abs-0015

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1 DIRITTO AMMINISTRATIVO INTRODUZIONE COSÈ LA FUNZIONE AMMINISTRATIVA? Si tratta dell’esercizio di potestà amministrative per la tutela di interessi pubblici, attraverso strumenti procedimentali che trasformano il potere dell’amministrazione in provvedimento. In tal caso, il potere dell’amministrazione prevale, sulla situazione giuridica soggettiva dell’individuo che deve subire il provvedimento (potere d’imperio della p.a. nella funzione in senso tecnico). Quando l’amministrazione agisce tramite attività di diritto privato su di un piano di parità con gli individui si parla di funzione in senso atecnico. COSÈ LA DISCREZIONALITÀ AMMINISTRATIVA? Ponderazione comparativa di più interessi secondari in ordine ad un interesse primario (interesse tipico cui è preordinato il potere in attribuzione). L’interesse primario (in senso relativo, cioè con riferimento allo specifico potere) è inteso come l’interesse pubblico che deve essere per legge perseguito dall’amministrazione che procede, mentre l’interesse secondario può essere pubblico, collettivo o privato. Al fine della scelta ponderativa nella quale si concreta la discrezionalità, si richiede la completa acquisizione degli interessi [L.241/90 e diritto di partecipazione al procedimento] e la loro comparazione secondo ragionevolezza (=correttezza dell’agire funzionalizzato). [Eccesso di potere], [annullabilità], [concessione (come sottrazione all’autonomia privata di quelle situazioni giuridiche che solo la p.a., mediante l’esercizio dei suoi poteri, può costituire e attribuire ai privati; es. concessione di servizi pubblici ex art.22 L.142/90 ) e autorizzazione (come rimozione, da parte della p.a., dei limiti imposti al privato, su preesistenti situazioni giuridiche di

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D.Amministrativo

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    DIRITTO AMMINISTRATIVO

    INTRODUZIONE

    COS LA FUNZIONE AMMINISTRATIVA?

    Si tratta dellesercizio di potest amministrative per la tutela di interessi pubblici,

    attraverso strumenti procedimentali che trasformano il potere

    dellamministrazione in provvedimento. In tal caso, il potere dellamministrazione

    prevale, sulla situazione giuridica soggettiva dellindividuo che deve subire il

    provvedimento (potere dimperio della p.a. nella funzione in senso tecnico).

    Quando lamministrazione agisce tramite attivit di diritto privato su di un piano

    di parit con gli individui si parla di funzione in senso atecnico.

    COS LA DISCREZIONALIT AMMINISTRATIVA?

    Ponderazione comparativa di pi interessi secondari in ordine ad un interesse

    primario (interesse tipico cui preordinato il potere in attribuzione). Linteresse

    primario (in senso relativo, cio con riferimento allo specifico potere) inteso

    come linteresse pubblico che deve essere per legge perseguito

    dallamministrazione che procede, mentre linteresse secondario pu essere

    pubblico, collettivo o privato.

    Al fine della scelta ponderativa nella quale si concreta la discrezionalit, si

    richiede la completa acquisizione degli interessi [L.241/90 e diritto di

    partecipazione al procedimento] e la loro comparazione secondo ragionevolezza

    (=correttezza dellagire funzionalizzato).

    [Eccesso di potere], [annullabilit], [concessione (come sottrazione

    allautonomia privata di quelle situazioni giuridiche che solo la p.a., mediante

    lesercizio dei suoi poteri, pu costituire e attribuire ai privati; es. concessione di

    servizi pubblici ex art.22 L.142/90) e autorizzazione (come rimozione, da parte

    della p.a., dei limiti imposti al privato, su preesistenti situazioni giuridiche di

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    vantaggio, che in presenza dei requisiti di legge, vengono perci autorizzate; es.

    artt. 19 e 20 L.241/90)]

    (SEGUE) LA DISCREZIONALIT TECNICA.

    Consiste in un potere di valutazione di carattere tecnico, da effettuarsi in base alle

    regole, alle cognizioni e ai mezzi forniti dalle varie scienze ed arti.

    Ha lo scopo di accertare la sussistenza delle condizioni di legge per ladozione di

    un provvedimento, per cui la p.a. perviene alle proprie determinazioni sulla base

    dellapplicazione di categorie scientifiche, di cognizioni pertinenti al sapere

    specialistico.

    Categoria diversa dalla d. amm.? Formula definitoria imprecisa?

    Attivit che si esaurisce nel momento conoscitivo; si tratta di valutazioni alle quali non assolutamente riferibile il giudizio di opportunit;

    D.amm. e D. tecnica si pongono su un piano di netta separazione, luna non implica laltra, pura scelta di diritto positivo se ai risultati ai quali la

    p.a. perviene sulla base delle regole del sapere specialistico debba seguire

    unattivit vincolata ovvero una scelta tra soluzioni alternative alla stregua

    di comparazione di interessi (taluno parla di discrezionalit mista).

    La giurisprudenza parla di una discrezionalit tecnico-amministrativa, sottratta al sindacato giurisdizionale, salvo che sussista un errore di fatto o

    un manifesto vizio di illogicit. Il controllo dellorgano giurisdizionale

    deve in ogni caso essere contenuto entro i limiti del sindacato sullattivit,

    onde sufficiente che il giudizio tecnico risulti corretto.

    COS IL MERITO AMMINISTRATIVO?

    E quella parte del processo decisionale lasciata alla libera scelta di ogni esercizio

    del potere, fatti salvi il vincolo nel fine e la ragionevolezza dellagire. Si tratta di

    un ambito sottratto al sindacato di legittimit del giudice amministrativo.

    COS LINTERESSE LEGITTIMO?

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    L'interesse legittimo va inteso come la Situazione giuridica soggettiva sostanziale

    di vantaggio riservata ad un soggetto in relazione ad un bene della vita oggetto di

    un provvedimento amministrativo e consistente nell'attribuzione a tale soggetto

    di poteri idonei ad influire sul corretto esercizio del potere, in modo da rendere

    possibile la realizzazione dell'interesse al bene.

    L'interesse legittimo non rileva infatti come situazione meramente processuale,

    quale titolo di legittimazione per la proposizione del ricorso al giudice

    amministrativo, del quale non sarebbe quindi neppure ipotizzabile lesione

    produttiva di danno patrimoniale, ma ha anche natura sostanziale, nel senso che

    si correla ad un interesse materiale del titolare ad un bene della vita, la cui

    lesione (in termini di sacrificio o di insoddisfazione) pu concretizzare danno.

    COS LORGANO?

    E una figura che serve all imputazione giuridica di atti alle persone giuridiche e

    non una nozione organizzativa.

    E la persona o il complesso di persone preposto ad un determinato centro

    dimputazione di competenza amministrativa (in virt di disposizioni di legge o

    altra fonte competente [es. art.17/1 lett. d) L:400/80; art.4 L.142/90], e che

    esercita pertanto una potest pubblica.

    E quindi una componente dellorganismo dellente deputata al compimento di

    attivit giuridica rilevante allesterno e imputabile direttamente allente, inclusi i

    vizi relativi allatto ed i danni causati dallo stesso.

    La funzione di legale rappresentanza di un ente pubblico normalmente attribuita

    agli stessi organi competenti ad assumere la decisione (oggetto della

    esternazione); eccezioni alla regola sono ad es. i provvedimenti amministrativi

    esternati con D.p.r., ma decisi da altri organi (ad esempio Consiglio dei Ministri).

    Lorgano necessariamente inserito nel quadro organizzativo della p.g.; e, sotto

    questo profilo, si presenta come titolare di un ufficio (con attribuzione e

    delimitazione dei compiti: ambito di competenza).