“ALFABETIZZAZIONE SULLE TEMATICHE DELL’ASILO”
Palma di Montechiaro, 20/05/2014
Palazzo Degli Scolopi
L’articolo 32, della Legge 189/02 – la cosiddetta Bossi-Fini – di modifica all’art.1 della legge 39/90
istituisce • il Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR),
come unico sistema nazionale di accoglienza e integrazione
• il Servizio Centrale, affidato all’Anci.
• il Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell’asilo (FNPSA), al fine di mettere a disposizione specifiche risorse per le attività dello SPRAR.
Le risorse del FNPSA vengono gestite dal Ministero dell’Interno che provvede, con cadenza triennale, al finanziamento dei singoli progetti territoriali (di cui sono titolari gli Enti locali coadiuvati da associazioni presenti sul territorio) mediante apposito decreto ministeriale.
S.P.R.A.R
SISTEMA DI
PROTEZIONE PER
RICHIEDENTI
ASILO E
RIFUGIATI
IL RIFUGIATO È • una persona che ha un timore
fondato di essere perseguitata, nel proprio Paese di origine o, se non ha una cittadinanza di residenza abituale, per motivi diversi.
ad esempio, per il colore della pelle o per la appartenenza a un gruppoetnico, a una tribù\comunità o a una minoranza
PERSEGUITATI PER MOTIVI DI RAZZA
PERSEGUITATI PER MOTIVI DI RELIGIONE
ad esempio, per il fatto di professare o di non professare una determinata religione o di appartenere ad un determinato gruppo religioso
PERSEGUITATI PER MOTIVI DI NAZIONALITÀ
ad esempio, per l’appartenenza ad una minoranza etnica o linguistica
Cioè a gruppi di persone che condividono una caratteristica comune o, che sono percepite come un gruppo dalla società, in base a : sesso - genere, orientamento sessuale, famiglia, cultura, educazione - professione …
PERSEGUITATI PER APPARTENENZA AD UN GRUPPO SOCIALE
PERSEGUITATI PER MOTIVI DI OPINIONE POLITICA
ad esempio, per le opinioni politiche, per le attività politiche
per le opinioni politiche attribuite
per l’obiezione di coscienza
ACCESSO ALLA PROCEDURA PER LA
RICHIESTA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE
La domanda di protezione internazionale è individuale e deve essere presentata dal rifugiato• alla Polizia di Frontiera, al momento
dell’arrivo in Italia;• alla Questura- Ufficio Immigrazione di
Polizia, se già si trovano in Italia.
Fase 1
Dopo la presentazione della domanda, il rifugiato è autorizzato a rimanere sul territorio dello Stato, sino alla decisione della Commissione territoriale in merito alla richiesta di protezione internazionale presentata.
• La domanda di protezione internazionale non può essere respinta , né esclusa solo per il fatto di non essere stata presentata tempestivamente. Non ci sono termini di scadenza temporale per la presentazione della domanda.
Se il rifugiato è entrato in Italia senza visto di ingresso ( in maniera irregolare), la legge italiana prevede una procedura di identificazione che verrà effettuata dalla Polizia; questo vuol dire che dovrà essere identificato, prima della proposizione della domanda di asilo.Regolare- DomandaIrregolare- Identificazione - Domanda
Per l’Identificazione verrà indicata la data per un appuntamento all’interno dell’ufficio di Polizia, durante il quale sarà presente un funzionario della Polizia e – se necessario – un interprete che parla la lingua del richiedente oppure una lingua che gli permetta di esprimersi.
In questura ,la Polizia procederà al “fotosegnalamento” con le fotografie e le impronte digitali).
In seguito, ci sarà un appuntamento per la formalizzazione della domanda, durante il quale verrà compilato il “Modello per il riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra”
(Modello C\3).VERBALE DELLE DICHIARAZIONI
DEGLI STRANIERI CHE CHIEDONO IN ITALIA IL RICONOSCIMENTO DELLO STATUS DI RIFUGIATO
Le domande riguarderanno i dati personali del richiedente (nome, cognome, data di nascita, luogo di nascita, nazionalità) e familiari (nome e cognome dei genitori, nome e cognome del marito / moglie, nome e cognome dei figli/e, luogo in cui si trovano i familiari); inoltre verrà chiesto ancora :
- di descrivere il viaggio dal Paese d’origine verso l’Italia (es. periodo della partenza, durata del viaggio, mezzi di trasporto usati);
- di raccontare e scrivere in breve i motivi per cui ha lasciato il Paese nella sua lingua oppure in una lingua che gli permetta di esprimersi
Se il rifugiato ha difficoltà a leggere o a scrivere bisogna informare gli operatori o la Polizia
La Polizia terrà l’originale del modello C\3 e ne darà copia agli interessati.
A questo punto al rifugiato viene riconosciuto il diritto all’assistenza sanitaria attraverso l’
S.T.P
STP= Straniero Temporaneamente Presente
• è una sorta di "tesserino sanitario", valido su tutto il
territorio nazionale, che viene rilasciato, su richiesta, agli
immigrati extracomunitari non in regola con le norme di
ingresso e di soggiorno. Attraverso il codice STP
vengono assicurate, nei presidi pubblici e accreditati, le
cure ambulatoriali urgenti o comunque essenziali,
ancorché continuative, per malattia e infortunio (art. 35
Decreto Legislativo 286 del 1998 e Circolare n. 5 del
2000 del Ministero della Sanità) Il codice STP indicato
sulla ricetta, consente di acquistare i farmaci nelle
farmacie pagando il solo prezzo del ticket, a parità di
trattamento con i cittadini italiani.
La decisione sulla domanda di protezione internazionale è compito di un organo chiamato
Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale,
composto da 4 membri:
- 2 del Ministero dell’Interno,
- 1 rappresentante del comune (o della provincia o della regione),
- 1 rappresentante dell’UNHCR.
La legge prevede che la convocazione per essere sentiti davanti alla Commissione nell’audizione (o intervista) venga comunicata in forma scritta dalla Polizia.
All’audizione parteciperà un interprete che parla la tua lingua e che traduce quello che viene detto
Fase 2
• La legge prevede che la convocazione per essere sentiti davanti alla Commissione nell’audizione (o intervista) venga comunicata in forma scritta dalla Polizia.
• All’audizione parteciperà un interprete che parla la sua lingua e che traduce quello che viene detto.
I DIRITTI CONNESSI ALLO STATUS DI PROTEZONE
INTERNAZIONALE
I diritti sanciti dal decreto qualifiche (art. 21 e ss)
In primis il diritto al mantenimento del nucleo familiare
I riferimenti normativi
• Convenzione di Ginevra• Decreto qualifiche• Testo unico dell’immigrazione
Il permesso di soggiorno Status di rifugiato
Pds per ASILO - 5 anni rinnovabile
Pds per PROTEZIONE SUSSIDIARIA - 3 anni rinnovabile previa verifica permanenza condizioni
e convertibile
Pds per MOTIVI UMANITARI – periodo “non superiore alle necessità documentate” (nella prassi, un anno).
Rinnovabile e convertibile
Documenti di viaggio
status di rifugiato: documento di viaggio di validità quinquennale rinnovabile
status di protezione sussidiaria e protetti umanitari: titolo di viaggio per stranieri ma solo
“Quando sussistono fondate ragioni che non consentono al titolare dello status di protezione
Sussidiaria (e umanitaria) di chiedere il passaporto alle autorità diplomatiche del Paese
di cittadinanza”
Accesso all'occupazione
Accesso a:
lavoro subordinato privato; lavoro autonomo; agli albi professionali alle
stesse condizioni previste per i cittadini italiani pubblico impiego, con i limiti previsti per i
cittadini dell’Unione europea (esclusione per i posti che comportino esercizio effettivo di pubblico potere: magistratura, dirigenza pubblica ecc.). N.B: la protezione sussidiaria ed umanitaria è esclusa dal pubblico impiego
In caso di protezione umanitaria:
Accesso al lavoro privato e autonomo, alle condizioni previste per gli altri stranieri
abilitati al lavoro regolare
Accesso all’istruzione
1. I minori hanno accesso agli studi di ogni ordine e grado, secondo le modalità previste per il cittadino italiano
2. I maggiorenni hanno diritto di accedere al sistema di istruzione generale e di aggiornamento e perfezionamento professionale nei limiti e nei modi stabiliti per gli stranieri regolarmente soggiornanti.
3. Si applicano le disposizioni concernenti il riconoscimento di diplomi, certificati ed altri titoli stranieri per i cittadini italiani.
Assistenza sanitaria e sociale
I titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria hanno diritto al
medesimo trattamento riconosciuto al cittadino italiano in materia di assistenza
sociale e sanitaria
In ambito sanitario un nodo critico è rappresentato dalla esenzione ticket di
compartecipazione:
Tale condizione cessa con il passaggio di status: il titolare, dal momento del possesso del nuovo permesso non è più garantito dall’esenzione a
meno di non rientrare nelle categorie di esenzione previste per i cittadini italiani. In assenza di
patologie specifiche, egli però non è esentabilein quanto inoccupato (non può avere avuto precedenti occupazioni ) e non – in termini di
definizioni deiregolamenti –disoccupato
In ambito sociale un nodo critico è rappresentato dal riconoscimento del
diritto alla residenza: “la chiave dell’accesso ai diritti sociali”
art. 6 del D.Lgs 298/98 (Testo Unico) ”le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente
soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani con le modalità
previste dal regolamento di attuazione. In ogni caso la
dimora dello straniero si considera abituale anche in caso di documentata ospitalità da più di tre
mesi presso un centro di accoglienza”
Libera circolazione, integrazione e alloggio
Gli stranieri titolari di “carta di soggiorno” e gli stranieri regolarmente soggiornanti in
possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una
regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di accedere, in condizioni di parità con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica
Tempi di accoglienza nello SPRAR
Il punto 3 delle linee guida allegate al DM 22/07/2008 prevedono che il richiedente protezione internazionale accolto nello SPRAR ha diritto all’accoglienza fino alla notifica dell’esito della commissione territoriale.
In caso di riconoscimento di protezione internazionale o di concessione di protezione umanitaria, lo stesso potrà rimanere in accoglienza per un periodo non superiore ad ulteriori sei mesi.
Il periodo dei sei mesi di permanenza massima nel progetto valgono anche nel caso di beneficiari che entrano in accoglienza già con uno status di protezione internazionale o con un permesso di soggiorno per motivi umanitari.
Nel caso in cui il beneficiario sia un minore straniero non accompagnato richiedente o titolare di protezione internazionale o umanitaria, è comunque previsto il protrarsi dell’accoglienza fino a 6 mesi dal compimento della maggiore età.
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