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AGRICOLTURA E FISCO

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ASPETTI CIVILISTICI

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Le origini della norma

Riforma integrale dell’articolo 2135 codice civile

Artt. 7 e 8 legge delega n. 57/2001

Nozione di imprenditore compatibile con il criterio adottato dal Legislatore

comunitario nell’art.32 (ex 38) del Trattato Ue al fine di delimitare l’ambito di agrarietà dei prodotti cui è riferita la disciplina del mercato agricolo europeo

Aspetti generali

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Principio ispiratoreLegislatore italiano ancora ancorato a un concetto di agricoltura incentrata sul

«fondo rustico»

Ampliamento dell’ambito applicativo

Mantenimento della distinzione con l’imprenditore commerciale

Aspetti generali

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Ricomprensione nell’ambito soggettivo degli imprenditori del settore agroalimentare «svincolati» dal fondo

Imprenditore forestale

Imprenditore ittico

Imprenditore agricolo

Ampliamento soggettivo

Aspetti generali

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Le attività agricole di base

Articolo 2135 codice civile:• Coltivazione del fondo

• Selvicoltura• Allevamento di animali

Ciclo biologico o una fase necessaria dello stessoUtilizzo potenziale di fondo, bosco, acque marine o salmastre

Le norme di riferimento

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Lo statuto speciale

Articolo 2136 codice civile – norma di base dello statuto speciale previsto per l’imprenditore agricolo

Le norme relative all’iscrizione nel registro delle imprese (art.2188 –2202 codice civile) non si applicano agli imprenditori agricoli, salvo

quanto è disposto dall’art.2200 codice civile

Le norme di riferimento

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Lo statuto speciale è abrogato?

VS

Il D.Lgs.228/2001 riduce l’impatto della previsione codicistica attribuendo la valenza di pubblicità dichiarativa all’iscrizione al

registro Imprese degli imprenditori agricoli, dei coltivatori diretti e delle società semplici esercenti attività agricola.

Articolo 2 D.Lgs. n. 228/2001 Articolo 2136 codice civile

Le norme di riferimento

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Lo statuto speciale è abrogato?

Assimilazione sostanziale tra impresa agricola e impresa commerciale

È la conseguenza dell’affievolirsi del collegamento con il «fondo» realizzato dalla riforma?

Le norme di riferimento

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Ambito applicativo dello statuto speciale

Norme applicabili• Rappresentanza

• Azienda• Segni distintivi

• Scritture contabili

Non applicabiliFallimento

Le norme dello statuto speciale

Le norme di riferimento

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Gli obblighi contabili

Tesi dell’assimilazione dell’impresa agricola a quella commerciale

Applicabili le norme dell’art.2195, in particolare il secondo comma: “ le disposizioni di legge che fanno riferimento alle imprese

commerciali si applicano se non risulta diversamente a tutte le attività indicate in questo articolo e alle imprese che le esercitano”

Le norme di riferimento

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Il fallimento

Articolo 1 Legge fallimentare

Articolo 2221 codice civileGli imprenditori che esercitano un’attività commerciale, esclusi gli enti pubblici e i piccoli imprenditori, sono soggetti in caso di insolvenza alle

procedure del fallimento …

Le norme di riferimento

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L’imprenditore agricolo

L’innovazione della norma

Attenuazione del collegamento con il

fondo → ampliamento del concetto di fondo

Riferimento al ciclo biologico o una sua

fase necessaria

Il ciclo biologico “può” e non “deve”

utilizzare il fondo

L’articolo 2135

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Gli elementi costitutivi

Attività connesse

• Coltivazione del fondo• Selvicoltura• Allevamento di animali

• “ciclo biologico”: attività dirette al mantenimento o all’evoluzione di una specie animale o vegetale

• utilizzo del fondo quale strumento, effettivo solo potenziale, per l’esercizio di tali attività

L’articolo 2135

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Le attività connesse

… alle attività connesse

Dalle attività agricole «di base» …

PREVALENZA

La prevalenza sostituisce l’esercizio normale dell’attività agricola

L’articolo 2135

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Le caratteristiche della connessione

Soggettivo Inerenza dell’attività all’imprenditore agricolo

Coerenza economica con l’attività agricola essenziale

Oggettivo

L’articolo 2135

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Le attività connesse «tipizzate»

1 Attività connesse di produzione

Attività connesse di fornitura di servizi

Attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale

Attività di ricezione e ospitalità

2

3

4

L’articolo 2135

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La prevalenza nelle connesse «tipizzate»

Articolo 2135 codice civileAlternativamente

Quantitativa Qualitativa

L’articolo 2135

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La prevalenza nelle connesse «non tipizzate»

Attività di produzione di energia da fonti agroforestali

Articolo 1, comma 426 Legge n. 266/2005Individuazione della prevalenza – Circolare n. 32/E/2009

Nuovo regime – DL n. 66/2014Proroga – Legge di Stabilità 2015

L’articolo 2135

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Forme dell’imprenditore agricolo

Individuale

Collettivo

• Società semplice• Società di persone• Società di capitali

• Coltivatore diretto (CD)• Imprenditore agricolo professionale (IAP)• Piccolo imprenditore agricolo (PIA)

Le figure professionali

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L’imprenditore agricolo professionale

I requisiti richiesti

Possiede conoscenze e competenze professionali

• Dedica alle attività ex articolo 2135 codice civilealmeno il 50% del proprio tempo complessivodirettamente o come socio (nelle zone svantaggiatealmeno il 25%)

• Ricava dall’attività agricola almeno il 50% del proprioreddito globale da lavoro (nelle zone svantaggiatealmeno il 25%)

Le figure professionali

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La società Iap

Pre-requisitoLo statuto deve prevedere l’esercizio esclusivo delle

attività di cui all’articolo 2135 codice civile

Condizioni

Società di persone: almeno un socio deve essere inpossesso e della qualifica di Iap – Per le Sas la qualificaè riferita ai soci accomandatari.Società di capitali: almeno un amministratore deveessere in possesso della qualifica di Iap.Società cooperative: almeno un socio amministratoredeve essere in possesso della qualifica di Iap.

Attenzione! l’amministratore può apportare la qualifica a una sola società

Le figure professionali

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La società agricola

La ragione sociale o la denominazione sociale delle società che hanno quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività di cui all'articolo 2135 del

codice civile deve contenere l'indicazione di società agricola. Non costituiscono distrazione dall'esercizio esclusivo delle attività agricole la locazione, il

comodato e l'affitto di fabbricati ad uso abitativo, nonché di terreni e di fabbricati ad uso strumentale alle attività agricole di cui all'art.2135 del c.c.,

sempreché i ricavi derivanti dalla locazione o dall'affitto siano marginali rispetto a quelli derivanti dall'esercizio dell'attività agricola esercitata. Il

requisito della marginalità si considera soddisfatto qualora l'ammontare dei ricavi relativi alle locazioni e affitto dei beni non superi il 10% dell'ammontare

dei ricavi complessivi. Resta fermo l'assoggettamento di tali ricavi a tassazione in base alle regole del Tuir.

Le figure professionali

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Il coltivatore diretto

Colui che esercita un’attività agricola ai sensi dell’articolo 2135 codice civile, direttamente e abitualmente, utilizzando il lavoro proprio o

della sua famiglia, e che la sua forza lavorativa non sia inferiore ad un terzo di quella complessiva richiesta dalla normale conduzione del

fondo

Le figure professionali

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IMPOSIZIONE DIRETTA E IRAP

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Inquadramento generale

Tipologie di reddito

Redditi fondiari Irpef-Ires Irap

Imposte dirette

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Tipologie di reddito

Reddito dominicale Reddito fabbricatiReddito agrario

Inquadramento generale

Imposte dirette

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Modalità di determinazione catastale ma …

1 Articolo 31 L. n. 724/1993

Articolo 3, comma 50 Legge n.662/1996

Articolo 1, comma 512 Legge n.228/2012

Articolo 7 D.L. n. 91/2014

2

3

4

Redditi fondiari

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Criteri di imputazione

Generale

Criterio soggettivo

Criterio temporale

Deroghe

• Articolo 26, comma 1 – «salvo quanto stabilitodall’articolo 33 …»

• Contitolarità• Coesistenza di più diritti reali

Redditi fondiari

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Reddito dominicale

Caratteristica Imputazione a prescindere dalla percezione

Eccezioni

Pertinenze di fabbricati

Terreni concessi per usi non agricoli

Terreni di Snc e Sas

Redditi fondiari

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Reddito dominicale determinazione

Casi particolariSerre e terreni adibiti a funghicoltura

Superfici per allevamenti ittici

Variazioni permanenti e involontarie

In aumento In diminuzione

Redditi fondiari

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Reddito dominicale

Perdite per mancata coltivazione

Non dipendenti dalla tecnica agraria

Eventi naturali

Redditi fondiari

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Mancata coltivazione

Post DL n. 91/2014 - deve essere a causa di un evento naturale: autocombustione, fulmini, eruzioni vulcaniche

Non è un evento naturale l’incendio accidentale

Redditi fondiari

Reddito dominicale determinazione

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Reddito agrario

Definizione

Articolo 32 «…parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale di esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati»

Redditi fondiari

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Reddito agrario

Chi è il titolare?

Chi esercita un’attività agricola

Coltivazione del fondoSilvicoltura

Allevamento di animaliAttività equiparata

Redditi fondiari

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Forme imprenditore agricolo

Individuale

Collettivo• Società semplice• Società di persone• Società di capitali

• Coltivatore diretto (CD)• Imprenditore agricolo professionale (IAP)• Piccolo imprenditore agricolo (PIA)

Redditi fondiari

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L’imprenditore agricolo svolge

Attività principaliColtivazione del fondoSilvicolturaAllevamento di animali

Attività connesse per prodottoAttività connesse per azienda

Caso operativo

Redditi fondiari

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Criterio

Dalla normalità alla prevalenza

Le attività di cui al terzo comma dell’art. 2135 del c.c., dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e

valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o

dall’allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati, ogni due anni e tenuto conto dei criteri di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze su proposta del Ministro delle

politiche agricole e forestali

Redditi fondiari

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Attività agricole principali

Quali sono le attività agricole per definizione

Coltivazione del fondo

Produzione di vegetali

Silvicoltura Allevamento

di animali

Redditi fondiari

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Se effettuato con mangimi ottenibili almeno per ¼ dal terreno

Allevamento inteso come sviluppo e crescita

Non un intero ciclo biologico

Articolo 32, comma 3Decreto ministeriale che

determina, per ogni specie animale il numero di capi

DM 18 dicembre 2014

Allevamento di animali

Redditi fondiari

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Tenuta registro carico – scarico (Circolare n. 150/1978)

Scopo: verificare il rispetto dei parametri DM 18 dicembre 2014

Rispetto Reddito agrario ex articolo 32

Mancato rispettoFranchigia ex articolo 32

Eccedenza reddito di impresa ex articolo 56, comma 5

Allevamento di animali

Redditi fondiari

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Regime forfettizzato ex articolo 56, comma 5

Requisito soggettivo

Requisito oggettivo

UnisoggettivitàAnimali della Tabella 3 DM 18 dicembre 2014

Possesso di un terreno

Imprese individualiSocietà semplici

Enti non commerciali

Redditi fondiari

Allevamento di animali

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Modalità di determinazione

1 Normalizzazione del reddito agrario alla VI fascia

Individuazione del numero di capi allevabili normalizzato

Individuazione capi eccedenti (registro carico – scarico)

Moltiplicazione capi eccedenti per il valore medio

2

3

4

Redditi fondiari

Allevamento di animali

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Tenuta registro carico - scarico

Circolare n. 150/1978

Scopo: verificare il rispetto dei parametri DM 18 dicembre 2014

Rispetto Reddito agrario ex

articolo 32

Mancato rispettoFranchigia ex articolo 32

Eccedenza reddito di impresa ex articolo 56, comma 5

Mancato rispettoReddito di impresa ex articolo 55

Redditi fondiari

Allevamento di animali

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Produzione vegetali in serra

Determinazione catastale reddito

Nel limite del doppio del terreno su cui insiste (Ris. 148/E/2000)

Rispetto Reddito agrario ex articolo 32

Mancato rispettoFranchigia ex articolo 32

Eccedenza reddito di impresa ex articolo 56-

bis

Mancato rispettoReddito di impresa ex

articolo 55

Redditi fondiari

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Determinazione catastale reddito

Manipolazione, conservazione, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione

Unisoggettività DM 17 giugno 2011Prevalenza

Redditi fondiari

Attività connesse

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Scopo

1 Incremento quantitativo

Miglioramento qualitativo

Ampliamento della gamma

2

3

Redditi fondiari

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Decreto ministeriale 17 giugno 2011

Rispetto Reddito agrario ex articolo 32

Mancato rispettoReddito di impresa ex

articolo 56bis

Mancato rispettoReddito di impresa

ex articolo 55

Redditi fondiari

Elenco prodotti

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Modalità di determinazione

Quantitativo Misurazione a valleValore

normale

Redditi fondiari

Prevalenza

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Attività agricole per connessione

Articolo 1, comma 423 Legge n. 266/2005 «La produzione e la cessione di energia elettrica o calorica da fonti rinnovabili agroforestali e

fotovoltaiche effettuate da imprenditori agricoli costituiscono attività connesse ai sensi dell’articolo 2135 comma 3 codice civile (e si

considerano produttive di reddito agrario)

Agroenergie

Reddito agrario

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Definizione

Tipologie

SoleVento

Risorse idricheRisorse idrogeologiche

BiomasseMaree e moto ondoso

Le fonti rinnovabili sono quelle che per le lorocaratteristiche intrinseche si rigenerano o nonsono esauribili. Il loro utilizzo non pregiudica lerisorse per le generazioni future

Inquadramento

Agroenergie

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Natura dell’impianto fotovoltaico

1 Corte di Cassazione sentenza n.16824/2006

Risoluzione n.3/T/2008

Circolari n.46/E/2007, n.38/E/2010 e n.12/E/2011

Question time n.5-04215 del 16 febbraio 2011

2

3

4

Agroenergie

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Circolare n. 36/E/2013

poiché “la definizione di bene mobile o immobile non sipresta ad una interpretazione univoca ai fini fiscali, perragioni di semplificazione, si ritiene opportuno qualificare gliimpianti fotovoltaici sulla base della loro rilevanza catastale”

gli impianti devono essere accatastati in D/1 e nellarelativa rendita catastale attribuita devono essereconsiderati anche i pannelli fotovoltaici

Caso operativo

Agroenergie

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Conseguenze

D/10 a condizione se: reale correlazione tra i terreni, che non devono più,

essere ubicati nello stesso comune o in quelli limitrofia quello di realizzazione dell’impianto, e l’aziendaagricola

rispetto, alternativamente, di uno dei requisitioggettivi come individuati nella Circolaren.32/E/2009, §4. punti 1 e 2.

Caso operativo

Agroenergie

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Prevalenza fotovoltaico (ante DL n. 66/2014)

Franchigia per i primi 200 kWL’eccedenza deve rispettare

1

2

3

volume di affari attività agricola > volume di affari cessione energia eccedente i primi 200 kW senza computare gli incentivi ricevuti

produzione da impianti con integrazione architettonica o parzialmente integrati

nel limite di 1 mW, ogni 10 kW prodotti (eccedenti i primi 200 kW) si deve detenere (anche in affitto) 1 ha di terreno utilizzato per fini agricoli

Agroenergie

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Prevalenza fotovoltaico (ante DL n. 66/2014)

Franchigia per i primi 200 kWL’eccedenza deve rispettare

Iva

Irap

Ritenuta

Contabilità separata ex articolo 36 d.P.R. n. 633/1972

Segue le aliquote previste in base alla tipologia di reddito

PF e Società semplici – se reddito di impresaSocietà agricole - sempre

Agroenergie

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Regime fiscale post DL n. 66/2014

Comma 1

Comma 1bis

Per l’anno 2014 e 2015 (Legge n. 190/2014):Fonte agroforestale: per i primi 2.400.000 kWh

annui reddito agrarioFonte fotovoltaica: per i primi 260.000 kWh annui

reddito agrario

All'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto il coefficiente di redditività del 25%

Decorrenza 1°gennaio 2016 – (Legge n.190/2014)

Agroenergie

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Le energie da biomassa

Biomassa

Biomassa

la parte biodegradabile dei rifiuti e residui provenienti dall’agricoltura (comprendente

sostanze vegetali e animali) e dalla silvicoltura (es. biomasse legnose che si ottengono da legna da ardere, cippato di origine agroforestale o pellet

derivante da segatura del legno (Circolare n. 32/E/2009)

la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall’agricoltura

(comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse,

nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani (Direttiva 2009/28/CE)

Agroenergie

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Caso operativo

Incentivazione energia da biomasse

Certificati verdi - strumento di incentivazione alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili

introdotto dal D.Lgs. n.79/1999

Certificati CO2 - diritto di emettere una tonnellata di biossido di carbonio equivalente per un periodo

determinato

(art.3, co.1, lett.a) Direttiva 2003/87/CE)

Agroenergie

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Le energie da biomassa

Inquadramento giuridico

Imposizione

Imposizione diretta – rilevanza soggettivaImposizione indiretta – prestazioni di servizio, ai

sensi dell’articolo 3, secondo comma, n.2), del DPR n. 633/72 (Risoluzione n.71/E/2009)

Circolare 46/E/2007 - titoli

Risoluzione n.71/E/2009 e Circolare n. 32/E/2009 –beni immateriali strumentali

Agroenergie

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ex articolo 56bis

Escluse le forme societarie

Rispetto della prevalenza nella normalità

Determinazione forfettaria

Prestazioni di servizi

Regime forfettizzato

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Società agricole ex D.Lgs. n.99/2004

Possibilità

Attenzione!

Il reddito resta un reddito di impresa (articolo 3 D.M. n.213/2007)

Non sono soggette alle regole sulle società di comodo

Le società di persone, le società a responsabilità limitata e le società cooperative, che

rivestono la qualifica di società agricola … possono optare per l'imposizione dei redditi

ai sensi dell'art.32…”.

Non serve essere società Iap

Società agricole

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Evoluzione della tassazione

d.P.R. n.597/1973 – tassazione catastale su base oggettiva

Legge n. 662/1996 – ricomprensione nel reddito di impresa per Snc e Sas

Legge n. 296/2006 – possibilità di optare per la determinazione catastale – escluse Spa e Sapa

Attenzione! Risoluzione n. 177/E/2010 ma …

Società agricole ex D.Lgs. n.99/2004

Società agricole

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Società agricole ex D.Lgs. n.99/2004

Requisiti

Regole

DI n. 213/2007Articolo 1 - ambito di applicazioneArticolo 2 - modalità di opzioneArticolo 3 – modalità di determinazione del redditoArticolo 4 – componenti in dichiarazioneArticolo 5 - plusvalenze e minusvalenze

Oggetto esclusivo deve essere lo svolgimento di un’attività agricola

Deroghe: attività strumentali a quelle agricole, compatibili con l’oggetto sociale

Società agricole

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Caso operativo

Esoneri da Irap

Articolo 3, comma 2, lett.d) D.Lgs. n. 446/1997

Persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali con un volume di affari Iva < 7.000 euro composto per 2/3 prodotti Tabella A, Parte I d.P.R.

n.633/1972

Attenzione! – Cassazione n.21122/2010

Irap

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Società di persone e di capitaliRegole ordinarie

Società semplici e imprese individuali

Corrispettivi soggetti a registrazione - Acquisti

inerenti l’attività agricola soggetti a registrazione

Risoluzione n.3/E/2012

Irap

Modalità di determinazione

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Redditi determinati forfettariamente ex articolo 56bis

Circolare n. 44/E/2004 Reddito forfettizzato + Retribuzioni personale dipendente + Compensispettanti ai collaboratori coordinati e continuativi + Compensi perprestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente + Interessipassivi

Irap

Base imponibile

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Art. 67 e 68 Tuir

1 Lottizzazione terreni

Cessione terreno edificabile

Indennità di esproprio

Indennità temporanea di occupazione

2

3

4

Indennità per il rilascio anticipato del terreno 5

Redditi diversi

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6 Affitto terreno per usi non agricoli

Affitto d’azienda

Attività commerciali occasionali

Cessione quote latte e diritti reimpianto vigneti? Risoluzione n. 51/E/2006

7

8

9

Smaltimento fanghi – Risoluzione n.74/E/201010

Redditi diversi

Art. 67 e 68 Tuir

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Attività agrituristica

Legge n.96/2006 definisce gli aspetti generali demandando alle singole Regioni (articolo 4, comma 2) l’individuazione dei parametri effettivi

fermo restando che sono

Attività esercitate da imprenditori agricoli ex articolo 2135 codice civile

Possono assumere anche la forma di società di persone o di capitali

Offrono ricezione e ospitalità utilizzando la propria struttura produttivae operando in connessione con le attività agricole principali dellacoltivazione del fondo, della silvicoltura e dell’allevamento di animali

Agriturismo

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Regime fiscale

Agevolazioni

Bonus digitalizzazione – per il triennio 2014-2016credito di imposta pari al 30% dei costi sostenuti nellimite complessivo di 12.500 euro (articolo 9 DL n.83/2014)Bonus alberghi - per il triennio 2014-2016 credito diimposta pari al 30% dei costi sostenuti nel limitecomplessivo di 200.000 euro (articolo 10DL n. 83/2014)

Irpef – Ires - tassazione forfettaria nella misuradel 25% dei ricavi conseguiti al netto dell’Iva(articolo 5 L. n. 413/1991)

Irap – aliquota ordinaria

Iva – 50% dell’ammontare complessivo

Agriturismo

Tassazione

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IVA

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Origine e gerarchia delle fonti

Direttiva n.77/388/CE – Direttiva n.2006/112/CE

d.P.R. n. 633/1972

Articolo 34 Articolo 34bis

L’Iva

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Genesi del regime speciale

Direttiva n.2006/112/CE – considerando n. 50

Per quanto riguarda gli agricoltori, è opportuno lasciare agli Stati membri la facoltà di applicare un regime speciale che preveda la

compensazione forfettaria dell’Iva a monte a favore degli agricoltori che non rientrano nel regime normale. È necessario fissare i principi fondamentali del regime speciale e adottare un metodo comune di

determinazione del valore aggiunto realizzato da tali agricoltori ai fini della riscossione delle risorse proprie

Articoli 295-305 Direttiva n. 2006/112/CE

L’Iva

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Articolo 295 - definizioni

1 Produttore agricolo

2 Azienda agricola, silvicola e ittica

Agricoltore forfettario

Prodotti agricoli

Prestazioni di servizi agricoli

Onere dell’Iva a monte

% forfettarie di compensazione

Compensazione forfettaria

3

4

5

6

7

8

L’Iva

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introduce la possibilità di

Articolo 34 – Regime speciale per i produttori agricoli

Articolo 34bis – Attività agricole connesse

L’Iva

Articolo 296

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Articolo 34 Regime speciale Iva

Regime Iva di esonero

Articolo 34, comma 11

Articolo 34bis Regime Iva di forfettizzazione per le attività connesse

Opzione per il regime ordinario

L’Iva

Regimi

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Articolo 34 – per le cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella prima

parte dell’allegata Tabella A effettuate dai produttori agricoli

Regime soggettivo Requisito oggettivo

Regime speciale

Norma

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Chi sono i produttori agricoli?

1

I soggetti che esercitano le attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile e quelli che esercitano attività di pesca in acque dolci,

di piscicoltura, di mitilicoltura, di ostricoltura e di coltura di altri molluschi e crostacei, nonché di allevamento di rane

Regime speciale

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Forme dell’imprenditore agricolo

Individuale

Collettivo• Società semplice• Società di persone• Società di capitali

• Coltivatore diretto (CD)• Imprenditore agricolo professionale (IAP)• Piccolo imprenditore agricolo (PIA)

Regime speciale

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Chi sono i produttori agricoli?

2

gli organismi agricoli di intervento, o altri soggetti per loro conto, cheeffettuano cessioni di prodotti in applicazione di regolamenti della Unioneeuropea concernenti l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti stessi

3

le cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decretolegislativo 18 maggio 2001, n. 228; le associazioni e loro unioni costituite ericonosciute ai sensi della legislazione vigente, che effettuano cessioni di beniprodotti prevalentemente dai soci, associati o partecipanti, nello statooriginario o previa manipolazione o trasformazione, nonché gli enti cheprovvedono per legge, anche previa manipolazione o trasformazione, allavendita collettiva per conto dei produttori soci

Regime speciale

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Quali sono i prodotti della Tabella A?

La prima parte della tabella A) contiene prodotti agricoli e ittici che si ricavano dall’agricoltura senza necessità di alcuna

manipolazione o trasformazione per essere commercializzati, ovvero, qualora queste manipolazioni o trasformazioni siano necessarie o volute, esse sono tali da

«rientrare nell’esercizio normale dell’agricoltura»

Animali vivi, da stalla e da cortile - Pesci derivanti dalla pesca in acque dolci e dalla piscicoltura - Carni di conigli domestici e volatili da cortile - Latte e prodotti derivati -

Frutta - Verdura - Vino - Fiori - Legno grezzo - Lana, canapa e altri prodotti similari

Regime speciale

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Esclusioni

da Tabella A

Carni macellate di animali della specie bovina, ovina e caprinaInsaccati

Marmellate Motivo : subiscono una trasformazione e quindi perdono la

connotazione di bene risultante dall’«attività di produzione agricola»

Regime speciale

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Meccanismo applicativo

Fino al 1997

neutralità delle cessioni effettuate nel regime agricolo

Imposta dovuta sulle vendite di pari importo rispetto a quella detraibile dal contribuente

Imposta applicata con % di compensazione ridotte rispetto all’aliquota normale, che servivano a

compensare l’IVA che aveva gravato sugli acquisti effettuati dal produttore agricolo e che si

presumeva pari a quella applicata sulle vendite

Regime speciale

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Meccanismo applicativo

Dal 1° gennaio 1998

Regime speciale agricolo diventa un regime speciale di detrazione e non anche un regime

speciale di applicazione del tributo

Detrazione dell’imposta forfettizzata, a copertura dell’Iva assolta per l’acquisto di beni e servizi

necessari per l’espletamento dell’attività agricola o di pesca nella misura corrispondente alle % di compensazione applicate sull’ammontare dei

prodotti

Regime speciale

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Modalità di determinazione

la detrazione prevista nell'articolo 19 è forfettizzata in misura pari all'importo risultante dall'applicazione, all'ammontare imponibile

delle operazioni stesse, delle percentuali di compensazione stabilite, per gruppi di prodotti, con decreto del Ministro delle finanze di

concerto con il Ministro per le politiche agricole. L'imposta si applica con le aliquote proprie dei singoli prodotti

Iva a creditoCorrispettivo di vendita X % compensazione

Iva a debitoCorrispettivo vendita X aliquota edittale

Iva da versareCorrispettivo vendita X (% ordinaria - % compensazione)

Regime speciale

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Percentuali di compensazione

Articolo 298 - Le % forfettarie di compensazione sono determinate in base ai dati macroeconomici relativi ai soli agricoltori forfettari degli ultimi 3 anni.Articolo 299 - Le % forfettarie di compensazione non possono avere l'effetto di procurare al complesso degli agricoltori forfettari rimborsi superiori agli oneri dell'Iva a monte

D.M. 12 maggio 1992

D.M. 30 dicembre 1997

D.M. 23 dicembre 2005

Regime speciale

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Le percentuali di compensazione, determinate con decreto ministeriale, possono essere utilizzate esclusivamente per determinare l’Iva detraibile

Deroga L'imposta si applica con le aliquote proprie dei singoli prodotti, salva

l'applicazione delle aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione per i passaggi di

prodotti ai soggetti di cui al comma 2, lettera c), che applicano il regime speciale e per le cessioni effettuate

dai soggetti di cui al comma 6, primo e secondo periodo.

Le percentuali di compensazionesono applicabili anche alle cessionidi prodotti agricoli nei casi di:•conferimenti da parte dei soggettiin regime speciale a cooperative,loro consorzi, associazioni e lorounioni che si trovano pure nelregime speciale;•cessioni effettuate dai soggettiesonerati.

Utilizzo delle percentuali

Regime speciale

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Adempimenti in regime speciale

1 Emissione del documento di consegna ai fini della fatturazione differita

2 Emissione della fattura di vendita con applicazione delle imposte edittali

Registrazione delle fatture di acquisto e di vendita

Liquidazione dell’imposta

Comunicazione dati Iva

Dichiarazione annuale Iva

3

4

5

6

7 Volume d’affari Iva

Regime speciale

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Inapplicabilità del regime speciale

Articolo 34, comma 4

Scopo antielusivo

Quando:- si effettuano cessioni di beni contenuti nella parte I

tabella A da parte di produttori che si trovano inregime ordinario

- il bene oggetto di cessione è pervenuto al cedente amezzo di un atto non assoggettato ad Iva

La detrazione forfettizzata non compete per le cessionidei prodotti indicati nel comma 1 il cui acquisto derivi daatto non assoggettato ad imposta, sempre che ilcedente, il donante o il conferente, sia soggetto alregime ordinario

Regime speciale

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Operazioni diverse

Impresa mista

Se il contribuente, nell'ambito della stessa impresa, ha effettuato ancheoperazioni imponibili diverse da quelle indicate nel comma 1, queste sonoregistrate distintamente e indicate separatamente in sede di liquidazioneperiodica e di dichiarazione annuale. Dall'imposta relativa a tali operazioni sidetrae quella relativa agli acquisti e alle importazioni di beni non ammortizzabilie ai servizi esclusivamente utilizzati per la produzione dei beni e dei servizi cheformano oggetto delle operazioni stesse

Regime speciale

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Operazioni diverse Cessioni di beni non rientranti nella Parte I della Tabella A del d.P.R.

633/72

• Volatili da cortile morti e surgelati• Pesci congelati o surgelati• Frutta congelata o surgelata • Tutti gli altri beni indicati nella Parte II e III della tabella A, qualora vengano

ceduti nell’ambito dell’impresa agricola e siano ottenuti mediante l’esercizio di una delle attività connesse

• Trattori e attrezzatura varia aziendale (tali beni, anche se non concorrono a formare il volume di affari, costituiscono sempre una cessione di beni e ,quindi un’operazione diversa)

• Ogni altro bene che, rientrando nell’attività propria dell’impresa agricola, costituisca operazione imponibile ai fini Iva

N.B. Devono essere occasionali altrimenti determinano una nuova attività

Regime speciale

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Operazioni diverse

Prestazioni di servizi rese con mezzi e risorse normalmente impiegate nell’esercizio

dell’impresa agricola

• Aratura di terreni altrui con macchine agricole• Moliture di olive mediante frantoio usato e gestito per le olive proprie• Trebbiatura del grano• …

Tali operazioni non configurano più impresa mista ma …

Regime speciale

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Attività diversa

NON È

IMPRESAMISTA

Separazione attività ex articolo 36

Cessione sistematica di prodotti non parte I

della tabella Aper la cui produzione

è necessaria un’autonoma

organizzazione di mezzi e capitali

Sistematica e abituale prestazione di servizi con mezzi diversi da quelli dell’impresa

agricola

Attività esercitate dall’imprenditore agricolo

Regime speciale

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Articolo 34 bis d.P.R. n. 633/72 - Per le attività dirette alla produzione di beni ed alla fornitura di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile …

Si intendono comunque connesse le attività… dirette allamanipolazione, conservazione, trasformazione,commercializzazione e valorizzazione che abbiano adoggetto prodotti ottenuti prevalentemente dallacoltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento dianimali, nonché le attività dirette alla fornitura di benio servizi mediante l'utilizzazione prevalente diattrezzature o risorse dell'azienda normalmenteimpiegate nell'attività agricola esercitata, ivi compresele attività di valorizzazione del territorio e delpatrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione edospitalità come definite dalla legge.

Circolare n.6/E/2005 il regimeintrodotto dall’articolo 34 bis si applicasolo alle attività di fornitura di servizi.Estendere la forfettizzazione delladetrazione Iva alle cessioni di prodottidiversi da quelli elencati nella tabellaA, parte I sarebbe incompatibile con lanorma comunitaria che riconoscel’applicazione del regime speciale aisoli beni e servizi elencati negli allegatialla medesima direttiva

Regime attività connesse

Ambito applicativo limitato

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Le conseguenze

SIIva forfettizzata

art 34 bis

NO Iva forfettizzata

art 34 bis

Attività di produzione di beni nei limiti

dell’art 2135 co 3 non inclusi nella tabella A parte I del DPR 633/72

Attività di fornitura servizi nei limiti dell’art 2135 comma 3

Regime attività connesse

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Ambito applicativo

I produttori che rispettano i seguenti limiti

Quantitativo Conseguito nell’anno precedente ( o

presumano di conseguire nell’anno di inizio attività) un volume di affari non

superiore a 7.000 euro

QualitativoIl volume di affari deve essere costituito per almeno 2/3 dalla

cessione di prodotti agricoli contenuti nella parte I, Tabella A

d.P.R. 633/72

Il volume di affari comprende l’ammontare complessivo delle cessioni di beni eprestazioni di servizi effettuate nell’anno, registrate o soggette a registrazionesecondo gli articoli 23 e 24, tenuto conto altresì delle variazioni in aumento o indiminuzione di cui all’art 26 del D.P.R. 633/72.Non concorrono alla sua formazione le cessioni di beni ammortizzabili e i passaggiinterni di beni tra le attività separate

Regime di esonero

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Funzionamento

1Applicazione delle aliquote corrispondenti alle % di compensazione in virtù dell’espressaderoga, contenuta nell’ultimo periodo del comma 1 dell’art 34 d.P.R. 633/72, alla generaleapplicazione delle aliquote proprie dei beni ceduti

2

Emissione da parte dei cessionari e dei committenti del produttore agricolo esonerato diun’autofattura in duplice esemplare (una delle quali da consegnare all’agricoltore) con lemodalità e nei termini previsti dall’art 21 d.P.R. 633/72. Tale documento contiene l’impostasul valore aggiunto che il cessionario/committente dovrà versare all’agricoltore esonerato,determinata sulla base delle % di compensazione o, nel caso di operazioni diverse, con lealiquote proprie dei beni oggetto della cessione. L’autofattura dovrà essere annotatadall’acquirente nel solo registro acquisti e permette la detrazione dell’imposta in essaindicata alle condizioni e nei limiti previsti

Esonero dal versamento dell’imposta e dagli obblighi documentali e contabili difatturazione, registrazione, liquidazione periodica e presentazione della dichiarazioneannuale IVA e della comunicazione annuale dei dati IVA. Resta l’obbligo di numerazione econservazione delle fatture e delle bollette doganali relative agli acquisti e alle importazionie delle fatture di vendita emesse per loro dai cessionari o dai committenti

3

Regime di esonero

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Rispetto del limite qualitativo(cessione di prodotti agricoli,

parte I, tabella A, non inferiore a 2/3 del volume di

affari)

Superamento del limite qualitativo

(cessione di prodotti agricoli, parte I, tabella A, non inferiore a 2/3 del volume di affari)

Rispetto del limite

quantitativo (euro 7000)

Il contribuente può continuaread usufruire del regime diesonero, senza procedere alversamento di alcuna imposta

Il contribuente deve versare, già nell’anno in cui avviene ilsuperamento del limite qualitativo, l’iva relativa alleoperazioni diverse (al netto di quella assolta sui relativiacquisti) effettuando gli adempimenti relativi; eglituttavia non decade dalla possibilità di fruire del regimedi esonero anche per l’anno successivo

Superamento del limite

quantitativo (euro 7000)

Il contribuente cessa di operarenel regime di esonero a partiredall’anno successivo, ma non haalcun obbligo di comunicazioneall’AdE salvo non affidi lacontabilità a terzi

Il contribuente deve versare, già nell’anno in cui avviene ilsuperamento del limite qualitativo, l’iva relativa alleoperazioni diverse ( al netto di quella assolta sui relativiacquisti), effettuando gli adempimenti relativi; a partiredall’anno successivo cessa, inoltre, di operar in regime diesonero

Regime di esonero

Funzionamento

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Superamento del limite quantitativoObblighi

Annotazione nel registro ex art 39 d.P.R. 633/72 in forma riepilogativa:• autofatture ricevute relative alle cessioni di prodotti distinte per % di compensazione• autofatture relative alle operazioni «diverse» distinte per aliquota• cessioni di prodotti agricoli, nonché di altri beni e delle prestazioni effettuate nei confronti di

privati consumatori senza emissione di fattura, distinte per aliquota• fatture di acquisto e le bollette doganali relative ad acquisti ed importazioni che riguardano

esclusivamente le operazioni diverse, al fini di determinare l’iva detraibileEntro la presentazione della DR annuale IVA che deve essere regolarmente presentata dalproduttore agricolo.Obbligo di liquidazione dell’imposta relativa all’intero anno solare e procedere al versamentodell’iva sulle operazioni diverse, detratta quella assolta sugli acquisti utilizzati per l’effettuazionedelle predette operazioni

Attenzione !L’acquirente di continuare ad emettere autofattura applicando sull’acquisto di prodotti agricoli le % di

compensazione

Regime di esonero

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Natura e variazione dei regimi

Fatti concludenti ma comunicata all’AdE per non incorrerein sanzioni. Opera:• in caso di ritorno al regime di esonero, siano stati

rispettati i limiti quanti/qualitativi previsti dalla normae siano trascorsi i tre anni di vincolo

• in caso di ritorno al regime speciale sia trascorso iltriennio

I produttori agricoli in regime speciale possono optare peril regime ordinarioI produttori agricoli in regime di esonero possono optareper il regime speciale ovvero per quello ordinarioDurata triennale e può avvenire anche per fatticoncludenti (la comunicazione all’AdE, da effettuarsi conla DR Iva relativa all’anno in cui è stata esercitata, ha meraefficacia formale)

Esercizio

Revoca

Il regime speciale e quello di esonero sono i regimi di naturale appartenenza, tuttavia possono essere abbandonati esercitando specifica opzione, dandone comunicazione nella DR IVA presentata

nell’anno successivo

Regimi Iva

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Nel regime ordinario il produttore agricolo avendo la possibilità di detrarre l’IVA sugli acquisti secondo le regole ordinarie, potrà maturare una posizione creditoria, ivi compresa

la possibilità di compensare (orizzontalmente) debiti per altre imposte vs Erario o per contributi e la possibilità di chiedere il rimborso ai sensi dell’articolo 30 d.P.R. 633/72

Fattori da valutare

Ammontare IVA sugli acquisti che si prevede di effettuare nel corso del periodo di imposta

Ammontare IVA detraibile determinata applicando le regole di detrazione ordinarie Forbice tra aliquota edittale ed aliquota compensativa Vincolo temporale di permanenza nel regime ordinario Eventuale rettifica alla detrazione

Regimi Iva

Natura e variazione dei regimi

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Rettifica per il cambio di regime

Il produttore agricolo in regime ordinario Iva al momentodell’acquisto dei beni da impiegare nel processo produttivo hadetratto l’imposta sugli acquisti secondo le ordinarie regole Ivae fatte salve espresse limitazioni di legge; la suddetta normavieta a tale produttore che transita al regime speciale didetrarre nuovamente l’Imposta

Il produttore agricolo in regime speciale Iva al momentodell’acquisto dei beni da impiegare nel processo produttivonon ha potuto detrarre alcuna imposta sugli acquisti in attesadi vedersi riconoscere tale detrazione in misura forfettizzata almomento della cessione dei prodotti agricoli; la suddettanorma consente a tale produttore che transita al regimeordinario di evitare una duplicazione di imposta in quanto talisoggetti non potrebbero detrarre alcuna imposta

Da speciale a ordinario

Da ordinario a speciale

Il cambio di regime (per opzione o per atti straordinari) comporta la rettifica ex articolo 19bis2 d.P.R. n.633/72, alla detrazione,

limitatamente ai beni e servizi non ancora ceduti o utilizzati

Regimi Iva

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Rettifica da regime speciale a ordinario

• La valorizzazione dei prodotti agricoli finiti e quelli in corso di lavorazione edei frutti pendenti deve avvenire al valore normale. A tale valore, al fine dideterminare la rettifica si applicano le % di compensazione vigenti almomento in cui la rettifica andava operata

• La valorizzazione delle materie prime e la quantificazione dell’imposta stessadeve essere effettuata sulla base delle fatture di acquisto dei singoli beni

Prodotti agricoli di cui alla tabella A o altri beni da impiegare nel processo produttivo

(mangimi, concimi, fertilizzanti…) in giacenza nell’azienda

Frutti pendenti

Nasce il diritto al recupero dell’Iva

su alcuni beni:

Regimi Iva

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Rettifica da regime speciale a ordinario

Per i fabbricati o loro porzioni occorrefare riferimento al periodo di acquistoe al prezzo pagato, detraendo tantidecimi quanti anni che mancano alraggiungimento del decennio

A condizione che al momento di

passaggio di regime non sia

trascorso il relativo periodo di tutela fiscale:

10 anni da acquisto o

costruzione per i fabbricati e 5

anni per gli altri beni amm.li

Beni ammortizzabili

materiali e immateriali (es.

macchine e attrezzi, marchi

e brevetti…)

Fabbricati o loro porzioni

Per i beni amm.li, esclusi i fabbricati,occorre fare riferimento al periodo diacquisto e al prezzo pagato, detraendotanti quinti quanti anni che mancano alraggiungimento del quinquennio

Regimi Iva

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Rettifica da regime speciale a ordinario

Utilizzo del risultato della rettifica

È un credito di imposta da utilizzare nella prima liquidazione periodica utile, previa specifica annotazione nel registro di cui articolo 23.La rettifica deve essere confermata in sede di redazione della DR

annuale da presentare per l’anno cui si riferisce la stessa

Regimi Iva

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La rettifica da regime ordinario a speciale

Bisogna redigere l’inventario e valorizzare i beni in giacenza ammontare della rettifica così determinata

È un debito di imposta da versare con la prima liquidazione periodica utile, mediante annotazione nel registro delle fatture emesse

Regimi Iva

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Esportazioni e cessioni assimiliateArticolo 13 Legge n. 413/1991 - I produttori agricoli esportatori che fruiscono del regime

speciale Iva non possono effettuare acquisti e importazioni senza il pagamento dell’imposta

Scopo evitare una ingiustificata penalizzazione nei confronti dei suddetti soggetti che, da un lato,

pagano regolarmente l’Iva addebitata senza detrarla e, dall’altro, esportano i prodotti agricoli senza incassare la corrispondente imposta a valle e senza la possibilità di chiedere

rimborsi

Articolo 34, comma 9 - Ai soggetti di cui al comma 1 che effettuano le cessioni dei prodotti ivi indicati ai sensi degli articoli 8, primo comma, 38 quater e 72, nonché le cessioni

intracomunitarie degli stessi compete la detrazione o il rimborso di un importo calcolato mediante l'applicazione delle percentuali di compensazione che sarebbero applicabili per

analoghe operazioni effettuate nel territorio dello Stato

Iva teorica

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hanno

diritto alla detrazione o al rimborso di Iva calcolata in base

alle % di compensazione che sarebbero state applicabili se si

fossero effettuate analoghe cessioni su territorio nazionale

I produttori agricoli in regime speciale che effettuano:

• esportazioni di cui all’art 8, co1 (esportazioni dirette, indirette e cessioni ad esportatori abituali)• cessioni a viaggiatori non residenti di cui all’articolo 38

quater• cessioni in base a trattati ed

accordi internazionali• cessioni intracomunitarie di

prodotti agricoli ed ittici

Esportazioni e cessioni assimiliate

Iva teorica

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Articolo 38, comma 5 D.L. n. 331/93 - prevede delle soglie di detassazione IVA qualora vengano posti in essere acquisti intracomunitari da parte di enti non soggetti

passivi di imposta ovvero da soggetti senza diritto alla detrazione (tra i quali produttori agricoli in regime speciale)

Soglia - elevata con l’articolo 24, comma 7 L 88/09 da euro 8.2631,31 a euro 10.000Il superamento della predetta soglia comporta l’assoggettamento a Iva in Italia di tali

acquisti nonché obbligo ai seguenti adempimenti: annotazione fatture di acquisto entro il mese di ricevimento nei registri acquisti e

vendite, applicando l’imposta ordinaria (no % di compensazione); liquidazione e versamento dell’imposta; presentazione del modello Intra

Acquisti intraUe da produttori in regime speciale

Acquisti IC in regime speciale

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Iva per le cooperativeArticolo 34, comma 1 – si considerano produttori

agricoli … le cooperative e loro consorzi …

• In presenza della condizione di prevalenza tutte le cessioni ricadono nel regime speciale

• Il regime speciale si applica anche quando la cooperativa sottoponga a processo di manipolazione o di trasformazione i prodotti conferiti o acquistati a patto che, a seguito di tali fasi di lavorazione, i prodotti rientrino nella Parte I della Tabella A

Le società cooperative sono considerate produttori agricoli

anche in riferimento ai prodotti acquistati presso terzi, purché gli

stessi non siano prevalenti rispetto a quelli conferiti dai soci.

La norma tributaria, ricalcando per le cooperative i concetti

espressi dall’art 1 co 2 del DLgs 228/01, si è allineata alle

disposizioni civilistiche

Cooperative

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Iva per le cooperative

POSIZIONE ALIQUOTA CONFERIMENTO

Cooperativa e socio in regime speciale I passaggi alla cooperativa vanno fatturati con le % di compensazione

Cooperativa in regime speciale e socio in regime normale

I passaggi alla cooperativa vanno eseguiti con l’aliquota ordinaria

Cooperativa in regime normale e socio in regime normale

Cooperativa in regime normale e socio in regime speciale

Le modalità di applicazione dell’aliquota variano in base alle singole posizioni di soci e cooperativa

Cooperative

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La fatturazione dei conferimenti

Fatturazione dei conferimenti alle cooperative agricole

Conferimento del socio in regime speciale

Il momento impositivo non è la consegna dei beni ma il pagamento

del prezzo al produttore da parte della cooperativa o dell’ente

Conferimento del socio in regime normale

La fatturazione segue le regole generali (al pagamento di un

acconto, alla consegna o spedizione o secondo DM 15 nov 1975 per cessioni con prezzo da

determinare)

Cooperative

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La fatturazione dei conferimenti

Fatturazione delle cooperative in nome dei soci ex articolo 36, comma 7

L'obbligo di emissione della fattura può essere adempiuto dagli enti stessi per conto dei produttori agricoli conferenti; in tal caso a questi è

consegnato un esemplare della fattura ai fini dei successivi adempimenti prescritti nel presente titolo

La fattura, a seguito di apposito mandato, può essere emessa direttamente dalla cooperativa in nome e per conto del produttore-

mandante

Cooperative

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ALTRE IMPOSTE INDIRETTE

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La riforma del registro

Articolo 10, comma 4 Legge

n. 23/2011

Abrogazione di esenzioni e agevolazioni tributarie contemplate anche in leggi speciali

Deroghe per• Esenzioni ex articoli 19 e 20 Accordo Italia – BIE • Art.2 L. n. 692/81 e art.40 L. 1766/27 (usi civici)

Stabilità 2014 Articolo 1, comma 609 rimodula le % del registro

Agevolazioni

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Agevolazioni abrogate

1Articolo 5bis Legge n. 97/1994

Compendio unico nei territori delle comunità montane

Articolo 5bis Legge n. 97/1994 e articolo 5bis D.Lgs. n.228/2001Compendio unico nei territori diversi dalle zone montane

Articolo 14, comma 5 Legge n.441/1998Trasferimenti a favore dei giovani agricoltori

Articolo 7, comma 4, lett.b) Legge n. 984/1977Acquisto di fondi rustici da parte di cooperative e società forestali

2

3

4

Agevolazioni

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PPCLegge n.

604/1954Agevolazione per l’acquisto di terreni

Registro – fissoImposta di trascrizione – fissa

Imposta catastale – 1%Bollo – non dovuto

Riservata a CD e Iap Estendibile alle società agricole Iap

Legge n. 25/2010

Agevolazioni

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Quali sono gli atti agevolabili?

• Compravendita• Permuta• Costituzione rendita o vitalizio alimentare• Conferimento• Assegnazione• Esproprio• Usucapione?• Diritto di superficie?

Agevolazioni

PPC

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Cause di decadenza

• Alienazione• Cessazione di conduzione e coltivazione

diretta

Deroghe • Cessione o concessione in godimento al coniuge, parenti entro il 3°, affini

entro il 2°• Alienazione per politiche comunitarie, nazionali e regionali

Entro 5 anni dall’acquisto

Agevolazioni

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FABBRICATI RURALI

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Ruralità

Requisiti richiesti1. Deve essere adibito ad abitazione2. Estensione minima del terreno asservito3. Volume d’affari Iva4. Divieto per A/1 e A/8

Abitativo Art.9, co.3 DL n.

557/1993

Strumentale Art.9, co.3bis DL

n. 557/1993

Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali

necessarie allo svolgimento dell’attività agricola di cui all’art. 2135 cod. civ.

Fabbricati rurali

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Immobili attività agrituristica

Cassazione n.20955/2008 -inserimento nell’elenco regionale

e autorizzazione comunale

Cassazione n.24430/2008 –connessione e

complementarietà con lo sfruttamento del fondo

Fabbricati rurali

Ruralità

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La regolarizzazione degli immobili

Legato ai tributi locali

1

3

4

5

Esenzione Ici per assenza di rendita

Mancata previsione di esonero (Cassazione n.23596/08 e n.15321/08)

Esenzione ex articolo 23, comma 1bis DL n. 207/2008

Categoria catastale ai fini della ruralità

DL n. 70/2011 – ruralità se A/6 e D/10

Fabbricati rurali

2

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Il quadro di riferimento attuale

Decreto ministeriale 26 luglio 2012

Fabbricati abitativi → annotazione catastale (Circolare 3/DF/12)Fabbricati censiti in categorie strumentali (A/10 e C) → annotazionecatastale (Circolare 3/DF/12)Fabbricati «speciali» strumentali (D) → accatastamento in D/10 –procedura DOCFA semplificata (Circolare 2/T/12)

Fabbricati rurali

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TRIBUTI LOCALI

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Tasi

Fabbricati

Terreni edificabili Valore venale in comune commercio

Presupposto impositivo – possesso o detenzioneDeterminazione base imponibile

moltiplicatori160 per categoria A (escl A/10), C/2,C/6 e C/7

Rendita 140 per categoria B, C/3, C/4 e C/5x 80 per categoria D/5

rivalutata 5% 80 per categoria A/10

65 per categoria D ( escl D/5)

55 per categoria C1

Tributi locali

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Aliquote ed esenzioni

Circolare n.2/DF/2014 – aliquota massima pari all’1 per mille per quelli strumentali

Fabbricati rurali strumentali in Comuni montani – no esenzione (mancato richiamo art.9, co.8 L. n. 23/2011)

Fabbricati rurali abitativi – possibilità di esenzione ex regolamento comunale

Terreni edificabili – fictio iuris art.2, comma 1, lett.b) D.Lgs. n. 504/92 ma solo se posseduti e condotti

Tributi locali

Tasi

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Imu

Fabbricati

TerreniEdificabili - valore venale in comune commercio ma fictioiurisAgricoli – rendita rivalutata x 75 se posseduti da CD e Iap

Presupposto impositivo – possesso o detenzioneDeterminazione base imponibile come per la Tasi

Strumentali – non dovuta

Tributi locali

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Imu

IndividuazioneCircolare n.9/249/93

Articolo 7, comma 1, lett.h) D.Lgs. n. 504/1992 – i terreni siti in zone montane e collinari sono esenti

Articolo 22, comma 2 D.L. n. 66/2014 – emanazione di un decreto con cui ridefinire i terreni esenti

Tributi locali

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D.I. 28 novembre 2014

Ricorsi al Tar con sospensione del versamento e …Articolo 1, comma 692 Legge n. 190/2014 «il termine per il versamento … è prorogato

al 26 gennaio 2015»

3 fasce1. Sopra i 600 mt. sempre esenti2. Tra 281 e 600 mt. Esenti se posseduti da Cd o Iap3. ≤ 281 mt. sempre imponibili

ma

Imu

Tributi locali

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La soluzione del D.L. n. 4/2015

Parametro di riferimento: elenco Istat1. sempre esenti i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, ubicati in Comunitotalmente montani;2. sempre esenti i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, ubicati in Comuniclassificati come parzialmente montani ma posseduti e condotti da coltivatoridiretti e/o imprenditori agricoli principali (Iap). L’esenzione si rende applicabileanche nel caso in cui i terreni risultino concessi in affitto o comodato acoltivatori diretti e/o Iap.

Decorrenza dal 2015 ma applicazione retroattiva dal 2014 con clausola di salvaguardia

Tributi locali

Imu

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RETI D’IMPRESA

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Definizione

“Con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo diaccrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacitàinnovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine siobbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare informe e ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprieimprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di naturaindustriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora adesercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto dellapropria impresa…”.

Reti d’impresa

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Le possibili forme della rete

Rete contratto

Rete soggetto

Ha un fondo patrimoniale comune eacquista (su opzione) la soggettivitàgiuridica (e tributaria)→ nuovo ente

Regola una collaborazione tra impresesenza originare un ente autonomo e distinto→ nuova collaborazione

Reti d’impresa

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La rete soggetto

Le conseguenze

• richiesta di un autonomo numero di partiva Iva• adempimento a tutti gli obblighi tributari• tenuta delle scritture contabili• apporto alla rete quale conferimento• partecipazione alla rete con valore fiscale

Reti d’impresa

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Il contratto di rete in agricolturaIncentivazioni

Articolo 3, comma 3 D.L. n. 91/2014Articolo 6bis, comma 3 D.L. n.91/2014

ma

Per le pmi, nei contratti di rete formati da imprese agricole singole ed associate, la produzione agricola derivante dall'esercizio in comune delle attività, secondo il

programma comune di rete, può essere divisa fra i contraenti in natura con l'attribuzione a ciascuno, a titolo originario, della quota di prodotto convenuta nel

contratto di rete

Reti d’impresa