Antiriciclaggio: Gli obblighi per i professionisti Simone
Nepote
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13 ottobre 20082 IL QUADRO NORMATIVO Direttiva CEE 10 giugno
1991 n. 308 Decreto legge 3 maggio 1991 n.143 (conv. Legge 5 luglio
1991 n197) Direttiva CE 4 dicembre 2001 n. 97 Direttiva CE 26
ottobre 2005 n. 60 Decreto legislativo 25 settembre 1999 n. 374 in
vigore dal 9 maggio 1991 Decreto legislativo 20 febbraio 2004 n. 56
in vigore dal 14 marzo 2004 Decreto MEF 3 febbraio 2006 n. 141
Provvedimento UIC 24 febbraio 2006 Decreto MEF 10 aprile 2007 n. 60
in vigore dal 22 aprile 2006 25 maggio 2007 Decreto legislativo 21
novembre 2007 n. 231 in vigore dal 29 dicembre 2007
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13 ottobre 20083 Il decreto legislativo 231 per i
Professionisti misure di prevenzione estese al contrasto del
finanziamento del terrorismo norme pi rigorose per la limitazione
delluso del contante e dei titoli al portatore introduzione
dellobbligo di adeguata verifica della clientela con la previsione
di una graduazione degli obblighi in funzione del rischio (obblighi
semplificati e obblighi rafforzati)
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13 ottobre 20084 Finalit del decreto legislativo 231 Articolo 2
comma 5 Tutelare lintegrit del sistema finanziario e di quello
economico per prevenire il loro utilizzo per finalit di riciclaggio
o di finanziamento del terrorismo
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13 ottobre 20085 Riciclaggio Articolo 2 comma 1 - la
conversione o il trasferimento - loccultamento o la dissimulazione
- lacquisto,la detenzione o lutilizzazione ESSENDO A CONOSCENZA CHE
I BENI PROVENGONO DA UNATTIVIT CRIMINOSA O DA UNA PARTECIPAZIONE A
TALE ATTIVIT
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13 ottobre 20086 Finanziamento del terrorismo Articolo 2 comma
4 (art. 1 c. 1 lett. a) d.lgs. 109/2007) Qualsiasi attivit diretta,
con qualsiasi mezzo, alla raccolta, alla provvista,
all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione di
fondi o di risorse economiche, in qualunque modo realizzati,
destinati ad essere, in tutto o in parte, utilizzati al fine di
compiere uno o pi delitti con finalit di terrorismo o in ogni caso
diretti a favorire il compimento di uno o pi delitti con finalit di
terrorismo previsti dal codice penale, e ci indipendentemente
dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la
commissione dei delitti anzidetti.
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13 ottobre 20087 Professionisti destinatari degli obblighi
soggetti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli
esperti contabili soggetti iscritti nell'albo dei consulenti del
lavoro ogni altro soggetto che fornisce a titolo professionale
servizi in materia di contabilit e tributi notai e avvocati (per
determinate operazioni) prestatori di servizi relativi a societ e
trust
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13 ottobre 20088 I fondamentali adempimenti cui obbligato il
professionista Adeguata verifica della clientela (art. 16)
Conservazione dei documenti e di registrazione delle informazioni
acquisite (art. 36) Segnalazione alla UIF delle operazioni sospette
(art. 41) Comunicazione al MEF delle infrazioni alle limitazioni
alluso del contante e dei titoli al portatore (art. 51)
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13 ottobre 20089 Ulteriori adempimenti cui chiamato il
professionista Articolo 3 Principi generali Adottare idonei e
appropriati sistemi e procedure in materia di controllo interno e
di gestione del rischio Rispettare la normativa in materia di
protezione dei dati personali Articolo 54 Formazione del personale
Adottare misure di adeguata formazione al fine della corretta
applicazione delle disposizioni antiriciclaggio
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Obblighi di adeguata verifica della clientela Capo I, Titolo
II, del d.lgs. 231/2007, Artt. 15. - 35.
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13 ottobre 200811 Si osservano gli obblighi di adeguata
verifica della clientela quando limporto della prestazione ha ad
oggetto mezzi di pagamento, beni od utilit di valore pari o
superiore a 15.000 quando eseguono prestazioni professionali
occasionali che comportino la trasmissione o la movimentazione di
mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000, anche se
effettuate con pi operazioni che appaiono collegate o frazionate
tutte le volte che loperazione di valore indeterminato o
indeterminabile, al riguardo la costituzione, la gestione o
lamministrazione di societ, enti, trust o soggetti giuridici
analoghi integra in ogni caso unoperazione di valore non
determinabile quando vi sospetto di riciclaggio o di finanziamento
del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o
soglia applicabile quando vi sono dubbi sulla veridicit o
sulladeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini
dellidentificazione di un cliente
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13 ottobre 200812 Il valore delloggetto della prestazione mezzi
di pagamento, beni o utilit di importo pari o superiore ai 15.000
(prima superiore ai 12.500 ) anche se tramite pi operazioni
collegate o frazionate sempre quando il valore indeterminato o
indeterminabile (la costituzione, la gestione o lamministrazione di
societ, enti, trust o soggetti giuridici analoghi )
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13 ottobre 200813 Non si osservano gli obblighi di adeguata
verifica della clientela mera attivit di redazione e/o di
trasmissione della dichiarazione dei redditi adempimenti in materia
di amministrazione del personale (art. 2 c. 1, legge 12/1979)
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13 ottobre 200814 Adempimento dellobbligo di adeguata verifica
della clientela consiste nello svolgere le seguenti attivit
Identificazione e verifica dellidentit informazioni su scopo e
natura della prestazione professionale controllo costante nel corso
della prestazione professionale del cliente del titolare
effettivo
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13 ottobre 200815 Chi il titolare effettivo ? In caso di
societ: 1.la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima
istanza, possiedano o controllino un'entit giuridica, attraverso il
possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale
sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti
di voto in seno a tale entit giuridica, anche tramite azioni al
portatore, purch non si tratti di una societ ammessa alla
quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di
comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard
internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto
ove la percentuale corrisponda al 25 per cento pi uno di
partecipazione al capitale sociale; 2.la persona fisica o le
persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla
direzione di un'entit giuridica;
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13 ottobre 200816 Chi il titolare effettivo ? In caso di entit
giuridiche (fondazioni) o di istituti giuridici (trust) che
amministrano e distribuiscono fondi: 1.se i futuri beneficiari sono
gi stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche
beneficiarie del 25 per cento o pi del patrimonio di un'entit
giuridica 2.se le persone che beneficiano dell'entit giuridica non
sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui
interesse principale istituita o agisce l'entit giuridica 3.la
persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul
25 per cento o pi del patrimonio di un'entit giuridica
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13 ottobre 200817 Identificazione consiste nella verifica
dellidentit anagrafica, in presenza del cliente, sulla base di un
documento di riconoscimento non scaduto se societ o ente: anche
nella verifica delleffettiva esistenza del potere di rappresentanza
e dellidentit dei rappresentanti delegati alla firma
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13 ottobre 200818 Identificazione il cliente al momento in cui
conferito lincarico di svolgere una prestazione professionale o
dellesecuzione della prestazione il titolare effettivo
contestualmente allidentificazione del cliente
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13 ottobre 200819 Identificazione del cliente: tramite
documento didentit del titolare effettivo: tramite pubblici
registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque
contenenti informazioni sui titolari effettivi, chiedere ai propri
clienti i dati pertinenti ovvero ottenere le informazioni in altro
modo
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13 ottobre 200820 Articolo 21: Obblighi del cliente I clienti
forniscono, sotto la propria responsabilit, tutte le informazioni
necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti destinatari del
presente decreto di adempiere agli obblighi di adeguata verifica
della clientela. Ai fini dell'identificazione del titolare
effettivo, i clienti forniscono per iscritto, sotto la propria
responsabilit, tutte le informazioni necessarie e aggiornate delle
quali siano a conoscenza.
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13 ottobre 200821 Articolo 3: Principi generali, nel c.1..
soggetti destinatari delle disposizioni.. adempiono agli obblighi
previsti avendo riguardo alle informazioni posseduto o acquisite
nellambito della propria attivit istituzionale o
professionale.
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13 ottobre 200822 Verifica dellidentit del titolare effettivo
per le persone giuridiche, i trust e i soggetti analoghi imposta
ladozione di misure adeguate e commisurate alla situazione di
rischio per comprendere la struttura di propriet e di controllo del
cliente
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13 ottobre 200823 Processo di identificazione e di verifica
dellidentit Quando? al momento di conferimento dellincarico o di
esecuzione delloperazione Chi? Il cliente ed eventualmente il
titolare effettivo Come? Da parte del professionista, anche
attraverso propri dipendenti o collaboratori, in presenza del
cliente Se societ o ente anche i rappresentanti delegati alla firma
Tramite? documento didentit dichiarazioni del cliente pubblici
registri elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque
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13 ottobre 200824 Esecuzione da parte di terzi Al fine di
evitare il ripetersi delle procedure di adeguata verifica della
clientela possibile fare affidamento sull'assolvimento degli
obblighi di adeguata verifica della clientela effettuato da terzi.
IDONEA ATTESTAZIONE DA PARTE DEI SOGGETTI DI CUI ALLARTICOLO 30
COMMA 1 IDONEA A CONFERMARE LIDENTIT TRA SOGGETTO DA IDENTIFICARE E
SOGGETTO TITOLARE DEL RAPPORTO CON LATTESTANTE E LESATTEZZA DELLE
INFORMAZIONI COMUNICATE A DISTANZA IN NESSUN CASO LATTESTAZIONE PU
ESSERE RILASCIATA DA SOGGETTI CHE NON HANNO INSEDIAMENTI FISICI IN
ALCUN PAESE SE SORGONO DUBBI SULLIDENTITA DEL CLIENTE BISOGNA
COMPIERE UNA NUOVA IDENTIFICAZIONE CHE DIA CERTEZZA
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13 ottobre 200825 Ladeguata verifica della clientela durante il
rapporto professionale controllo costante nel corso della
prestazione professionale analizzando le transazioni concluse
durante tutta la durata del rapporto professionale in modo da
attivit propedeutica allobbligo di segnalazione delle operazioni
sospette che si attua avendo riguardo, se necessario, all'origine
dei fondi tenendo aggiornati i documenti, i dati o le informazioni
detenute. verificare che tali transazioni siano compatibili con la
conoscenza che il professionista ha del proprio cliente, delle sue
attivit commerciali e del suo profilo di rischio
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13 ottobre 200826 Approccio basato sul rischio + - A UN MAGGIOR
GRADO DI RISCHIO CORRISPONDONO DEGLI OBBLIGHI RAFFORZATI ARTICOLO
28 A UN MINOR GRADO DI RISCHIO CORRISPONDONO DEGLI OBBLIGHI
SEMPLIFICATI ARTICOLO 25 Rischio associato al TIPO DI CLIENTE a
alla PRESTAZIONE PROFESSIONALE
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13 ottobre 200827 Approccio basato sul rischio I professionisti
devono essere in grado di dimostrare agli ordini professionali, che
promuovono e controllano losservanza degli obblighi
antiriciclaggio, che la portata delle misure adottate adeguata
allentit del rischio di riciclaggio o di finanziamento del
terrorismo
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13 ottobre 200828 Criteri generali di valutazione del rischio
Con riferimento al CLIENTE 1.NATURA GIURIDICA 2.PREVALENTE ATTIVIT
SVOLTA 3.COMPORTAMENTO AL MOMENTO DELLOPERAZIONE O ALLINSTAURAZIONE
DEL RAPPORTO 4.AREA DI RESIDENZA DEL CLIENTE O DELLA CONTROPARTE
Con riferimento alla PRESTAZIONE PROFESSIONALE 1.TIPOLOGIA
DELLOPERAZIONE PRESTAZIONE PROFESSIONALE 2.MODALIT DI SVOLGIMENTO
3.AMMONTARE 4.FREQUENZA E DURATA 5.RAGIONEVOLEZZA IN RAPPORTO
ALLATTIVIT DEL CLIENTE 6.AREA DI DESTINAZIONE DELLOGGETTO DELLA
OPERAZIONE
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13 ottobre 200829 Obblighi semplificati Articolo 25 non si
tenuti agli obblighi di adeguata verifica della clientela comunque
necessario raccogliere informazioni sufficienti per stabilire se
verso quel cliente si pu beneficiare dellesenzione
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13 ottobre 200830 Quando si applicano gli obblighi semplificati
Quando il cliente un intermediario finanziario un ente creditizio o
finanziario comunitario soggetto alla direttiva un ente creditizio
o finanziario extracomunitario soggetto a obblighi equivalenti a
quelli della direttiva articolo 4 dellallegato tecnico
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13 ottobre 200831 Quando si applicano gli obblighi semplificati
Quando riguarda contratti di assicurazione sulla vita entro una
certa soglia forme pensionistiche complementari e obbligatorie
moneta elettronica entro certe soglie prodotti o transazioni
caratterizzati da basso rischi riciclaggio articolo 4 dellallegato
tecnico
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13 ottobre 200832 Non si applicano gli obblighi semplificati di
adeguata verifica Articolo 25 qualora si abbia motivo di ritenere
che l'identificazione effettuata ai sensi del presente articolo non
sia attendibile ovvero qualora essa non consenta l'acquisizione
delle informazioni necessarie.
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13 ottobre 200833 Obblighi rafforzati (Art. 28) Per compensare
il rischio pi elevato misure rafforzate, pi specifiche ed adeguata,
di adeguata verifica della clientela assicurare un controllo
continuo e rafforzato della prestazione professionale
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13 ottobre 200834 Quando si applicano gli obblighi rafforzati
In presenza di un rischio pi elevato di riciclaggio o di
finanziamento del terrorismo 1.Accertare lidentit del cliente
tramite documenti, dati o informazioni supplementari 2.Adottare
misure supplementari per la verifica o la certificazione dei
documenti forniti o richiedere una certificazione di conferma di un
ente creditizio o finanziario soggetto alla direttiva 3.Assicurarsi
che il primo pagamento relativo all'operazione sia effettuato
tramite un conto intestato al cliente presso un ente creditizio
Quando il cliente non fisicamente presente Quando loperazione o la
prestazione professionale riguarda persone politicamente
esposte
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13 ottobre 200835 In merito alla presenza fisica del cliente SE
IL CLIENTE PRESENTE SE IL CLIENTE ASSENTE Obblighi ordinari
Obblighi RAFFORZATI Esecuzione da parte di TERZI COMUNQUE
IRRILEVANTE LA PRESENZA DEL CLIENTE -Quando GI STATO IDENTIFICATO
in relazione ad un altro rapporto in essere -Quando i dati
identificativi e le altre informazioni risultano da ATTI PUBBLICI,
SCRITTURE PRIVATE AUTENTICATE, CERTIFICATI QUALIFICATI -Quando i
dati da acquisire risultano da DICHIARAZIONE DELLAUTORIT CONSOLARE
ITALIANA
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13 ottobre 200836 Obbligo di astensione (Articolo 23) NON PU
ESEGUIRE OPERAZIONI O PRESTAZIONI PROFESSIONALI PONE FINE ALLA
PRESTAZIONE PROFESSIONALE GI IN ESSERE E VALUTA SE EFFETTUARE UNA
SEGNALAZIONE ALLUIF Quando il professionista non in grado di
rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela Quando
il professionista sospetta vi sia una relazione con il riciclaggio
o il finanziamento al terrorismo SI ASTIENE DALLESEGUIRE
LOPERAZIONE E LA SEGNALA QUALE SOSPETTA ALLUIF
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Obblighi di registrazione Capo II, Titolo II, del d.lgs.
231/2007, Artt. 36. - 40.
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13 ottobre 200838 Obbligo di registrazione (Articolo 36) I
professionisti conservano i documenti e registrano le informazioni
che hanno acquisito per assolvere gli obblighi di adeguata verifica
della clientela.
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13 ottobre 200839 I professionisti hanno lobbligo di CONSERVARE
La copia o i riferimenti dei documenti utilizzati per ladeguata
verifica del cliente I documenti originali o le copie relative alle
prestazioni professionali svolte Per 10 ANNI dalla fine della
prestazione professionale
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13 ottobre 200840 I professionisti hanno lobbligo di REGISTRARE
Con riferimento alla PRESTAZIONE PROFESSIONALE: la data di
instaurazione i dati identificativi del cliente le generalit dei
delegati a operare il codice del rapporto ove previsto e conservano
per 10 ANNI Con riferimento alla OPERAZIONI = > 15.000 : la data
la causale limporto la tipologia delloperazione i mezzi di
pagamento i dati identificativi del soggetto che effettua
loperazione e del soggetto per conto del quale eventualmente
opera
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13 ottobre 200841 Registrazione deve avvenire TEMPESTIVAMENTE
!! NON OLTRE 30 GIORNI dal compimento delloperazione dalla fine
della prestazione professionale
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13 ottobre 200842 Non si osservano gli obblighi di
registrazione e di conservazione mera attivit di redazione e/o di
trasmissione della dichiarazione dei redditi adempimenti in materia
di amministrazione del personale (art. 2 c. 1, legge 12/1979)
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13 ottobre 200843 Registro (Art. 38) Per la registrazione delle
informazioni da parte dei professionisti il decreto prevede
l'adozione di un Un Fascicolo per ciascun Cliente IN ALTERNATIVA
POSSONO ISTITUIRE Il registro della clientela ai fini
antiriciclaggio dove sono registrati i DATI IDENTIFICATIVI DEI
CLIENTI dove raccolta la DOCUMENTAZIONE e gli ulteriori dati e
informazioni Archivio formato e gestito a mezzo di strumenti
informatici
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13 ottobre 200844 Registro della clientela ai fini
antiriciclaggio (Art. 38) numerato progressivamente e siglato in
ogni pagina a cura del professionista o di un suo collaboratore
delegato per iscritto l'indicazione alla fine dell'ultimo foglio
del numero delle pagine di cui composto e l'apposizione della firma
del professionista e del un suo collaboratore delegato. deve essere
tenuto in maniera ordinata, senza spazi bianchi e abrasioni.
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13 ottobre 200845 Registro della clientela ai fini
antiriciclaggio (Art. 38) Nel caso di persona fisica il nome e il
cognome il luogo e la data di nascita l'indirizzo il codice fiscale
gli estremi del documento di identificazione Nel caso di soggetti
diversi da persona fisica la denominazione la sede legale il codice
fiscale o, per le persone giuridiche, la partita IVA i dati del
rappresentante legale e dei delegati alla firma delloperazione
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13 ottobre 200846 Articolo 41 comma 6 I dati e le informazioni
registrate sono utilizzabili ai fini fiscali
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Obblighi di segnalazione Capo III, Titolo II, del d.lgs.
231/2007, Artt. 41. - 48.
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13 ottobre 200848 Obbligo di segnalazione di operazioni
sospette (Articolo 41) QUANDO I PROFESSIONISTI SANNO HANNO
RAGIONEVOLI MOTIVI PER SOSPETTARE CHE SOSPETTANO Siano in
corsoSiano state compiuteSiano state tentate OPERAZIONI DI
RICICLAGGIO O DI FINANZIAMENTO AL TERRORISMO DEVONO INVIARE ALLA
UIF UNA SEGNALAZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA
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13 ottobre 200849 Il sospetto desunto (Art. 41) Caratteristiche
Entit Natura DELLOPERAZIONE Qualsivoglia altra circostanza
conosciuta in ragione delle funzioni esercitate SOGGETTO CUI
RIFERITA Capacit economica Attivit svolta
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13 ottobre 200850 Informazioni a disposizione del
professionista acquisite nel corso delladeguata identificazione del
cliente relative alle operazioni svolte dal cliente nel corso del
rapporto professionale resesi disponibili durante lo svolgimento
della prestazione professionale
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13 ottobre 200851 Modalit di segnalazione da parte del
professionista SENZA RITARDO POSSIBILMENTE PRIMA DI ESEGUIRE
LOPERAZIONE APPENA SI MATURA IL SOSPETTO La segnalazione allUIF
deve avvenire
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13 ottobre 200852 Modalit di segnalazione da parte del
professionista SENZA RITARDO E PRIVA DEL NOMINATIVO DEL SEGNALANTE
UIF I PROFESSIONISTI TRASMETTONO LA SEGNALAZIONE Ordine
Professionale
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13 ottobre 200853 Modalit di segnalazione da parte del
professionista
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13 ottobre 200854 Esenzione dallobbligo di segnalazione (Art.12
comma 2) L'obbligo di segnalazione di operazioni sospette non si
applica per le informazioni ricevute dal cliente o ottenute
riguardo allo stesso, nel corso dell'esame della posizione
giuridica del cliente o dell'espletamento dei compiti di difesa o
di rappresentanza del medesimo in un procedimento giudiziario o in
relazione a tale procedimento, compresa la consulenza
sull'eventualit di intentare o evitare un procedimento, ove tali
informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il
procedimento stesso.
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Obbligo di comunicazione Titolo III, del d.lgs. 231/2007, Art.
51.
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13 ottobre 200856 Obbligo di comunicazione (Art. 51) denaro
contante Titoli al portatore Comunicazione al MEF delle violazioni
alle limitazioni alluso del contante e dei titoli al portatore
ENTRO 30 GIORNI Assegni bancari e postali Assegni circolari vaglia
postali e cambiari Libretti di deposito al portatore Utilizzo di
conti e libretti di risparmi anonimi o fittizi
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13 ottobre 200857 Linvio della comunicazione al MEF Entro 30
giorni dalla data in cui il professionista ha avuto conoscenza
dellinfrazione MINISTERO DELLECONOMIA E DELLE FINANZE -
DIPARTIMENTO DEL TESORO DIREZIONE VALUTARIO, ANTIRICICLAGGIO E
ANTIUSURA VIA XX SETTEMBRE, 97 00187 - ROMA PER GLI IMPORTI
SUPERIORI A 250.000
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13 ottobre 200858 Linvio della comunicazione al MEF Competente
la Direzione provinciale servizi vari competente MINISTERO
DELLECONOMIA E DELLE FINANZE - DIPARTIMENTO DEL TESORO DIREZIONE
VALUTARIO, ANTIRICICLAGGIO E ANTIUSURA COMPETENTE TERRITORIALMENTE
PER IL PIEMONTE GENOVA PER GLI IMPORTI INFERIORI A 250.000
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Disposizioni sanzionatorie Titolo V, del d.lgs. 231/2007,
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13 ottobre 200860 Sanzioni penali (Art. 55) Violazione delle
disposizioni relative agli OBBLIGHI DI ADEGUATA IDENTIFICAZIONE (c.
1) Multa da 2.600 a 13.000 euro Omissione di indicazione delle
generalit del soggetto per conto del quale esegue loperazione o
false (c. 2) Reclusione da 6 mesi a 1 anno e multa da 500 a 5.000
euro Se lesecutore delloperazione non fornisce informazioni sullo
scopo e natura prevista dal rapporto continuativo o dalla
prestazione professione o false (c. 3) Arresto da sei mesi a tre
anni e ammenda da 5.000 a 50.000 euro Omessa, tardiva o incompleta
registrazione di cui allart. 36 (c. 4) Multa da 2.600 a 13.000
euro
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13 ottobre 200861 Sanzioni penali (Art. 55) Omessa
comunicazione da parte degli organi di controllo di cui allart. 52
(c. 5) Reclusione fino a un anno e multa da 100 a 1.000 euro
Assolvimento degli obblighi di identificazione e registrazione con
mezzi fraudolenti al fine di ostacolare lindividuazione del
soggetto che ha effettuato loperazione (c. 6) Sanzioni di cui ai
commi 1, 2 e 4 raddoppiata Omessa comunicazione prevista dallart.
36 da parte dei soggetti di cui allart. 11, c. 1 lettera h) e 3,
lettere c) e d) (c. 7) Multa da 2.600 a 13.000 euro
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13 ottobre 200862 Sanzioni penali (Art. 55) Violazione del
divieto di comunicare lavvenuta segnalazione di operazione sospetta
e le informazioni in seguito ricevute di cui allart. 46 c. 1 e 48
c. 4 (c. 8) Arresto da sei mesi ad un anno o ammenda da 5.000 a
50.000 euro Utilizzo, non essendone titolare, falsificazione, di
carte di credito o pagamento o altro analogo che abiliti al
prelievo di denaro contante o allacquisto di beni o alla
prestazione di servizi Reclusione da uno a cinque anni e multa da
310 a 1.550 euro
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13 ottobre 200863 Sanzioni amministrative (Art. 57) Mancato
rispetto del provvedimento di SOSPENSIONE DELLOPERAZIONE SOSPETTA
(c. 1) Sanzione pecuniaria da 5.000 a 200.000 euro Omessa
istituzione dellarchivio unico informatico di cui allart. 37 (c. 2)
Sanzione pecuniaria da 50.000 a 500.000 euro Omessa istituzione del
registro della clientela (c. 3) Sanzione pecuniaria da 5.000 a
50.000 euro
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13 ottobre 200864 Sanzioni amministrative (Art. 57) Omessa
segnalazione di operazioni sospette (c. 4) Sanzione pecuniaria
dall1% al 40% dellimporto delloperazione non segnalata Violazione
degli obblighi informativi nei confronti della UIF (c. 5) Sanzione
pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro
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13 ottobre 200865 Sanzioni amministrative (Art. 58) Violazione
delle limitazioni al TRASFERIMENTO DI CONTANTE, LIBRETTI O TITOLI
AL PORTATORE, ASSEGNI SENZA CLAUSOLA DI NON TRASFERIBILIT (c. 1)
Sanzione pecuniaria dall1% 40% dellimporto trasferito Violazione
delle limitazioni del saldo dei libretti di deposito bancari o
postali al portatore di cui allart. 49 c. 12 (c. 2) Sanzione
pecuniaria dal 20% al 40% del saldo Violazioni delle prescrizioni
di cui allart. 49 c. 13 e 14 (c.3) Sanzione pecuniaria dal 10% al
20% del saldo del libretto al portatore Violazione delle
prescrizioni di cui all art. 49 c. 18 e 19 (c. 4) Sanzione
pecuniaria dal 20% al 40% dellimporto trasferito
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13 ottobre 200866 Sanzioni amministrative (Art. 58) Violazione
del divieto di apertura di conti o libretti di risparmio in forma
anonima o intestazione fittizia di cui allart. 50 c. 1 (5) Sanzione
pecuniaria dal 20% al 40% del saldo Violazione del divieto di
utilizzo di conti o libretti di risparmio in forma anonima o
intestazione fittizia aperti presso Stati Esteri di cui allart. 50
c. 2 (6) Sanzione pecuniaria dal 10% al 40% del saldo Violazioni
dellobbligo di informazione di cui allart. 51 c. 1 (c.7) Sanzione
pecuniaria dal 3% al 30% dellimporto delloperazione, del saldo del
libretto o del conto