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L A C O S T I T U Z I O N E
1) le generalità dei soci: cognome e nome, luogo e data di nascita,
domicilio e cittadinanza (e soci possono essere anche soc. di capitali)
art. 2295
4) la sede della società
contenuto
dell’atto
costitutivo
2) la ragione sociale, con indicazione del nome almeno di uno dei soci e
del rapporto sociale
3) i soci che hanno l’amministrazione e la rappresentanza della società
Le società di persone
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5) l’oggetto sociale: commerciale o no, ma coerente alla causa societaria
6) i conferimenti di ogni socio, il valore attribuito e il modo di valutazione
8) le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti e la quota di
ciascun socio negli utili e nelle perdite
7) le prestazioni a cui sono obbligati i soci d’opera
9) la durata della società
forma
pubblicità
• libera: il contratto può essere concluso anche verbalmente o in via tacita
salva la forma necessitata dalla natura di taluni conferimenti
art. 2251
• iscrizione nel registro delle imprese, dopo di che la società è regolare
se si vuole dare pubblicità legale è necessaria la forma scritta con
sottoscrizione autenticata dai contraenti ovvero per atto pubblico
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L A C O S T I T U Z I O N E
• l’invalidità della singola partecipazione non si estende all’intero contratto
(vi è invece diversità di opinioni sull’invalidità dell’intero atto costitutivo)
artt. 1420
e 1446
l’opponibilità della modificazione ai terzi si regola sulla base dei principi
della pubblicità dichiarativa
modifiche
al contratto
vizi del
contratto
• solo con il consenso di tutti i soci, se non è convenuto diversamente art. 2251
a) modalità procedimentali libere
b) forma libera (es., il contratto scritto può essere modificato tacitamente)
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• trattandosi di modificazione (soggettiva) del contratto, è richiesto il
consenso di tutte le altre parti
almeno nei rapporti interni il contratto può essere modificato anche
tacitamente, sia pure se stipulato per iscritto
trasferi=
mento di
parteci=
pazioni
è però possibile sottrarsi contrattualmente alla regola dell’unanimità
dei consensi, rendendo la partecipazione sociale liberamente trasferibile
in tal modo la persona del socio si configura quale variabile indifferente
al contratto sociale, e il trasferimento quale vicenda non modificativa del
contratto sociale
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G L I A S P E T T I P A T R I M O N I A L I
• obbligo per ogni socio di eseguire i conferimenti stabiliti nel contratto
sociale, in misura rimessa all’autonomia contrattuale
art. 2253
• i conferimenti di beni si distinguono in:
a) conferimenti in proprietà
conferimenti
in assenza di pattuizioni specifiche, vigono due presunzioni:
a) che i soci debbano conferire in parti uguali
b) che la misura rifletta quanto oggettivamente necessario alla società
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garanzia dovuta e passaggio dei rischi regolati da norme su vendita art. 2254
b) conferimenti in godimento
rischio di perimento per caso fortuito a carico del socio / garanzia per
vizi regolata da norme su locazione
nel silenzio del contratto, si deve ritenere che i soci siano tutti
obbligati a effettuare conferimenti in denaro
art. 2342
• oggetto di conferimento può essere qualunque apporto suscettibile di
valutazione economica (beni, crediti, garanzie, servizi)
• il socio che conferisce crediti risponde dell’eventuale insolvenza del
debitore, ma solo nei limiti del valore attribuito al credito
art. 2255
CONFERIMENTI NELLE SOCIETA' DI
PERSONE
• Artt. 2247 e 2253, comma 1
• Obbligo di conferimento essenziale per
acquisto qualità di socio.
• L'inadempimento dell'obbligo del
conferimento espone il socio al
risarcimento dei danni nei confronti della
società (e non degli altri soci).
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NON NECESSARIA DETERMINAZIONE
CONVENZIONALE DELLA SPECIE E
DELL'AMMONTARE DEI CONFERIMENTI.
• Non è essenziale la determinazione convenzionale del
conferimento (specie ed ammontare) dovuto da ciascun
socio per la valida costituzione della società (anche la
previsione dell'art. 2295 c.c. può mancare) in quanto nel
silenzio dell'atto costitutivo supplisce la legge:
• si presume che tutti I conferimenti debbano eseguirsi in
denaro;
• si presume (se non determinati) che i soci debbano
conferire in parti uguali tra loro quanto necessario al
conseguimento dell'oggetto sociale (2253, co. 2).
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Quanto necessario al conseguimento dell'oggetto
sociale andrà determinato, in caso di contrasto tra i soci,
con riferimento all'attività programmata al momento della
stipula dell'atto costitutivo, non potendosi costringere nel
corso della gestione il socio ad ulteriori esborsi a titolo di
conferimento quando quelli iniziali fossero andati perduti
per le avverse vicende della società o per l'espansione
dell'attività sociale.
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BENI CONFERIBILI
• singoli beni, in proprietà o in godimento;
• Azienda in proprietà o in godimento;
• prestazioni di garanzie personali (fideiussioni, avalli) a
favore della società;
• inserimento del nome, dotato di reputazione
commerciale, nella ragione sociale.
• Non sembra ammissibile il conferimento della
responsabilità personale che pure taluno ha profilato, in
quanto questa deve rimanere una conseguenza della
qualità di socio e, dunque, del conferimento.
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Possibilità di distinzione tra:
conferimenti di capitale (o imputabili
a capitale)
• vale a dire conferimenti che hanno ad oggetto entità suscettibili di costituire una garanzia per i creditori sociali e di dare diritto al rimborso del loro valore nominale in sede di scioglimento della società e di liquidazione della quota (denaro, beni in natura in proprietà);
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conferimenti di patrimonio
• vale a dire aventi ad oggetto entità utili per per il conseguimento dell'oggetto sociale ma non idonei ad offrire una garanzia per I creditori, che non danno diritto al rimborso in sede di liquidazione (conferimento d'opera, di beni in godimento, di servizi in genere).
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DISCIPLINA DEI CONFERIMENTI
DIVERSI DAL DENARO.
• ART. 2254, 1° COMMA –
conferimento di beni in proprietà
• richiamo della garanzia per evizione e del regime del rischio del perimento del bene.
• Res perit domino: ma il socio può essere escluso ma non deve
esserlo necessariamente (art. 2286, 3° comma).
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ART. 2254 2° COMMA –
conferimento di beni in godimento
• rischio del perimento rimane in capo al socio conferente, che può
essere escluso quanto il bene perisca o il godimento diventi
impossibile per causa non imputabile agli amministratori (2286, 2°
comma).
• Il bene conferito in godimento dovrà essere restituito al termine della
società, nello stato in cui si trova.
• Art. 2281 – diritto del socio al risarcimento dei danni salva l'azione
di responsabilità verso gli amministratori in caso di perimento o
deterioramento per causa imputabile alla società.
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ART. 2255 – conferimento di
crediti
• il socio conferente risponde dell'insolvenza del debitore ceduto come nel caso di cessione di crediti pro solvendo, nei limiti del valore assegnato al conferimento.
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PATRIMONIO E CAPITALE SOCIALE
Patrimonio sociale: • complesso di rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla
società,
• inizialmente costituito dai conferimenti eseguiti o promessi dai soci, il suo valore corrisponde alla somma del valore dei conferimenti e, dunque, corrisponde con il valore del capitale sociale;
• successivamente subisce continue variazioni qualitative e quantitative in relazione alle vicende economiche della società, sicché la sua effettiva consistenza andrà periodicamente accertata attraverso la redazione del bilancio di esercizio che contiene, appunto, la situazione patrimoniale.
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Patrimonio netto:
è la differenza positiva tra attività e passività
che si determina all'esito dell'esercizio.
FUNZIONE DI GARANZIA DEL PATRIMONIO SOCIALE E, IN PARTICOLARE, ALL'ATTIVO PATRIMONIALE.
Si tratta della garanzia generica dei creditori della società (2740); garanzia principale quando essi possono aggredire anche il
patrimonio personale dei soci, garanzia esclusiva nelle società di capitale dotate di autonomia patrimoniale perfetta.
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Capitale sociale (nominale):
• è, invece, un'entità numerica, una cifra che rappresenta ed esprime il valore in denaro dei conferimenti come valutati nell'atto costitutivo della società.
• Capitale 100 significa che i soci si sono obbligati a conferire (capitale sottoscritto) e/o hanno conferito (capitale versato) denaro o altre entità che, al momento della stipulazione del contratto di società avevano tale valore monetario.
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Esprime un valore storico
• in quanto esso rimane immutato nel corso della vita della società
• quale elemento dell'atto costitutivo, finché non venga aumentato (con nuovi conferimenti) o ridotto (per es. per perdite)
• in entrambi i casi con una necessaria modifica dell'atto costitutivo.
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Funzione vincolistica
• esprime il valore delle attività patrimoniali che
i soci si sono impegnati a non distrarre dall'attività d'impresa e che non possono ripartirsi per tutta la vita della società.
• se essi hanno indicato e fissato un capitale nominale pari a 100, si impegnano a mantenere in società attività per questo valore di 100 anche se non ci siano debiti da pagare.
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• In ciò emerge il suo rilievo ai fini della indivIduazione di eventuali utili da ripartire:
• perchè i soci possono ripartirsi durante la vita della società soltanto la parte di patrimonio netto (attività meno passività) che superi l'ammontare del capitale sociale.
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LEGAME TRA CAPITALE
SOCIALE E PATRIMONIO
E' in ciò:
che la cifra del capitale sociale indica la frazione del patrimonio netto che non è distribuibile tra i soci ed assoggettata ad un vincolo di stabile destinazione all'attività sociale.
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UTILI
• Il capitale sociale è iscritto in bilancio tra le passività della società, insieme ai debiti.
• UTILE DI BILANCIO = ATTIVITA' – PASSIVITA' – CAPITALE SOCIALE
• UTILE DI BILANCIO = ATTIVITA' – (PASSIVITA' + CAPITALE SOCIALE)
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• In tutte le società, pertanto, il capitale sociale è il termine di riferimento per capire periodicamente e con il bilancio di esercizio se la società ha conseguito utili o perdite. Gli utili ci saranno se le attività superano le passività aumentate del capitale sociale.
• ATTIVITA' 600 – ATTIVITA' 600 –
• PASSIVITA' 300 – PASSIVITA‘ 600 –
• CAPITALE SOCIALE 100 = CAPITALE SOCIALE 100 =
• UTILE 200 PERDITA 100
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G L I A S P E T T I P A T R I M O N I A L I
• due norme imperative, nel rispetto delle quali la ripartizione di utili e
perdite è rimessa agli accordi tra i soci:
se nulla è pattuito circa la ripartizione:
a) la partecipazione a utili/perdite si presume proporzionale ai conferimenti
respon=
sabilità
utili e
perdite
a) divieto di distribuire utili non realmente conseguiti art. 2303
b) divieto del patto leonino art. 2265
creditori
particolari
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b) se il contratto prevede solamente le rispettive partecipazioni ai
guadagni, nella stessa misura si determineranno quelle alle perdite
• socio d’opera: se non determinate dal contratto, entità del conferimento
e partecipazione a utili/perdite sono fissate dal giudice ”secondo equità”
art. 2263
beneficium excussionis: il creditore sociale può aggredire il patrimonio
personale solo se abbia inutilmente aggredito il patrimonio sociale
art. 2304
• illimitata e solidale: il patto di limitazione della responsabilità, inopponibile
ai terzi, è invece pienamente efficace tra i soci
in caso di proroga societaria, hanno tre mesi dall’iscrizione per opporsi
• possono chiedere la liquidazione della quota, valersi sugli utili spettanti al
socio e compiere atti conservativi (es., sequestro conservativo)
art. 2305
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I P R O C E S S I D E C I S I O N A L I
• unanimità: modificazione del contratto sociale art. 2252
• maggioranza (per teste) degli altri soci: esclusione del socio art. 2287
maggioranza
e unanimità:
regole
dispositive
dettate dal
codice
• unanimità: decisione di scioglimento della società art. 2272
• maggioranza (per quote) di tutti i soci: decisione sul veto di un socio
amministratore al compimento di atti di gestione di altro socio
art. 2257
maggioranza
e unanimità:
nessuna
indicazione
nel codice
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• unanimità: nomina e revoca dei liquidatori art. 2275
• maggioranza (per quote): proposta di ammissione al concordato prev. art. 152
• nomina dell’amministratore con atto separato e sua revoca art. 2259
• decisione di effettuare nuovi conferimenti
• mutamento del sistema di amministrazione
• nomina e revoca della facoltà di rappresentare la società
• approvazione del rendiconto da parte dei soci non amministratori art. 2261
• consenso per l’uso personale dei beni sociali art. 2256
• esclusione della ripartizione degli utili art. 2262
• consenso per l’esonero dall’obbligo di non concorrenza art. 2301
• proroga societaria; revoca liquidaz.; ripartizione in natura beni residuati da liquidaz.
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I P R O C E S S I D E C I S I O N A L I
• tutti i soci sono amministratori (a meno che non abbiano pattuito la
limitazione della responsabilità) – no all’amministrazione a terzi estranei
art. 2257
se l’investitura deriva da atto separato, è possibile senza giusta causa
nomina
ammini=
strazione
• manca disciplina specifica – potere di amministrare deriva dal contratto
• necessario il consenso del socio amministratore a meno di giusta causa art. 2259 revoca
• il potere amministrativo è esercitato disgiuntamente: un socio non deve
nemmeno informare gli altri soci dell’intenzione di compiere un dato atto
art. 2257
tuttavia, prima di ciascun atto chi ne venga a conoscenza può opporsi
regime
dispositivo
• rinvio a norme sul mandato, in quanto compatibili: diligenza ex art. 1710 art. 2260
altri sistemi: amministrazione solo ad alcuni; amministraz. congiuntiva art. 2258
• funzione spetta a tutti gli amministratori e si estende a tutti gli atti che
rientrano nell’oggetto soc. (salvo limitazioni, opponibili a terzi se iscritte)
art. 2266
art. 2298
• soci non amministratori: hanno diritto di avere notizie su svolgimento di
affari, consultare i documenti, ottenere un unico rendiconto complessivo
art. 2661
diritti e
obblighi
rappre=
sentanza
atti di ordinaria/straordinaria amministrazione, custodia del patrimonio,
tenuta di libri e scritture contabili, cura degli adempimenti pubblicitari
I P R O C E S S I D E C I S I O N A L I
Gestione e rappresentanza
• tutti i soci sono amministratori (a
meno che non abbiano pattuito la
limitazione della responsabilità) -
no all’amministrazione a terzi
estranei
• la rappresentanza spetta a tutti
gli amministratori e si estende a
tutti gli atti che rientrano nello
oggetto soc. (salvo limitazioni,
opponibili a terzi se iscritte).
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S C I O G L I M E N T O D E L R A P P O R T O S O C I A L E D I U N S O C I O
• non espressamente prevista dalla legge
la liquidazione della quota viene assorbita dal procedimento, purché:
a) lo scioglimento intervenga entro sei mesi dalla morte
morte
cessione
• salva diversa disposizione contratt., liquidazione della quota agli eredi art. 2284
1) a seguito della morte, si dispone lo scioglimento dell’intera società
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b) nel frattempo non siano proseguite le operazioni sociali
2) a seguito della morte, si dispone la continuazione del rapporto sociale
con i successori, sempre che questi vi acconsentano
1) ogni socio può recedere dalla società quando questa è contratta
a tempo indeterminato ovvero per tutta la vita di uno dei soci
art. 2285
non può esservi obbligo al subingresso, né ciò può essere automatico
in ambo i casi si tratta di cause di recesso indisponibili ex lege
2) inoltre, si può inderogabilmente recedere quando sussista giusta causa
possibili
volontà
diverse
dei soci
recesso
il contratto può aggiungere altre cause (anche di recesso ad nutum)
• non richieste particolari forme (ma il recesso va manifestato a tutti i soci)
con effetto dopo 3 mesi da preavviso, o subito se è per giusta causa
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S C I O G L I M E N T O D E L R A P P O R T O S O C I A L E D I U N S O C I O
1) fallimento del socio art. 2288
2) vicende personali
(es. socio interdetto, inabilitato, condannato a pena con interdizione)
esclusione
di diritto 2) liquidazione della quota ottenuta dai creditori particolari del socio, se
a seguito di proroga tacita l’iscritto termine di durata perda efficacia
art. 2307
1) socio colpevole di gravi inadempimenti
(es. violazione obb. di concorrenza; divieto uso personale di beni sociali)
liqui=
dazione
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• sopravvenuta impossibilità di eseguire i conferimenti
(es. perimento del bene prima che il trasferimento abbia avuto luogo,
qualora il conferimento consista nel trasferimento della sua proprietà)
• decisione se risolvere il rapporto secondo crit. di maggioranza per teste art. 2287
• l’importo da liquidarsi va determinato in base allo stato patrimoniale nel
giorno dello scioglimento, tenendo conto delle operazioni in corso
art. 2289
forma libera (ma va comunicata al socio; opposizione entro trenta gg.)
creditori tutelati dai patr. personali, compreso quello del socio cessato art. 2290
l’importo da liquidare e da corrispondere all’ex socio si preleva dal
patrimonio sociale, anche al costo di dover ridurre il capitale sociale
esclusione
facoltativa
procedi=
mento
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