ASSOCIAZIONI ED ENTI NO PROFIT
MANUALE OPERATIVO
A cura di Nicola Ferrante
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Chi vale vola
Chi non vale non vola
Chi vale e non vola è un vile
(Italo Balbo)
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Nota dell’autore
Questo volume raccoglie in modo razionale e ordinato tutto il materiale del sito internet
www.associazioni.avvocatoferrante.it nato come piattaforma giuridico\informativa sul complesso e
variegato mondo degli enti no profit.
Il volume non vuole avere alcuna pretesa didattica o dottrinale, né esaurire tutta la complessa
disciplina degli enti no profit, ma si propone piuttosto come manuale pratico per chi non è esperto
della materia e si trova a dover gestire un ente no profit o costituire un’associazione, onlus, ASD e
altri enti affini.
Padova, lì 27 dicembre 2011
avv. Nicola Ferrante
NOTA LEGALE
Il presente volume è protetto dalla legge sul diritto d’autore.
L’autore autorizza la diffusione del volume per uso esclusivamente personale e non commerciale.
E’ espressamente vietato rendere disponibile, scaricabile o condivisibile il volume tramite il web.
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INDICE SISTEMATICO
Capitolo 1
GLI ENTI NO PROFIT IN GENERALE
1.1 Significato del termine no profit pag. 6
1.2 Profili fiscali generali pag. 7
1.3 Principi di gestione pag. 9
Capitolo 2
LE ASSOCIAZIONI
2.1 Costituire una associazione pag. 14
2.2 Lo statuto e l’atto costitutivo pag. 16
2.3 Il consiglio direttivo e l’assemblea dei soci pag. 17
2.4 Il presidente dell’associazione pag. 18
2.5 Agevolazioni fiscali pag. 19
2.6 Finanziamenti pag. 20
2.7 Domande e risposte pag. 21
Capitolo 3
LE ONLUS
3.1 Costituire una onlus pag 23
3.2 L’attività di una onlus pag 26
3.3 Le attività permesse alle onlus pag. 27
3.4 La gestione di una onlus pag. 29
3.5 Regime fiscale delle onlus pag. 30
3.6 Finanziare una onlus pag. 32
3.7 Domande e risposte sulle onlus pag. 33
Capitolo 4
LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE
4.1 Costituire una associazione sportiva dilettantistica pag 34
4.2 L’attività di una ASD pag. 36
4.3 Gestione di una ASD pag. 37
4.4 Adempimenti di una ASD pag. 38
4.5 Compensi per istruttori sportivi pag. 39
4.6 Agevolazioni fiscali per le ASD pag. 40
4.7 Finanziamenti per le ASD pag.41
4.8 Domande frequenti sulle ASD pag.42
Capitolo 5
I COMITATI
5.1 Come costituire un comitato pag. 43
5.2 Domande frequenti sui comitati pag. 45
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Capitolo 6
I CIRCOLI
6.1 Come costituire un circolo pag. 46
6.2 Autorizzazioni per i circoli pag. 48
Capitolo 7
LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO
7.1 Costituire un’associazione di volontariato pag. 49
Capitolo 8
NORMATIVA FISCALE
8.1 Adempimenti fiscali pag. 51
8.2 Obblighi contabili pag. 52
8.3 Corrispettivi per amministratori pag. 54
8.4 Perdita della qualifica di ente no profit pag. 55
8.5 Regime fiscale dell’attività commerciale pag. 56
8.6 Le donazioni pag. 57
8.7 Lavoro e contributi pag. 58
8.8 Il 5x1000 pag. 60
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Capitolo 1
GLI ENTI NO PROFIT IN GENERALE
1.1 Significato del termine no profit
Con il termine no profit (o non commerciale) si intendono tutte le attività senza scopo di lucro, che
quindi perseguono un fine diverso al conseguimento dell'utile ( scopo solidaristico, sociale,
culturale, sportivo ecc....). Queste sarebbero contrapposte alle attività a scopo di lucro, cioè poste in
essere con il solo fine di produrre un utile.
Bisogna perà intendersi su cosa si intende per fare utile.
L'art. 2247 del C.c., che definisce il contratto di società, precisa che "Con il contratto di società due
o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di una attività economica allo
scopo di dividerne gli utili". Quindi lo scopo principale non è conseguire utili, ma dividerli fra i soci
della società.
E' questa la vera discriminante tra gli enti no profit e gli altri. Infatti le associazione, le onlus ecc....
possono svolgere attività a pagamento e possono conseguire un utile (lucro oggettivo), ma non
possono dividere questo utile tra i soci (lucro soggettivo). L'utile conseguito alla fine dell'anno
contabile sarà semplicemente accantonato e riutilizzato dall'associazione per finanziare le sue
attività e raggiungere i suoi scopi statutari.
Tale principio si riverbera anche nel caso di scioglimento dell'ente no profit. Il capitale accumulato
non potrà essere diviso tra i soci, ma dovrà essere necessariamente devoluto ad un altro ente no
profit.
Un'altra differenza rispetto agli enti a scopo di lucro, è che negli enti no profit i soci hanno gli stessi
diritti e doveri, indipendentemente dalla somma versata o dal loro contributo nell'ente.
E' però sbagliato pensare che gli amministratori o chi lavora per ente associativo non possa ricevere
un contributo economico. Questi possono ricevere un corrispettivo proporzionato alla loro attività
nell'ente e al volume economico dello stesso.
Spesso si tende a sottovalutare le potenzialità degli enti no profit, come se la mancanza dello scopo
di lucro privasse questi enti di ogni prospettiva.
Invece così non è. Abbiamo già evidenziato che, riguardo gli utili, il vincolo consiste nella
distribuzione degli utili ai soci. L'ente no profit può invece realizzare un ricavo, che rimarrà
nell'ambito dell'associazione e che sarà impiegato per l'attività prevista dallo statuto.
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Inoltre, tutti gli enti associativi godono di importanti benefici fiscali, come la possibilità di chiedere
dei corrispettivi ai soci, a fronte della loro partecipazione ad attività organizzate dall'ente stesso.
Tali proventi non vengono tassati.
Di importanti agevolazioni godono le associazioni sportive riconosciute dal Coni. Oltre alla attività
con i soci, possono svolgere attività sportiva a pagamento verso i terzi non soci, senza i limiti che
sono previsti per le normali associazioni.
Settore in crescita è quello delle Onlus, che possono svolgere svariate attività di utilità sociale verso
soggetti svantaggiati o bisognosi di assistenza.
Questi benefici sono spesso accresciuti dalla possibilità di affiliare l'ente no profit ad un'
associazione di promozione sociale ( arci, aics, csen ecc....), godendo di ulteriori agevolazioni.
Inoltre, è da sottolineare che l'impegno in un ente no profit è volontario, ma che è sempre possibile
prevedere un corrispettivo per gli amministratori e i dirigenti che svolgono la loro attività a favore
dell'ente.
1.2 Profili fiscali generali
L'elemento distintivo degli enti non commerciali è costituito dal fatto che non svolgono, almeno in
maniera prevalente, attività commerciale, e che sono enti senza scopo di lucro. Ai fini della
qualificazione dell'ente come non commerciale è necessario avere come punto di riferimento le
previsioni contenute nello statuto e l'attività effettivamente svolta dall'ente.
Nell'ambito delle attività delle associazioni, sono da considerarsi non commerciali, e quindi non
soggetti a tassazione:
- tutte le attività svolte verso gli associati, in conformità alle finalità dell'associazione, per cui non
viene chiesto uno specifico corrispettivo economico;
- le quote associative dei soci e gli altri contributi versati dai soci all'associazione;
- le donazioni ricevute dall'associazione;
- i fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente;
Oltre a questi benefici fiscali, la legislazione prevede importanti benefici per le associazioni
politiche, sindacali, di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive, di promozione sociale e
formazione extra-scolatica.
Queste associazioni possono sempre svolgere attività a pagamento verso i loro soci, svolte in
diretta attuazione degli scopi sociali, considerate fiscalmente irrilevanti. I corrispettivi percepiti da
queste attività (come ad esempio corsi e altre iniziative a cui partecipano i soci) non sono soggetti
a tassazione e sussiste solamente l'obbligo di redarre annualmente un rendiconto contabile (questo
ad esclusione delle attività sempre ritenute commerciali, specificate nel paragrafo successivo).
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Inoltre, sono considerati non commerciali i corrispettivi ricavati dalla cessione, anche a terzi, di
proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati.
Tali agevolazioni riguardano anche il regime IVA, non applicabile in tali casi.
Per beneficiare di queste importanti agevolazione è però necessario una corretta redazione dello
statuto, che tenga conto dei requisiti richiesti dalla legislazione fiscale, in mancanza dei quali
l'associazione sarà esposta a possibili contestazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate.
Gli statuti devono prevedere le seguenti clausole:
- il divieto di distribuzione di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve e capitali;
- in caso di liquidazione dell'ente, l'obbligo di devolvere il proprio patrimonio ad altre associazioni
od enti con le medesime finalità;
- la disciplina uniforme del rapporto associativo;
- l'obbligo di rendiconto economico finanziario annuale;
- la libera eleggibilità dei soci e l'adesione ai principi di democrazia interna;
- l'intrasmissibilità delle quote sociali.
Inoltre, le associazioni di promozione sociale riconosciute dal ministero dell'interno (es ARCI; ASI;
CSEN; ACLI ecc......) e tutte le associazioni ad esse affiliate, godono di ulteriori agevolazioni:
- non è considerata commerciale la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, a favore dei
soci, presso la sede dell'associazione;
- non è considerata commerciale l'attività di organizzazione di viaggi e soggiorni turistici a favore
dei soci.
Anche per godere di tali agevolazioni lo statuto dell'associazione deve prevedere le clausole di cui
sopra.
Anche le associazioni possono svolgere attività commerciali, intese come tipiche attività d'impresa,
a cui è applicabile la normativa fiscale che vale per tutti i redditi d'impresa. Infatti, la sola forma
giuridica di associazione non è sufficiente per qualificare tali enti come non commerciali ai fini
fiscali.
Per attività commerciale si intende attività a pagamento svolta verso terzi non soci, ricavi da
sponsor, pubblicità e tutte le attività svolte tramite un'organizzazione di tipo
imprenditoriale. Inoltre, sono sempre considerate commerciali per definizione(anche se
effettuate verso i soci) le attività di: cessione di beni nuovi prodotti per la vendita, somministrazione
di pasti, prestazioni alberghiere , l’alloggio, il trasporto ed il deposito , gestione di spacci e mense,
l’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, le fiere e le esposizioni a carattere commerciale, le
pubblicità commerciali.
Riguardo l'attività commerciale, possiamo distinguere due casi:
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1- l'associazione svolge attività commerciale in via marginale, al solo scopo di finanziare l'attività
verso i soci. Quindi, l'attività commerciale non figura tra gli scopi dell'associazione e non esaurisce
l'attività di questa. In questo caso l'associazione rimane un ente non commerciale. E' però necessario
che i proventi derivanti dall'attività commerciale non siano mai prevalenti rispetto a quelli derivanti
dall'attività istituzionale verso i soci.
Per tali attività dovranno comunque essere predisposte le normali scritture contabili, e in caso di
attività commerciale non occasionale, sarà necessario aprire P. Iva. Inoltre la contabilità dell'attività
commerciale dovrà essere separata rispetto all'attività non commerciale.
2- l'attività commerciale è svolta abitualmente e professionalmente, e i proventi di tali attività
superano quelli conseguiti nell'ambito dell'attività verso i soci. In tale caso l'associazione perde il
requisito della non commercialità ed viene considerata, ai fini fiscali, un'impresa a tutti gli effetti.
Tutte le sue attività sono sottoposte al regime fiscale d'impresa, con l'obbligo di tenere le scritture
contabili ordinarie e redarre il bilancio ordinario.
Indipendentemente dalle previsioni statutarie, l'ente perde la qualifica di non commerciale
qualora eserciti prevalentemente attività commerciale per un intero periodo di imposta.
In merito, sono stati elaborati dei criteri presuntivi per la perdita della qualifica:
- prevalenza delle immobilizzazioni relative all'attività commerciale rispetto alle restanti attività;
- prevalenza dei ricavi delle attività commerciali rispetto al valore delle cessioni e delle prestazioni
riguardanti l'attività istituzionale verso i soci;
- prevalenza dei redditi derivanti dall'attività commerciale rispetto alle entrate istituzionali;
- prevalenza delle componenti negative inerenti all'attività commerciale rispetto alle restanti spese.
L'unica eccezione al rispetto di queste regole riguarda le associazioni sportive dilettantistiche, che
possono svolgere attività commerciale anche in maniera prevalente.
Sussiste inoltre la particolare disciplina fiscale delle Onlus, applicabile anche alle fondazioni.
1.3 Principi di gestione
La gestione di un’associazione è simile sia per le normali associazioni (culturali, ricreative ecc......),
sia per le onlus, le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni di volontariato e di
promozione sociale.
Ecco alcune regole da seguire per gestire correttamente una associazione:
SEDE
L'associazione può avere sede legale anche all'indirizzo di residenza di uno dei soci. La sede legale
è il luogo dove gli atti dell'associazione devono essere depositati e dove arriva la posta dell'ente. La
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sede dovrà essere citata nello statuto e nell'atto costitutivo dell'associazione ed è necessario
comunicare successive variazioni all'Agenzia delle Entrate.
GESTIONE DEMOCRATICA
L'associazione è un ente di diritto privato italiano, apolitica e senza fine di lucro, che si uniforma
nello svolgimento della propria attività alla normativa prevista dal Codice Civile vigente, alle regole
dello statuto e ai principi di democraticità interna della struttura, di elettività e di gratuità delle
cariche associative.
ISCIZIONE DEI SOCI
Chiunque condivide gli scopi e le finalità dell'associazione ed è in grado di contribuire a realizzarne
i fini può aderire. L’adesione all’Associazione non può essere disposta per un periodo temporaneo. I
soci sono tutti coloro che, condividendo pienamente i fini e l'attività dell'associazione, hanno
presentato domanda scritta, accettata dal Consiglio Direttivo, dichiarando:
- di voler partecipare alla vita associativa;
-di accettare, pienamente e senza riserve, lo Statuto ed i principi etici in esso contenuti; di accettare
le attività, le finalità e il metodo dell’Associazione.
Solitamente il consiglio direttivo ha un certo lasso di tempo per confermare o negare l'adesione.
L'eventuale diniego deve essere motivato ed è comunque ammesso reclamo all'assemblea.
DIRITTI DEI SOCI
I soci hanno diritto:
- di partecipare all’assemblea e di votare direttamente per l’approvazione e le modifiche dello
Statuto, dei Regolamenti, per l’approvazione del bilancio annuale e per la nomina degli organi
sociali dell’associazione e di impugnare le delibere degli stessi organi;
- di partecipare alla vita associativa e alle attività sociali;
- di esprimere liberamente la propria opinione nel riguardo dell'associazione e delle persone
coinvolte in essa;
- di ricevere periodicamente informazioni circa la vita associativa;
ORGANI
Solitamente sono organi dell’Associazione:
- l’Assemblea dei soci;
- il Presidente;
- il Consiglio direttivo.
Può inoltre essere previsto anche un revisore dei conti.
ASSEMBLEA DEI SOCI
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L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’associazione: essa è composta da tutti i soci in regola
con il versamento della quota sociale e dei contributi annuali e che, alla data dell’avviso di
convocazione, risultino iscritti nel Libro soci.
L’assemblea è convocata dal Presidente, almeno una volta all’anno, ed ogni qualvolta egli lo ritenga
opportuno ed è presieduta dal Presidente. La convocazione dell'assemblea può essere comunque
richiesta da almeno un\terzo dei soci.
La convocazione dell’assemblea è effettuata con avviso esposto nella sede sociale almeno quindici
giorni prima della data fissata per l’assemblea di prima convocazione e deve contenere l’ordine del
giorno, la data, l'ora e il luogo di riunione. Nella stesso avviso di convocazione dell’assemblea, può
essere fissato un giorno ulteriore per la seconda convocazione.
L’assemblea ordinaria delibera:
- l’elezione del consiglio direttivo;
- l’approvazione del rendiconto contabile economico finanziario e della relazione annuale;
- il programma annuale delle attività;
- sugli argomenti posti alla sua attenzione dal Consiglio Direttivo;
In prima convocazione, l’assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà
più uno dei soci aventi diritto a parteciparvi; in seconda convocazione è valida qualunque sia il
numero dei soci intervenuti. L’assemblea delibera, sugli argomenti posti all’ordine del giorno, a
maggioranza assoluta, vale a dire con il voto favorevole di metà più uno dei votanti.
L’Assemblea straordinaria delibera:
- sulle richieste di modifica dello Statuto;
- sullo scioglimento dell’Associazione;
- sulla nomina del liquidatore.
Riguardo le modifiche dello statuto, l’assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la
presenza di almeno metà più uno degli associati, e delibera a maggioranza assoluta. Riguardo lo
scioglimento dell'associazione e la nomina del liquidatore, l'assemblea straordinaria delibera con il
voto favorevole di almeno i tre\quarti degli associati.
Le riunioni dell’Assemblea devono risultare da apposito verbale, trascritto nel libro delle delibere
dell’Assemblea dei soci.
CONSIGLIO DIRETTIVO
L’Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo, composto da membri designati fra tutti gli
associati aventi diritto al voto. Le riunioni del Consiglio direttivo sono presiedute dal Presidente ed
in sua assenza da un membro del Consiglio Direttivo.
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Le sedute sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono
prese a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
Sono compiti del Consiglio Direttivo:
a) prevedere i criteri di ammissione dei nuovi soci e accogliere o respingere le domande di
ammissione dei Soci;
b) adottare provvedimenti disciplinari;
c) compilare il rendiconto contabile annuale e la relazione annuale al rendiconto contabile;
d) eleggere al proprio interno il presidente, il vicepresidente, il segretario e il tesoriere;
e) curare gli affari di ordine amministrativo; assumere personale dipendente; stipulare contratti di
lavoro, conferire mandati di consulenza;
f) approvare il programma dell’Associazione;
g) fissare il regolamento per il funzionamento e l’organizzazione interna dell’Associazione;
h) aprire rapporti con gli Istituti di credito; curare la parte finanziaria dell’Associazione,
sottoscrivere contratti per mutui e finanziamenti e quant’altro necessario per il buon funzionamento
dell’Associazione.
i) ratificare o modificare i provvedimenti adottati dal presidente per motivi di necessità ed urgenza.
l) determinare e deliberare i rimborsi delle spese e i contributi di natura forfettaria, a responsabili e
organizzatori dell'attività dell'associazione e per coloro che svolgono le attività amministrative,
dirigenziali e di segreteria.
Le riunioni del Consiglio direttivo devono risultare da apposito verbale, firmato da tutti i presenti e
trascritto nel libro delle delibere del Consiglio Direttivo.
PRESIDENTE
Al Presidente, a cui spetta la firma e la rappresentanza legale dell’associazione di fronte ai terzi e
anche in giudizio, vigila e cura che siano attuate le delibere del Consiglio Direttivo e
dell’Assemblea e provvede all'osservanza delle disposizioni statutarie ed alla disciplina sociale.
Il Presidente può conferire delega, sempre e solo per iscritto, ad uno o più soci sia per singoli atti
che per categorie di atti.
In caso di comprovata necessità od urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio
Direttivo, sottoponendoli a ratifica alla prima riunione successiva.
In caso di assenza, impedimento o dimissioni le funzioni del presidente sono svolte dal
vicepresidente dell'associazione.
IL PATRIMONIO
Il patrimonio è composto da tutti i contributi che pervengano a qualsiasi titolo all'associazione e dai
beni mobili o strumentali che pervengano all'associazione in virtù della sua attività.
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Il patrimonio dell'associazione può essere utilizzato solo per il compimento delle attività prefissate
dallo statuto. I singoli associati non possono chiedere la divisione del patrimoni o avanzare pretese
sullo stesso.
DIVIETO DISTRIBUZIONE UTILI
È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque
denominati, nonché fondi, riserve e capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la
destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge, ed è fatto obbligo di impiegare gli utili o
avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente
connesse.
IL BILANCIO
L’esercizio sociale dell’Associazione solitamente si apre il primo gennaio e si chiude il 31
dicembre di ogni anno.
Ogni anno il Consiglio direttivo predispone il rendiconto contabile economico-finanziario dal quale
devono risultare con chiarezza e precisione le entrate suddivise per voci analitiche, i beni, i
contributi, i lasciti ricevuti, le spese e gli oneri sostenuti suddivisi per voci analitiche.
Il rendiconto contabile deve essere accompagnato da una relazione illustrativa predisposta dal
Consiglio direttivo, che dia testimonianza delle attività dell'associazione, degli eventi e delle
iniziative organizzate, dell'attività di volontariato e favore di bisognosi. Entrambi i documenti
devono essere sottoposti all’approvazione dell’Assemblea entro e non oltre quattro mesi dalla
chiusura dell’esercizio sociale.
Il rendiconto e la relazione devono essere depositati presso la sede sociale nei quindici giorni
precedenti la data fissata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci.
LIBRI SOCIALI
Libri sociali che si debbono tenere presso la sede dell'associazione sono: 1) Libro dei soci: basta un
semplice registro in cui sono segnati nome, cognome e generalità del socio, quota pagata e firma. 2)
libro delle adunanze del consiglio direttivo, assemblea e altri organi: sono la raccolta dei verbali
delle riunioni. Devono prevedere data, presenti, argomenti da trattare, breve rapporto sulla
discussione, risultati delle votazioni e firme dei presenti .
Anche per le entrate economiche , sarà preferibile avere dei fogli cassa, almeno a cadenza mensile,
dove annotare entrate e uscite.
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Capitolo 2
LE ASSOCIAZIONI
2.1 Costituire una associazione
Possiamo definire una associazione come un gruppo di persone che, in base a delle regole da loro
stabilite e servendosi di una stabile organizzazione, decidono di perseguire una scopo comune,
solitamente altruistico o a beneficio della collettività.
Per costituire e aprire una associazione che voglia seriamente perseguire i suoi scopi, è necessario
compiere alcuni semplici passaggi burocratici. Ecco le indicazioni:
1) determinare lo scopo della futura associazione (culturale, sportivo, solidaristico, assistenziale
ecc...), e la sua attività specifica. E' necessario prevedere almeno 3 soci fondatori;
2) preparare atto costitutivo e statuto dell'associazione, necessari per creare un’associazione
inserendo tutti i requisiti e gli articoli previsti dalla Codice Civile e dalla legge fiscale ( TUIR). In
merito leggi gli altri articoli di questa sezione;
3) recarsi all'Agenzia delle Entrate per la registrazione dell'associazione (indispensabile per
costituire l'associazione e per ottenere i benefici fiscali). E' necessario richiedere l'attribuzione del
Codice Fiscale, pagare la tassa di registro ed infine registrare l'associazione.
4) una volta registrata, avete terminato la procedura per costituire una associazione, che può
iniziare la sua attività.
Tale procedura è necessaria sia per ottenere i benefici fiscali previsti dalle leggi tributarie a favore
degli enti no profit, sia per tutelare civilmente l'associazione e i suoi soci.
Quindi, per costituire una associazione non è necessario una atto notarile, e non è nemmeno
necessario il riconoscimento governativo, che implica una procedura lunga e costosa. Infatti, la
stragrande maggioranza delle associazioni e degli altri enti no profit non è riconosciuta.
Per creare una associazione devono essere riconoscibili alcuni elementi, considerati indispensabili:
il fine, l'organizzazione, il fondo comune, l'eguaglianza e la variabilità dei soci e la rappresentanza
conferita al presidente o amministratore.
Tali requisiti devono essere fissati nello statuto e nell'atto costitutivo, necessari per fondare una
associazione, atti che rappresentano un vero e proprio contratto, con cui i soci si impegnano a
perseguire un comune scopo. Questi atti devono prevedere tutti in requisiti legali e fiscali previsti
dalla normativa vigente.
Negli atti costitutivi devono essere necessariamente previsti questi organi:
- il consiglio direttivo, eletto dall'assemblea, che è l'organo esecutivo dell'associazione e prende le
decisioni inerenti all'organizzazione e all'attività;
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-il presidente, eletto dall'assemblea dei soci, che dirige l'ente e lo rappresenta anche in giudizio,
presiede il consiglio direttivo e ne attua le decisioni;
- l'assemblea dei soci, che si riunisce annualmente per approvare il bilancio sociale e il programma
annuale dell'attività. Inoltre, alla scadenza dei rispettivi mandati elegge gli organi dell'associazione.
Solo l'assemblea può deliberare sulle modificazioni dello statuto.
Un'associazione che si costituisce regolarmente e seguendo la normativa fiscale, può ricevere
corrispettivi dai soci per la partecipazione a varie attività (corsi, seminari, gite, convegni ecc....). Per
tali attività non è necessario avere Partita Iva, dato che queste sono considerate attività non
commerciali e i corrispettivi ricavati non sono soggetti a nessuna tassazione. Per ottenere tali
benefici fiscali, è però necessaria una corretta redazione della statuto, che deve comprendere i
requisiti e i vincoli richiesti dalla legge tributaria.
Naturalmente i corrispettivi ricavati sono dell'ente associativo e non possono essere considerati
degli "utili". Comunque, gli amministratori e organizzatori dell'associazione potranno ricevere dei
corrispettivi o compensi per la loro attività. Inoltre, in determinati casi, non è escluso che
l'associazione possa assumere del personale, anche tra gli stessi soci fondatori.
L'associazione può svolgere sia la sua attività istituzionale verso i soci, sia attività commerciale
verso i terzi non soci,che però deve essere marginale e mai preponderante rispetto all'attività con i
soci .
Le associazioni si finanziano prevalentemente tramite le quote sociali, le somme corrisposte dai soci
per partecipare a determinate attività, eventuali attività commerciali svolte nei confronti dei non
soci, raccolte pubbliche di fondi o contributi pubblici, sponsor ecc........
Tramite questo patrimonio, che è vincolato allo scopo sociale e non può essere diviso tra i soci,
l'ente si finanzia e persegue i suoi scopi. Quindi, quanto conferito o versato dai soci (beni o denaro)
non può essere restituito.
Secondo l'art. 38 del Codice Civile “ Per le obbligazioni (cioè i debiti o gli impegni
contrattuali) assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i
loro diritti sul fondo comune (cioè il patrimonio dell'associazione). Delle obbligazioni stesse
rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto
dell'associazione”.
Questo vuol dire che, per i debiti dell'associazione, risponde l'associazione con il fondo comune, ma
se questo è insufficiente, risponde anche il presidente o chi ha agito in nome e per conto
dell'associazione.
Per evitare tali inconvenienti è sufficiente una corretta gestione dell'associazione, in modo da
spendere solo quanto incassato e non contrarre debiti.
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Come già specificato, i soci amministratori o che svolgono determinate attività nell'associazione,
possono ricevere una remunerazione per l'attività effettivamente svolta, a patto che siano rispettati
alcuni limiti e che lo statuto preveda determinate clausole e caratteristiche.
2.2 Lo statuto e l’atto costitutivo
Lo statuto e l'atto costitutivo di una associazione sono i documenti che certificano l'esistenza
dell'associazione e ne regolano la vita in tutti i suoi aspetti. Infatti, secondo il codice civile
all'articolo 36, “ L'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute
come persone giuridiche sono regolati dagli accordi tra gli associati”.
Statuto e atto costitutivo rappresentano un vero e proprio contratto tra i soci, con cui gli stessi si
impegnano ad associarsi e fornire il proprio contributo personale, per il raggiungimento di uno
scopo comune. Tali atti, sono indispensabili per costituire una associazione e devono avere
determinati requisiti previsti dal codice civile e dalla legislazione tributaria (TUIR), senza i quali
l'associazione non potrà beneficiare delle agevolazioni fiscali.
L'atto costitutivo dell'associazione menziona il nome e lo scopo dell'associazione, i nomi dei soci
fondatori e il conferimento delle prime cariche sociali, il luogo di costituzione, la sede.
Nell'atto costitutivo dell'associazione vengono fissate le caratteristiche principali di ogni
associazione: senza scopo di lucro, libera, democratica, egualitaria, di durata illimitata, con cariche
sociali elettive. E' inoltre descritto sommariamente lo scopo e l'attività principale della associazione.
Devono essere menzionate anche le regole sull'utilizzo del fondo comune, sulla raccolta dei fondi e
sulla rappresentanza dell'ente. Devono infine essere descritte sommariamente le principali cariche,
organi dell'associazione e i nominativi degli eletti a tali cariche.
Per tutte le altre norme sull'ordinamento, l'amministrazione, i diritti e obblighi degli associati si farà
espresso rinvio allo statuto dell'associazione.
Lo statuto dell'associazione è il documento che delinea l'associazione nel dettaglio. In esso sono
indicati:
- una dettagliata descrizione delle attività svolte;
- le modalità per il finanziamento della associazione e per la raccolta dei fondi;
- l'uso del fondo comune;
- le regole sulla rappresentanza dell'associazione e sulle relative deleghe;
- i criteri per l'ammissione e l'espulsione dei soci;
- le regole per l'elezione delle cariche sociali;
- le disciplina e i compiti degli organi dell'associazione;
- le regola per la presentazione del bilancio annuale;
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- le regole sullo scioglimento dell'associazione e la destinazione dei fondi residui.
Inoltre, è necessario che lo statuto preveda:
1) il divieto di distribuire utili fra i soci;
2) in caso di scioglimento dell'associazione, l'obbligo di devolvere il patrimonio ad altra
associazione con finalità analoga;
3) disciplina uniforme del rapporto associativo in modo da garantire l'effettività del medesimo,
garantendo a tutti i soci il diritto di voto in assemblea;
4) obbligo di redigere annualmente il rendiconto economico finanziario;
5) la libera eleggibilità degli organi associativi, la sovranità dell'assemblea, i criteri per
l'ammissione ed esclusione dei soci, i criteri di pubblicità per l'assemblea, le deliberazioni e i
bilanci;
6) intrasmissibilità della quota o del contributo associativo.
E' quindi importante una corretta redazione dello statuto e dell'atto costitutiva, anche per prevenire
eventuali contestazioni fiscali e legali.
2.3 Il consiglio direttivo e l’assemblea dei soci
I poteri del consiglio direttivo sono quelli di gestire l'associazione, promuovere le attività e
amministrare l'associazione. E' in pratica l'organo "esecutivo" che ha il potere di decidere le
iniziative e la politica sociale.
Il consiglio direttivo di un'associazione è formato dal presidente e da almeno due consiglieri e
prende le sue decisioni a maggioranza dei voti.
Solitamente, i poteri del consiglio direttivo riguardano:
- prevedere i criteri di ammissione dei nuovi soci e accogliere o respingere le domande di
ammissione dei Soci;
- adottare provvedimenti disciplinari;
- compilare il rendiconto contabile annuale e redigere la relazione annuale al rendiconto contabile;
- curare gli affari di ordine amministrativo; assumere personale dipendente; stipulare contratti di
lavoro; conferire mandati di consulenza;
- approvare il programma dell’Associazione;
- fissare il regolamento per il funzionamento e l’organizzazione interna dell’Associazione;
- aprire rapporti con gli Istituti di credito; curare la parte finanziaria dell’Associazione;
sottoscrivere contratti per mutui e finanziamenti e quant’altro necessario per il buon funzionamento
dell’Associazione.
- ratificare o modificare i provvedimenti adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza.
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Solitamente, il consiglio direttivo si riunisce una o due volte al mese. Per ogni riunione deve essere
redatto un verbale dove vanno annotati: presenze, ordine del giorno, breve riassunto della
discussione, risultato delle votazioni e firme di tutti i presenti (e non solo la firma del presidente o
del segretario). I verbali dovranno essere depositati presso la sede dell'associazione, a disposizone
di tutti i soci.
Il più importante compito del consiglio direttivo sono le decisioni in ambito economico, tramite la
gestione del c\c dell'associazione, su cui solitamente possono operare il presidente e il tesoriere.
Diversamente, l'assemblea dell'associazione è l'organo formato da tutti i soci, che hanno sempre il
diritto a partecipare. L'assemblea si riunisce almeno una volta l'anno.
L'assemblea deve essere convocata tramite avviso almeno quindici giorni prima della sua data.
L'avviso deve contenere le seguenti informazioni: data, luogo, orario, ordine del giorno ed
eventuale orario per la seconda convocazione.
I poteri dell'assemblea in via ordinaria sono:
- l’elezione del consiglio direttivo, del presidente, del revisore dei conti;
- l’approvazione del rendiconto contabile economico-finanziario e della relazione annuale;
- decidere la destinazione dell’avanzo o disavanzo di esercizio;
- approvare il programma annuale delle attività (eventuale);
L'assemblea ordinaria decide a maggioranza dei presenti. In prima convocazione il quorum richiesto
è la presenza della maggioranza dei soci iscritti nel libro soci, mentre in seconda convocazione non
viene previsto un quorum.
I poteri dell'assemblea, in via straordinaria, sono:
- deliberare sulle richieste di modifica dello statuto;
- deliberare sullo scioglimento dell’associazione;
- deliberare sulla nomina del liquidatore.
L'assemblea straordinaria prende le sue decisioni a maggioranza dei presenti, ma il quorum è più
elevato: solitamente è richiesta la presenza dei due\terzi dei soci.
Anche per l'assemblea dovrà essere redatto un verbale, che sarà depositato nella sede
dell'associazione a disposizione di tutti i soci.
2.4 Il presidente dell’associazione
Al presidente dell'associazione spetta la direzione dell'ente e il compito di realizzare e dirigere le
attività previste e votate dal consiglio direttivo o dall'assemblea dei soci. E' comunque necessario
sottolineare che nelle associazioni l'organo decisionale è il consiglio direttivo, di cui il presidente è
uno dei componenti. Quest'ultimo, non può quindi prendere decisioni da solo.
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Al presidente spetta la rappresentanza legale dell’associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio.
Questo vuol dire che può sottoscrivere contratti o accordi in nome dell'associazione e che in caso di
controversie giudiziarie rappresenta l'associazione nel corso della causa civile o penale.
Può anche conferire ad altri soci il potere di stipulare atti o contratti in nome dell'associazione.
Inoltre, il presidente vigila e cura che siano attuate le delibere del consiglio direttivo e
dell’assemblea e provvede all'osservanza delle disposizioni statutarie ed alla disciplina sociale.
Solitamente resta in carica per la stessa durata del consiglio direttivo.
E' importante sottolineare che il presidente è il responsabile civile dell'associazione di fronte ai
terzi. Questo vuol dire che se l'associazione contrae dei debiti e non riesce a pagarli con il suo
patrimonio, i creditori possono rivalersi sul patrimonio di coloro che hanno agito in nome e per
conto dell'associazione (presidente o amministratore) o di chi ha rappresentato l'associazione per
quel determinato affare.
Inoltre, con il presidente sarà solidamente responsabile l'intero consiglio direttivo, che ha approvato
l'atto o deliberato l'impegno.
E' quindi importante accertarsi che l'associazione abbia il patrimonio necessario per sostenere le sue
attività, spendendo solo quello che si ha realmente in cassa. Inoltre, nel caso il presidente deleghi un
altro socio per il compimento di determinati atti, è sempre consigliabile redarre una delega scritta.
2.5 Agevolazioni fiscali
Come già specificato, tutte le associazioni, se costituite regolarmente, beneficiano di importanti
agevolazioni fiscali.
Nell'ambito delle attività delle associazioni, sono da considerarsi non commerciali, e quindi non
soggetti a tassazione:
- le quote associative dei soci e gli altri contributi versati dai soci all'associazione;
- le donazioni ricevute dall'associazione;
- i fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente;
- i corrispettivi ricavati dalla cessione, anche a terzi, di proprie pubblicazioni cedute
prevalentemente agli associati.
Inoltre, le associazioni possono sempre svolgere attività di prestazioni di servizi verso i loro soci,
svolte in diretta attuazione degli scopi sociali, che sono considerate fiscalmente irrilevanti. Ciò
significa la possibilità di chiedere corrispettivi ai soci per la partecipazione alle attività
dell'associazione (corsi, stage, riunioni ecc....). I corrispettivi percepiti da queste attività non sono
soggetti a tassazione e sussiste solamente l'obbligo di redarre annualmente un rendiconto contabile.
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Quest'ultimo beneficio è previsto solo per le associazioni politiche, sindacali, di categoria, religiose,
assistenziali, culturali, sportive, di promozione sociale e formazione extra-scolatica.
Per beneficiare di tale agevolazione è però necessario una corretta redazione dello statuto, che tenga
conto dei requisiti richiesti dalla legislazione fiscale, in mancanza dei quali l'associazione non potrà
ricevere pagamenti dai soci e sarà esposta a possibili contestazioni dall'agenzia delle entrate.
Anche le associazioni possono svolgere attività verso terzi non soci o ricevere ricavi derivanti
da sponsor, pubblictà ecc... attività che sono considerate commerciali ed a cui è applicabile la
normativa fiscale che vale per tutti i redditi d'impresa. Infatti, la sola forma giuridica di associazione
non è sufficiente per qualificare tali enti come non commerciali ai fini fiscali.
Possiamo infatti distinguere due casi:
1- l'associazione svolge attività commerciale in via marginale, al solo scopo di finanziare
l'attività verso i soci. Quindi, l'attività commerciale non figura tra gli scopi dell'associazione e non
esaurisce l'attività di questa. In questo caso l'associazione rimane un ente non commerciale. E' però
necessario che i proventi derivanti dall'attività commerciale non siano mai prevalenti rispetto a
quelli derivanti dall'attività istituzionale verso i soci.
Per tali attività dovranno comunque essere predisposte le normali scritture contabili, e in caso di
attività commerciale non occasionale, sarà necessario aprire P. Iva.
2- l'attività commerciale è svolta abitualmente e professionalmente, e i proventi di tali attività
superano quelli conseguiti nell'ambito dell'attività verso i soci. In tale caso l'associazione perde il
requisito della non commercialità ed viene considerata, ai fini fiscali, un'impresa a tutti gli effetti.
Tutte le sue attività sono sottoposte al regime fiscale d'impresa, con l'obbligo di tenere le scritture
contabili ordinarie e redarre il bilancio ordinario.
Sono comunque sempre considerate commerciali per definizione (anche se effettuate verso i soci)
le attività di: cessione di beni nuovi prodotti per la vendita, somministrazione di pasti, prestazioni
alberghiere , l’alloggio, il trasporto ed il deposito , gestione di spacci e mense, l’organizzazione di
viaggi e soggiorni turistici, le fiere e le esposizioni a carattere commerciale, le pubblicità
commerciali.
2.6 Finanziamenti
Le associazioni recuperano i fondi per finanziare la loro attività in vari modi:
1) la quota di iscrizione, annualmente conferita dai soci all'associazione, che è necessario versare
per fare parte dell'associazione e per avere diritto di voto nell'assemblea ;
2) eventuali contributi ulteriori, richiesti ai soci dal consiglio direttivo dell'associazione, per fare
fronte ai costi delle attività proposte o a eventuali debiti;
21
3) le donazioni, effettuate dai soci o da terzi, o eventuali contributi di comuni, province, regioni,
enti pubblici ecc....
4) i corrispettivi versati dai soci per partecipare a determinate attività organizzate dall'associazione,
come corsi, seminari, convegni ecc.... In tal caso, le somme ricavate vengono considerate non
imponibili solo se lo statuto rispetta i principi fissati dalla legge tributaria.
5) i corrispettivi ricavati dall'attività commerciale organizzata dall'associazione, cioè i proventi
ricavati da attività verso i soci, se tali attività non rientrano nello scopo dell'associazione, e tutti i
proventi ricavati da attività verso i terzi non soci. In tal caso i proventi dell'attività commerciale non
devono mai superare i proventi derivanti dall'attività statutaria posta in essere verso i soci.
7) quanto ricavato da raccolte pubbliche di denaro, che possono essere organizzate saltuariamente
durante l'anno.
Il denaro raccolto andrà depositato nel conto corrente dell'associazione, aperto presso un istituto di
credito tramite il CF dell'associazione stessa. Solitamente, sono delegati ad operare sul c\c solo il
presidente e il tesoriere. E' utile rilevare che tutte le decisioni riguradante la gestione
economico\finanziaria sono prese dal consiglio direttivo.
Il denaro raccolto andrà utilizzato per raggiungere lo scopo dell'associazione, e non potrà essere
investito per altri scopi diversi dalla missione dell'ente.
E' inoltre necessario ricordare che le somme raccolte sono dell'associazione, e non dei soci. Infatti
l'ente è una figura giuridica autonoma rispetto i propri soci, anche se i fondatori. Quest'ultimi,
potranno ricevere dei corrispettivi solo tramite rimborsi spese o compensi per l'attività svolta a
favore dell'associazione, con le modalità indicate nella parte fiscale di questo sito.
2.7 Domande e risposte
Atto costitutivo e statuto sono due atti distinti?
Si. L'atto costitutivo riguarda la volontà dei soci fondatori di costituire l'associazione, mentre lo
statuto riguarda le regole di gestione e funzionamento dell'ente.
C'è un numero minimo di soci fondatori ?
Consiglio almeno 3-4, in modo che le principali cariche del consiglio direttivo siano coperte.
Serve il notaio per costituire un'associazione ?
No. Basta registrare atto costitutivo e statuto all'Agenzia delle Entarte
E' possibile prevedere diversi diritti e poteri per le varie categorie di soci ?
No. In una associazione i soci hanno uguali diritti e doveri
Chi comanda in una associazione ?
Le associazioni sono dirette dal consiglio direttivo, formato dal presidente e almeno due consiglieri.
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Come evitare che estranei entrino nell'associazione e pretendano di dirigerla ?
Le associazioni sono dirette dal consiglio direttivo, quindi è consigliabile non fare entrare nel
consiglio i nuovi soci di cui non si conosce l'affidabilità. Per i nuovi soci può essere previsto un
periodo di prova e una richiesta di adesione ai principi e scopi dell'associazione.
Quanto restano in carica gli organi dell'associazione ?
Solitamente da uno a cinque anni. Possono comunque essere rieletti.
L'associazione può aprire un conto corrente ?
Si. Dal momento della registrazione l'associazione è titolare di un C.F. con cui può aprire un c\c
gestito dal presidente o dal tesoriere.
L'associazione può svolgere pubblica raccolta fondi o vendere oggetti di modico valore per
finanziarsi?
Si, ma in forma saltuaria e non organizzata.
L'associazione può svolgere la sua attività tramite un'organizzazione imprenditoriale ?
No, non può mai farlo.
Cosa si intende per attività istituzionale dell'associazione?
E' l'attività statutaria che viene prevista dallo statuto e che viene rivolta verso i soci, lo scopo per cui
l'associazione è nata ( es attività culturale, sportiva, teatrale, assistenziale ecc.....)
L'associazione può chiedere un corrispettivo ai soci che partecipano alle attività o iniziative
previste?
Si, basta che l'attività rientri negli scopi dell'associazione e che siano rispettati precisi requisiti
stabiliti dalla legge fiscale
Cosa si intende per attività commerciale ?
Si intende attività a pagamento rivolta verso i non soci
L'associazione può fare attività commerciale ? Con che limiti ?
L'associazione può fare attività commerciale ma i proventi non possono mai superare i proventi
derivanti dalla attività istituzionale dell'associazione, rivolta verso i soci.
A fine anno l'associazione deve redigere un bilancio ?
L'associazione deve redigere annualmente un bilancio semplificato, da cui risultino in modo
semplice e chiaro entrate, uscite e attività dell'associazione. I bilanci dovranno restare nella sede
dell'associazione a disposizione dei soci.
L'associazione deve presentare dichiarazione dei redditi ?
No, se si limita a svolgere l'attività statutaria verso i soci
Si, se svolge anche attività a pagamento verso terzi non soci.
23
Capitolo 3
LE ONLUS
3.1 Costituire una onlus
Prima di tutto, va premesso che la onlus è solo una categoria fiscale, che viene assunta da
associazioni o altri enti no profit. Quindi per aprire una onlus è necessario costituire anche
un'associazione, che avrà la qualifica di Onlus.
Per costituire e aprire una onlus è necessario:
1) stabilire l'attività della associazione-onlus tra quelle prevsite dal D.Lg 1997 n. 460 e riunire
almeno 3 soci fondatori;
2) redarre atto costitutivo e statuto dell'associazione-onlus, necessari per fondare una
onlus, inserendo tutti i requisiti previsti dalla Codice Civile e dal D.Lg 1997 n. 460. In merito leggi
gli altri articoli di questa sezione;
3) recarsi all'Agenzia delle Entrate per la registrazione dell'associazione (necessaria per costituire
una onlus), pagando la tassa di registro e richiedendo anche l'attribuzione del Codice Fiscale;
5) chiedere l'iscrizione dell'associazione all'anagrafe onlus, inviando la domanda alla direzione
dell'Agenzia delle Entrate presso la regione ove l'ente avrà la propria sede. Solo dopo l'iscrizione
avrete terminato la procedura per costituire una onlus e l'associazione potrà qualificarsi come
onlus e beneficiare delle agevolazioni fiscali.
Con l'acronimo ONLUS si intende “Organizzazione non lucrativa di utilità sociale” ed indica una
categoria tributaria valida ai soli fini fiscali (e non un soggetto di diritto), che può essere assunta
da associazioni , comitati, fondazioni, società cooperative e altri enti di carattere privato, anche
senza personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi prevedono espressamente una serie di
requisiti.
Alle ONLUS vengono concesse varie agevolazioni o esenzioni fiscali in conseguenza dell’esercizio
di alcune specifiche attività ritenute per legge socialmente importanti.
Per costituire una onlus, si devono seguire le indicazioni e i vincoli del D.Lg 1997 n. 460, decreto
che regola le onlus. Tali enti devono espressamente prevedere lo svolgimento, in via esclusiva, di
attività in uno o più dei seguenti settori:
1) assistenza sociale e socio-sanitaria;
2)assistenza sanitaria;
3) beneficenza;
24
4) istruzione;
5) formazione;
6) sport dilettantistico;
7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1°
giugno 1939, n. 1089 , ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al D.P.R. 30 settembre 1963, n.
1409;
8) tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata
abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del
D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 ;
9) promozione della cultura e dell'arte;
10) tutela dei diritti civili;
11) ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da
esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti
e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'articolo
17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
L'organizzazione interna delle associazioni-onlus ricalca quella delle normali associazioni. Gli
organi sono presidente, assemblea e consiglio direttivo. Inoltre, sussistono sempre i vincoli sul
patrimonio, che è destinato allo scopo dell'associazione e che non può essere diviso tra i soci.
Sussiste comunque la possibilità di corrispondere compensi a soci e amministratori, per l'attività da
essi svolta nell'ambito dell'associazione.
Inoltre per creare una onlus lo statuto e l'atto costitutivo devono obbligatoriamente prevedere:
- l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;
- il divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate (1-10) ad eccezione di quelle ad
esse direttamente connesse
- il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o
capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano
imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento
fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
- l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività
istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per
qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità,
sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.
662 , salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
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- l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;
- disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire
l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione
alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto
per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi
direttivi dell'associazione;
- l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico,
della locuzione «organizzazione non lucrativa di utilità sociale» o dell'acronimo «ONLUS».
Da evidenziare che alcune attività (cioè quelle ai numeri 2-4-5-6-10-11) possono essere svolte solo
nei confronto di persone svantaggiate ( fisicamente, psicologicamente, socialmente,
economicamente, ecc........) e stranieri che necessitano di aiuti umanitari. Queste sono le attività di
assistenza sanitaria, istruzione, tutela dei diritti civili, formazione, sport dilettantistico, promozione
della cultura e dell'arte (quest'ultima se non finanziata dallo stato). Mentre le altre
attività sono considerate a solidarismo immanente, cioè il fine solidaristico si intende presunto e
perseguito a favore dell'intera collettività. Queste sono le attività di assistenza sociale, socio-
sanitaria, beneficenza, tutela e promozione di beni di interesse storico e artistico e della natura e
dell'ambiente, promozione della cultura e dell'arte (quest'ultima attività solo se finanziata dallo
stato).
In sede di iscrizione all'anagrafe Onlus, si dovranno allegare alla domanda di iscrizione i documenti
che comprovano le specifiche competenze dei soci fondatori nel campo in cui la onlus andrà ad
operare. E' comunque da evidenziare che l'agenzia delle entrate ha un potere discrezionale nel
decidere l'iscrizione dell'associazione all'anagrafe. L'iscrizione può quindi essere rifiutata nel
caso gli atti non siano in linea con la relativa normativa o nel caso in cui i soci fondatori non
dimostrino di avere i requisiti necessari. E' quindi consigliabile farsi assistere da un esperto della
materia, per non vedersi rifiutata la domanda di iscrizione.
La onlus può svolgere anche attività connesse, solitamente per recuperare fondi per il
sostentamento dell'ente. Si considerano direttamente connesse a quelle istituzionali le attività di
assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, promozione della cultura e dell'arte
e tutela dei diritti civili, nonché le attività accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, in
quanto integrative delle stesse attività istituzionali.
L'esercizio delle attività connesse è consentito a condizione che, in ciascun esercizio e nell'ambito
di ciascuno dei settori elencati, le stesse non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali e che i
relativi proventi non superino il 66 per cento delle spese complessive dell'organizzazione. Queste
attività possono essere svolte anche nei confronti di soggetti non svantaggiati .
26
3.2 L’attività di una Onlus
L'attività della onlus dovrà riguardare esclusivamente quelle previste dal d. lgs. 1997 n. 460,
considerate di utilità sociale. In generale, queste attività devono essere rivolte prevalentemente
verso soggetti svantaggiati o comunque a fasce della popolazione in condizione di debolezza sociale
o economica.
Per alcuni di queste attività le onlus possono operare senza dimostrare di prestare la propria opera
verso soggetti svantaggiati, come i settore di assistenza sociale, socio-sanitaria, beneficenza, tutela
e promozione di beni di interesse storico\artistico e della natura e dell'ambiente, promozione della
cultura e dell'arte (quest'ultima solo se finanziata dallo stato), mentre negli altri settori la onlus
dovrà dimostrare di operare prevalentemente con soggetti svantaggiati (come malati, drogati,
poveri, carcerati, anziani, emarginati, senzatetto ecc......).
Comunque, anche nel primo caso, e specialmente per l'attività sociale e socio-sanitaria, l'attività
della onlus deve comunque concretizzarsi in qualche forma di sostegno alla collettività od iniziativa
di sviluppo sociale verso le fasce di popolazione più deboli .
Nel caso di attività da rivolgersi verso soggetti svantaggiati, lo statuto della onlus dovrà indicare le
modalità di individuazione delle condizioni di svantaggio, in modo che queste siano oggettivamente
verificabili in caso di controllo sull'attività dell'associazione da parte degli enti preposti.
Inoltre, sarà preferibile che i responsabili o amministratori abbiano già qualche esperienza o
abbiano già prestato attività nel settore in cui la onlus andrà ad operare.
L'attività di una onlus può essere svolta anche a pagamento, ma si può comunque decidere di
ricevere fondi solo da enti pubblici, privati o tramite raccolte pubbliche di denaro, offrendo così
prestazioni gratuite ai singoli.
Inoltre, la normativa permette alle alle onlus di svolgere attività direttamente connesse a quelle
istituzionali.
Queste sono attività complementari che possono essere svolte in modo non prevalente e solo con il
chiaro e palese scopo di sostenere l'attività istituzionale. Ad esempio, una onlus che svolge attività
di assistenza sanitaria, istruzione o sport dilettantistico, cioè attività che devono essere rivolte a
soggetti svantaggiati, potrà in via non prevalente svolgere queste attività anche verso soggetti non
svantaggiati.
Inoltre, vengono ritenute attività connesse la vendita di depliants, magliette, oggetti di modico
valore, organizzazione di concerti, rappresentazioni teatrali, da cui si possono ricavare dei fondi per
sostenere l'attività di una onlus.
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E' considerata attività connessa anche la preparazione del proprio personale da utilizzare per il
perseguimento delle proprie finalità solidaristiche.
Comunque, il ricavato di tali attività connesse non potrà mai superare il 66% delle spese
complessive dell'ente.
I corrispettivi ricavati dallo svolgimento di attività di utilità sociale, cioè dell'attività istituzionale
della onlus, non sono soggetti a tassazione. Infatti, secondo il TUIR " Per le organizzazioni non
lucarive di utilità sociale (ONLUS) non costituisce esercizio di attività commerciale lo svolgimento
delle attività istituzionali nel perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociali".
Anche il ricavato delle attività connesse non è soggetto a tassazione. Infatti, sempre secondo il
TUIR " I proventi derivanti dall'esercizio di attività direttamente connesse non concorrono alla
formazione del reddito imponibile" Però, per tali proventi si dovranno tenere le scritture contabili
previste per le normali attività commerciali.
3.3 Le attività permesse alle onlus
Abbiamo già visto che le onlus possono svolgere solo determinate attività e che alcune di queste
possono essere svolte solo verso soggetti svantaggiati. Ecco una breve descrizione delle principali
attività permesse dalla legge in materia di onlus.
Assistenza sociale e socio sanitaria
Si intendono tutte le attività per la predisposizione e erogazione di servizi, o di prestazioni
economiche, destinate a rimuovere e superare situazioni di bisogno e di difficoltà che riguardano
principalmente la sfera economica, sociale, psichica, fisica e familiare come ad esempio:
- Contrasto alla povertà;
- Assistenza alle persone inabili o con scarsa mobilità;
- Sostegno a minori e alle donne o ragazze madri in difficoltà;
- Assistenza a persone anziane;
- Informazione e consulenza alle persone e famiglie.
Assistenza sanitaria (svolta solo verso soggetti svantaggiati)
Si intendono le attività che hanno ad oggetto la salute della persona, quale fondamentale diritto
dell’individuo. Quindi tutte le attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione. Nell’ambito
rientra anche l’attività di trasporto di malati o feriti con veicoli equipaggiati alla scopo.
Beneficenza
Rientrano nell’ambito di tale attività le prestazioni in denaro o in natura erogate direttamente a
favore di persone indigenti o quelle effettuate a favore di altri enti che operano verso gli stessi
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indigenti o verso altre onlus ed enti pubblici che operano nei settori dell’assistenza sociale,
sanitaria, tutela dei diritti civili, ricerca scientifica, aiuti umanitari ecc……
Formazione (svolta solo verso soggetti svantaggiati)
Si intendono quelle attività che hanno l’obbiettivo di formare l’individuo nel modo del lavoro, come
ad esempio l’insegnamento di un mestiere o di una professione, corsi di aggiornamento ecc…..
Sport Dilettantistico (svolta solo verso soggetti svantaggiati)
Si intendono le attività sportive svolte a favore di dilettanti, quindi non verso professionisti che
esercitano l’attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità. In tal caso la onlus si dovrà
costituire sotto forma di Associazione Sportiva Dilettantistica.
Tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico
Sono beni culturali le cose mobili o immobili che presentano interesse artistico, storico,
archeologico, etnoantropologico, archivistico, bibliografico. Per tutela si intendono le attività dirette
ad individuare i beni costituenti oggetto del nostro patrimonio culturale e garantire protezione e
conservazione degli stessi. Per promozione si intende diffondere la conoscenza del patrimonio
culturale e la fruizione pubblica del patrimonio stesso. Per valorizzazione si intende invece la
costituzione ed organizzazione stabile di risorse, strutture, o la messa a disposizione di competenze
tecniche e risorse finanziarie, a favore del patrimonio artistico nazionale.
Tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente
La tutela consiste nelle attività volte alla conservazione, gestione e miglioramento delle risorse
naturali (aria, acqua, suolo, territorio ecc…) e alla preservazione dei patrimoni genetici terrestri e
marini e di tutte le specie animali o vegetali che vivono in natura.
Rientrano in tali attività la promozione e l’incentivo della bicicletta e di altri mezzi alternativi di
trasporto, la formazione specialistica in campo ambientale, l’attività di protezione degli animali di
affezione e la prevenzione al randagismo, la gestione di aree naturali protette.
Tutela dei diritti civili (svolta solo verso soggetti svantaggiati)
Appartengono a questa categoria le attività di tutela e promozione che riguardano: il diritto
all’autodeterminazione dei popoli, il diritto alla vita, il diritto alla libertà e alla sicurezza, il diritto a
non essere sottoposto ad ingiuste forme di detenzione, schiavitù o servitù, la libertà di movimento e
residenza, il diritto all’eguaglianza davanti la legge, il diritto alla libertà di pensiero coscienza o
religione, il diritto di riunione e associazione ecc…………
3.4 La gestione di una onlus
La qualifica onlus è di tipo fiscale, e può essere riconosciuta a favore di associazioni, comitati,
fondazioni ecc.. che rispettino i requisiti previsti dalla legislazione fiscale.
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Quindi la gestione della onlus rispecchierà le regole dell'ente di riferimento.
Nel caso di associazione-onlus, cioè l'ipotesi più frequente, gli organi di gestione saranno il
consiglio direttivo, il presidente e l'assemblea dei soci.
Il Presidente, a cui spetta la firma e la rappresentanza legale dell’associazione di fronte ai terzi e
anche in giudizio, vigila e cura che siano attuate le delibere del Consiglio e dell’Assemblea e
provvede all'osservanza delle disposizioni statutarie ed alla disciplina sociale.
Il Presidente può conferire delega, sempre e solo per iscritto, ad uno o più soci sia per singoli atti
che per categorie di atti.
Il Presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo, e solitamente per un massimo di tre anni.
Il consiglio direttivo, diretto dal presidente, è l'organo esecutivo a cui spettano le decisioni
gestionali e amministrative. E' composto dal Presidente e da un numero di consiglieri non inferiore
a due e si riunisce solitamente una volta ogni uno o due mesi.
Sono compiti del Consiglio direttivo:
a) prevedere i criteri di ammissione dei nuovi soci e accogliere o respingere le domande di
ammissione dei Soci;
b) adottare provvedimenti disciplinari;
c) compilare il rendiconto contabile annuale e redigere la relazione annuale al rendiconto contabile;
d) eleggere al proprio interno il presidente, il vicepresidente, il segretario e il tesoriere;
e) curare gli affari di ordine amministrativo; assumere personale dipendente; stipulare contratti di
lavoro; conferire mandati di consulenza;
f) fissare il regolamento per il funzionamento e l’organizzazione interna dell’Associazione;
g) elaborare un piano di attività annuale da sottoporre all’Assemblea;
h) aprire rapporti con gli Istituti di credito; curare la parte finanziaria dell’Associazione;
sottoscrivere contratti per mutui e finanziamenti e quant’altro necessario per il buon funzionamento
dell’Associazione.
i) Ratificare o modificare i provvedimenti adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza.
l) determinare e deliberare il rimborso delle spese e gli eventuali compensi per i soci.
Per ogni consiglio direttivo deve essere redatto un verbale, da depositare presso la sede
dell'associazione a disposizione di tutti i soci.
L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’associazione. Essa è composta da tutti i soci in regola
con il versamento della quota sociale e dei contributi annuali e che, alla data dell’avviso di
convocazione, risultino iscritti nel Libro soci.
L'assemblea va convocata almeno un volta all'anno.
L’assemblea ordinaria delibera:
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- l’elezione del consiglio direttivo;
- l’approvazione del rendiconto contabile economico finanziario e della relazione annuale;
- il programma annuale delle attività;
- sugli argomenti posti alla sua attenzione dal consiglio direttivo;
L’Assemblea straordinaria delibera:
- sulle richieste di modifica dello Statuto;
- sullo scioglimento dell’Associazione;
- sulla nomina del liquidatore.
Naturalmente, anche per le associazioni-onlus rimangono i vincoli sul patrimonio, che è destinato
allo scopo di utilità sociale e che non può essere diviso tra i soci. Sono comunque possibili
compensi o contributi ad amministratori dell'ente, come riconoscimento per l'attività concretamente
svolta.
Riguardo gli adempimenti contabili riferiti all'attività complessivamente svolta (sia istituzionale
che connessa) la legge prevede l'esonero della tenuta delle scritture contabili cronologiche e
sistematiche per le onlus che, nell'esercizio delle attività istituzionali e connesse, non abbiano
coneguito in un anno proventi di ammontare superiore a 516.456,90 euro (importo modificato
annualmente secondo quanto previsto dall'art. 1 c. 3 legge 16 dicembre 1991 n. 398). In questo caso
le onlus possono limitarsi a tenere il solo rendiconto annuale economico-finanziario, accompagnato
da una relazione illustrativa.
Riguardo le attività connesse alle attività istituzionali, le onlus dovranno tenere, relativamente a tali
attività, tutte le scritture contabili previste per gli esercenti di attività d'impresa. Qualora
l'ammontare annuale dei ricavi delle attività connesse non sia superiore a 15.493,71 euro, per le
attività di prestazione di servizi, o 25.822,84 euro negli altri casi, la onlus potrà usufruire di un
regime contabile semplificato di registrazione dei componenti positivi o negativi di reddito.
3.5 Regime fiscale delle onlus
Le onlus beneficiano di numerose agevolazioni fiscali. Prima di tutto non c'è tassazione sulle
somme ricavate dalle attività o dai servizi effettuati nell'ambito di attività di utilità sociale. Come
già specificato, le attività permesse sono solo quelle previste dalla legge sulle onlus, ricordando che
alcune di queste possono essere dirette solo verso soggetti svantaggiati ( malati fisici e psichici,
disagiati, poveri, tossicodipendenti, carcerati) ecc....
In tal caso l'unico vincolo è la redazione el bilncio annuale, che comunque resta depositato nella
sede della onlus.
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Oltre alle attività statutarie la onlus potrà svolgere attività connessa, al fine di finanziarsi. Queste
sono le attività prestate verso soggetti non svantaggiati e attività come la vendita di depliants,
magliette, oggetti di modico valore, organizzazione di concerti, rappresentazioni teatrali, da cui si
possono ricavare dei fondi tramite il pagamento di un corrispettivo.
Le connesse devono essere sempre strumentali alle attività statutarie delle onlus e sempre presentate
come iniziative di sostegno all'attività di solidarietà sociale. Quindi, tali occasioni non possono
diventare l'attività principale dell'ente.
Comunque, il ricavato delle attività connesse non può mai superare il 66% delle spese complessive
della onlus (che quindi si dovrà finanziare anche con l'attività principale di solidarietà sociale) .
Anche il ricavato delle attività connesse non è soggetto a tassazione. Però, per tali proventi si
dovranno tenere le scritture contabili previste per le normali attività commerciali.
Tra le altre agevolazioni e esenzioni sono previste anche:
- esenzione Iva per le prestazioni ospedaliere, di cura, educative e di formazione e prestazioni socio
sanitarie in generale;
- esenzione dell'imposta di bollo e dell'obbligo di emettere scontrino fiscale (solo per le attività
istituzionali di utilità sociale);
- esenzione delle tasse di concessione governativa;
- esenzione dell'imposta di successione e donazione;
- esenzione dell'imposta sull'incremento del valore degli immobili;
- esenzioni in materia di tributi locali;
- agevolazioni in materia di imposte di registro;
- esenzione dell'imposta sugli spettacoli;
- agevolazioni per lotterie, tombole, pesche e banchi di beneficenza.
Altro caso di agevolazione fiscale per le onlus è la possibilità, per privati ed enti commerciali, di
fare donazioni ed usufruire di una detrazione di imposta. Infatti, in caso di donazioni a favore di
onlus, queste erogazioni in denaro danno luogo, a favore del donante, ad una detrazione di imposta
lorda del 19% sulla somma donata, per un cifra massima di 2.065 euro.
Inoltre, le imprese o società commerciali possono dedurre dal proprio reddito d'impresa le
erogazioni in denaro in favore delle onlus, per un importo non superiore a 2.065 euro o al due per
cento del reddito d'impresa dichiarato.
La legge dispone che tali versamenti devono essere effettuati esclusivamente utilizzando uno dei
seguenti sistemi di pagamento: banca, ufficio postale, carte di debito, care prepagate, assegni
bancari e circolari-
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Inoltre, particolari agevolazioni sono previste per le donazioni di derrate alimentari e prodotti
farmaceutici da parte di imprese commerciali.
Infine le onlus possono concorrere al 5 per mille. In tal caso la associazione-onlus dovrà iscriversi,
presso l'agenzia delle entrate, nella lista degli enti che beneficiano di tali contributi.
Non ci sono agevolazioni fiscali riguardo le rendite fondiarie, immobiliari e da capitale.
L'applicabilità di queste agevolazioni fiscali è sempre subordinata ad una corretta redazione dello
statuto, che deve prevedere i rigorosi requisiti richiesti dalla legislazione tributaria.
3.6 Finanziare una onlus
Le onlus recuperano i fondi per finanziare la loro attività in vari modi:
1) la quota di iscrizione, annualmente conferita dai soci, che è necessario versare per fare parte
dell'associazione e per avere diritto di voto nell'assemblea ;
2) eventuali ulteriori contributi, richiesti ai soci per fare fronte ai costi di gestione;
3) le donazioni, effettuate dai soci o da terzi, o eventuali contributi di comuni, province, regioni,
enti pubblici ecc....
4) i corrispettivi versati dai soggetti che beneficiano dell'attività o dei servizi di assistenza e di
sostegno offerti dalle onlus, o i corrispettivi versati da enti pubblici e privati per beneficiare di tale
attività;
5) i corrispettivi ricavati dall'attività connessa, cioè servizi prestati a soggetti non svantaggiati, o la
vendita di beni di modico valore o l'organizzazione di eventi pubblici promossi per finanziare
l'attività della onlus;
6) i fondi derivanti dal 5 x mille;
7) quanto ricavato da raccolte pubbliche di denaro, che possono essere organizzate saltuariamente
durante l'anno.
E' utile ricordare che i fondi raccolti sono dell'associazione, e non dei soci. Infatti l'associazione è
un ente giuridico autonomo, distinto dai propri soci. Quest'ultimi non potranno prendere senza
giustificazione del denaro dalla onlus, ma solo tramite rimborsi spesa o compensi giustificati dal
loro lavoro nell'ambito dell'associazione stessa.
Il denaro raccolto andrà investito nell'ambito dell'attività di utilità sociale e non potrà essere
utilizzato per altri scopi, che esulano dalla missione della onlus.
Tutti i fondi raccolti andranno depositati nel c\c intestato alla onlus, che solitamente viene gestito
dal presidente e dal tesoriere. Si evidenzia che molti istituti di credito offrono condizioni
economiche di favore per l'apertura di conti correnti.
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3.7 Domande e risposte sulle onlus
Per costituire una onlus è necessario costituire prima un'associazione o un comitato ?
Si. Infatti la qualifica di onlus è solo fiscale, e viene attribuita ad enti già esistenti. Bisognerà prima
costituire una associazione o un comitato e poi chiedere l'iscrizione all'anagrafe onlus regionale.
Quel'è l'organizzazione interna della onlus?
L'organizzazione è la stessa prevista per le normali associazioni. Saranno quindi pervisti assemblea,
presidente e consiglio direttivo.
C'è un numero minimo di soci fondatori ?
Consiglio almeno 3-4, in modo che le principali cariche del consiglio direttivo siano coperte.
Chi comanda in una onlus ?
Le onlus, come tutte le associazioni, sono dirette dal consiglio direttivo, formato dal presidente e
almeno due consiglieri.
Come evitare che estranei entrino nella onlus e pretendano di dirigerla ?
Le associazioni sono dirette dal consiglio direttivo, quindi è consigliabile non fare entrare nel
consiglio i nuovi soci, di cui non si conosce l'affidabilità.
Per i nuovi soci può essere previsto un periodo di prova e una richiesta di adesione ai principi e
scopi dell'associazione.
Quanto restano in carica gli organi dell'associazione ?
Solitamente da uno a cinque anni. Possono comunque essere rieletti.
Quali sono le attività che può fare una onlus?
Le onlus possono fare solamente attività di: assistenza sociale e socio-sanitaria, assistenza sanitaria,
beneficenza, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela, promozione e valorizzazione delle
cose d'interesse artistico e storico, tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, promozione
della cultura e dell'arte, tutela dei diritti civili, ricerca scientifica di particolare interesse sociale
svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre
fondazioni che la svolgono direttamente.
Alcune di queste attività possono essere svolte solo nei confronti dei soggetti svantaggiati.
Cosa si intende per attività connesse a quelle istituzionali?
Sono le attività prestate ai soggetti non svantaggiati e attività come la vendita di depliants,
magliette, oggetti di modico valore, organizzazione di concerti, rappresentazioni teatrali, da cui si
possono ricavare dei fondi tramite il pagamento di un corrispettivo.
Tali attività connesse devono essere sempre strumentali alle attività statutarie delle onlus e sempre
presentate come iniziative di sostegno all'attività di solidarietà sociale. Quindi, tali occasioni non
possono diventare l'attività principale dell'ente.
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L'associazione può chiedere un corrispettivo alle persone che partecipano alle attività o
iniziative previste?
Si, basta che le attività rientrino tra le 11 attività che le onlus possono compiere o tra le attività a
queste connesse.
A fine anno la onlus deve redigere un bilancio ?
L'associazione deve redigere annualmente un bilancio semplificato, da cui risultino in modo
semplice e chiaro entrate, uscite e attività dell'associazione. I bilanci dovranno restare nella sede
della onlus a disposizione dei soci.
Che responsabilità hanno gli amministratori della onlus ?
Nel caso di indebito uso della qualifica onlus (cioè senza essere iscritti all'anagrafe), e nel caso si
usufruiscano dei benefici fiscali senza avere i requisiti o senza rispettare i vincoli dello statuto, in
tali casi sono previste sanzioni pecuniarie per gli amministratori dell'ente.
Capitolo 4
LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE
4.1 Costituire una associazione sportiva dilettantistica
Per costituire e aprire un'associazione sportiva dilettantistica è necessario sapere che tali enti
hanno come scopo la promozione dell'attività sportiva svolta da amatori, quindi non da
professionisti. Fondamentale sarà quindi la didattica e l'istruzione della disciplina sportiva nei
confronti di principianti.
Si possono definire associazioni sportive dilettantistiche quelle associazioni che svolgono attività
sportive ritenute dilettantistiche dai regolamenti del CONI, e che vengono registrate nell'apposito
albo tenuto dal Coni. Infatti, per godere della legislazione di favore prevista per tali enti, è
necessario l'iscrizione alla federazione sportiva di riferimento (o in alternativa ad un ente di
promozione sportiva), e successivamente all'albo del CONI.
Per costituire una associazione sportiva dilettantistica è necessario:
1) stabilire l'attività sportiva della futura associazione. Riunire almeno 3 soci fondatori;
2) redarre atto costitutivo e statuto dell'associazione, necessari per creare una associazione
sportiva, inserendo tutti i requisiti previsti dalla Codice Civile , dalla legge fiscale ( TUIR) e dalla
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legge 289/2002, art. 90 , che regola i requisiti delle associazioni sportive dilettantistiche. In merito
leggi gli altri articoli di questa sezione;
3) recarsi all'Agenzia delle Entrate per la registrazione dell'associazione (necessaria per ottenere i
benefici fiscali). Si dovrà prima richiedere l'attribuzione del Codice Fiscale, poi pagare la tassa di
registro ed infine registrare l'associazione.
4) chiedere l'iscrizione al registro della federazione sportiva nazionale di riferimento (o ente di
promozione sportiva) e successivamente iscrivere l'associazione al registro telematico del CONI.
Solo con questa iscrizione l'associazione sportiva dilettantistica è validamente costituita e può
beneficiare delle agevolazioni fiscali. In alternativa all'iscrizione alle federazioni sportive,
l'associazione potrà affiliarsi ad un ente di promozione sportiva operante a livello nazionale.
Di basa le ASD sono delle normali associazioni, a cui vanno applicate le comuni regole in tema di
organizzazione interna: saranno quindi previsti il presidente, che coordina la vita associativa, il
consiglio direttivo, che è l'organo esecutivo, e l'assemblea dei soci, che approva il bilancio annuale
e nomina gli organi associativi .
Inoltre, per fondare una associazione sportiva dilettantistica, devono essere recepite nello statuto
le seguenti regole:
- obbligo di inserire nella denominazione sociale la finalità sportiva e la dizione “dilettantistica”;
- assenza di fini di lucro e il divieto di distribuire utili tra i soci;
- rispetto del principio di democrazia interna;
- prevedere l’organizzazione di attività sportive dilettantistiche, con relative attività didattiche e di
aggiornamento;
- divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre associazioni sportive nell’ambito
della medesima disciplina sportiva;
- gratuità degli incarichi degli amministratori (nb: i soci istruttori possono comunque essere
remunerati);
- devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento;
- obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI nonchè agli statuti e regolamenti delle
Federazioni Sportive Nazionali e dell’Ente di Promozione Sportiva a cui ci si affilia;
E' quindi fondamentale una corretta redazione dello statuto e dell'atto costitutivo che, oltre a
rispettare tutte le prescrizioni legali e fiscali, dovranno prevedere le attività essenziali perchè
l'associazione possa essere considerata una ASD. In mancanza di tali elementi l'iscrizione alla
federazione sportiva o all'associazione di promozione sportiva potrà essere rifiutata.
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Come già specificato, l'associazione dovrà organizzare una scuola sportiva o dei corsi rivolti ad
amatori e atleti dilettanti. I corsi potranno riguardare sia l'attività sportiva di riferimento (calcio,
danza, box ecc.....) sia le attività sportive connesse ( preparazione atletica, palestra ecc....).
La principale agevolazione, riguarda la non tassabilità dei corrispettivi ricevuti dai soci per
frequentare i corsi sportivi organizzati dall'associazione. In pratica l'attività sportiva rivolta nei
confronti dei soci è considerata non commerciale e per svolgerla non è necessario aprire Partita
Iva .
Altro importante beneficio, riguarda la possibilità di corrispondere ai soci istruttori compensi per la
loro attività. Tali compensi, fino ad un certo limite, non sono soggetti ad alcuna tassazione.
4.2 L’attività di una ASD
Un'associazione sportiva dovrà, com'è naturale, concentrarsi sull'attività sportiva favore dei soci, e
in particolare sull'attività dilettantistica, cioè svolta non da professionisti, ma da semplici amatori.
L'attività sportiva comprende gare, allenamenti, corsi teorici, preparazione atletica, campo pratica
ecc........
Ricordiamo che l'attività verso i soci è defiscalizzata, sia riguardo le quote annuali, sia riguardo i
corrispettivi ricevuti dall'associazione per la frequentazione di corsi sportivi ed altre attività
sussidiarie. Per svolgere queste attività non è necessario aprire la Partita Iva e basta il Codice
Fiscale assegnato all'associazione al momento della registrazione all'Agenzia delle Entrate.
Altre attività come feste, gite, corsi non sportivi, vendita di vestiario, potranno essere organizzate in
forma saltuaria e non professionale.
Diverso è il regime di tutte quelle entrate che non derivano dall'attività sportiva verso i soci, come
attività sportiva svolta verso i non associati, manifestazioni a pagamento, proventi ricevuti da
pubblicità, sponsorizzazioni, vendita di beni vari ecc..........
Queste attività sono considerate sempre commerciali, necessitano di partita iva e su i ricavi vanno
pagate le tasse, anche se in forma agevolata.
Comunque, importante è che i ricavi delle attività commerciali siano strumentali al raggiungimento
dello scopo sociale, cioè usate per finanziare l'attività sportiva a favore dei soci. Infatti, anche questi
corrispettivi sono vincolati allo scopo dell'associazione e non possono essere distribuiti tra i soci.
Ricordiamo che le associazioni sportive dilettantistiche, a differenza delle normali associazioni,
sono qualificate per legge come enti non commerciali, cioè mantengono il requisito della non
commercialità anche quando i proventi dell'attività commerciale superino i proventi dell'attività
sportiva dilettantistica verso i soci.
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Per le entrate derivanti da attività commerciale si potrà beneficiare del regime fiscale di favore
stabilito dalla legge n. 398/1991 (regime forfetario), quando i proventi annuali derivanti dall'attività
commerciale non superino l'importo di 250.000 (duecentocinquantamila) .
4.3 Gestione di una ASD
Una ASD viene gestita secondo le regole organizzative di una normale associazione. Gli organi
sono il consiglio direttivo, il presidente e l'assemblea dei soci.
L’Associazione è amministrata dal Consiglio direttivo, composto da membri designati fra tutti gli
associati aventi diritto al voto. Il Consiglio direttivo è formato dal Presidente e da un numero di
consiglieri non inferiore a due e dura in carica quanto il presidente, per un massimo di tre o quattro
anni.
Il Consiglio direttivo si riunisce almeno una o due volte al mese, previa redazione di un verbale che
andrà depositato presso la sede dell'associazione.
Sono compiti del consiglio direttivo:
a) accogliere o respingere le domande di ammissione dei soci e decidere sui provvedimenti
disciplinari;
b) decidere annualmente l'ammontare delle quote sociali e i contributi per la frequenza di corsi e
delle altre attività organizzate dall'associazione;
c) compilare il rendiconto contabile annuale e redigere la relazione annuale al rendiconto contabile;
d) eleggere al proprio interno il presidente, il vice presidente, il segretario e il tesoriere, e la
commissione sportiva;
e) approvare il programma sportivo e culturale dell’Associazione e il programma per la
preparazione tecnica degli atleti;
f) deliberare le convocazioni dell’assemblea;
g) fissare le norme per il funzionamento e l’organizzazione interna dell’associazione;
h) nominare il direttore sportivo e, sentito lo stesso, definire le norme per l’utilizzo degli impianti e
delle strutture e attrezzature sportive;
i) aprire rapporti con gli istituti di credito; curare la parte finanziaria dell’Associazione; assumere
dipendenti; sottoscrivere contratti per mutui e finanziamenti e quant’altro necessario per il buon
funzionamento dell’Associazione.
Al Presidente spetta la firma e la rappresentanza legale dell’associazione di fronte ai terzi e anche
in giudizio. Vigila e cura che siano attuate le delibere del Consiglio e dell’Assemblea e provvede
all'osservanza delle disposizioni statutarie ed alla disciplina sociale.
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Il Presidente può conferire delega, sempre e solo per iscritto, ad uno o più soci sia per singoli atti
che per categorie di atti.
L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’associazione. Essa è composta da tutti i soci in regola
con il versamento della quota sociale e dei contributi annuali e che, alla data dell’avviso di
convocazione, risultino iscritti nel libro dei soci.
L'assemblea si riunisce almeno una volta l'anno.
L’assemblea ordinaria delibera:
- l’elezione del consiglio direttivo;
- l’approvazione del rendiconto contabile economico finanziario e della relazione annuale;
- sugli argomenti posti alla sua approvazione dal Consiglio direttivo.
L'assemblea straordinaria delibera:
- sulle modifiche dello statuto;
- sullo scioglimento dell'associazione;
- sulla nomina di un liquidatore.
Come per tutte le associazioni, anche alle ASD si applicano i vincoli sul patrimonio sociale, che non
può essere distribuito tra i soci in forma di utile. Sono comunque previsti compensi per i soci
istruttori e organizzatori dell'attività sociale.
4.4 Adempimenti di una ASD
I principali adempimenti delle associazioni sportive dilettantistiche, per una corretta e sicura
gestione dell'ente e delle attività, sono:
- stipulare un'assicurazione per coprire i possibili infortuni dei soci nel corso dell'attività sportiva;
-accertarsi che i tutti i soci si sottopongano, ogni anno, alla visita medica di controllo e ottengano il
certificato di sana e robusta costituzione. Copia del certificato dovrà essere trattenuto
dall'associazione;
- seguire le principali prescrizioni del "Testo Unico Sulla Salute e Sulla Sicurezza sul Lavoro"
(D.Lgs 09.04.08 n. 81), che prevede:
1) individuazione del Datore di lavoro (il presidente della ASD) o il proprietario della struttura
affidata alla ASD;
2) non è dovuta la designazione del RSPP (Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione) se
l'ASD si avvale esclusivamente di volontari, anche se rimborsati;
3) effettuare l'elaborazione del documento di valutazione dei rischi – data certa - indicando
l'organigramma della società, i rischi presenti, le misure di prevenzione e protezione collegate
all'attività sportiva-ricreativa della ASD;
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4) il presidente deve nominare gli addetti antincendio e primo soccorso, o altrimenti svolgere
direttamente tali compiti;
5) redigere il piano di emergenza con semplici regole da applicare in caso di incendio, infortunio o
eventi sismici e meteorologici;
6) informare e formare i soci;
7) disporre di una cassetta di sicurezza contenente i presidi previsti (D.M. 388/03) copia del piano
di planimetria e numeri telefonici per emergenze;
8) consegnare i DPI (dispositivi di protezione individuale) ove previsto.
Naturalmente, la maggior parte di tali prescrizioni andranno applicate solo se la ASD si trova a
gestire direttamente un proprio spazio.
4.5 Compensi per istruttori sportivi
Secondo il TUIR “Sono redditi diversi, se non costituiscono redditi da capitale o se sono
conseguiti nell’esercizio di arti e professioni ……..omissis……….le indennità di trasferta, i
rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi …..omissis…….erogati nell’esercizio diretto di
attività sportive dilettantistiche del CONI, delle federazioni sportive nazionali, da enti di
promozione sportiva e da qualunque organismo che persegua finalità sportive dilettantistiche e che
da essi sia riconosciuto” inoltre “ Le stesse indennità, i rimborsi forfetari, i premi e i compensi non
concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo
d’imposta a 7.500 euro. Non concorrono altresì a formare il reddito i rimborsi di spese
documentati relative al vitto, alloggio, al viaggio e ai trasporti sostenuti in occasioni di prestazioni
effettuate fuori dal territorio comunale.”
Possono usufruire di tale detassazione:
- gli atleti dilettanti;
- docenti, istruttori, preparatori atletici e tecnici (anche se soci dell’associazione o membri del
consiglio direttivo);
- arbitri o giudici di gara;
- commissari di gara e cronometristi;
- dirigenti accompagnatori;
- massaggiatori, fisioterapisti ecc….
Da sottolineare che il regime di favore trova applicazione solo per i compensi, le indennità, premi
e rimborsi forfetari corrisposti in relazione a prestazioni funzionali all’attività sportiva
dilettantistica o a manifestazioni sportive dilettantistiche.
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Quindi tali compensi, percepiti annualmente entro l’importo di 7.500 euro, sono sempre esclusi da
tassazione. Per la parte accedente a tale importo e fino alla somma di 28.158,28, tali compensi
scontano una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta del 23%, mentre per la parte eccedente scontano
una ritenuta a titolo d’acconto del 23%. Sempre la parte eccedente a 28.158,28 sosterrà l'IRPEF in
modo ordinario nella dichiarazione dei redditi.
Inoltre, tali agevolazioni sono state ulteriormente estese ai compensi percepiti dai manutentori, cioè
di quelle figure che all’interno dell’associazione si occupano della manutenzione degli impianti
sportivi o della pulizia, e ai soggetti che svolgono prestazioni di tipo amministrativo nell’ambito
dell’associazione, come la funzione di segreteria o di tenuta della contabilità. Comunque, è da
sottolineare che questi non devono operare professionalmente, cioè non devono svolgere come
principale professione queste attività.
Riguardo invece i rimborsi spese, sostenute nell’ambito di attività sportive dilettantistiche fuori dal
territorio comunale, sono in ogni caso esclusi da tassazione indipendentemente dal loro importo.
Inoltre, le medesime somme non vanno a cumularsi per il raggiungimento del limite dei 7.500 euro
previsto per i compensi, indennità e premi. E’ comunque da precisare che tali spese dovranno
essere documentate, cioè dovranno essere depositate nella contabilità associativa le pezze
giustificative di tali esborsi (scontrini, fatture ecc…….). Inoltre, tale regime vale solo per le
trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dove ha sede l’associazione.
4.6 Agevolazioni fiscali per le ASD
Le associazioni sportive dilettantistiche godono di varie agevolazioni fiscali, tra cui le seguenti
agevolazioni\esenzioni:
- non sono soggette a tassazione le quote di iscrizione e corrispettivi specifici pagati dai soci per
partecipare alle attività e ai corsi sportivi organizzati dall'associazione;
- le ASD sono qualificati enti non commerciali per legge, cioè mantengono questo requisito anche
quando i proventi dell'attività commerciale (pubblicità, sponsorizzazioni, attività verso terzi non
soci) superino i proventi ricavata dall'attività sportiva dilettantistica verso i soci;
- per i proventi ricavati dall'attività commerciale è possibile usufruire del regime agevolato previsto
dalla legge 398/1991. Tale agevolazione fiscale prevede una notevole riduzione degli adempimenti
contabili e il pagamento delle imposte dirette e dell’IVA in modo forfetario;
- i compensi corrisposti a sportivi, soci istruttori e soci che svolgono servizi amministrativi e di
segreteria sono detassati, con la possibilità di erogare fino a 7.500 euro annui in esenzione fiscale,
mentre per cifre superiori è prevista una tassazione al 23%;
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- possibilità di dedurre le erogazioni liberarli a favore dell'associazione sportiva, fino ad un
massimo del 19% del reddito annuo, e per un importo complessivo non superiore a 1500 euro;
- completa deducibilità, a favore dell'impresa erogatrice, delle spese di pubblicità effettuate tramite
ASD, mentre le spese di sponsorizzazione vengono considerate spese di pubblicità fino ad un
massimo di euro 200.000,00 e sono quindi egualmente deducibili;
- ammissione ai fondi derivanti dal 5x1000, se l'associazione svolge attività a favore di giovani,
anziani e soggetti fisicamente svantaggiati.
E' però possibile beneficiare di tali agevolazioni fiscali solo con una corretta redazione dello
statuto, che deve prevedere i rigorosi requisiti previsti dalla legislazione tributaria.
Le associazioni sportive dilettantistiche possono diventare ONLUS solo nel caso svolgano attività
verso soggetti “svantaggiati”, cioè disabili e particolari categorie di soggetti (es. detenuti, ex
tossicodipendenti e simili).
4.7 Finanziamenti per le ASD
Le associazioni sportive dilettantistiche recuperano i fondi per finanziare la loro attività in vari
modi:
1) la quota di iscrizione, annualmente conferita dai soci all'associazione, necessaria per fare parte
dell'associazione e per avere diritto di voto nell'assemblea ;
2) eventuali contributi ulteriori, richiesti ai soci dal consiglio direttivo dell'associazione, per fare
fronte ai costi di gestione;
3) le donazioni, effettuate dai soci o da terzi, o eventuali contributi di comuni, province, regioni,
enti pubblici ecc....;
4) i corrispettivi versati dai soci per partecipare a determinate attività organizzate dall'associazione,
come corsi sportivi, pratici o teorici, e attività connesse alla pratica sportiva, come preparazione
atletica, uso di palestre, massaggi ecc.... In tal caso, le somme ricavate vengono considerate non
imponibili solo se lo statuto rispetta i principi fissati dalla legge;
5) i corrispettivi ricavati dall'attività commerciale organizzata dall'associazione, cioè i proventi
ricavati da corsi sportivi verso terzi non soci, affitto di attrezzature e impianti a terzi non soci,
proventi derivanti da gare, pubblicità, sponsorizzazione.
6) i fondi derivanti dal 5 x mille, se l'associazione sportiva svolge attività a favore di giovani,
anziani o soggetti svantaggiati.
7) quanto ricavato da raccolte pubbliche di denaro, che possono essere organizzate saltuariamente
durante l'anno.
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I fondi raccolti andranno depositati nel c\c intestato all'associazione, che solitamente è gestito dal
presidente e dal tesoriere.
E' importante ricordare che tutto il denaro raccolto andrà utilizzato per la promozione dell'attività
sportiva svolta dalla ASD.
E' inoltre necessario ricordare che i soci non potranno prendere senza giustificazione dei fondi dal
c\c della ASD. Infatti, ai soci sono riconosciuti dei corrispettivi solo come rimborsi spesa o
compensi per l'attività di istruttore sportivo, servizi di segreteria, manutentore, arbitro ecc....
4.8 Domande frequenti sulle ASD
Qual'è la procedura per costituire una associazione sportiva dilettantistica ?
E' prima necessario redarre atto costitutivo e statuto dell'associazione (con determinati requisiti
fiscali e legali), poi registrare l'associazione all'agenzia delle entrate. Successivamente occorre
chiedere l'iscrizione dell'associazione alla federazione sportiva di riferimento (o ente di promozione
sportiva) e, infine, iscrivere l'ente al Coni.
Quel'è l'organizzazione interna di una a.s.d.?
L'organizzazione è la stessa delle associazioni (o comitati) con le stesse regole. Saranno quindi
previsti assemblea, presidente e consiglio direttivo.
C'è un numero minimo di soci fondatori ?
Consiglio almeno 3-4, in modo che le principali cariche del consiglio direttivo siano coperte.
Chi comanda in una a.s.d. ?
Le onlus, come tutte le associazioni, sono dirette dal consiglio direttivo, formato dal presidente e
almeno due consiglieri.
Come evitare che estranei entrino nella a.s.d. e pretendano di dirigerla ?
Le associazioni sono dirette dal consiglio direttivo, quindi è consigliabile non fare entrare nel
consiglio i nuovi soci di cui non si conosce l'affidabilità. Per i nuovi soci può essere previsto un
periodo di prova e una richiesta di adesione ai principi e scopi dell'associazione.
Quanto restano in carica gli organi dell'associazione ?
Solitamente da uno a cinque anni. Possono comunque essere rieletti.
L'associazione può chiedere un corrispettivo ai soci che partecipano a corsi o attività
sportive?
Si, ma il corrispettivo può essere chiesto solo ai soci iscritti all'associazione e solo per attività
sportive.
L'associazione può fare attività commerciale verso i terzi non soci ?
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Si. E' attività commerciale tutte le attività, sportive e non, verso i terzi non soci ( manifestazioni in
cui si fa pagare biglietti, attività svolta verso i non associati, sponsorizzazioni, vendita di beni vari, e
tutte le altre possibile entrate ecc..) Per svolgere frequentemente tali attività l'associazione deve
aprire P Iva e pagare le relative tasse, anche se in forma agevolata.
A fine anno la A.s.d deve redigere un bilancio ?
L'associazione deve redigere annualmente un bilancio semplificato, da cui risultino in modo
semplice e chiaro entrate, uscite e attività dell'associazione. I bilanci dovranno restare nella sede a
disposizione dei soci.
Che responsabilità hanno gli amministratori della A.s.d ?
La normale responsabilità del presidente e del consiglio direttivi verso i debiti dell'associazione.
Capitolo 5
I COMITATI
5.1 Come costituire un comitato
Ecco le indicazioni per costituire e aprire un comitato (ricordo che non serve l'assistenza di un
notaio):
1) stabilire lo scopo specifico del comitato e riunire almeno 3 soci fondatori;
2) redarre atto costitutivo e statuto del comitato, (necessari per aprire un comitato) inserendo tutti
i requisiti previsti dalla Codice Civile e dalla legge fiscale ( TUIR). In merito leggi gli altri articoli
di questa sezione;
3) recarsi all'Agenzia delle Entrate per la registrazione del comitato (necessaria per ottenere i
benefici fiscali). E' necessario chiedere l'attribuzione del Codice Fiscale, poi pagare la tassa di
registro ed infine registrare il comitato;
4) una volta registrato, avete terminato la procedura per costituire il comitato, che da quel
momento potrà iniziare la sua attività.
Un gruppo di persone decide di costituire un comitato per la realizzazione e il sostegno di
un'iniziativa precisa, uno scopo determinato e non generico, come invece potrebbe essere quello di
un'associazione. Il comitato, si propone di creare un collegamento tra l'associazione e i terzi, che
vogliono sostenere lo scopo del comitato. Questo persegue finalità etiche-solidaristiche, e si pone
come un ente che mira al conseguimento di obbiettivi rilevanti dal punto di vista sociale o di
interesse pubblico (anche quando a beneficiarne è un'unica persona).
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Il comitato più frequente è quello promotore, nel quale i componenti si propongono lo scopo di
raccogliere i fondi necessari per raggiungere un determinato scopo, mediante pubbliche
sottoscrizioni. Lo scopo può essere dei più vari: sostegno a persone ammalate, tutela dell'ambiente e
del paesaggio, tutela di luoghi culturali, comitati di protesta, comitato per promuovere una
determinata iniziativa culturale ecc ….....
Il patrimonio del comitato è costituito dalle offerte dei terzi per il perseguimento dello scopo
annunciato. Dopo essere stato costituito, il comitato deve annunciare al pubblico il suo programma,
e rendere nota la sua esistenza, i suoi scopi e come intende raggiungerli, sollecitando i terzi a
compiere le donazioni necessarie per finanziarlo. Inoltre, deve sempre mantenere invariato lo scopo
per cui raccoglie fondi, e non può mai modificarlo, per evitare un abuso della pubblica fiducia.
Solitamente nell'ambito dell'attività del comitato, si usa distinguere due categorie di persone. 1) i
promotori, cioè le persone che l'hanno costituito e lo gestiscono 2) i sottoscrittori, cioè i terzi che
ne condividono lo scopo e versano delle oblazioni (donazioni) per finanziarlo. Quest'ultimi non
devono necessariamente far parte o essere soci del comitato, ponendosi nei confronti di questo
come terzi. Il loro rapporto con il comitato si esaurisce con l'oblazione, con cui perdono
definitivamente la disponibilità dei soldi o delle cose donate, senza nessuna possibilità di chiederne
la restituzione. Inoltre, i sottoscrittori non hanno alcun potere di controllo sulla gestione del
comitato e sulla effettiva realizzazione dello scopo.
Tutti i fondi raccolti per il conseguimento dello scopo del comitato non sono soggetti a tassazione.
Tale regime di favore è però subordinato ad una corretta redazione dello statuto, che deve prevedere
i requisiti richiesti dalla legislazione tributaria.
Spetta esclusivamente allo stato vigilare mediante i suoi organi, perchè non si verifichino abusi
della pubblica fiducia.
Il comitato, al suo interno, funziona come una associazione e ha organi simili a quelli di una
associazione: l'assemblea, gli organizzatori (o consiglio direttivo), il presidente, il revisore dei conti.
A differenza delle associazioni, tutti i componenti del comitato rispondono solidalmente e
personalmente delle obbligazione assunte per il conseguimento dello scopo. Questa si chiama
responsabilità solidale dei membri del comitato, che tutela gli interessi dei creditori che vantano, nei
confronti del comitato, dei crediti che non sono stati pagati.
Inoltre, il comitato non può svolgere attività a pagamento nei confronti i suoi soci, attività invece
permessa nelle associazioni.
Oltre la normale attività di raccolta fondi, potranno essere comunque previste lo svolgimento di
attività commerciali marginali, strumentali al raggiungimento dello scopo del comitato, come
vendita di beni di modico valore e organizzazione di eventi pubblici utili alla raccolta dei fondi.
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Tutti infondi raccolti, andranno naturalmente spesi per sostenere e raggiungere la finalità dell'ente.
5.2 Domande frequenti sui comitati
Atto costitutivo e statuto sono due atti distinti?
Si. L'atto costitutivi riguarda la volontà dei soci fondatori di costituire il comitato, mentre lo statuto
riguarda le regole di gestione e funzionamento dell'ente.
C'è un numero minimo di soci fondatori ?
Consiglio almeno 3-4, in modo che le principali cariche del consiglio direttivo siano coperte.
Serve il notaio per costituire un comitato ?
No. Basta registrare atto costitutivo e statuto all'Agenzia delle Entrate
Quel'è lo scopo del comitato ?
Solitamente lo scopo del comitato è quello di raccogliere fondi (prevalentemente donazioni) per un
preciso e determinato scopo, o quello di salvaguardare e proteggere un determinato bene naturale,
culturale ecc.... Si differenzia quindi dall'associazione il cui scopo è solitamente più generico, come
quello di offrire un servizio o delle attività ai soci.
Lo scopo del comitato deve essere sempre palese e dichiarato pubblicamente.
Il comitato può chiedere un corrispettivo ai soci che partecipano alle attività o iniziative
previste? Può fare attività commerciale verso terzi non soci ?
Visto che, a differenza delle associazioni, l'attività di un comitato non è rivolta verso i soci ma è
rivolta alla raccolta di fondi per il conseguimento di un determinato scopo, le eventuali attività o
servizi a pagamento verso i soci potranno essere proposte solo per finanziare lo scopo
dell'associazione.
E' possibile prevedere diversi diritti e poteri per le varie categorie di soci ?
No. In un comitato i soci hanno uguali diritti e doveri
Chi comanda in un comitato ?
I comitati, come le associazioni, sono diretti dal consiglio direttivo, formato dal presidente e almeno
due consiglieri.
Come evitare che estranei entrino nel comitato e pretendano di dirigerla ?
I comitati sono diretti dal consiglio direttivo, quindi è consigliabile non fare entrare nel consiglio i
nuovi soci di cui non si conosce l'affidabilità. Per i nuovi soci può essere previsto un periodo di
prova e una richiesta di adesione ai principi e scopi del comitato.
Quanto restano in carica gli organi del comitato ?
Solitamente da uno a cinque anni. Possono comunque essere rieletti.
Il comitato può aprire un conto corrente ?
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Si. Dal momento della registrazione il comitato è titolare di un C.F. con cui può aprire un c\c gestito
dal presidente o dal tesoriere.
Il comitato può svolgere pubblica raccolta fondi o vendere oggetti di modico valore per
finanziarsi?
Si.
Il comitato può svolgere la sua attività tramite un'organizzazione imprenditoriale ?
No, non può mai farlo.
A fine anno il comitato deve redigere un bilancio ?
Il comitato deve redigere annualmente un bilancio semplificato, da cui risultino in modo semplice e
chiaro entrate, uscite e attività dell'associazione. I bilanci dovranno restare nella sede del comitato a
disposizione dei soci.
Il comitato deve presentare dichiarazione dei redditi ?
No, se si limita a svolgere l'attività statutaria di raccolta fondi
Si, se svolge anche attività a pagamento verso terzi non soci.
Chi risponde di eventuali debiti del comitato?
A differenza delle associazioni, tutti i componenti del comitato rispondono solidalmente e
personalmente delle obbligazione assunte per il conseguimento dello scopo. Questa si chiama
responsabilità solidale dei membri del comitato, che tutela gli interessi dei creditori che vantano, nei
confronti del comitato, dei crediti che non sono stati pagati.
Capitolo 6
I CIRCOLI
6.1 Come costituire un circolo
Questi sono i passaggi necessari per costituire di un circolo (ricordo che non è necessario
l'intervento di un notaio):
1) stabilire lo scopo della futura associazione e la sua attività specifica;
2) riunire almeno 3 soci fondatori;
3) preparare atto costitutivo e statuto dell'associazione (necessari per aprire un circolo) inserendo
tutti i requisiti previsti dalla Codice Civile e dalla legge fiscale.
5) recarsi all'Agenzia delle Entrate per la registrazione dell'associazione (necessaria per ottenere i
benefici fiscali) e la richiesta di codice fiscale;
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6) affiliare l’associazione ad un ente di promozione sociale a carattere nazionale. Solo con tale
affiliazione il circolo potrà svolgere determinate attività, quale la somministrazione di alimenti e
bevande ai soci.
Una volta che l’associazione sarà affiliata, avete terminato la procedura per creare un circolo.
La differenza con le semplici associazioni e che nella sede (cioè il circolo) è possibile gestire un
bar che somministri alimenti e bevande, comunque riservato esclusivamente ai soli soci tesserati e
previa autorizzazione da parte del comune. I proventi derivati da tali attività non sono considerate di
natura commerciali, quindi non fiscalmente imponibili.
In merito, si evidenzia che l'attività principale del circolo non può mai ridursi alla sola
somministrazione di bevande, ma deve consistere nell'attività prevista nello statuto (culturale,
ricreativa, sportiva ecc...), e che tale somministrazione deve comunque essere legata allo
svolgimento dello scopo dell'associazione. Nel circolo si potranno anche svolgere attività
spettacolistiche e di intrattenimento, come rappresentazioni teatrali e cinematografiche, concerti,
feste ecc…
Le associazioni affiliate ad enti di promozione sociale sono anche autorizzate ad esercitare attività
turistiche e ricettive per i propri associati. Per tali attività le associazioni sono comunque tenute a
stipulare polizze assicurative secondo la normativa vigente.
I circoli possono anche promuovere: organizzare spettacoli teatrali e musicali, organizzare mostre,
convegni ed altri eventi culturali, organizzare tornei ricreativi e sportivi, gestire servizi di
ristorazione, sempre a favore dei loro soci.
Il ricavato di tali attività svolte a favore dei soci non è soggetto a tassazione, ad esclusione delle
attività turistiche e ricettive.
Inoltre, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti dei familiari conviventi degli
associati sono equiparate, ai fini fiscali, a quelle rese agli associati (cioè non imponibili).
Naturalmente, come per tutte le associazioni, sussiste il divieto di distribuzione degli utili, e
l'eventuale residuo di cassa dovrà essere accantonato o reinvestito nell'attività dell'associazione. E'
comunque possibile corrispondere compensi ai soci amministratori dell'ente o assumere personale
dipendete, anche tra i soci.
I locali ove si svolge la somministrazione di bevande e alimenti devono essere presso la sede del
circolo, non devono avere accesso diretto a strade, piazze e luoghi pubblici e non possono esporre
all'esterno insegne pubblicitarie.
Gli stessi locali dovranno essere in possesso dell'autorizzazione sanitaria per la somministrazione di
alimenti e bevande e dovranno anche essere rispettate le regole sulla corretta conservazione igienica
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dei prodotti alimentari. E' inoltre necessario richiedere la licenza UTIF (licenza fiscale di vendita e
deposito di alcolici).
Per le attività di proiezione cinematografica e diffusione musicale, sussiste l'obbligo di pagare i
diritti d'autore alla SIAE.
Sono inoltre possibili lo svolgimento di giochi leciti e carte da tavolo, giochi elettronici e biliardi e
biliardini, sempre previa autorizzazione comunale e l'organizzazione di lotterie, tombole, pesche di
beneficenza, per finanziare l'associazione, previa comunicazione al prefetto e al sindaco.
6.2 Autorizzazioni per i circoli
Per i circoli che vogliono somministrare alimenti e bevande vale la disciplinata dalla legge 287/91,
che si applica anche agli spacci interni delle associazioni, oltre all’obbligo di dotarsi della relativa
autorizzazione comunale, ai sensi dell’art. 86 c. 2 del TULPS, concessa in base all’esame di alcuni
requisiti di tipo urbanistico\edilizio e sanitario.
Il rilascio dell’autorizzazione comunale è subordinato al possesso, da parte del circolo richiedente,
di alcuni requisiti, quali:
- la produzione del certificato penale e carichi pendenti del presidente dell’associazione:
- le autorizzazioni igienico sanitarie per i locali e per i soggetti addetti alla produzione e alla vendita
di sostanze alimentari e bevande;
- la presenza dei requisiti di sorvegli abilità del locale secondo le disposizioni emanate dal ministro
dell’interno;
- la conformità della destinazione d’uso degli immobili in cui si intende esercitare l’attività di
somministrazione.
L’associazione deve presentare domanda di autorizzazione ai competenti uffici comunali. La
domanda si sostanzia in una denuncia di inizio attività, in cui si attesta la sussistenza dei presupposti
previsti dalla legge. Il legale rappresentante dell’associazione dovrà dichiarare:
- l’ente di promozione a cui l’associazione è affiliata;
- il tipo di attività che il circolo intende svolgere;
- la sede e la superficie dei locali del circolo associativo;
- il rispetto delle condizioni previste dall’art 148 del D.P.R. 917/1986;
- che il locale dove viene esercitata la somministrazione è conforme alle norme in materia edilizia,
igienico sanitaria e ai criteri di sicurezza imposti dal Ministero dell’Interno ai sensi della legge
25.08.1991 n. 287.
Presentata la denuncia di inizio attività, con tutta la documentazione necessaria, il comune
provvederà a trasmetterla alla ASL competente per il rilascio del parere di idoneità sanitaria.
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Dalla presentazione della denuncia il comune ha un termine perentorio di 60 giorni per concedere
l’autorizzazione o per negarla. Decorso tale termine senza una formale comunicazione di diniego,
l’autorizzazione si intende concessa. L’eventuale diniego dovrà invece essere motivato e potrà
essere oggetto di impugnazione al TAR regionale.
Da rilevare che quando la somministrazione di alimenti e bevande è svolta direttamente dal circolo
non è necessaria l’iscrizione al REC presso la camera di commercio.
Altre prescrizioni riguardano i requisiti di sorvegliabilità dei locali:
- i locali non devono avere accesso diretto a strade, piazze o altri luoghi pubblici (ma spesso è
sufficiente che ci sia una doppia porta d’accesso);
- all’esterno dei locali non possono essere apposte insegne, targhe o altre indicazioni che
pubblicizzino l’attività del circolo.
Oltre alla somministrazione di alimenti e bevande, nel circolo è possibile organizzare attività i
intrattenimento, quali rappresentazioni teatrali e cinematografiche, feste, scuole di ballo, concerti
ecc….. Per svolgere tali attività è necessario il rispetto della normativa sui pagamenti dei diritti
d’autore (SIAE) e degli oneri assistenziali e previdenziali per gli artisti retribuiti (ENPALS).
Inoltre sono necessarie:
- la licenza per pubblici intrattenimenti;
- la licenza per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, accademie, feste da ballo e altri simili
spettacolo;
- la licenza di agibilità per teatri o luoghi di pubblico spettacolo
- l’autorizzazione del prefetto riguardo la sicurezza nei locali di pubblico spettacolo
Da rilevare che la grande maggioranza dei circoli possono svolgere attività di intrattenimento senza
l’autorizzazione di pubblica sicurezza, dotandosi dei certificati di prevenzioni incendi da richiedere
al comando provinciale dei vigili del fuoco.
Capitolo 7
ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO
7.1 Costituire un’associazione di volontariato
Per costituire ed aprire una associazione di volontariato (o organizzazione di volontariato) è
necessario:
- riunire almeno 3 soci fondatori e stabilire la specifica attività dell'associazione;
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- redarre atto costitutivo e statuto dell'associazione, (necessari per aprire una associazione di
volontariato) inserendo tutti i requisiti previsti dalla Codice Civile e dalla legge fiscale ( TUIR);
- registrare l'associazione presso l'Agenzia delle Entrate. In tale occasione, l'associazione riceverà
anche un proprio C.F.;
- fare domanda, presso la regione di competenza, per l'iscrizione dell'associazione nel registro delle
organizzazioni di volontariato;
- dopo aver proceduto alla registrazione, avrete terminato la procedura per costituire una
associazione di volontariato, che potrà iniziare la sua attività.
Sono associazioni di volontariato tutti quegli enti liberalmente costituiti allo scopo di svolgere
esclusivamente attività di solidarietà sociale, e senza fini di lucro, che si avvalgono in modo
determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri soci.
Le organizzazioni di volontariato possono avere varie forme giuridiche ( la più comune è
l'associazione non riconosciuta), purché compatibili con lo scopo solidaristico.
Secondo il legislatore, l'attività di volontariato è "quella prestata in modo personale, spontaneo e
gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed
esclusivamente per fini di solidarietà".
L'attività delle associazioni di volontariato (anche dette Odv) è quindi prevalentemente rivolta
all'esterno, e non solo ai propri soci. La legge non pone limiti ai tipi di attività che possono essere
svolte dalla Odv, ma tali attività sono di regola limitate dalle regioni (solitamente sono previste
attività verso persone socialmente e fisicamente svantaggiate e bisognose)
L'attività del volontariato non può essere retribuita in alcun modo. Ai soci possono però essere
rimborsate le spese sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con
ogni altro rapporto di natura patrimoniale con l'organizzazione di cui il volontario fa parte.
Da notare che sono i soci che prestano la loro attività gratuitamente, mentre la Odv come ente può
chiedere nei confronti di terzi un corrispettivo per l'attività svolta. Inoltre, non è escluso che tramite
i suoi volontari l'odv possa esercitare attività commerciali verso terzi. Comunque tali attività
devono essere sempre strumentali agli scopi della Odv e non esaurire l'attività dell'ente.
Le associazioni di volontariato possono avvalersi di lavoratori dipendenti o autonomi nei limiti
strettamente necessari alla realizzazione del loro attività e scopo sociale. Comunque, l'attività
gratuita prestata dai soci deve essere sempre prevalente rispetto a quella dei dipendenti esterni.
Per essere considerata associazione di volontariato, lo statuto deve indicare espressamente: l'assenza
di fini di lucro, la democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche associative, la
gratuità delle prestazioni degli aderenti e l'esplicitazione dei criteri della loro ammissione ed
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esclusione, i diritti e gli obblighi degli aderenti medesimi, l'obbligo della formazione del bilancio e
le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti.
L'organizzazione interna delle associazioni di volontariato è uguale a quella delle normali
associazioni..
La normativa sugli adempimenti contabili e fiscali e la redazione del bilancio sono simili a quelle
previste per tutte le associazioni. Le Odv iscritte nei registri regionali possono acquistare beni
immobili e mobili registrati per l'esercizio della loro attività, e accettare donazioni e lasciti
testamentari.
Le regioni e le provincie autonome tengono un registro delle organizzazioni di volontariato, la cui
iscrizione non è obbligatoria, ma è necessaria per accedere a contributi pubblici, stipulare
convenzioni e godere dei benefici fiscali previsti dalla legge. Inoltre le Odv iscritte a tali registri
diventano Onlus di diritto nel caso non esercitino attività commerciali diverse da quelle prettamente
marginali. In tal caso la Odv beneficia del regime di maggior favore previsto per le Onlus.
Le regioni e le provincie autonome possono sempre verificare la sussistenza dei requisiti per le Odv
e l'effettivo svolgimento dell'attività di volontariato. Da precisare che gli uffici regionali hanno un
potere discrezionale nell'iscrivere l'associazione nel relativo registro. E' quindi consigliabile farsi
seguire da un esperto, per non vedersi rifiutata la domanda di iscrizione.
Le organizzazioni di volontariato sono esenti dall'imposta di bollo e di registro. Le quote associative
corrisposte dai soci non formano reddito imponibile. Inoltre, le donazioni e le attribuzioni di eredità
sono esenti da ogni imposta. Gli eventuali corrispettivi che l'associazione riceve per la propria
attività di solidarietà sociale, sono esenti da Iva.
Inoltre, i proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali non costituiscono redditi
imponibili quando sia documentato il loro totale impiego per gli scopi sociali. Questo è possibile
quando le attività commerciali e produttive marginali siano poste in essere dai volontari, siano
occasionali e non organizzate in forma d'impresa, e i fondi raccolti siano impiegati per finanziare
l'attività di solidarietà sociale.
Capitolo 8
NORMATIVA FISCALE
8.1 Adempimenti fiscali
Il primo adempimento fiscale quando si costituisce un ente no profit (associazioni, onlus,
associazioni sportive, comitati) è registrare atto costituivo e statuto all'agenzia delle entrare della
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città dove ha sede l'ente. La registrazione ha un costo di 168 euro più bolli (esenti da tali spese
onlus e associazioni di volontariato).
Un ulteriore adempimento fiscale è l'invio de modello EAS, sempre all'agenzia delle entrate, entro
60 giorni dalla costituzione dell'ente. Con questo modello si risponde ad una serie di domande
sull'attività dell'ente e sui suoi requisiti fiscali. In base a ciò che viene dichiarato, l'agenzia potrà
effettuare controlli a campione sulla corretta applicazione della normativa fiscale per gli enti no
profit.
Riguardo poi gli adempimenti fiscali che riguardano la vita dell'ente, è necessario distinguere:
- l'ente svolge solo attività istituzionale, quindi nel caso delle associazioni solo l'attività prevista a
favore dei soci, nel caso delle associazioni sportive solo attività sportiva, sempre a favore dei soci, e
nel caso delle onlus e associazioni di volontariato solo attività di solidarietà sociale. In tali casi il
principale obbligo è la redazione del bilancio annuale e della relazione illustrativa, atti che
comunque rimangono depositati presso la sede dell'ente. E' inoltre sempre consigliabile la tenuta di
fogli cassa, per annotare periodicamente le entrate e le uscite dell'ente. Oltre a questo, è necessaria
la tenuta del libro dei soci e dei libri delle adunanze dell'assemblea e consiglio direttivo (ove tenere
i rispettivi verbali).
- l'ente svolge anche attività commerciale o attività connessa, quindi nel caso delle associazioni
attività a pagamento verso terzi non soci, nel caso di associazioni sportive attività sportive (o non) a
pagamento verso terzi non soci, nel caso di onlus e associazioni di volontariato attività connesse a
quelle di solidarietà sociale.
Riguardo le associazione e le associazioni sportive, se l'attività commerciale è svolta in modo non
saltuario, si dovrà aprire P Iva e tenere tutte le scritture contabili previste per le attività commerciali.
Dovranno inoltre denunciare al fisco queste entrate, tramite il "Modello unico - Enti non
commerciali".
Riguardo le onlus e le associazioni di volontariato, i proventi delle attività connesse non vengono
tassati, ma tali attività devono essere saltuarie e l'ente deve comunque tenere le scritture contabili
previste per le attività commerciali.
8.2 Obblighi contabili
Le associazioni e gli altri enti no profit (associazioni sportive, onlus, comitati), hanno alcuni
obblighi contabili il cui corretto assolvimento è fondamentale sia per una buona gestione dell'ente,
sia per godere dei benefici fiscali ed essere in regola con le relative normative.
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La tenuta dei documenti contabili spetta al presidente e in genere al consiglio direttivo. Tali
documenti (almeno per quanto riguarda l'attività non commerciale) dovranno essere depositati nella
sede sociale e rimanere a disposizione di tutti i soci.
In base a quanto risulta da tali documenti (o da quanto non risulta) potrebbero essere elevate delle
contestazioni riguardo l'attività dell'ente e il suo regime fiscale.
La prima accortezza sarà la tenuta di un registro inventario, dove elencare tutti i beni
dell'associazione o dell'ente. Qui andranno registrati almeno i beni di un certo valore.
Fondamentale è poi la tenuta di fogli cassa periodici ( a cadenza giornaliera, settimanale o
mensile). In tali fogli verranno annotate tutte le entrate e le uscite di cassa, con relativa casuale,
riferibili ad un certo periodo di tempo. La tenuta dei fogli cassa permetterà poi la redazione di un
veritiero e ordinato bilancio annuale.
La redazione del bilancio annuale (o rendiconto contabile) è uno degli obblighi principali per tutti
gli enti enti no profit (associazioni, onlus, associazioni sportive ).
Ogni anno il consiglio direttivo deve predisporre il bilancio dell'ente, dal quale devono risultare
con chiarezza e precisione le entrate suddivise per voci analitiche, i beni, i contributi, i lasciti
ricevuti, le spese e gli oneri sostenuti.
Non si tratta di un vero e proprio bilancio, ma di una serie ordinata di valori in dare e avere . Se il
bilancio è in attivo, la chiusura di questo non deve dare un utile, ma solo una voce positiva in avere
da riportare nel rendiconto dell'anno successivo. Da evidenziare che i proventi dell'attività
istituzionale devono essere rigorosamente separati e distinti dai proventi dell'eventuale attività
commerciali dell'ente.
Il bilancio deve essere accompagnato da una relazione illustrativa (o bilancio di missione)
predisposta dal consiglio direttivo, che dia testimonianza delle attività dell'associazione, degli eventi
e delle iniziative organizzate.
La redazione del bilancio economico e di missione, può essere un momento molto delicato, visto
che in base a quanto riportato in questi documenti potrebbero essere eccepite irregolarità fiscali e il
mancato rispetto della normativa sugli enti in esame. In particolare, nel caso di eventuali compensi
a vario titolo ricevuti da soci, dai documenti dovrà risultare una precisa giustificazione di tali
corrispettivi. Particolare attenzione anche nel caso di esercizio attività commerciali o di attività
associative che possono essere "sospettate" come tali.
Entrambi i documenti devono essere sottoposti all’approvazione dell’Assemblea entro e non oltre
quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale. Il bilancio e la relazione devono essere depositati
presso la sede sociale nei quindici giorni precedenti la data fissata per la loro approvazione, a
disposizione di tutti i soci.
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Riguardo l'attività commerciale di associazioni e associazioni sportive, in tali casi sarà necessario
aprire P Iva (tranne per la attività occasionali) e tenere le scritture contabili relative alle normali
attività commerciali.
Riguardo le onlus, queste dovranno tenere la contabilità fiscale per le attività connesse, anche se
queste sono esenti da tassazione.
8.3 Corrispettivi per amministratori
La possibilità di versare corrispettivi ad amministratori e organi sociali degli enti no profit
(associazione,onlus, associazione sportiva, comitati e fondazioni) a fronte del loro impegno profuso
nell'ente, è certamente un punto molto delicato.
Infatti, uno dei principi cardini degli enti associativi è il divieto di distribuzione di utili tra i soci.
Quindi, dei compensi versati in maniera non giustificata potrebbero nascondere, o essere
considerati, come un'indiretta distribuzione degli utili. Ciò potrebbe far perdere all'ente il requisito
della non commercialità e tutte le agevolazioni fiscali. A tal proposito, la redazione dello statuto è
un momento molto delicato, che necessita di studio sull'assetto dell'ente e di opportuna assistenza,
al fine di evitare successive problematiche (anche di tipo fiscale).
In generale, i compensi versati a amministratori e gestori possono essere erogati solo per le attività
o impegni effettivamente svolti. Tali attività dovranno essere documentate nel rendiconto annuale e
nell'allegato bilancio di missione, che dovranno riportare dei parametri quantitativi per "misurare"
l'attività effettivamente svolta (numero riunioni, trasferte, redazione progetti ecc......). La redazione
di tali documenti è un momento delicato, dato che in base a quanto riportato potrebbero essere
eccepite contestazione inerenti alla disciplina fiscale e normativa degli enti no profit.
In particolare, dovrà essere valutata volta per volta la posizione di quei soci che ricevono dall'ente
compensi o corrispettivi a vario titolo ( come amministratore, istruttore, locatore ecc...). I compensi
devono essere comunque proporzionati all'attività svolta, all'ampiezza della base sociale e al volume
delle entrate dell'associazione. Non essendoci però un parametro o una regola univoca, la situazione
andrà sempre esaminata in concreto.
In ogni caso, sono considerati indebita distribuzione di utili:
1) la cessione di beni e prestazioni di servizi effettuate dall'associazione verso soci, partecipanti,
fondatori o organi amministrativi, a condizioni più favorevoli delle normali condizioni di mercato.
2) l'acquisto di beni o servizi, offerti o prestate dai soci, a condizioni più favorevoli delle normali
condizioni di mercato.
3) la corresponsione di prestiti all'associazione, con un tasso di interessi superiore di oltre 4 punti al
tasso ufficiale di sconto.
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4) l'assunzione di soci come lavoratori dipendenti, con un salario superiore del 20% a quello
previsto dai contratti collettivi di lavoro di riferimento
5) il riconoscimento a gestori e organi associativi di un corrispettivo superiore a quello massimo
previsto per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni
Diversamente, sono sempre possibili rimborsi spesa e indennità di trasferta, per le spese
effettivamente documentate dai soci e dagli amministratori nell'ambito delle attività
dell'associazione (anche in tal caso è però necessaria una ragionata redazione dello statuto e dei
bilanci annuali) .
Ricordiamo che per le associazioni di volontariato è espressamente vietata dalla legge la possibilità
di corrispondere compensi a soci e amministratori, essendo possibili solo rimborsi spesa.
8.4 Perdita della qualifica di ente no profit
Le associazioni, e in genere tutti gli enti no profit, devono svolgere prevalentemente attività non
commerciale, cioè attività rivolta ai soci, e non indistintamente rivolta a terzi.
Gli enti no profit possono svolgere attività commerciale (pubblicità, vendita di beni o attività a
pagamento nei confronti di terzi non soci), ma tale attività non deve mai essere prevalente rispetto
all'attività statutaria rivolta ai soci. Questo anche se i proventi dell'attività commerciale vengono
utilizzati unicamente per finanziare l'ente.
Quindi, indipendentemente dalle previsioni statutarie, l'ente perde la qualifica di ente non
commerciale qualora eserciti prevalentemente attività commerciale per un intero periodo d'imposta.
Questo comporta la perdita di tutti i benefici fiscali di cui l'associazione si avvale, anche per le
attività rivolte verso i soci.
Dovranno quindi essere sottoposte ad attenta valutazione le attività associative che potrebbero
essere considerate o "sospettate" come vere e proprie attività commerciali (ad esempio perchè
organizzate in forma d'impresa).
Comunque, ai fini della qualificazione commerciale dell'ente sono stati elaborati alcuni parametri:
a) la prevalenza delle immobilizzazioni relative all'attivita' commerciale, al netto degli
ammortamenti, rispetto alle restanti attivita';
b) la prevalenza dei ricavi derivanti da attivita' commerciali rispetto al valore normale delle cessioni
o prestazioni riguardo le attività istituzionali con i soci;
c) la prevalenza dei redditi derivanti da attivita' commerciali rispetto alle entrate istituzionali,
intendendo per queste ultime i contributi, le sovvenzioni, le liberalita' e le quote associative;
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d) la prevalenza delle componenti negative inerenti all'attivita' commerciale rispetto alle restanti
spese.
Queste regole sono però diverse per le associazioni sportive riconosciute dal coni e le onlus.
Le associazioni sportive non sono soggetti a tali vincoli, potendo effettuare, sempre nell'ambito
della pratica sportiva, attività commerciale (pubblicità, sponsorizzazione, corsi) anche con
prevalenza rispetto alle entrate dell'attività sportiva prevista per i soci.
Mentre per le onlus, sussistono altri vincoli.
Le attività che le onlus possono svolgere sono solo quelle previste dalla dlg. 1997 n.470.
Nell'ambito di queste attività possono essere svolte delle attività connesse, cioè integrative delle
attività principali svolte dalla onlus, solitamente svolte per finanziare l'ente.
L'esercizio delle attività connesse è consentito a condizione che, in ciascun esercizio e nell'ambito
di ciascuno dei settori elencati, le stesse non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali, e che i
relativi proventi non superino il 66 per cento delle spese complessive dell'organizzazione.
Diversamente, l'ente perde la qualifica di onlus e i relativi benefici fiscali.
Altro importante motivo di perdita della qualifica fiscale è la corresponsioni di compensi ai soci
dell'associazione oltre il limite consentito dalla legge e l'organizzazione di attività in forma
imprenditoriale.
La redazione del bilancio (economico e di missione) e dei libri sociali, sono comunque fasi molto
importanti per dimostrare la corretta gestione dell'ente e il rispetto della normativa legale e fiscale.
8.5 Regime fiscale dell’attività commerciale
Nel caso una associazione o una ASD svolga attività commerciale tramite P Iva, il regime fiscale
più conveniente è quello previsto dalla la Legge n. 398/1991, che prevede una serie di
semplificazioni ed agevolazioni di natura contabile e fiscale. Due sono i requisiti oggettivi per
l'applicazione di tale regime: l’esercizio dell’opzione e il rispetto di un limite dei proventi, che non
devono non essere superiori ai 250.000 euro.
Per usufruire del regime della L. 398/1991 occorre esercitare l’apposita opzione, che va poi
comunicata con la dichiarazione annuale IVA. L’opzione è vincolante per un minimo di cinque
anni.
Invece, i soggetti esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione Iva, se intendono
effettuare l’opzione, devono comunicarla all’Ufficio competente dell’Agenzia delle Entrate, con le
modalità e i termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi e quindi, utilizzando
la specifica modulistica relativa alla dichiarazione annuale Iva .
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Possono usufruire del regime agevolato quelle associazioni che nel corso del periodo di imposta
precedente non abbiano conseguito proventi da attività commerciali per un importo superiore ai
250.000 euro. Per le associazioni di nuova costituzione l’adesione può avvenire, in via presuntiva
sul volume d’affari ipotizzato, attraverso la dichiarazione di inizio attività nella quale debbono
indicare l’importo previsto.
Nel caso in cui l’ente sportivo, superi il limite di 250.000 euro nel corso del periodo di imposta, gli
effetti dell’opzione terminano a decorrere dal mese successivo.
Tale regime speciale prevede l’esonero dall’obbligo di tenuta delle scritture contabili, di
presentazione della dichiarazione IVA, sia annuale sia periodica, di certificazione dei corrispettivi e
del libro degli acquisti
Gli enti sono, invece, tenuti a conservare e numerare le fatture emesse e quelle ricevute; ad annotare
entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione, anche a livello cumulativo, i proventi di
carattere commerciale su un apposito prospetto riepilogativo delle annotazione dei contribuenti
Le associazioni che hanno optato per il regime di cui alla L. 398/1991 determinano il proprio
reddito attraverso l’applicazione di un coefficiente di redditività attualmente fissato per legge al
3%. Il reddito imponibile viene determinato applicando il coefficiente di redditività ai proventi di
natura commerciale, a questo risultato vanno poi sommate le plusvalenze patrimoniali.
La L. 398/1991 contiene, per le associazioni, anche delle agevolazioni ai fini IVA.
In tale regime le suddette associazioni determinano l’IVA da versare applicando all’IVA a debito
derivante dai proventi commerciali delle detrazioni forfetarie. L’IVA viene versata trimestralmente
attraverso F24. La speciale normativa (legge 398/1991) prevede, inoltre, l’esonero della
presentazione della dichiarazione annuale IVA.
In particolare, le associazioni che hanno scelto il regime fiscale agevolato determinano l’imposta sul
valore aggiunto in modo forfetario, e cioè applicando le seguenti percentuali sui proventi
conseguiti: 50% dell’Iva a debito sui proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali,
connesse agli scopi istituzionali, 90% dell’Iva a debito sulle fatture emesse per sponsorizzazioni,
2/3 dell’Iva a debito per la cessione o concessione di diritti di ripresa televisiva o trasmissione
radiofonica.
Infine, l’Iva risultante a debito si versa con periodicità trimestrale con il modello F24 senza
maggiorazione dell’1% e non c’è l’obbligo di presentare la dichiarazione Iva annuale.
8.6 Le donazioni
Una delle principali fonti di finanziamento delle associazioni e degli enti no profit in genere sono le
donazioni, effettuate da privati o imprese commerciali.
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Ci si chiede spesso quale sia il regime fiscale da applicare a tali importi, se cioè siano sottoposti alla
tassa sulle donazioni e se il donante possa detrarre parte di tali somme dal proprio reddito.
In generale, le erogazioni liberali di modico valore non sono mai soggetta alla tassa sulle donazioni.
Il concetto di modico valore dipende sia dalla somma in sè, sia dalle capacità economiche del
donante. Sicuramente, per un privato cittadino, qualche centinaia di euro possono rientrare nel
concetto di modico valore, mentre nel caso di una grossa impresa commerciale, anche la somma di
mille euro può essere considerata di modico valore.
Diversamente, nel caso di grosse somme donate a semplici associazioni (come una qualsiasi
associazione culturale non riconosciuta), si dovrà comunque applicare l'imposta sulle donazioni.
Inoltre, per le semplici associazioni non riconosciute non è prevista la possibilità di detrarre parte
della somma donata dal proprio reddito.
Diverso è invece il regime delle associazioni che hanno la qualifica di onlus o delle associazioni di
volontariato iscritte negli appositi registri regionali. Le erogazioni liberali a queste associazioni
sono sempre esenti dall'imposta sulla donazioni. Inoltre, il donante può detrarre parte della somma
donata dal proprio reddito. Nel caso di donazione effettuate da privati, le erogazioni in denaro
danno luogo, a favore del donante, ad una detrazione di imposta del 19%, su un cifra massima
donata di 2.065 euro. Nel caso di donazioni effettuate da imprese ed enti commerciali, queste
possono donare il 2% del loro reddito ( fino ad un massimo di 2.065) e detrarlo dal loro imponibile
fiscale.
Diverso è il regime per le Associazioni Sportive Dilettantistiche: anche in tal caso il donante può
detrarre parte della somma donata dal proprio reddito.Le erogazioni liberali effettuate da persone
fisiche beneficiano di una detrazione di imposta lorda del 19%, per un importo complessivo non
superiore a 1500 euro. Inoltre, per le erogazioni effettuate da società od enti commerciali è prevista
la stessa detrazione.
Invece, in merito all'imposta sulle donazioni, per le ASD non c'è nessuna agevolazione.
Altre agevolazioni, sempre riguardanti la deducibilità relativa alle erogazioni liberali, sono previste
per le associazioni di promozione sociale a carattere nazionale (Arci, Acli, Cesn, Msp ecc....) e per
le associazioni e i circoli ricreativi ad esse affiliate.
8.7 Lavoro e contributi
E' sempre possibile rimborsare i volontari per le spese vive sostenute per svolgere le attività
dell'associazione o i compiti amministrativi-gestionali assegnati.
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Le modalità di corresponsione di questi rimborsi devono essere predeterminate tramite una delibera
del consiglio direttivo, organo competente in materia economica-finanziaria.
Il rimborso vien riconosciuto solo a fronte di una richiesta in tal senso del socio e solo per le spese
effettivamente sostenute, previa esibizione delle pezze giustificative della spesa.
Naturalmente, queste spese devono essere sostenute dal socio per compiere lo specifico incarico
ricevuto.
L'associazione potrà inoltre assumere lavoratori dipendenti per svolgere l'attività prevista. Si ricorda
comunque che, in seno all'associazione, il lavoro volontario o retribuito in maniera forfettaria deve
comunque essere preponderante rispetto al lavoro stipendiato.
Generalmente, si può assumere personale tramite:
- contratto di lavoro subordinato;
- contratto a progetto o parasubordinato;
- rapporto di lavoro occasionale;
- voucher per lavoro accessorio.
Tali contratti sono assimilabili a normali contratti di lavoro e quindi soggetti a tutti gli adempimenti
previsti dalla legge.
Il rapporto di lavoro più utilizzato dalle associazioni è di lavoro occasionale, che consiste in un
lavoro autonomo esercitato in modo non continuativo e non abituale, che non può durare per più di
30 giorni per anno solare. I corrispettivi ricevuti come retribuzione per questo tipo di rapporto
vanno inseriti nella categoria fiscale redditi diversi e, se sono superiori ai 5.000 euro annui, il
lavoratore dovrà iscriversi alla gestione separata dell'INPS.
Diversamente, il lavoratore a progetto è impiagato per la realizzazione di una attività o di un
risultato specifico, e non è soggetto ad un vincolo gerarchico, nè a precisi orari di lavoro. Anche i
compensi percepiti dal lavoratore a progetto sono soggetti alla gestione separata dell'INPS.
Altra recente novità sono i voucher (buoni lavoro) per attività accessorie o saltuarie, che
garantiscono la copertura previdenziale e assicurativa a favore del lavoratore. L'associazione potrà
utilizzare questa possibilità per un limite di 5.000 euro annui pagati a ciascun lavoratore.
Da evidenziare che i voucher possono essere utilizzati solo per alcune attività lavorative ( tra cui
attività in manifestazioni di solidarietà o culturali) e solo per pagare determinati soggetti: studenti,
pensionati, cassaintegrati o disoccupati, lavoratori part-time.
In alternativa l'associazione potrà avvalersi di professionisti o lavoratori autonomi, che non fanno
parte del personale dell'associazione. In tal caso il lavoratore autonomo presenterà all'associazione
regolare fattura.
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8.8 Il 5x1000
I soggetti beneficiari del contributo del 5X1000 sono:
- le onlus, le organizzazioni di volontariato, le organizzazioni non governative e le cooperative
sociali;
- le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali o provinciali;
- le associazioni riconosciute e le fondazioni;
- gli enti di ricerca scientifica, sanitaria e le università;
- le associazioni sportive dilettantistiche.
Riguardo le associazioni, per godere dei benefici sono necessari due principali requisiti:
- l’assenza di fini di lucro;
- l’iscrizione negli appositi registri (onlus, ASD, ass. di volontariato o di promozione sociale);
La procedura di accesso ai benefici del 5x1000 ha inizio con l’iscrizione telematica dell’ente, entro
un termine annualmente stabilito, nelle liste tenute presso l’Agenzia delle Entrate. Quest’ultima
inserisce in un elenco pubblico gli enti che hanno fatto domanda di iscrizione. Successivamente,
entro un termine stabilito, l’ente dovrà inviare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti
la presenza per accedere al 5X1000. Da precisare che le ASD devono invece inviare le domande
direttamente al CONI, che a sua volta provvederà ad inviare gli elenchi all’Agenzia delle Entrate.
Successivamente a tale procedura, vengono pubblicati gli elenchi definitivi dei soggetti ammessi a
godere del beneficio.
Le quote delle somme raccolte da destinarsi ai vari settori di attività ammessi al beneficio sono
calcolate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla base delle scelte effettuate dai
contribuenti. Il pagamento delle somme viene effettuato dal ministero mediante accredito su conto
corrente postale o bancario.
Le associazioni ed enti no profit ammessi al beneficio hanno l’obbligo di redigere, entro un anno
dalla ricezione delle somme, un apposito rendiconto dal quale risulti in modo chiaro e trasparente la
destinazione degli importi incassati, anche attraverso una relazione illustrativa che specifichi gli
interventi posti in essere, con l’indicazione dei relativi costi.
In caso di contributi superiori a 15.000 euro, il rendiconto e la relazione devono essere trasmesse al
ministero dell’economia e delle finanze.
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