Valentina Tosi. MANTOVA, 23 gennaio 2013
Lezione 81 di 30
Un’immagine vale più di mille parole.
Fotografia di Steven Meisel – Vogue settembre 2012
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Facciamo parte della società dell’immagine,
la vista è il nostro principale canale percettivo.
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Utilizzare l’immagine giusta in un articolo o in una presentazione,
ci permette di trasmettere in modo immediato ed elegante
il concetto che vogliamo esprimere.
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Le immagini sanno connettere immediatamente
la nostra razionalità e il nostro lato emotivo.
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Scegliere l’immagine giusta, non è un compito semplice…
L’arte, il cinema e la fotografia sono tra
loro mondi contaminati, dai quali possiamo/dobbiamo creare
richiami iconografici per sfruttarne la forza espressiva.
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Contaminazione/1: Pittura
La Venere del Botticelli Elie Saab. Le parfum
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Contaminazione/2: LetteraturaOfelia di Millais Fotografia di Ellen von Unwerth, Vogue
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Contaminazione/3: Scultura
L’estasi di santa Teresa D’Avila, Bernini Fotografia di Steven Meisel, Vogue
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Contaminazione/4: Cinema
Il bacio di Haiez Romeo+Giulietta di Luhrmann
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Contaminazione/5: Fotografia
V-J day at Time Square, Eisenstead Fotografia di Steven Meisel, Vogue
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Le immagini subiscono forti contaminazioni nel livello di lettura.
Quanti ce ne sono?
1.Vediamo gli oggetti e li riconosciamo
1.Avviciniamo l’immagine ad un modello precedente
•Comprendiamo il significato traslato da un mezzo all’altro.
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Arrivando al più alto livello di lettura, possiamo utilmente trasmettere con un’immagine anche
significati molto complessi.
Non è mai un’operazione banale, non dobbiamo sottrarci dal mettere in pratica
questo tipo di comunicazione.
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Immagini, da un punto di vista legale…
Pubblicare un'immagine senza il consenso dell'interessato o di chi ne ha i diritti
costituisce un illecito.
E ciò vale anche nel caso in cui il soggetto fotografato si sia lasciato, consapevolmente, ritrarre nella foto.
Infatti, il semplice consenso allo "scatto" non implica anche il consenso alla pubblicazione.
http://lv11.it/och43 Fonte: Studio legale Greco
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La Cassazione (sent. 19/06/2008, n. 30664) ha poi specificato che
il consenso prestato a essere ritratti in fotografia non vale come scriminante
quando l'immagine è pubblicata in un contesto diverso da quello originario,
se ciò implica valutazioni negative sulla persona effigiata.
http://lv11.it/och43 17 di 30
Ognuno di noi gestisce come meglio crede la propria immagine:
può concedere il permesso, concederlo solo parzialmente (per es. permettendo la pubblicazione
dell'immagine solo in siti specifici) o negarlo.
Inoltre, il consenso già rilasciato in precedenza può essere, in qualsiasi momento, revocato in tutto o in parte.
http://lv11.it/och43 18 di 30
La Cassazione (sent. 16 maggio 2008, n.12433) ha stabilito che l'illecita pubblicazione dell'immagine altrui
obbliga l'autore al risarcimento dei danni non patrimoniali e, se esistenti, di quelli
patrimoniali, i quali ultimi consistono nel pregiudizio economico che la vittima abbia risentito dalla pubblicazione
e di cui abbia fornito la prova in sede processuale.
http://lv11.it/och43 19 di 30
Chi vede pubblicare la propria immagine senza consenso potrà, prima di adire le vie legali, imporre
la cancellazione della stessa all'illegittimo utilizzatore.
Eventualmente potrà chiederne la cancellazione anche alla piattaforma su cui l'immagine risulti
pubblicata.
http://lv11.it/och43 20 di 30
V'è ovviamente la possibilità di adire il giudice penale, se la condotta illecita si concretizzi in un distorto utilizzo dell'immagine altrui
e comporti una lesione della reputazione.
Secondo l'art. 615bis del codice penale, infatti "chiunque, con l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procuri indebitamente notizie o immagini relative alla vita privata nell'abitazione (o altro luogo privato)", deve essere punito
con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
http://lv11.it/och43 21 di 30
Condividere foto su Facebook (ad esempio) può essere un'attività assai compromettente.
Una semplice svista o disattenzione può portare a
conseguenze spesso non considerate, ma per certo non irrilevanti.
Soprattutto laddove si tratti di pubblicazione di fotografie che ritraggano minorenni,
la cui riservatezza va tutelata in maniera particolare.
Lo ha confermato la Cassazione penale, che ha punito colui che pubblica le generalità e le foto del battesimo di
un infante/minore, senza il preventivo consenso dei genitori del neonato o minore.
http://lv11.it/och43 22 di 30
Eccezioni/1
La principale riguarda i personaggi pubblici: riprendere un cantante durante una sua esibizione, un
calciatore allo stadio o un politico in un comizio non richiede il consenso dell'interessato,
sempre che ciò non comporti una lesione dell'onore o della reputazione della persona ripresa.
http://lv11.it/och43 23 di 30
L'altra, invece, prevede il caso in cui, durante una partita o un concerto, sia stata fotografata
la situazione globalmente considerata: neppure in questo caso sarà necessario che il fotografo
richieda l'autorizzazione alla pubblicazione a tutte le persone "accidentalmente" finite nell'obiettivo.
La regola generale prescrive, infatti, che non serve il consenso di chi si trovi in luogo pubblico o durante una
pubblica manifestazione.
Eccezioni/2
http://lv11.it/och43 24 di 30
Chiedere sempre il consenso del diretto interessato prima della pubblicazione del suo volto
ritratto in fotografia.
Tale consenso è meglio se fornito per iscritto e poi scrupolosamente conservato. Ricordate, a riguardo, che
le mail non hanno, nel nostro ordinamento, valore di prova scritta. Pertanto, per stare sicuri, bisognerebbe ottenere una liberatoria firmata su un foglio di carta.
http://lv11.it/och43
#ottimiconsigli
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Copyright. Regole generali/1
Guarda sempre sui rispettivi siti se ci sono delle politiche di copyright:
è la prima cosa da fare.
In alcuni casi troverai la Licenza Creative Commons, in altri troverai delle restrizioni, o delle particolari policy.
Attieniti alle regole scritte dai proprietari.
http://tinyurl.com/bg89wv8 Fonte: Professione blogger, Il copyright su internet
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Copyright. Regole generali/2
Se non ci sono indicazioni sul copyright, allora tutto il contenuto è protetto:
per la legge italiana (e per quella di molti altri Stati) in mancanza di altre indicazioni
l’autore di un’opera ne è proprietario.
http://tinyurl.com/bg89wv8 27 di 30
Per linkare un’altra pagina non è mai necessario chiedere il permesso.
Per linkare si intende inserire semplicemente un link che
rimanda ad un’altra pagina, non confondetelo con la copia, che non potete mai fare senza autorizzazione!
Copyright. Regole generali/3
http://tinyurl.com/bg89wv8 28 di 30
Strumenti di cui abbiamo parlato in questa lezione…
www.slideshare.net
www.wordpress.com
http://www.creativecommons.it/Licenze
www.vogue.it
http://lv11.it/och43
http://tinyurl.com/bg89wv8
www.youtube.com
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HomeworkFotografia di Steven Meisel
Ritratto di Eugenia Primavesi, Klimt
Fate revisionedei vostri
blog!
CONTROLLO TUTTO!
30 di 30Continua...
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