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• 1. Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti,
obblighi, responsabilità
• 2. Relazioni tra i vari soggetti interni ed
esterni del sistema di prevenzione;
• 3. Definizione e individuazione dei fattori di
rischio;
• 4. Incidenti e infortuni mancati
• 5. Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione
dei lavoratori, in particolare neoassunti, somministrati, stranieri;
• 6. Valutazione dei rischi dell'azienda, con particolare riferimento al contesto
in cui il preposto opera;
• 7. Individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di
prevenzione e protezione;
• 8. Modalità di esercizio della funzione di controllo dell'osservanza da parte dei
lavoratori delle disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza
sul lavoro, e di uso dei
• mezzi di protezione collettivi e individuali messi a loro disposizione.
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• DATORE DI LAVORO
• DIRIGENTE
• PREPOSTI
• LAVORATORI
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lavoratore: persona che,
indipendentemente dalla tipologia
contrattuale, svolge un’attività lavorativa
nell’ambito dell‘organizzazione di un
datore di lavoro pubblico o privato,
….
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• Dirigente: persona che, in
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• Designare i lavoratori incaricati della gestione delle emergenze (antincendio, evacuazione, primo soccorso).
• Nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza.
• Fornire ai lavoratori i necessari ed idonei D.P.I., sentito il R.S.P.P. e il medico competente, ove presente.
• Prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico.
• Richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione.
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• Inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto.
• Adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa.
• Informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione.
• Adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento
• Astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato
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• Consentire ai lavoratori di verificare, mediante il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza,
l’applicazione delle misure di sicurezza e di
protezione della salute.
• Prendere appropriati provvedimenti per evitare
che le misure tecniche adottate possano causare
rischi per la salute della popolazione o
deteriorare l'ambiente esterno verificando
periodicamente la perdurante assenza di rischio.
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• Adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato,. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell’attività, alle dimensioni dell’azienda o dell’unità produttiva, e al numero delle persone presenti.
• Aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione.
• Vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.
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Preposto: persona che in ragione delle
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La legge attribuisce ad ogni figura gerarchica aziendale responsabilità:
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• Sovrintendere all’attività lavorativa
• Garantire l’attuazione delle disposizioni ricevute
• Controllare che le disposizioni impartite vengano osservate da
parte dei lavoratori
• Segnalare ai vertici aziendali eventuali pericoli non
adeguatamente gestiti o carenze nei sistemi di protezione
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Articolo 19 -Obblighi del preposto
I preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:
• a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge,
nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di
protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di
persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
Sanzione: arresto fino a due mesi o ammenda da 400 a 1.200 euro [Art. 56, co. 1, lett. a)]
• b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone
che li espongono ad un rischio grave e specifico;
Sanzione: arresto fino a un mese o ammenda da 200 a 800 euro [Art. 56, co. 1, lett. b)]
• c) richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza
e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il
posto di lavoro o la zona pericolosa;
Sanzione: arresto fino a due mesi o ammenda da 400 a 1.200 euro [Art. 56, co. 1, lett. a)]
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• d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il
rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
Sanzione: : arresto fino a un mese o ammenda da 200 a 800 euro [Art. 56, co. 1, lett. b)]
• e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro
attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
Sanzione: arresto fino a due mesi o ammenda da 400 a 1.200 euro [Art. 56, co. 1, lett. a)]
• f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle
attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che
si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
Sanzione: arresto fino a due mesi o ammenda da 400 a 1.200 euro [Art. 56, co. 1, lett. a)]
• g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall’articolo 37.
Sanzione: arresto fino a un mese o ammenda da 200 a 800 euro [Art. 56, co. 1, lett. b)]
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Attività rivolta a VIGILARE sul lavoro dei
dipendenti per garantire che esso si svolga nel pieno
rispetto delle regole di sicurezza imposte dalla legge
e dagli organi dirigenti dell’Azienda e comporta
anche un limitato potere di impartire ordini e
Istruzioni di natura semplicemente esecutiva
(Corte di Appello di Milano, Sent. 23.10.1998)
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Dovrebbe consistere in un assiduo controllo dello
svolgimento dell’attività lavorativa in modo conforme
ai modi, tempi, obiettivi fissati dai superiori gerarchici
(dirigenti) con mezzi, attrezzature di sicurezza dagli
stessi predisposti
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Tale obbligo va inteso nel senso che i soggetti tenuti
devono assicurare
più che la presenza fisica(che non è in sé necessariamente idonea a garantire la sicurezza dei lavoratori),
la gestione attenta/scrupolosa dei luoghi di lavoro.
Questo impegno ha i limiti della
RAGIONEVOLEZZA
ed esigibilità della prestazione
(Sentenza 19.01.2005, n.1238 Corte Cassazione – Sez.IV)
PRINCIPIO: NESSUNO E’ TENUTO A FARE L’IMPOSSIBILE!!!!
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Predisporre tutte le misure imposte normativamente
(informazione, formazione, attrezzature idonee e
presidi di sicurezza), nonché ogni altra misura
idonea, per comune regola di prudenza e diligenza,
diretta a garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro”.
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• 1) predisporre tutte le misure imposte dalla norma: informazione, formazione ed informazione dei dipendenti sui rischi dell’attività effettivamente rivestita.
• 2) l’utilizzare le attrezzature idonee e i presidi di sicurezza.
• 3) la messa in opera di ogni misura idonea secondo le ordinarie regole di prudenza e diligenza che garantiscano la sicurezza nei luoghi di lavoro.
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…in caso di mancata osservanza delle
misure di sicurezza da parte di uno o più
lavoratori, il capo reparto NON può
limitarsi a rivolgere benevoli richiami,
ma deve informare senza indugio il
datore di lavoro o il dirigente
legittimato a infliggere richiami formali
e sanzioni a carico dei dipendenti
ostinati» (Cass. pen. sez. IV, 13/7/1990)
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E’ quel comportamento che, per la sua stranezza ed imprevedibilità,
si pone al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte delle persone preposteall’applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro .
Il comportamento del lavoratore può definirsi abnorme e pertanto imprevedibilequando si risolve in un atto assolutamente incompatibile con la natura e gliscopi della macchina come, ad esempio, nel caso in cui si serva della macchinaper gioco.
Rientra invece nella natura delle cose, ed è pertanto prevedibile, che unpulsante collocato vicino ad un altro possa essere pigiato per errore o perdistrazione durante la lavorazione.
In tal caso il datore di lavoro è tenuto a munire la macchina di idoneidispositivi di protezione o segregazione, o, nel caso ciò non sia possibile, amodificarla non essendo concepibile che una macchina sia riconosciutapericolosa e che la si lasci lavorare confidando che non si verifichino incidenti.
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le norme dettate in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, tese ad impedire l'insorgenza di situazioni pericolose,
sono dirette a tutelare il lavoratore
• dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione,
• dagli incidenti riconducibili ad imperizia, negligenza ed imprudenza dello stesso lavoratore
ne consegue che:
il datore di lavoro E’ RESPONSABILEdell'infortunio occorso al lavoratore,
quando
,
Non si può quindi attribuire alcun effetto esimente, per l'imprenditore, all'eventuale concorso di colpa del lavoratore.
ometta di adottare le idonee misure protettive
non accerti e vigili che di queste
misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente,
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esiste in capo al datore di lavoro una
POSIZIONE DI GARANZIA
che gli impone di apprestare tutti gli accorgimenti, i comportamenti e le cautele
necessari a garantire la massima protezione del bene protetto,
cioè la salute e l'incolumità del lavoratore.
Tale posizione
ESCLUDE
che il datore di lavoro possa fare SOLAMENTE affidamento sul diretto, autonomo
rispetto da parte del lavoratore delle norme precauzionali, essendo suo compito
• non solo apprestare tutti gli accorgimenti che la migliore tecnica consente per
garantire la sicurezza degli impianti o macchinari utilizzati
• ma anche di adoperarsi perché la concreta esecuzione del lavoro avvenga nel
rispetto di quelle modalità.
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La colpa del lavoratore, per non aver osservato le misure di prevenzione stabilite a
livello aziendale, può rappresentare un elemento capace di fondare una
RESPONSABILITA’ CONCORSUALE DEL LAVORATORE,
ma NON ELIDE la responsabilità primaria del datore di lavoro, la quale trae origine
dalla sua posizione fondamentale di garanzia quale debitore di sicurezza nei confronti
dei suoi lavoratori, nel rispetto del principio fondamentale della prevenzione,
sancito dal combinato disposto dell'articolo 32 della Costituzione e dall'art. 2087 del
Codice Civile
obbligo di adottare tutte le misure di tutela dell'integrità fisica, psichica e morale del
lavoratore derivanti dalla particolarità della mansione, dall'esperienza e dalla miglior
tecnica disponibile, ovvero la massima sicurezza tecnica, organizzativa e procedurale
concretamente fattibile
Tra queste misure rientra anche quella di esigere il rispetto delle stesse attraverso una
adeguata organizzazione della vigilanza, tenendo conto anche della pluralità di sedi
lavorative, circostanza che condiziona pesantemente le possibilità operative di chi debba svolgere, direttamente o a seguito di delega o incarico, tale incombenza.
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NON può essere esentato da responsabilità adducendo
(Cass. 7 febbraio 2002)
«…la distrazione del lavoratore
dato che la distrazione non è
considerata comportamento
ABNORME perché può essere
facilmente prevedibile dal Datore
di Lavoro tenuto a fare il possibile
per proteggere il lavoratore anche
dalla sua stessa imprudenza».
«…l’esperienza del lavoratore
dato che la familiarità con il lavoro
svolto è un fattore che comporta
minore attenzione da parte del
lavoratore, pertanto questo fattore
deve essere tenuto presente dal
Datore di Lavoro e
controbilanciato con le opportune
cautele, sempre nei limiti del
possibile».
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«…quando la condotta del lavoratore presenti i caratteri della
abnormità, inopinabilità ed esorbitanza, necessariamente
riferiti al procedimento lavorativo "tipico" e alla direttive
ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell'evento».
(Cass. n. 5920 del 2004; n. 4980 del 2006).
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PRIMA DI TUTTO OCCORRE CHE:
l’imprenditore sia “in regola” con tutti gli adempimenti posti dalla
normativa in tema di tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di
lavoro
E, INOLTRE (in alternativa),
- che il lavoratore abbia agito in maniera del tutto autonoma e in ambiti
estranei alla mansione affidatagli,
oppure
- che la condotta sia rientrante nelle mansioni ma sia consistita in
qualcosa di radicalmente lontano dalle prevedibili “mosse” imprudenti
del lavoratore nello svolgimento della mansione medesima.
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Sentenza del Tribunale di Lucera: (Tribunale Lucera, 19 gennaio 2006,)
dipendente, addetto alla pulizia delle aiuole in un complesso turistico, infortunatosi all’occhio con un corpo appuntito mentre era intento ad eliminare, con l’ausilio di apposite forbici da
giardinaggio, i rami secchi delle fioriere.
Il Giudice ha ravvisato gli elementi dell’abnormità nella condotta della vittima, la quale eraaddetta allo svolgimento di lavori generici e semplici di pulizia delle aiole e per i quali non eranemmeno dotata delle forbici che utilizzò il giorno del sinistro.
Il ragionamento è dunque chiaro e sensato:
non vi è nesso tra il danno e la nocività dell’ambiente di lavoro.
Quindi non vi è responsabilità del datore di lavoro.
In più, il lavoratore, in quel caso, si ferì perché cadde accidentalmente su un corpo appuntito, impattandovi con il viso, quindi non vi sarebbe comunque stato dispositivo alcuno (ad esempio, a nulla sarebbero serviti gli occhiali di protezione) che avrebbe potuto proteggere l’incolumità dell’occhio della vittima dalla caduta accidentale. La conclusione, coerentemente, è stata quindi per l’esclusione di responsabilità del datore di lavoro.
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• Il lavoratore aveva subito un infortunio mortale sul
lavoro, in quanto era rimasto folgorato mentre
eseguiva alcuni lavori di ristrutturazione presso una
villetta, ed i relativi eredi avevano agito in giudizio
al fine di ottenere l'integrale risarcimento del
danno, convenendo, avanti al competente Giudice
del Lavoro, non solo il datore di lavoro, ma anche i
committenti dei lavori, la ditta appaltante ed quella
fornitrice del materiale.
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secondo la ricostruzione dei fatti,
unico responsabile dell'infortunio mortale
deve considerarsi proprio il lavoratore infortunato,
il quale ha agito, in dispregio delle elementari regole di
sicurezza, senza il rispetto della normativa posta a sua tutela,
oltretutto attraverso un comportamento abnorme ed
imprevedibile.
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i giudici hanno accertato che,
in presenza di una acclarata situazione di pericolo esistente almomento dell'infortunio e consistente nella elusione delladistanza di sicurezza dalle linee elettriche aeree,
tale elusione era dovuta all'iniziativa del lavoratore, la cuicondotta, peraltro, si era rivelata del tutto "atipica" rispetto alprocedimento lavorativo seguito ordinariamente, per la stessafornitura e per la stessa manovra da eseguire nel medesimocantiere, essendo emerso, in particolare,
che il lavoratore già nei giorni precedenti si era recato con ildatore di lavoro presso il cantiere per effettuare un sopralluogoed era stato impegnato, insieme allo stesso datore di lavoro e adaltro operaio, per la medesima incombenza della fornitura delcalcestruzzo mediante un'autopompa,
ma in tali occasioni l'operazione era stata espletata collocando la macchina su un lato diverso del cantiere, a distanza di
sicurezza dalla linea dell'alta tensione "che già era stata notata nei giorni precedenti.
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la Corte di Cassazione, nel caso in esame,
RIGETTA
la domanda risarcitoria avanzata dagli eredi del lavoratore danneggiato avendo
l’istruttoria pienamente dimostrato l’esistenza di un comportamento abnorme del lavoratore tale da escludere qualsiasi responsabilità in capo al Datore di Lavoro.
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Tale circostanza, puntualmente accertata in sede di merito, vale adescludere la responsabilità datoriale, atteso che la "atipicità" di unprocedimento lavorativo pericoloso, nel quale l'operatore, permaggiore libertà di movimento, manovri la macchina dopo averedisatteso una prescrizione di sicurezza, peraltro ordinariamenteseguita e conforme alle direttive impartite, impedisce laconfigurazione della colpa dell'imprenditore,
tanto più se, come accertato nel caso in esame,
l'operazione, già di per sé atipica quanto alla collocazione del mezzo meccanico, si sia rivelata pure incauta nell'espletamento della singola manovra essendo emerso che il lavoratore aveva fatto roteare il braccio dell'autopompa in maniera eccessiva, senza
necessità, sino ad urtare i conduttori della linea elettrica”.
Da qui, dunque, l’assenza dei presupposti per la configurabilità di una responsabilità datoriale ex art. 2087 c.c..
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Sulla questione la Cassazione ha avuto modo di ribadire che:
• in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, le norme dirette adimpedire l'insorgenza di situazioni pericolose sono dirette a tutelare illavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, maanche da quelli ascrivibili ad imperizia, negligenza ed imprudenza dellostesso;
• il Datore di Lavoro è responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, siaquando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando nonaccerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da partedel dipendente;
• l'esonero totale dell'imprenditore da ogni responsabilità si verifica quandoil comportamento posto in essere dal dipendente infortunatosi presenta icaratteri della abnormità, inopinabilità ed esorbitanza, necessariamenteriferiti al procedimento lavorativo "tipico" e alla direttive ricevute, così daporsi come causa esclusiva dell'evento;
• l'onere del datore di lavoro di provare di avere fatto tutto il possibile perevitare il danno è assolto con la dimostrazione che il lavoratore prepostoad una determinata operazione sia un soggetto di indubbia professionalitàe con specifiche conoscenze dei sistemi di sicurezza, sì da non rendersinecessaria una sorveglianza assidua da parte del datore di lavoro o di altridipendenti. (es. preposto).
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Si contestava agli imputati il reato di cui
all'articolo 590 c.p., commesso con violazione
delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul
lavoro per avere consentito che i lavori di
smontaggio e demolizione del tetto si
svolgessero in assenza delle necessarie opere
provvisionali interne e senza uso alternativo
delle cinture di sicurezza.
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.. "pur essendo stato provato che l’infortunato si trovava sultetto in adempimento della attività che gli era stata affidata,
la responsabilità degli imputati sarebbe stata ugualmentesussistente anche se egli vi si fosse recato di sua iniziativaper svolgere un'attività non espressamente demandatagli,
trattandosi all'evidenza di un comportamento che in nessunmodo si potrebbe considerare abnorme
essendo finalizzato ad una attività lavorativa, quella dirimuovere i coppi dal tetto, tra l'altro proseguita dagli operaidopo e nonostante l'incidente,
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attività sicuramente rientrante nella prestazione
di lavoro e che non poteva ritenersi abnorme
neppure se posta in essere in mancanza di
disposizione da parte dei superiori gerarchici,
in virtù di autonoma iniziativa del lavoratore.
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Quanto al preposto, tutti i testi avevanoconcordemente riferito che egli era presente nelcantiere durante i lavori e al momento dell'incidente;
che era colui che dava gli ordini e che nessunainiziativa lavorativa poteva essere adottata in contrastocon le sue disposizioni.
Tutte queste circostanze indicavano chiaramente comeegli esercitasse effettivamente le funzioni di capocantiere.
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La corte ricordava inoltre che, quanto alla mancanza diuno specifico atto scritto di incarico o diconferimento di delega
si doveva condividere l'orientamento giurisprudenzialesecondo il quale la delega può essere orale e nonoccorre la forma scritta.
Nella specie l'incarico era stato provatoindiscutibilmente dalle dichiarazioni di tutti dipendenti,che ricevevano specifici ordini dal preposto
(Cassazione Penale, Sez. 4, 16 novembre 2012, n.44928)
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L'infortunio si era verificato mentre il lavoratore effettuava conuna macchina fresatrice un’operazione di "scorniciamento" diun pannello di legno massiccio allorquando, benché avesseprovveduto a montare correttamente la macchina dotandoladegli appositi dispositivi di sicurezza, ha provveduto ad un certopunto della lavorazione, al fine di fresare la parte sagomata delpannello di legno, a togliere una guida ed il relativo archetto diprotezione consentendo quindi alla mano di venire in contatto
con una parte pericolosa della macchina.
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la Corte di Cassazione nella sua sentenza ha fattopresente che:
“l'obbligo del datore stesso di vigilare affinchésiano impediti atti o manovre rischiose deldipendente nello svolgimento del suo lavoro e dicontrollare l'osservanza da parte dello stessodelle norme di sicurezza e dei mezzi di protezione
• NON comporta una continua vigilanzanell'esecuzione di ogni attività
• NON comporta il dovere di affiancare un
preposto ad ogni lavoratore impegnato inmansioni richiedenti la prestazione di una solapersona,
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• NON comporta di organizzare il lavoro in mododa moltiplicare verticalmente i controlli fra idipendenti,
ma richiede, invece, solo una diligenza
rapportata in concreto al lavoro da svolgere,
e cioè
• alla ubicazione del medesimo,
• all'esperienza e specializzazione del lavoratore,alla sua autonomia,
• alla prevedibilità della sua condotta,
• alla normalità della tecnica di lavorazione”.
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