AGRICOLTURA E FISCO
ASPETTI CIVILISTICI
Le origini della norma
Riforma integrale dell’articolo 2135 codice civile
Artt. 7 e 8 legge delega n. 57/2001
Nozione di imprenditore compatibile con il criterio adottato dal Legislatore
comunitario nell’art.32 (ex 38) del Trattato Ue al fine di delimitare l’ambito di agrarietà dei prodotti cui è riferita la disciplina del mercato agricolo europeo
Aspetti generali
Principio ispiratoreLegislatore italiano ancora ancorato a un concetto di agricoltura incentrata sul
«fondo rustico»
Ampliamento dell’ambito applicativo
Mantenimento della distinzione con l’imprenditore commerciale
Aspetti generali
Ricomprensione nell’ambito soggettivo degli imprenditori del settore agroalimentare «svincolati» dal fondo
Imprenditore forestale
Imprenditore ittico
Imprenditore agricolo
Ampliamento soggettivo
Aspetti generali
Le attività agricole di base
Articolo 2135 codice civile:• Coltivazione del fondo
• Selvicoltura• Allevamento di animali
Ciclo biologico o una fase necessaria dello stessoUtilizzo potenziale di fondo, bosco, acque marine o salmastre
Le norme di riferimento
Lo statuto speciale
Articolo 2136 codice civile – norma di base dello statuto speciale previsto per l’imprenditore agricolo
Le norme relative all’iscrizione nel registro delle imprese (art.2188 –2202 codice civile) non si applicano agli imprenditori agricoli, salvo
quanto è disposto dall’art.2200 codice civile
Le norme di riferimento
Lo statuto speciale è abrogato?
VS
Il D.Lgs.228/2001 riduce l’impatto della previsione codicistica attribuendo la valenza di pubblicità dichiarativa all’iscrizione al
registro Imprese degli imprenditori agricoli, dei coltivatori diretti e delle società semplici esercenti attività agricola.
Articolo 2 D.Lgs. n. 228/2001 Articolo 2136 codice civile
Le norme di riferimento
Lo statuto speciale è abrogato?
Assimilazione sostanziale tra impresa agricola e impresa commerciale
È la conseguenza dell’affievolirsi del collegamento con il «fondo» realizzato dalla riforma?
Le norme di riferimento
Ambito applicativo dello statuto speciale
Norme applicabili• Rappresentanza
• Azienda• Segni distintivi
• Scritture contabili
Non applicabiliFallimento
Le norme dello statuto speciale
Le norme di riferimento
Gli obblighi contabili
Tesi dell’assimilazione dell’impresa agricola a quella commerciale
Applicabili le norme dell’art.2195, in particolare il secondo comma: “ le disposizioni di legge che fanno riferimento alle imprese
commerciali si applicano se non risulta diversamente a tutte le attività indicate in questo articolo e alle imprese che le esercitano”
Le norme di riferimento
Il fallimento
Articolo 1 Legge fallimentare
Articolo 2221 codice civileGli imprenditori che esercitano un’attività commerciale, esclusi gli enti pubblici e i piccoli imprenditori, sono soggetti in caso di insolvenza alle
procedure del fallimento …
Le norme di riferimento
L’imprenditore agricolo
L’innovazione della norma
Attenuazione del collegamento con il
fondo → ampliamento del concetto di fondo
Riferimento al ciclo biologico o una sua
fase necessaria
Il ciclo biologico “può” e non “deve”
utilizzare il fondo
L’articolo 2135
Gli elementi costitutivi
Attività connesse
• Coltivazione del fondo• Selvicoltura• Allevamento di animali
• “ciclo biologico”: attività dirette al mantenimento o all’evoluzione di una specie animale o vegetale
• utilizzo del fondo quale strumento, effettivo solo potenziale, per l’esercizio di tali attività
L’articolo 2135
Le attività connesse
… alle attività connesse
Dalle attività agricole «di base» …
PREVALENZA
La prevalenza sostituisce l’esercizio normale dell’attività agricola
L’articolo 2135
Le caratteristiche della connessione
Soggettivo Inerenza dell’attività all’imprenditore agricolo
Coerenza economica con l’attività agricola essenziale
Oggettivo
L’articolo 2135
Le attività connesse «tipizzate»
1 Attività connesse di produzione
Attività connesse di fornitura di servizi
Attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale
Attività di ricezione e ospitalità
2
3
4
L’articolo 2135
La prevalenza nelle connesse «tipizzate»
Articolo 2135 codice civileAlternativamente
Quantitativa Qualitativa
L’articolo 2135
La prevalenza nelle connesse «non tipizzate»
Attività di produzione di energia da fonti agroforestali
Articolo 1, comma 426 Legge n. 266/2005Individuazione della prevalenza – Circolare n. 32/E/2009
Nuovo regime – DL n. 66/2014Proroga – Legge di Stabilità 2015
L’articolo 2135
Forme dell’imprenditore agricolo
Individuale
Collettivo
• Società semplice• Società di persone• Società di capitali
• Coltivatore diretto (CD)• Imprenditore agricolo professionale (IAP)• Piccolo imprenditore agricolo (PIA)
Le figure professionali
L’imprenditore agricolo professionale
I requisiti richiesti
Possiede conoscenze e competenze professionali
• Dedica alle attività ex articolo 2135 codice civilealmeno il 50% del proprio tempo complessivodirettamente o come socio (nelle zone svantaggiatealmeno il 25%)
• Ricava dall’attività agricola almeno il 50% del proprioreddito globale da lavoro (nelle zone svantaggiatealmeno il 25%)
Le figure professionali
La società Iap
Pre-requisitoLo statuto deve prevedere l’esercizio esclusivo delle
attività di cui all’articolo 2135 codice civile
Condizioni
Società di persone: almeno un socio deve essere inpossesso e della qualifica di Iap – Per le Sas la qualificaè riferita ai soci accomandatari.Società di capitali: almeno un amministratore deveessere in possesso della qualifica di Iap.Società cooperative: almeno un socio amministratoredeve essere in possesso della qualifica di Iap.
Attenzione! l’amministratore può apportare la qualifica a una sola società
Le figure professionali
La società agricola
La ragione sociale o la denominazione sociale delle società che hanno quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività di cui all'articolo 2135 del
codice civile deve contenere l'indicazione di società agricola. Non costituiscono distrazione dall'esercizio esclusivo delle attività agricole la locazione, il
comodato e l'affitto di fabbricati ad uso abitativo, nonché di terreni e di fabbricati ad uso strumentale alle attività agricole di cui all'art.2135 del c.c.,
sempreché i ricavi derivanti dalla locazione o dall'affitto siano marginali rispetto a quelli derivanti dall'esercizio dell'attività agricola esercitata. Il
requisito della marginalità si considera soddisfatto qualora l'ammontare dei ricavi relativi alle locazioni e affitto dei beni non superi il 10% dell'ammontare
dei ricavi complessivi. Resta fermo l'assoggettamento di tali ricavi a tassazione in base alle regole del Tuir.
Le figure professionali
Il coltivatore diretto
Colui che esercita un’attività agricola ai sensi dell’articolo 2135 codice civile, direttamente e abitualmente, utilizzando il lavoro proprio o
della sua famiglia, e che la sua forza lavorativa non sia inferiore ad un terzo di quella complessiva richiesta dalla normale conduzione del
fondo
Le figure professionali
IMPOSIZIONE DIRETTA E IRAP
Inquadramento generale
Tipologie di reddito
Redditi fondiari Irpef-Ires Irap
Imposte dirette
Tipologie di reddito
Reddito dominicale Reddito fabbricatiReddito agrario
Inquadramento generale
Imposte dirette
Modalità di determinazione catastale ma …
1 Articolo 31 L. n. 724/1993
Articolo 3, comma 50 Legge n.662/1996
Articolo 1, comma 512 Legge n.228/2012
Articolo 7 D.L. n. 91/2014
2
3
4
Redditi fondiari
Criteri di imputazione
Generale
Criterio soggettivo
Criterio temporale
Deroghe
• Articolo 26, comma 1 – «salvo quanto stabilitodall’articolo 33 …»
• Contitolarità• Coesistenza di più diritti reali
Redditi fondiari
Reddito dominicale
Caratteristica Imputazione a prescindere dalla percezione
Eccezioni
Pertinenze di fabbricati
Terreni concessi per usi non agricoli
Terreni di Snc e Sas
Redditi fondiari
Reddito dominicale determinazione
Casi particolariSerre e terreni adibiti a funghicoltura
Superfici per allevamenti ittici
Variazioni permanenti e involontarie
In aumento In diminuzione
Redditi fondiari
Reddito dominicale
Perdite per mancata coltivazione
Non dipendenti dalla tecnica agraria
Eventi naturali
Redditi fondiari
Mancata coltivazione
Post DL n. 91/2014 - deve essere a causa di un evento naturale: autocombustione, fulmini, eruzioni vulcaniche
Non è un evento naturale l’incendio accidentale
Redditi fondiari
Reddito dominicale determinazione
Reddito agrario
Definizione
Articolo 32 «…parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale di esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati»
Redditi fondiari
Reddito agrario
Chi è il titolare?
Chi esercita un’attività agricola
Coltivazione del fondoSilvicoltura
Allevamento di animaliAttività equiparata
Redditi fondiari
Forme imprenditore agricolo
Individuale
Collettivo• Società semplice• Società di persone• Società di capitali
• Coltivatore diretto (CD)• Imprenditore agricolo professionale (IAP)• Piccolo imprenditore agricolo (PIA)
Redditi fondiari
L’imprenditore agricolo svolge
Attività principaliColtivazione del fondoSilvicolturaAllevamento di animali
Attività connesse per prodottoAttività connesse per azienda
Caso operativo
Redditi fondiari
Criterio
Dalla normalità alla prevalenza
Le attività di cui al terzo comma dell’art. 2135 del c.c., dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e
valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o
dall’allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati, ogni due anni e tenuto conto dei criteri di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze su proposta del Ministro delle
politiche agricole e forestali
Redditi fondiari
Attività agricole principali
Quali sono le attività agricole per definizione
Coltivazione del fondo
Produzione di vegetali
Silvicoltura Allevamento
di animali
Redditi fondiari
Se effettuato con mangimi ottenibili almeno per ¼ dal terreno
Allevamento inteso come sviluppo e crescita
Non un intero ciclo biologico
Articolo 32, comma 3Decreto ministeriale che
determina, per ogni specie animale il numero di capi
DM 18 dicembre 2014
Allevamento di animali
Redditi fondiari
Tenuta registro carico – scarico (Circolare n. 150/1978)
Scopo: verificare il rispetto dei parametri DM 18 dicembre 2014
Rispetto Reddito agrario ex articolo 32
Mancato rispettoFranchigia ex articolo 32
Eccedenza reddito di impresa ex articolo 56, comma 5
Allevamento di animali
Redditi fondiari
Regime forfettizzato ex articolo 56, comma 5
Requisito soggettivo
Requisito oggettivo
UnisoggettivitàAnimali della Tabella 3 DM 18 dicembre 2014
Possesso di un terreno
Imprese individualiSocietà semplici
Enti non commerciali
Redditi fondiari
Allevamento di animali
Modalità di determinazione
1 Normalizzazione del reddito agrario alla VI fascia
Individuazione del numero di capi allevabili normalizzato
Individuazione capi eccedenti (registro carico – scarico)
Moltiplicazione capi eccedenti per il valore medio
2
3
4
Redditi fondiari
Allevamento di animali
Tenuta registro carico - scarico
Circolare n. 150/1978
Scopo: verificare il rispetto dei parametri DM 18 dicembre 2014
Rispetto Reddito agrario ex
articolo 32
Mancato rispettoFranchigia ex articolo 32
Eccedenza reddito di impresa ex articolo 56, comma 5
Mancato rispettoReddito di impresa ex articolo 55
Redditi fondiari
Allevamento di animali
Produzione vegetali in serra
Determinazione catastale reddito
Nel limite del doppio del terreno su cui insiste (Ris. 148/E/2000)
Rispetto Reddito agrario ex articolo 32
Mancato rispettoFranchigia ex articolo 32
Eccedenza reddito di impresa ex articolo 56-
bis
Mancato rispettoReddito di impresa ex
articolo 55
Redditi fondiari
Determinazione catastale reddito
Manipolazione, conservazione, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione
Unisoggettività DM 17 giugno 2011Prevalenza
Redditi fondiari
Attività connesse
Scopo
1 Incremento quantitativo
Miglioramento qualitativo
Ampliamento della gamma
2
3
Redditi fondiari
Decreto ministeriale 17 giugno 2011
Rispetto Reddito agrario ex articolo 32
Mancato rispettoReddito di impresa ex
articolo 56bis
Mancato rispettoReddito di impresa
ex articolo 55
Redditi fondiari
Elenco prodotti
Modalità di determinazione
Quantitativo Misurazione a valleValore
normale
Redditi fondiari
Prevalenza
Attività agricole per connessione
Articolo 1, comma 423 Legge n. 266/2005 «La produzione e la cessione di energia elettrica o calorica da fonti rinnovabili agroforestali e
fotovoltaiche effettuate da imprenditori agricoli costituiscono attività connesse ai sensi dell’articolo 2135 comma 3 codice civile (e si
considerano produttive di reddito agrario)
Agroenergie
Reddito agrario
Definizione
Tipologie
SoleVento
Risorse idricheRisorse idrogeologiche
BiomasseMaree e moto ondoso
Le fonti rinnovabili sono quelle che per le lorocaratteristiche intrinseche si rigenerano o nonsono esauribili. Il loro utilizzo non pregiudica lerisorse per le generazioni future
Inquadramento
Agroenergie
Natura dell’impianto fotovoltaico
1 Corte di Cassazione sentenza n.16824/2006
Risoluzione n.3/T/2008
Circolari n.46/E/2007, n.38/E/2010 e n.12/E/2011
Question time n.5-04215 del 16 febbraio 2011
2
3
4
Agroenergie
Circolare n. 36/E/2013
poiché “la definizione di bene mobile o immobile non sipresta ad una interpretazione univoca ai fini fiscali, perragioni di semplificazione, si ritiene opportuno qualificare gliimpianti fotovoltaici sulla base della loro rilevanza catastale”
gli impianti devono essere accatastati in D/1 e nellarelativa rendita catastale attribuita devono essereconsiderati anche i pannelli fotovoltaici
Caso operativo
Agroenergie
Conseguenze
D/10 a condizione se: reale correlazione tra i terreni, che non devono più,
essere ubicati nello stesso comune o in quelli limitrofia quello di realizzazione dell’impianto, e l’aziendaagricola
rispetto, alternativamente, di uno dei requisitioggettivi come individuati nella Circolaren.32/E/2009, §4. punti 1 e 2.
Caso operativo
Agroenergie
Prevalenza fotovoltaico (ante DL n. 66/2014)
Franchigia per i primi 200 kWL’eccedenza deve rispettare
1
2
3
volume di affari attività agricola > volume di affari cessione energia eccedente i primi 200 kW senza computare gli incentivi ricevuti
produzione da impianti con integrazione architettonica o parzialmente integrati
nel limite di 1 mW, ogni 10 kW prodotti (eccedenti i primi 200 kW) si deve detenere (anche in affitto) 1 ha di terreno utilizzato per fini agricoli
Agroenergie
Prevalenza fotovoltaico (ante DL n. 66/2014)
Franchigia per i primi 200 kWL’eccedenza deve rispettare
Iva
Irap
Ritenuta
Contabilità separata ex articolo 36 d.P.R. n. 633/1972
Segue le aliquote previste in base alla tipologia di reddito
PF e Società semplici – se reddito di impresaSocietà agricole - sempre
Agroenergie
Regime fiscale post DL n. 66/2014
Comma 1
Comma 1bis
Per l’anno 2014 e 2015 (Legge n. 190/2014):Fonte agroforestale: per i primi 2.400.000 kWh
annui reddito agrarioFonte fotovoltaica: per i primi 260.000 kWh annui
reddito agrario
All'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto il coefficiente di redditività del 25%
Decorrenza 1°gennaio 2016 – (Legge n.190/2014)
Agroenergie
Le energie da biomassa
Biomassa
Biomassa
la parte biodegradabile dei rifiuti e residui provenienti dall’agricoltura (comprendente
sostanze vegetali e animali) e dalla silvicoltura (es. biomasse legnose che si ottengono da legna da ardere, cippato di origine agroforestale o pellet
derivante da segatura del legno (Circolare n. 32/E/2009)
la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall’agricoltura
(comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse,
nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani (Direttiva 2009/28/CE)
Agroenergie
Caso operativo
Incentivazione energia da biomasse
Certificati verdi - strumento di incentivazione alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili
introdotto dal D.Lgs. n.79/1999
Certificati CO2 - diritto di emettere una tonnellata di biossido di carbonio equivalente per un periodo
determinato
(art.3, co.1, lett.a) Direttiva 2003/87/CE)
Agroenergie
Le energie da biomassa
Inquadramento giuridico
Imposizione
Imposizione diretta – rilevanza soggettivaImposizione indiretta – prestazioni di servizio, ai
sensi dell’articolo 3, secondo comma, n.2), del DPR n. 633/72 (Risoluzione n.71/E/2009)
Circolare 46/E/2007 - titoli
Risoluzione n.71/E/2009 e Circolare n. 32/E/2009 –beni immateriali strumentali
Agroenergie
ex articolo 56bis
Escluse le forme societarie
Rispetto della prevalenza nella normalità
Determinazione forfettaria
Prestazioni di servizi
Regime forfettizzato
Società agricole ex D.Lgs. n.99/2004
Possibilità
Attenzione!
Il reddito resta un reddito di impresa (articolo 3 D.M. n.213/2007)
Non sono soggette alle regole sulle società di comodo
Le società di persone, le società a responsabilità limitata e le società cooperative, che
rivestono la qualifica di società agricola … possono optare per l'imposizione dei redditi
ai sensi dell'art.32…”.
Non serve essere società Iap
Società agricole
Evoluzione della tassazione
d.P.R. n.597/1973 – tassazione catastale su base oggettiva
Legge n. 662/1996 – ricomprensione nel reddito di impresa per Snc e Sas
Legge n. 296/2006 – possibilità di optare per la determinazione catastale – escluse Spa e Sapa
Attenzione! Risoluzione n. 177/E/2010 ma …
Società agricole ex D.Lgs. n.99/2004
Società agricole
Società agricole ex D.Lgs. n.99/2004
Requisiti
Regole
DI n. 213/2007Articolo 1 - ambito di applicazioneArticolo 2 - modalità di opzioneArticolo 3 – modalità di determinazione del redditoArticolo 4 – componenti in dichiarazioneArticolo 5 - plusvalenze e minusvalenze
Oggetto esclusivo deve essere lo svolgimento di un’attività agricola
Deroghe: attività strumentali a quelle agricole, compatibili con l’oggetto sociale
Società agricole
Caso operativo
Esoneri da Irap
Articolo 3, comma 2, lett.d) D.Lgs. n. 446/1997
Persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali con un volume di affari Iva < 7.000 euro composto per 2/3 prodotti Tabella A, Parte I d.P.R.
n.633/1972
Attenzione! – Cassazione n.21122/2010
Irap
Società di persone e di capitaliRegole ordinarie
Società semplici e imprese individuali
Corrispettivi soggetti a registrazione - Acquisti
inerenti l’attività agricola soggetti a registrazione
Risoluzione n.3/E/2012
Irap
Modalità di determinazione
Redditi determinati forfettariamente ex articolo 56bis
Circolare n. 44/E/2004 Reddito forfettizzato + Retribuzioni personale dipendente + Compensispettanti ai collaboratori coordinati e continuativi + Compensi perprestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente + Interessipassivi
Irap
Base imponibile
Art. 67 e 68 Tuir
1 Lottizzazione terreni
Cessione terreno edificabile
Indennità di esproprio
Indennità temporanea di occupazione
2
3
4
Indennità per il rilascio anticipato del terreno 5
Redditi diversi
6 Affitto terreno per usi non agricoli
Affitto d’azienda
Attività commerciali occasionali
Cessione quote latte e diritti reimpianto vigneti? Risoluzione n. 51/E/2006
7
8
9
Smaltimento fanghi – Risoluzione n.74/E/201010
Redditi diversi
Art. 67 e 68 Tuir
Attività agrituristica
Legge n.96/2006 definisce gli aspetti generali demandando alle singole Regioni (articolo 4, comma 2) l’individuazione dei parametri effettivi
fermo restando che sono
Attività esercitate da imprenditori agricoli ex articolo 2135 codice civile
Possono assumere anche la forma di società di persone o di capitali
Offrono ricezione e ospitalità utilizzando la propria struttura produttivae operando in connessione con le attività agricole principali dellacoltivazione del fondo, della silvicoltura e dell’allevamento di animali
Agriturismo
Regime fiscale
Agevolazioni
Bonus digitalizzazione – per il triennio 2014-2016credito di imposta pari al 30% dei costi sostenuti nellimite complessivo di 12.500 euro (articolo 9 DL n.83/2014)Bonus alberghi - per il triennio 2014-2016 credito diimposta pari al 30% dei costi sostenuti nel limitecomplessivo di 200.000 euro (articolo 10DL n. 83/2014)
Irpef – Ires - tassazione forfettaria nella misuradel 25% dei ricavi conseguiti al netto dell’Iva(articolo 5 L. n. 413/1991)
Irap – aliquota ordinaria
Iva – 50% dell’ammontare complessivo
Agriturismo
Tassazione
IVA
Origine e gerarchia delle fonti
Direttiva n.77/388/CE – Direttiva n.2006/112/CE
d.P.R. n. 633/1972
Articolo 34 Articolo 34bis
L’Iva
Genesi del regime speciale
Direttiva n.2006/112/CE – considerando n. 50
Per quanto riguarda gli agricoltori, è opportuno lasciare agli Stati membri la facoltà di applicare un regime speciale che preveda la
compensazione forfettaria dell’Iva a monte a favore degli agricoltori che non rientrano nel regime normale. È necessario fissare i principi fondamentali del regime speciale e adottare un metodo comune di
determinazione del valore aggiunto realizzato da tali agricoltori ai fini della riscossione delle risorse proprie
Articoli 295-305 Direttiva n. 2006/112/CE
L’Iva
Articolo 295 - definizioni
1 Produttore agricolo
2 Azienda agricola, silvicola e ittica
Agricoltore forfettario
Prodotti agricoli
Prestazioni di servizi agricoli
Onere dell’Iva a monte
% forfettarie di compensazione
Compensazione forfettaria
3
4
5
6
7
8
L’Iva
introduce la possibilità di
Articolo 34 – Regime speciale per i produttori agricoli
Articolo 34bis – Attività agricole connesse
L’Iva
Articolo 296
Articolo 34 Regime speciale Iva
Regime Iva di esonero
Articolo 34, comma 11
Articolo 34bis Regime Iva di forfettizzazione per le attività connesse
Opzione per il regime ordinario
L’Iva
Regimi
Articolo 34 – per le cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella prima
parte dell’allegata Tabella A effettuate dai produttori agricoli
Regime soggettivo Requisito oggettivo
Regime speciale
Norma
Chi sono i produttori agricoli?
1
I soggetti che esercitano le attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile e quelli che esercitano attività di pesca in acque dolci,
di piscicoltura, di mitilicoltura, di ostricoltura e di coltura di altri molluschi e crostacei, nonché di allevamento di rane
Regime speciale
Forme dell’imprenditore agricolo
Individuale
Collettivo• Società semplice• Società di persone• Società di capitali
• Coltivatore diretto (CD)• Imprenditore agricolo professionale (IAP)• Piccolo imprenditore agricolo (PIA)
Regime speciale
Chi sono i produttori agricoli?
2
gli organismi agricoli di intervento, o altri soggetti per loro conto, cheeffettuano cessioni di prodotti in applicazione di regolamenti della Unioneeuropea concernenti l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti stessi
3
le cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decretolegislativo 18 maggio 2001, n. 228; le associazioni e loro unioni costituite ericonosciute ai sensi della legislazione vigente, che effettuano cessioni di beniprodotti prevalentemente dai soci, associati o partecipanti, nello statooriginario o previa manipolazione o trasformazione, nonché gli enti cheprovvedono per legge, anche previa manipolazione o trasformazione, allavendita collettiva per conto dei produttori soci
Regime speciale
Quali sono i prodotti della Tabella A?
La prima parte della tabella A) contiene prodotti agricoli e ittici che si ricavano dall’agricoltura senza necessità di alcuna
manipolazione o trasformazione per essere commercializzati, ovvero, qualora queste manipolazioni o trasformazioni siano necessarie o volute, esse sono tali da
«rientrare nell’esercizio normale dell’agricoltura»
Animali vivi, da stalla e da cortile - Pesci derivanti dalla pesca in acque dolci e dalla piscicoltura - Carni di conigli domestici e volatili da cortile - Latte e prodotti derivati -
Frutta - Verdura - Vino - Fiori - Legno grezzo - Lana, canapa e altri prodotti similari
Regime speciale
Esclusioni
da Tabella A
Carni macellate di animali della specie bovina, ovina e caprinaInsaccati
Marmellate Motivo : subiscono una trasformazione e quindi perdono la
connotazione di bene risultante dall’«attività di produzione agricola»
Regime speciale
Meccanismo applicativo
Fino al 1997
neutralità delle cessioni effettuate nel regime agricolo
Imposta dovuta sulle vendite di pari importo rispetto a quella detraibile dal contribuente
Imposta applicata con % di compensazione ridotte rispetto all’aliquota normale, che servivano a
compensare l’IVA che aveva gravato sugli acquisti effettuati dal produttore agricolo e che si
presumeva pari a quella applicata sulle vendite
Regime speciale
Meccanismo applicativo
Dal 1° gennaio 1998
Regime speciale agricolo diventa un regime speciale di detrazione e non anche un regime
speciale di applicazione del tributo
Detrazione dell’imposta forfettizzata, a copertura dell’Iva assolta per l’acquisto di beni e servizi
necessari per l’espletamento dell’attività agricola o di pesca nella misura corrispondente alle % di compensazione applicate sull’ammontare dei
prodotti
Regime speciale
Modalità di determinazione
la detrazione prevista nell'articolo 19 è forfettizzata in misura pari all'importo risultante dall'applicazione, all'ammontare imponibile
delle operazioni stesse, delle percentuali di compensazione stabilite, per gruppi di prodotti, con decreto del Ministro delle finanze di
concerto con il Ministro per le politiche agricole. L'imposta si applica con le aliquote proprie dei singoli prodotti
Iva a creditoCorrispettivo di vendita X % compensazione
Iva a debitoCorrispettivo vendita X aliquota edittale
Iva da versareCorrispettivo vendita X (% ordinaria - % compensazione)
Regime speciale
Percentuali di compensazione
Articolo 298 - Le % forfettarie di compensazione sono determinate in base ai dati macroeconomici relativi ai soli agricoltori forfettari degli ultimi 3 anni.Articolo 299 - Le % forfettarie di compensazione non possono avere l'effetto di procurare al complesso degli agricoltori forfettari rimborsi superiori agli oneri dell'Iva a monte
D.M. 12 maggio 1992
D.M. 30 dicembre 1997
D.M. 23 dicembre 2005
Regime speciale
Le percentuali di compensazione, determinate con decreto ministeriale, possono essere utilizzate esclusivamente per determinare l’Iva detraibile
Deroga L'imposta si applica con le aliquote proprie dei singoli prodotti, salva
l'applicazione delle aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione per i passaggi di
prodotti ai soggetti di cui al comma 2, lettera c), che applicano il regime speciale e per le cessioni effettuate
dai soggetti di cui al comma 6, primo e secondo periodo.
Le percentuali di compensazionesono applicabili anche alle cessionidi prodotti agricoli nei casi di:•conferimenti da parte dei soggettiin regime speciale a cooperative,loro consorzi, associazioni e lorounioni che si trovano pure nelregime speciale;•cessioni effettuate dai soggettiesonerati.
Utilizzo delle percentuali
Regime speciale
Adempimenti in regime speciale
1 Emissione del documento di consegna ai fini della fatturazione differita
2 Emissione della fattura di vendita con applicazione delle imposte edittali
Registrazione delle fatture di acquisto e di vendita
Liquidazione dell’imposta
Comunicazione dati Iva
Dichiarazione annuale Iva
3
4
5
6
7 Volume d’affari Iva
Regime speciale
Inapplicabilità del regime speciale
Articolo 34, comma 4
Scopo antielusivo
Quando:- si effettuano cessioni di beni contenuti nella parte I
tabella A da parte di produttori che si trovano inregime ordinario
- il bene oggetto di cessione è pervenuto al cedente amezzo di un atto non assoggettato ad Iva
La detrazione forfettizzata non compete per le cessionidei prodotti indicati nel comma 1 il cui acquisto derivi daatto non assoggettato ad imposta, sempre che ilcedente, il donante o il conferente, sia soggetto alregime ordinario
Regime speciale
Operazioni diverse
Impresa mista
Se il contribuente, nell'ambito della stessa impresa, ha effettuato ancheoperazioni imponibili diverse da quelle indicate nel comma 1, queste sonoregistrate distintamente e indicate separatamente in sede di liquidazioneperiodica e di dichiarazione annuale. Dall'imposta relativa a tali operazioni sidetrae quella relativa agli acquisti e alle importazioni di beni non ammortizzabilie ai servizi esclusivamente utilizzati per la produzione dei beni e dei servizi cheformano oggetto delle operazioni stesse
Regime speciale
Operazioni diverse Cessioni di beni non rientranti nella Parte I della Tabella A del d.P.R.
633/72
• Volatili da cortile morti e surgelati• Pesci congelati o surgelati• Frutta congelata o surgelata • Tutti gli altri beni indicati nella Parte II e III della tabella A, qualora vengano
ceduti nell’ambito dell’impresa agricola e siano ottenuti mediante l’esercizio di una delle attività connesse
• Trattori e attrezzatura varia aziendale (tali beni, anche se non concorrono a formare il volume di affari, costituiscono sempre una cessione di beni e ,quindi un’operazione diversa)
• Ogni altro bene che, rientrando nell’attività propria dell’impresa agricola, costituisca operazione imponibile ai fini Iva
N.B. Devono essere occasionali altrimenti determinano una nuova attività
Regime speciale
Operazioni diverse
Prestazioni di servizi rese con mezzi e risorse normalmente impiegate nell’esercizio
dell’impresa agricola
• Aratura di terreni altrui con macchine agricole• Moliture di olive mediante frantoio usato e gestito per le olive proprie• Trebbiatura del grano• …
Tali operazioni non configurano più impresa mista ma …
Regime speciale
Attività diversa
NON È
IMPRESAMISTA
Separazione attività ex articolo 36
Cessione sistematica di prodotti non parte I
della tabella Aper la cui produzione
è necessaria un’autonoma
organizzazione di mezzi e capitali
Sistematica e abituale prestazione di servizi con mezzi diversi da quelli dell’impresa
agricola
Attività esercitate dall’imprenditore agricolo
Regime speciale
Articolo 34 bis d.P.R. n. 633/72 - Per le attività dirette alla produzione di beni ed alla fornitura di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile …
Si intendono comunque connesse le attività… dirette allamanipolazione, conservazione, trasformazione,commercializzazione e valorizzazione che abbiano adoggetto prodotti ottenuti prevalentemente dallacoltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento dianimali, nonché le attività dirette alla fornitura di benio servizi mediante l'utilizzazione prevalente diattrezzature o risorse dell'azienda normalmenteimpiegate nell'attività agricola esercitata, ivi compresele attività di valorizzazione del territorio e delpatrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione edospitalità come definite dalla legge.
Circolare n.6/E/2005 il regimeintrodotto dall’articolo 34 bis si applicasolo alle attività di fornitura di servizi.Estendere la forfettizzazione delladetrazione Iva alle cessioni di prodottidiversi da quelli elencati nella tabellaA, parte I sarebbe incompatibile con lanorma comunitaria che riconoscel’applicazione del regime speciale aisoli beni e servizi elencati negli allegatialla medesima direttiva
Regime attività connesse
Ambito applicativo limitato
Le conseguenze
SIIva forfettizzata
art 34 bis
NO Iva forfettizzata
art 34 bis
Attività di produzione di beni nei limiti
dell’art 2135 co 3 non inclusi nella tabella A parte I del DPR 633/72
Attività di fornitura servizi nei limiti dell’art 2135 comma 3
Regime attività connesse
Ambito applicativo
I produttori che rispettano i seguenti limiti
Quantitativo Conseguito nell’anno precedente ( o
presumano di conseguire nell’anno di inizio attività) un volume di affari non
superiore a 7.000 euro
QualitativoIl volume di affari deve essere costituito per almeno 2/3 dalla
cessione di prodotti agricoli contenuti nella parte I, Tabella A
d.P.R. 633/72
Il volume di affari comprende l’ammontare complessivo delle cessioni di beni eprestazioni di servizi effettuate nell’anno, registrate o soggette a registrazionesecondo gli articoli 23 e 24, tenuto conto altresì delle variazioni in aumento o indiminuzione di cui all’art 26 del D.P.R. 633/72.Non concorrono alla sua formazione le cessioni di beni ammortizzabili e i passaggiinterni di beni tra le attività separate
Regime di esonero
Funzionamento
1Applicazione delle aliquote corrispondenti alle % di compensazione in virtù dell’espressaderoga, contenuta nell’ultimo periodo del comma 1 dell’art 34 d.P.R. 633/72, alla generaleapplicazione delle aliquote proprie dei beni ceduti
2
Emissione da parte dei cessionari e dei committenti del produttore agricolo esonerato diun’autofattura in duplice esemplare (una delle quali da consegnare all’agricoltore) con lemodalità e nei termini previsti dall’art 21 d.P.R. 633/72. Tale documento contiene l’impostasul valore aggiunto che il cessionario/committente dovrà versare all’agricoltore esonerato,determinata sulla base delle % di compensazione o, nel caso di operazioni diverse, con lealiquote proprie dei beni oggetto della cessione. L’autofattura dovrà essere annotatadall’acquirente nel solo registro acquisti e permette la detrazione dell’imposta in essaindicata alle condizioni e nei limiti previsti
Esonero dal versamento dell’imposta e dagli obblighi documentali e contabili difatturazione, registrazione, liquidazione periodica e presentazione della dichiarazioneannuale IVA e della comunicazione annuale dei dati IVA. Resta l’obbligo di numerazione econservazione delle fatture e delle bollette doganali relative agli acquisti e alle importazionie delle fatture di vendita emesse per loro dai cessionari o dai committenti
3
Regime di esonero
Rispetto del limite qualitativo(cessione di prodotti agricoli,
parte I, tabella A, non inferiore a 2/3 del volume di
affari)
Superamento del limite qualitativo
(cessione di prodotti agricoli, parte I, tabella A, non inferiore a 2/3 del volume di affari)
Rispetto del limite
quantitativo (euro 7000)
Il contribuente può continuaread usufruire del regime diesonero, senza procedere alversamento di alcuna imposta
Il contribuente deve versare, già nell’anno in cui avviene ilsuperamento del limite qualitativo, l’iva relativa alleoperazioni diverse (al netto di quella assolta sui relativiacquisti) effettuando gli adempimenti relativi; eglituttavia non decade dalla possibilità di fruire del regimedi esonero anche per l’anno successivo
Superamento del limite
quantitativo (euro 7000)
Il contribuente cessa di operarenel regime di esonero a partiredall’anno successivo, ma non haalcun obbligo di comunicazioneall’AdE salvo non affidi lacontabilità a terzi
Il contribuente deve versare, già nell’anno in cui avviene ilsuperamento del limite qualitativo, l’iva relativa alleoperazioni diverse ( al netto di quella assolta sui relativiacquisti), effettuando gli adempimenti relativi; a partiredall’anno successivo cessa, inoltre, di operar in regime diesonero
Regime di esonero
Funzionamento
Superamento del limite quantitativoObblighi
Annotazione nel registro ex art 39 d.P.R. 633/72 in forma riepilogativa:• autofatture ricevute relative alle cessioni di prodotti distinte per % di compensazione• autofatture relative alle operazioni «diverse» distinte per aliquota• cessioni di prodotti agricoli, nonché di altri beni e delle prestazioni effettuate nei confronti di
privati consumatori senza emissione di fattura, distinte per aliquota• fatture di acquisto e le bollette doganali relative ad acquisti ed importazioni che riguardano
esclusivamente le operazioni diverse, al fini di determinare l’iva detraibileEntro la presentazione della DR annuale IVA che deve essere regolarmente presentata dalproduttore agricolo.Obbligo di liquidazione dell’imposta relativa all’intero anno solare e procedere al versamentodell’iva sulle operazioni diverse, detratta quella assolta sugli acquisti utilizzati per l’effettuazionedelle predette operazioni
Attenzione !L’acquirente di continuare ad emettere autofattura applicando sull’acquisto di prodotti agricoli le % di
compensazione
Regime di esonero
Natura e variazione dei regimi
Fatti concludenti ma comunicata all’AdE per non incorrerein sanzioni. Opera:• in caso di ritorno al regime di esonero, siano stati
rispettati i limiti quanti/qualitativi previsti dalla normae siano trascorsi i tre anni di vincolo
• in caso di ritorno al regime speciale sia trascorso iltriennio
I produttori agricoli in regime speciale possono optare peril regime ordinarioI produttori agricoli in regime di esonero possono optareper il regime speciale ovvero per quello ordinarioDurata triennale e può avvenire anche per fatticoncludenti (la comunicazione all’AdE, da effettuarsi conla DR Iva relativa all’anno in cui è stata esercitata, ha meraefficacia formale)
Esercizio
Revoca
Il regime speciale e quello di esonero sono i regimi di naturale appartenenza, tuttavia possono essere abbandonati esercitando specifica opzione, dandone comunicazione nella DR IVA presentata
nell’anno successivo
Regimi Iva
Nel regime ordinario il produttore agricolo avendo la possibilità di detrarre l’IVA sugli acquisti secondo le regole ordinarie, potrà maturare una posizione creditoria, ivi compresa
la possibilità di compensare (orizzontalmente) debiti per altre imposte vs Erario o per contributi e la possibilità di chiedere il rimborso ai sensi dell’articolo 30 d.P.R. 633/72
Fattori da valutare
Ammontare IVA sugli acquisti che si prevede di effettuare nel corso del periodo di imposta
Ammontare IVA detraibile determinata applicando le regole di detrazione ordinarie Forbice tra aliquota edittale ed aliquota compensativa Vincolo temporale di permanenza nel regime ordinario Eventuale rettifica alla detrazione
Regimi Iva
Natura e variazione dei regimi
Rettifica per il cambio di regime
Il produttore agricolo in regime ordinario Iva al momentodell’acquisto dei beni da impiegare nel processo produttivo hadetratto l’imposta sugli acquisti secondo le ordinarie regole Ivae fatte salve espresse limitazioni di legge; la suddetta normavieta a tale produttore che transita al regime speciale didetrarre nuovamente l’Imposta
Il produttore agricolo in regime speciale Iva al momentodell’acquisto dei beni da impiegare nel processo produttivonon ha potuto detrarre alcuna imposta sugli acquisti in attesadi vedersi riconoscere tale detrazione in misura forfettizzata almomento della cessione dei prodotti agricoli; la suddettanorma consente a tale produttore che transita al regimeordinario di evitare una duplicazione di imposta in quanto talisoggetti non potrebbero detrarre alcuna imposta
Da speciale a ordinario
Da ordinario a speciale
Il cambio di regime (per opzione o per atti straordinari) comporta la rettifica ex articolo 19bis2 d.P.R. n.633/72, alla detrazione,
limitatamente ai beni e servizi non ancora ceduti o utilizzati
Regimi Iva
Rettifica da regime speciale a ordinario
• La valorizzazione dei prodotti agricoli finiti e quelli in corso di lavorazione edei frutti pendenti deve avvenire al valore normale. A tale valore, al fine dideterminare la rettifica si applicano le % di compensazione vigenti almomento in cui la rettifica andava operata
• La valorizzazione delle materie prime e la quantificazione dell’imposta stessadeve essere effettuata sulla base delle fatture di acquisto dei singoli beni
Prodotti agricoli di cui alla tabella A o altri beni da impiegare nel processo produttivo
(mangimi, concimi, fertilizzanti…) in giacenza nell’azienda
Frutti pendenti
Nasce il diritto al recupero dell’Iva
su alcuni beni:
Regimi Iva
Rettifica da regime speciale a ordinario
Per i fabbricati o loro porzioni occorrefare riferimento al periodo di acquistoe al prezzo pagato, detraendo tantidecimi quanti anni che mancano alraggiungimento del decennio
A condizione che al momento di
passaggio di regime non sia
trascorso il relativo periodo di tutela fiscale:
10 anni da acquisto o
costruzione per i fabbricati e 5
anni per gli altri beni amm.li
Beni ammortizzabili
materiali e immateriali (es.
macchine e attrezzi, marchi
e brevetti…)
Fabbricati o loro porzioni
Per i beni amm.li, esclusi i fabbricati,occorre fare riferimento al periodo diacquisto e al prezzo pagato, detraendotanti quinti quanti anni che mancano alraggiungimento del quinquennio
Regimi Iva
Rettifica da regime speciale a ordinario
Utilizzo del risultato della rettifica
È un credito di imposta da utilizzare nella prima liquidazione periodica utile, previa specifica annotazione nel registro di cui articolo 23.La rettifica deve essere confermata in sede di redazione della DR
annuale da presentare per l’anno cui si riferisce la stessa
Regimi Iva
La rettifica da regime ordinario a speciale
Bisogna redigere l’inventario e valorizzare i beni in giacenza ammontare della rettifica così determinata
È un debito di imposta da versare con la prima liquidazione periodica utile, mediante annotazione nel registro delle fatture emesse
Regimi Iva
Esportazioni e cessioni assimiliateArticolo 13 Legge n. 413/1991 - I produttori agricoli esportatori che fruiscono del regime
speciale Iva non possono effettuare acquisti e importazioni senza il pagamento dell’imposta
Scopo evitare una ingiustificata penalizzazione nei confronti dei suddetti soggetti che, da un lato,
pagano regolarmente l’Iva addebitata senza detrarla e, dall’altro, esportano i prodotti agricoli senza incassare la corrispondente imposta a valle e senza la possibilità di chiedere
rimborsi
Articolo 34, comma 9 - Ai soggetti di cui al comma 1 che effettuano le cessioni dei prodotti ivi indicati ai sensi degli articoli 8, primo comma, 38 quater e 72, nonché le cessioni
intracomunitarie degli stessi compete la detrazione o il rimborso di un importo calcolato mediante l'applicazione delle percentuali di compensazione che sarebbero applicabili per
analoghe operazioni effettuate nel territorio dello Stato
Iva teorica
hanno
diritto alla detrazione o al rimborso di Iva calcolata in base
alle % di compensazione che sarebbero state applicabili se si
fossero effettuate analoghe cessioni su territorio nazionale
I produttori agricoli in regime speciale che effettuano:
• esportazioni di cui all’art 8, co1 (esportazioni dirette, indirette e cessioni ad esportatori abituali)• cessioni a viaggiatori non residenti di cui all’articolo 38
quater• cessioni in base a trattati ed
accordi internazionali• cessioni intracomunitarie di
prodotti agricoli ed ittici
Esportazioni e cessioni assimiliate
Iva teorica
Articolo 38, comma 5 D.L. n. 331/93 - prevede delle soglie di detassazione IVA qualora vengano posti in essere acquisti intracomunitari da parte di enti non soggetti
passivi di imposta ovvero da soggetti senza diritto alla detrazione (tra i quali produttori agricoli in regime speciale)
Soglia - elevata con l’articolo 24, comma 7 L 88/09 da euro 8.2631,31 a euro 10.000Il superamento della predetta soglia comporta l’assoggettamento a Iva in Italia di tali
acquisti nonché obbligo ai seguenti adempimenti: annotazione fatture di acquisto entro il mese di ricevimento nei registri acquisti e
vendite, applicando l’imposta ordinaria (no % di compensazione); liquidazione e versamento dell’imposta; presentazione del modello Intra
Acquisti intraUe da produttori in regime speciale
Acquisti IC in regime speciale
Iva per le cooperativeArticolo 34, comma 1 – si considerano produttori
agricoli … le cooperative e loro consorzi …
• In presenza della condizione di prevalenza tutte le cessioni ricadono nel regime speciale
• Il regime speciale si applica anche quando la cooperativa sottoponga a processo di manipolazione o di trasformazione i prodotti conferiti o acquistati a patto che, a seguito di tali fasi di lavorazione, i prodotti rientrino nella Parte I della Tabella A
Le società cooperative sono considerate produttori agricoli
anche in riferimento ai prodotti acquistati presso terzi, purché gli
stessi non siano prevalenti rispetto a quelli conferiti dai soci.
La norma tributaria, ricalcando per le cooperative i concetti
espressi dall’art 1 co 2 del DLgs 228/01, si è allineata alle
disposizioni civilistiche
Cooperative
Iva per le cooperative
POSIZIONE ALIQUOTA CONFERIMENTO
Cooperativa e socio in regime speciale I passaggi alla cooperativa vanno fatturati con le % di compensazione
Cooperativa in regime speciale e socio in regime normale
I passaggi alla cooperativa vanno eseguiti con l’aliquota ordinaria
Cooperativa in regime normale e socio in regime normale
Cooperativa in regime normale e socio in regime speciale
Le modalità di applicazione dell’aliquota variano in base alle singole posizioni di soci e cooperativa
Cooperative
La fatturazione dei conferimenti
Fatturazione dei conferimenti alle cooperative agricole
Conferimento del socio in regime speciale
Il momento impositivo non è la consegna dei beni ma il pagamento
del prezzo al produttore da parte della cooperativa o dell’ente
Conferimento del socio in regime normale
La fatturazione segue le regole generali (al pagamento di un
acconto, alla consegna o spedizione o secondo DM 15 nov 1975 per cessioni con prezzo da
determinare)
Cooperative
La fatturazione dei conferimenti
Fatturazione delle cooperative in nome dei soci ex articolo 36, comma 7
L'obbligo di emissione della fattura può essere adempiuto dagli enti stessi per conto dei produttori agricoli conferenti; in tal caso a questi è
consegnato un esemplare della fattura ai fini dei successivi adempimenti prescritti nel presente titolo
La fattura, a seguito di apposito mandato, può essere emessa direttamente dalla cooperativa in nome e per conto del produttore-
mandante
Cooperative
ALTRE IMPOSTE INDIRETTE
La riforma del registro
Articolo 10, comma 4 Legge
n. 23/2011
Abrogazione di esenzioni e agevolazioni tributarie contemplate anche in leggi speciali
Deroghe per• Esenzioni ex articoli 19 e 20 Accordo Italia – BIE • Art.2 L. n. 692/81 e art.40 L. 1766/27 (usi civici)
Stabilità 2014 Articolo 1, comma 609 rimodula le % del registro
Agevolazioni
Agevolazioni abrogate
1Articolo 5bis Legge n. 97/1994
Compendio unico nei territori delle comunità montane
Articolo 5bis Legge n. 97/1994 e articolo 5bis D.Lgs. n.228/2001Compendio unico nei territori diversi dalle zone montane
Articolo 14, comma 5 Legge n.441/1998Trasferimenti a favore dei giovani agricoltori
Articolo 7, comma 4, lett.b) Legge n. 984/1977Acquisto di fondi rustici da parte di cooperative e società forestali
2
3
4
Agevolazioni
PPCLegge n.
604/1954Agevolazione per l’acquisto di terreni
Registro – fissoImposta di trascrizione – fissa
Imposta catastale – 1%Bollo – non dovuto
Riservata a CD e Iap Estendibile alle società agricole Iap
Legge n. 25/2010
Agevolazioni
Quali sono gli atti agevolabili?
• Compravendita• Permuta• Costituzione rendita o vitalizio alimentare• Conferimento• Assegnazione• Esproprio• Usucapione?• Diritto di superficie?
Agevolazioni
PPC
Cause di decadenza
• Alienazione• Cessazione di conduzione e coltivazione
diretta
Deroghe • Cessione o concessione in godimento al coniuge, parenti entro il 3°, affini
entro il 2°• Alienazione per politiche comunitarie, nazionali e regionali
Entro 5 anni dall’acquisto
Agevolazioni
FABBRICATI RURALI
Ruralità
Requisiti richiesti1. Deve essere adibito ad abitazione2. Estensione minima del terreno asservito3. Volume d’affari Iva4. Divieto per A/1 e A/8
Abitativo Art.9, co.3 DL n.
557/1993
Strumentale Art.9, co.3bis DL
n. 557/1993
Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali
necessarie allo svolgimento dell’attività agricola di cui all’art. 2135 cod. civ.
Fabbricati rurali
Immobili attività agrituristica
Cassazione n.20955/2008 -inserimento nell’elenco regionale
e autorizzazione comunale
Cassazione n.24430/2008 –connessione e
complementarietà con lo sfruttamento del fondo
Fabbricati rurali
Ruralità
La regolarizzazione degli immobili
Legato ai tributi locali
1
3
4
5
Esenzione Ici per assenza di rendita
Mancata previsione di esonero (Cassazione n.23596/08 e n.15321/08)
Esenzione ex articolo 23, comma 1bis DL n. 207/2008
Categoria catastale ai fini della ruralità
DL n. 70/2011 – ruralità se A/6 e D/10
Fabbricati rurali
2
Il quadro di riferimento attuale
Decreto ministeriale 26 luglio 2012
Fabbricati abitativi → annotazione catastale (Circolare 3/DF/12)Fabbricati censiti in categorie strumentali (A/10 e C) → annotazionecatastale (Circolare 3/DF/12)Fabbricati «speciali» strumentali (D) → accatastamento in D/10 –procedura DOCFA semplificata (Circolare 2/T/12)
Fabbricati rurali
TRIBUTI LOCALI
Tasi
Fabbricati
Terreni edificabili Valore venale in comune commercio
Presupposto impositivo – possesso o detenzioneDeterminazione base imponibile
moltiplicatori160 per categoria A (escl A/10), C/2,C/6 e C/7
Rendita 140 per categoria B, C/3, C/4 e C/5x 80 per categoria D/5
rivalutata 5% 80 per categoria A/10
65 per categoria D ( escl D/5)
55 per categoria C1
Tributi locali
Aliquote ed esenzioni
Circolare n.2/DF/2014 – aliquota massima pari all’1 per mille per quelli strumentali
Fabbricati rurali strumentali in Comuni montani – no esenzione (mancato richiamo art.9, co.8 L. n. 23/2011)
Fabbricati rurali abitativi – possibilità di esenzione ex regolamento comunale
Terreni edificabili – fictio iuris art.2, comma 1, lett.b) D.Lgs. n. 504/92 ma solo se posseduti e condotti
Tributi locali
Tasi
Imu
Fabbricati
TerreniEdificabili - valore venale in comune commercio ma fictioiurisAgricoli – rendita rivalutata x 75 se posseduti da CD e Iap
Presupposto impositivo – possesso o detenzioneDeterminazione base imponibile come per la Tasi
Strumentali – non dovuta
Tributi locali
Imu
IndividuazioneCircolare n.9/249/93
Articolo 7, comma 1, lett.h) D.Lgs. n. 504/1992 – i terreni siti in zone montane e collinari sono esenti
Articolo 22, comma 2 D.L. n. 66/2014 – emanazione di un decreto con cui ridefinire i terreni esenti
Tributi locali
D.I. 28 novembre 2014
Ricorsi al Tar con sospensione del versamento e …Articolo 1, comma 692 Legge n. 190/2014 «il termine per il versamento … è prorogato
al 26 gennaio 2015»
3 fasce1. Sopra i 600 mt. sempre esenti2. Tra 281 e 600 mt. Esenti se posseduti da Cd o Iap3. ≤ 281 mt. sempre imponibili
ma
Imu
Tributi locali
La soluzione del D.L. n. 4/2015
Parametro di riferimento: elenco Istat1. sempre esenti i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, ubicati in Comunitotalmente montani;2. sempre esenti i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, ubicati in Comuniclassificati come parzialmente montani ma posseduti e condotti da coltivatoridiretti e/o imprenditori agricoli principali (Iap). L’esenzione si rende applicabileanche nel caso in cui i terreni risultino concessi in affitto o comodato acoltivatori diretti e/o Iap.
Decorrenza dal 2015 ma applicazione retroattiva dal 2014 con clausola di salvaguardia
Tributi locali
Imu
RETI D’IMPRESA
Definizione
“Con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo diaccrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacitàinnovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine siobbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare informe e ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprieimprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di naturaindustriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora adesercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto dellapropria impresa…”.
Reti d’impresa
Le possibili forme della rete
Rete contratto
Rete soggetto
Ha un fondo patrimoniale comune eacquista (su opzione) la soggettivitàgiuridica (e tributaria)→ nuovo ente
Regola una collaborazione tra impresesenza originare un ente autonomo e distinto→ nuova collaborazione
Reti d’impresa
La rete soggetto
Le conseguenze
• richiesta di un autonomo numero di partiva Iva• adempimento a tutti gli obblighi tributari• tenuta delle scritture contabili• apporto alla rete quale conferimento• partecipazione alla rete con valore fiscale
Reti d’impresa
Il contratto di rete in agricolturaIncentivazioni
Articolo 3, comma 3 D.L. n. 91/2014Articolo 6bis, comma 3 D.L. n.91/2014
ma
Per le pmi, nei contratti di rete formati da imprese agricole singole ed associate, la produzione agricola derivante dall'esercizio in comune delle attività, secondo il
programma comune di rete, può essere divisa fra i contraenti in natura con l'attribuzione a ciascuno, a titolo originario, della quota di prodotto convenuta nel
contratto di rete
Reti d’impresa
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