamentirisultanti dalle dichiarazioni annuali, con periodod'imposta coincidente con l'anno solare e che
approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura
dell'esercizio, NON soggetti agli studi di settore, che
hanno scelto il pagamento rateale e hanno versato la1a rata delle imposte entro i l 16 luglio conmaggiorazione dello 0,40%, scade il termine per il
versamento della 2a rata delle imposte risultanti dalla
dichiarazione annuale, con applicazione degli
interessi nella misura dello 0,33%.
Mercoledì 20 Agosto 2014 Per i soggetti IRES tenuti ad effettuare i versamentirisultanti dalle dichiarazioni annuali, con periodod'imposta coincidente con l'anno solare e che
approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura
dell'esercizio, soggetti agli studi di settore, che hanno
scelto il pagamento rateale e hanno versato la 1a ratadelle imposte entro il 7 luglio, scade il termine per il
versamento della 3a rata delle imposte risultanti dalla
dichiarazione annuale, con applicazione degli
interessi nella misura dello 0,43%.
Mercoledì 20 Agosto 2014 Per i soggetti IRES tenuti ad effettuare i versamentirisultanti dalle dichiarazioni annuali, con periodod'imposta coincidente con l'anno solare e che
approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura
dell'esercizio, e soggetti agli studi di settore, che hanno
scelto il pagamento rateale e intendono versare entroil 20 agosto con la maggiorazione dello 0,40%, scade il
termine per il versamento della 1a rata delle imposte
risultanti dalla dichiarazione annuale.
Lunedì 25 Agosto 2014 Presentazione degli elenchi Intrastat delle operazioniintracomunitarie effettuate nel mese precedente
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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 1° AGOSTO 2014
Lunedì 1° Settembre 2014 Versamento dell’imposta di registro sui contratti di
locazione e affitto stipulati in data 01.08.2014 o
rinnovati tacitamente a decorrere dall’01.08.2014 per i
soggetti che non abbiano optato per il regime della
“cedolare secca”
Lunedì 1° Settembre 2014 Per le persone fisiche NON titolari di partita Iva tenute
ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni
annuali, che NON partecipano, ai sensi degli artt. 5,
115 e 116 del TUIR, a società, associazioni e impresesoggette agli studi di settore e che hanno scelto il
pagamento rateale delle imposte versando la 1a rataentro il 16 giugno, scade il termine per il versamentodella 4a rata delle imposte derivanti da UNICO, con
applicazione degli interessi nella misura dello 0,82%.
Lunedì 1° Settembre 2014 Per le persone fisiche NON titolari di partita Iva tenute
ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni
annuali, che NON partecipano, ai sensi degli artt. 5,
115 e 116 del TUIR, a società, associazioni e impresesoggette agli studi di settore e che hanno scelto il
pagamento rateale delle imposte versando la 1a rataentro il 16 luglio con la maggiorazione dello 0,40%,
scade il termine per il versamento della 3a rata delle
imposte derivanti da UNICO, con applicazione degli
interessi nella misura dello 0,49%.
Lunedì 1° Settembre 2014 Per le persone fisiche NON titolari di partita Iva tenute
ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni
annuali, che partecipano, ai sensi degli artt. 5, 115 e
116 del TUIR, a società, associazioni e impresesoggette agli studi di settore e che hanno scelto il
pagamento rateale delle imposte versando la 1a rataentro il 7 luglio, scade il termine per il versamento della3a rata delle imposte derivanti da UNICO, con
applicazione degli interessi nella misura dello 0,59%.
Lunedì 1° Settembre 2014 Per le persone fisiche NON titolari di partita Iva tenute
ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni
annuali, che partecipano, ai sensi degli artt. 5, 115 e
116 del TUIR, a società, associazioni e impresesoggette agli studi di settore e che hanno scelto il
pagamento rateale delle imposte versando la 1a rataentro il 20 agosto con la maggiorazione dello 0,40%,
scade il termine per il versamento della 2a rata delle
imposte derivanti da UNICO, con applicazione degli
interessi nella misura dello 0,11%.
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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 1° AGOSTO 2014
Lunedì 1° Settembre 2014 Versamento, da parte delle imprese di assicurazione,
dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati
n e l m e s e d i Luglio 2014, nonché gli eventuali
conguagli dell'imposta dovuta sui premi ed accessori
incassati nel mese di Giugno 2014
Lunedì 1° Settembre 2014 Presentazione della denuncia mensile relativa ai premied accessori incassati nel mese di Luglio 2014 da
parte delle imprese di assicurazione estere che
operano in Italia in regime di libera prestazione diservizi.
Lunedì 1° Settembre 2014 Comunicazione mensile (Luglio 2014) degli elenchi
riepilogativi delle cessioni di beni e delle prestazioni di
servizi di importo > € 500 rese e ricevute nei confronti dioperatori economici aventi sede, residenza o domicilio
in Paesi c.d. "black list"
Lunedì 1° Settembre 2014 Comunicazione delle operazioni di acquisto daoperatori economici aventi sede, residenza o domicilio
nella Repubblica di San Marino annotate nei registri
IVA nel mese di Luglio 2014.
Lunedì 1° Settembre 2014 Dichiarazione mensile dell'ammontare degli acquistiintracomunitari di beni registrati nel mese di Luglio,dell'ammontare dell'imposta dovuta e degli estremi
del relativo versamento (Modello INTRA 12)
Lunedì 1° Settembre 2014 Liquidazione e versamento dell’IVA relativa agli
acquisti intracomunitari registrati nel mese di Luglio2014 da parte degli enti non commerciali
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