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Fonti dei dati demografici e socialiElementi introduttivi:
Caratteristiche e requisiti dell’informazione statistica: dal dato all’informazione statistica
Per una informazione statistica di qualità: requisiti della qualità; fonti di errore; strategie produttive documentazione dei processi
Il sistema statistico nazionale e il sistema statistico europeo
Il Programma Statistico Nazionale Privacy e segreto statistico
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Le principali fonti in campo demografico e sociale I censimenti generali della popolazione e delle abitazioni
Le statistiche demografiche correnti Statistiche basate su anagrafe e stato civile Il progetto INA-SAIA e le nuove opportunità informative Il sistema di indagini sulle nascite Innovazioni di processo nell’indagine sulle cause di morte
Le indagini sociali da fonte amministrativa Statistiche sanitarie Statistiche sull’assistenza Statistiche giudiziarie
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Le principali fonti in campo demografico e sociale (segue)
Il sistema di indagini sociali Dalle indagini multiscopo al sistema di indagini
sociali La nuova indagine sulle forze di lavoro Le indagini sulle condizioni di vita degli italiani
L’indagine sui consumi delle famiglie La nuova indagine armonizzata sui redditi e le
condizioni di vita degli italiani Dalle indagini ai sistemi informativi statistici
nazionali e internazionali
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Materiale didattico
Testo di riferimento: Franco Bonarini, Guida alle Fonti Statistiche socio-
demografiche, Cleup Editrice, Padova, 1999
Materiali in: http://elearning.sta.uniroma1.it
corso di “Fonti dei dati demografici e sociali”
Sito di riferimento: http://www.istat.it
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I dati utilizzati a fini statistici possono derivare da ogni tipo di fonte, sia essa una rilevazione statistica o una documentazione amministrativa
Le istituzioni statistiche debbono poter scegliere la fonte più appropriata in relazione a:
qualità tempestività costi oneri sui rispondenti
Le leggi, i regolamenti e i metodi di misura in base ai quali operano i sistemi statistici debbono essere resi pubblici
L’uso di concetti, classificazioni e metodi concordati a livello internazionale promuove la coerenza e l’efficienza dei sistemi
La statistica pubblica deve rispondere a specifici requisiti
Caratteristiche e requisiti dell’informazione statistica ufficiale
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I requisiti della statistica ufficiale
Imparzialità
Affidabilità
Pertinenza
Economicità
Riservatezza
Trasparenza
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Imparzialità
La statistica pubblica deve essere prodotta in modo oggettivo e indipendente
Deve essere libera da pressioni di partiti politici e altri gruppi d’interesse
La scelta delle tecniche, delle definizioni e delle metodologie deve essere orientata soltanto dagli obiettivi perseguiti
Le statistiche prodotte devono essere rese disponibili, con la massima tempestività possibile e contemporaneamente, a tutti gli utenti (Governo, altre amministrazioni, operatori economici e sociali, università ed enti di ricerca, cittadini)
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Affidabilità
La statistica ufficiale riproduce la realtà che intende rappresentare nel modo più fedele possibile
La selezione delle fonti, la scelta dei metodi e delle procedure è guidata da criteri scientifici
Le informazioni sulla copertura, la metodologia, le procedure, le tecniche di indagine e le fonti adottate contribuiscono a migliorare l’affidabilità
Le modalità con cui il sistema statistico pubblico opera sono di pubblico dominio
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Pertinenza
La produzione statistica pubblica è guidata da obiettivi e programmi chiaramente definiti (programma statistico nazionale, programma statistico dell’Unione europea)
I programmi determinano le aree di ricerca, il calendario e l’ampiezza delle rilevazioni
Attenzione particolare è dedicata ai nuovi sviluppi demografici, economici, sociali e ambientali
Il ruolo della ricerca scientifica
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Economicità
L’economicità consiste nell’uso ottimale delle risorse disponibili e nella riduzione al minimo dell’onere gravante sui rispondenti
I costi della produzione statistica pubblica (in termini finanziari e di uso delle risorse umane) devono essere valutati in termini di costi e di benefici
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Riservatezza
I dati individuali, riferiti a persone sia fisiche sia giuridiche, raccolti dalle istituzioni responsabili della produzione di statistiche ufficiali –– debbono restare strettamente confidenziali e debbono essere usati esclusivamente per scopi statistici
Questo principio implica il rispetto di particolari vincoli nelle fasi di raccolta,
trattamento e diffusione delle informazioni statistiche
la prevenzione attiva rispetto all’uso non statistico dei dati
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Trasparenza
I rispondenti hanno il diritto a essere informati sugli scopi delle rilevazioni loro somministrate
sulla base giuridica che, eventualmente, le rende obbligatorie
sulle misure a protezione della riservatezza adottate
Le informazioni statistiche debbono essere sempre accompagnate da tutte quelle informazioni che illustrano le modalità del trattamento (definizioni, classificazioni, metodi utilizzati) e che ne consentono l’esatta interpretazione e la riproducibilità (metadati)
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Dal dato alla conoscenza
DatoLa rappresentazione quantitativa di un fenomeno nel momento in cui accade o è prodotto
Informazione
La comprensione e interpretazione del dato, quale emerge dall’interazione tra soggetti sociali e nell’attribuzione di significato da parte del destinatario
Conoscenza
L’attribuzione di valore all’informazione, in funzione del soddisfacimento di un bisogno dell’utente e dell’uso nell’assunzione di una decisione
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Dal dato all’informazione statistica
Non tutti i dati quantitativi disponibili costituiscono informazione statistica
Sistemi informatici e sistemi informativi: le trappole dell’informatica
Requisiti perché un dato diventi “informazione” Quadro concettuale di riferimento Qualità Trasparenza e riproducibilità
Il ruolo della metainformazione
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Dall’informazione alla conoscenza La rispondenza dell’informazione ad un
bisogno reale
Pertinenza
Semplicità
Utilizzabilità
Il controllo dei fattori confondenti: verso misure “pure”
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Le fonti di errore
Errori non campionari
Tutte le fasi di una indagine statistica sono affette da errori: la qualità del risultato è determinata dalla capacità di Prevedere l’errore in tutte le fasi della produzione
statistica già in fase di progettazione (test e indagini pilota)
Adottare le strategie adeguate per contenerlo già nelle fasi precoci della rilevazione
Monitorare le fasi di raccolta dell’informazione per correggere in corso d’opera
Correggere gli errori (piani di compatibilità e correzione deterministica e probabilistica)
Errori campionari
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Le date cruciali della statistica ufficiale in Italia
Istituto Centrale di Statistica del Regno d’Italia
Divisione Generale della Statistica all’interno del Ministero dell’Agricoltura, Industria e Commercio Interno
Decreto Legislativo 322• Sistema Statistico Nazionale - Sistan • Istituto Nazionale di Statistica - Istat
1861
1926
1989
18
Uff
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i Number of Regional Offices: 18
Total staff: 313
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Il Sistema Statistico Nazionale (SISTAN) Rete di soggetti, pubblici e privati, che fornisce
l’informazione statistica ufficiale
Istituzione: decreto legislativo n.322 del 1989
I Soggetti: Istat
Enti ed organismi pubblici di informazione statistica (Isae, Inea, Isfol)
Uffici di statistica delle amministrazioni ed enti pubblici
Uffici di statistica degli Uffici territoriali del Governo
Uffici di statistica degli enti territoriali (regioni, province, comuni, aziende sanitarie locali, camere di commercio)
Uffici di statistica di soggetti privati che svolgono funzioni di interesse pubblico
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Obiettivi e governo del Sistema
Gli obiettivi del SISTAN Fornire al paese una statistica ufficiale di qualità e integrata,
eliminando ridondanze e contraddizioni
Minimizzare il carico statistico (molestia statistica) sui rispondenti
Aumentare l’efficienza
Sul piano organizzativo: Autonomia e sussidiarietà
Il governo del Sistema
L’Istat governa il Sistema Statistico Nazionale avvalendosi del Comitato di indirizzo e coordinamento dell’informazione statistica (COMSTAT) che emana direttive e atti di indirizzo nei confronti degli uffici di statistica del sistema e delibera il Programma Statistico Nazionale
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La vigilanza sul Sistema
la Commissione per la Garanzia dell’informazione statistica Costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
organo esterno e autonomo che vigila su
l’imparzialità e la completezza dell’informazione statistica
l’adeguatezza delle metodologie utilizzate la conformità delle rilevazioni alle direttive
degli organismi internazionali e comunitari
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ISTAT
Organismi e Enti di informazione statistica
Uffici di Statistica
Isae
Isfol
Inea
Uff.Stat.P.A.
U.S.Enti
U.S.Regioni
U.S.Uff.Ter. Gov.
U.S.Province
U.S.CCIAA
U.S.Comuni
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Totale 3281
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Il Programma Statistico Nazionale (PSN)
Programmazione dell’attività statistica di interesse pubblico affidata al SISTAN
Ha valenza triennale e viene aggiornato ogni anno
Individua le rilevazioni, le elaborazioni e gli studi progettuali che i soggetti del Sistan dovranno realizzare
E’ il risultato di una procedura molto articolata che dura circa 2 anni e che prevede il coinvolgimento di tutte le strutture tecniche e di tutti i soggetti responsabili della produzione di statistiche ufficiali
E’ sottoposto al parere Della Commissione per la garanzia dell’informazione
statistica Della Conferenza Stato Regioni e Autonomie locali Del Garante per la protezione dei dati personali
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Il Programma Statistico Nazionale (PSN). Segue
E’ deliberato dal COMSTAT (Comitato di indirizzo e coordinamento dell’informazione statistica)
E’ approvato con DPCM Previa deliberazione del Comitato Interministeriale per la
programmazione economica (CIPE)
E’ armonizzato con il Programma statistico europeo e di altri organismi internazionali
Ha funzioni di informativa nei confronti dei rispondenti ai sensi della legge sulla privacy e disciplina l’obbligo di risposta
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AREE SETTORI
Territorio e Ambiente Territorio
Ambiente
Popolazione e Società Struttura e dinamica della popolazione
Famiglia e comportamenti sociali
Amministrazioni pubbliche e servizi sociali
Istituzioni pubbliche e private
Sanità
Assistenza e previdenza
Giustizia
Istruzione e formazione
Cultura
Mercato del lavoro
Sistema economico 5 settori
Settori economici 8 settori
Conti economici e finanziari
Metodologie e strumenti generalizzati
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Programma Statistico Nazionale 2003-2005Soggetti titolari Rilev. Elabor. Studi TotaleISTAT 226 176 142 544Amm.Centrali 161 128 26 315Regioni 12 5 7 24Province 1 1Comuni 3 2 4 9CCIAA 2 2Enti pubblici 33 71 12 116Enti di inf.statist. 23 7 30Soggetti privati 6 29 35
467 418 191 1076
I lavori programmati
www.sistan.it
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Le debolezze del Sistema
Non completo sfruttamento delle basi dati amministrative
Interazione difficile tra gli statistici e
gli altri uffici
Scarsa capacitàdi fare rete
Scarsa diffusione di sistemi informativi
Insufficiente produzione di informazioni
territoriali
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Il Sistema statistico nazionale è parte del Sistema statistico europeo Il Sistema statistico europeo (ESS) ha per finalità
Fornire alle istituzioni comunitarie informazioni statistiche affidabili e comparabili
È formato da Eurostat, l’Ufficio Statistico delle Comunità Europee Istituti Nazionali di statistica dei Paesi della Comunità Ministeri, Agenzie, Banche centrali che producono statistiche
ufficiali nei Paesi membri della Comunità Funziona come una rete coordinata da Eurostat che ha il
compito di condurre, in stretta collaborazione con le Autorità statistiche nazionali, ad una progressiva armonizzazione delle statistiche prodotte dai Paesi
L’armonizzazione è prioritariamente rivolta alle aree di intervento delle politiche europee e, gradualmente, si sta estendendo a tutti i campi
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Eurostat
Istituita nel 1953 per rispondere alle esigenze informative della Comunità del carbone e dell’acciaio
Alla fondazione della Comunità Europea, nel 1958, diventa una DG della Commissione Europea
Missione: elaborare e pubblicare informazioni statistiche comparabili a
livello europeo
mettere a punto un linguaggio statistico comune (definizioni, classificazioni e metodi comuni)
non raccoglie direttamente dati, ma utilizza dati raccolti dalle autorità statistiche degli stati membri
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Base legale della statistica europea Nel 1997 sono stati adottati 3 atti che
forniscono una base legale alla statistica della Comunità assumono a livello costituzionale i principi fondanti della
statistica in una società democratica (di imparzialità, indipendenza scientifica e segreto statistico)
affermano la separazione tra livello politico e amministrativo, da un lato, e produzione statistica, dall’altro
sanciscono il principio della sussidiarietà tra Eurostat e le autorità statistiche dei Paesi membri
I 3 Atti Trattato di Amsterdam (art.285): base costituzionale alle
statistiche comunitarie Legge statistica: regolamento del Consiglio (n.322) che
organizza la produzione di statistiche comunitarie Decisione dalle Commissione: chiarisce il ruolo di Eurostat e
ribadisce i principi generali della statistica comunitaria (indipendenza scientifica, trasparenza, imparzialità, affidabilità, pertinenza, economicità)
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Il Comitato per il Programma Statistico
Il Comitato per il Programma Statistico (SPC) è il cuore del Sistema Statistico Europeo
E’ presieduto da Eurostat e composto dai responsabili delle autorità statistiche degli stati membri
Coordina Sviluppo di strumenti comuni: classificazioni, metodologie e definizioni
Implementazione di indagini armonizzate
Raccolta, analisi e diffusione di informazioni statistiche per la Comunità
Elabora il Programma Statistico Europeo: Programma quinquennale di attività
che individua le basi informative necessarie alla politica comunitaria
L’attuazione del programma è affidata alle autorità statistiche degli stati membri
monitorata da Eurostat
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Il Programma Statistico Europeo (ESP)2003-2007 Le implicazioni statistiche delle principali politiche
comunitarie previste dal Programma 2003-2007: Unione economica e monetaria: tutte le statistiche richieste per
la fase III dell’Unione Economica e Monetaria e per il patto di stabilità e sviluppo
Allargamento dell’Unione: tutte gli indicatori statistici necessari alla negoziazione dell’accesso dei Paesi Candidati e la loro integrazione nell’ESS
Competitività, sviluppo sostenibile e Agenda Sociale: in particolare le statistiche sul mercato del lavoro, l’ambiente, i servizi, le condizioni di vita, le migrazioni e e-Europe
Indicatori strutturali
Il programma Statistico Europeo condiziona fortemente i Programmi Statistici Nazionali dei singoli Paesi
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Tutela della riservatezza dei dati in ambito statistico
un diritto del rispondente
un obbligo e un interesse per la statistica
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Tutela della privacy
La riservatezza dei dati personali in campo statistico era tutelata dal d.lgs n. 322/ 89 che conteneva disposizioni sul segreto d’ufficio (art.8) e sul segreto statistico (art. 9).
La legge 675/1996 disciplina condizioni, modalità e garanzie relativamente a tutti i trattamenti di dati personali, compresi quelli effettuati in ambito statistico.
Con la legge 676/1996 il Parlamento delega il Governo ad emanare decreti legislativi in materia di tutela della riservatezza per i trattamenti di dati personali effettuati per finalità storiche, statistiche e di ricerca scientifica.
In attuazione della delega, il Governo emana il decreto legislativo n. 281/1999, che integra e modifica sia il d.lgs n. 322/89 sia la legge n. 675/1996
Il 29 luglio 2003 viene emanato il testo unico che rivede e organizza tutte le disposizioni in merito : Codice in materia di protezione dei dati personali che è entrato in vigore il 1.1.2004
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Codice in materia di protezione dei dati personali
Art. 1 (Diritto alla protezione dei dati personali)
Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano.
Art. 3 (Principio di necessità nel trattamento dei dati)
I sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l’utilizzazione di dati personali e di dati identificativi
se ne deve escludere il trattamento quando le finalità perseguite possono essere realizzate mediante dati anonimi
modalità di trattamento che permettano di identificare l’interessato solo in caso di necessità
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Il Codice: Definizioni
“dato personale“
informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale
“dati identificativi“
i dati personali che permettono l’identificazione diretta dell’interessato
“dato anonimo”il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile
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Il Codice: Definizioni (segue)
“dati sensibili”
i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale
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Il Codice: I soggetti coinvolti nel trattamento del dato personale
"titolare“
la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza
"responsabile“
la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali
“incaricati”
le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile
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Il Codice: Le azioni
"trattamento“qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati
"comunicazione" il dare conoscenza, in qualunque forma, anche mediante la loro
messa a disposizione o consultazione, dei dati personali a uno o più soggetti determinati, diversi dall'interessato
"diffusione“il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
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Il Codice: L’informativa
L'interessato deve essere informato oralmente o per iscritto sulle finalità e le modalità del trattamento
la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati
le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere
i soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati
i diritti di accesso e rettifica
gli estremi identificativi del titolare e del responsabile
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Il Codice: Regole ulteriori per i soggetti pubblici
Il trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale sono specificati
i tipi di dati che possono essere trattati
i tipi di operazioni eseguibili
le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite
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Il Codice: Il trattamento per scopi storici, statistici o scientifici Si considerano di rilevante interesse pubblico le finalità relative ai trattamenti effettuati da soggetti pubblici: per scopi storici, concernenti la conservazione,
l’ordinamento e la comunicazione dei documenti detenuti negli archivi di Stato e negli archivi storici degli enti pubblici,
che fanno parte del sistema statistico nazionale (Sistan)
per scopi scientifici
I dati personali trattati per scopi statistici o scientifici non possono essere utilizzati per prendere decisioni o provvedimenti relativamente all’interessato, né per trattamenti di dati per scopi di altra natura
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Il Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell’ambito del SISTAN Il Garante promuove la sottoscrizione di codici di
deontologia e di buona condotta per i soggetti pubblici e privati, comprese le società scientifiche e le associazioni professionali, interessati al trattamento dei dati per scopi statistici o scientifici.
Il Codice di deontologia per la statistica garantisce che l’utilizzazione di dati di carattere personale per scopi statistica, considerati dalla legge di rilevante interesse pubblico e fonte dell’informazione statistica ufficiale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone interessate, in particolare del diritto alla riservatezza e del diritto all’identità personale
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Il Codice deontologico: Definizioni “trattamento per scopi statistici“
qualsiasi trattamento effettuato per finalità di indagine statistica o di produzione, conservazione e diffusione di risultati statistici in attuazione del programma statistico nazionale o per effettuare informazione statistica
"risultato statistico“
l’informazione ottenuta con il trattamento di dati personali per quantificare aspetti di un fenomeno collettivo
"variabile pubblica“
il carattere o la combinazione di caratteri, di tipo qualitativo o quantitativo, oggetto di una rilevazione statistica che faccia riferimento ad informazioni presenti in pubblici registri, elenchi, atti, documenti o fonti conoscibili da chiunque
"unità statistica“: l’entità alla quale sono riferiti o riferibili i dati trattati
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Il Codice deontologico: l’ identificabilità
un interessato si ritiene identificabile quando, con l'impiego di mezzi ragionevoli, è possibile stabilire un’associazione significativa tra la combinazione delle modalità delle variabili relative ad una unità statistica e i i dati identificativi
i mezzi ragionevoli fanno riferimento, in particolare, alle seguenti categorie:
risorse economiche;
risorse di tempo;
archivi nominativi o altre fonti di informazione contenenti dati identificativi congiuntamente ad un sottoinsieme delle variabili oggetto di comunicazione o diffusione;
risorse hardware e software per effettuare le elaborazioni necessarie per collegare informazioni non nominative ad un soggetto identificato, tenendo anche conto delle effettive possibilità di pervenire in modo illecito alla sua identificazione in rapporto ai sistemi di sicurezza ed al software di controllo adottati;
conoscenza delle procedure di estrazione campionaria, imputazione, correzione e protezione statistica adottate per la produzione dei dati
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Il Codice deontologico: La valutazione del rischio di identificazione Criteri per la valutazione del rischio:
si considerano dati aggregati le combinazioni di modalità alle quali è associata una frequenza non inferiore a una soglia prestabilita Il valore minimo attribuibile alla soglia è pari a tre
i risultati statistici relativi a sole variabili pubbliche non sono soggetti alla regola della soglia
la regola della soglia può non essere osservata qualora il risultato statistico non consenta ragionevolmente l’identificazione di unità statistiche, avuto riguardo al tipo di rilevazione e alla natura delle variabili
i risultati statistici relativi a una stessa popolazione possono essere diffusi in modo che non siano possibili collegamenti tra loro o con altre fonti note di informazione, che rendano possibili eventuali identificazioni
Nel PSN sono individuate le variabili che possono essere diffuse in forma disaggregata per soddisfare particolari esigenze conoscitive anche di carattere internazionale o comunitario
Nella comunicazione di collezioni campionarie di dati, il rischio di identificazione deve essere per quanto possibile contenuto
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Il Codice deontologico: Dati sensibili Nei casi in cui gli scopi statistici del trattamento di dati
sensibili non possono essere raggiunti senza l’identificazione anche temporanea degli interessati, per garantire la legittimità del trattamento medesimo è necessario che: l’interessato abbia espresso liberamente il proprio consenso
sulla base degli elementi previsti per l’informativa
il titolare adotti specifiche misure per mantenere separati i dati identificativi già al momento della raccolta, salvo che ciò risulti irragionevole o richieda uno sforzo manifestamente sproporzionato
il trattamento risulti preventivamente autorizzato dal Garante, anche sulla base di un’autorizzazione relativa a categorie di dati o tipologie di trattamenti, o sia compreso nel PSN.
Il consenso sia manifestato per iscritto (salvo in caso di impossibilità. Ad es. CATI)
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La comunicazione di dati personali a ricercatori di università o ad istituti o enti di ricerca fuori dal sistema statistico nazionale è consentita nell'ambito di specifici laboratori costituiti da soggetti del sistema statistico nazionale, a condizione che: i dati siano il risultato di trattamenti di cui i medesimi soggetti del
sistema statistico nazionale siano titolari i dati comunicati siano privi di dati identificativi le norme in materia di segreto statistico e di protezione dei dati
personali, contenute anche nel presente codice, siano rispettate dai ricercatori che accedono al laboratorio anche sulla base di una preventiva dichiarazione di impegno
l'accesso al laboratorio sia controllato e vigilato non sia consentito l'accesso ad altri archivi siano adottate misure idonee affinché le operazioni di immissione e
prelievo di dati siano inibite ai ricercatori che utilizzano il laboratorio
il rilascio dei risultati delle elaborazioni effettuate dai ricercatori che utilizzano il laboratorio sia autorizzato solo dopo una preventiva verifica, da parte degli addetti al laboratorio
Il Codice deontologico: I laboratori
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Il Codice deontologico: Sicurezza e regole di condotta nella raccoltaIl titolare deve porre specifica attenzione
nella selezione del personale incaricato della raccolta dei dati nella definizione dell’organizzazione e delle modalità di rilevazione
in modo da garantire la tutela dei diritti degli interessati
In ogni caso, il personale incaricato della raccolta si deve attenere alle disposizioni contenute nel codice e alle istruzioni ricevute. In particolare:
rende nota la propria identità, la propria funzione e le finalità della raccolta, anche attraverso adeguata documentazione
fornisce l’informativa e ogni altro chiarimento che consenta all’interessato di rispondere in modo adeguato e consapevole, evitando comportamenti che possano configurarsi come artifici o indebite pressioni
non svolge contestualmente presso gli stessi interessati attività di rilevazione di dati per conto di più titolari, salvo espressa autorizzazione;
provvede tempestivamente alla correzione degli errori e delle inesattezze delle informazioni acquisite nel corso della raccolta
assicura una particolare diligenza nella raccolta di dati sensibili
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Il Codice deontologico: La fase della conservazione
I dati personali possono essere conservati anche oltre il periodo necessario per il raggiungimento degli scopi per i quali sono stati raccolti qualora siano necessari per: indagini continue e longitudinali
indagini di controllo, di qualità e di copertura
definizione di disegni campionari e selezione di unità di rilevazione
costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi
altri casi in cui ciò risulti essenziale e adeguatamente documentato per le finalità perseguite.
In questi casi, comunque, i dati identificativi sono conservati separatamente da ogni altro dato e vengono adottate opportune misure di sicurezza che impediscano la dispersione, la sottrazione e l’accesso a personale non autorizzato
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Il Codice deontologico: Il controllo
La Commissione per la garanzia dell'informazione statistica controlla il rispetto di quanto stabilito dal codice e segnala al Garante gli eventuali casi di inosservanza
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Statistica pubblica e democrazia
La statistica pubblica costituisce un elemento indispensabile nel sistema informativo di una società democratica
È al servizio delle istituzioni, degli operatori economici e dei cittadini, ai quali fornisce dati sulla situazione economica, demografica, sociale e ambientale del paese
Le statistiche pubbliche di utilità generale debbono essere elaborate e rese disponibili in modo imparziale dalle istituzioni della statistica ufficiale affinché sia soddisfatto il diritto dei cittadini all’informazione pubblica
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I prodotti
• Le pubblicazioni sono diffuse prima su Internet, e poi su supporto fisico (carta e digitale)
• Le pubblicazioni on-line sono gratuite
• Canali di pubblicazioneo Carta / digitaleo On-line / off-lineo Statico / dinamicoo Menu / alla carta
• Database e data warehouse
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Unità di analisi
Gli individui
I soggetti sociali
Le famiglie
Le popolazioni
Le istituzioni sociali
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