1
DIRITTO AMMINISTRATIVO
INTRODUZIONE
COS LA FUNZIONE AMMINISTRATIVA?
Si tratta dellesercizio di potest amministrative per la tutela di interessi pubblici,
attraverso strumenti procedimentali che trasformano il potere
dellamministrazione in provvedimento. In tal caso, il potere dellamministrazione
prevale, sulla situazione giuridica soggettiva dellindividuo che deve subire il
provvedimento (potere dimperio della p.a. nella funzione in senso tecnico).
Quando lamministrazione agisce tramite attivit di diritto privato su di un piano
di parit con gli individui si parla di funzione in senso atecnico.
COS LA DISCREZIONALIT AMMINISTRATIVA?
Ponderazione comparativa di pi interessi secondari in ordine ad un interesse
primario (interesse tipico cui preordinato il potere in attribuzione). Linteresse
primario (in senso relativo, cio con riferimento allo specifico potere) inteso
come linteresse pubblico che deve essere per legge perseguito
dallamministrazione che procede, mentre linteresse secondario pu essere
pubblico, collettivo o privato.
Al fine della scelta ponderativa nella quale si concreta la discrezionalit, si
richiede la completa acquisizione degli interessi [L.241/90 e diritto di
partecipazione al procedimento] e la loro comparazione secondo ragionevolezza
(=correttezza dellagire funzionalizzato).
[Eccesso di potere], [annullabilit], [concessione (come sottrazione
allautonomia privata di quelle situazioni giuridiche che solo la p.a., mediante
lesercizio dei suoi poteri, pu costituire e attribuire ai privati; es. concessione di
servizi pubblici ex art.22 L.142/90) e autorizzazione (come rimozione, da parte
della p.a., dei limiti imposti al privato, su preesistenti situazioni giuridiche di
2
vantaggio, che in presenza dei requisiti di legge, vengono perci autorizzate; es.
artt. 19 e 20 L.241/90)]
(SEGUE) LA DISCREZIONALIT TECNICA.
Consiste in un potere di valutazione di carattere tecnico, da effettuarsi in base alle
regole, alle cognizioni e ai mezzi forniti dalle varie scienze ed arti.
Ha lo scopo di accertare la sussistenza delle condizioni di legge per ladozione di
un provvedimento, per cui la p.a. perviene alle proprie determinazioni sulla base
dellapplicazione di categorie scientifiche, di cognizioni pertinenti al sapere
specialistico.
Categoria diversa dalla d. amm.? Formula definitoria imprecisa?
Attivit che si esaurisce nel momento conoscitivo; si tratta di valutazioni alle quali non assolutamente riferibile il giudizio di opportunit;
D.amm. e D. tecnica si pongono su un piano di netta separazione, luna non implica laltra, pura scelta di diritto positivo se ai risultati ai quali la
p.a. perviene sulla base delle regole del sapere specialistico debba seguire
unattivit vincolata ovvero una scelta tra soluzioni alternative alla stregua
di comparazione di interessi (taluno parla di discrezionalit mista).
La giurisprudenza parla di una discrezionalit tecnico-amministrativa, sottratta al sindacato giurisdizionale, salvo che sussista un errore di fatto o
un manifesto vizio di illogicit. Il controllo dellorgano giurisdizionale
deve in ogni caso essere contenuto entro i limiti del sindacato sullattivit,
onde sufficiente che il giudizio tecnico risulti corretto.
COS IL MERITO AMMINISTRATIVO?
E quella parte del processo decisionale lasciata alla libera scelta di ogni esercizio
del potere, fatti salvi il vincolo nel fine e la ragionevolezza dellagire. Si tratta di
un ambito sottratto al sindacato di legittimit del giudice amministrativo.
COS LINTERESSE LEGITTIMO?
3
L'interesse legittimo va inteso come la Situazione giuridica soggettiva sostanziale
di vantaggio riservata ad un soggetto in relazione ad un bene della vita oggetto di
un provvedimento amministrativo e consistente nell'attribuzione a tale soggetto
di poteri idonei ad influire sul corretto esercizio del potere, in modo da rendere
possibile la realizzazione dell'interesse al bene.
L'interesse legittimo non rileva infatti come situazione meramente processuale,
quale titolo di legittimazione per la proposizione del ricorso al giudice
amministrativo, del quale non sarebbe quindi neppure ipotizzabile lesione
produttiva di danno patrimoniale, ma ha anche natura sostanziale, nel senso che
si correla ad un interesse materiale del titolare ad un bene della vita, la cui
lesione (in termini di sacrificio o di insoddisfazione) pu concretizzare danno.
COS LORGANO?
E una figura che serve all imputazione giuridica di atti alle persone giuridiche e
non una nozione organizzativa.
E la persona o il complesso di persone preposto ad un determinato centro
dimputazione di competenza amministrativa (in virt di disposizioni di legge o
altra fonte competente [es. art.17/1 lett. d) L:400/80; art.4 L.142/90], e che
esercita pertanto una potest pubblica.
E quindi una componente dellorganismo dellente deputata al compimento di
attivit giuridica rilevante allesterno e imputabile direttamente allente, inclusi i
vizi relativi allatto ed i danni causati dallo stesso.
La funzione di legale rappresentanza di un ente pubblico normalmente attribuita
agli stessi organi competenti ad assumere la decisione (oggetto della
esternazione); eccezioni alla regola sono ad es. i provvedimenti amministrativi
esternati con D.p.r., ma decisi da altri organi (ad esempio Consiglio dei Ministri).
Lorgano necessariamente inserito nel quadro organizzativo della p.g.; e, sotto
questo profilo, si presenta come titolare di un ufficio (con attribuzione e
delimitazione dei compiti: ambito di competenza).
Top Related