CET Società CooperativaCET Società Cooperativa
Step 3
DIRETTIVA 2004/40/CE recepita da
DLG.s257/2007
Step 1
• DPCM 23 aprile 1992, il DPCM 28 settembre 1995 (entrambi riferiti solo ai campi a 50 Hz)
Step 2
DM 381/98 “Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana”
• La legge 22 febbraio 2001 N. 36, legge-quadro di iniziativa governativa sulla protezione dalle esposizioni ai campi elettromagnetici con i decreti attuativi
DIRETTIVA 2004/40/CE recepita da
DLG.s 257/2007
Requisiti minimi per la protezione dei lavoratori
contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti
dall'esposizione ai campi dall'esposizione ai campi elettromagnetici (da 0 Hz a
300 GHz)
limiti di esposizione e valori di azione
entrato in vigore il 26 gennaio 2008
A fine febbraio 2008 il Consiglio dei Ministri della precedente legislatura aveva approvato uno schema di decreto legislativo recante:
«Disposizioni integrative e correttive del decreto Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 257 di legislativo 19 novembre 2007, n. 257 di legislativo 19 novembre 2007, n. 257 di legislativo 19 novembre 2007, n. 257 di attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici)elettromagnetici)
scrittura delle disposizioni relative alla protezione dai
campi elettromagnetici indicate al titolo VIII, capo IV
del decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81. Decreto che
specifica al comma 3 dell'articolo 306 che “le
disposizioni di cui al titolo VIII, capo IV entrano in vigore disposizioni di cui al titolo VIII, capo IV entrano in vigore
alla data fissata dal primo comma dell'articolo 13,
paragrafo 1, della direttiva 2004/40/CE”, entrata in
vigore che nella direttiva, e di conseguenza nel decreto
n. 257/07, era indicata nel 30 aprile 2008.
23 aprile 2008 � Direttiva Europea, la 2008/46/CE
modifica la precedente DIRETTIVA 2004/40/CE
rinviando la messa in vigore delle disposizioni
legislative, regolamentari ed amministrative necessarie
per conformarsi alla Direttiva entro il per conformarsi alla Direttiva entro il
30 Aprile 2012.
(causa dell’imminente pubblicazione di nuove
raccomandazioni della Comunità Europea, che
potrebbero contenere elementi in grado di indurre
modifiche sostanziali dei valori di azione e dei valori
limite.)
23 aprile 2008 � Direttiva Europea, la 2008/46/CE
modifica la precedente DIRETTIVA 2004/40/CE
rinviando la messa in vigore delle disposizioni
legislative, regolamentari ed amministrative necessarie
per conformarsi alla Direttiva entro il
30 Aprile 2012. 30 Aprile 2012.
(causa dell’imminente pubblicazione di nuove
raccomandazioni della Comunità Europea, che
potrebbero contenere elementi in grado di indurre
modifiche sostanziali dei valori di azione e dei valori
limite.)
In settembre 2010 nuove linee guida ICNIRP
DUBBIO SULLA PROROGA
Questa proroga, tenendo conto di quanto
indicato dall'articolo 306 del decreto 81/08,
valeva anche per il nostro Testo Unico sulla
sicurezza.
Tuttavia tale proroga valeva per i valori limite e Tuttavia tale proroga valeva per i valori limite e
l’applicazione delle disposizioni di cui al titolo
VIII, capo IV del testo unico e non significa che
fino al 30 aprile 2012 non si doveva effettuare la
valutazione dei rischi relativi ai campi
elettromagnetici
DUBBIO SULLA PROROGA
Ogni datore di lavoro deve effettuare una
valutazione dei rischi per tutti i rischi ai quali
un lavoratore può essere esposto durante la
propria attività.
Un eventuale documento VdR in cui il rischio Un eventuale documento VdR in cui il rischio
relativo ai campi elettromagnetici non sia stato
valutato si potrebbe perciò considerare
inidoneo, come indicato da una sentenza della
Cassazione.
Campo di applicazione art. 206
Protezione dei rischi dovuti agli effetti
nocivi a breve termine conosciuti nel corpo
umano (circolazione correnti indotte,
assorbimento di energia e da correti di assorbimento di energia e da correti di
contatto)
Non riguarda la protezione da eventuali
effetti a lungo termine e i rischi risultati dal
contatto con i conduttori in tensione
DEFINIZIONI art. 207
Campi elettromagnetici, valori limite di
esposizione e valori limite di azione.
VALORI LIMITE art. 208VALORI LIMITE art. 208
- di esposizione (“dosimetriche”) Allegato
XXXVI lett. A tabella 1
- di azione (“esterne”) Allegato XXXVI lett. B
tabella 2
VALUTAZIONE DEL RISCHIO
La valutazione, la misurazione e il calcolo
devono essere effettuati in conformità
alle norme europee standardizzate del
Comitato europeo di normalizzazione Comitato europeo di normalizzazione
elettrotecnica (CENELEC) EN 50100 “Measurement procedures of magnetic field levels
generated by electronic and electrical apparatus in the
railway environment with respect to human exposure”
VALUTAZIONE DEL RISCHIO
PARTICOLARE attenzione ai seguenti elementi:
a) il livello, lo spettro di frequenza, la durata e
il tipo dell'esposizione;
b) i valori limite di esposizione e i valori di
azione di cui all'articolo 208 (che vanno però azione di cui all'articolo 208 (che vanno però
ridefiniti sulla base di quanto riferito nella
Direttiva Europea 48/08/CE);
c) tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza
dei lavoratori particolarmente sensibili al
rischio;
VALUTAZIONE DEL RISCHIO
PARTICOLARE attenzione ai seguenti elementi:d) qualsiasi effetto indiretto quale:
1)interferenza con attrezzature e dispositivi medici el
ettronici (compresi stimolatori cardiaci e altri dispositivi
impiantati);
2)rischio propulsivo di oggetti ferromagnetici in campi 2)rischio propulsivo di oggetti ferromagnetici in campi
magnetici statici con induzione magnetica superiore a 3
mT;
3)innesco di dispositivi elettro-esplosivi (detonatori);
4)incendi ed esplosioni dovuti all'accensione di materiali
infiammabili provocata da scintille prodotte da campi
indotti, correnti di contatto o scariche elettriche;
VALUTAZIONE DEL RISCHIO
PARTICOLARE attenzione ai seguenti elementi:e) l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative
progettate per ridurre i livelli di esposizione ai campi
elettromagnetici;
f) la disponibilità di azioni di risanamento volte a
minimizzare i livelli di esposizione ai campi minimizzare i livelli di esposizione ai campi
elettromagnetici;
g) per quanto possibile, informazioni adeguate raccolte
nel corso della sorveglianza sanitaria, comprese le
informazioni reperibili in pubblicazioni scientifiche;
h) sorgenti multiple di esposizione;
i) esposizione simultanea a campi di frequenze diverse.
VALUTAZIONE DEL RISCHIO
Identificazione delle sorgenti di pericolo↓
Identificazione dei lavoratori (o di terzi) esposti al rischio
↓Individuazione dei rischi da esposizione
↓↓Stima dei rischi di esposizione
↓Studio della possibilità di eliminare o
ridurre il rischio↓
Informazione/Formazione↓
Programmazione Sanitaria
VALUTAZIONE DEL RISCHIO
Identificazione delle sorgenti di pericolo
-la descrizione dell'attività lavorativa (ciclo lavorativo; singole fasi
lavorative; fonti di emissione utilizzate)
analisi delle fasi operative (per rilevamento del livello di rischio nelle
diverse fasi).
- Analizzare la documentazione tecnica delle macchine e degli impianti;
- Progettare ed organizzare la destinazione e le caratteristiche strutturali
dell'ambiente;
- Controllare le schede di sicurezza delle macchine erogatrici;
- Misurare le emissioni per il rispetto dei valori limite di esposizione
(nazionali, comunitari)
- Richiedere autorizzazioni, operare verifiche;
- Raccogliere ed analizzare i dati di sorveglianza sanitaria;
- Ricavare informazioni da interviste ai lavoratori e da ispezioni interne e di
organi di vigilanza
VALUTAZIONE DEL RISCHIO
Identificazione delle sorgenti di pericolo (RF)Sistemi per saldatura dielettrica e trattamenti termici ad induzione
elettromagnetica;
Apparati elettromedicali per diatermia, risonanza magnetica,
chirurgia con elettrobisturi ad alta frequenza (con esposizione di
pazienti, personale medico, infermieristico e tecnico).
Apparecchiature scientifiche (spettrografi magnetici, ciclotroni e Apparecchiature scientifiche (spettrografi magnetici, ciclotroni e
sistemi di perfusione nucleare).
Apparecchiature per la disinfestazione delle granaglie.
Sistemi di broadcasting.
Impiantistica della telefonia cellulare.
Utilizzo di telefonia cellulare.
Apparecchiature Wafers (microcip di memoria RF).
Impiantistica radar (es. torri di controllo).
Attrezzature forze armate (radar, carri armati, ecc.).
VALUTAZIONE DEL RISCHIO
Identificazione delle sorgenti di pericolo (RF)
Apparecchiature per l'essiccazione della ceramica.
Apparecchiature presenti nelle cabine di conduzione dei treni.
FORNI AD INDUZIONEFORNI AD INDUZIONE
DEMAGNETIZZATORI
CABINE DI TRASFORMAZIONE E TRASPORTO EN. EL.
VALUTAZIONE DEL RISCHIO
Stima dei rischi di esposizione
•La verifica del rispetto dell'applicazione delle
norme di sicurezza alle macchine durante il loro
funzionamento.
•La verifica dell'accettabilità delle condizioni di
lavoro in relazione ad un esame oggettivo
dell'entità e della durata delle lavorazioni, (operare
tenendo conto dei dati desunti da indagini su larga
scala, effettuate in realtà lavorative similari)
VALUTAZIONE DEL RISCHIO
Stima dei rischi di esposizione
•La verifica delle condizioni di sicurezza anche
mediante acquisizione di documentazioni e
certificazioni eventualmente esistenti agli atti
dell'azienda.
•La corretta misura dell'entità dell'esposizione •La corretta misura dell'entità dell'esposizione
(eseguita secondo la Norma CEI 211-7 per la misura di
campi ad alta frequenza, e secondo la Norma CEI-ENV
50166-1 per la misura di campi a bassa frequenza) che
porti alla quantificazione oggettiva del rischio ed alla
conseguente valutazione attraverso il confronto con
indici di riferimento.
RIDUZIONE O ELIMINAZIONE DEL RISCHIO
Campi elettrici
i campi elettrici vengono fortemente attenuati anche
dagli oggetti materiali non conduttivi che si
interpongono tra le sorgenti e gli individui: una parete
o un edificio sono utili attenuatori di campo elettrico.
Campi a bassa frequenzaCampi a bassa frequenza
•I campi magnetici, invece, non subiscono
attenuazione da parte degli oggetti materiali.
•Il campo magnetico a bassa frequenza (50 Hz) si
scherma con materiale ferromagnetico.
Misure di Prevenzione e Protezione Individuazione:
a) di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione ai
campi elettromagnetici;
b) della scelta di attrezzature che emettano campi elettromagnetici
di intensità inferiore, tenuto conto del lavoro da svolgere;
c) delle misure tecniche per ridurre l'emissione dei campi
elettromagnetici, incluso se necessario l'uso di dispositivi di
sicurezza, schermature o di analoghi meccanismi di protezione della sicurezza, schermature o di analoghi meccanismi di protezione della
salute;
d) degli appropriati programmi di manutenzione delle attrezzature
di lavoro, dei luoghi e delle postazioni di lavoro;
e) della progettazione e della struttura dei luoghi e delle postazioni
di lavoro;
f) della limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione;
g) della disponibilità di adeguati dispositivi di protezione individuale.
Dispositivi di protezione individuale DPI
Non esistono al momento dispositivi di protezione
individuali specifici per la diretta protezione
dell'individuo
Esistono delle schermature di campo per le
sorgenti di piccole dimensioni.
Informazione e formazionea) alle misure adottate;
b) all'entità e al significato dei valori limite di esposizione e dei
valori di azione definiti nei Capi II, III, IV e V, nonché ai
potenziali rischi associati;
c) ai risultati della valutazione, misurazione o calcolo dei livelli
di esposizione ai singoli agenti fisici;
d) alle modalità per individuare e segnalare gli effetti negativi d) alle modalità per individuare e segnalare gli effetti negativi
dell'esposizione per la salute;
e) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una
sorveglianza sanitaria e agli obiettivi della stessa;
f) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo i rischi
derivanti dall'esposizione;
g) all'uso corretto di adeguati dispositivi di protezione
individuale e alle relative indicazioni e controindicazioni
sanitarie all'uso”.
.
Sorveglianza sanitariaIl medico competente deve effettuare accertamenti sanitari
mirati al rischio:
a) ai lavoratori individuati come particolarmente sensibili;
b) ai lavoratori per i quali è stata rilevata una elevata
esposizione a campi elettromagnetici, indicativamente al di
sopra dei valori di azione e sussista il rischio che siano superati
i valori limite di esposizione previsti dal Capo IV del Titolo VIII i valori limite di esposizione previsti dal Capo IV del Titolo VIII
del DLgs.81/2008.
1.….Una volta all’anno…. O con periodicità inferiore
2.…tempestivamente… se rilevato il superamento dei limti di
azione
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